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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
CU BE, LA
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 769/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 375/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza, in modalità UAD ed in presenza, del 16/2/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 769/2024), promosso dal sig. Ricorrente_1 contro la sentenza della C.G.T. di 1°grado di Torino, Sez. 3^, n. 375 del 9/11/2023, in materia di diniego di rimborso IRPEF per gli anni d'imposta 2020 e 2021.
Il sig., ingegnere, Ricorrente_1, con doppia cittadinanza Italiana e Brasiliana, residente in [...], con la dichiarazione dei redditi Mod. 730/2021, per l'anno d'imposta 2020, esponeva, al fine di fruire del regime agevolato per i lavoratori impatriati ex art. 16, co. 1^ e 2^, D. Lgs n. 147/2015, un credito d'imposta di euro 4.819,00.
Similmente, con la dichiarazione dei redditi Mod. 730/2022, per l'anno d'imposta 2021, esponeva un credito d'imposta di euro 4.866,00.
L'A.E.- Dir. Prov. I^ di Torino rigettava interamente, con distinti provvedimenti, i suddetti crediti per carenza dei presupposti all'ottenimento dei rimborsi.
Contro i provvedimenti di diniego, il Contribuente ricorreva in sede giurisdizionale con distinti ricorsi, poi, riuniti dal Giudice di I° grado.
In sintesi, le ragioni addotte dal Ricorrente avverso il duplice diniego di rimborso erano :
a) di aver conseguito in Brasile la laurea in ingegneria, ivi frequentata per 5 anni (allegava certificato
Università di Ouro Preto del 25/6/2018) ;
b) di aver svolto attività lavorativa o di studio fuori dall'Italia per almeno 24 mesi;
c) di essere cittadino dell'U.E. o extra U.E. con cui vige convenzione contro doppie imposizioni e, che, appunto, tra Italia e Brasile c'è apposita Convenzione dal 1981 ;
d) di svolgere in Italia attività di lavoro dipendente o autonomo e, al riguardo, allegava n. 2 certificazioni, uno della Società_1 S.p.A. e uno della Società_2
Parte avversa, costituitasi in giudizio, replicava, sulla scorta di documenti vari, allegati agli atti, che il sig.
Ricorrente_1 risultava, invece, aver compiuto gli studi presso l'Università di Palermo, ove si è laureato il 19/10/2017, seppur in cooperazione con l'Università di Ouro Preto – Brasile e lì conseguì altra laurea nel
2018 ;
che a Palermo risultava domiciliato sin dal 21/06/2016, ed, addirittura residente, dal 03/03/2017, quando ha anche avuto inizio l'attività lavorativa.
Successivamente, l'attività lavorativa del ricorrente è proseguita in Torino, dov'è attualmente residente
(come da interrogazione dell'Anagrafe Tributaria all. 4). Il Giudice adito ripercorreva le varie tappe temporali di studio, di domicilio e/o di residenza e di lavoro dell'ing. Ricorrente_1 e concludeva che costui non poteva fruire dell'agevolazione IRPEF, riconosciuta ai soggetti c.d. impatriati ex art. 16 D.Lgs n. 147/2015.
Inoltre, che “risulta pacifico che il ricorrente...durante il corso di laurea a compimento del quale ha conseguito il double degree in ingegneria...non abbia studiato all'estero continuativamente per ventiquattro mesi”.
Il Giudice sottolineava, ancora, l'inesattezza dell'affermazione del Ricorrente circa la motivazione per il diniego all'istanza di rimborso per l'anno 2021, che essa si fondasse su atti di prassi e non già da norme.
Al riguardo, precisava come il rimando a circolari, risposte ad interpello, istruzioni, citati in calce alla motivazione dell'Ufficio, “non integrano le ragioni dell'atto impugnato”, ma che “assolve unicamente alla funzione di consentire...di approfondire riflessioni…” per il Contribuente.
Contro detta sentenza, interponeva appello l'ing. Ricorrente_1, che eccepiva le seguenti erroneità :
A) dei fatti di causa;
B) di valutazione dell'art. 16 L n. 147/2015 ;
C) omessa applicazione art. 115 c.p.c. in relazione a fatti non oggetto di contestazione.
In particolare, osservava come “L'Ufficio, nel provvedimento di diniego, ha confermato che l'appellante è stato iscritto al corso di laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università Federale di Ouro Preto per la durata di 10 semestri” ossia dal 2010 al 2015 ;
poi, dal 2016 al 2017, ha studiato a Palermo;
che, sempre dai documenti dell'Ufficio, il cit. Ricorrente_1 risiedeva a Palermo, ospitato negli alloggi Erasmus, mentre manteneva la residenza estera;
che gli fu attribuito il codice fiscale in data 1/3/2016, vale a dire quando arrivò in Italia per la frequenza universitaria e, dunque, prima egli non era residente in Italia, tant'è che “il visto d'ingresso valido dal 20 febbraio 2016 e con timbro di ingresso nell'UE del 21 febbraio 2016”.
Pertanto, affermava che “il certificato di residenza storico dell'appellante mostra chiaramente come lo stesso fosse immigrato dal Brasile in data 3 marzo 2017”.
Tutti detti elementi di fatto mettono in risalto che erano presenti i requisiti fattuali per fruire dell'agevolazione fiscale per i c.d. impatriati.
Chiedeva di riformare la sentenza di I^ grado, con conseguente riconoscimento dei crediti vantati e la vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in appello Parte Resistente con apposite controdeduzioni.
Con esse, l'Ufficio confutava i motivi di censura avversari.
In particolare, osservava come l'Appellante “si duole sic et simpliciter del fatto che la sentenza di primo grado avrebbe mal interpretato la normativa applicabile alla fattispecie, tralasciando qualsiasi analisi critica specifica”.
L'Ufficio metteva in rilievo i seguenti dati temporali dichiarati dal sig. Ricorrente_1 e cioè : che ha fatto ingresso in Italia all'inizio del 2016 ; che è residente in Italia dal marzo del 2017 e che ha iniziato la propria attività lavorativa nel 2019.
Pertanto, nei 24 mesi antecedenti l'attività lavorativa, il sig. Ricorrente_1 non ha svolto alcuna attività di studio “fuori dall'Italia” e, dunque, non gli spettavano i benefici della normativa sugli impatriati.
Infine, l'Ufficio evidenziava l'importanza, da un lato, del nesso di collegamento tra l'ingresso in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa, come dalla norma che, testualmente, parla di “ultimi ventiquattro mesi” e che l'opposta interpretazione sarebbe priva di logica, “consentendo, per ipotesi, al Contribuente di poter fruire dell'agevolazione per un tempo indefinito, anche a molta distanza dal suo ingresso in Italia, vanificando lo scopo previsto dalla legge (per paradosso, pensiamo al caso dello straniero che entra in Italia e trova lavoro a distanza di 10 o 20 anni da tale ingresso….)”.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese del grado.
Parte Appellante depositava, in data 22/1/2026, n. 3 sentenze della C.G.T. di II^ grado della Lombardia a supporto del proprio appello.
Terminata la relazione;
sentiti i rappresentanti delle Parti;
conclusa la discussione in camera di consiglio
; la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 1^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rigetta l'appello e dispone la compensazione delle spese processuali.
Il Legislatore Italiano, allo scopo di favorire l'attrazione del capitale umano dall'estero e così sostenere lo sviluppo economico e culturale dello Stato, ha introdotto diverse misure normativa destinate a soggetti che fissano la propria residenza in Italia per svolgervi la propria attività lavorativa.
Tra tali misure, c'è l'art. 16 della Legge n. 147/2015, nota come agevolazione IRPEF per lavoratori
“impatriati”.
L'ing. Ricorrente_1, reputava di aver diritto a tale agevolazione, però, alla luce dei fatti riportati in giudizio e valutati dal Giudice Tributario di I^ grado, Egli non ne poteva beneficiare, in particolare perché nei 24 mesi antecedenti all'inizio dell'attività lavorativa non avesse continuativamente studiato all'estero.
Questi i fatti.
Da essi le conseguenze in merito alla fruizione o meno delle agevolazioni in materia di IRPEF per le annualità 2020 e 2021.
Molto efficacemente, Parte Resistente nelle controdeduzioni all'appello ha evidenziato “il nesso di collegamento tra l'ingresso in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa”, laddove la cit. L. 147/2015 parla di
“ultimi ventiquattro mesi” e che l'opposta interpretazione sarebbe priva di logica, “consentendo, per ipotesi, al Contribuente di poter fruire dell'agevolazione per un tempo indefinito, anche a molta distanza dal suo ingresso in Italia, vanificando lo scopo previsto dalla legge (per paradosso, pensiamo al caso dello straniero che entra in Italia e trova lavoro a distanza di 10 o 20 anni da tale ingresso….)”. Le n. 3 sentenze richiamate dall'Appellante della CGT della Lombardia, ovvero n. 2902/2025, della 15^
Sezione ; n. 2228/205, della 9^ Sezione;
n. 2628/2025, della 1^ Sezione, non convincono affatto la presente Corte e, in ogni caso, il nesso temporale tra l'ingresso in Italia, l'attività lavorativa e quella antecedente di 24 mesi di studio all'estero, va sempre verificato, caso per caso, diversamente, si avrebbe un abuso nella fruizione dell'agevolazione IRPEF richiamata.
Questa Corte è ben consapevole che le pronunce giurisdizionali sul tema “impatriati” sono le più disparate e, perciò, in deroga al principio di soccombenza, reputa di compensare le spese di lite tra le
Parti in causa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e dispone la compensazione delle spese processuali
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
CU BE, LA
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 769/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 375/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza, in modalità UAD ed in presenza, del 16/2/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 769/2024), promosso dal sig. Ricorrente_1 contro la sentenza della C.G.T. di 1°grado di Torino, Sez. 3^, n. 375 del 9/11/2023, in materia di diniego di rimborso IRPEF per gli anni d'imposta 2020 e 2021.
Il sig., ingegnere, Ricorrente_1, con doppia cittadinanza Italiana e Brasiliana, residente in [...], con la dichiarazione dei redditi Mod. 730/2021, per l'anno d'imposta 2020, esponeva, al fine di fruire del regime agevolato per i lavoratori impatriati ex art. 16, co. 1^ e 2^, D. Lgs n. 147/2015, un credito d'imposta di euro 4.819,00.
Similmente, con la dichiarazione dei redditi Mod. 730/2022, per l'anno d'imposta 2021, esponeva un credito d'imposta di euro 4.866,00.
L'A.E.- Dir. Prov. I^ di Torino rigettava interamente, con distinti provvedimenti, i suddetti crediti per carenza dei presupposti all'ottenimento dei rimborsi.
Contro i provvedimenti di diniego, il Contribuente ricorreva in sede giurisdizionale con distinti ricorsi, poi, riuniti dal Giudice di I° grado.
In sintesi, le ragioni addotte dal Ricorrente avverso il duplice diniego di rimborso erano :
a) di aver conseguito in Brasile la laurea in ingegneria, ivi frequentata per 5 anni (allegava certificato
Università di Ouro Preto del 25/6/2018) ;
b) di aver svolto attività lavorativa o di studio fuori dall'Italia per almeno 24 mesi;
c) di essere cittadino dell'U.E. o extra U.E. con cui vige convenzione contro doppie imposizioni e, che, appunto, tra Italia e Brasile c'è apposita Convenzione dal 1981 ;
d) di svolgere in Italia attività di lavoro dipendente o autonomo e, al riguardo, allegava n. 2 certificazioni, uno della Società_1 S.p.A. e uno della Società_2
Parte avversa, costituitasi in giudizio, replicava, sulla scorta di documenti vari, allegati agli atti, che il sig.
Ricorrente_1 risultava, invece, aver compiuto gli studi presso l'Università di Palermo, ove si è laureato il 19/10/2017, seppur in cooperazione con l'Università di Ouro Preto – Brasile e lì conseguì altra laurea nel
2018 ;
che a Palermo risultava domiciliato sin dal 21/06/2016, ed, addirittura residente, dal 03/03/2017, quando ha anche avuto inizio l'attività lavorativa.
Successivamente, l'attività lavorativa del ricorrente è proseguita in Torino, dov'è attualmente residente
(come da interrogazione dell'Anagrafe Tributaria all. 4). Il Giudice adito ripercorreva le varie tappe temporali di studio, di domicilio e/o di residenza e di lavoro dell'ing. Ricorrente_1 e concludeva che costui non poteva fruire dell'agevolazione IRPEF, riconosciuta ai soggetti c.d. impatriati ex art. 16 D.Lgs n. 147/2015.
Inoltre, che “risulta pacifico che il ricorrente...durante il corso di laurea a compimento del quale ha conseguito il double degree in ingegneria...non abbia studiato all'estero continuativamente per ventiquattro mesi”.
Il Giudice sottolineava, ancora, l'inesattezza dell'affermazione del Ricorrente circa la motivazione per il diniego all'istanza di rimborso per l'anno 2021, che essa si fondasse su atti di prassi e non già da norme.
Al riguardo, precisava come il rimando a circolari, risposte ad interpello, istruzioni, citati in calce alla motivazione dell'Ufficio, “non integrano le ragioni dell'atto impugnato”, ma che “assolve unicamente alla funzione di consentire...di approfondire riflessioni…” per il Contribuente.
Contro detta sentenza, interponeva appello l'ing. Ricorrente_1, che eccepiva le seguenti erroneità :
A) dei fatti di causa;
B) di valutazione dell'art. 16 L n. 147/2015 ;
C) omessa applicazione art. 115 c.p.c. in relazione a fatti non oggetto di contestazione.
In particolare, osservava come “L'Ufficio, nel provvedimento di diniego, ha confermato che l'appellante è stato iscritto al corso di laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università Federale di Ouro Preto per la durata di 10 semestri” ossia dal 2010 al 2015 ;
poi, dal 2016 al 2017, ha studiato a Palermo;
che, sempre dai documenti dell'Ufficio, il cit. Ricorrente_1 risiedeva a Palermo, ospitato negli alloggi Erasmus, mentre manteneva la residenza estera;
che gli fu attribuito il codice fiscale in data 1/3/2016, vale a dire quando arrivò in Italia per la frequenza universitaria e, dunque, prima egli non era residente in Italia, tant'è che “il visto d'ingresso valido dal 20 febbraio 2016 e con timbro di ingresso nell'UE del 21 febbraio 2016”.
Pertanto, affermava che “il certificato di residenza storico dell'appellante mostra chiaramente come lo stesso fosse immigrato dal Brasile in data 3 marzo 2017”.
Tutti detti elementi di fatto mettono in risalto che erano presenti i requisiti fattuali per fruire dell'agevolazione fiscale per i c.d. impatriati.
Chiedeva di riformare la sentenza di I^ grado, con conseguente riconoscimento dei crediti vantati e la vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in appello Parte Resistente con apposite controdeduzioni.
Con esse, l'Ufficio confutava i motivi di censura avversari.
In particolare, osservava come l'Appellante “si duole sic et simpliciter del fatto che la sentenza di primo grado avrebbe mal interpretato la normativa applicabile alla fattispecie, tralasciando qualsiasi analisi critica specifica”.
L'Ufficio metteva in rilievo i seguenti dati temporali dichiarati dal sig. Ricorrente_1 e cioè : che ha fatto ingresso in Italia all'inizio del 2016 ; che è residente in Italia dal marzo del 2017 e che ha iniziato la propria attività lavorativa nel 2019.
Pertanto, nei 24 mesi antecedenti l'attività lavorativa, il sig. Ricorrente_1 non ha svolto alcuna attività di studio “fuori dall'Italia” e, dunque, non gli spettavano i benefici della normativa sugli impatriati.
Infine, l'Ufficio evidenziava l'importanza, da un lato, del nesso di collegamento tra l'ingresso in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa, come dalla norma che, testualmente, parla di “ultimi ventiquattro mesi” e che l'opposta interpretazione sarebbe priva di logica, “consentendo, per ipotesi, al Contribuente di poter fruire dell'agevolazione per un tempo indefinito, anche a molta distanza dal suo ingresso in Italia, vanificando lo scopo previsto dalla legge (per paradosso, pensiamo al caso dello straniero che entra in Italia e trova lavoro a distanza di 10 o 20 anni da tale ingresso….)”.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese del grado.
Parte Appellante depositava, in data 22/1/2026, n. 3 sentenze della C.G.T. di II^ grado della Lombardia a supporto del proprio appello.
Terminata la relazione;
sentiti i rappresentanti delle Parti;
conclusa la discussione in camera di consiglio
; la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 1^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rigetta l'appello e dispone la compensazione delle spese processuali.
Il Legislatore Italiano, allo scopo di favorire l'attrazione del capitale umano dall'estero e così sostenere lo sviluppo economico e culturale dello Stato, ha introdotto diverse misure normativa destinate a soggetti che fissano la propria residenza in Italia per svolgervi la propria attività lavorativa.
Tra tali misure, c'è l'art. 16 della Legge n. 147/2015, nota come agevolazione IRPEF per lavoratori
“impatriati”.
L'ing. Ricorrente_1, reputava di aver diritto a tale agevolazione, però, alla luce dei fatti riportati in giudizio e valutati dal Giudice Tributario di I^ grado, Egli non ne poteva beneficiare, in particolare perché nei 24 mesi antecedenti all'inizio dell'attività lavorativa non avesse continuativamente studiato all'estero.
Questi i fatti.
Da essi le conseguenze in merito alla fruizione o meno delle agevolazioni in materia di IRPEF per le annualità 2020 e 2021.
Molto efficacemente, Parte Resistente nelle controdeduzioni all'appello ha evidenziato “il nesso di collegamento tra l'ingresso in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa”, laddove la cit. L. 147/2015 parla di
“ultimi ventiquattro mesi” e che l'opposta interpretazione sarebbe priva di logica, “consentendo, per ipotesi, al Contribuente di poter fruire dell'agevolazione per un tempo indefinito, anche a molta distanza dal suo ingresso in Italia, vanificando lo scopo previsto dalla legge (per paradosso, pensiamo al caso dello straniero che entra in Italia e trova lavoro a distanza di 10 o 20 anni da tale ingresso….)”. Le n. 3 sentenze richiamate dall'Appellante della CGT della Lombardia, ovvero n. 2902/2025, della 15^
Sezione ; n. 2228/205, della 9^ Sezione;
n. 2628/2025, della 1^ Sezione, non convincono affatto la presente Corte e, in ogni caso, il nesso temporale tra l'ingresso in Italia, l'attività lavorativa e quella antecedente di 24 mesi di studio all'estero, va sempre verificato, caso per caso, diversamente, si avrebbe un abuso nella fruizione dell'agevolazione IRPEF richiamata.
Questa Corte è ben consapevole che le pronunce giurisdizionali sul tema “impatriati” sono le più disparate e, perciò, in deroga al principio di soccombenza, reputa di compensare le spese di lite tra le
Parti in causa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e dispone la compensazione delle spese processuali