Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 107/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 107/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9733/2019 pubblicata in data
4/11/2020, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., difeso dall'avv. Germana Volpe (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. ), difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Danilo Carano (C.F. ) e Claudia Marasco (C.F. C.F._3
) C.F._4
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli, via Marina n. 19/C, ex Palazzo Armieri, sede dell'Avvocatura Regionale, presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, avv. Amalia Marino
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
R.G. n. 107/2020
Le parti costituite hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 12/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e
127 ter c.p.c., introdotti con D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
titolare della farmacia ubicata in via Monte Nuovo CP_1 Pt_1
Licola Patria n. 105, agiva in giudizio nei confronti del Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, deducendo:
- di condurre in locazione il suindicato immobile destinato a vendita di prodotti farmaceutici in virtù di contratto stipulato con in data 4/6/2000; Persona_1
- che in data 1/11/2006 il manto stradale in prossimità del varco di accesso alla farmacia subiva in improvviso cedimento, cui seguiva l'apertura di una voragine di circa metri 30, con conseguente taglio della condotta idrica DN 1000, convogliante l'acqua alle isole di Ischia e Procida e posta alla profondità media di circa metri 4;
- che il crollo verificatosi rendeva impraticabile l'accesso alla farmacia, provocando l'allagamento sino all'altezza di centimetri 40 ed il danneggiamento dei locali adibiti alla vendita e al deposito dei prodotti farmaceutici, dei medicinali e di tutti i prodotti e beni mobili ivi esistenti;
- che in data 2/11/2006 il Comune di ordinava lo sgombero dei locali in Pt_1 questione, con diffida a non praticare gli stessi “sino alla cessazione dello stato di pericolo sulla base delle risultanze delle indagini in corso da parte della CP_2
;
[...]
- che tale provvedimento induceva esso esponente a non svolgere più la sua attività nei suindicati locali, attivandosi immediatamente per il trasferimento dell'esercizio commerciale presso altri locali che dovevano comunque essere individuati, come per legge, nell'ambito della sede farmaceutica di appartenenza ad una distanza non inferiore a metri 200 rispetto ad altri esercizi;
- di aver, quindi, anticipato tutti i costi delle opere necessarie e previste dalla
Parte normativa in materia di farmacie, ottenendo l'autorizzazione da parte dell' competente e provvedendo a stipulare, in data 5/12/2006, altro contratto di locazione nei localo dichiarati idonei all'uso di farmacia, presso il civico 105/C della medesima via Monte Nuovo Licola Patria del Comune di Pt_1
Pertanto, chiedeva condannarsi il al risarcimento di tutti i Parte_1
danni sofferti, patrimoniali da lucro cessante e danno emergente, non patrimoniali, 3
R.G. n. 107/2020 morali, esistenziali, nonché all'immagine, da quantificarsi nel corso del giudizio anche all'esito di CTU.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi la domanda, in Parte_1
ragione della sua infondatezza, evidenziando di non essere titolare dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in lite, l'insussistenza di ogni prospettata responsabilità in capo ad esso esponente, in quanto i lamentati danni erano riconducibili ad un evento imprevedibile ed eccezionale, integrante gli estremi del caso fortuito e che, in ogni caso, degli stessi doveva rispondere la CP_2
quale proprietaria del sotterraneo Acquedotto Campano, la cui rottura
[...]
aveva determinato il cedimento del soprastante manto stradale, nei cui confronti pertanto andava estesa la lite.
Procedutosi alla chiamata in causa della la stessa si costituiva Controparte_2
in giudizio e chiedeva il rigetto di ogni domanda avanzata nei propri confronti, assumendo che i suoi precedenti interventi di ripristino dei medesimi luoghi, già in passato danneggiati, erano avvenuti soltanto a tutela della pubblica e privata incolumità, il che escludeva ogni sua responsabilità per i fatti oggetto di controversia.
Ammessa ed espletata prova per testi, con sentenza n. 9733/2019 pubblicata in data 4/11/2019, il Tribunale di Napoli così decideva la causa:
“a) in accoglimento, condanna in solido il e la Parte_1 CP_2
a pagare a la somma di euro 272.712,60 oltre
[...] CP_1
svalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva;
b) condanna in solido gli stessi convenuti pagare le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 700 per esborsi, oltre forfettarie-CPA-
IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alfonso Procacci dichiaratosi anticipatario, oltre spese di CTU come in parte motiva”.
Il proponeva appello avverso la suindicata decisione e Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte, il e la CP_1 Controparte_2
deducendo, quali motivi di impugnazione:
1) che il primo Giudice aveva omesso ogni riferimento all'eccepito caso fortuito, consistente nel violento ed eccezionale nubifragio abbattutosi nella zona di il giorno 1/11/2006; Pt_1
2) che il primo Giudice nulla aveva affermato in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da esso ente sul presupposto che l'ordinanza di 4
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sgombero della da cui sarebbe derivata la necessità dapprima di Pt_3 sospendere l'attività e, quindi, di trasferire la stessa in altro luogo, non era riconducibile al ma alla insediata presso lo Pt_1 Controparte_3 stesso “a scopo cautelativo e precauzionale, a tutela della pubblica e privata incolumità”;
3) che il Tribunale aveva errato nel non riconoscere l'eccepito difetto di legittimazione passiva, atteso che la condotta idrica DN1000 – che parte appellante riteneva essere all'origine del dissesto – era di proprietà della CP_2
e che, in ogni caso, la problematica oggetto di lite investiva
[...]
direttamente la materia della tutela del territorio, rientrando, pertanto, in una sfera di competenza sovracomunale;
4) che poiché esso appellante era privo di legittimazione passiva, il Giudice di prime cure lo aveva ingiustamente condannato, in solido con la CP_2
al risarcimento dei danni subiti dal
[...] CP_1
5) che il Tribunale aveva poi del tutto omesso di pronunciarsi sull'azione di regresso, formulata in via subordinata da esso esponente nei confronti della
Controparte_2
6) che la pronuncia appellata, nel liquidare il danno, aveva erroneamente identificato il danno emergente con i costi sostenuti dall'attore per la ristrutturazione e l'adeguamento nel nuovo immobile locato, nonché per l'allestimento e l'arredo dello stesso, aderendo alle conclusioni cui era pervenuto il CTU;
7) che, con riferimento alle altre voci di danno quantificate dal CTU nella sua relazione, lo stesso non aveva fornito adeguate risposte ai rilievi critici formulati dal consulente nominato da esso appellante, che provvedeva a trascrivere integralmente.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva l'inammissibilità del gravame, sia CP_1 perché redatto in violazione dei parametri formali di cui all'art. 342 c.p.c., sia perché privo di ogni probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, chiedeva rigettarsi integralmente il gravame, eccependo, in particolare, con riguardo al primo motivo di appello, che il aveva Parte_1
inammissibilmente prodotto documenti nuovi a sostegno dello stesso, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., e proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento, anche parziale, di quello principale, volto ad 5
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ottenere la condanna del e della al risarcimento dei Pt_1 Controparte_2
danni, senza alcuna decurtazione, come invece applicata dal primo Giudice, nonché al risarcimento di tutti gli ulteriori pregiudizi come richiesti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Non si costituiva, invece, la Controparte_2
Con ordinanza depositata in data 11/3/2021 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia della la quale, nonostante la ritualità della Controparte_2 notificazione dell'atto di appello ed il rispetto dei termini a comparire, non si è costituita in giudizio.
Ciò posto, deve, in via preliminare, disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione.
Invero, quanto al primo profilo della dedotta inammissibilità, è sufficiente in richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per 6
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l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.
Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600; Cass. 13/12/2023, n. 34969;
Cass. 28/7/2023, n. 23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218; Cass. 13/12/2022, n. 36489;
Cass. 3/3/2022, n. 7081; Cass. 7/12/2021, n. 40560; Cass. 12/11/2021, n. 33843).
Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dal è certamente idoneo a superare lo scrutinio di Parte_1
ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal guisa affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli per pervenire alla decisione di accoglimento parziale della domanda attorea.
Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
Nel merito, rileva la Corte che l'appello proposto nei confronti del è CP_1
infondato e deve, pertanto, essere rigettato, mentre è fondato solo per quanto di ragione quello proposto nei confronti della e lo stesso, di Controparte_2
conseguenza, va accolto nei limiti di seguito precisati. 7
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1) Quanto al motivo di gravame concernente l'invocata operatività del caso fortuito, se è vero che il primo Giudice nulla ha statuito sul punto, è pur vero che trattasi di questione del tutto priva di fondamento, e ciò per le seguenti ragioni:
- innanzitutto, come dedotto dal l'appellante ha inammissibilmente CP_1 prodotto, in allegato all'atto di appello, documentazione consistente in “estratti dati meteo rilevati dalla stazione di Pozzuoli-Licola e pubblicati sul sito del centro Agrometeorologico Regionale della Campania”, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.;
- tali documenti non possono essere utilizzati in alcun modo, occorrendo in proposito richiamare l'orientamento dei giudici di legittimità secondo cui la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, del citato art. 345, comma 3, c.p.c., operata dal D.L. n. 83/2012 (che dopo le parole
“non possono essere prodotti nuovi documenti”, ha soppresso le parole “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”), trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134/2012, di conversione del predetto D.L., e, cioè, dal giorno
11 settembre 2012 (cfr. Cass. 25/7/2023, n. 22264), come avvenuto nella fattispecie in esame, trattandosi di gravame contro sentenza pubblicata nell'anno
2019;
- in ogni caso, a prescindere dalla documentazione in oggetto, giova osservare che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, che devono essere provati dal custode e che peraltro non sono dimostrati per il solo fatto che sia stato eventualmente dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, L. n. 225/1992, in quanto le leggi sulla protezione civile, nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte, ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa (cfr. Cass. 31/5/2019, n. 14861);
- ebbene, nella vicenda de qua non solo non risulta dichiarato lo stato di emergenza, ma ogni ipotesi di causa di forza maggiore va esclusa in base all'esame dell'indagine eseguita dalla società Tecno In S.p.A. su incarico del 8
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Commissario Parte_4
utilizzata dal Tribunale di Napoli ai fini
[...] Controparte_2 dell'individuazione delle cause dei danni lamentati dall'attore, in forza di accertamento che non risulta attinto da alcun motivo di appello;
- dalla perizia tecnica redatta dalla suindicata società emerge, in particolare, che gli eventi meteorici del giorno 1/11/2006, per quanto rilevanti, non possano considerarsi un evento eccezionale ed imprevedibile, tale da costituire caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale prospettato dal danneggiato;
- infatti, già nel novembre-dicembre 2003 si era verificato un dissesto, nella stessa località, che interessò anche l'acquedotto campano, con conseguenti lavori di ripristino e rinforzo realizzati tra maggio e luglio 2005;
- nella medesima area, anzi, già il 12/10/1976 si era verificato “un dissesto di aspetti dimensionali simili a quelli attuali”, con conseguenti lavori di
“blindaggio” e risanamento includenti, a loro volta, il tratto sottostante la voragine in esame;
- la suindicata impresa ha valutato che si è verosimilmente verificato un fenomeno di liquefazione statica a causa dei terreni presenti lungo la direttrice congiungente il piano di campagna con il collettore, comportandosi in tal caso la massa di terreno interessata come fluido pesante;
- la stessa ha, inoltre, evidenziato che i terreni hanno avuto una resistenza al taglio praticamente nulla, comportandosi come un liquido pesante;
- le condizioni che hanno determinato l'imbibizione dei terreni appaiono inequivocabili, essendo l'area caratterizzata da molteplici immissioni di varia natura
- infatti, il censimento dei pozzi realizzati da privati ha posto in luce l'esistenza di un gran numero di fori in questo territorio e tracce di materiale fecale sono state riscontrate in profondità;
- ne deriva che sia il che la proprio in ragione dei Pt_1 Controparte_2
pregressi gravi dissesti verificatisi nella stessa zona, avrebbero dovuto predisporre ogni opportuno intervento atto ad impedire altri simili eventi in concomitanza con precipitazioni meteoriche;
- va aggiunto che il non ha in ogni caso allegato e Parte_1
documentato adeguatamente che il dissesto, con i conseguenti danni subiti dal sia stato provocato da una situazione di eccezionale pioggia, tale da porsi CP_1 9
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come fattore causale esclusivo degli stessi, integrante il pur prospettato caso fortuito;
- né ricorrono i presupposti per ritenere che le precipitazioni meteoriche in oggetto abbiano avuto efficacia di concausa, e ciò sempre sulla scorta di quanto innanzi esposto ed in mancanza di ogni adeguato elemento di convincimento che il aveva certamente l'onere di dimostrare nel giudizio di primo Parte_1
grado.
2) L'appellante rimprovera poi al primo Giudice di non aver considerato che esso esponente era privo di legittimazione passiva, tenuto conto che l'ordinanza di sgombero della farmacia, da cui era derivata dapprima la sospensione dell'attività del e, successivamente, il trasferimento della stessa in altra sede, era stata CP_1 adottata dalla insediata presso il Comune “a scopo Controparte_3 cautelativo e precauzionale, a tutela della pubblica e privata incolumità”.
Analogamente a quanto sopra esposto, va precisato che, pur in presenza della lamentata omessa pronuncia sullo specifico tema del descritto difetto di legittimazione, la doglianza del non ha pregio giuridico. Parte_1
Invero, avuto riguardo alla prospettazione attorea, i danni allegati dal non CP_1 sono di certo causalmente ricollegati all'adottata ordinanza di sgombero, quanto piuttosto al grave evento, consistente nel cedimento di un'estesa porzione del terreno ove era ubicata, tra l'altro, la farmacia gestita dall'attore, che determinò
l'adozione di tale provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità. Il tutto sul presupposto della responsabilità del quale proprietario e Pt_1 custode, nella prospettiva di cui all'art. 2051 c.c., degli strati di sottosuolo non drenati in fase post-rottura, secondo il principio che la proprietà si estende dagli inferi al cielo, nonché delle condotte idriche comunali, oltre che quale titolare di impianti fognari non adeguati, così come evidenziato dal Tribunale con accertamento anch'esso non attinto da specifico motivo di gravame.
3) Assume poi l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non riconoscere l'eccepito difetto di legittimazione passiva sotto il diverso profilo che la condotta idrica DN1000 – considerata quale causa del dissesto – è di proprietà
Regionale, con la conseguenza che ogni questione relativa alla stessa investirebbe direttamente la materia della tutela del territorio e rientrerebbe, perciò, in una sfera di competenza sovracomunale.
Anche tale doglianza è priva di pregio, in quanto: 10
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- per un verso, la responsabilità, almeno concorrente, del Parte_1
discende da quanto sopra precisato in merito alla posizione di custodia dello stesso del suolo comunale e del sottosuolo, nonché in relazione all'inadeguatezza del sistema fognario;
- per altro verso, basta richiamare il contenuto della relazione posta dal Tribunale
a fondamento della sua decisione in punto di an della responsabilità, anche in relazione al solo profilo dei danni derivanti dall'allagamento della zona ove era situata la farmacia, riconducibili eziologicamente all'inadeguato funzionamento degli impianti pubblici di scarico e drenaggio delle acque piovane;
- né può escludersi la responsabilità del per il fatto che, prima Pt_1 dell'instaurazione della lite, il Dirigente del II Dipartimento del Comune di in riscontro ad una richiesta stragiudiziale del abbia inoltrato alla Pt_1 CP_1
Pa ed alla Provincia Napoli una nota in cui faceva presente Controparte_2
che, trattandosi di evento straordinario, imprevisto ed imprevedibile, non era configurabile alcuna responsabilità del stesso, così come del tutto Pt_1
irrilevante è la nota del Dirigente del Dipartimento Sicurezza del Territorio, dovendosi il giudizio sulla responsabilità dell'ente basarsi su criteri oggettivi, ed in particolare sull'operatività della disciplina del citato art. 2051 c.c., avuto riguardo alla già sottolineata posizione dello stesso quale custode di impianti, suolo e sottosuolo della zona ove si manifestò il dissesto.
4) Con altro motivo l'appellante recrimina di essere stato condannato dal
Tribunale napoletano, pur se solidalmente con la nonostante Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva.
L'infondatezza di tale doglianza discende da quanto già sopra esposto sub 2) e 3).
Ne discende, come correttamente ritenuto nella pronuncia di primo grado, la sussistenza di una concorrente responsabilità delle due amministrazioni, in forza della disciplina dettata dall'art. 2055, comma 1, c.c., che costituisce presidio a tutela del terzo danneggiato.
Ed è appena il caso di aggiungere che il Tribunale, anche qui con statuizione non oggetto di appello, ha correttamente ritenuto che la domanda attorea si sia automaticamente estesa nei confronti della avendo il Controparte_2
convenuto allegato di non essere il vero responsabile dei fatti Parte_1 posti a fondamento dell'azione risarcitoria, indicando la come tale. In CP_2 proposito, è principio giurisprudenziale consolidato che la domanda dell'attore, 11
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ove il convenuto chiami in causa il soggetto indicato quale effettivo titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio, si estende automaticamente nei confronti del terzo chiamato (cfr., ex multis, Cass. 15/2/2024, n. 4204).
5) E' invece fondato il motivo di doglianza concernente l'omesso esame della domanda, formulata dal in via subordinata, volta ad ottenere Parte_1
la condanna della a titolo di regresso, il pagamento della Controparte_2
somma corrispondente alla quota di responsabilità della stessa, per i danni provocati all'attore.
Sul punto, osserva il Collegio che effettivamente, come lamentato dall'appellante, il Tribunale ha del tutto obliterato la descritta pretesa di regresso fatta valere dal con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado. Parte_1
Ebbene, va in primo luogo evidenziata l'ammissibilità di tale pretesa, posto che, come affermato dalla Corte del diritto “non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro
l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito” (così Cass 28/5/2010, n. 13087). La Suprema Corte ha al riguardo precisato che “il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che
l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed 12
R.G. n. 107/2020 incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale” (così Cass. 13/4/2022, n. 11962).
Quanto al merito, la domanda in oggetto va accolta parzialmente, non ricorrendo i presupposti invocati dall'appellante per l'individuazione, nei rapporti interni fra i condebitori solidali condannati ai sensi del citato art. 2055, comma 1, c.c., di una responsabilità, nell'ambito della quota di responsabilità umana come accertata dal
Tribunale (80%), al netto delle concause naturali (20%), di 1/5 a carico del e di 4/5 a carico della Parte_1 Controparte_2
In proposito, rileva il Collegio che il non abbia fornito elementi idonei a Pt_1 dimostrare, sulla base di un giudizio improntato al criterio statistico del “più probabile che non”, il quale com'è noto governa l'accertamento probatorio nell'ambito del giudizio civile, il superamento della presunzione di paritaria responsabilità posta dall'art. 2055, comma 3, c.c.
Più specificamente, avuto riguardo alla menzionata relazione della società Tecno
In S.p.A. ed ai fattori causali autoriali indicati nella stessa, questa Corte non è in grado di stabilire l'effettivo apporto causale di ciascuno degli enti territoriali in causa, essendo particolarmente complesso e difficoltoso tale giudizio, avuto riguardo proprio alle peculiarità della conformazione del sottosuolo, alla carenza funzionale degli impianti fognari ed alla presenza di varie condotte idriche comunali e regionali, con la conseguenza che, allo stato degli atti,
l'individuazione di un più intenso apporto dell'uno o dell'altro in termini percentuali finirebbe per essere frutto di una valutazione del tutto arbitraria, senza alcun effettivo aggancio a situazioni fattuali concrete e specifiche. Più precisamente, affermare, seguendo l'impostazione del che la Parte_1
rottura del collettore idrico di proprietà della sia indice di una Controparte_2
maggiore responsabilità della predetta per i danni sofferti dal CP_1
significherebbe obliterare del tutto la davvero complessa questione di stabilire se sia stato il cedimento del collettore a far collassare il terreno, ovvero, al contrario, sia stato il dissesto del terreno a provocare la rottura della condotta idrica.
Non consentendo la perizia della Tecno In S.p.A. di trarre argomenti per risolvere nell'uno e nell'altro senso la questione, è del tutto inconsistente il convincimento dell'appellante secondo cui, emergendo da detta indagine tecnica che la causa principale della voragine fu la rottura del collettore, per ciò solo dovrebbe essere 13
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maggiore la responsabilità interna della Infatti, altro è Controparte_2
affermare che il fattore eziologico prevalente della voragine sia stato il danneggiamento del collettore de quo, altro è stabilire quale sia stata la causa di tale danneggiamento.
In definitiva, in mancanza di adeguati elementi che il aveva Parte_1
l'onere di fornire, deve trovare applicazione la richiamata presunzione di pari responsabilità nel rapporto interno con la nella prospettiva di Controparte_2 cui all'art. 2055, comma 3, c.c.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, la deve Controparte_2
essere condannata al pagamento, a titolo di regresso, in favore del Parte_1
della somma di € 136.856,30 (50% della somma di € 273.712,60,
[...]
oggetto della condanna in solido del predetti enti in favore del , oltre CP_1 interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla data del 10/1/2007 – come accertato dal primo
Giudice con statuizione non oggetto di gravame – e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegato (FOI) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi, sulla somma all'attualità (€ 136.856,30) dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
6) Non coglie nel segno, invece, il motivo di appello relativo al profilo della liquidazione della voce di danno emergente ragguagliata ai costi sostenuti dall'attore per la ristrutturazione e l'adeguamento nel nuovo immobile locato, nonché per l'allestimento e l'arredo dello stesso, così come indicato dal CTU e recepito dal Tribunale nella sentenza appellata.
In particolare, la critica sviluppata dal consiste nell'affermare Parte_1
che il CTU, e quindi il giudicante, avrebbe dovuto tenere conto non delle spese sopportate dal per l'allestimento della nuova sede della farmacia, bensì CP_1 soltanto di quelle che aveva precedentemente affrontato per l'allestimento dei precedenti locali presi in locazione ed ormai definitivamente inutilizzabili.
A fronte di tali rilievi critici, in realtà già prospettati al consulente di parte del in sede di espletamento della consulenza, il CTU aveva Parte_1 replicato che il danno dell'istante non era quello rappresentato dal valore residuo dei beni, ma del corrispettivo necessario per acquistare beni omologhi che consentissero il corretto svolgimento in altra sede dell'attività commerciale. 14
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Ciò posto, ritiene la Corte che possa senz'altro condividersi la replica esplicitata dal CTU, occorrendo aggiungere che, avuto riguardo alla causa del dissesto verificatosi, il quale comportò per il come già ampiamente evidenziato, la CP_1 necessità di abbandonare la sede della farmacia e di reperirne un'altra, è evidente che i costi all'uopo dallo stesso sostenuti costituiscano altrettante voci di pregiudizio patrimoniale in relazione causale con l'evento franoso e, quindi, giuridicamente risarcibili.
Il lamenta poi che il CTU non avrebbe tenuto conto della compensatio Pt_1 lucri cum damno, da ragguagliarsi ai vantaggi che l'attore aveva tratto dall'evento.
Sennonché, così come replicato dal CTU, va detto che il non ha Pt_1 documentato alcunché in ordine all'eventuale più vantaggioso andamento economico dell'attività commerciale esercitata dal dopo il trasferimento CP_1
presso la nuova sede della farmacia.
7) Quanto a tutti gli altri rilievi critici svolti dal sul quantum Parte_1
dei danni, con particolare rifermento al lucro cessante, occorre rilevare che il CTU risulta aver calcolato detta voce di pregiudizio in base ad un articolato ed analitico quadro riepilogativo. In particolare, il consulente ha determinato il lucro cessante utilizzando le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP relative agli anni di imposta 2004, 2005 e 2006, in tal modo individuando il ricavo medio giornaliero nei 34 mesi precedenti l'interruzione dell'attività per l'evento dannoso verificatosi. Inoltre, l'ausiliare ha provveduto a calcolare i costi medi giornalieri per materie prime, utilizzando la spesa per l'acquisto dei farmaci e dei prodotti destinati alla rivendita, che risulta direttamente proporzionale ai ricavi conseguiti, mentre gli altri costi, come il canone di locazione, il lavoro, i servizi, ecc., risultano fissi e non direttamente proporzionali ai ricavi. Seguendo tale impostazione, il consulente è pervenuto al calcolo del mancato guadagno nei 70 giorni di sospensione dell'attività commerciale, pari ad € 105.039,54, importo risultante dalla differenza tra € 451.945,53 ed € 346.905,99 per costi di acquisto di materie prime.
Ebbene, ritiene il Collegio che non possono condividersi i rilievi critici svolti sul punto dall'appellante, in quanto:
- in primo luogo, la circostanza che il abbia corrisposto straordinari ai CP_1 propri dipendenti durante il periodo di sospensione dell'attività non è dirimente, tenuto conto che il periodo di sospensione risulta comprovato dalla 15
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documentazione versata in atti, non essendo peraltro stato contestato dal
[...]
nei termini deputati alla definitiva cristallizzazione del thema Parte_1
decidendum;
- inoltre, il fatto che i dipendenti del farmacista abbiano prestato attività lavorativa anche straordinaria è perfettamente compatibile con quanto dedotto dallo stesso in merito all'utilizzazione del personale per provvedere a ripulire interamente i locali, i prodotti, le attrezzature e qualsivoglia oggetto o bene materiale presente all'interno della farmacia, nonché alle indispensabili attività di censimento ed inventario di tutti i prodotti ancora utilizzabili e/o rivendibili e quelli definitivamente danneggiati o distrutti;
- né i rilievi critici relativi alla redditività, come sviluppati dal consulente di parte del appaiono specifici e tali da porre in discussione le Parte_1
modalità seguite dal CTU nella sua relazione per il calcolo dei ricavi e dei costi fissi;
- va aggiunto che, come dedotto in comparsa di costituzione dal CP_1
l'appellante non ha tenuto conto, quanto ai ricavi medi dell'anno 2006, della rilevante flessione dei ricavi determinata proprio dall'interruzione dell'attività della farmacia, peraltro in un periodo dell'anno verosimilmente più remunerativo per gli operatori del settore, registrandosi durante i mesi autunnali ed invernali una più ampia domanda di prodotti farmaceutici;
- come pure dedotto dal in comparsa di costituzione, nella relazione tecnica CP_1
il CTU, nella quantificazione della perdita subita, ha provveduto ad espungere i costi relativi agli ammortamenti (€ 5.829,00) al fine di evitare una duplicazione di danni;
- del tutto astratta e generica è poi la contestazione del consulente di parte dell'appellante secondo cui “… per l'assenza di ulteriori utili informazioni sull'andamento delle gestioni dal 2007 in avanti, il CTU non ha potuto calcolare i vantaggi che il dottor ha tratto dall'evento e dal trasferimento della CP_1
farmacia in altri locali (cd. compensatio lucri cum damno), lasciando vivo nel sottoscritto CTP il sospetto che tutte quelle spese sostenute per allestire i nuovi locali potessero costituire elementi sintomatici di una volontà già maturata nei fatti di trasferire altrove l'attività, allo scopo di aumentare il proprio volume
d'affari, anche investendo nuovi capitali e, dunque, aumentare i profitti”; 16
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- in proposito, è evidente come il suindicato consulente di parte abbia svolto rilievi debordanti dalla stessa difesa complessivamente svolta dal Parte_1
e, comunque, anche del tutto inconferenti, in quanto incentrati su di un
[...] mero “sospetto” circa la prospettata volontà dell'attore di trasferire altrove la propria attività già prima dell'evento per cui è causa.
Deve poi disattendersi la richiesta, formulata dal di correzione di errore CP_1
materiale, asseritamente contenuto nella sentenza impugnata, sul presupposto che il Tribunale avrebbe dapprima riconosciuto la voce di danno emergente pari ad €
6.500,00 per prodotti farmaceutici andati distrutti, per poi non includere la stessa nell'importo totale del risarcimento danni (€ 342.140,76, poi decurtato del 20% per il concorso di concause naturali),
Invero, nella motivazione della sentenza di primo grado si legge, a pagina 18, che all'importo di € 232.001,22 va aggiunto quello di € 5.100,00 (6.500,00 – 1.400,00, pari al compenso dell'avvocato Alfonso Procacci per rilascio immobile).
Ebbene, poiché, in mancanza di altri elementi, deve ritenersi che la somma di €
6.500,00 sia proprio quella relativa ai medicinali inutilizzabili, la stessa risulta inclusa nell'ammontare complessivo dei danni, pur se al netto della somma di € 1.400,00, il che non può considerarsi quale mero errore materiale commesso dal primo Giudice, ma frutto di una decisione, la cui eventuale erroneità andava attinta da specifico motivo di appello incidentale (va sottolineato, in ogni caso, che il ha formulato CP_1 soltanto appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale, sicché lo stesso è rimasto assorbito nella statuizione di rigetto del gravame proposto nei confronti del danneggiato).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello proposto dal
[...]
nei confronti del deve essere rigettato, con conseguente Parte_1 CP_1 integrale conferma dell'impugnata decisione resa fra le predette parti, mentre quello formulato nei confronti della va in parte accolto, Controparte_2 limitatamente all'omessa pronuncia sulla domanda di regresso avanzata dall'appellante, che come detto deve trovare accoglimento nei limiti del 50% dell'ammontare della statuizione di condanna risarcitoria nei confronti del e della in solido, in favore del Pt_1 CP_2 CP_1
Venendo al governo delle spese, nel rapporto fra il ed il Parte_1
il rigetto integrale del gravame comporta la necessità di regolare soltanto CP_1
quelle del presente grado, le quali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione agli avv.ti Danilo Carano e 17
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Claudia Marasco, stante la dichiarazione dagli stessi resa in comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in ragione del 50% ciascuno, non presumendosi ex lege la solidarietà attiva. Detta liquidazione deve essere operata secondo il DM n. 55/2014 e successive integrazioni, secondo lo scaglione di valore ragguagliato all'importo di cui alla statuizione di condanna della sentenza di primo grado (€ 273.712,60, oltre accessori).
Nel rapporto fra il e la invece, Parte_1 Controparte_2
l'accoglimento, pur se per quanto di ragione, del gravame, determina la riforma parziale della sentenza di primo grado, con conseguente necessità di riliquidare le spese di entrambi i gradi, e ciò anche avuto riguardo all'omessa pronuncia del
Tribunale sulla domanda di regresso e, di conseguenza, sulle spese tra e Pt_1
CP_2
Infatti, la riforma parziale della sentenza impugnata impone la riliquidazione delle spese, secondo il noto principio giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., fra le tante, Cass. 11/5/2022, n. 15056; Cass. 23/2/2022, n. 5890;
Cass. 24/11/2021, n. 36396).
Ciò precisato, le spese del doppio grado vanno poste a carico della CP_2
in virtù del principio della soccombenza, essendo stato accolto
[...]
parzialmente il medesimo capo di domanda nei confronti della predetta amministrazione, il che esclude una situazione di soccombenza reciproca (cfr., fra le tante, Cass. 3/9/2024, n. 23641).
La liquidazione in oggetto deve tenere conto del decisum e, quindi, dello scaglione intercettato dal valore pari al 50% della statuizione di condanna, di cui alla sentenza di primo, in favore del CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di e della Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 9733/2019 del Tribunale di Napoli, Controparte_2 18
R.G. n. 107/2020 pubblicata in data 4/11/2019, nonché sull'appello incidentale condizionato proposto dal in comparsa di costituzione, così provvede: CP_1
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) rigetta l'appello proposto nei confronti del dichiarando assorbito CP_1
l'appello incidentale condizionato formulato da quest'ultimo, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza nel rapporto fra il
[...]
ed il Parte_1 CP_1
c) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto nei confronti della e, per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda Controparte_2 di regresso ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al pagamento, in favore del della Controparte_2 Parte_1 somma di € 136.856,30, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla data del 10/1/2007 e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegato (FOI) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi, sulla somma all'attualità (€ 136.856,30) dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
d) condanna il al pagamento, in favore del delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 11.000,00 per compensi professionali ed € 1.650,00 per rimborso spese forfettarie pari al
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti
Danilo Carano e Claudia Marasco, in ragione del 50% ciascuno;
e) condanna la al pagamento, in favore del Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado, che liquida,
[...]
- quanto al giudizio di primo grado, in € 8.000,00 per compensi professionali ed € 1.200,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- quanto al presente grado, in € 8.500,00 per compensi professionali ed €
1.275,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 29/4/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio) 19
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IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.