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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NC
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 22/2022RG vertente tra
Parte_1 corrente in Pesaro (PU) - Via Nitti n. 28 (C.F./P.Iva P.IVA 1 ),in persona del nata a [...] il [...] (C.F.: [...]legale rappresentante p.t. Controparte_1
C.F. 1 ), rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Andrea Moroder ( C.F. 2
[...] ) e Marco Alessandrini (
) anche disgiuntamente tra loro (pec: Codice Fiscale_3
- fax: 071/206025) elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del secondo ad Ancona (AN) in Corso Garibaldi n. 124;
-parte appellante e
in persona del legaleControparte_2 con sede in Pesaro alla Via Castellani n. 1 (p.i. P.IVA_2
), nato a [...] il [...] ed ivirappresentante p.t. Controparte_3 (c.f. C.F._4
residente in [...], difesa e rappresentata dall' Avv. Giovanni Pio De Giovanni (c.f.
C.F._5 ) e dall'Avv. Cosimo Damiano Cirulli (c.f. C.F._6 ),
elettivamente domiciliata presso i difensori con studio in Foggia alla Via Roberto Ruffilli n. 1 ovvero all'indirizzo telematico Email_2
Email_3
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni. Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con
1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Parte_2 per le
2.11 Parte 1 evocava in giudizio la Controparte 2 quale successore nei rapporti di
Parte_3 poi. incorporata nella Imprese CP_4 opponendo il decreto ingiuntivo n° 1131/2019 del 14.11.2019, emesso dal Tribunale di Pesaro e notificato in data 10.01.2020 in forma provvisoriamente esecutiva, unitamente al relativo precetto, che le ingiungeva il pagamento della somma di € 167.500,00, oltre interessi, spese di procedura oltre accessori.
Deduceva parte opponente che il decreto era fondato su di una garanzia ipotecaria volontaria ma che non era stata fornita prova dell'avvenuto avverarsi della condizione che avrebbe potuto dare corso all'escussione della prestata garanzia: ciò in quanto non risultava fornita la prova della risoluzione contrattuale che avrebbe dato ragione della rifusione degli anticipi versati per la realizzazione ed acquisto di una unica e complessiva unità immobiliare.
Deduceva inoltre eccezione di eventuale compensazione in relazione ai diritti derivanti da una causa non ancora definita con sentenza passata in giudicato.
Chiedeva per tali ragioni la revoca dell'opposto decreto.
Si costituiva l'opposta contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto e richiedendo condanna ex art 96 cpc.
Ammesse le parti alle memorie 183, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria e, all'esito del deposito di memorie conclusionali e repliche, veniva assunta in decisione.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
"Ritiene questo giudicante che ci si trovi davanti ad una ipotesi di garanzia di rimborso
(sostanzialmente non dissimile dalla figura del c.d. Payment bond), con la quale viene garantito appunto il rimborso di prestazioni (in questo caso restitutorie) rimaste ineseguite, e ciò sulla base di un importo predeterminato ed omnicomprensivo, individuato nel limite di cui alla costituita garanzia ipotecaria. Sotto tale aspetto la configurazione del rapporto, ancorché privo, in forma espressa, delle clausole limitative delle eccezioni opponibili, indicative della sussistenza di un contratto autonomo di garanzia, ne riveste l'ipotesi, dovendosi osservare, per altro, che la concessione originaria della ipoteca volontaria di per sé limita comunque lo spettro delle eccezioni opponibili.
Quanto alla validità della scrittura privata di recesso emessa da un terzo rispetto alle parti del presente giudizio deve qui rilevarsi che non concorrono in atti elementi che possano far propendere per una sua inefficacia probatoria, sicché non appaiono motivi per cui alla dichiarazione di risoluzione non debba darsi valore circa l'avvenuto verificarsi del fatto concreto sotteso all'azione intrapresa in via monitoria, fatto che, per altro, non viene neppure espressamente negato dalla opponente che, in vero, si limita a contestare il mero valore probatorio della dichiarazione.
La motivazione sopra espressa consente di pervenire al rigetto della opposizione rimanendo assorbita ogni ulteriore domanda avanzata dalle parti, con l'unica eccezione della domanda ex art 96 cpc che per vero non appare accoglibile stante la assenza degli elementi costitutivi della invocata responsabilità e ciò
a cagione della particolare conformazione data all'atto di concessione dell'ipoteca volontaria allegata al fascicolo monitorio.
La ripartizione dei compensi e spese seguono la soccombenza come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto dichiarandone l'esecutività
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite in favore dell'opposta che si liquidano nella misura di € 8.000,00 oltre € 379 per spese vive oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre ancora cassa previdenziale ed iva come per legge
3) rigetta la domanda ex art 96 cpc
4) assorbito il resto".
4.Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale per aver erroneamente configurato l'esistenza di un rapporto autonomo di garanzia nella concessione dell'ipoteca dedotta in giudizio:
"L'atto di cui trattasi, da cui la CP_2 vorrebbe far discendere il proprio diritto di credito diretto verso la garante, è chiaramente un atto di "costituzione di ipoteca volontaria" che la società Pt_1 ha rilasciato originariamente in favore della Parte_4 Parte_5 poi trasferita alla Controparte_2 a garanzia del credito che sarebbe potuto insorgere in relazione al contratto preliminare di vendita intercorso con la Controparte_5
P
Nell'atto costitutivo dell'ipoteca è, infatti, espressamente statuito che Parte_1 costituisce a favore di
Ра Parte_2 per l'imprese Controparte_3 poi, trasferita a Controparte 2 (promissaria acquirente), ipoteca volontaria nell'interesse della società Controparte_5 (promittente venditrice) fino a concorrenza dell'importo di € 167.500,00 "per garantire, nel caso in cui il promesso venditore non provvedesse spontaneamente alle restituzioni e agli adempimenti ad esso facenti carico in dipendenza del citato contratto".
È evidente l'accessorietà della garanzia all'eventuale debito della promittente venditrice ( CP_5
[...] e non vi è nulla che possa recidere tale vincolo di accessorietà.
Altrettanto evidente è che si è di fronte ad una tipica ipotesi di "ipoteca di terzo".
Null'altro conta.
Non esiste quindi una "fideiussione" o un "contratto autonomo di garanzia", ma solo un'ipoteca di terzo necessariamente ed insuperabilmente soggetta alla specifica disciplina che le è propria.
Ogni altra questione – sia con riferimento all'avveramento della condizione di insorgenza del credito sia con riferimento alla sussistenza o meno del controcredito è meramente successiva e subordinata e,
soprattutto, deve essere fatta valere tra l'asserito creditore ( CP_2 e l'asserito debitore ( CP_5 ).
Solo dopo la verifica dell'insorgenza del credito, accertata e dichiarata in una sentenza costituente titolo esecutivo, la CP_2 potrebbe agire nei confronti de Pt_1 "
Il motivo è fondato.
5.L'atto di concessione di ipoteca oggetto di causa è di seguito riportato: Dott. CE LICIN
NO TAIO 61121 PESARO Via Guidi, n° 15 Tel. (0721) 3207 0 35334 (+ Fax) Cod. Fisc. LCN CRM 52M 12 D969 Partita IVA 00194770418 Repertorio n.42837 Raccolta n. 18157 E-mail: clicin i@notariato it COSTITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA
REPUBBLICA ITALIANA
2 ventotto gennaio duemilaquindici
28.1.2015
In Pesaro, nel mio Studio in Via Guidi 15 davanti me dr a
Cesare Licini Notaio in Pesaro iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino,
è presente la Signora AM IA NA nata a [...] il [...] (MI) il 23 maggio 1964 residente a [...], C.so XI
954' BERIE.лт Settembre n. 101, in qualità di Amministratore Unico e rap- N. presentante statutario della società "IL PARCO S.R.L." con sede in Pesaro (PU) via Nitti n. 28, capitale sociale Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) numero di iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino e c.f. 02345550418.
La comparente, della cui identità personale, qualifica e po- teri io Notaio sono certo, premesso:
che la società "PROSPETTIKA S.R.L." con sede in Pesaro, Via
Francesco Saverio Nitti n. 28, ha stipulato promessa di ven- dita in data odierna in corso di registrazione, alla società
CENTRO SERVIZI PER L'IMPRESE DI MA NI E C. S.A.S.
IN SIGLA C.S.I. DI MA NI E C. S.A.S. con sede in
Pesaro, Via Castellani n. 1 numero di iscrizione al Registro
Imprese di Pesaro e Urbino e codice fiscale 02432820419 avente ad oggetto porzione del fabbricato di civile abita- zione sito in Comune di Pesaro via Bonini n. 28,
ciò premesso la società IL PARCO S.R.L., costituisce a favore della società CENTRO SERVIZI PER L'IM-
PRESE DI MA NI E C. S.A.S. IN SIGLA C.S.I. DI S-
SI NI E C. S.A.S. nell'interesse della società "PROSPETTIKA S.R.L." con sede in Pesaro, Via Francesco Saverio Nitti n. 28, capitale so- ciale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) numero di iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino, c. f.
02547780417, ipoteca volontaria fino a concorrenza dell'importo comples- sivo di euro 167.500,00 centosessantasettmilacinquecento-
e pertanto pari all'importo corrispondente alla somma di eu- ro 150.000,00 centocinquantamila ivi dedotta a titolo di ca- parra, oltre ad euro 17.500,00 diciassettemilacinquecento a titolo di penale per recesso, quale contemplato nel citato contratto preliminare in data odierna, per garantire, nel caso in cui il promesso venditore non provvedesse spontanea- mente alle restituzioni e agli adempimenti ad esso facenti carico in dipendenza del citato contratto, ovvero incorresse in una situazione di crisi di cui al comma 2, dell'art. 3,
d.lgs 122 del 2005, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscos- si e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata. La situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti date:
a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto;
b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquida- zione coatta amministrativa;
c) di presentazione della do- manda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la li- quidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straor- dinaria.
Tale ipoteca volontaria ha per oggetto il seguente immobile: porzione del fabbricato di civile abitazione situato in Co- mune di Senigallia, S.S. Adriatica Sud n. 220 e precisamente appartamento ai piani terra e primo sottostrada con annesse corti esclusive pertinenziali, cantina un garage e un posto auto al piano terreno, il tutto confinante con parti comuni da più lati, proprietà Moroni, proprietà Mengoni, salvi al- tri.
Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio
1985, n. 52, 1'immobile è distinto a catasto fabbricati di
Senigallia in ditta "IL PARCO S.R.L. " al foglio 19: mappale 449 sub. 2 graffato mappale 704 sub. 20, 21 e 22 categoria A/3 classe 2, vani 5, rendita catastale euro
247,90 mappale 704 sub 11 categoria C/6 classe 1 mq. 13, Rendita
Catastale euro 18,13
-mappale 704 sub 12 categoria C/6 classe 1 mq. 13, Rendita
Catastale euro 18,13
- mappale 704 sub 17 categoria C/6 classe 5 mq. 14, Rendita
Catastale euro 38, 32
e graficamente rappresentato nelle corrispondenti planime- trie depositate al Catasto Fabbricati di Senigallia in data
7 settembre 2006 prot. AN 0105546 del 7 settembre 2006 per
1'appartamento, e in 14 aprile 2006 prot. AN0049122 per i posti auto, dichiarando la parte promittente la vendita e prendendone atto la parte promittente l'acquisto che detti dati catastali e le planimetrie catastali sono conformi allo stato di fatto dell'immobile, e in particolare che non sus- sistono difformità tali da dar luogo all'obbligo di presen- tazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
L'ipoteca garantisce il debito in linea principale, gli in- teressi, gli interessi di mora sulle somme non pagate, quan- to dovuto dalla società per le spese legali, di giudizio e di collocazione (incluse quelle previste dal 1° comma del-
l'art. 2855 del cod. civ.), nonché le spese stragiudiziali, le tasse, le imposte, e qualunque altra somma che possa rap- presentare un credito in forza del citato contratto.
La società garante acconsente pertanto che su istanza di chiunque venga iscritta la corrispondente ipoteca presso
1'Ufficio del Territorio di Ancona, inoltre dichiara e ga- rantisce che gli immobili suddetti sono di sua piena ed esclusiva proprieta' e disponibilita', e che gli stessi sono liberi da qualsiasi vincolo, da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Le spese di questo atto e conseguenti, nonchè quelle di iscrizione di ipoteca e dipendenti, nonchè l'eventuale pro- roga. e della cancellazione, sono a carica della società
"PROSPETTIKA S.R.L.".
Agli effetti dell'iscrizione ipotecaria il costituente eleg- ge domicilio in Pesaro, Via Francesco Saverio Nitti n. 28.
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto scritto da per- sona di mia fiducia in pagine di fogli, da me letto ai comparenti che a mia domanda lo dichiarano conforme alla lo- ro volonta' alle ore quattordici
FIRMATO AM IA NA
CE IC NOTAIO 6.La Corte, nell'inquadramento giuridico della fattispecie, richiama i seguenti arresti:
Cass. SSUU n. 8557/2023: "La detta ordinanza interlocutoria reputa in particolare opportuno un
•
approfondimento della tematica enucleando i seguenti quesiti: se il terzo titolare di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento, in virtù di una garanzia costituita per un debito altrui, sia legittimato a far valere il proprio diritto con il procedimento di verificazione del passivo previsto dal capo V del titolo II della legge fallimentare, oppure possa ottenerne la soddisfazione mediante l'intervento nella fase di ripartizione del ricavato della vendita del bene gravato;
se, ai fini della partecipazione al concorso, risulti sufficiente l'accertamento dell'opponibilità della garanzia ai creditori, oppure sia necessaria la verifica dell'esistenza e dell'entità del credito garantito;
se tale verifica debba aver luogo con la partecipazione del debitore garantito, e con quali modalità; se ed in che modo la decisione adottata in sede di opposizione allo stato passivo possa incidere sull'esercizio del diritto alla rivalsa nei confronti del debitore garantito.5. - La fattispecie di cui si discute rientra nella figura della "responsabilità senza debito", connotata da una dissociazione, nella nozione giuridica di obbligazione, tra la categoria del debito, e quindi del dovere di adempimento cui corrisponde il credito, e quella della responsabilità, che rappresenta lo stato di assoggettamento dei beni del responsabile, che sopravviene in caso d'inadempimento, essendo al creditore attribuito il diritto di agire in executivis sui beni di chi è estraneo al rapporto obbligatorio (cfr., in motivazione, avendo proprio riguardo al caso del datore di ipoteca a garanzia di debito altrui, Cass. 30 gennaio 2009, n. 2429): l'espressione descrive, cioè, la situazione in cui il terzo non è tenuto all'adempimento del debito, che fa capo ad altri, ma soggiace, nondimeno, all'azione esecutiva del titolare del diritto di prelazione";
Cass. n.23648/2019: "Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non
•
sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sono surrogati "ex lege" nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c., poiché la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento "propter rem" in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo"; • Cass. n. 18790/2019: "(...)fin dagli anni sessanta del secolo scorso, ci si è interrogati, in dottrina ed in giurisprudenza, su come vada trattata la posizione di chi sia titolare di un'ipoteca prestata dal soggetto poi fallito a garanzia di un debito altrui. Il garantito gode, infatti, in questo caso, di una prelazione su beni immobili dell'attivo fallimentare, senza tuttavia essere creditore diretto del fallimento.
3.3.1. Si tratta della fattispecie della cd. responsabilità senza debito. Le due categorie sono sconnesse. Da una parte esiste il debito, cioè il dovere di adempimento cui corrisponde il credito (per il quale risponde l'intero patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c.).
Dall'altra, vi è la responsabilità, cioè lo "stato di assoggettamento" di beni determinati del responsabile non debitore che si concretizza a seguito dell'inadempimento dell'obbligato e consente al creditore l'azione esecutiva su tali beni specifici, estranei al patrimonio dello stesso debitore inadempiente. Qualora il responsabile - non debitore (terzo datore di ipoteca) fallisca, i suoi beni concessi in garanzia sono destinati a soddisfare il creditore garantito, ma quest'ultimo rimane estraneo al rapporto obbligatorio principale: il soggetto garantito non è, cioè, creditore diretto del fallito, dunque non è creditore concorsuale".
7.La giurisprudenza di legittimità chiarisce dunque che il terzo datore di ipoteca non assume la veste di debitore ma si limita a destinare il suo immobile al soddisfacimento del credito per il caso di inadempimento, restando assoggettato (così come gli eventuali acquirenti del bene medesimo) all'azione esecutiva del creditore.
8.La fattispecie del terzo datore (artt. 2868 ss. cc) è così sintetizzabile:
• il terzo datore concede ipoteca su un proprio bene per garantire un debito altrui;
il terzo datore non assume tuttavia una responsabilità diretta solidale con il debitore nei confronti
•
del creditore;
il terzo datore non è debitore personale del creditore garantito;
.
il terzo datore assume una responsabilità definita “senza debito” nel senso che il vincolo con il
•
creditore non è diretto ma mediato dal bene ipotecato;
il creditore può far valere le proprie pretese espropriando preventivamente il bene ipotecato di
.
proprietà del terzo datore;
il creditore non può in nessun caso agire direttamente contro il terzo datore richiedendo l'esatta
•
prestazione derivante dal contratto principale;
il creditore non può agire in sede monitoria contro il terzo datore (che non è suo debitore diretto);
. • il creditore ottiene dal terzo datore la garanzia reale del proprio credito verso il debitore diretto e, in caso di inadempimento di quest'ultimo all'obbligazione garantita, può agire per la soddisfazione del proprio credito ma solo con azione di espropriazione del bene ipotecato;
in tale ultimo caso il 1 terzo datore si potrà rivalere sul debitore (diretto) garantito.
9.La figura giuridica del terzo datore d'ipoteca si distingue da quella del fideiussore perché quest'ultimo ha una responsabilità personale mentre il primo risponde solo con il bene gravato da vincolo.
10.Dalla lettura dell'atto notarile di costituzione di ipoteca volontaria avanti riprodotto risulta, con assoluta evidenza ed oltre ogni ragionevole dubbio, che:
l'atto di concessione di ipoteca da parte della terza datrice non è accompagnato da alcuna dichiarazione costitutiva o ricognitiva del debito garantito da parte della datrice stessa;
l'atto di concessione si limita a costituire una garanzia reale realizzando in tal modo la tipica
·
fattispecie di assunzione di una responsabilità senza debito;
l'atto di concessione in esame non rende la terza garante debitrice diretto della garantita;
•
la creditrice non poteva e non può far valere il proprio credito con decreto ingiuntivo direttamente
•
nei confronti della terza datrice che non è sua debitrice personale.
11.La conclusione che se ne deve trarre è che l'appellante non è legittimato passivo sostanziale dell'azione diretta di recupero del credito in difetto di una sua responsabilità personale/solidale nei confronti dell'appellata.
12.In definitiva:
• l'appello va accolto;
• la sentenza di primo grado va integralmente riformata;
• il decreto ingiuntivo opposto va revocato;
• le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello/Tribunale, (b) valore fino ad euro
260.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (e) liquidazione entro la media tariffaria.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI NC
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto dichiarando l'infondatezza della pretesa azionata in monitorio per difetto di legittimazione passiva sostanziale dell'appellante come in motivazione precisato;
2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 406,50 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 1165,50 per esborsi ed euro 14317,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 8 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NC
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 22/2022RG vertente tra
Parte_1 corrente in Pesaro (PU) - Via Nitti n. 28 (C.F./P.Iva P.IVA 1 ),in persona del nata a [...] il [...] (C.F.: [...]legale rappresentante p.t. Controparte_1
C.F. 1 ), rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Andrea Moroder ( C.F. 2
[...] ) e Marco Alessandrini (
) anche disgiuntamente tra loro (pec: Codice Fiscale_3
- fax: 071/206025) elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del secondo ad Ancona (AN) in Corso Garibaldi n. 124;
-parte appellante e
in persona del legaleControparte_2 con sede in Pesaro alla Via Castellani n. 1 (p.i. P.IVA_2
), nato a [...] il [...] ed ivirappresentante p.t. Controparte_3 (c.f. C.F._4
residente in [...], difesa e rappresentata dall' Avv. Giovanni Pio De Giovanni (c.f.
C.F._5 ) e dall'Avv. Cosimo Damiano Cirulli (c.f. C.F._6 ),
elettivamente domiciliata presso i difensori con studio in Foggia alla Via Roberto Ruffilli n. 1 ovvero all'indirizzo telematico Email_2
Email_3
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni. Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con
1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Parte_2 per le
2.11 Parte 1 evocava in giudizio la Controparte 2 quale successore nei rapporti di
Parte_3 poi. incorporata nella Imprese CP_4 opponendo il decreto ingiuntivo n° 1131/2019 del 14.11.2019, emesso dal Tribunale di Pesaro e notificato in data 10.01.2020 in forma provvisoriamente esecutiva, unitamente al relativo precetto, che le ingiungeva il pagamento della somma di € 167.500,00, oltre interessi, spese di procedura oltre accessori.
Deduceva parte opponente che il decreto era fondato su di una garanzia ipotecaria volontaria ma che non era stata fornita prova dell'avvenuto avverarsi della condizione che avrebbe potuto dare corso all'escussione della prestata garanzia: ciò in quanto non risultava fornita la prova della risoluzione contrattuale che avrebbe dato ragione della rifusione degli anticipi versati per la realizzazione ed acquisto di una unica e complessiva unità immobiliare.
Deduceva inoltre eccezione di eventuale compensazione in relazione ai diritti derivanti da una causa non ancora definita con sentenza passata in giudicato.
Chiedeva per tali ragioni la revoca dell'opposto decreto.
Si costituiva l'opposta contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto e richiedendo condanna ex art 96 cpc.
Ammesse le parti alle memorie 183, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria e, all'esito del deposito di memorie conclusionali e repliche, veniva assunta in decisione.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
"Ritiene questo giudicante che ci si trovi davanti ad una ipotesi di garanzia di rimborso
(sostanzialmente non dissimile dalla figura del c.d. Payment bond), con la quale viene garantito appunto il rimborso di prestazioni (in questo caso restitutorie) rimaste ineseguite, e ciò sulla base di un importo predeterminato ed omnicomprensivo, individuato nel limite di cui alla costituita garanzia ipotecaria. Sotto tale aspetto la configurazione del rapporto, ancorché privo, in forma espressa, delle clausole limitative delle eccezioni opponibili, indicative della sussistenza di un contratto autonomo di garanzia, ne riveste l'ipotesi, dovendosi osservare, per altro, che la concessione originaria della ipoteca volontaria di per sé limita comunque lo spettro delle eccezioni opponibili.
Quanto alla validità della scrittura privata di recesso emessa da un terzo rispetto alle parti del presente giudizio deve qui rilevarsi che non concorrono in atti elementi che possano far propendere per una sua inefficacia probatoria, sicché non appaiono motivi per cui alla dichiarazione di risoluzione non debba darsi valore circa l'avvenuto verificarsi del fatto concreto sotteso all'azione intrapresa in via monitoria, fatto che, per altro, non viene neppure espressamente negato dalla opponente che, in vero, si limita a contestare il mero valore probatorio della dichiarazione.
La motivazione sopra espressa consente di pervenire al rigetto della opposizione rimanendo assorbita ogni ulteriore domanda avanzata dalle parti, con l'unica eccezione della domanda ex art 96 cpc che per vero non appare accoglibile stante la assenza degli elementi costitutivi della invocata responsabilità e ciò
a cagione della particolare conformazione data all'atto di concessione dell'ipoteca volontaria allegata al fascicolo monitorio.
La ripartizione dei compensi e spese seguono la soccombenza come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto dichiarandone l'esecutività
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite in favore dell'opposta che si liquidano nella misura di € 8.000,00 oltre € 379 per spese vive oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre ancora cassa previdenziale ed iva come per legge
3) rigetta la domanda ex art 96 cpc
4) assorbito il resto".
4.Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale per aver erroneamente configurato l'esistenza di un rapporto autonomo di garanzia nella concessione dell'ipoteca dedotta in giudizio:
"L'atto di cui trattasi, da cui la CP_2 vorrebbe far discendere il proprio diritto di credito diretto verso la garante, è chiaramente un atto di "costituzione di ipoteca volontaria" che la società Pt_1 ha rilasciato originariamente in favore della Parte_4 Parte_5 poi trasferita alla Controparte_2 a garanzia del credito che sarebbe potuto insorgere in relazione al contratto preliminare di vendita intercorso con la Controparte_5
P
Nell'atto costitutivo dell'ipoteca è, infatti, espressamente statuito che Parte_1 costituisce a favore di
Ра Parte_2 per l'imprese Controparte_3 poi, trasferita a Controparte 2 (promissaria acquirente), ipoteca volontaria nell'interesse della società Controparte_5 (promittente venditrice) fino a concorrenza dell'importo di € 167.500,00 "per garantire, nel caso in cui il promesso venditore non provvedesse spontaneamente alle restituzioni e agli adempimenti ad esso facenti carico in dipendenza del citato contratto".
È evidente l'accessorietà della garanzia all'eventuale debito della promittente venditrice ( CP_5
[...] e non vi è nulla che possa recidere tale vincolo di accessorietà.
Altrettanto evidente è che si è di fronte ad una tipica ipotesi di "ipoteca di terzo".
Null'altro conta.
Non esiste quindi una "fideiussione" o un "contratto autonomo di garanzia", ma solo un'ipoteca di terzo necessariamente ed insuperabilmente soggetta alla specifica disciplina che le è propria.
Ogni altra questione – sia con riferimento all'avveramento della condizione di insorgenza del credito sia con riferimento alla sussistenza o meno del controcredito è meramente successiva e subordinata e,
soprattutto, deve essere fatta valere tra l'asserito creditore ( CP_2 e l'asserito debitore ( CP_5 ).
Solo dopo la verifica dell'insorgenza del credito, accertata e dichiarata in una sentenza costituente titolo esecutivo, la CP_2 potrebbe agire nei confronti de Pt_1 "
Il motivo è fondato.
5.L'atto di concessione di ipoteca oggetto di causa è di seguito riportato: Dott. CE LICIN
NO TAIO 61121 PESARO Via Guidi, n° 15 Tel. (0721) 3207 0 35334 (+ Fax) Cod. Fisc. LCN CRM 52M 12 D969 Partita IVA 00194770418 Repertorio n.42837 Raccolta n. 18157 E-mail: clicin i@notariato it COSTITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA
REPUBBLICA ITALIANA
2 ventotto gennaio duemilaquindici
28.1.2015
In Pesaro, nel mio Studio in Via Guidi 15 davanti me dr a
Cesare Licini Notaio in Pesaro iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino,
è presente la Signora AM IA NA nata a [...] il [...] (MI) il 23 maggio 1964 residente a [...], C.so XI
954' BERIE.лт Settembre n. 101, in qualità di Amministratore Unico e rap- N. presentante statutario della società "IL PARCO S.R.L." con sede in Pesaro (PU) via Nitti n. 28, capitale sociale Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) numero di iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino e c.f. 02345550418.
La comparente, della cui identità personale, qualifica e po- teri io Notaio sono certo, premesso:
che la società "PROSPETTIKA S.R.L." con sede in Pesaro, Via
Francesco Saverio Nitti n. 28, ha stipulato promessa di ven- dita in data odierna in corso di registrazione, alla società
CENTRO SERVIZI PER L'IMPRESE DI MA NI E C. S.A.S.
IN SIGLA C.S.I. DI MA NI E C. S.A.S. con sede in
Pesaro, Via Castellani n. 1 numero di iscrizione al Registro
Imprese di Pesaro e Urbino e codice fiscale 02432820419 avente ad oggetto porzione del fabbricato di civile abita- zione sito in Comune di Pesaro via Bonini n. 28,
ciò premesso la società IL PARCO S.R.L., costituisce a favore della società CENTRO SERVIZI PER L'IM-
PRESE DI MA NI E C. S.A.S. IN SIGLA C.S.I. DI S-
SI NI E C. S.A.S. nell'interesse della società "PROSPETTIKA S.R.L." con sede in Pesaro, Via Francesco Saverio Nitti n. 28, capitale so- ciale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) numero di iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino, c. f.
02547780417, ipoteca volontaria fino a concorrenza dell'importo comples- sivo di euro 167.500,00 centosessantasettmilacinquecento-
e pertanto pari all'importo corrispondente alla somma di eu- ro 150.000,00 centocinquantamila ivi dedotta a titolo di ca- parra, oltre ad euro 17.500,00 diciassettemilacinquecento a titolo di penale per recesso, quale contemplato nel citato contratto preliminare in data odierna, per garantire, nel caso in cui il promesso venditore non provvedesse spontanea- mente alle restituzioni e agli adempimenti ad esso facenti carico in dipendenza del citato contratto, ovvero incorresse in una situazione di crisi di cui al comma 2, dell'art. 3,
d.lgs 122 del 2005, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscos- si e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata. La situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti date:
a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto;
b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquida- zione coatta amministrativa;
c) di presentazione della do- manda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la li- quidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straor- dinaria.
Tale ipoteca volontaria ha per oggetto il seguente immobile: porzione del fabbricato di civile abitazione situato in Co- mune di Senigallia, S.S. Adriatica Sud n. 220 e precisamente appartamento ai piani terra e primo sottostrada con annesse corti esclusive pertinenziali, cantina un garage e un posto auto al piano terreno, il tutto confinante con parti comuni da più lati, proprietà Moroni, proprietà Mengoni, salvi al- tri.
Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio
1985, n. 52, 1'immobile è distinto a catasto fabbricati di
Senigallia in ditta "IL PARCO S.R.L. " al foglio 19: mappale 449 sub. 2 graffato mappale 704 sub. 20, 21 e 22 categoria A/3 classe 2, vani 5, rendita catastale euro
247,90 mappale 704 sub 11 categoria C/6 classe 1 mq. 13, Rendita
Catastale euro 18,13
-mappale 704 sub 12 categoria C/6 classe 1 mq. 13, Rendita
Catastale euro 18,13
- mappale 704 sub 17 categoria C/6 classe 5 mq. 14, Rendita
Catastale euro 38, 32
e graficamente rappresentato nelle corrispondenti planime- trie depositate al Catasto Fabbricati di Senigallia in data
7 settembre 2006 prot. AN 0105546 del 7 settembre 2006 per
1'appartamento, e in 14 aprile 2006 prot. AN0049122 per i posti auto, dichiarando la parte promittente la vendita e prendendone atto la parte promittente l'acquisto che detti dati catastali e le planimetrie catastali sono conformi allo stato di fatto dell'immobile, e in particolare che non sus- sistono difformità tali da dar luogo all'obbligo di presen- tazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
L'ipoteca garantisce il debito in linea principale, gli in- teressi, gli interessi di mora sulle somme non pagate, quan- to dovuto dalla società per le spese legali, di giudizio e di collocazione (incluse quelle previste dal 1° comma del-
l'art. 2855 del cod. civ.), nonché le spese stragiudiziali, le tasse, le imposte, e qualunque altra somma che possa rap- presentare un credito in forza del citato contratto.
La società garante acconsente pertanto che su istanza di chiunque venga iscritta la corrispondente ipoteca presso
1'Ufficio del Territorio di Ancona, inoltre dichiara e ga- rantisce che gli immobili suddetti sono di sua piena ed esclusiva proprieta' e disponibilita', e che gli stessi sono liberi da qualsiasi vincolo, da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Le spese di questo atto e conseguenti, nonchè quelle di iscrizione di ipoteca e dipendenti, nonchè l'eventuale pro- roga. e della cancellazione, sono a carica della società
"PROSPETTIKA S.R.L.".
Agli effetti dell'iscrizione ipotecaria il costituente eleg- ge domicilio in Pesaro, Via Francesco Saverio Nitti n. 28.
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto scritto da per- sona di mia fiducia in pagine di fogli, da me letto ai comparenti che a mia domanda lo dichiarano conforme alla lo- ro volonta' alle ore quattordici
FIRMATO AM IA NA
CE IC NOTAIO 6.La Corte, nell'inquadramento giuridico della fattispecie, richiama i seguenti arresti:
Cass. SSUU n. 8557/2023: "La detta ordinanza interlocutoria reputa in particolare opportuno un
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approfondimento della tematica enucleando i seguenti quesiti: se il terzo titolare di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento, in virtù di una garanzia costituita per un debito altrui, sia legittimato a far valere il proprio diritto con il procedimento di verificazione del passivo previsto dal capo V del titolo II della legge fallimentare, oppure possa ottenerne la soddisfazione mediante l'intervento nella fase di ripartizione del ricavato della vendita del bene gravato;
se, ai fini della partecipazione al concorso, risulti sufficiente l'accertamento dell'opponibilità della garanzia ai creditori, oppure sia necessaria la verifica dell'esistenza e dell'entità del credito garantito;
se tale verifica debba aver luogo con la partecipazione del debitore garantito, e con quali modalità; se ed in che modo la decisione adottata in sede di opposizione allo stato passivo possa incidere sull'esercizio del diritto alla rivalsa nei confronti del debitore garantito.5. - La fattispecie di cui si discute rientra nella figura della "responsabilità senza debito", connotata da una dissociazione, nella nozione giuridica di obbligazione, tra la categoria del debito, e quindi del dovere di adempimento cui corrisponde il credito, e quella della responsabilità, che rappresenta lo stato di assoggettamento dei beni del responsabile, che sopravviene in caso d'inadempimento, essendo al creditore attribuito il diritto di agire in executivis sui beni di chi è estraneo al rapporto obbligatorio (cfr., in motivazione, avendo proprio riguardo al caso del datore di ipoteca a garanzia di debito altrui, Cass. 30 gennaio 2009, n. 2429): l'espressione descrive, cioè, la situazione in cui il terzo non è tenuto all'adempimento del debito, che fa capo ad altri, ma soggiace, nondimeno, all'azione esecutiva del titolare del diritto di prelazione";
Cass. n.23648/2019: "Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non
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sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sono surrogati "ex lege" nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c., poiché la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento "propter rem" in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo"; • Cass. n. 18790/2019: "(...)fin dagli anni sessanta del secolo scorso, ci si è interrogati, in dottrina ed in giurisprudenza, su come vada trattata la posizione di chi sia titolare di un'ipoteca prestata dal soggetto poi fallito a garanzia di un debito altrui. Il garantito gode, infatti, in questo caso, di una prelazione su beni immobili dell'attivo fallimentare, senza tuttavia essere creditore diretto del fallimento.
3.3.1. Si tratta della fattispecie della cd. responsabilità senza debito. Le due categorie sono sconnesse. Da una parte esiste il debito, cioè il dovere di adempimento cui corrisponde il credito (per il quale risponde l'intero patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c.).
Dall'altra, vi è la responsabilità, cioè lo "stato di assoggettamento" di beni determinati del responsabile non debitore che si concretizza a seguito dell'inadempimento dell'obbligato e consente al creditore l'azione esecutiva su tali beni specifici, estranei al patrimonio dello stesso debitore inadempiente. Qualora il responsabile - non debitore (terzo datore di ipoteca) fallisca, i suoi beni concessi in garanzia sono destinati a soddisfare il creditore garantito, ma quest'ultimo rimane estraneo al rapporto obbligatorio principale: il soggetto garantito non è, cioè, creditore diretto del fallito, dunque non è creditore concorsuale".
7.La giurisprudenza di legittimità chiarisce dunque che il terzo datore di ipoteca non assume la veste di debitore ma si limita a destinare il suo immobile al soddisfacimento del credito per il caso di inadempimento, restando assoggettato (così come gli eventuali acquirenti del bene medesimo) all'azione esecutiva del creditore.
8.La fattispecie del terzo datore (artt. 2868 ss. cc) è così sintetizzabile:
• il terzo datore concede ipoteca su un proprio bene per garantire un debito altrui;
il terzo datore non assume tuttavia una responsabilità diretta solidale con il debitore nei confronti
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del creditore;
il terzo datore non è debitore personale del creditore garantito;
.
il terzo datore assume una responsabilità definita “senza debito” nel senso che il vincolo con il
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creditore non è diretto ma mediato dal bene ipotecato;
il creditore può far valere le proprie pretese espropriando preventivamente il bene ipotecato di
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proprietà del terzo datore;
il creditore non può in nessun caso agire direttamente contro il terzo datore richiedendo l'esatta
•
prestazione derivante dal contratto principale;
il creditore non può agire in sede monitoria contro il terzo datore (che non è suo debitore diretto);
. • il creditore ottiene dal terzo datore la garanzia reale del proprio credito verso il debitore diretto e, in caso di inadempimento di quest'ultimo all'obbligazione garantita, può agire per la soddisfazione del proprio credito ma solo con azione di espropriazione del bene ipotecato;
in tale ultimo caso il 1 terzo datore si potrà rivalere sul debitore (diretto) garantito.
9.La figura giuridica del terzo datore d'ipoteca si distingue da quella del fideiussore perché quest'ultimo ha una responsabilità personale mentre il primo risponde solo con il bene gravato da vincolo.
10.Dalla lettura dell'atto notarile di costituzione di ipoteca volontaria avanti riprodotto risulta, con assoluta evidenza ed oltre ogni ragionevole dubbio, che:
l'atto di concessione di ipoteca da parte della terza datrice non è accompagnato da alcuna dichiarazione costitutiva o ricognitiva del debito garantito da parte della datrice stessa;
l'atto di concessione si limita a costituire una garanzia reale realizzando in tal modo la tipica
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fattispecie di assunzione di una responsabilità senza debito;
l'atto di concessione in esame non rende la terza garante debitrice diretto della garantita;
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la creditrice non poteva e non può far valere il proprio credito con decreto ingiuntivo direttamente
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nei confronti della terza datrice che non è sua debitrice personale.
11.La conclusione che se ne deve trarre è che l'appellante non è legittimato passivo sostanziale dell'azione diretta di recupero del credito in difetto di una sua responsabilità personale/solidale nei confronti dell'appellata.
12.In definitiva:
• l'appello va accolto;
• la sentenza di primo grado va integralmente riformata;
• il decreto ingiuntivo opposto va revocato;
• le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello/Tribunale, (b) valore fino ad euro
260.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (e) liquidazione entro la media tariffaria.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI NC
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto dichiarando l'infondatezza della pretesa azionata in monitorio per difetto di legittimazione passiva sostanziale dell'appellante come in motivazione precisato;
2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 406,50 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 1165,50 per esborsi ed euro 14317,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 8 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini