Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 236
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Sentenza 21 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli, riguarda una controversia tra una dipendente di Poste Italiane e la società stessa, in merito alla legittimità di un trasferimento. La ricorrente ha richiesto l'annullamento del trasferimento, sostenendo che fosse illegittimo in quanto violava diverse disposizioni normative e contrattuali, inclusa la Legge n. 104/1992, che tutela i lavoratori portatori di handicap. Ha inoltre contestato la compatibilità del nuovo incarico con il suo stato di salute, evidenziando la necessità di mansioni più leggere.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che il diritto alla scelta della sede di lavoro, pur riconosciuto, non è assoluto e deve cedere di fronte alle esigenze organizzative del datore di lavoro. Ha evidenziato che la ricorrente non era portatrice di handicap grave, come definito dalla legge, e che il trasferimento non superava la distanza minima prevista dal CCNL per essere considerato tale. Inoltre, ha ritenuto generiche le contestazioni della ricorrente riguardo all'incompatibilità del nuovo incarico con le prescrizioni mediche, non fornendo elementi sufficienti a dimostrare la sua posizione. Infine, ha compensato le spese di lite, riconoscendo la complessità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 236
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 236
    Data del deposito : 21 gennaio 2025

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