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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9156/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavRO nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9156/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CE (CE) il 12/11/1939 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GALLO GIUSEPPE e dall'avv. GALLO PAOLA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De
Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15/07/2023, l'epigrafato ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2022004495/T01 del 26/05/2023, avente per oggetto il cambio di mansioni e la variazione del livello di inquadramento retributivo dei dipendenti agricoli sig.ra sig.ra e sig.ra , Parte_2 Parte_3 Parte_4
deducendo:
a) che l'istante è titolare del nucleo diretto coltivatore ovvero Parte_1 dell'omonima impresa agricola svolgendo da diversi anni la relativa attività agricola;
b) che esercita attività agricola sia su terreni di proprietà sia su terreni condotti in affitto;
1 c) che nell'esercizio dell'attività si avvale di manodopera agricola bracciantile-avventizia, assumendo almeno due operai;
d) che l'attività agricola è stata sempre esercitata sui predetti fondi agricoli siti nei Comuni di Villa Literno e Casaluce;
e) che, in data 07/06/2023, al ricorrente veniva notificato il verbale unico di accertamento
CP_ con cui gli Ispettori dell' affermavano di aver iniziato una verifica in data 11/07/2022 conclusa il 26/05/2023, con la redazione del predetto verbale;
CP_ f) che, a seguito del suddetto accertamento gli Ispettori dell' , con comportamento illegittimo e apodittico, senza mai effettuare alcuna ispezione sui luoghi di lavRO, ritenevano sussistenti in capo alle lavoratrici , e Parte_2 Parte_3 [...]
i requisiti per il cambio di mansioni e per la variazione del livello di Parte_4
inquadramento retributivo;
g) che avverso l'illegittimo accertamento, con cambio di livello e inquadramento retributivo,
l'istante ha proposto opposizione rilevando la totale assenza in capo alle lavoratrici CP_ suindicate di quelle capacità professionali arbitrariamente attribuite lRO dall' , senza aver, peraltro, effettuato alcun tipo di indagine e/o verifica sul posto di lavRO ed in costanza del rapporto di lavRO;
h) che l'eseguito accertamento era illegittimo in quanto redatto autonomamente dai verbalizzanti, senza esaminare attentamente la dichiarazione resa dal ricorrente e senza effettuare alcuna verifica sul posto di lavRO (fondi agricoli);
CP_ i) che nonostante la chiara dichiarazione del ricorrente, l ha provveduto arbitrariamente ad effettuare un cambio di mansioni e la variazione del livello di inquadramento retributivo per le tre lavoratrici suindicate;
CP_ l) che l e i suoi ispettori, senza effettuare alcuna verifica sul posto di lavRO ed in costanza del rapporto di lavRO, hanno attribuito alle lavoratrici , Parte_2 Pt_3
e , alle dipendenze dell'istante, un cambio di mansioni e la
[...] Parte_4
variazione del livello di inquadramento retributivo per il periodo dal 2017 al 2022;
CP_ m) che, contrariamente a quanto arbitrariamente effettuato dall' , le suddette lavoratrici hanno sempre svolto e svolgono mansioni semplici e generiche, trattandosi di occasionali lavoratrici della terra addette a lavori che non richiedono speciali conoscenze tecniche (per es., raccolta dei prodotti di massa, pulizia dei terreni e seminati, movimenti di terra con strumenti manuali), e rientranti, in particolare, nel salariato avventizio che è assunto nell'impresa agricola per il compimento di lavori stagionali;
2 n) che avverso il verbale unico di accertamento il ricorrente ha proposto, in data
26/06/2023, ricorso alla Commissione Centrale per la riscossione dei contributi agricoli unificati;
CP_ o) che la Commissione non ha esaminato il ricorso e l ha preteso il pagamento dei contributi sin dall'anno 2017.
Ritenendo, pertanto, che fosse interesse dell'istante ottenere l'annullamento dell'opposto atto e del presunto debito contributivo, agiva in giudizio innanzi a Parte_1 codesto Tribunale, chiedendo di: “1) in primo luogo disporre la sospensione dell'impugnato atto per l'illegittimità dello stesso;
2) annullare l'opposto accertamento per illegittimità ed invalidità dello stesso, per insussistenza dei presupposti di legge afferenti il cambio di mansioni e la variazione del livello di inquadramento retributivo per il periodo dal 2017 al
2022 con riferimento alle lavoratrici agricole avventizie , e Parte_2 Parte_3
; 3) disapplicare e/o annullare l'impugnato provvedimento Parte_4 amministrativo siccome pretesuoso, arbitrario ed illegittimo;
4) per l'effetto, condannare
l ad annullare il cambio di mansioni e la variazione del livello di inquadramento CP_1
retributivo per il periodo dal 2017 al 2022, tenuto conto che trattasi di lavoratori dipendenti
o braccianti agricoli avventizi, e per la palese illegittimità dell'accertamento e stante
l'insussistenza dei presupposti di legge;
5) per l'effetto disapplicare l'atto amministrativo
e/o comunque disporre accertamenti in merito alla capacità o esperienza lavorativa e in considerazione che trattasi di braccianti agricoli avventizi;
6) annullare la richiesta di pagamento di €. 64.794,95 e comunque dichiarare non dovuta la predetta somma per insussistenza dei presupposti di legge..”; il tutto con vittoria di spese di lite, con distrazione.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 3.6.2025 con la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Va, preliminarmente, osservato che sussiste l'interesse ad agire del ricorrente, in qualità di datore di lavRO dei braccianti agricoli, avverso il verbale di accertamento oggetto di causa da cui derivano effetti pregiudizievoli diretti e indiretti: trattasi, invero, di presupposto della CP_ ingiunzione contributiva dell' per la diversa riqualificazione dei rapporti di lavRO, con la conseguenza che il verbale in esame è di per sé impugnabile autonomamente dall'istante.
3 Nel merito, si osserva che il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento redatto CP_ dagli ispettori dell' in data 26.5.2023, con il quale si contestava l'erroneo inquadramento contrattuale di tre braccianti agricoli, iscritti come operai comuni (Area III, 1 livello del Contratto Collettivo di lavRO operai agricoli e flROvivaisti provincia di Caserta) e ritenuti invece meritevoli del livello superiore (Area II – 2 livello) e si addebitavano all'istante i contributi dovuti per il cambio di mansione.
In particolare, dall'esame dei documenti presentati dall'azienda e sulla base delle dichiarazioni del datore di lavRO e dei suoi braccianti agricoli, gli ispettori avevano verificato che il aveva denunciato le lavoratrici , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
con inquadramento nella categoria III livello I, pur avendo le Parte_4 stesse lavorato come braccianti da oltre 10 anni sempre per l'azienda , Parte_1
per qualcuna di lRO effettuando anche altre mansioni oltre la raccolta frutta e acquisendo tutte una specializzazione tale da dover riconoscere una qualifica superiore a quella di ingresso di semplice raccoglitore.
Ciò premesso, giova, preliminarmente, rilevare che il verbale di accertamento è fondato esclusivamente su dichiarazioni rese dal datore di lavRO e dei lavoratori, in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo, documentale o osservazione diretta delle mansioni effettivamente svolte.
Ed, invero, come ammesso dagli stessi ispettori escussi come testi sulle circostanze indicate nel verbale di accertamento, gli stessi non si erano mai recati sui fondi agricoli per verificare sul campo la natura delle attività dichiarate (“Sono funzionario di vigilanza per CP_ l di Caserta. Il sig. è stato ascoltato in sede di primo accesso presso Parte_1
l'abitazione del sig. in Trentola Ducenta. Inizialmente il sig. non era Parte_1 Parte_1
presente, era presente la moglie del nipote che lo ha chiamato e il sig. si è
Parte_1 presentato dopo pochi minuti. L'abitazione del sig. corrisponde con la sede
Parte_1 legale, non ci siamo recati sui terreni del sig. in quanto è emerso che l'azienda
Parte_1 non era fittizia e svolgeva effettivamente l'attività di impresa agricola e pertanto non abbiamo ritenuto opportuno recarci sui terreni del . Abbiamo convocati tutti i
Parte_1
CP_ lavoratori presso la sede di Aversa, solo alcuni si sono presentati e l'abbiamo intervistati. Ricorso di , e ed altri Parte_2 Parte_4 Parte_3
extracomunitari. Siccome alcuni lavoratori non si sono presentati ci siamo recati presso la sede operativa dell'azienda che corrisponde ad un capannone sito in Trentola Ducenta adibito a deposito frutta e abbiamo ascoltato altri lavoratori. Non siamo riusciti ad ascoltare
2 o 3 lavoratori. Ai lavoratori che abbiamo ascoltato abbiamo chiesto che mansione
4 svolgevano e ci hanno riferito raccolta frutta, una di lRO ci ha detto che guidava un furgoncino con il quale andava a prendere le altre colleghe e le portava sui terreni a lavorare. Le sig.re e ci hanno riferito di lavorare alle dipendenze Pt_2 Pt_4 Pt_3
del da oltre 5 anni dalle 7 /7.30 alle 13.00 tutti i giorni, qualcuno anche il sabato. Parte_1
Adr. Lavoravano da Febbraio a Settembre per la raccolta frutta, in particolare fragole e UG”- teste ). Testimone_1
Sul punto, è noto che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti” (Cass. 23800/2014).
I verbali ispettivi fanno quindi fede fino a querela di falso solo relativamente alla lRO provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987).
Ciò posto, occorre partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali del Contratto
Collettivo di lavRO operai agricoli e flROvivaisti della provincia di Caserta, al fine di
CP_ verificare la correttezza o meno dell'interpretazione fornita dall' .
Appartengono, invero, alla terza area di inquadramento (Area 3) e 1° livello, quei lavoratori che svolgono solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali quali: raccoglitori di ortaggi/raccoglitori di nocciole ecc. Dunque, la terza area del CCNL livello 1° è destinata agli operai che svolgono compiti di base che non richiedono competenze professionali specialistiche (raccolta di frutta senza cernita e altri prodotti agricoli).
CP_ Al contrario, nella categoria II livello II accertata dall' vanno inquadrati i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo- ancorché necessitanti di un periodo di pratica;
trattasi, in particolare, di mansioni tra le quali si
5 annoverano anche la raccolta manuale della frutta, uva, ortaggi con cernita, i lavori manuali di zappatura e vangatura, la pulitura manuale del vigneto e del frutteto, e altre mansioni necessarie alla coltivazione e raccolta anche della frutta.
Ebbene, ciò che distingue i due livelli non è certo il tipo di prodotto agricolo raccolto quanto piuttosto la sussistenza o meno di indici di una professionalità acquisita che giustifichino il passaggio dal primo al secondo livello.
Ciò posto, occorre rilevare che all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta e alla luce delle dichiarazioni rese dalle stesse lavoratrici interessate è emerso che:
- Le stesse svolgevano attività di mera raccolta manuale di UG e fragole (con indicazione di alcune varietà);
- Non effettuavano attività di cernita né utilizzavano strumenti meccanici o speciali;
- Seguivano le indicazioni del datore di lavRO sulle modalità operative.
In particolare, i testi di parte ricorrente hanno dichiarato: “Adr. Indifferente Adr. Ho lavorato
e lavRO tutt'ora per il Sig. . LavRO per il sig. dal 2012, circa, con Parte_1 Parte_1
mansioni di bracciante agricolo sui terreni di Villa Literno e Casaluce. In particolare mi occupo della raccolta manuale della frutta di stagione. Io vado a lavorare da maggio oppure giugno fino a settembre oppure ottobre e mi occupo della raccolta prugna. In questo periodo stiamo seminando le fragole.
Oltre alla raccolta della frutta mi occupo della zappatura o meglio con una zappa più piccola mi occupa di tagliare l'erba da sotto le piante verso settembre quando la frutta inizia a diminuire.
Io lavRO dal lunedì al sabato e a volte anche la domenica quando la frutta è matura non si può aspettare e lavRO dalle ore 6 alle 13.00 nei mesi estivi (luglio ed agosto), mentre in questo periodo dalle 7/7.30 fino alle 14.30.
Ho lavorato in passato nella stessa mansione per altre aziende agricole. Ho iniziato a lavorare come bracciante agricola da dopo sposata e quindi sono circa 30 anni che svolgo questa mansione.
Era il datore di lavRO e dunque il sig. che ci diceva cosa fare. Sono sempre stata Parte_1
soggetta alle direttive del datore di lavRO che era sempre presente sui terreni e mi diceva cosa fare. Nel periodo 2017 al 2022 oltre a me lavorava una sig.ra di nome di cui Pt_2
non ricordo il nome ed altri lavoratori di cui non ricordo il nome. Mi recavo a lavRO con la mia auto.
Sui terreni non si è recato nessun ispettore dell' . Io sono stata ascoltata dagli ispettori CP_1 presso la sede dell' di Aversa. CP_1
6 Adr. Io e tutti gli altri lavoratori raccoglievamo la frutta senza fare alcuna cernita e la mettevamo nei “panari” e poi la frutta si svuotava nelle cassette o cassettoni sulla base delle indicazioni del datore.
Adr. Quando ho detto che oltre alla raccolta della frutta mi occupo della zappatura intendo dire che mi occupavo di togliere manualmente l'erba sotto la pianta dove lo strumento della fresa non arriva. Ovviamente l'utilizzo del trattore non è compito nostro.
Adr. Il datore di lavRO dava direttive a tutti i lavoratori e posso dire questo in quanto sui terreni siamo tutti insieme a lavorare, in gruppi, a distanza ravvicinata e quindi tutti sentiamo quando il datore dà le direttive” – teste;
“adr.: Ho lavorato Parte_4
per il Sig. dal 2017 ad oggi, soltanto nei mesi da marzo fino ad Parte_1
inizio settembre, con mansioni di bracciante agricola, in particolare mi occupo di raccolta delle fragole e delle UG. Ho lavorato come bracciante agricola unitamente alla NO
, , , anche se Parte_3 Persona_1 Parte_4
non ricordo di preciso quando le stesse sono venute a lavorare per il . Noi ci Parte_1
occupavamo della raccolta della frutta senza mezzi meccanici ma manualmente. Una volta raccolta la frutta, ponevamo la stessa all'interno delle cassette e poi il camion caricava tutto e andava via. Preciso che il Signor era sempre presente sui fondi, i fondi Parte_1
su cui si coltivano fragole si trovano a Villa Literno, quelle delle UG a Casaluce. Anche le NO , , , hanno sempre lavorato Pt_3 Per_1 Pt_4 Persona_2
nel periodo da marzo a settembre, svolgendo le mie medesime mansioni. Nessuna di noi, bracciante agricola, si occupava della zappatura o della concimazione, come già detto ci occupavamo tutte solo della raccolta di fragole e UG. Sia io che gli altri braccianti agricoli eravamo soggetti alle direttive del Signor che ci diceva cosa fare. Nel Parte_1
periodo più freddo, da marzo a maggio, lavoravamo dalle ore 7,00 alle 14,30, in questo periodo ci occupavamo solo della raccolta di fragole, nel periodo più caldo, da giugno ad inizio settembre, ci occupavamo della raccolta delle sole UG, con orari dalle 06,00 alle
13,00. Vi erano vari tipi di UG: le “ Clara” e “PP”, sono piccole e di colore Per_3 scuro, le SO e “CE D'Oro” sono chiare, anche se le SO maturano prima;
ci sono anche le “ ” che sono sempre chiare e sono le ultime a maturare cioè in Per_4
agosto. Anche per le fragole ci sono diverse tipologie che maturano in diversi periodi. Io mi recavo a lavRO con la mia macchina e con me venivano alcune delle braccianti sopra indicate. In tutto eravamo circa sette/otto braccianti. Sono vent'anni che mi occupo della raccolta della frutta come bracciante agricola, avendo lavorato prima del per Parte_1 altre aziende agricole” – teste . Parte_2
7 Anche il trasporto occasionale delle colleghe, riferito da una delle lavoratrici e confermato CP_ dall'ispettore dell' , risulta attività accessoria e del tutto marginale, priva di contenuti tecnico-professionali rilevanti.
Alla luce di tali elementi emersi dalla complessiva istruttoria orale e documentale risulta evidente che le braccianti agricole interessate non svolgevano mansioni esecutive variabili o ulteriori rispetto alla mera raccolta manuale di frutta senza cernita, non essendo stata offerta alcuna prova dell'acquisizione da parte delle stesse di capacità professionali specifiche proprie del II livello.
E, invero, le attività descritte da tutti i testi escussi rientrano pienamente tra quelle qualificate come “mansioni generiche e semplici, non rientranti in specifici requisiti professionali” tipiche del Primo livello – Area III, come previsto dal Contratto Collettivo applicato.
Al contrario, non è emersa dalle dichiarazioni dei testi escussi la prova di una professionalità aggiuntiva, non venendo effettuata alcuna cernita tra frutti maturi/acerbi/danneggiati; alcun utilizzo di attrezzi o macchine per le diverse varietà né una gestione autonoma del metodo o dei tempi di raccolta.
E, invero, l'attività delle lavoratrici era guidata dal datore di lavRO ed eseguita in modo manuale e ripetitivo, senza margini di discrezionalità (“Era il datore di lavRO e dunque il sig. che ci diceva cosa fare. Sono sempre stata soggetta alle direttive del Parte_1 datore di lavRO che era sempre presente sui terreni e mi diceva cosa fare”; “ Io e tutti gli altri lavoratori raccoglievamo la frutta senza fare alcuna cernita e la mettevamo nei “panari” e poi la frutta si svuotava nelle cassette o cassettoni sulla base delle indicazioni del datore. Adr. Quando ho detto che oltre alla raccolta della frutta mi occupo della zappatura intendo dire che mi occupavo di togliere manualmente l'erba sotto la pianta dove lo strumento della fresa non arriva.
Ovviamente l'utilizzo del trattore non è compito nostro. Adr. Il datore di lavRO dava direttive a tutti i lavoratori e posso dire questo in quanto sui terreni siamo tutti insieme a lavorare, in gruppi, a distanza ravvicinata e quindi tutti sentiamo quando il datore dà le direttive” – teste;
“Noi ci occupavamo della raccolta della frutta Pt_4
senza mezzi meccanici ma manualmente. Una volta raccolta la frutta, ponevamo la stessa all'interno delle cassette e poi il camion caricava tutto e andava via “;
Nessuna di noi, bracciante agricola, si occupava della zappatura o della concimazione, come già detto ci occupavamo tutte solo della raccolta di fragole e
8 UG. Sia io che gli altri braccianti agricoli eravamo soggetti alle direttive del
Signor che ci diceva cosa fare..” – teste . Parte_1 Pt_2
Anche la circostanza dichiarata dalla teste sulla raccolta di diverse varietà di Pt_2 UG ( , PP, CE d'RO ecc.) non implica, di per sé, l'esistenza di Persona_5
mansioni qualificate, in assenza di attività di selezione, classificazione o altra particolare mansione.
E' pacifico in giurisprudenza che l'inquadramento va effettuato in base alle mansioni effettivamente svolte non già al prodotto agricolo lavorato.
Il verbale di accertamento non risulta, peraltro, corroborato da elementi oggettivi: la mancata ispezione in loco e la natura presuntiva delle valutazioni effettuate impongono di disattenderne le conclusioni, alla luce della istruttoria svolta.
L'attività svolta non supera, invero, la soglia di genericità prevista dal primo livello, non essendo emersa alcuna professionalità acquisita, né autonomia esecutiva, né mansioni che richiedano conoscenze specifiche.
In definitiva, appare provato che le tre lavoratrici interessate espletavano le mansioni semplici e ripetitive suindicate non essendo sufficiente a giustificare il diverso inquadramento la circostanza che non fossero alla prima assunzione avendo tutte una esperienza decennale.
E, invero, il fatto che le lavoratrici avessero più di 10 anni di esperienza (elemento
CP_ valorizzato dagli ispettori ) non basta da solo a giustificare un passaggio al Secondo
Livello, atteso che l'esperienza deve necessariamente tradursi in competenze professionali acquisite con la pratica ed effettivamente esercitate, non meramente potenziali (ad es. cernita e selezione della frutta, l'utilizzo di strumenti specifici ecc.). CP_ Ne deriva che l'inquadramento originario era corretto e il verbale dell' va quindi disapplicato.
L'erronea interpretazione data dall' si basa su una non esatta considerazione/verifica CP_1
circa la specifica mansione svolta dalle lavoratrici interessate.
Pertanto, avendo l'opponente versato, dichiaratamente, retribuzioni proprie dell'area III
Livello 1 non sussiste l'inadempienza rilevata dall' , con la conseguenza che deve CP_1 ritenersi l'illegittimità del verbale di accertamento impugnato e della relativa variazione del livello di inquadramento retributivo per il periodo dal 2017 al 2022, con riferimento alle lavoratrici agricole , e . Parte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_4
Il ricorso va, quindi, accolto e previa disapplicazione del verbale di accertamento n.
2022004495/T01 del 26/05/2023, va dichiarato che il ricorrente – nel periodo in
9 contestazione – legittimamente ha versato la contribuzione dovuta sulla base dell'area III CP_ Livello 1 del Contratto Collettivo di categoria e nulla deve all' a titolo di contributi, sanzioni aggiuntive ed interessi moratori in relazione all'indicato inquadramento contrattuale di lavoratori, difforme da quello effettuato dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del verbale di accertamento n.
2022004495/T01 del 26/05/2023;
- per l'effetto, dichiara che il ricorrente, nel periodo in contestazione, legittimamente ha versato la contribuzione dovuta sulla base dell'area III Livello 1 del Contratto collettivo di CP_ categoria e nulla deve all' a titolo di contributi, sanzioni aggiuntive ed interessi moratori in relazione al diverso inquadramento contrattuale delle lavoratrici indicato nel predetto verbale;
CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con distrazione.
Si comunichi
Aversa, 4.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavRO nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9156/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CE (CE) il 12/11/1939 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GALLO GIUSEPPE e dall'avv. GALLO PAOLA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De
Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15/07/2023, l'epigrafato ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2022004495/T01 del 26/05/2023, avente per oggetto il cambio di mansioni e la variazione del livello di inquadramento retributivo dei dipendenti agricoli sig.ra sig.ra e sig.ra , Parte_2 Parte_3 Parte_4
deducendo:
a) che l'istante è titolare del nucleo diretto coltivatore ovvero Parte_1 dell'omonima impresa agricola svolgendo da diversi anni la relativa attività agricola;
b) che esercita attività agricola sia su terreni di proprietà sia su terreni condotti in affitto;
1 c) che nell'esercizio dell'attività si avvale di manodopera agricola bracciantile-avventizia, assumendo almeno due operai;
d) che l'attività agricola è stata sempre esercitata sui predetti fondi agricoli siti nei Comuni di Villa Literno e Casaluce;
e) che, in data 07/06/2023, al ricorrente veniva notificato il verbale unico di accertamento
CP_ con cui gli Ispettori dell' affermavano di aver iniziato una verifica in data 11/07/2022 conclusa il 26/05/2023, con la redazione del predetto verbale;
CP_ f) che, a seguito del suddetto accertamento gli Ispettori dell' , con comportamento illegittimo e apodittico, senza mai effettuare alcuna ispezione sui luoghi di lavRO, ritenevano sussistenti in capo alle lavoratrici , e Parte_2 Parte_3 [...]
i requisiti per il cambio di mansioni e per la variazione del livello di Parte_4
inquadramento retributivo;
g) che avverso l'illegittimo accertamento, con cambio di livello e inquadramento retributivo,
l'istante ha proposto opposizione rilevando la totale assenza in capo alle lavoratrici CP_ suindicate di quelle capacità professionali arbitrariamente attribuite lRO dall' , senza aver, peraltro, effettuato alcun tipo di indagine e/o verifica sul posto di lavRO ed in costanza del rapporto di lavRO;
h) che l'eseguito accertamento era illegittimo in quanto redatto autonomamente dai verbalizzanti, senza esaminare attentamente la dichiarazione resa dal ricorrente e senza effettuare alcuna verifica sul posto di lavRO (fondi agricoli);
CP_ i) che nonostante la chiara dichiarazione del ricorrente, l ha provveduto arbitrariamente ad effettuare un cambio di mansioni e la variazione del livello di inquadramento retributivo per le tre lavoratrici suindicate;
CP_ l) che l e i suoi ispettori, senza effettuare alcuna verifica sul posto di lavRO ed in costanza del rapporto di lavRO, hanno attribuito alle lavoratrici , Parte_2 Pt_3
e , alle dipendenze dell'istante, un cambio di mansioni e la
[...] Parte_4
variazione del livello di inquadramento retributivo per il periodo dal 2017 al 2022;
CP_ m) che, contrariamente a quanto arbitrariamente effettuato dall' , le suddette lavoratrici hanno sempre svolto e svolgono mansioni semplici e generiche, trattandosi di occasionali lavoratrici della terra addette a lavori che non richiedono speciali conoscenze tecniche (per es., raccolta dei prodotti di massa, pulizia dei terreni e seminati, movimenti di terra con strumenti manuali), e rientranti, in particolare, nel salariato avventizio che è assunto nell'impresa agricola per il compimento di lavori stagionali;
2 n) che avverso il verbale unico di accertamento il ricorrente ha proposto, in data
26/06/2023, ricorso alla Commissione Centrale per la riscossione dei contributi agricoli unificati;
CP_ o) che la Commissione non ha esaminato il ricorso e l ha preteso il pagamento dei contributi sin dall'anno 2017.
Ritenendo, pertanto, che fosse interesse dell'istante ottenere l'annullamento dell'opposto atto e del presunto debito contributivo, agiva in giudizio innanzi a Parte_1 codesto Tribunale, chiedendo di: “1) in primo luogo disporre la sospensione dell'impugnato atto per l'illegittimità dello stesso;
2) annullare l'opposto accertamento per illegittimità ed invalidità dello stesso, per insussistenza dei presupposti di legge afferenti il cambio di mansioni e la variazione del livello di inquadramento retributivo per il periodo dal 2017 al
2022 con riferimento alle lavoratrici agricole avventizie , e Parte_2 Parte_3
; 3) disapplicare e/o annullare l'impugnato provvedimento Parte_4 amministrativo siccome pretesuoso, arbitrario ed illegittimo;
4) per l'effetto, condannare
l ad annullare il cambio di mansioni e la variazione del livello di inquadramento CP_1
retributivo per il periodo dal 2017 al 2022, tenuto conto che trattasi di lavoratori dipendenti
o braccianti agricoli avventizi, e per la palese illegittimità dell'accertamento e stante
l'insussistenza dei presupposti di legge;
5) per l'effetto disapplicare l'atto amministrativo
e/o comunque disporre accertamenti in merito alla capacità o esperienza lavorativa e in considerazione che trattasi di braccianti agricoli avventizi;
6) annullare la richiesta di pagamento di €. 64.794,95 e comunque dichiarare non dovuta la predetta somma per insussistenza dei presupposti di legge..”; il tutto con vittoria di spese di lite, con distrazione.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 3.6.2025 con la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Va, preliminarmente, osservato che sussiste l'interesse ad agire del ricorrente, in qualità di datore di lavRO dei braccianti agricoli, avverso il verbale di accertamento oggetto di causa da cui derivano effetti pregiudizievoli diretti e indiretti: trattasi, invero, di presupposto della CP_ ingiunzione contributiva dell' per la diversa riqualificazione dei rapporti di lavRO, con la conseguenza che il verbale in esame è di per sé impugnabile autonomamente dall'istante.
3 Nel merito, si osserva che il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento redatto CP_ dagli ispettori dell' in data 26.5.2023, con il quale si contestava l'erroneo inquadramento contrattuale di tre braccianti agricoli, iscritti come operai comuni (Area III, 1 livello del Contratto Collettivo di lavRO operai agricoli e flROvivaisti provincia di Caserta) e ritenuti invece meritevoli del livello superiore (Area II – 2 livello) e si addebitavano all'istante i contributi dovuti per il cambio di mansione.
In particolare, dall'esame dei documenti presentati dall'azienda e sulla base delle dichiarazioni del datore di lavRO e dei suoi braccianti agricoli, gli ispettori avevano verificato che il aveva denunciato le lavoratrici , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
con inquadramento nella categoria III livello I, pur avendo le Parte_4 stesse lavorato come braccianti da oltre 10 anni sempre per l'azienda , Parte_1
per qualcuna di lRO effettuando anche altre mansioni oltre la raccolta frutta e acquisendo tutte una specializzazione tale da dover riconoscere una qualifica superiore a quella di ingresso di semplice raccoglitore.
Ciò premesso, giova, preliminarmente, rilevare che il verbale di accertamento è fondato esclusivamente su dichiarazioni rese dal datore di lavRO e dei lavoratori, in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo, documentale o osservazione diretta delle mansioni effettivamente svolte.
Ed, invero, come ammesso dagli stessi ispettori escussi come testi sulle circostanze indicate nel verbale di accertamento, gli stessi non si erano mai recati sui fondi agricoli per verificare sul campo la natura delle attività dichiarate (“Sono funzionario di vigilanza per CP_ l di Caserta. Il sig. è stato ascoltato in sede di primo accesso presso Parte_1
l'abitazione del sig. in Trentola Ducenta. Inizialmente il sig. non era Parte_1 Parte_1
presente, era presente la moglie del nipote che lo ha chiamato e il sig. si è
Parte_1 presentato dopo pochi minuti. L'abitazione del sig. corrisponde con la sede
Parte_1 legale, non ci siamo recati sui terreni del sig. in quanto è emerso che l'azienda
Parte_1 non era fittizia e svolgeva effettivamente l'attività di impresa agricola e pertanto non abbiamo ritenuto opportuno recarci sui terreni del . Abbiamo convocati tutti i
Parte_1
CP_ lavoratori presso la sede di Aversa, solo alcuni si sono presentati e l'abbiamo intervistati. Ricorso di , e ed altri Parte_2 Parte_4 Parte_3
extracomunitari. Siccome alcuni lavoratori non si sono presentati ci siamo recati presso la sede operativa dell'azienda che corrisponde ad un capannone sito in Trentola Ducenta adibito a deposito frutta e abbiamo ascoltato altri lavoratori. Non siamo riusciti ad ascoltare
2 o 3 lavoratori. Ai lavoratori che abbiamo ascoltato abbiamo chiesto che mansione
4 svolgevano e ci hanno riferito raccolta frutta, una di lRO ci ha detto che guidava un furgoncino con il quale andava a prendere le altre colleghe e le portava sui terreni a lavorare. Le sig.re e ci hanno riferito di lavorare alle dipendenze Pt_2 Pt_4 Pt_3
del da oltre 5 anni dalle 7 /7.30 alle 13.00 tutti i giorni, qualcuno anche il sabato. Parte_1
Adr. Lavoravano da Febbraio a Settembre per la raccolta frutta, in particolare fragole e UG”- teste ). Testimone_1
Sul punto, è noto che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti” (Cass. 23800/2014).
I verbali ispettivi fanno quindi fede fino a querela di falso solo relativamente alla lRO provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987).
Ciò posto, occorre partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali del Contratto
Collettivo di lavRO operai agricoli e flROvivaisti della provincia di Caserta, al fine di
CP_ verificare la correttezza o meno dell'interpretazione fornita dall' .
Appartengono, invero, alla terza area di inquadramento (Area 3) e 1° livello, quei lavoratori che svolgono solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali quali: raccoglitori di ortaggi/raccoglitori di nocciole ecc. Dunque, la terza area del CCNL livello 1° è destinata agli operai che svolgono compiti di base che non richiedono competenze professionali specialistiche (raccolta di frutta senza cernita e altri prodotti agricoli).
CP_ Al contrario, nella categoria II livello II accertata dall' vanno inquadrati i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo- ancorché necessitanti di un periodo di pratica;
trattasi, in particolare, di mansioni tra le quali si
5 annoverano anche la raccolta manuale della frutta, uva, ortaggi con cernita, i lavori manuali di zappatura e vangatura, la pulitura manuale del vigneto e del frutteto, e altre mansioni necessarie alla coltivazione e raccolta anche della frutta.
Ebbene, ciò che distingue i due livelli non è certo il tipo di prodotto agricolo raccolto quanto piuttosto la sussistenza o meno di indici di una professionalità acquisita che giustifichino il passaggio dal primo al secondo livello.
Ciò posto, occorre rilevare che all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta e alla luce delle dichiarazioni rese dalle stesse lavoratrici interessate è emerso che:
- Le stesse svolgevano attività di mera raccolta manuale di UG e fragole (con indicazione di alcune varietà);
- Non effettuavano attività di cernita né utilizzavano strumenti meccanici o speciali;
- Seguivano le indicazioni del datore di lavRO sulle modalità operative.
In particolare, i testi di parte ricorrente hanno dichiarato: “Adr. Indifferente Adr. Ho lavorato
e lavRO tutt'ora per il Sig. . LavRO per il sig. dal 2012, circa, con Parte_1 Parte_1
mansioni di bracciante agricolo sui terreni di Villa Literno e Casaluce. In particolare mi occupo della raccolta manuale della frutta di stagione. Io vado a lavorare da maggio oppure giugno fino a settembre oppure ottobre e mi occupo della raccolta prugna. In questo periodo stiamo seminando le fragole.
Oltre alla raccolta della frutta mi occupo della zappatura o meglio con una zappa più piccola mi occupa di tagliare l'erba da sotto le piante verso settembre quando la frutta inizia a diminuire.
Io lavRO dal lunedì al sabato e a volte anche la domenica quando la frutta è matura non si può aspettare e lavRO dalle ore 6 alle 13.00 nei mesi estivi (luglio ed agosto), mentre in questo periodo dalle 7/7.30 fino alle 14.30.
Ho lavorato in passato nella stessa mansione per altre aziende agricole. Ho iniziato a lavorare come bracciante agricola da dopo sposata e quindi sono circa 30 anni che svolgo questa mansione.
Era il datore di lavRO e dunque il sig. che ci diceva cosa fare. Sono sempre stata Parte_1
soggetta alle direttive del datore di lavRO che era sempre presente sui terreni e mi diceva cosa fare. Nel periodo 2017 al 2022 oltre a me lavorava una sig.ra di nome di cui Pt_2
non ricordo il nome ed altri lavoratori di cui non ricordo il nome. Mi recavo a lavRO con la mia auto.
Sui terreni non si è recato nessun ispettore dell' . Io sono stata ascoltata dagli ispettori CP_1 presso la sede dell' di Aversa. CP_1
6 Adr. Io e tutti gli altri lavoratori raccoglievamo la frutta senza fare alcuna cernita e la mettevamo nei “panari” e poi la frutta si svuotava nelle cassette o cassettoni sulla base delle indicazioni del datore.
Adr. Quando ho detto che oltre alla raccolta della frutta mi occupo della zappatura intendo dire che mi occupavo di togliere manualmente l'erba sotto la pianta dove lo strumento della fresa non arriva. Ovviamente l'utilizzo del trattore non è compito nostro.
Adr. Il datore di lavRO dava direttive a tutti i lavoratori e posso dire questo in quanto sui terreni siamo tutti insieme a lavorare, in gruppi, a distanza ravvicinata e quindi tutti sentiamo quando il datore dà le direttive” – teste;
“adr.: Ho lavorato Parte_4
per il Sig. dal 2017 ad oggi, soltanto nei mesi da marzo fino ad Parte_1
inizio settembre, con mansioni di bracciante agricola, in particolare mi occupo di raccolta delle fragole e delle UG. Ho lavorato come bracciante agricola unitamente alla NO
, , , anche se Parte_3 Persona_1 Parte_4
non ricordo di preciso quando le stesse sono venute a lavorare per il . Noi ci Parte_1
occupavamo della raccolta della frutta senza mezzi meccanici ma manualmente. Una volta raccolta la frutta, ponevamo la stessa all'interno delle cassette e poi il camion caricava tutto e andava via. Preciso che il Signor era sempre presente sui fondi, i fondi Parte_1
su cui si coltivano fragole si trovano a Villa Literno, quelle delle UG a Casaluce. Anche le NO , , , hanno sempre lavorato Pt_3 Per_1 Pt_4 Persona_2
nel periodo da marzo a settembre, svolgendo le mie medesime mansioni. Nessuna di noi, bracciante agricola, si occupava della zappatura o della concimazione, come già detto ci occupavamo tutte solo della raccolta di fragole e UG. Sia io che gli altri braccianti agricoli eravamo soggetti alle direttive del Signor che ci diceva cosa fare. Nel Parte_1
periodo più freddo, da marzo a maggio, lavoravamo dalle ore 7,00 alle 14,30, in questo periodo ci occupavamo solo della raccolta di fragole, nel periodo più caldo, da giugno ad inizio settembre, ci occupavamo della raccolta delle sole UG, con orari dalle 06,00 alle
13,00. Vi erano vari tipi di UG: le “ Clara” e “PP”, sono piccole e di colore Per_3 scuro, le SO e “CE D'Oro” sono chiare, anche se le SO maturano prima;
ci sono anche le “ ” che sono sempre chiare e sono le ultime a maturare cioè in Per_4
agosto. Anche per le fragole ci sono diverse tipologie che maturano in diversi periodi. Io mi recavo a lavRO con la mia macchina e con me venivano alcune delle braccianti sopra indicate. In tutto eravamo circa sette/otto braccianti. Sono vent'anni che mi occupo della raccolta della frutta come bracciante agricola, avendo lavorato prima del per Parte_1 altre aziende agricole” – teste . Parte_2
7 Anche il trasporto occasionale delle colleghe, riferito da una delle lavoratrici e confermato CP_ dall'ispettore dell' , risulta attività accessoria e del tutto marginale, priva di contenuti tecnico-professionali rilevanti.
Alla luce di tali elementi emersi dalla complessiva istruttoria orale e documentale risulta evidente che le braccianti agricole interessate non svolgevano mansioni esecutive variabili o ulteriori rispetto alla mera raccolta manuale di frutta senza cernita, non essendo stata offerta alcuna prova dell'acquisizione da parte delle stesse di capacità professionali specifiche proprie del II livello.
E, invero, le attività descritte da tutti i testi escussi rientrano pienamente tra quelle qualificate come “mansioni generiche e semplici, non rientranti in specifici requisiti professionali” tipiche del Primo livello – Area III, come previsto dal Contratto Collettivo applicato.
Al contrario, non è emersa dalle dichiarazioni dei testi escussi la prova di una professionalità aggiuntiva, non venendo effettuata alcuna cernita tra frutti maturi/acerbi/danneggiati; alcun utilizzo di attrezzi o macchine per le diverse varietà né una gestione autonoma del metodo o dei tempi di raccolta.
E, invero, l'attività delle lavoratrici era guidata dal datore di lavRO ed eseguita in modo manuale e ripetitivo, senza margini di discrezionalità (“Era il datore di lavRO e dunque il sig. che ci diceva cosa fare. Sono sempre stata soggetta alle direttive del Parte_1 datore di lavRO che era sempre presente sui terreni e mi diceva cosa fare”; “ Io e tutti gli altri lavoratori raccoglievamo la frutta senza fare alcuna cernita e la mettevamo nei “panari” e poi la frutta si svuotava nelle cassette o cassettoni sulla base delle indicazioni del datore. Adr. Quando ho detto che oltre alla raccolta della frutta mi occupo della zappatura intendo dire che mi occupavo di togliere manualmente l'erba sotto la pianta dove lo strumento della fresa non arriva.
Ovviamente l'utilizzo del trattore non è compito nostro. Adr. Il datore di lavRO dava direttive a tutti i lavoratori e posso dire questo in quanto sui terreni siamo tutti insieme a lavorare, in gruppi, a distanza ravvicinata e quindi tutti sentiamo quando il datore dà le direttive” – teste;
“Noi ci occupavamo della raccolta della frutta Pt_4
senza mezzi meccanici ma manualmente. Una volta raccolta la frutta, ponevamo la stessa all'interno delle cassette e poi il camion caricava tutto e andava via “;
Nessuna di noi, bracciante agricola, si occupava della zappatura o della concimazione, come già detto ci occupavamo tutte solo della raccolta di fragole e
8 UG. Sia io che gli altri braccianti agricoli eravamo soggetti alle direttive del
Signor che ci diceva cosa fare..” – teste . Parte_1 Pt_2
Anche la circostanza dichiarata dalla teste sulla raccolta di diverse varietà di Pt_2 UG ( , PP, CE d'RO ecc.) non implica, di per sé, l'esistenza di Persona_5
mansioni qualificate, in assenza di attività di selezione, classificazione o altra particolare mansione.
E' pacifico in giurisprudenza che l'inquadramento va effettuato in base alle mansioni effettivamente svolte non già al prodotto agricolo lavorato.
Il verbale di accertamento non risulta, peraltro, corroborato da elementi oggettivi: la mancata ispezione in loco e la natura presuntiva delle valutazioni effettuate impongono di disattenderne le conclusioni, alla luce della istruttoria svolta.
L'attività svolta non supera, invero, la soglia di genericità prevista dal primo livello, non essendo emersa alcuna professionalità acquisita, né autonomia esecutiva, né mansioni che richiedano conoscenze specifiche.
In definitiva, appare provato che le tre lavoratrici interessate espletavano le mansioni semplici e ripetitive suindicate non essendo sufficiente a giustificare il diverso inquadramento la circostanza che non fossero alla prima assunzione avendo tutte una esperienza decennale.
E, invero, il fatto che le lavoratrici avessero più di 10 anni di esperienza (elemento
CP_ valorizzato dagli ispettori ) non basta da solo a giustificare un passaggio al Secondo
Livello, atteso che l'esperienza deve necessariamente tradursi in competenze professionali acquisite con la pratica ed effettivamente esercitate, non meramente potenziali (ad es. cernita e selezione della frutta, l'utilizzo di strumenti specifici ecc.). CP_ Ne deriva che l'inquadramento originario era corretto e il verbale dell' va quindi disapplicato.
L'erronea interpretazione data dall' si basa su una non esatta considerazione/verifica CP_1
circa la specifica mansione svolta dalle lavoratrici interessate.
Pertanto, avendo l'opponente versato, dichiaratamente, retribuzioni proprie dell'area III
Livello 1 non sussiste l'inadempienza rilevata dall' , con la conseguenza che deve CP_1 ritenersi l'illegittimità del verbale di accertamento impugnato e della relativa variazione del livello di inquadramento retributivo per il periodo dal 2017 al 2022, con riferimento alle lavoratrici agricole , e . Parte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_4
Il ricorso va, quindi, accolto e previa disapplicazione del verbale di accertamento n.
2022004495/T01 del 26/05/2023, va dichiarato che il ricorrente – nel periodo in
9 contestazione – legittimamente ha versato la contribuzione dovuta sulla base dell'area III CP_ Livello 1 del Contratto Collettivo di categoria e nulla deve all' a titolo di contributi, sanzioni aggiuntive ed interessi moratori in relazione all'indicato inquadramento contrattuale di lavoratori, difforme da quello effettuato dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del verbale di accertamento n.
2022004495/T01 del 26/05/2023;
- per l'effetto, dichiara che il ricorrente, nel periodo in contestazione, legittimamente ha versato la contribuzione dovuta sulla base dell'area III Livello 1 del Contratto collettivo di CP_ categoria e nulla deve all' a titolo di contributi, sanzioni aggiuntive ed interessi moratori in relazione al diverso inquadramento contrattuale delle lavoratrici indicato nel predetto verbale;
CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con distrazione.
Si comunichi
Aversa, 4.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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