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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2503 /202e R.G. promossa da:
(codice fiscale ) residente in [...], Corso Matteotti Parte_1 C.F._1
n. 22, cittadinanza italiana, rappresentato ed assistito dall'avv. Alessandro Villa, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
, (C.F. nata il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Binago, Corso Matteotti n. 22, 22070, con il patrocinio dell'avv. Francesca Ambrosino, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 7 Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
“voglia l'Ill.mo TRIBUNALE di COMO, ogni contraria istanza respinta: in via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità della domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
in via principale
- accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti ed accertata la sussistenza dei presupposti previsti all'art. 3, nr. 2 lett. B), L. n. 898/1970 e succ. modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Binago in data
26/11/2016 tra il signor e la signora Parte_1 Parte_2 confermando le condizioni di cui all'accordo di separazione omologato, e dunque senza condizioni: - non essendovi luogo a provvedere in ordine alla casa coniugale;
- non essendovi luogo a provvedere in punto di assegno;
- in caso di mancato accoglimento della domanda preliminare, rigettare comunque nel merito la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
in ogni caso
- condannare parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese e competenze di causa, oltre
15% spese generali, 4% c.p.a. ed iva, se dovuta, inclusa”.
PER PARTE RESISTENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e domanda respinta, così giudicare:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 26/11/2016 in Binago, (atto trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Binago), poiché maturati i termini legalmente richiesti;
- disporre in favore della resistente un assegno divorzile da determinarsi nella misura di Euro 600,00 mensili, ovvero di un assegno divorzile a titolo di una tantum della somma non inferiore ad Euro
15.000,00 da versare in unica soluzione;
- spese rifuse.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Binago in data 26.11.2016;
2. Le parti non hanno generato prole;
pagina 2 di 7 3. A seguito della udienza presidenziale del 23.11.2022, le parti sono state autorizzate a vivere separati e, con decreto emesso in data 30.11.2022, il Tribunale di Como ha omologato le condizioni di separazione da loro concordate;
4. Le parti non si sono più riappacificate e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dalle parti;
pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
5. Con ricorso depositato in data 14.7.2023, il ricorrente ha chiesto la pronunzia divorzile;
6. La resistente, costituitasi tardivamente in giudizio in data 13.3.2024, ha aderito alla domanda sullo status relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma, lamentando di essere stata coinvolta in un incidente domestico, occorsole nel maggio 2023, che ne avrebbe compromesso le facoltà fisiche e psicologiche per sostenere una attività lavorativa, ha chiesto di disporre un assegno divorzile nella misura di euro 600 mensili, ovvero un assegno divorzile una tantum della somma non inferiore ad euro 15 mila;
7. All'udienza del 14.03.2024, entrambe le parti sono state sentite in ordine alle reciproche richieste, anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia;
in particolare la parte ricorrente, pur eccependo la decadenza della parte resistente dalla possibilità di proporre domande, attesa la tardiva costituzione in giudizio, proponeva a fini conciliativi la somma omnicomprensiva di euro 6.000,00, che la parte resistente, alla successiva udienza del 7.05.2024 (tenutasi in forma
“cartolare”), rifiutava;
8. All'esito della udienza del 7.5.2024, il G.R., rilevata la tardività della costituzione in giudizio della resistente, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.;
9. Depositi gli scritti difensivi conclusivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio rappresenta quanto segue.
a. Sulla domanda di status
Entrambe le parti, con le conclusioni rassegnate in via definitiva, hanno domandato disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che le parti vivano separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como (23.11.2022) a seguito di ricorso per la pagina 3 di 7 separazione, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata con decreto del Tribunale di
Como in data 30.11.2022 (dep. 1.12.2022) ed è pertanto trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
b. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: ASSEGNO DIVORZILE
La resistente ha richiesto la determinazione in € 600 dell'assegno divorzile a suo favore ovvero la individuazione di una somma a saldo e stralcio di euro 15 mila.
In via preliminare, la domanda risulta inammissibile in quanto tardivamente formulata, con la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte resistente solo in data 13.3.2024, a fronte della prima udienza fissata per la data del 18.1.2024, con termine di costituzione per la resistente sino a 30 giorni prima.
Risulta dunque – come eccepito dalla parte ricorrente – maturato il termine decadenziale previsto dal combinato disposto di cui all'art. 473 bis.14 III co. e 473 bis.19 I co. c.p.c. trattandosi di diritto disponibile.
Può aggiungersi che la domanda è comunque infondata nel merito.
Si ritiene opportuno svolgere dapprima alcune considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno di divorzio alla luce del recente arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent.
n. 18287 dell'11.7.2018).
Come noto, l'art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 74/1987, dispone che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, rilevando alcune criticità insite nei precedenti orientamenti giurisprudenziali, si sono espresse nel senso di ritenere opportuno l'abbandono della risalente rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di pagina 4 di 7 riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. In particolare, la Suprema Corte, se, da un lato, ha confermato la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, secondo la quale deve essere riconosciuto all'ex coniuge il diritto all'assegno quando lo stesso non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, dall'altro, ha affiancato a tale funzione, quella compensativa-perequativa, evidenziando che “il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa” da compiersi con riguardo agli indicatori previsti nella prima parte delle norme e che esprimono proprio “le caratteristiche dell'assegno di divorzio fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143
c.c.”. Si è venuta così a delineare una nuova funzione dell'assegno divorzile, assistenziale ed in egual misura compensativa e perequativa: i criteri attributivi e quelli determinativi non sono più in netta separazione, ma si coniugano nel c.d. criterio assistenziale-compensativo.
La Suprema Corte ha, quindi, individuato una prima fase in cui il Giudice dovrà accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio economico-reddituale delle parti. Accertato lo squilibrio, il
Giudice dovrà indagare le cause di detto squilibrio e l'indagine dovrà compiersi facendo uso di quelli che erano stati indicati come criteri c.d. determinativi. In particolare, ciò che dovrà essere accertato è “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
Accertato il rilevante squilibrio tra le condizioni economiche delle parti ed individuata la causa di detto squilibrio in scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, potrà procedersi alla quantificazione dell'assegno dovuto.
Ad avviso della Suprema Corte, quindi, lo scioglimento del vincolo, pur incidendo sullo status, non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Pertanto, il profilo assistenziale deve “essere contestualizzato con riferimento alla
pagina 5 di 7 situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”. In altre parole, scelte condivise assunte in costanza di matrimonio non possono poi risolversi ai danni di uno dei coniugi, trovando la solidarietà post- coniugale la propria giustificazione, nelle scelte che i coniugi avevano responsabilmente assunto in costanza di matrimonio.
Così sinteticamente delineate le indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione e facendone applicazione nel caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda formulata dalla resistente per un assegno divorzile a proprio favore non meriti accoglimento.
LL infatti non ha né allegato, né dimostrato specificatamente la sussistenza delle condizioni per ottenere l'assegno divorzile, non deducendo, ad esempio, eventuali sacrifici personali rispetto a prospettive di lavoro e di carriera, per effetto di accordi endofamiliari.
La signora ha dato atto di aver di fatto lavorato durante la vita matrimoniale, seppure con alcune interruzioni. LL peraltro conserva intatta la propria capacità lavorativa generica, tenuto conto anche della giovane età.
Il riferito infortunio domestico avvenuto nel maggio 2023 (“sono svenuta ed ho battuto la testa e ho avuto un trauma cranico severo”) non trova sufficiente ed idoneo riscontro in alcuna documentazione medica (atteso che dal referto medico in atti risulta solo un leggero trauma cranico, cfr. doc. 1 fasc. resistente) e non risulta avere intaccato la capacità lavorativa generica della resistente (rimasta immutata come indicato proprio nel referto di pronto soccorso già richiamato).
La stessa resistente ha infatti dichiarato, alla udienza del 14.3.2024, di aver continuato a lavorare, e di lavorare tutt'ora, pur dopo l'incidente, essendo anche intenzionata ad incrementare l'attività lavorativa (“ora sto aumentando le ore di lavoro”).
Parimenti, le dichiarazioni riferite dalla resistente solo alla prima udienza di presunte violenze perpetrate dal ricorrente addirittura prima del matrimonio – che, per inciso, sarebbero al più foriere della insorgenza di un credito di tipo risarcitorio - non trovano alcun preciso riscontro probatorio, apparendo singolare che solo nell'attuale procedimento – a distanza di anni dalla separazione – la resistente vi si riferisca genericamente e senza avere mai precedentemente attivato alcuna forma di tutela, stante la gravità delle condotte asseritamente ascritte al ricorrente, e tenuto conto della precedente fase di separazione, avvenuta addirittura previo accordo.
pagina 6 di 7 In ragione di tutto ciò, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente non può essere accolta.
f. SPESE PROCESSUALI
Sussistono i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di 1/3, tenuto conto del carattere necessario del giudizio sullo status, mentre sono poste a carico della parte resistente per la differenza di 2/3, tenuto conto del rigetto della domanda di assegno di mantenimento divorzile. Esse sono liquidate come in dispositivo secondo valori minimi per lo scaglione di riferimento (da 5.200,00 a 26.000 euro) ai sensi del D.M. 55/2024, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e , in Binago in data 26.11.2016, Pt_1 Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Binago, anno 2016, Numero 5 parte I serie – Ufficio 1;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Binago, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente;
4. COMPENSA le spese di lite per 1/3;
5. CONDANNA la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente per 2/3 delle spese di lite, che si quantifica in euro 1.693,00 oltre iva, cpa e rimborso forf. al 15%, se dovuti per legge.
Così deciso in data 11.4.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2503 /202e R.G. promossa da:
(codice fiscale ) residente in [...], Corso Matteotti Parte_1 C.F._1
n. 22, cittadinanza italiana, rappresentato ed assistito dall'avv. Alessandro Villa, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
, (C.F. nata il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Binago, Corso Matteotti n. 22, 22070, con il patrocinio dell'avv. Francesca Ambrosino, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 7 Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
“voglia l'Ill.mo TRIBUNALE di COMO, ogni contraria istanza respinta: in via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità della domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
in via principale
- accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti ed accertata la sussistenza dei presupposti previsti all'art. 3, nr. 2 lett. B), L. n. 898/1970 e succ. modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Binago in data
26/11/2016 tra il signor e la signora Parte_1 Parte_2 confermando le condizioni di cui all'accordo di separazione omologato, e dunque senza condizioni: - non essendovi luogo a provvedere in ordine alla casa coniugale;
- non essendovi luogo a provvedere in punto di assegno;
- in caso di mancato accoglimento della domanda preliminare, rigettare comunque nel merito la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
in ogni caso
- condannare parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese e competenze di causa, oltre
15% spese generali, 4% c.p.a. ed iva, se dovuta, inclusa”.
PER PARTE RESISTENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e domanda respinta, così giudicare:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 26/11/2016 in Binago, (atto trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Binago), poiché maturati i termini legalmente richiesti;
- disporre in favore della resistente un assegno divorzile da determinarsi nella misura di Euro 600,00 mensili, ovvero di un assegno divorzile a titolo di una tantum della somma non inferiore ad Euro
15.000,00 da versare in unica soluzione;
- spese rifuse.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Binago in data 26.11.2016;
2. Le parti non hanno generato prole;
pagina 2 di 7 3. A seguito della udienza presidenziale del 23.11.2022, le parti sono state autorizzate a vivere separati e, con decreto emesso in data 30.11.2022, il Tribunale di Como ha omologato le condizioni di separazione da loro concordate;
4. Le parti non si sono più riappacificate e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dalle parti;
pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
5. Con ricorso depositato in data 14.7.2023, il ricorrente ha chiesto la pronunzia divorzile;
6. La resistente, costituitasi tardivamente in giudizio in data 13.3.2024, ha aderito alla domanda sullo status relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma, lamentando di essere stata coinvolta in un incidente domestico, occorsole nel maggio 2023, che ne avrebbe compromesso le facoltà fisiche e psicologiche per sostenere una attività lavorativa, ha chiesto di disporre un assegno divorzile nella misura di euro 600 mensili, ovvero un assegno divorzile una tantum della somma non inferiore ad euro 15 mila;
7. All'udienza del 14.03.2024, entrambe le parti sono state sentite in ordine alle reciproche richieste, anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia;
in particolare la parte ricorrente, pur eccependo la decadenza della parte resistente dalla possibilità di proporre domande, attesa la tardiva costituzione in giudizio, proponeva a fini conciliativi la somma omnicomprensiva di euro 6.000,00, che la parte resistente, alla successiva udienza del 7.05.2024 (tenutasi in forma
“cartolare”), rifiutava;
8. All'esito della udienza del 7.5.2024, il G.R., rilevata la tardività della costituzione in giudizio della resistente, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.;
9. Depositi gli scritti difensivi conclusivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio rappresenta quanto segue.
a. Sulla domanda di status
Entrambe le parti, con le conclusioni rassegnate in via definitiva, hanno domandato disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che le parti vivano separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como (23.11.2022) a seguito di ricorso per la pagina 3 di 7 separazione, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata con decreto del Tribunale di
Como in data 30.11.2022 (dep. 1.12.2022) ed è pertanto trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
b. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: ASSEGNO DIVORZILE
La resistente ha richiesto la determinazione in € 600 dell'assegno divorzile a suo favore ovvero la individuazione di una somma a saldo e stralcio di euro 15 mila.
In via preliminare, la domanda risulta inammissibile in quanto tardivamente formulata, con la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte resistente solo in data 13.3.2024, a fronte della prima udienza fissata per la data del 18.1.2024, con termine di costituzione per la resistente sino a 30 giorni prima.
Risulta dunque – come eccepito dalla parte ricorrente – maturato il termine decadenziale previsto dal combinato disposto di cui all'art. 473 bis.14 III co. e 473 bis.19 I co. c.p.c. trattandosi di diritto disponibile.
Può aggiungersi che la domanda è comunque infondata nel merito.
Si ritiene opportuno svolgere dapprima alcune considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno di divorzio alla luce del recente arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent.
n. 18287 dell'11.7.2018).
Come noto, l'art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 74/1987, dispone che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, rilevando alcune criticità insite nei precedenti orientamenti giurisprudenziali, si sono espresse nel senso di ritenere opportuno l'abbandono della risalente rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di pagina 4 di 7 riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. In particolare, la Suprema Corte, se, da un lato, ha confermato la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, secondo la quale deve essere riconosciuto all'ex coniuge il diritto all'assegno quando lo stesso non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, dall'altro, ha affiancato a tale funzione, quella compensativa-perequativa, evidenziando che “il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa” da compiersi con riguardo agli indicatori previsti nella prima parte delle norme e che esprimono proprio “le caratteristiche dell'assegno di divorzio fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143
c.c.”. Si è venuta così a delineare una nuova funzione dell'assegno divorzile, assistenziale ed in egual misura compensativa e perequativa: i criteri attributivi e quelli determinativi non sono più in netta separazione, ma si coniugano nel c.d. criterio assistenziale-compensativo.
La Suprema Corte ha, quindi, individuato una prima fase in cui il Giudice dovrà accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio economico-reddituale delle parti. Accertato lo squilibrio, il
Giudice dovrà indagare le cause di detto squilibrio e l'indagine dovrà compiersi facendo uso di quelli che erano stati indicati come criteri c.d. determinativi. In particolare, ciò che dovrà essere accertato è “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
Accertato il rilevante squilibrio tra le condizioni economiche delle parti ed individuata la causa di detto squilibrio in scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, potrà procedersi alla quantificazione dell'assegno dovuto.
Ad avviso della Suprema Corte, quindi, lo scioglimento del vincolo, pur incidendo sullo status, non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Pertanto, il profilo assistenziale deve “essere contestualizzato con riferimento alla
pagina 5 di 7 situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”. In altre parole, scelte condivise assunte in costanza di matrimonio non possono poi risolversi ai danni di uno dei coniugi, trovando la solidarietà post- coniugale la propria giustificazione, nelle scelte che i coniugi avevano responsabilmente assunto in costanza di matrimonio.
Così sinteticamente delineate le indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione e facendone applicazione nel caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda formulata dalla resistente per un assegno divorzile a proprio favore non meriti accoglimento.
LL infatti non ha né allegato, né dimostrato specificatamente la sussistenza delle condizioni per ottenere l'assegno divorzile, non deducendo, ad esempio, eventuali sacrifici personali rispetto a prospettive di lavoro e di carriera, per effetto di accordi endofamiliari.
La signora ha dato atto di aver di fatto lavorato durante la vita matrimoniale, seppure con alcune interruzioni. LL peraltro conserva intatta la propria capacità lavorativa generica, tenuto conto anche della giovane età.
Il riferito infortunio domestico avvenuto nel maggio 2023 (“sono svenuta ed ho battuto la testa e ho avuto un trauma cranico severo”) non trova sufficiente ed idoneo riscontro in alcuna documentazione medica (atteso che dal referto medico in atti risulta solo un leggero trauma cranico, cfr. doc. 1 fasc. resistente) e non risulta avere intaccato la capacità lavorativa generica della resistente (rimasta immutata come indicato proprio nel referto di pronto soccorso già richiamato).
La stessa resistente ha infatti dichiarato, alla udienza del 14.3.2024, di aver continuato a lavorare, e di lavorare tutt'ora, pur dopo l'incidente, essendo anche intenzionata ad incrementare l'attività lavorativa (“ora sto aumentando le ore di lavoro”).
Parimenti, le dichiarazioni riferite dalla resistente solo alla prima udienza di presunte violenze perpetrate dal ricorrente addirittura prima del matrimonio – che, per inciso, sarebbero al più foriere della insorgenza di un credito di tipo risarcitorio - non trovano alcun preciso riscontro probatorio, apparendo singolare che solo nell'attuale procedimento – a distanza di anni dalla separazione – la resistente vi si riferisca genericamente e senza avere mai precedentemente attivato alcuna forma di tutela, stante la gravità delle condotte asseritamente ascritte al ricorrente, e tenuto conto della precedente fase di separazione, avvenuta addirittura previo accordo.
pagina 6 di 7 In ragione di tutto ciò, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente non può essere accolta.
f. SPESE PROCESSUALI
Sussistono i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di 1/3, tenuto conto del carattere necessario del giudizio sullo status, mentre sono poste a carico della parte resistente per la differenza di 2/3, tenuto conto del rigetto della domanda di assegno di mantenimento divorzile. Esse sono liquidate come in dispositivo secondo valori minimi per lo scaglione di riferimento (da 5.200,00 a 26.000 euro) ai sensi del D.M. 55/2024, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e , in Binago in data 26.11.2016, Pt_1 Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Binago, anno 2016, Numero 5 parte I serie – Ufficio 1;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Binago, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente;
4. COMPENSA le spese di lite per 1/3;
5. CONDANNA la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente per 2/3 delle spese di lite, che si quantifica in euro 1.693,00 oltre iva, cpa e rimborso forf. al 15%, se dovuti per legge.
Così deciso in data 11.4.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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