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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 2884/2019 r.a.c.l., promossa da: con sede legale in Cagliari, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante Parte_1 pro tempore elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Enzo Parte_2
Pinna che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avvocati
ET IR e EF TG in virtù di procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliati nell'Ufficio Legale dello stesso istituto
Resistenti
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come nella memoria di costituzione
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2019 la società ha proposto opposizione Parte_1
CP_ avverso l'avviso di addebito 325 2019 0000970020 000, notificato dall' in data 13.06.2019, con il quale l'Istituto ha richiesto il pagamento dei contributi per la Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo gennaio 2019, oltre sanzioni e accessori per un importo complessivo pari ad euro 1.105,25.
Parte ricorrente sostiene non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato.
Ha dedotto che la pretesa dell' trae presumibilmente origine dalla comunicazione telematica CP_1 avvenuta in data 14 maggio 2018, (doc 4), con la quale l' , a seguito della variazione della CP_1 natura giuridica della società opponente da in data 17.10.2013, ha provveduto a revocare Parte_3 il codice 3V dal mese di novembre 2013, invitandola ad aprire una nuova posizione da tale data e a provvedere all'eliminazione degli Uniemens già trasmessi sulla matricola 1708512783 e a ritrasmetterli sulla nuova matricola 1700263871, avvisando che, in assenza di riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la matricola vecchia sarebbe stata chiusa d'ufficio.
A fondamento della propria pretesa parte ricorrente in particolare ha dedotto:
-La esercita l'attività di ristorazione e gestisce il ristorante denominato “Antica CP_2
Cagliari”; i cui soci sono: Amministratore Unico e socio al 95%, socia Parte_2 Persona_1 al 5% (Doc. 5);
-In precedenza, la fino al 17 ottobre 2013, era una società in accomandita semplice, CP_2 denominata Al.me. di RT IS & C. S.a.s, Socio accomandatario era socio Parte_2 accomandante era Persona_1 ha sempre svolto l'attività di gestione, amministrazione ed organizzazione Parte_2 dell'azienda, sia quando era esercitata in forma di S.a.s., sia attualmente con la Pt_1 Persona_1 non ha mai svolto alcuna attività, neppure di gestione, amministrazione ed organizzazione della Pt_3
e della
[...] ha sempre operato alle dipendenze della CP_3 Controparte_4 ed è sempre stata iscritta alla gestione previdenziale per i lavoratori dipendenti, che l' CP_1 CP_1 non ha mai contestato;
-in data 12 novembre 2013 la società opponente inviava telematicamente la richiesta di variazione dei dati aziendali, senza che l'ente convenuto eccepisse alcunchè (doc. 8);
- in data 14 maggio 2018, l' provvedeva a revocare tutte le agevolazioni inviando le CP_1 Pt_4 relative note di rettifica, intimando alla l'apertura di una nuova posizione ed il reinvio degli CP_2
Uniemens su un nuovo numero di matricola;
-La Società, quindi, inviava un altro sollecito in data 27 maggio 2019 (Doc. 9) chiedendo di poter inviare alla nuova matricola assegnata gli Uniemens regolarmente inviati alla matricola 1708512783;
Ha rilevato inoltre che da una semplice violazione formale non discende, di certo, la perdita delle agevolazioni, soprattutto in un'ipotesi, come quella in esame, in base alla quale la Società, non solo aveva effettuato tutti gli adempimenti formali in buona fede, ma anche versato regolarmente i contributi previdenziali ed assistenziali come per legge (Docc. 10 - 12: LUL;
Uniemens inviati telematicamente all' ; DURC, attestante la regolarità della alla data del 20/11/2017). CP_1 CP_2
-ha dato atto di aver provveduto al pagamento dell'importo di euro 1.105,25, oggetto dell'avviso di CP_ addebito, al solo fine di evitare di subire procedure esecutive, chiedendo, quindi, che l' venga condannato alla restituzione della predetta somma. Ha concluso chiedendo di dichiarare illegittimo ed annullare l'avviso di addebito contro cui si ricorre, CP_ e, per l'effetto, dichiarare infondata e rigettare la domanda o pretesa dell' con vittoria di spese. CP_ L' costituitosi in giudizio ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
In fatto ha richiamato integralmente la relazione dell'ufficio amministrativo evidenziando che:
-L'avviso di addebito 325 2019 0000970020 (per il periodo dal 01.01.2019 al 31.01.2019) è relativo ad un modello DM10 pagato parzialmente (INSOLUTO PARZIALE). L'importo dovuto è quello dichiarato in sede di trasmissione dalla stessa azienda, precisamente di euro 10.941,00 da cui è stato detratto l'importo delle quote associative con conseguente notifica dell'importo dovuto di euro
10.908,59. A fronte di tale importo, l'azienda ha versato 9.865,00 euro senza che si possa imputare ad uno specifico motivo quanto non versato. In questa fase il processo di controllo rileva una semplice differenza tra quanto dichiarato dall'azienda ed il versato dalla stessa, differenza che non è quindi CP_ imputabile alla riduzione ex CUAF. Il recupero di quanto dovuto all' per l'indebita riduzione del contributo CUAF è successivo a tale fase e si basa sul controllo delle denunce individuali trasmesse dall'azienda.
-Ha dedotto che l'avviso di addebito impugnato è relativo ad inadempienza da insoluto parziale
(riscontro differenza “generica” tra dichiarato e versato) e non richiesta di saldo della nota di rettifica per revoca del Codice autorizzativo 3V.” (doc. 2).
- la Società ricorrente trasmetteva all'Istituto l'attestazione della denuncia contributiva relativa ai propri dipendenti per il mese di gennaio 2019, indicando l'importo di € 10.941,00, quale importo da versare (doc. 3 e 4).
-Tuttavia, a fronte di tale dichiarazione, proveniente dalla odierna ricorrente, la stessa, in sede di versamento del dovuto - con modello F24 – corrispondeva il minore importo di € 9.865,00 (doc. 5), generando in tal modo un insoluto parziale, derivante dalla difformità tra quanto dichiarato dalla stessa Azienda e quanto dalla medesima versato.
-Verificata tale “discrepanza” e la conseguente inadempienza, l' emetteva l'Avviso di addebito CP_1 per cui è causa.
Contrariamente agli avversi assunti, l'AVA impugnato non è stato emesso per il recupero degli sgravi indebitamente fruiti per il contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex
. Pt_4
La causa istruita con produzioni documentali è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi.
Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta, ha depositato sentenza del Tribunale Ordinario di
Cagliari – Sezione Lavoro- n. 610/2025, dott.ssa Silvia TG, emessa nel procedimento tra le medesime parti n. 2883/2019 e favorevole alla società ricorrente. Si evidenzia, però, che i due Pt_5 procedimenti non hanno il medesimo oggetto;
l'AVA impugnato in questa sede non è stato emesso per il recupero degli sgravi fruiti per il contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex . E ciò era stato già rilevato allorquando, chiesta la riunione del presente Pt_4 procedimento con quello iscritto al racl 2883/19 il Giudice dott.ssa Daniela Coinu, all'udienza del
20.11.2020, aveva rigettato l'istanza rilevando che :” la presente controversia ha un oggetto del tutto distinto da quella iscritta al racl 2883/19, posto che l'avviso di addebito impugnato nel presente giudizio riguarda DM 10 insoluti e non, come, invece l'avviso di addebito impugnato nell'altro giudizio indicato, il mancato versamento di contributi ex e la conseguente revoca di sgravi”. Pt_4
CP_ Con l'avviso di addebito opposto, l' richiede, invece, alla Società ricorrente la contribuzione dovuta alla gestione aziende con Lavoratori dipendenti, DM 10 insoluti, contributi da gennaio 2019
a gennaio 2019, per un importo complessivo di euro 1.105,25 comprensivo di somme aggiuntive e CP_ spese di notifica (doc.3 parte ricorrente e .
Dalla documentazione agli atti è risultato un “insoluto parziale” ovvero un pagamento in misura inferiore della contribuzione dichiarata e dovuta dall'azienda.
E' agli atti l'attestazione della denuncia contributiva da parte della società ricorrente relativa ai propri dipendenti per il mese di gennaio 2019 e il dettaglio delle denunce contributive “certificate” CP_ dall'azienda tramite il proprio consulente (doc. 3 e 4 che indicano l'importo di euro 10.941,00 quale importo da versare. La società ricorrente corrispondeva tramite modello F24 l'importo di euro CP_ 9.865,00 (doc. 5 .
Ne deriva, quindi, una difformità tra quanto dichiarato e dovuto dalla società ricorrente e quanto dalla medesima versato.
L'istituto, stante il mancato versamento di quanto dovuto dalla società opponente emetteva invito a regolarizzare del 30.04.2019 in cui richiedeva la somma di euro 1.056,96 di cui 1.043,59 per importo debito e euro 13,37 per sanzioni, relativo a inadempienza 01/2019 (doc.di parte ricorrente). La società ricorrente non provvedeva al pagamento.
Stante la mancata corrispondenza tra quanto calcolato dall'azienda, dichiarato dalla stessa in sede di denunce mensili e dovuto e quanto effettivamente versato dalla stessa, l'istituto per tale inadempienza, rilevato un “insoluto parziale” emetteva l'avviso di addebito impugnato comprensivo di contributi, somme aggiuntive e spese di notifica.
Tutto ciò premesso, stante quanto sopra, non resta al Tribunale che rigettare l'opposizione proposta dalla società ricorrente e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito n. 325 2019 0000970020 000 impugnato.
In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di previdenza e del valore della lite, esclusa, ai sensi dell'art. 4 del decreto citato, la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che di fatto non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta l'opposizione proposta dalla società ricorrente avverso l'avviso di addebito Parte_1 impugnato e per l'effetto:
- conferma l'avviso di addebito n. 325 2019 0000970020 000
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte convenuta, che liquida in complessivi euro 886,00, oltre spese forfettarie in misura pari al
15% e accessori di legge.
- Così deciso in Cagliari, 12 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo