Sentenza 28 febbraio 2005
Massime • 1
Non sussiste alcuna inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni qualora le operazioni di ascolto avvengano utilizzando il sistema dell'istradamento del suono negli uffici dei comandi della polizia giudiziaria, anziché nei locali della procura della Repubblica, purché tali modalità esecutive assicurino comunque la possibilità di ascolto anche presso gli uffici della procura della Repubblica, luogo in cui si realizza la captazione delle comunicazioni. (Nella specie, le operazioni di registrazione e la redazione del verbale venivano comunque eseguite nei locali della procura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2005, n. 20140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20140 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 28/02/2005
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 502
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 000023/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LI IM N. IL 29/11/1976;
avverso ORDINANZA del 29/11/2004 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Dr. IANNELLI Mario per il rigetto del ricorso.
FATTO
IT SI, indagato per il reato di cui all'art. 73 dpr 309/90, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 29.11.2004 del Tribunale della libertà di Cagliari, con la quale veniva confermata la misura della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del Gip del 15.11.2004.
Deduce a sostegno il vizio di violazione e/o erronea applicazione dell'art. 268, co. 3, e 271, co. 1, c.p.p. in relazione alle modalità di assunzione delle intercettazioni;
fa presente che nel decreto autorizzativo di urgenza il pubblico ministero aveva disposto che tali intercettazioni venissero effettuate mediante gli impianti installati presso la Procura della Repubblica, mentre nel verbale di inizio delle operazioni gli ufficiali di PG hanno dato atto del ricorso al c.d. sistema "AREA" e della registrazione con sistema M.C.R., attraverso il quale si realizza - precisa il ricorrente - sul piano "meccanico" una scissione di due momenti essenziali dell'unica operazione di intercettazione: quello della captazione della comunicazione effettuata mediante i mezzi installati presso la Procura della Repubblica e l'ascolto, realizzato per "istradamento" del suono verso gli impianti collocati negli uffici dei comandi di PG. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che è indubbio che l'esecuzione dell'attività di ascolto in luogo diverso dalla Procura della Repubblica debba essere autorizzata con provvedimento sorretto da un'adeguata motivazione circa l'insufficienza o inidoneità degli apparati di cui all'art. 268, comma 3, prima parte e in presenza di eccezionali ragioni di urgenza. Il momento dell'ascolto infatti, come risulta anche dai lavori preparatori della Costituzione, è assolutamente rilevante e anche in tale momento è immanente il rischio di irregolarità concretizzando l'ascolto la presa di cognizione della comunicazione;
si renderebbe dunque necessaria l'autorizzazione da parte del pubblico ministero.
DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Cagliari ha già rigettato l'eccezione di inutilizzabilità proposta dal ricorrente osservando che la circostanza che le operazioni di ascolto sono state eseguite negli Uffici del Comando Provinciale dei CC. di Cagliari non inficia la regolarità delle intercettazioni, in quanto l'obbligo, previsto dall'art. 268, co. 2 c.p.p., di esecuzione delle operazioni di intercettazione esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica riguarda soltanto le operazioni di intercettazione propriamente dette, con conseguente registrazione delle comunicazioni intercettate e redazione del relativo verbale, mentre le operazioni di ascolto possono benissimo avvenire, come nel caso di specie, col sistema c.d. AREA in luogo diverso, come gli Uffici della PG..
Il ricorrente sostiene invece, che sarebbe stata necessaria l'autorizzazione da parte del PM ex art. 268, co. 3.
La censura non può essere accolta.
L'art. 268, co. 3, che richiede l'autorizzazione del PM per potersi servire di impianti diversi da quella della Procura della Repubblica, non è invocabile nella presente situazione atteso che la peculiarità della stessa non la caratterizza in termini di diversità essenziale rispetto al modello normativo e non ha comportato il venir meno delle garanzie stabilite per la regolarità delle intercettazioni.
Occorre infatti tenere presente che le ipotesi di inutilizzabilità di cui all'art. 271 c.p.p. hanno carattere tassativo e, pertanto le stesse non possono essere applicate a situazioni diverse da quelle, espressamente richiamate, di cui agli artt. 267 e 268, commi 1 e 3. La sanzione dell'inutilizzabilità è dunque prevista solo per le intercettazioni oggettivamente (art. 266 c.p.p.) o soggettivamente (103, comma 5, c.p.p.) non consentite, per quelle non autorizzate dal giudice ex art. 267 c.p.p., ovvero nei casi in cui le intercettazioni ammesse ed eseguite non siano state registrate, oppure non siano state eseguite mediante gli impianti istallati presso la procura della Repubblica o gli altri impianti alternativamente previsti, o, infine, nel caso in cui non sia stato redatto verbale delle operazioni relative (ex art. 268, commi 1 e 3, c.p.p.). Ora, dal tenore del provvedimento impugnato e delle contestazioni mosse dal ricorrente è possibile evincere che le modalità esecutive dell'intercettazione non comportavano l'esclusione dell'ascolto da parte della Procura della Repubblica, presso la quale era pacificamente collocato l'impianto stesso, ma piuttosto rendevano possibile, avvalendosi dei progressi della tecnica, l'ascolto anche in diversi uffici della polizia giudiziaria;
risulta, altresì, che la registrazione e la verbalizzazione avvenivano nei locali della Procura;
particolare importanza assume, ad avviso del Collegio, la registrazione nei locali della Procura, dal momento che è proprio attraverso la integrale registrazione delle conversazioni che viene evitato il rischio di possibili manipolazioni della prova, assicurando invece la piena corrispondenza tra quanto detto, quanto ascoltato e quanto verbalizzato.
Poiché, dunque, gli impianti di intercettazione erano pacificamente collocati nei locali della Procura della Repubblica, ivi era possibile l'ascolto ed erano comunque assicurate la registrazione e la redazione del verbale di cui agli artt. 268 c.p.p. e 89 disp. att. deve considerarsi rispettato il disposto dell'art. 268, co. 3, c.p.p. che vuole che le operazioni di intercettazioni vengano compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica. La contemporanea possibilità di ascolto negli uffici della polizia giudiziaria non ha dunque comportato il venir meno delle garanzie previste, ma sembra piuttosto diretta ad assicurare l'efficacia dell'operazione, attesa la evidente opportunità di istituire un collegamento diretto ed immediato tra l'autorità di polizia giudiziaria che segue l'indagine e gli sviluppi delle intercettazioni in atto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, comma 1 bis, Legge 8.8.1996, n. 332. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2005