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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/04/2024, n. 10883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10883 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28819/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LD FASTENERS SRL, CAD CAPODICI SRL, DHL EX SRL, TNT GLOBAL EX SPA e SHENKER ITALIANA SRL, elettivamente domiciliate in ROMA VIA FERDINANDO GALIANI, 68, presso lo studio dell’avvocato INCORONATO MICHELE ([...]), che le rappresenta e difende -controricorrenti- Civile Sent. Sez. 5 Num. 10883 Anno 2024 Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO Data pubblicazione: 23/04/2024 2 di 10 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 2851/2018 depositata il 22/06/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/01/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. FATTI DI CAUSA 1. Funzionari dell’Agenzia delle Dogane effettuavano un controllo su base documentale, ai fini del Regolamento (CE) n. 91 del 2009, istitutivo di un dazio antidumping per determinati elementi di fissaggio in ferro od acciaio di provenienza cinese, delle importazioni compiute da LD FASTENERS S.R.L., società che svolge attività di commercio all'ingrosso di articoli di ferramenta e di utensileria, nel periodo da novembre 2010 a maggio 2013, con riferimento alla merce dichiarata al capitolo 7318 “viti, bulloni, dadi [ecc.]”. A seguito del confronto tra gli articoli riportati nelle fatture e le dichiarazioni contenute nelle corrispondenti bollette doganali, detti funzionari, con pp.vv.cc. del 10 dicembre 2013, 27 marzo 2014 e 18 novembre 2014, rilevavano come AS non avesse correttamente classificato alcune merci, per le quali si rendeva applicabile il dazio antidumping. Seguiva l’emissione di una serie di avvisi di rettifica dell’accertamento e corrispondenti atti di irrogazione delle sanzioni per gli anni 2011 e 2012. 2. Tutti tali atti venivano impugnati da AS e dagli spedizioneri da questa incaricati (CAD CAPODICI S.R.L., DHL EX S.R.L., TNT GLOBAL EX S.P.A. e SHENKER ITALIANA S.R.L.) con separati ricorsi. 2.1. La CTP di Milano, riuniti i ricorsi, a seguito di perizia, con sentenza 9478/42/16, li accoglieva. 3 di 10 3. L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: Appare evidente, così come chiarito dalla copiosa documentazione esibita dalla LD Fsteners, e chiaramente supportato dalla perizia tecnica d’ufficio commissionata dalla CTP di Milano, che caratteristica principale dei prodotti importati è proprio la irreversibilità della loro applicazione. Ne consegue che ad essi non è applicabile la voce doganale, “rectius” le voci doganali, indicate dalla Agenzia, la quale, difatti, si è limitata nel suo atto di appello a ribadire le proprie considerazioni, e a reiterare l’affermazione che si tratta di elementi di fissaggio, ma nulla ha chiarito sul punto della irreversibilità del loro uso, mentre la parte ha prodotto in giudizio una perizia e lo stesso prodotto importato, a provare quanto affermato sulla impossibilità di riutilizzare lo stesso. Da quanto sin qui esposto appare tra l'altro evidente che la CTP ha preso in esame proprio quella classificazione doganale che la Agenzia ritiene sia stata dalla stessa negletta e ne abbia tratto le dovute conclusioni. Il risultato è stato che la CTP ha ritenuto che una sola voce doganale fosse da riferire ad una molteplicità di oggetti proprio perché per le loro caratteristiche tecniche, [per le caratteristiche] del tipo di materiale nonché in funzione [de]lla loro destinazione d'uso devono essere ricomprese nella classificazione più generica. Pertanto i prodotti importati[,] prodotti su disegno e su specifiche richieste, formati da parti indivisibili destinati ad unire elementi non più divisibili – tutte caratteristiche dimostrate dalle perizie di parti, d’ufficio e da ultimo dalle analisi del Laboratorio chimico di Venezia e[d] evidenti dalle 4 di 10 molteplici prove prodotte in giudizio – e destinati ad un fissaggio irreversibile, non rientrano tra i prodotti indicati nel Regolamento antidumping e non devono scontare il dazio conseguente […]. E va altresì segnalato che il detto Regolamento è stato abrogato, per contrasto cin i principi espressi dal WTO Antidumping Agreement, con Regolamento del 26 febbraio 2016 n. 278 […]. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con un motivo, cui resistono le contribuenti con articolato controricorso, ulteriormente insistito con memoria depositata telematicamente in data 9 gennaio 2024. 4.1. All’odierna pubblica udienza, il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, in persona del Dott. Mauro Vitiello, dopo breve discussione, conclude per l’accoglimento del ricorso. Le parti, ribadite le proprie ragioni, si riportano ai rispettivi atti, con pedisseque conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 91/2009 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. 1.1. “L’istruttoria […] ha evidenziato che i prodotti in contestazione sono caratterizzati dall’irreversibilità una volta che gli elementi di fissaggio sono uniti tra di loro e montati al supporto, mentre ai fini della corretta classificazione doveva principalmente aversi riguardo all’unione tra i singoli pezzi, i quali, uniti tra loro, si presentano come smontabili. La perizia ha specificato che quattro prodotti su cinque di quelli esaminati “realizzano un collegamento 5 di 10 fisso smontabile tra due elementi meccanici” (pag. 12 della perizia). Tale conclusione non è […] in contrasto con le note esplicative del capitolo 7318 della classifica attribuita dall’Agenzia […]. Il Giudice avrebbe […] dovuto condividere la voce doganale attribuita dall’Amministrazione (7318.15), non potendosi la merce correttamente classificare tra gli oggetti ‘altri’ rispetto a viti e bulloni (VD 7318.19). Esistendo una voce specifica, non era utilizzabile nella fattispecie in discussione quella di esclusione es estraneità ad ogni altra categoria”. “Quanto alla intervenuta abrogazione del Regolamento CE n. 91/2009, ad essa il Giudice di secondo grado non avrebbe dovuto dare rilievo […]”. 1.2. Il motivo, che non si sottrae a rilievi di inammissibilità, è, nel complesso, infondato, per le ragioni che si procede ad esporre. 1.2.1. Vero è – come esso denuncia – che l’“intervenuta abrogazione del Regolamento CE n. 91/2009” – addotta dalla CTR quale “ratio decidendi” aggiuntiva – è irrilevante e dunque di per sé inidonea a sorreggere la decisione. In ossequio a quanto ultimamente rammentato da Sez. 5, n. 12927 del 20/04/2023, “d[eve] richiamar[si] la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l'abrogazione delle misure "antidumping" sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento citato che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio del "favor rei"» (Cass., 10 novembre 2020, n. 25096); la Corte, peraltro, nell'affermare tale 6 di 10 principio ha anche precisato che la irretroattività dell'abrogazione del dazio antidumping per espressa previsione contenuta nell'art. 2 del regolamento citato era stata già affermato da questa Corte, con la sentenza n. 28668 del 7 novembre 2019, che aveva ripreso le statuizioni della sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 1542 del 21 gennaio 2019, cui andava prestata piena adesione (Cass., 10 novembre 2020, n. 25096, in motivazione)”. 1.2.2. Tuttavia la fondatezza “in parte qua” del motivo non esime dal rilevare, come anticipato, l’infondatezza dello stesso nella parte in cui è volto ad aggredire la “ratio decidendi” principale espressa dalla sentenza impugnata, in punto di affermata sussumibilità dei prodotti importati da LD FASTENERS S.R.L. nella VD 7318.19 anziché in quella 7318.15 attribuita dall’Amministrazione. 1.2.3. Più nel dettaglio, sotto il profilo della censura della classificazione doganale, il motivo, anzitutto, come anticipato, non si sottrae a profili di inammissibilità, incorrendo in difetto di autosufficienza e precisione, giacché fa riferimento agli esiti dell’“istruttoria” ed alla “perizia” (“recte”, consulenza tecnica d’ufficio) esperita in prima grado, senza alcuna contestualizzazione degli uni e senza congrua riproduzione delle parti rilevanti dell’altra, rispetto alla quale ultima, peraltro, in modo del tutto aspecifico, afferma poi che “quattro” non individuati “prodotti su cinque […] ‘realizzano un collegamento fisso smontabile tra due elementi meccanici’”, non ulteriormente descrivendo in cosa consista, a termini della stessa CTU, la “fissità” di un “collegamento” purtuttavia “smontabile”, con conseguente asserita, ma indimostrata, assenza di contrasto della relativa, non esplicitata, “conclusione” rispetto alle “note esplicative del capitolo 7318 [della TARIC]”. 7 di 10 1.2.4. In disparte ciò, esso, ad ogni modo, non si confronta con l’effettiva motivazione della sentenza impugnata, rilevandosi dunque infondato. La sentenza impugnata rende conto – sulla base sia della CTU che di altri elementi di prova (“copiosa documentazione esibita dalla LD Fsteners”, una CTP, i prodotti stessi versati in atti ed infine l’esito delle analisi del Laboratorio chimico di Venezia) – di un accertamento in fatto per vero opposto a quello assunto come acquisito dalla difesa erariale. Scrive, infatti, la CTR essere “i prodotti importati[,] prodotti su disegno e su specifiche richieste, formati da parti indivisibili destinati ad unire elementi non più divisibili – tutte caratteristiche dimostrate dalle perizie di parti, d’ufficio e da ultimo dalle analisi del Laboratorio chimico di Venezia e[d] evidenti dalle molteplici prove prodotte in giudizio – e destinati ad un fissaggio irreversibile”. L’evidenziata manchevolezza del motivo sotto il profilo che ne occupa è tanto più decisiva in quanto, come emerge dalla sentenza impugnata, la “merce” oggetto di importazione non era neppure costituita da prodotti uniformi (scrive infatti la CTR che correttamente “la CTP ha ritenuto che una sola voce doganale fosse da riferire ad una molteplicità di oggetti proprio perché per le loro caratteristiche tecniche del tipo di materiale nonché in funzione [de]lla loro destinazione d'uso devono essere ricomprese nella classificazione più generica”). Pertanto, il motivo sconta, per così dire “a monte”, la mancata descrizione in sé dei singoli prodotti ed “a fortiori” delle “loro caratteristiche tecniche”, in funzione dell’illustrazione dell’appropriatezza, per tutti, della VD 7318.15 proposta 8 di 10 dall’Agenzia, in luogo di quella 7318.19 ritenuta da entrambe le Commissioni di merito. 1.2.5. In ultima analisi, alla luce di una prospettazione in fatto meramente alternativa rispetto alle valutazioni espresse, oltretutto in senso conforme, da entrambi i giudici di primo e secondo grado, il motivo sollecita una più favorevole, per l’Agenzia, riedizione del giudizio di merito, in violazione di canoni e limiti del giudizio di legittimità quale momento di controllo della mera legittimità degli atti oggetto di ricorso. 1.2.6. Rispetto a quanto innanzi, v’è solo, per completezza, da aggiungere che decentrato appare altresì l’assunto dell’Agenzia secondo cui erroneamente la CTR avrebbe valorizzato la caratteristica dell’“irreversibilità una volta che gli elementi di fissaggio sono uniti tra di loro e montati al supporto”, perché, “ai fini della corretta classificazione[, avrebbe dovuto] principalmente aversi riguardo all’unione tra i singoli pezzi, i quali, uniti tra loro, si presentano come smontabili”. 1.2.6.1. Occorre premettere che “la NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del[l’]SA [Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci] [e] solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie alla detta nomenclatura”; riguardo all’“SA”, “il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione recante l’istituzione di detto Consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci […] è stato elaborato dall’OMD e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della 9 di 10 Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1)” (cfr. ad es. CGUE, 15 novembre 2018, in causa C-592/17, AB AN A/S, par. 12). 1.2.6.2. Orbene, al capitolo 7318, intitolato “Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, chiavette, rondelle (comprese le rondelle elastiche) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio”, in riferimento ai “Bulloni, dadi, viti per metalli, viti per legno e tirafondi” (lett. A), l’SA recita: “Tutti questi articoli sono normalmente filettati allo stato finito, ad eccezione per esempio di certi bulloni che alle volte sono fissati per mezzo di copiglie. Essi permettono di unire tra di loro uno o più pezzi in modo che sia possibile smontarli ulteriormente senza danneggiamento”. Ai fini della classificazione degli elementi di assemblaggio sotto il capitolo in questione, quindi, a venire in linea di conto è la possibilità di ulteriore smontaggio dei singoli pezzi, una volta, per mezzo di essi, assemblati, senza danneggiamento. L’assenza di danneggiamento, attesa la genericità dell’espressione utilizzata in fine di periodo, deve ritenersi riferita sia ai singoli pezzi che agli elementi di assemblaggio, giammai al prodotto finito, che “naturaliter” vien meno per effetto dell’estrazione di questi ultimi. 1.2.6.3. Talché fuori asse si palesa la prospettiva sottesa alla formulazione della parte del motivo che ne occupa nell’evidenziare come la CTR non abbia considerato il profilo dell’“unione tra i singoli pezzi, i quali, uniti tra loro, si presentano come smontabili”: incensurabilmente, nella specie, la CTR ha appurato in contrario la caratteristica dell’“irreversibilità” dell’“applicazione” dei prodotti importati, “formati da parti indivisibili destinati ad unire elementi non più divisibili” e proprio perciò “destinati ad un fissaggio irreversibile”; la CTR ha cioè inteso evidenziare, alla luce di un non 10 di 10 adeguatamente (per quanto detto poc’anzi) contrastato accertamento in fatto, che i prodotti importati, una volta “applicati”, costituiscono un corpo unico con i pezzi assemblati, per modo che non possono essere smontati senza danneggiare tanto i pezzi quanto, inevitabilmente, gli stessi elementi di assemblaggio che vi aderiscono. 2. Il rigetto del ricorso comporta le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rifondere a LD FASTENERS S.R.L., CAD CAPODICI S.R.L., DHL EX S.R.L., TNT GLOBAL EX S.P.A. e SHENKER ITALIANA S.R.L. le spese di lite, liquidate in euro 10.800, oltre rimborso delle spese in ragione di euro 200, contributo forfettario in ragione del 15% ed accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso a Roma, lì 19 gennaio 2024.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rifondere a LD FASTENERS S.R.L., CAD CAPODICI S.R.L., DHL EX S.R.L., TNT GLOBAL EX S.P.A. e SHENKER ITALIANA S.R.L. le spese di lite, liquidate in euro 10.800, oltre rimborso delle spese in ragione di euro 200, contributo forfettario in ragione del 15% ed accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso a Roma, lì 19 gennaio 2024.