Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2008, n. 20058
CASS
Sentenza 16 gennaio 2008

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Massime1

L'ascolto "remotizzato" delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni presso gli uffici di polizia giudiziaria in assenza di espressa autorizzazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., non determina l'inutilizzabilità degli esiti dell'intercettazione, purché tutte le operazioni di captazione e di registrazione delle conversazioni, comprese quelle che consistono nel trasferimento dei dati contenuti nell'apparecchio di registrazione in un supporto magnetico, siano eseguite nei locali della Procura della Repubblica.

Commentario1

  • 1Intercettazioni telefoniche, utilizzabilità, tecnica dell'ascolto remoto, legittimità, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2008, n. 20058
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20058
Data del deposito : 16 gennaio 2008

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