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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc tenutasi all'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7462 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
p.iva ) Parte_1 P.IVA_1
con gli. Avv.ti Marzo Avanza e Cristina Simeone
- attrice -
e
(cod.fisc. ) Controparte_1 C.F._1
con l'avv. Giovanni Aquaro
- convenuto –
e
1 (p.iva. ) Controparte_2 P.IVA_2
con l'avv. Roberta Viero
- terza chiamata -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell' anno 2008 l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi solo l'Agenzia) aveva notificato a Parte_1
[... un avviso di liquidazione (doc. 2 di parte attrice) con il quale aveva chiesto alla società attrice il pagamento della somma di euro 64.838,67 per maggiori imposte asseritamente dovute in relazione alla vendita, avvenuta con rogito in data 11.1.2006 (doc. 1 di parte attrice), di un immobile in
Peschiera del Garda alla società I Panciera Immobiliare sas.
L'Agenzia, infatti, sosteneva che l'atto di trasferimento fosse stato indebitamente assoggettato ad iva, anziché alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
con il patrocinio del proprio commercialista dott. aveva Parte_1 Persona_1
tempestivamente impugnato tale avviso dinanzi al Giudice tributario, con esito favorevole in primo grado (cfr sentenza in data 5.5.09 della CTP di Brescia: doc. 3 di parte attrice) e invece negativo (a seguito di accoglimento del gravame proposto dall'Agenzia) in secondo grado (cfr sentenza in data
13.4.11 della CTR della RD: doc. 4 di parte attrice).
A quel punto aveva incaricato l'avv. di proporre ricorso per Parte_1 Controparte_1
Cassazione avverso la sentenza della CTR della RD (cfr doc. 5 di parte attrice).
Con ordinanza n. 17785/17 depositata in data 19.7.17 (doc. 6 di parte attrice) la Cassazione, in accoglimento del ricorso, aveva cassato la sentenza di secondo grado e rinviato per nuovo esame alla CTR della RD in diversa composizione.
L'esito positivo del ricorso era stato quindi comunicato dall'avv. a (oltre CP_1 Parte_1
che al dott. con mail in data 20.7.17 (doc. 7 di parte attrice), alla quale era stata allegata Per_1
anche l'ordinanza della Cassazione (cfr doc. 6 di parte attrice).
2 Il giudizio non era stato successivamente riassunto entro il termine di legge dinanzi alla CTR della
RD per il nuovo esame, il che aveva comportato l'estinzione del giudizio (doc. 10 di parte attrice) e, conseguentemente, la definitività dell'avviso di liquidazione del 2008.
Era seguita l'iscrizione a ruolo della pretesa e la notifica, in data 28.7.22, della cartella di pagamento (doc. 9 di parte attrice) con cui era stato intimato a il pagamento Parte_1
dell'importo dell'avviso di liquidazione del 2008 maggiorato di oneri di riscossione e spese di notifica, importo che, a seguito di rateizzazione, la società attrice ha provveduto a pagare integralmente in momento successivo e anche nel corso del presente giudizio (cfr docc. 21, 23 e 24
di parte attrice).
Contro l'avviso di liquidazione del 2008 era stata proposta opposizione anche da parte della società
acquirente con esito positivo – in questo caso – in tutti e tre i gradi di Controparte_3
giudizio sino in Cassazione, la quale aveva definito il giudizio senza rinvio con ordinanza n.
17778/17 depositata sempre il 19 luglio 2017 (cfr doc. 12 di parte attrice), che aveva comportato il definitivo annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
Con l'atto introduttivo del giudizio ha affermato che l'avv. in Parte_1 CP_1
adempimento agli obblighi su di esso gravanti in forza del mandato professionale conferitogli,
avrebbe dovuto informare la cliente della necessità di riassumere il giudizio dinanzi alla CTR della
RD entro il termine di sei mesi ai sensi dell'art. 63 Dlgs 546/92 e delle conseguenze che l'omessa riassunzione avrebbe comportato.
Lo stesso professionista, inoltre, avrebbe dovuto anche informare la cliente della possibilità di avvalersi, una volta riassunto il giudizio, del giudicato favorevole già determinatosi a favore della coobbligata I Panciera Immobiliare sas, con conseguente sicuro annullamento dell'avviso di liquidazione anche nei confronti della società attrice.
L'omissione di tali informazioni, quindi, avrebbe comportato la mancata attivazione della società attrice per la riassunzione del giudizio con definitiva conferma dell'avviso di liquidazione e, quindi, dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro che, in caso di riassunzione e di esito favorevole del giudizio, non avrebbe dovuto essere pagata da Parte_1
3 Su tali premesse, quindi, l'attrice ha chiesto la condanna dell'avv. al risarcimento del CP_1
danno patito in conseguenza dell'inadempimento, per importo corrispondente all'importo di euro
66.783,65 relativo alla cartella di pagamento del 2022 ed all'importo di euro 2.720,64 pagato all'avv. per l'assistenza nel giudizio in Cassazione. CP_1
L'avv. ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che con la comunicazione mail CP_1
del 20.7.17 - inviata anche al dott. che era stato incaricato di patrocinare l'attrice nei Pt_2
giudizi di merito – il convenuto aveva assolto ai doveri informativi su di lui gravanti in forza del mandato conferitogli, che era limitato solo al giudizio di cassazione e non anche a quello di rinvio.
Ciò anche in ragione del fatto che con la suddetta mail era stata inviata a anche la Parte_1
copia dell'ordinanza della Cassazione, dalla lettura della quale emergeva chiaramente che il giudizio non era stato definito e che vi era necessità della sua riassunzione dinanzi alla CTR della
RD, come peraltro indicato anche nel dispositivo.
Il convenuto, inoltre, sosteneva di non essere a conoscenza della pendenza della parallela impugnativa dell'avviso di liquidazione anche da parte della coobbligata I Panciera Immobiliare sas e dell'esito favorevole di tale giudizio, sicché anche sotto questo profilo alcun obbligo di informazione poteva essere ipotizzato a carico del professionista.
Il convenuto evidenziava inoltre che l'onere di procedere alla riassunzione gravava in realtà sul dott. , nei cui confronti l'attrice avrebbe dovuto eventualmente formulare le sue richieste Pt_2
risarcitorie.
L'avv. infine, contestava la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte colpose a CP_1
lui imputate ed il danno lamentato da parte attrice, nonché la sussistenza stessa di tale danno,
chiedendo anche per tale ragione il rigetto della domanda attorea.
Per il caso di soccombenza l'avv. a ciò autorizzato dal Giudice, chiamava in causa CP_1
per essere dalla stessa manlevato. Controparte_2
L'assicurazione non contestava la sussistenza della copertura assicurativa, evidenziando solo che la stessa non avrebbe potuto riguardare l'eventuale restituzione del compenso del legale per il giudizio
4 di cassazione e che la garanzia avrebbe in ogni caso potuto operare entro il massimale e con la franchigia del 5% a carico dell'assicurato prevista nella polizza.
Nel merito, invece, l'assicurazione chiedeva anch'essa il rigetto della domanda attorea, aderendo alle difese del proprio assicurato.
La domanda attorea è fondata, nei limiti appresso precisati.
Come noto l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2,
e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale,
imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi del cliente, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Pertanto, deve ritenersi che, al fine di non pregiudicare la difesa dell'assistito, sul professionista gravi anche l'obbligo di fornire al cliente tutte le necessarie informazioni inerenti alle attività e agli incombenti processuali da compiere per il perseguimento del risultato che si intende conseguire (Cass. 8494/20, Cass. 19520/19).
Dovere informativo che, peraltro, è imposto anche dal Codice deontologico forense (cfr, in particolare, l'art. 27, c.7, a mente del quale “l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la
necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti
pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso”).
Come affermato da parte attrice, deve quindi ritenersi che, a seguito dell'incarico conferito per il giudizio di Cassazione e considerato l'esito dello stesso (cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente necessità di riassunzione), sull'avv. gravasse CP_1
effettivamente l'obbligo di informare il cliente personalmente della necessità di riassunzione del giudizio dinanzi alla CTR della RD e dei relativi termini per procedere all'incombente.
Infatti, tenuto conto delle conseguenze negative che sarebbero derivate dall'omessa riassunzione del giudizio, tale informazione era evidentemente essenziale al fine di consentire al cliente di poter continuare a perseguire il risultato sperato attraverso l'iniziativa giudiziale intrapresa, ossia l'annullamento dell'avviso di liquidazione del 2008 oggetto di impugnazione.
5 E ciò a maggior ragione in considerazione del fatto – pacifico – che l'avv. fosse stato CP_1
incaricato del patrocinio del solo giudizio in Cassazione e non anche in quello di rinvio (sicché alla riassunzione il convenuto non avrebbe potuto procedere autonomamente, in forza del mandato già
avuto).
Nel caso di specie nella mail del 20.7.17 con la quale l'avv. aveva comunicato a CP_1 [...]
l'esito del giudizio in Cassazione non erano state indicata la necessità della riassunzione Pt_1
ed i termini per procedere all'incombente.
E ben vero che alla mail era stata allegata anche l'ordinanza della Cassazione, il dispositivo della quale stabiliva il rinvio alla CTR della RD per nuovo esame ma, pur volendo ammettere che leggendo la pronuncia anche un soggetto non esperto di materie giuridiche avrebbe potuto comprendere che la causa non era terminata e che sarebbe stato necessario un nuovo grado di giudizio (dinanzi alla CTR appunto), resta il fatto che neppure in tal modo il cliente sarebbe stato informato della necessità, a tal fine, di procedere all'attività processuale di riassunzione incaricando un legale o un commercialista, nonché dei termini entro i quali tale attività avrebbe dovuto essere svolta a pena di estinzione del giudizio.
Invero un profano del diritto, legittimamente non a conoscenza della disciplina della riassunzione,
sulla scorta della mera lettura del dispositivo della ordinanza della Cassazione avrebbe potuto anche ritenere che la prosecuzione del giudizio dinanzi alla CTR della RD sarebbe conseguita in modo automatico.
E tale plausibile conclusione non risultava certo smentita dal tenore della mail del 20.7.17, nella quale l'avv. si era complimentato per l'esito del giudizio, senza in alcun modo far CP_1
riferimento alla necessità di un ulteriore impulso per ottenere il risultato sperato e senza operare alcun richiamo alla successiva attività di riassunzione, né ai termini per procedere all'incombente.
Deve quindi ritenersi effettivamente carente la informazione data dall'avv. alla propria CP_1
cliente, essendo come detto mancata totalmente la informativa circa la necessità della riassunzione della causa dinanzi alla CTR della RD.
6 Né può affermarsi che tale informazione, nel caso concreto, non fosse dovuta in ragione del fatto che l'ordinanza della Cassazione era stata al contempo comunicata dall'avv. anche al CP_1
dott. , ossia al professionista al quale aveva conferito il mandato per Pt_2 Parte_1
assisterla nei precedenti gradi di merito ed al quale, verosimilmente, avrebbe affidato la difesa anche nel giudizio di rinvio.
Invero, l'obbligo informativo va assolto nei confronti del cliente al fine di tutelarne completamente gli interessi, anche rispetto ad eventuali errori commessi da altri professionisti.
Nel caso di specie, infatti, non vi è dubbio che il dott. fosse consapevole della necessità di Pt_2
riassunzione del giudizio (trattandosi di professionista che, pacificamente, presta la sua difesa dinanzi al giudice tributario) e, verosimilmente, potrebbe avanzare le proprie Parte_1
rimostranze anche nei confronti di tale professionista per l'omessa riassunzione del giudizio, specie nel caso in cui si dovesse ritenere che il mandato ex art 83 cpc a suo tempo conferito a tale commercialista per tutti i gradi di giudizio fosse esteso anche all'eventuale giudizio di merito a seguito di rinvio.
Ma proprio il fatto che, per ragioni non note, il dott. non abbia proceduto alla riassunzione Pt_2
(o, comunque, a sua volta informato l'attrice della necessità di procedere a tale incombente, anche incaricando altro professionista), dimostra inequivocabilmente che l'avv. per eseguire CP_1
la propria prestazione secondo la diligenza professionale richiesta, avrebbe dovuto informare direttamente il cliente della necessità della riassunzione, dei relativi tempi e delle conseguenze negative dell'omissione di tale incombente, posto che solo in tal modo l'interesse del cliente sarebbe stato completamente tutelato.
E'infatti del tutto evidente che qualora fosse stata personalmente edotta dell'onere Parte_1
della riassunzione entro sei mesi e della necessità di ricorrere a tal fine all'assistenza di un professionista, si sarebbe senz'altro attivata in tal senso, tenendosi informata e ponendo rimedio anche ad eventuali dimenticanze da parte del dott. (ipotizzando che proprio tale Pt_2
professionista sarebbe stato incaricato della riassunzione).
7 Pertanto, pur essendo verosimile che nella fattispecie l'avv. non abbia indicato al cliente CP_1
la necessità di riassunzione in quanto confidava nel fatto che alla stessa avrebbe proceduto tempestivamente il dott. reso edotto dell'esito del giudizio in Cassazione, ciò non vale ad Pt_2
escludere la responsabilità del convenuto, posto che sullo stesso incombeva comunque l'obbligo contrattuale (e anche deontologico) di dare completa informativa direttamente al cliente, affinché
fosse edotto delle gravi conseguenze che sarebbero derivate per il caso di omessa riassunzione.
Risulta invece insussistente l'ulteriore profilo di inadempimento imputato dall'attrice al convenuto.
Invero, non risulta in alcun modo che l'avv. fosse stato portato a conoscenza del fatto CP_1
che anche la coobbligata avesse impugnato l'avviso di liquidazione del Controparte_3
2008, né dell'esito positivo di tale distinto giudizio, peraltro conclusosi con ordinanza della
Cassazione depositata lo stesso giorno (19.7.17) in cui era avvenuto il deposito del provvedimento che aveva definito il giudizio patrocinato dal CP_1
Pertanto, in questo caso, non è neppure ipotizzabile sotto il profilo fattuale un dovere di informazione del nei confronti del cliente circa la possibilità di avvalersi del giudicato CP_1
favorevole formatosi a favore della coobbligata solidale.
Appurata, nei termini sopra precisati, la sussistenza dell'inadempimento dell'avv. deve CP_1
poi ritenersi che lo stesso abbia effettivamente provocato, sotto il profilo causale, il pregiudizio lamentato dalla società attrice.
Come correttamente evidenziato da parte attrice, ad escludere il nesso causale non potrebbe rilevare il fatto che l'omessa riassunzione del giudizio dinanzi alla CTR sia verosimilmente imputabile anche a condotta colposa del dott. , posto che – in tale ipotesi – entrambi i professionisti Pt_2
avrebbero concorso con le loro condotte colpose a provocare l'evento dannoso (costituito dalla sopravvenuta definitività dell'avviso di liquidazione, per effetto della estinzione del giudizio) e, quindi, ai sensi dell'art 2055 cc la avrebbe titolo per agire nei confronti di entrambi Parte_1
(sebbene responsabili per titolo diversi, costituiti dal mandato professionale conferito dall'attrice a ciascuno di essi), richiedendo a ciascun professionista il risarcimento dell'intero danno, senza che
8 rilevi la percentuale di responsabilità ascrivibile a ciascuno di essi (che rileverebbe, invece, nei rapporti interni tra coobbligati, ai fini dell'azione di regresso).
Come già evidenziato, deve poi ritenersi che se fosse stata informata della necessità Parte_1
di riassunzione, avrebbe senz'altro proceduto all'incombente instaurando il relativo giudizio di rinvio ed impendendo, pertanto, l'estinzione del contenzioso.
E' poi del tutto probabile che tale giudizio di sarebbe risolto in senso favorevole per Parte_1
Tale risultato sarebbe stato senza dubbio conseguito nel caso in cui, una volta instaurato il giudizio di rinvio, fosse nel frattempo venuta a conoscenza dell'esito favorevole del parallelo Parte_1
giudizio instaurato da non essendovi ragione di dubitare che, a quel Controparte_3
punto, l'attrice avrebbe fatto valere a suo favore l'effetto estensivo del giudicato formatosi, con conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione anche nei suoi confronti.
Deve comunque ritenersi che tale risultato sarebbe stato infine conseguito anche a prescindere dalla conoscenza ed estensione del giudicato formatosi a favore del coobbligato, atteso che, considerato anche il fatto che la decisione in sede di rinvio sarebbe stata assunta da un Collegio giudicante in diversa composizione, appaiono effettivamente convincenti le argomentazioni della sentenza della
CTR della RD del 24.3.21 (da intendersi qui richiamate e cui si rinvia: cfr doc. 11 di parte attrice) nel giudizio instaurato da – evidentemente corrispondenti a Controparte_3
quelle spese anche da nel proprio giudizio – a sostegno della tesi secondo la quale la Parte_1
compravendita dell'immobile di Peschiera del Garda, avuto riguardo all'intenzione delle parti, costituiva effettivamente un atto distinto dalla coeva cessione dell'azienda tra le stesse parti, con la conseguenza che tale immobile non poteva ritenersi compreso nel compendio aziendale trasferito e,
quindi, il relativo trasferimento era stato correttamente assoggettato ad iva, invece che alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
In conclusione, deve ritenersi che se l'avv. avesse adempiuto all'obbligo informativo CP_1
sullo stesso gravante, il giudizio sarebbe stato senz'altro tempestivamente riassunto e, con alta probabilità, si sarebbe risolto con esito favorevole per la quale non avrebbe quindi Parte_1
dovuto pagare le maggiori imposte richieste con l'avviso di liquidazione impugnato.
9 Il danno patito dall'attrice e che l'avv. è tenuto a risarcire, quindi, corrisponde proprio CP_1
alle somme a tale titolo pretese dall' con la cartella notificata nel Controparte_4
2022, quindi all'importo di euro 64.838,67.
All'attrice, invece, non spetta il rimborso della somma di euro 2.720,64 relativa al compenso corrisposto all'avv. atteso che a tal fine sarebbe stata necessaria la proposizione (e CP_1
l'accoglimento) di apposita domanda di risoluzione per inadempimento, invero non proposta da
Parte_1
Come documentalmente provato (docc. 23 e 24 di parte attrice) in data 24.3.25 ha Parte_1
saldato totalmente l'importo portato dalla cartella.
E'quindi da questo momento che si è definitivamente concretizzato il danno patrimoniale (con l'effettivo esborso della somma dovuta) e da cui, quindi, sono dovuti gli interessi c.d. compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284, c. 1 cc da calcolarsi sulla somma via via rivalutata anno per anno, dal 24.3.25 sino al momento dell'effettivo pagamento.
Va poi accolta anche la domanda di garanzia e manleva proposta dall'avv. nei confronti CP_1
di . Controparte_2
Come detto, infatti, l'operatività della copertura non è oggetto di contestazione e la stessa riguarda senza dubbio il danno che l'avv. è tenuto a risarcire a posto che a termini CP_1 Parte_1
di polizza l'assicurazione è tenuta “a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite
patrimoniali, non patrimoniali, indirette, permanenti, temporanee e future come meglio di seguito
disciplinate, colposamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti da colpa anche grave per
negligenza, imprudenza o imperizia, nello svolgimento della professione giudiziale e stragiudiziale
di avvocato”.
L'importo del risarcimento, inoltre, è ampiamente inferiore al massimale di polizza, pari ad euro 5
milioni.
10 Dovrà poi rimanere a carico dell'assicurato la franchigia contrattuale, pari al 5% del danno da risarcire, comprensivo di rivalutazione ed interessi.
Quanto al rapporto processuale tra l'attrice e il convenuto, le spese seguono la quasi integrale soccombenza del secondo e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo (con applicazione dei valori medi quanto alle fasi di studio ed introduttiva e dei valori minimi quanto alle ulteriori fasi,
non essendo state assunte prove costituende, né depositati scritti conclusionali).
Ai sensi dell'art. 9 delle CGA (doc. 2 della terza chiamata) dovrà a sua volta Controparte_2
rimborsare per intero all'avv. quanto questi corrisponderà a titolo di spese legali a CP_1 [...]
atteso che l'ammontare di tali spese è di gran lunga inferiore al quarto del massimale di Pt_1
polizza.
Ai sensi della medesima clausola l'assicurazione non è invece tenuta a riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali e tecnici che non siano stati dalla stessa designati sicché, considerato anche il fatto che non ha contestato in alcun modo la sussistenza della copertura Controparte_2
assicurativa, si giustifica pienamente l'integrale compensazione delle spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata.
PQM
disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
1) accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale dell'avv. nei termini Controparte_1
precisati nella parte motiva e, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da parte attrice,
lo condanna al pagamento a favore di della somma di euro 64.838,67, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi (da calcolarsi con le modalità ed al tasso indicato nella parte motiva) dal 24.3.25 sino al saldo;
2) rigetta la domanda attorea di pagamento della somma di euro 2.720,64;
3) condanna al pagamento a favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
9.901,00, di cui euro 759,00 per spese ed euro 9.142,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di integrale rimborso delle spese di lite;
11 4) in accoglimento della domanda di garanzia e manleva, condanna a rimborsare Controparte_2
a a) il 95% di quanto questi, in esecuzione di quanto previsto al precedente Controparte_1
punto 1, corrisponderà a a titolo di risarcimento danni e maggiorazione per Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi;
b) l'intero importo che il convenuto, in esecuzione di quanto previsto al precedente punto 3, corrisponderà a a titolo di rimborso delle spese di lite;
Parte_1
5) compensa integralmente le spese di lite tra e . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Verona, il 9.4.2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
12