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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3425/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Parte_1
presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in C.SO Controparte_1
GARIBALDI, 387 80100 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. ALLOCCA
PASQUALE e dall'avv. Maria Alvino giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 20/02/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 19.8.24 parte ricorrente ha esposto:
- di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'
[...]
in virtù di contratto di lavoro subordinato a Controparte_1
tempo indeterminato inquadrato, nel periodo dal 01/01/2013 al
1 30/06/2019, nel profilo professionale di capo unità tecnica, con parametro retributivo 205, nel periodo dal 01/07/2019 all'attualità, nel profilo professionale di capo unità organizzativa amm. tecnica, con parametro retributivo 230 ;
- che nel corso del rapporto lavorativo aveva prestato lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla normativa di legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs.n.66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva di settore (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue ex artt. 28 comma
2 e 27 comma 1 CCNL 28/11/2015 dal Controparte_2
01/01/2016) in maniera fissa e continuativa negli anni 2013- 2023;
- che espletava mansioni particolarmente gravose e di elevata responsabilità, di addetto alla conduzione dei treni lungo la tratta
Benevento – Cancello – Napoli, quale responsabile della guida e del funzionamento del convoglio;
- che doveva essergli risarcito il danno da usura psico-fisica, quantificato in complessivi €20.469,24.
Ha chiesto di “Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al
31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n.
66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno,
2 nella misura complessiva di €20.469,24 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto.”.
Si è costituito eccependo Controparte_1
l'infondatezza del ricorso poiché il danno da usura psico-fisica, pur se presunto quanto all'an, andava provato, sia pure a mezzo di presunzioni, quanto al quantum e, nella specie, alcuna prova era stata offerta. In via preliminare ha eccepito la nullità del ricorso e la prescrizione.
2.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.
Sul punto è noto quanto all'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art.414 n.4 c.p.c, che per la validità del ricorso è necessario e sufficiente che dall'esame complessivo dello stesso emergano gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda e ciò indipendentemente dall'indicazione di tali elementi in modo formale. Difatti nel rito del lavoro per aversi la nullita' del ricorso introduttivo del giudizio e' necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il
"petitum" sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonche' le ragioni poste a fondamento della domanda.
3 La suddetta nullita' deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorche' l'attore abbia indicato il periodo di attivita' lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto, ed abbia altresi' specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze (rimanendo irrilevante la mancata notifica dei conteggi analitici), atteso che in tali ipotesi il convenuto e' posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
E, nella specie, dalla lettura del ricorso emergono la durata del rapporto, le mansioni svolte, l'orario di lavoro e la causali della richiesta di pagamento della somma complessiva ovvero tutti gli elementi idonei ad identificare il contenuto della domanda nel rispetto dell'art.414 c.p.c..
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta poiché la prescrizione in materia di risarcimento danno, è decennale.
3.
In via generale si osserva che il danno da usura psicofisica rientra nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici (v. Cass. Sez. Un. 6572 del 2006; Cass. n. 26972 del 2008).
La giurisprudenza successiva ha poi distinto il danno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico (v. Cass. n. 24180 del 2013; Cass. n.
24563 del 2016), ha sancito come la mancata fruizione dei riposi possa essere fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva (v. Cass. n. 18884 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata, Cassazione civile sez. lav., 30/05/2023, n.15223).
Ciò premesso il ricorrente lamenta di aver patito tale danno come conseguenza dello svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario, protratto negli anni
4 e superiore al limite consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.
In particolare ha dedotto e documentato lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, producendo le buste paga sulle quali risulta, mese per mese,
l'annotazione del numero di ore di lavoro straordinario prestato. Emerge dunque lo svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario in misura superiore alle 250 ore annue.
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.n.66/2003, rubricato “Lavoro straordinario” – premesso che «il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto» (1° comma) e che «i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario» (2° comma) – al 3° comma dispone che «in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali». Il D.Lgs.n.66/2003 – che disciplina l'orario di lavoro – ha recepito le direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, poi codificate dalla direttiva 2003/88/CE.
Cont Il CCNL – del 28/11/2015 all'articolo 28, Controparte_2
secondo comma ha stabilito che «in luogo del limite previsto dall'art.5, comma 3, del D.Lgs. n.66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in
150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27», laddove la richiamata norma contrattuale dispone che «per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive».
Dalla lettura delle disposizioni normative soprarichiamate, emerge l'indicazione di un numero massimo di ore di lavoro straordinario che, nella specie, risulta
5 abbondantemente e sistematicamente superato per molti anni. La lunga durata di tale stato di cose dimostra come si trattasse non già di un esigenza temporanea di ricorso allo straordinario, bensì di un enedemico problema di carenza di personale che imponeva al ricorrente, in maniera costante e continua, di prestare la propria attività lavorativa ben oltre l'orario contrattuale. Ciò, come chiaramente emerge dalle sentenze della Suprema Corte in materia, determina un danno da usura psico- fisica nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (così Cassazione civile sez. lav.,
21/07/2023, n.21934).
L'entità della prestazione lavorativa eseguita – in violazione degli anzidetti limiti
– negli anni oggetto di causa è tale, di per sé, da determinare un aumento della penosità del lavoro, tanto più rilevante in quanto protrattasi ormai da oltre sei anni, con efficienza lesiva costante poiché ancorata a turni omogenei, replicatisi nel tempo.
Il protrarsi di un simile orario di lavoro conferma, produce, quale conseguenza diretta, un gravissimo danno, sotto ogni profilo.
Detto danno, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, sul reddito della persona offesa, ma determinante una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Quanto ai rilievi di parte resistente concernenti le ore di lavoro effettivo, appaiono del tutto inconferenti. Siamo in presenza di ore di lavoro straordinario conteggiate sulla scorta di quanto dichiarato dalla stessa datrice in busta paga, laddove, evidentemente, ha ritenuto trattarsi di ore tutte effettivamente lavorate (
e retribuite come tali).
6 Alla liquidazione dell'accertato pregiudizio di natura non patrimoniale, qualificabile come danno relazionale, deve procedersi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In relazione al quantum, sono condivisibili i conteggi formulati da parte resistete per cui può ritenersi congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario pari al 10% diurno e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne, nella sua integrità, attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto;
l'importo ottenuto è stato, quindi, moltiplicato per le ore in eccesso rispetto al limite contrattuale.
Pertanto, il danno da usura psico-fisica, può essere liquidato equitativamente in complessivi € 2.714,60 per il periodo 2013-2023 oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo.
Per il principio della soccombenza Controparte_1 dev'essere condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in dispositivo al minimo attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e la serialità.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)Accoglie la domanda e, per l'effetto, ritenuto il danno da usura psico-fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti, condanna
[...]
al risarcimento del danno in favore del Controparte_1
ricorrente che liquida equitativamente in € 2.714,60 oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo;
7 2) condanna l pagamento in favore Controparte_1 di del ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 1314,00 oltre rimb. forf. 15%, rimb. C.U. , IVA e CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 21/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
8
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3425/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Parte_1
presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in C.SO Controparte_1
GARIBALDI, 387 80100 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. ALLOCCA
PASQUALE e dall'avv. Maria Alvino giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 20/02/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 19.8.24 parte ricorrente ha esposto:
- di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'
[...]
in virtù di contratto di lavoro subordinato a Controparte_1
tempo indeterminato inquadrato, nel periodo dal 01/01/2013 al
1 30/06/2019, nel profilo professionale di capo unità tecnica, con parametro retributivo 205, nel periodo dal 01/07/2019 all'attualità, nel profilo professionale di capo unità organizzativa amm. tecnica, con parametro retributivo 230 ;
- che nel corso del rapporto lavorativo aveva prestato lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla normativa di legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs.n.66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva di settore (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue ex artt. 28 comma
2 e 27 comma 1 CCNL 28/11/2015 dal Controparte_2
01/01/2016) in maniera fissa e continuativa negli anni 2013- 2023;
- che espletava mansioni particolarmente gravose e di elevata responsabilità, di addetto alla conduzione dei treni lungo la tratta
Benevento – Cancello – Napoli, quale responsabile della guida e del funzionamento del convoglio;
- che doveva essergli risarcito il danno da usura psico-fisica, quantificato in complessivi €20.469,24.
Ha chiesto di “Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al
31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n.
66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno,
2 nella misura complessiva di €20.469,24 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto.”.
Si è costituito eccependo Controparte_1
l'infondatezza del ricorso poiché il danno da usura psico-fisica, pur se presunto quanto all'an, andava provato, sia pure a mezzo di presunzioni, quanto al quantum e, nella specie, alcuna prova era stata offerta. In via preliminare ha eccepito la nullità del ricorso e la prescrizione.
2.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.
Sul punto è noto quanto all'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art.414 n.4 c.p.c, che per la validità del ricorso è necessario e sufficiente che dall'esame complessivo dello stesso emergano gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda e ciò indipendentemente dall'indicazione di tali elementi in modo formale. Difatti nel rito del lavoro per aversi la nullita' del ricorso introduttivo del giudizio e' necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il
"petitum" sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonche' le ragioni poste a fondamento della domanda.
3 La suddetta nullita' deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorche' l'attore abbia indicato il periodo di attivita' lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto, ed abbia altresi' specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze (rimanendo irrilevante la mancata notifica dei conteggi analitici), atteso che in tali ipotesi il convenuto e' posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
E, nella specie, dalla lettura del ricorso emergono la durata del rapporto, le mansioni svolte, l'orario di lavoro e la causali della richiesta di pagamento della somma complessiva ovvero tutti gli elementi idonei ad identificare il contenuto della domanda nel rispetto dell'art.414 c.p.c..
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta poiché la prescrizione in materia di risarcimento danno, è decennale.
3.
In via generale si osserva che il danno da usura psicofisica rientra nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici (v. Cass. Sez. Un. 6572 del 2006; Cass. n. 26972 del 2008).
La giurisprudenza successiva ha poi distinto il danno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico (v. Cass. n. 24180 del 2013; Cass. n.
24563 del 2016), ha sancito come la mancata fruizione dei riposi possa essere fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva (v. Cass. n. 18884 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata, Cassazione civile sez. lav., 30/05/2023, n.15223).
Ciò premesso il ricorrente lamenta di aver patito tale danno come conseguenza dello svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario, protratto negli anni
4 e superiore al limite consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.
In particolare ha dedotto e documentato lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, producendo le buste paga sulle quali risulta, mese per mese,
l'annotazione del numero di ore di lavoro straordinario prestato. Emerge dunque lo svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario in misura superiore alle 250 ore annue.
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.n.66/2003, rubricato “Lavoro straordinario” – premesso che «il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto» (1° comma) e che «i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario» (2° comma) – al 3° comma dispone che «in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali». Il D.Lgs.n.66/2003 – che disciplina l'orario di lavoro – ha recepito le direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, poi codificate dalla direttiva 2003/88/CE.
Cont Il CCNL – del 28/11/2015 all'articolo 28, Controparte_2
secondo comma ha stabilito che «in luogo del limite previsto dall'art.5, comma 3, del D.Lgs. n.66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in
150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27», laddove la richiamata norma contrattuale dispone che «per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive».
Dalla lettura delle disposizioni normative soprarichiamate, emerge l'indicazione di un numero massimo di ore di lavoro straordinario che, nella specie, risulta
5 abbondantemente e sistematicamente superato per molti anni. La lunga durata di tale stato di cose dimostra come si trattasse non già di un esigenza temporanea di ricorso allo straordinario, bensì di un enedemico problema di carenza di personale che imponeva al ricorrente, in maniera costante e continua, di prestare la propria attività lavorativa ben oltre l'orario contrattuale. Ciò, come chiaramente emerge dalle sentenze della Suprema Corte in materia, determina un danno da usura psico- fisica nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (così Cassazione civile sez. lav.,
21/07/2023, n.21934).
L'entità della prestazione lavorativa eseguita – in violazione degli anzidetti limiti
– negli anni oggetto di causa è tale, di per sé, da determinare un aumento della penosità del lavoro, tanto più rilevante in quanto protrattasi ormai da oltre sei anni, con efficienza lesiva costante poiché ancorata a turni omogenei, replicatisi nel tempo.
Il protrarsi di un simile orario di lavoro conferma, produce, quale conseguenza diretta, un gravissimo danno, sotto ogni profilo.
Detto danno, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, sul reddito della persona offesa, ma determinante una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Quanto ai rilievi di parte resistente concernenti le ore di lavoro effettivo, appaiono del tutto inconferenti. Siamo in presenza di ore di lavoro straordinario conteggiate sulla scorta di quanto dichiarato dalla stessa datrice in busta paga, laddove, evidentemente, ha ritenuto trattarsi di ore tutte effettivamente lavorate (
e retribuite come tali).
6 Alla liquidazione dell'accertato pregiudizio di natura non patrimoniale, qualificabile come danno relazionale, deve procedersi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In relazione al quantum, sono condivisibili i conteggi formulati da parte resistete per cui può ritenersi congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario pari al 10% diurno e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne, nella sua integrità, attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto;
l'importo ottenuto è stato, quindi, moltiplicato per le ore in eccesso rispetto al limite contrattuale.
Pertanto, il danno da usura psico-fisica, può essere liquidato equitativamente in complessivi € 2.714,60 per il periodo 2013-2023 oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo.
Per il principio della soccombenza Controparte_1 dev'essere condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in dispositivo al minimo attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e la serialità.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)Accoglie la domanda e, per l'effetto, ritenuto il danno da usura psico-fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti, condanna
[...]
al risarcimento del danno in favore del Controparte_1
ricorrente che liquida equitativamente in € 2.714,60 oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo;
7 2) condanna l pagamento in favore Controparte_1 di del ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 1314,00 oltre rimb. forf. 15%, rimb. C.U. , IVA e CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 21/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
8