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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4573 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13687/2020
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I
PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, nella persona del giudice RA TO, all'esito dell'udienza del 09.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13687/2020 proposta da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Campanozzi giusta mandato in Parte_1 atti
- attore - contro e;
Controparte_1 Controparte_2
- convenuti contumaci -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 ottobre 2020, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi a questo Tribunale e chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 reintegra nel proprio diritto di proprietà, la cessazione delle turbative al diritto di servitù e il risarcimento di tutti i danni patiti.
L'attore, proprietario delle unità immobiliari site in Giovinazzo alla via Bari 236, identificate al
NCEU al Fg. 11, Part. 356 sub. 1 e Fg. 11, part. 357, sub. 2, lamentava l'illegittima occupazione, da parte dei convenuti, proprietari del fondo confinante (Fg. 11, Part. 675, sub. 2), di una porzione di circa 50 mq del proprio giardino, a causa dell'errato posizionamento della recinzione di confine.
Deduceva, altresì, l'impedimento all'esercizio di una servitù di passaggio, costituita con atto per
Notaio del 6 giugno 1972, gravante sul fondo dei convenuti per l'accesso a un Persona_1 vano cisterne e a una fossa biologica comuni, nonché l'appropriazione esclusiva di detti vani da parte dei medesimi. Nonostante la regolarità della notifica, i convenuti non si costituivano in giudizio e, all'udienza del 4 febbraio 2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e l'espletamento di una Consulenza
Tecnica d'Ufficio, affidata all'Ing. al fine di accertare lo stato dei luoghi, la Persona_2 corrispondenza tra la situazione di fatto e le risultanze catastali e dei titoli di proprietà, nonché di quantificare gli eventuali danni.
Il CTU depositava la propria relazione in data 16 febbraio 2022.
Assegnata la causa a questo giudicante, con ordinanza del 24.09.2025 rinviava la stessa per la decisione concedendo termini a ritroso fino a venti giorni prima e dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusive ed, eventualmente, di replica.
Nelle note sostitutive di udienza, parte attrice precisava le conclusioni riportandosi a quanto già avanzato nei rispettivi scritti difensivi e, a parziale modifica, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale Adito: 1)Dichiarare la difformità dello stato di fatto dei luoghi di causa rispetto a quanto risultante agli accertamenti catastali e, per l'effetto, 2)Dichiarare che porzione del giardino di proprietà del sig., , riportato in NCEU di Giovinazzo Parte_1 rispettivamente in Fg. 11. Part. 356 sub. 1 e Fg. 11, part. 357, sub. 2, sia attualmente ed illecitamente nella esclusiva detenzione dei sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 all'interno della loro proprietà riportata in NCEU di Giovinazzo in Fg. 11. Part. 675, sub. 2 e, ancora per l'effetto, 3)Ordinare ai sig.ri e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 di spostare la recinzione di confine tra le due proprietà verso l'interno della propria, con le modalità indicate dal CTU Ing. , sino a restituire al sig., la Persona_2 Parte_1 porzione del giardino, reintegrandolo nella pienezza del proprio diritto di proprietà, in conformità alle risultanze catastali vigenti;
4)Accertare l'esistenza, in favore del sig. Parte_1
, di un diritto di servitù nei confronti del giardino di proprietà dei convenuti come descritto
[...] nel punto 11) della narrativa dell'atto di citazione, nonché la sussistenza di impedimento al suo esercizio per fatto imputabile ai convenuti, ordinando a questi la cessazione di ogni impedimento
e/o turbativa;
5) Condanni i convenuti e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento del danno, in favore dell'attore, per mancato godimento della porzione di giardino di sua proprietà per almeno dieci anni, in misura non inferiore € 7.200,00 come determinata dal CTU sino al momento del deposito della perizia, oltre svalutazione ed aggiornamento ISTAT ed attualizzazione sino all'effettivo ripristino del confine in applicazione dei criteri e parametri di computo utilizzati dal CTU alle pagg. 78-79 del proprio elaborato, nonché al risarcimento del danno per il mancato esercizio della servitù legittimamente costituita
e per l'appropriazione da parte dei convenuti dei due vani comuni presenti in proprietà Pt_2 in misura non inferiore ad € 10.000,000, salve diverse determinazione del Tribunale,
[...] anche con criterio equitativo, 6) Porre definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti in solido tra loro, confermando il decreto del 22.03.2022. 7) Condannare i convenuti CP_1
e , in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite, come
[...] Controparte_2 da nota specifica che si deposita, oltre quelle di mediazione”.
§§§§§§
Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla domanda di rivendica della proprietà
L'attore ha agito in giudizio, in via principale, con un'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., chiedendo di accertare il proprio diritto di proprietà su una porzione di giardino acclarata in circa 65 mq, attualmente detenuta “sine titulo” dai convenuti, e di ordinare a questi ultimi il rilascio della stessa, con conseguente arretramento della recinzione di confine.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si ha azione di rivendica quando l'attore, assumendosi proprietario, agisce contro chi è in possesso del bene per ottenerne la restituzione, previo accertamento della titolarità del diritto. Tale azione si distingue da quella di regolamento di confini (art. 950 c.c.), che presuppone un'incertezza, oggettiva o soggettiva, sulla linea di demarcazione tra fondi, senza che vi sia una controversia sui rispettivi titoli di proprietà (cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, N. 28826 del 08.11.2024). Nel caso di specie, l'attore non lamenta un'incertezza sul confine, ma rivendica una porzione specifica e determinata del proprio fondo, asserendo che essa sia stata illegittimamente inglobata nella proprietà dei convenuti a seguito dell'arbitrario posizionamento della recinzione.
Ciò posto, l'onere probatorio a carico del rivendicante, risulta pienamente assolto.
Le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, espletata nel contraddittorio delle parti (sebbene i convenuti abbiano scelto di rimanere contumaci), assumono un valore probatorio centrale e decisivo. L'elaborato peritale dell'Ing. ha accertato in modo inequivocabile la fondatezza Per_2 della pretesa attorea.
Il CTU, attraverso un'approfondita analisi comparativa dei titoli di proprietà, delle planimetrie catastali storiche (a partire da quella originaria del 1972) e dei titoli edilizi succedutisi nel tempo, ha concluso che: “dal punto di vista tecnico, il muro di confine tra i giardini di pertinenza delle proprietà del sig. e dei sigg. e Parte_1 Persona_3 Controparte_2
è posto in una posizione non corretta. Il muro di confine dovrà arretrare rispetto al muro di prospetto in misura pari a 5,20mt, ovvero dovrà essere in linea con la rientranza presente sul prospetto est dell'edificio” (cfr. pag. 63 CTU).
La superficie illegittimamente occupata è stata quantificata in 65,00 mq. L'indagine del CTU ha evidenziato come la quasi totalità della documentazione tecnica e legale
(planimetria catastale del 1972, planimetria del 1986, C.E. 1007/86, planimetria catastale del
1996, planimetria catastale del 2017, C.E. 548/2018) rappresenti il confine nella posizione rivendicata dall'attore. L'unica rappresentazione conforme allo stato di fatto attuale si rinviene in una planimetria allegata a una richiesta di sanatoria del 1995 (C.E. 94/95) presentata dai convenuti.
Tuttavia, come correttamente osservato dal CTU – alle cui conclusioni il tribunale aderisce (salve le precisazioni a seguire) essendo esaustiva e scevra da vizi logici e/o motivazionali - lo stesso tecnico che redasse tale planimetria (Ing. ), solo un anno dopo, in sede di aggiornamento Per_4 catastale, rappresentò il confine nella sua corretta posizione arretrata, conformandosi ai titoli e alle planimetrie pregresse. Tale circostanza svaluta l'efficacia probatoria dell'elaborato del 1995, facendolo apparire come una mera rappresentazione dello stato di fatto – non corrispondente a quello di diritto - successivamente corretta in aderenza, appunto, allo stato di diritto.
Ad ulteriore conferma della piena consapevolezza dei convenuti circa l'altruità della porzione di terreno occupata, militano gli annunci di vendita immobiliari prodotti dall'attore (all. 5, 6, 7 dell'atto di citazione), risalenti al 2016 e 2017, in cui gli stessi convenuti utilizzavano planimetrie che escludevano dal loro giardino la striscia di terreno oggi contesa, in perfetta conformità con le mappe catastali.
Alla luce di tali solari risultanze, la domanda di rivendica deve essere accolta. Conseguentemente,
i convenuti devono essere condannati all'immediato rilascio della porzione di terreno di proprietà del , avente una superficie di 65,00 mq, e alla rimozione della recinzione esistente, con Pt_1 obbligo di ripristinare il corretto confine secondo le modalità tecniche indicate dal CTU a pagina
64 del suo elaborato (fig. 33).
2. Sulla domanda di accertamento della servitù di passaggio (“actio confessoria servitutis”)
L'attore ha altresì chiesto, ai sensi dell'art. 1079 c.c., accertarsi l'esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo dei convenuti e la cessazione delle turbative al suo esercizio.
Anche tale domanda è fondata. L'atto di acquisto dell'attore, stipulato in data 6 giugno 1972 per
Notaio (all. 14 citazione), costituisce titolo idoneo a provare l'esistenza del Persona_1 diritto reale. In esso si legge testualmente: “L'appartamento è fornito di impianto di riscaldamento autonomo, ma il serbatoio nafta è ubicato al pian terreno, così come il pozzo nero, nel giardino di pertinenza esclusiva dell'appartamento di piano rialzato dello stesso portone, per cui si è costituita apposita servitù a carico del giardino stesso ed a favore dell'appartamento compravenduto, con diritto di accesso per i lavori di manutenzione”. La sussistenza del titolo costitutivo della servitù è stata confermata anche dal C.T.U. (cfr. pag. 67
C.T.U.). L'impedimento all'esercizio di tale diritto è stato parimenti accertato in sede di sopralluogo peritale, ove si è constatato che “non era presente alcun varco che consentisse al sig. di poter accedere liberamente attraverso il giardino di esclusiva Parte_1 proprietà dei sigg. e né alla fossa imhoff né al Persona_3 Controparte_2 locale cisterne” (cfr. pag. 68 C.T.U.).
Pertanto, va dichiarata l'esistenza della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del e a carico del fondo di proprietà , per l'accesso al vano cisterne e alla Pt_1 Parte_3 fossa Imhoff. I convenuti devono essere condannati a cessare ogni impedimento e turbativa, ripristinando un varco idoneo a consentire il passaggio.
Va altresì accertato il diritto di comproprietà dell'attore sui medesimi vani (locale cisterne e fossa
Imhoff), come pacificamente risultante dai titoli e confermato dal C.T.U., con conseguente diritto del di accedervi e farne uso ai sensi dell'art. 1102 c.c. ed in forza del titolo di Pt_1 provenienza di cui s'è detto.
3. Sul risarcimento del danno
La domanda attorea volta a ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da occupazione illegittima della porzione di giardino e da impedimento all'esercizio della servitù deve essere rigettata, in quanto infondata alla luce del più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Con la storica sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno superato il precedente indirizzo che riconosceva la sussistenza di un danno “in re ipsa” in caso di occupazione abusiva di un immobile. Il nuovo principio di diritto, ormai pacifico e recentemente confermato (cfr. Cass. 19 marzo 2025, n. 7290), stabilisce che il danno da occupazione “sine titulo” non può essere presunto, ma deve essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte del soggetto danneggiato. Il proprietario che agisce per il risarcimento
è tenuto a dimostrare la concreta lesione al suo patrimonio, sia essa configurabile come danno emergente (la spesa sostenuta per essere privato del bene) o come lucro cessante (la perdita di una specifica e provata occasione di guadagno).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a richiedere genericamente il risarcimento del danno, senza tuttavia allegare né tantomeno provare quale sia stato il pregiudizio effettivamente subito a causa della condotta dei convenuti. Non è stata fornita alcuna prova circa l'intenzione di locare la porzione di giardino o di sfruttarla economicamente in altro modo, né è stata dimostrata l'esistenza di concrete e sfumate opportunità di reddito. La richiesta di liquidazione si fonda unicamente sulla quantificazione del c.d. “danno figurativo” operata dal CTU, basata sul valore locativo astratto del bene. Tale valutazione, tuttavia, secondo il citato orientamento delle Sezioni Unite, non è sufficiente a fondare una pronuncia di condanna, in quanto non prova l'esistenza di un danno concreto, ma si limita a parametrarne un'ipotetica entità.
Il medesimo principio si applica alla richiesta di risarcimento per il mancato esercizio della servitù
e per l'appropriazione dei vani comuni. Anche in questo caso, l'attore non ha fornito alcuna prova di un pregiudizio economicamente apprezzabile derivante da tale impedimento, limitandosi a una richiesta generica e non supportata da elementi concreti. La richiesta di liquidazione in via equitativa, peraltro, presuppone che il danno sia stato provato nella sua esistenza (“an debeatur”), mentre nel caso in esame difetta proprio tale prova.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria deve essere integralmente respinta.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste integralmente a carico dei convenuti in solido tra loro.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014
(aggiornato al D.M. 147/2022), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa), della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
Anche le spese di CTU, come liquidate con separato decreto del 22.03.2025 e anticipate dall'attore, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di rivendicazione e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA che
è pieno ed esclusivo proprietario della porzione di giardino di mq 65,00, sita nel Parte_1
Comune di Giovinazzo, attualmente occupata dai convenuti contumaci;
ON i convenuti e , in solido tra loro, all'immediato Controparte_1 Controparte_2 rilascio della suddetta porzione di terreno in favore dell'attore, e ON altresì i medesimi a provvedere, a loro cura e spese, all'arretramento della recinzione di confine secondo le modalità
e nella posizione indicate dal CTU nell'elaborato peritale (pag. 64, fig. 33);
ACCERTA E DICHIARA l'esistenza della servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà dell'attore (NCEU Giovinazzo, Fg. 11, Part. 356 sub. 1 e Part. 357 sub. 2) e a carico del fondo di proprietà dei convenuti (NCEU Giovinazzo, Fg. 11, Part. 675, sub. 2), per l'accesso al vano cisterne e alla fossa Imhoff, come dal titolo del 6 giugno 1972 di cui in parte motiva;
ON i convenuti e , in solido tra loro, di cessare Controparte_1 Controparte_2 immediatamente ogni impedimento e turbativa all'esercizio della predetta servitù ripristinando a loro cura e spese un idoneo varco di accesso;
RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore;
ON i convenuti e , in solido tra loro, alla refusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre € 237,00 per esborsi, rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente a carico dei convenuti e , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate con decreto del 22.03.2025.
Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Bari, in data 15.12.2025
Il Giudice
RA TO
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I
PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, nella persona del giudice RA TO, all'esito dell'udienza del 09.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13687/2020 proposta da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Campanozzi giusta mandato in Parte_1 atti
- attore - contro e;
Controparte_1 Controparte_2
- convenuti contumaci -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 ottobre 2020, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi a questo Tribunale e chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 reintegra nel proprio diritto di proprietà, la cessazione delle turbative al diritto di servitù e il risarcimento di tutti i danni patiti.
L'attore, proprietario delle unità immobiliari site in Giovinazzo alla via Bari 236, identificate al
NCEU al Fg. 11, Part. 356 sub. 1 e Fg. 11, part. 357, sub. 2, lamentava l'illegittima occupazione, da parte dei convenuti, proprietari del fondo confinante (Fg. 11, Part. 675, sub. 2), di una porzione di circa 50 mq del proprio giardino, a causa dell'errato posizionamento della recinzione di confine.
Deduceva, altresì, l'impedimento all'esercizio di una servitù di passaggio, costituita con atto per
Notaio del 6 giugno 1972, gravante sul fondo dei convenuti per l'accesso a un Persona_1 vano cisterne e a una fossa biologica comuni, nonché l'appropriazione esclusiva di detti vani da parte dei medesimi. Nonostante la regolarità della notifica, i convenuti non si costituivano in giudizio e, all'udienza del 4 febbraio 2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e l'espletamento di una Consulenza
Tecnica d'Ufficio, affidata all'Ing. al fine di accertare lo stato dei luoghi, la Persona_2 corrispondenza tra la situazione di fatto e le risultanze catastali e dei titoli di proprietà, nonché di quantificare gli eventuali danni.
Il CTU depositava la propria relazione in data 16 febbraio 2022.
Assegnata la causa a questo giudicante, con ordinanza del 24.09.2025 rinviava la stessa per la decisione concedendo termini a ritroso fino a venti giorni prima e dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusive ed, eventualmente, di replica.
Nelle note sostitutive di udienza, parte attrice precisava le conclusioni riportandosi a quanto già avanzato nei rispettivi scritti difensivi e, a parziale modifica, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale Adito: 1)Dichiarare la difformità dello stato di fatto dei luoghi di causa rispetto a quanto risultante agli accertamenti catastali e, per l'effetto, 2)Dichiarare che porzione del giardino di proprietà del sig., , riportato in NCEU di Giovinazzo Parte_1 rispettivamente in Fg. 11. Part. 356 sub. 1 e Fg. 11, part. 357, sub. 2, sia attualmente ed illecitamente nella esclusiva detenzione dei sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 all'interno della loro proprietà riportata in NCEU di Giovinazzo in Fg. 11. Part. 675, sub. 2 e, ancora per l'effetto, 3)Ordinare ai sig.ri e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 di spostare la recinzione di confine tra le due proprietà verso l'interno della propria, con le modalità indicate dal CTU Ing. , sino a restituire al sig., la Persona_2 Parte_1 porzione del giardino, reintegrandolo nella pienezza del proprio diritto di proprietà, in conformità alle risultanze catastali vigenti;
4)Accertare l'esistenza, in favore del sig. Parte_1
, di un diritto di servitù nei confronti del giardino di proprietà dei convenuti come descritto
[...] nel punto 11) della narrativa dell'atto di citazione, nonché la sussistenza di impedimento al suo esercizio per fatto imputabile ai convenuti, ordinando a questi la cessazione di ogni impedimento
e/o turbativa;
5) Condanni i convenuti e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento del danno, in favore dell'attore, per mancato godimento della porzione di giardino di sua proprietà per almeno dieci anni, in misura non inferiore € 7.200,00 come determinata dal CTU sino al momento del deposito della perizia, oltre svalutazione ed aggiornamento ISTAT ed attualizzazione sino all'effettivo ripristino del confine in applicazione dei criteri e parametri di computo utilizzati dal CTU alle pagg. 78-79 del proprio elaborato, nonché al risarcimento del danno per il mancato esercizio della servitù legittimamente costituita
e per l'appropriazione da parte dei convenuti dei due vani comuni presenti in proprietà Pt_2 in misura non inferiore ad € 10.000,000, salve diverse determinazione del Tribunale,
[...] anche con criterio equitativo, 6) Porre definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti in solido tra loro, confermando il decreto del 22.03.2022. 7) Condannare i convenuti CP_1
e , in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite, come
[...] Controparte_2 da nota specifica che si deposita, oltre quelle di mediazione”.
§§§§§§
Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla domanda di rivendica della proprietà
L'attore ha agito in giudizio, in via principale, con un'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., chiedendo di accertare il proprio diritto di proprietà su una porzione di giardino acclarata in circa 65 mq, attualmente detenuta “sine titulo” dai convenuti, e di ordinare a questi ultimi il rilascio della stessa, con conseguente arretramento della recinzione di confine.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si ha azione di rivendica quando l'attore, assumendosi proprietario, agisce contro chi è in possesso del bene per ottenerne la restituzione, previo accertamento della titolarità del diritto. Tale azione si distingue da quella di regolamento di confini (art. 950 c.c.), che presuppone un'incertezza, oggettiva o soggettiva, sulla linea di demarcazione tra fondi, senza che vi sia una controversia sui rispettivi titoli di proprietà (cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, N. 28826 del 08.11.2024). Nel caso di specie, l'attore non lamenta un'incertezza sul confine, ma rivendica una porzione specifica e determinata del proprio fondo, asserendo che essa sia stata illegittimamente inglobata nella proprietà dei convenuti a seguito dell'arbitrario posizionamento della recinzione.
Ciò posto, l'onere probatorio a carico del rivendicante, risulta pienamente assolto.
Le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, espletata nel contraddittorio delle parti (sebbene i convenuti abbiano scelto di rimanere contumaci), assumono un valore probatorio centrale e decisivo. L'elaborato peritale dell'Ing. ha accertato in modo inequivocabile la fondatezza Per_2 della pretesa attorea.
Il CTU, attraverso un'approfondita analisi comparativa dei titoli di proprietà, delle planimetrie catastali storiche (a partire da quella originaria del 1972) e dei titoli edilizi succedutisi nel tempo, ha concluso che: “dal punto di vista tecnico, il muro di confine tra i giardini di pertinenza delle proprietà del sig. e dei sigg. e Parte_1 Persona_3 Controparte_2
è posto in una posizione non corretta. Il muro di confine dovrà arretrare rispetto al muro di prospetto in misura pari a 5,20mt, ovvero dovrà essere in linea con la rientranza presente sul prospetto est dell'edificio” (cfr. pag. 63 CTU).
La superficie illegittimamente occupata è stata quantificata in 65,00 mq. L'indagine del CTU ha evidenziato come la quasi totalità della documentazione tecnica e legale
(planimetria catastale del 1972, planimetria del 1986, C.E. 1007/86, planimetria catastale del
1996, planimetria catastale del 2017, C.E. 548/2018) rappresenti il confine nella posizione rivendicata dall'attore. L'unica rappresentazione conforme allo stato di fatto attuale si rinviene in una planimetria allegata a una richiesta di sanatoria del 1995 (C.E. 94/95) presentata dai convenuti.
Tuttavia, come correttamente osservato dal CTU – alle cui conclusioni il tribunale aderisce (salve le precisazioni a seguire) essendo esaustiva e scevra da vizi logici e/o motivazionali - lo stesso tecnico che redasse tale planimetria (Ing. ), solo un anno dopo, in sede di aggiornamento Per_4 catastale, rappresentò il confine nella sua corretta posizione arretrata, conformandosi ai titoli e alle planimetrie pregresse. Tale circostanza svaluta l'efficacia probatoria dell'elaborato del 1995, facendolo apparire come una mera rappresentazione dello stato di fatto – non corrispondente a quello di diritto - successivamente corretta in aderenza, appunto, allo stato di diritto.
Ad ulteriore conferma della piena consapevolezza dei convenuti circa l'altruità della porzione di terreno occupata, militano gli annunci di vendita immobiliari prodotti dall'attore (all. 5, 6, 7 dell'atto di citazione), risalenti al 2016 e 2017, in cui gli stessi convenuti utilizzavano planimetrie che escludevano dal loro giardino la striscia di terreno oggi contesa, in perfetta conformità con le mappe catastali.
Alla luce di tali solari risultanze, la domanda di rivendica deve essere accolta. Conseguentemente,
i convenuti devono essere condannati all'immediato rilascio della porzione di terreno di proprietà del , avente una superficie di 65,00 mq, e alla rimozione della recinzione esistente, con Pt_1 obbligo di ripristinare il corretto confine secondo le modalità tecniche indicate dal CTU a pagina
64 del suo elaborato (fig. 33).
2. Sulla domanda di accertamento della servitù di passaggio (“actio confessoria servitutis”)
L'attore ha altresì chiesto, ai sensi dell'art. 1079 c.c., accertarsi l'esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo dei convenuti e la cessazione delle turbative al suo esercizio.
Anche tale domanda è fondata. L'atto di acquisto dell'attore, stipulato in data 6 giugno 1972 per
Notaio (all. 14 citazione), costituisce titolo idoneo a provare l'esistenza del Persona_1 diritto reale. In esso si legge testualmente: “L'appartamento è fornito di impianto di riscaldamento autonomo, ma il serbatoio nafta è ubicato al pian terreno, così come il pozzo nero, nel giardino di pertinenza esclusiva dell'appartamento di piano rialzato dello stesso portone, per cui si è costituita apposita servitù a carico del giardino stesso ed a favore dell'appartamento compravenduto, con diritto di accesso per i lavori di manutenzione”. La sussistenza del titolo costitutivo della servitù è stata confermata anche dal C.T.U. (cfr. pag. 67
C.T.U.). L'impedimento all'esercizio di tale diritto è stato parimenti accertato in sede di sopralluogo peritale, ove si è constatato che “non era presente alcun varco che consentisse al sig. di poter accedere liberamente attraverso il giardino di esclusiva Parte_1 proprietà dei sigg. e né alla fossa imhoff né al Persona_3 Controparte_2 locale cisterne” (cfr. pag. 68 C.T.U.).
Pertanto, va dichiarata l'esistenza della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del e a carico del fondo di proprietà , per l'accesso al vano cisterne e alla Pt_1 Parte_3 fossa Imhoff. I convenuti devono essere condannati a cessare ogni impedimento e turbativa, ripristinando un varco idoneo a consentire il passaggio.
Va altresì accertato il diritto di comproprietà dell'attore sui medesimi vani (locale cisterne e fossa
Imhoff), come pacificamente risultante dai titoli e confermato dal C.T.U., con conseguente diritto del di accedervi e farne uso ai sensi dell'art. 1102 c.c. ed in forza del titolo di Pt_1 provenienza di cui s'è detto.
3. Sul risarcimento del danno
La domanda attorea volta a ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da occupazione illegittima della porzione di giardino e da impedimento all'esercizio della servitù deve essere rigettata, in quanto infondata alla luce del più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Con la storica sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno superato il precedente indirizzo che riconosceva la sussistenza di un danno “in re ipsa” in caso di occupazione abusiva di un immobile. Il nuovo principio di diritto, ormai pacifico e recentemente confermato (cfr. Cass. 19 marzo 2025, n. 7290), stabilisce che il danno da occupazione “sine titulo” non può essere presunto, ma deve essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte del soggetto danneggiato. Il proprietario che agisce per il risarcimento
è tenuto a dimostrare la concreta lesione al suo patrimonio, sia essa configurabile come danno emergente (la spesa sostenuta per essere privato del bene) o come lucro cessante (la perdita di una specifica e provata occasione di guadagno).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a richiedere genericamente il risarcimento del danno, senza tuttavia allegare né tantomeno provare quale sia stato il pregiudizio effettivamente subito a causa della condotta dei convenuti. Non è stata fornita alcuna prova circa l'intenzione di locare la porzione di giardino o di sfruttarla economicamente in altro modo, né è stata dimostrata l'esistenza di concrete e sfumate opportunità di reddito. La richiesta di liquidazione si fonda unicamente sulla quantificazione del c.d. “danno figurativo” operata dal CTU, basata sul valore locativo astratto del bene. Tale valutazione, tuttavia, secondo il citato orientamento delle Sezioni Unite, non è sufficiente a fondare una pronuncia di condanna, in quanto non prova l'esistenza di un danno concreto, ma si limita a parametrarne un'ipotetica entità.
Il medesimo principio si applica alla richiesta di risarcimento per il mancato esercizio della servitù
e per l'appropriazione dei vani comuni. Anche in questo caso, l'attore non ha fornito alcuna prova di un pregiudizio economicamente apprezzabile derivante da tale impedimento, limitandosi a una richiesta generica e non supportata da elementi concreti. La richiesta di liquidazione in via equitativa, peraltro, presuppone che il danno sia stato provato nella sua esistenza (“an debeatur”), mentre nel caso in esame difetta proprio tale prova.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria deve essere integralmente respinta.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste integralmente a carico dei convenuti in solido tra loro.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014
(aggiornato al D.M. 147/2022), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa), della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
Anche le spese di CTU, come liquidate con separato decreto del 22.03.2025 e anticipate dall'attore, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di rivendicazione e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA che
è pieno ed esclusivo proprietario della porzione di giardino di mq 65,00, sita nel Parte_1
Comune di Giovinazzo, attualmente occupata dai convenuti contumaci;
ON i convenuti e , in solido tra loro, all'immediato Controparte_1 Controparte_2 rilascio della suddetta porzione di terreno in favore dell'attore, e ON altresì i medesimi a provvedere, a loro cura e spese, all'arretramento della recinzione di confine secondo le modalità
e nella posizione indicate dal CTU nell'elaborato peritale (pag. 64, fig. 33);
ACCERTA E DICHIARA l'esistenza della servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà dell'attore (NCEU Giovinazzo, Fg. 11, Part. 356 sub. 1 e Part. 357 sub. 2) e a carico del fondo di proprietà dei convenuti (NCEU Giovinazzo, Fg. 11, Part. 675, sub. 2), per l'accesso al vano cisterne e alla fossa Imhoff, come dal titolo del 6 giugno 1972 di cui in parte motiva;
ON i convenuti e , in solido tra loro, di cessare Controparte_1 Controparte_2 immediatamente ogni impedimento e turbativa all'esercizio della predetta servitù ripristinando a loro cura e spese un idoneo varco di accesso;
RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore;
ON i convenuti e , in solido tra loro, alla refusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre € 237,00 per esborsi, rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente a carico dei convenuti e , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate con decreto del 22.03.2025.
Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Bari, in data 15.12.2025
Il Giudice
RA TO