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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4408.2024 R.G. TRA Società ” (P.I.: con sede in Taormina (ME), via Parte_1 P.IVA_1
Pietro Rizzo 13, e per essa il suo rappresentante legale pro tempore sig. Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in [...]
Bagnoli Croci, n. 94/A, ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Gianfilippo Ceccio (C.F. ) del Foro di Messina, elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata, anche ai fini delle comunicazioni telematiche, in Messina, via G. Bruno n. 106 (pec numero di fax 090/695025), come da procura alle Email_1 liti rilasciata in foglio separato allegato alla citazione in opposizione, OPPONENTE E concessionario dei tributi e delle entrate patrimoniali del Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. , con sede in MO VA CP_3 CP_4
(Na) Piazza Cirillo n. 5, codice fiscale n. e Partita Iva n. , P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Cennamo, del Foro di Napoli Nord, C.F.
(giusta procura su atto separato) presso il cui studio in via Lutrario C.F._3
n. 76, 80020 – Crispano (NA) elettivamente domicilia, OPPOSTO Oggetto: opposizione a pignoramento esattoriale Conclusioni delle parti: come in atti. FATTO E DIRITTO Con citazione in opposizione la formulava opposizione avverso Parte_2
l'atto di pignoramento dei crediti verso Terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973, n. Posizione TMPG6020240000066, Cronologico: C24TAOGB del 8.10.2024, alla stessa notificato il 10.10.2024 a mezzo posta elettronica certificata dal concessionario sulla Controparte_2 base di un presunto debito complessivo pari ad euro 111.890,49; si doleva a) dell'illegittimità del pignoramento perché notificato da concessionario del Comune creditore senza che vi fosse prova alcuna dell'affidamento del servizio di esazione per mano dell'ente territoriale alla società odierna opposta;
b) dell'illegittimità del pignoramento perché fondato su due ordinanze ingiunzione che la società opposta non avrebbe potuto Controparte_2 emettere perché atti di competenza esclusiva dell'ente territoriale creditore;
c) dell'omessa indicazione nel pignoramento del credito per il quale si procede;
d) della carenza di motivazione del pignoramento impugnato. Si costituiva con comparsa la la quale rivendicava la legittimità Controparte_2 degli atti compiuti e chiedeva del ricorso il rigetto nel merito. L'opponente depositava una memoria ex art. 171 ter c.p.c. All'udienza del 13.3.2025 la parte presente, dopo aver precisato le conclusioni, discuteva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; il Presidente designato dopo la discussione, formulava riserva di deposito della motivazione nei trenta giorni successivi ai sensi del comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c. L'opposizione in esame è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. La società opposta costituendosi ha fornito piena prova dell'affidamento del servizio di riscossione ascrivibile al (si cfr. il verbale di deliberazione della Controparte_3
Commissione Straordinaria di Liquidazione del n. 6 del 4.3.2022 di Controparte_3 conferma dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs. 50/2016, integrato dall'art. 51 del D.L. 77 del 31.5.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, alla società
del servizio in concessione della riscossione coattiva anche relativamente Controparte_2 alle entrate di competenza della deliberante Commissione Straordinaria e, quindi, per la riscossione dei crediti maturati fino al 31.12.2020, ivi comprese IMU, TARI e ICP, contravvenzioni stradali e altri tributi comunali); dal che la legittimità del pignoramento eseguito dalla società concessionaria. Né l'odierno opponente può dolersi di una invalidità (derivata) del pignoramento correlata alla pretesa illegittima emissione delle ingiunzioni di pagamento fondanti il pignoramento stesso;
trattasi, invero, di atti (in mancanza di evidenza contraria) ormai consolidatisi perché mai impugnati dall'opponente odierno nei termini di legge ed invero fondanti due distinte (e prodromiche) intimazioni di pagamento (del 2024) parimenti non impugnate dalla odierna parte opponente, fermo l'ulteriore rilievo che l'evidente correlazione di essi alla pretesa tributaria per la quale ha agito esecutivamente l'odierna parte opposta avrebbe imposto l'impugnazione di tali atti (le ingiunzioni fiscali per IMU) innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria;
sicché va dichiarato, in relazione a siffatta doglianza, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria;
ciò che, peraltro, rende irrilevante il tema dell'integrità del contraddittorio. Lo stesso opponente indica nella porzione della citazione in opposizione dedicata alle premesse che il pignoramento è estato eseguito per un credito di euro 111.890,49, invero correlato a due intimazioni di pagamento, la n. 2024/665 ex art. 50 DPR 602/73, asseritamente notificata in data 16.9.2024, per un importo complessivo di euro 56.665,23 per IMU anno 2013-1, emesso sulla base dell'Ingiunzione n. 2021/154, asseritamente notificata in data 28.12.2021, nonché la n. 2024/665 ex art. 50 DPR 602/1973, asseritamente notificata in data 16.9.2024, per un importo complessivo di euro 54.324,86, per IMU anno 2014-1, emesso sulla base dell'Ingiunzione n. 2021/154, asseritamente notificata in data 28.12.2021; ciò che consente di argomentare la manifesta infondatezza nel merito della doglianza facente leva sulla pretesa omessa indicazione nel pignoramento del credito azionato (ampiamente ricavabile dalla premessa del pignoramento stesso [lettere a) ed e), nonché dalla parte in cui si ordina ai terzi di pagare direttamente all'esattore procedente], nonché della doglianza facente leva sulla pretesa carenza di motivazione del pignoramento in seno al quale è agevole ricavare i riferimenti degli atti prodromici (ingiunzioni di pagamento e avvisi di intimazione), la natura e la consistenza della pretesa. Le spese seguono la regola della soccombenza;
parte opponente va, allora, condannata al pagamento in favore di parte opposta delle spese e dei compensi di lite liquidate in dispositivo tenendo conto del valore del credito contestato, di tre delle quattro fasi (con l'esclusione invero della fase istruttoria), nonché dei parametri minimi in ragione della portata delle questioni poste, distratte in favore dell'Avv. E. Cennamo che ha reso nella comparsa di costituzione la dichiarazione di rito;
nulla, invece, sulle spese di lite nel rapporto tra le parti costituite e i terzi pignorati
P.Q.M.
il Tribunale, nella persona del Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa portante il n. 4408.2024 R.G. proposta da Società ” (P.I.: ) con sede in Taormina (ME), Parte_1 P.IVA_1 via Pietro Rizzo 13, e per essa il suo rappresentante legale pro tempore sig.
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._1
Taormina, via Bagnoli Croci, n. 94/A, ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Gianfilippo Ceccio (C.F. ) del Foro di Messina, CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata, anche ai fini delle comunicazioni telematiche, in Messina, via G.
Bruno n. 106 (pec numero di fax 090/695025), come Email_1 da procura alle liti rilasciata in foglio separato allegato alla citazione in opposizione, OPPONENTE, contro concessionario dei tributi e delle entrate Controparte_2 patrimoniali del in persona del legale rapp.te p.t. , con Controparte_3 CP_4 sede in MO VA (Na) Piazza Cirillo n. 5, codice fiscale n. e Partita Iva P.IVA_2
n. rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Cennamo, del Foro di Napoli P.IVA_3
Nord, C.F. (giusta procura su atto separato) presso il cui studio in via C.F._3
Lutrario n. 76, 80020 – Crispano (NA) elettivamente domicilia, OPPOSTA, così dispone a) dichiara, con riferimento alla doglianza facente leva sulla pretesa illegittimità delle ingiunzioni fiscali, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria b) rigetta l'opposizione per il resto; c) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in complessi euro 4217,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa, distratte in favore dell'Avv. E. Cennamo;
d) nulla sulle spese di lite nel rapporto tra le parti costituite e i terzi pignorati
Così deciso in Messina, il 25.3.2025 Il Presidente di Sezione (dott. U. Scavuzzo)
Pietro Rizzo 13, e per essa il suo rappresentante legale pro tempore sig. Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in [...]
Bagnoli Croci, n. 94/A, ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Gianfilippo Ceccio (C.F. ) del Foro di Messina, elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata, anche ai fini delle comunicazioni telematiche, in Messina, via G. Bruno n. 106 (pec numero di fax 090/695025), come da procura alle Email_1 liti rilasciata in foglio separato allegato alla citazione in opposizione, OPPONENTE E concessionario dei tributi e delle entrate patrimoniali del Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. , con sede in MO VA CP_3 CP_4
(Na) Piazza Cirillo n. 5, codice fiscale n. e Partita Iva n. , P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Cennamo, del Foro di Napoli Nord, C.F.
(giusta procura su atto separato) presso il cui studio in via Lutrario C.F._3
n. 76, 80020 – Crispano (NA) elettivamente domicilia, OPPOSTO Oggetto: opposizione a pignoramento esattoriale Conclusioni delle parti: come in atti. FATTO E DIRITTO Con citazione in opposizione la formulava opposizione avverso Parte_2
l'atto di pignoramento dei crediti verso Terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973, n. Posizione TMPG6020240000066, Cronologico: C24TAOGB del 8.10.2024, alla stessa notificato il 10.10.2024 a mezzo posta elettronica certificata dal concessionario sulla Controparte_2 base di un presunto debito complessivo pari ad euro 111.890,49; si doleva a) dell'illegittimità del pignoramento perché notificato da concessionario del Comune creditore senza che vi fosse prova alcuna dell'affidamento del servizio di esazione per mano dell'ente territoriale alla società odierna opposta;
b) dell'illegittimità del pignoramento perché fondato su due ordinanze ingiunzione che la società opposta non avrebbe potuto Controparte_2 emettere perché atti di competenza esclusiva dell'ente territoriale creditore;
c) dell'omessa indicazione nel pignoramento del credito per il quale si procede;
d) della carenza di motivazione del pignoramento impugnato. Si costituiva con comparsa la la quale rivendicava la legittimità Controparte_2 degli atti compiuti e chiedeva del ricorso il rigetto nel merito. L'opponente depositava una memoria ex art. 171 ter c.p.c. All'udienza del 13.3.2025 la parte presente, dopo aver precisato le conclusioni, discuteva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; il Presidente designato dopo la discussione, formulava riserva di deposito della motivazione nei trenta giorni successivi ai sensi del comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c. L'opposizione in esame è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. La società opposta costituendosi ha fornito piena prova dell'affidamento del servizio di riscossione ascrivibile al (si cfr. il verbale di deliberazione della Controparte_3
Commissione Straordinaria di Liquidazione del n. 6 del 4.3.2022 di Controparte_3 conferma dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs. 50/2016, integrato dall'art. 51 del D.L. 77 del 31.5.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, alla società
del servizio in concessione della riscossione coattiva anche relativamente Controparte_2 alle entrate di competenza della deliberante Commissione Straordinaria e, quindi, per la riscossione dei crediti maturati fino al 31.12.2020, ivi comprese IMU, TARI e ICP, contravvenzioni stradali e altri tributi comunali); dal che la legittimità del pignoramento eseguito dalla società concessionaria. Né l'odierno opponente può dolersi di una invalidità (derivata) del pignoramento correlata alla pretesa illegittima emissione delle ingiunzioni di pagamento fondanti il pignoramento stesso;
trattasi, invero, di atti (in mancanza di evidenza contraria) ormai consolidatisi perché mai impugnati dall'opponente odierno nei termini di legge ed invero fondanti due distinte (e prodromiche) intimazioni di pagamento (del 2024) parimenti non impugnate dalla odierna parte opponente, fermo l'ulteriore rilievo che l'evidente correlazione di essi alla pretesa tributaria per la quale ha agito esecutivamente l'odierna parte opposta avrebbe imposto l'impugnazione di tali atti (le ingiunzioni fiscali per IMU) innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria;
sicché va dichiarato, in relazione a siffatta doglianza, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria;
ciò che, peraltro, rende irrilevante il tema dell'integrità del contraddittorio. Lo stesso opponente indica nella porzione della citazione in opposizione dedicata alle premesse che il pignoramento è estato eseguito per un credito di euro 111.890,49, invero correlato a due intimazioni di pagamento, la n. 2024/665 ex art. 50 DPR 602/73, asseritamente notificata in data 16.9.2024, per un importo complessivo di euro 56.665,23 per IMU anno 2013-1, emesso sulla base dell'Ingiunzione n. 2021/154, asseritamente notificata in data 28.12.2021, nonché la n. 2024/665 ex art. 50 DPR 602/1973, asseritamente notificata in data 16.9.2024, per un importo complessivo di euro 54.324,86, per IMU anno 2014-1, emesso sulla base dell'Ingiunzione n. 2021/154, asseritamente notificata in data 28.12.2021; ciò che consente di argomentare la manifesta infondatezza nel merito della doglianza facente leva sulla pretesa omessa indicazione nel pignoramento del credito azionato (ampiamente ricavabile dalla premessa del pignoramento stesso [lettere a) ed e), nonché dalla parte in cui si ordina ai terzi di pagare direttamente all'esattore procedente], nonché della doglianza facente leva sulla pretesa carenza di motivazione del pignoramento in seno al quale è agevole ricavare i riferimenti degli atti prodromici (ingiunzioni di pagamento e avvisi di intimazione), la natura e la consistenza della pretesa. Le spese seguono la regola della soccombenza;
parte opponente va, allora, condannata al pagamento in favore di parte opposta delle spese e dei compensi di lite liquidate in dispositivo tenendo conto del valore del credito contestato, di tre delle quattro fasi (con l'esclusione invero della fase istruttoria), nonché dei parametri minimi in ragione della portata delle questioni poste, distratte in favore dell'Avv. E. Cennamo che ha reso nella comparsa di costituzione la dichiarazione di rito;
nulla, invece, sulle spese di lite nel rapporto tra le parti costituite e i terzi pignorati
P.Q.M.
il Tribunale, nella persona del Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa portante il n. 4408.2024 R.G. proposta da Società ” (P.I.: ) con sede in Taormina (ME), Parte_1 P.IVA_1 via Pietro Rizzo 13, e per essa il suo rappresentante legale pro tempore sig.
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._1
Taormina, via Bagnoli Croci, n. 94/A, ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Gianfilippo Ceccio (C.F. ) del Foro di Messina, CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata, anche ai fini delle comunicazioni telematiche, in Messina, via G.
Bruno n. 106 (pec numero di fax 090/695025), come Email_1 da procura alle liti rilasciata in foglio separato allegato alla citazione in opposizione, OPPONENTE, contro concessionario dei tributi e delle entrate Controparte_2 patrimoniali del in persona del legale rapp.te p.t. , con Controparte_3 CP_4 sede in MO VA (Na) Piazza Cirillo n. 5, codice fiscale n. e Partita Iva P.IVA_2
n. rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Cennamo, del Foro di Napoli P.IVA_3
Nord, C.F. (giusta procura su atto separato) presso il cui studio in via C.F._3
Lutrario n. 76, 80020 – Crispano (NA) elettivamente domicilia, OPPOSTA, così dispone a) dichiara, con riferimento alla doglianza facente leva sulla pretesa illegittimità delle ingiunzioni fiscali, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria b) rigetta l'opposizione per il resto; c) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in complessi euro 4217,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa, distratte in favore dell'Avv. E. Cennamo;
d) nulla sulle spese di lite nel rapporto tra le parti costituite e i terzi pignorati
Così deciso in Messina, il 25.3.2025 Il Presidente di Sezione (dott. U. Scavuzzo)