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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/07/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 227/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA nato a [...] il [...], (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rieti, via delle Orchidee, presso lo studio dell'Avv. Christian Massimiani che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ricorrente
e
, nata a [...] il [...], (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
e nata a [...] il [...], (c.f Controparte_2 C.F._3 resistenti contumaci
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rieti
- interventore ex lege–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.4.2024 il ricorrente ha introdotto il presente Parte_1 procedimento contenzioso nei confronti di . Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21.8.1993.
Dalla loro unione è nata l [...]. Persona_1
pagina 1 di 5 Il ricorrente ha allegato che l'intestato Tribunale, con sentenza n. 240/2018 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere alla Pt_1
un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 260 oltre al 50% delle spese CP_1 CP_2 straordinarie di carattere medico, scolastico e ricreativo, previamente concordate e documentate, ovvero, nei casi di estrema urgenza riguardo alle prime, solo documentate.
L ha evidenziato che la figlia che ai tempi della sentenza di divorzio frequentava l'ultimo anno Per_1 del liceo artistico di Rieti, ha reperito una occupazione lavorativa tale da renderla autosufficiente e nel contempo lo stesso, di anni 59, a causa di problemi di salute, è stato riconosciuto invalido al 67% dall'Inps e ha avuto gravi difficoltà a reperire una occupazione stabile e saltuaria e attualmente non ha alcun reddito.
Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non si è costituita in giudizio, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 22.5.2025, il ricorrente ha dichiarato: “Mi chiamo sono nato il Parte_1
21.07.1964 a Napoli e sono resistente a Selci via Roma 64/C. Attualmente non sto lavorando, avevo una piccola attività ma per problemi di salute non sono riuscito più a svolgere. Mia figlia si è CP_2 laureata in scienze della formazione, fa l'educatrice, me lo ha detto lei l'anno scorso che ha iniziato nel periodo settembre 2023 per una durata di un anno guadagnando circa 1200 euro e quindi il contratto è ancora in corso. Mia figlia ha la residenza con la madre ma so che ha domicilio da un'altra parte, ma mia figlia è sempre stata vaga nel dirmi dove sta. Io non parlo con la mia ex e non saprei nemmeno come avere le buste paga di mia figlia”.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 18 giugno 2024 il giudice delegato ha revocato, a far data della domanda, l'assegno ed ogni altro onere posto a carico di uale contributo Parte_1 al mantenimento ordinario e straordinario della figlia e ha rinviato per la Controparte_2 decisione della causa alla udienza del 19 dicembre 2024.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente (relazione investigativa).
In particolare, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare che la
IG.ra per i motivi sopraesposti è soggetto autosufficiente in grado di provvedere al Controparte_2 proprio sostentamento;
Per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. RG 240/2018 emessa dal Tribunale di Rieti in data 18/06/2918, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul IG. quale contributo al mantenimento della figlia;
Parte_1
pagina 2 di 5 In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 240/2018 emessa dal
Tribunale di Rieti in data 18/06/2018 e per l'effetto, a parziale modifica di quanto previsto nella succitata sentenza, ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia l'obbligazione al pagamento gravante sul IG. quale contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla Parte_1 data di deposito del ricorso o dal momento che sarà ritenuto dall'Ill.mo Giudicante”.
***
A questo punto, occorre verificare se si sia o meno realizzato il presupposto di fatto che consente di ritenere venuto meno l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia in capo all' Per_1
Va precisato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(Cass. civ., Sez. I, 20 agosto 2014, n° 18076).
Peraltro, in motivazione la Cassazione ha evidenziato che “Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo
e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto pagina 3 di 5 dei doveri gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa" (v. l'art. 315, il cui testo è stato riprodotto nel novellato art. 315 bis c.c., comma 4)”.
Più di recente, in una prospettiva applicativa dei principi sopra esaminati, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che:
- “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024);
- “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel
"figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
La domanda di revoca dell'assegno previsto dalla sentenza di divorzio a favore della moglie per il mantenimento della figlia ormai maggiorenne, può essere accolta. CP_2
Si osserva preliminarmente al riguardo che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento da parte di questi ultimi di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne,
è stato posto nelle condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o sua scelta (cfr. Cass. Sez. VI, ord. 12 aprile 2016 n. 7168).
Per quanto concerne l'onere della prova, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva e la prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, pagina 4 di 5 una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 22.7.2019 n.
19696).
Orbene, per quanto riguarda la figlia nulla deve disporsi, essendo stato l'assegno già revocato CP_2 con i provvedimenti urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. in prima udienza nonché in assenza di contestazioni da parte della resistente contumace.
Peraltro, la ragazza ha 26 anni e ha completato il ciclo di studi e il padre ha prodotto una relazione investigativa dalla quale si ricava che la stessa ha iniziato a lavorare.
Pertanto, alla luce dei principi richiamati nonché in assenza di contestazioni da parte della resistente, non costituita nel presente giudizio, si deve ritenere non più esigibile da parte del padre l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia come pure l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la stessa per cui la domanda di revoca deve essere accolta.
Le spese si dichiarano compensate, data la contumacia e la non contestazione della parte resistente.
p.q.m.
Il Tribunale di Rieti, in composizione collegiale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessato l'obbligo a carico di di provvedere al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario della figlia confermando la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo CP_2 carico, con decorrenza dalla data della domanda.
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 227/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA nato a [...] il [...], (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rieti, via delle Orchidee, presso lo studio dell'Avv. Christian Massimiani che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ricorrente
e
, nata a [...] il [...], (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
e nata a [...] il [...], (c.f Controparte_2 C.F._3 resistenti contumaci
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rieti
- interventore ex lege–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.4.2024 il ricorrente ha introdotto il presente Parte_1 procedimento contenzioso nei confronti di . Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21.8.1993.
Dalla loro unione è nata l [...]. Persona_1
pagina 1 di 5 Il ricorrente ha allegato che l'intestato Tribunale, con sentenza n. 240/2018 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere alla Pt_1
un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 260 oltre al 50% delle spese CP_1 CP_2 straordinarie di carattere medico, scolastico e ricreativo, previamente concordate e documentate, ovvero, nei casi di estrema urgenza riguardo alle prime, solo documentate.
L ha evidenziato che la figlia che ai tempi della sentenza di divorzio frequentava l'ultimo anno Per_1 del liceo artistico di Rieti, ha reperito una occupazione lavorativa tale da renderla autosufficiente e nel contempo lo stesso, di anni 59, a causa di problemi di salute, è stato riconosciuto invalido al 67% dall'Inps e ha avuto gravi difficoltà a reperire una occupazione stabile e saltuaria e attualmente non ha alcun reddito.
Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non si è costituita in giudizio, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 22.5.2025, il ricorrente ha dichiarato: “Mi chiamo sono nato il Parte_1
21.07.1964 a Napoli e sono resistente a Selci via Roma 64/C. Attualmente non sto lavorando, avevo una piccola attività ma per problemi di salute non sono riuscito più a svolgere. Mia figlia si è CP_2 laureata in scienze della formazione, fa l'educatrice, me lo ha detto lei l'anno scorso che ha iniziato nel periodo settembre 2023 per una durata di un anno guadagnando circa 1200 euro e quindi il contratto è ancora in corso. Mia figlia ha la residenza con la madre ma so che ha domicilio da un'altra parte, ma mia figlia è sempre stata vaga nel dirmi dove sta. Io non parlo con la mia ex e non saprei nemmeno come avere le buste paga di mia figlia”.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 18 giugno 2024 il giudice delegato ha revocato, a far data della domanda, l'assegno ed ogni altro onere posto a carico di uale contributo Parte_1 al mantenimento ordinario e straordinario della figlia e ha rinviato per la Controparte_2 decisione della causa alla udienza del 19 dicembre 2024.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente (relazione investigativa).
In particolare, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare che la
IG.ra per i motivi sopraesposti è soggetto autosufficiente in grado di provvedere al Controparte_2 proprio sostentamento;
Per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. RG 240/2018 emessa dal Tribunale di Rieti in data 18/06/2918, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul IG. quale contributo al mantenimento della figlia;
Parte_1
pagina 2 di 5 In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 240/2018 emessa dal
Tribunale di Rieti in data 18/06/2018 e per l'effetto, a parziale modifica di quanto previsto nella succitata sentenza, ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia l'obbligazione al pagamento gravante sul IG. quale contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla Parte_1 data di deposito del ricorso o dal momento che sarà ritenuto dall'Ill.mo Giudicante”.
***
A questo punto, occorre verificare se si sia o meno realizzato il presupposto di fatto che consente di ritenere venuto meno l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia in capo all' Per_1
Va precisato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(Cass. civ., Sez. I, 20 agosto 2014, n° 18076).
Peraltro, in motivazione la Cassazione ha evidenziato che “Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo
e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto pagina 3 di 5 dei doveri gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa" (v. l'art. 315, il cui testo è stato riprodotto nel novellato art. 315 bis c.c., comma 4)”.
Più di recente, in una prospettiva applicativa dei principi sopra esaminati, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che:
- “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024);
- “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel
"figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
La domanda di revoca dell'assegno previsto dalla sentenza di divorzio a favore della moglie per il mantenimento della figlia ormai maggiorenne, può essere accolta. CP_2
Si osserva preliminarmente al riguardo che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento da parte di questi ultimi di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne,
è stato posto nelle condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o sua scelta (cfr. Cass. Sez. VI, ord. 12 aprile 2016 n. 7168).
Per quanto concerne l'onere della prova, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva e la prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, pagina 4 di 5 una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 22.7.2019 n.
19696).
Orbene, per quanto riguarda la figlia nulla deve disporsi, essendo stato l'assegno già revocato CP_2 con i provvedimenti urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. in prima udienza nonché in assenza di contestazioni da parte della resistente contumace.
Peraltro, la ragazza ha 26 anni e ha completato il ciclo di studi e il padre ha prodotto una relazione investigativa dalla quale si ricava che la stessa ha iniziato a lavorare.
Pertanto, alla luce dei principi richiamati nonché in assenza di contestazioni da parte della resistente, non costituita nel presente giudizio, si deve ritenere non più esigibile da parte del padre l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia come pure l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la stessa per cui la domanda di revoca deve essere accolta.
Le spese si dichiarano compensate, data la contumacia e la non contestazione della parte resistente.
p.q.m.
Il Tribunale di Rieti, in composizione collegiale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessato l'obbligo a carico di di provvedere al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario della figlia confermando la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo CP_2 carico, con decorrenza dalla data della domanda.
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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