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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: TA NZ Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3231/2024 , vertente
ROMA, 12/09/1954 E (PACHINO (SR), 23/10/1953), Parte_1 Parte_2 trocinio dell'avv. SIM Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI R o della decisione I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativ di in data 5.12.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
al figlio , maggiorenne e Persona_1 autosufficiente, che è l'unico dei figli ancora a vivere nella casa familiare, sarà concesso di abitare nella predetta abitazione fino a quando sarà possibile e/o lo riterrà necessario e/o avrà raggiunto la sua piena autonomia;
2) Il sig. si impegna a corrispondere in favore di le rate relative all'affitto Parte_1 CP_1 dell'immobile di via Val Chisone n. 35 che viene assegnato alla sig.ra e che quindi continuerà ad Pt_2 abitarvi;
il sig. lascerà detto immobile, entro e non oltre la data fissata per la prima udienza di Pt_1 separazione e contestuale divorzio;
3) Le parti rinunciano al reciproco mantenimento provvedendo in autonomia al proprio rispettivo sostentamento;
Valga lo stesso per i figli , e che hanno ormai una Persona_2 Per_3 Per_1 posizione lavorativa autonoma”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3231/2024 R.G.A.C., così decide: azione degli effetti civi ratto in Roma in data 15/09/1984 tra (ROMA, 12/09/1954) e (PACHINO (SR), 23/10/1953) trascritto Parte_1 Parte_2
Atti di Matrimonio del . 01237, Parte 2, Serie A03, Anno 1984, alle condizioni di cui in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 27/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
TA NZ
così composto: TA NZ Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3231/2024 , vertente
ROMA, 12/09/1954 E (PACHINO (SR), 23/10/1953), Parte_1 Parte_2 trocinio dell'avv. SIM Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI R o della decisione I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativ di in data 5.12.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
al figlio , maggiorenne e Persona_1 autosufficiente, che è l'unico dei figli ancora a vivere nella casa familiare, sarà concesso di abitare nella predetta abitazione fino a quando sarà possibile e/o lo riterrà necessario e/o avrà raggiunto la sua piena autonomia;
2) Il sig. si impegna a corrispondere in favore di le rate relative all'affitto Parte_1 CP_1 dell'immobile di via Val Chisone n. 35 che viene assegnato alla sig.ra e che quindi continuerà ad Pt_2 abitarvi;
il sig. lascerà detto immobile, entro e non oltre la data fissata per la prima udienza di Pt_1 separazione e contestuale divorzio;
3) Le parti rinunciano al reciproco mantenimento provvedendo in autonomia al proprio rispettivo sostentamento;
Valga lo stesso per i figli , e che hanno ormai una Persona_2 Per_3 Per_1 posizione lavorativa autonoma”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3231/2024 R.G.A.C., così decide: azione degli effetti civi ratto in Roma in data 15/09/1984 tra (ROMA, 12/09/1954) e (PACHINO (SR), 23/10/1953) trascritto Parte_1 Parte_2
Atti di Matrimonio del . 01237, Parte 2, Serie A03, Anno 1984, alle condizioni di cui in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 27/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
TA NZ