Legge 8 aprile 1974, n. 98

Commentari17

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  • 1Tre premesse sulla circolazione probatoria delle intercettazioni
    Roberta Aprati · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Roberta Aprati Sommario: 1. Prima premessa. Le Sezioni Unite Cavallo: un precedente autorevole ma non vincolante per le sezioni semplici. – 2. Seconda premessa. La prevedibilità della base legale e l'interpretazione del nuovo art. 270 c.p.p. alla luce della soft law: il “principio di precauzione” in “assenza” di precedenti della Corte di cassazione. – 3. Terza premessa. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 270 c.p.p.: uno strumento in via di ridimensionamento. - 4. Una critica all'interpretazione restrittiva dell'art. 270 c.p.p. - 5. Una proposta di interpretazione estensiva dell'art. 270. 1. Prima premessa. Le Sezioni unite Cavallo: un precedente autorevole ma non …

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  • 2Tre premesse sulla circolazione probatoria delle intercettazioni
    Roberta Aprati · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Roberta Aprati Sommario: 1. Prima premessa. Le Sezioni Unite Cavallo: un precedente autorevole ma non vincolante per le sezioni semplici. – 2. Seconda premessa. La prevedibilità della base legale e l'interpretazione del nuovo art. 270 c.p.p. alla luce della soft law: il “principio di precauzione” in “assenza” di precedenti della Corte di cassazione. – 3. Terza premessa. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 270 c.p.p.: uno strumento in via di ridimensionamento. - 4. Una critica all'interpretazione restrittiva dell'art. 270 c.p.p. - 5. Una proposta di interpretazione estensiva dell'art. 270. 1. Prima premessa. Le Sezioni unite Cavallo: un precedente autorevole ma non …

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  • 3Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisite
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 4Il diritto italiano ed internazionale nell’epoca dei cybercriminali
    Vladimir Di Costanzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Il mondo Cyber. Passeggiando per la città di Austin in Texas non è difficile incontrare qualche vecchio nostalgico che indossa ancora la maglietta col motto “Old Austin”, ricordando quando negli anni 60, la città offriva riparo e riposo a pittori, musicisti e bohemiens, guadagnandosi la fama di città artistica, nonché adottando un nuovo motto” The Live Music Capital of the World”. La “Old” era già cambiata moltissimo dalla metà dell'800, quando un imprenditore di nome Fred Austin, persona dal quale prende il nome il paese, condusse 300 famiglie dallo stato della Virginia nel Texas, guadagnandosi con le armi il diritto di vivere vicino alle sponde del fiume Colorado. Anche i tempi della …

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  • 5Art. 617-bis - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. …

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Giurisprudenza19

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 02/01/2020, n. 51
    Provvedimento: ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. VA TO NT, nato a [...] il [...] 2. NI IA IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2018 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso: nei confronti di NI per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione; nei confronti di VA per l'annullamento senza rinvio per i reati di falso perché estinti per prescrizione, per l'annullamento con rinvio per l'ulteriore reato …
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    • intercettazioni telefoniche·
    • connessione reati·
    • autorizzazione giudiziale·
    • reati obbligatori arresto in flagranza·
    • art. 266 cod. proc. pen.·
    • art. 270 cod. proc. pen.·
    • libertà di comunicazione·
    • procedimento diverso·
    • limiti di ammissibilità intercettazioni·
    • segretezza delle comunicazioni

  • 2Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2019, n. 51
    Provvedimento: 00051-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 25 Domenico Carcano -Presidente - UP 28/11/2019 Giacomo Fumu R.G.N. 40027/2018 Antonella Patrizia Mazzei Giorgio Fidelbo ST Mogini Gastone Andreazza Gaetano de Amicis Angelo Caputo Relatore - Alessandro MA Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LO IT NI, nato a [...] il [...] 2. ON MA ZI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2018 della Corte di appello di Brescia; р visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; udito il Pubblico Ministero, in …
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    • limiti·
    • procedimenti diversi·
    • utilizzazione dei risultati·
    • divieto·
    • utilizzazione·
    • mezzi di ricerca della prova·
    • intercettazioni di conversazioni o comunicazioni·
    • prove

  • 3Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/06/2012, n. 28717
    Provvedimento: ע ז י 287 17 / 12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 17 Ernesto Lupo - Presidente - -CC 21/06/2012 Pietro Antonio Sirena R.G.N. 13006/2011 Claudia Squassoni Arturo Cortese Aldo Fiale Ruggero Galbiati Vincenzo Romis Gian Giacomo Sandrelli Alberto Macchia - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da RU PA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del n. 44493 del 1° dicembre 2010 della Corte di cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Macchia; udito il pubblico ministero in persona del …
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    • ricorso straordinario·
    • annullamento con rinvio di condanna·
    • sussistenza di circostanza aggravante·
    • esperibilità·
    • parte annullata·
    • impugnazioni·
    • cassazione·
    • casi di ricorso

  • 4Corte Cost., sentenza 03/10/2019, n. 219
    Provvedimento: SENTENZA N. 219 ANNO 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, NC OR, IA AM, VA SC, AR de RE, NI NO, Franco MODUGNO, US ON BE, GI ER, IO MO, FR NÒ, UC ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, promossi dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce, con ordinanze del 3 ottobre e del 12 dicembre 2017, iscritte rispettivamente ai numeri 14 e 93 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale …
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    • richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore·
    • inammissibilità della questione.·
    • prospettazione della questione incidentale·
    • omessa previsione·
    • processo penale·
    • indagini preliminari·
    • richiesta di pronuncia additiva·
    • prove illegittimamente acquisite·
    • inammissibilità delle questioni.

  • 5Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/03/2010, n. 13426
    Provvedimento: 13426/ 1 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati Udienza in Dott. Torquato GEMELLI - Presidente Camera di Consiglio Dott. Ernesto LUPO - Componente 25 marzo 2 0 1 0 Dott. Umberto GIORDANO - Componente S e n t e n z a n . 7 Dott. Carlo Giuseppe BRUSCO - Componente R . G . 1 8 8 0 5 / 0 8 D o t t . A n t o n i o S t e f a n o A G R O ' - Componente D o t t . M a r i o R O T E L L A - Componente D o t t . V i n c e n z o R O M I S - Componente D o t t . G i o v a n n i C O N T I - Componente D o t t . A l b e r t o M A C C H I A - Componente (Rel.) ha pronunciato la seguente …
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    • esclusione·
    • misure di prevenzione patrimoniali·
    • utilizzabilità nel procedimento di prevenzione·
    • ambito di applicazione·
    • intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio penale·
    • sicurezza pubblica·
    • misure di prevenzione·
    • procedimento
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Versioni del testo

  • Parte i : Modificazioni al codice penale e al codice di procedura penale
  • Art. 1.
    Dopo l' articolo 615 del codice penale e' inserito il seguente:
    "Art. 615-bis. - (Interferenze illecite nella vita privata). - Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
    Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
    I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".
  • Art. 2.
    L' articolo 617 del codice penale e' sostituito dal seguente:
    "Art. 617. - (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche). - Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
    Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
    I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".