Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 10223/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 10223/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARNO Parte_1 C.F._1
TRANQUILLINO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
SARNO TRANQUILLINO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BOFFOLI MADDALENA elettivamente domiciliato in Corso Europa n. 12 20122 MILANO presso il difensore avv. BOFFOLI MADDALENA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 29/8/24, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “previa ogni declaratoria, anche
[...]
incidentale, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il trasferimento della sig.ra
, ordinando a di revocare il trasferimento con efficacia Parte_1 Controparte_2 immediata e disponendo l'assegnazione della ricorrente presso la sede originaria di
Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
La ricorrente, dipendente di , livello D, con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato dal 2004, ha impugnato il trasferimento dalla sede di Rozzano (MI), dove era addetta alle lavorazioni interne, alla sede C.S. di Milano Borromeo nel comune di Peschiera
Borromeo (MI) con mansioni di addetto di produzione. La ricorrente ha contestato il provvedimento datoriale in quanto emesso in violazione sia dell'art. 33 comma 5 della
Legge n. 104/1992 e dell'art. 2103 c.c., sia dell'art. 38 del CCNL, sia degli accordi sindacali del 02.08.2022 e del 21.11.2022. Il trasferimento non rispetterebbe, inoltre, le prescrizioni del medico competente.
2. costituitasi in giudizio, ha contestato le difese della ricorrente e Controparte_2
ha sostenuto la legittimità del proprio operato.
3. La causa, fallita la conciliazione e ritenuta superflua l'istruttoria testimoniale, è decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. Il ricorso non può trovare accoglimento. Come è noto, l'art. 33 comma 5, l. n. 104/1992 dispone che il lavoratore titolare dei permessi, “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
5. La giurisprudenza è ormai conforme nel precisare che il diritto del dipendente alla scelta della sede più vicina non è un diritto assoluto, ma condizionato alle esigenze organizzative del datore di lavoro, sicché in difetto di disponibilità del posto rivendicato il diritto alla scelta deve recedere a fronte delle esigenze organizzative datoriali (cfr., tra le molte,
Tribunale Modena sez. lav., 28/02/2023, n.82; Tribunale Milano sez. lav., 17/07/2018,
n.846; Cass. sez. lav. 5/09/2011 n. 18223; conf. Cass. sez. lav. 5/11/2013 n. 24775).
6. Nel caso in esame, ha documentato che, in base agli accordi sindacali del 02.08.2022 CP_2
Pt_ e del 21.11.2022, la IG.ra , la cui sede originaria ha cessato di includere la posizione di addetta alle Lavorazioni Interne a seguito della riorganizzazione, è stata assegnata presso il
Centro di Smistamento di Peschiera Borromeo, il più prossimo rispetto Parte_2
alla prima sede (v., sul punto, Accordi aziendali, doc.ti 2 e 3 resist.). La ricorrente non contesta la circostanza, ma invoca la normativa di legge e regolamentare che impedisce il trasferimento della persona portatrice di handicap senza il suo consenso.
7. L'art. 33 comma 6 della l. n. 104/1992 prevede il consenso del lavoratore portare di handicap grave. La ricorrente risulta, invece, portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. n. 104/1992 sicchè la disposizione invocata non può essere applicata al suo caso.
8. L'art. 38 del CCNL non trova, poi, applicazione nella controversia in esame, la quale non riguarda un trasferimento. Il CCNL prevede, infatti, che di trasferimento possa parlarsi solo ove tra le due sedi vi sia una distanza di almeno 25 km, quando, nel caso di specie, solo di
15,7 km si tratta.
9. L'art. 38 del CCNL prevede, nello specifico, che “per determinare la distanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di assegnazione si farà riferimento al percorso stradale più breve effettuabile con i mezzi di trasporto privati”.
10. Come documentato dalla parte convenuta, la distanza tra il Centro di Distribuzione di
Rozzano e il Centro di Smistamento di Peschiera Borromeo, secondo il percorso stradale più breve effettuabile con i mezzi di trasporto privati, è di 15,7 chilometri (v. estratto Google maps, doc. 4 a resist.).
11. Per completezza, si osserva che la ricorrente nemmeno risulta affetta da una delle patologie elencate dall'art. 41 comma 1 del CCNL. Non può, infatti, equipararsi, come preteso in ricorso, la “cirrosi epatica in fase di scompenso”, menzionata dall'art. 41 tra le malattie che danno diritto al lavoratore a non essere trasferito senza consenso, alla malattia di cui la ricorrente risulta portatrice ossia l'“epatite C cronica senza menzione di coma epatico” (v.
CCNL, doc. 14 resist. e certificato medico, doc. 7 ric.). La norma, introducendo una eccezione alla regola generale, deve, infatti essere interpretata in modo restrittivo, senza possibilità di estensione analogica. 12. A prescindere dalla configurabilità o meno del trasferimento, si osserva – in ogni caso – che la parte ricorrente contesta solo genericamente la sussistenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive” che, a mente dell'art. 2103 comma 8 c.c. legittimano il trasferimento del lavoratore.
13. La sussistenza di tali ragioni può ritenersi accertata sulla base della documentazione versata in atti dalla resistente (v. verbale di accordo, doc.ti 2 e 3).
14. La ricorrente ha sostenuto che la nuova assegnazione sarebbe incompatibile con la prescrizione del medico competente, la quale impone di assegnarla a compiti ultraleggeri, con esclusione del lavoro notturno, limitazione della stazione eretta prolungata e riposo di 5 minuti per ogni ora (v. doc. 11 ric.).
15. La ricorrente si limita ad allegare la circostanza senza specificare come e in che misura i compiti assegnati sarebbero incompatibili con il suo stato di salute. Si limita, infatti, ad affermare che il tempo necessario per ritornare a casa non si concilierebbe con il suo grave stato di salute.
16. Le allegazioni di parte ricorrente sono generiche, né può sostenersi che la stessa sia stata adibita al lavoro notturno, essendo incontestato che il turno termina alle 22 e che il CCNL stabilisce che “Si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nel periodo notturno almeno tre ore della sua prestazione giornaliera ordinaria ossia almeno tre ore comprese tra le 22.00 e le 07.00”.
17. La parte ricorrente ha poi eccepito che non sarebbe stato rispettato il termine di preavviso della comunicazione di trasferimento previsto dall'articolo 38 del cc.nl. La norma, tuttavia, non trova applicazione per le ragioni dette sopra, poiché nella specie non si tratta di un trasferimento in senso tecnico..
18. Spese compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate, della loro natura controversa e delle condizioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti. Milano, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli