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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2704/2023
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Pres. Rel. Est.1) Dott.ssa Anna Martelli
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2704/2023
promossa da:
Parte 1 nata a [...] il [...]
(Avv. Elisa Stella Montemagni)
RICORRENTE
contro
Controparte 1 nato a [...] il [...]
(Avv.ti Gabriella Martinelli e Avv. Cinzia Pisani)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: filiazione naturale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso Parte 1 conveniva in giudizio Controparte 1 al fine di ottenere dal Tribunale
una pronuncia in ordine all'affidamento del figlio nato dalla loro relazione e al mantenimento dello stesso.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva che aveva avuto una relazione sentimentale more uxorio con il resistente e dalla loro unione era nato, in data 17.03.2017, il figlio Persona 1 riconosciuto da entrambi i genitori;
che risiedeva con il figlio minore presso l'immobile di proprietà dei genitori;
che svolgeva l'attività di parrucchiera, mentre Controparte 1
svolgeva lavori saltuari;
che il rapporto con il resistente era divenuto insostenibile esclusivamente a causa del comportamento posto in essere da quest'ultimo; che, durante la relazione con il resistente,
veniva a conoscenza della pregressa situazione di tossicodipendenza dello stesso, oltre che della dipendenza da bevande alcoliche;
che nel 2015 l'ex compagno veniva ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Massa a seguito di un T.S.O., resosi necessario a seguito di una crisi di astinenza da alcol e della violenza esercitata nei confronti dei sanitari;
che, a seguito del suddetto ricovero, accompagnava controparte ai colloqui con la Dott.ssa Persona 2 per il sostegno alla dipendenza da alcol;
che tale percorso veniva interrotto dal resistente nel 2016, in seguito alla fine della relazione sentimentale e all'inizio della propria gravidanza;
che quando aveva scoperto di essere in stato interessante, nonostante la relazione con il resistente fosse già terminata, decideva di tenere il bambino, mentre il padre inizialmente le intimava di abortire e successivamente si ricredeva e decideva di riconoscere il figlio;
che nel corso della gravidanza le parti mantenevano sporadici contatti e l'ex compagno di tanto in tanto partecipava alle visite pre-parto; che, a seguito della nascita del bambino, quando controparte si presentava presso la propria abitazione, veniva sempre accompagno dal padre, in quanto i genitori del resistente non si fidavano a farlo andare in bicicletta da solo, a causa del suo perenne stato di ubriachezza e di alterazione;
che Controparte 1 non aveva mai reperito un'occupazione stabile, ma svolgeva lavori saltuari presso amici, senza corrispondere niente a titolo di mantenimento per il figlio minore;
che al compimento del terzo mese di vita del bambino era stata costretta a riprendere l'attività lavorativa presso il negozio Coiffer Coluccini di
Bianca Maria;
che, quando si trovava a lavoro, il bambino veniva accudito dalla nonna materna e il padre, una o due volte a settimana, si recava a casa di quest'ultima a fargli visita per circa un'ora,
sempre accompagnato da suo padre;
che controparte, ogni volta che andava a far visita al figlio, si presentava in stato confusionale e poco lucido, motivo per cui non veniva mai lasciato da solo con il bambino;
che gli incontri del minore con il padre avvenivano sempre alla presenza di terze persone e, anche quando il padre si recava presso i nonni materni a trovare il figlio senza essere accompagnato da nessuno, agli incontri erano sempre presenti i nonni materni;
che spesso il resistente spariva per diversi mesi, non rispondendo più alle chiamate;
che era accaduto che il padre non si presentasse a prendere il figlio all'asilo; che nell'anno 2020/2021 il padre aveva corrisposto la somma mensile di euro 100,00 circa per il mantenimento del figlio;
che, al compimento del terzo anno di età del figlio,
su richiesta dell'ex compagno, portava il minore a casa dei nonni paterni, dove risiedeva anche il padre, per ivi passarvi la notte;
che il pernottamento del figlio presso il padre veniva immediatamente interrotto, in quanto il resistente non era in grado di gestire il figlio, che voleva tornare dalla madre;
che controparte continuava a presentarsi alle visite con il figlio completamente ubriaco, creando disagi al minore, il quale si lasciava andare in profondi pianti;
che dopo tali episodi, al fine di tranquillizzare il figlio, concordava con l'ex compagno che quest'ultimo avrebbe potuto vedere il figlio solo alla presenza dei nonni materni o di proprie amiche;
che il minore, fortemente impaurito dallo stato di ubriachezza in cui il padre si presentava durante gli incontri, le chiedeva di non vedere più il padre;
che intimava al resistente di farsi curare per la dipendenza, altrimenti non avrebbe più
visto il figlio;
che a quel punto controparte si rivolgeva allo psicoterapeuta Dott. Per_3 non
corrispondendo più alcunché per il mantenimento del figlio;
che attualmente il resistente, nonostante risultasse assumere depakin chrono 300 e nonostante avesse avuto una diagnosi psichiatrica, non era seguito da alcuno specialista;
che, alla luce dell'ultimo episodio in cui l'ex compagno si era presentato presso la propria abitazione ubriaco e il minore aveva fatto finta di dormire, aveva deciso che il padre avrebbe potuto vedere il figlio solo in luoghi pubblici e alla presenza di terze persone;
che, a causa della dipendenza da alcol e dei disturbi psichiatrici (disturbo bipolare) del ricorrente, lo stesso non poteva ritenersi idoneo ad occuparsi del figlio minore, né a prendere le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio;
che, infatti, l'ex compagno era un padre totalmente assente ed irresponsabile verso i doveri di assistenza, di cura e di mantenimento nei confronti del minore;
che controparte aveva corrisposto saltuariamente e per un anno e mezzo somme limitate per il mantenimento del figlio Per 1 che si era sempre presa cura del figlio e che si era occupata della istruzione, della educazione e della crescita del minore, tentando vanamente di coinvolgere l'ex compagno nella vita del figlio;
che i comportamenti posti in essere dal resistente erano pregiudizievoli per la serena crescita e per l'equilibrato sviluppo del minore ed erano sufficienti ad escludere l'affidamento condiviso dello stesso;
che, infatti, tali condotte denotavano l'inidoneità del padre non solo sotto il profilo dell'accudimento primario, ma anche sotto quello delle esigenze affettive ed evolutive del bambino.
Alla luce delle circostanze sopraindicate, chiedeva che venisse disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore Per 1 alla madre;
che, in considerazione delle problematiche psichiche e di alcolismo di controparte, quest'ultimo potesse incontrare il figlio esclusivamente alla presenza di terze persone ed in spazi all'aperto, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio;
che venisse posta a carico di parte resistente la somma mensile di euro 250,00, da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie come da ultimo protocollo in uso presso il Tribunale di Lucca.
Chiedeva, infine, di poter percepire integralmente l'assegno unico per il figlio.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte 1 che contestava quanto ex adverso dedotto,
eccepito e prodotto. In particolare, contestava la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'affidamento esclusivo,
deducendo che, sebbene in passato avesse fatto uso di eroina, era riuscito ad uscire dallo stato di tossicodipendenza;
che anche la ricorrente, dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti ed essere entrata in comunità, era riuscita ad uscire dallo stato di tossicodipendenza;
che avrebbe voluto occuparsi con maggiore assiduità del figlio, ma ciò non era stato possibile a causa della condotta ostativa posta in essere dalla ex compagna;
che durante il primo anno di vita del figlio aveva potuto vedere il bambino presso la residenza della ricorrente soltanto quando quest'ultima glielo consentiva ed ivi si recava con il proprio padre, non disponendo di un'autovettura; che in tali occasioni restava con il minore, con il quale usciva per portarlo al parco;
che, durante il periodo in cui il bambino frequentava l'asilo nido, quando gli era consentito, andava a prendere il figlio in bicicletta per portarlo al parco e, quando la ricorrente era a lavoro, lo portava a pranzo dai nonni materni;
che la ex compagna, durante il periodo della pandemia, non gli aveva consentito di fare liberamente videochiamate con il figlio, adducendo ogni volta scuse diverse;
che anche dopo la nascita del terzo figlio della ricorrente, avvenuta nel 2022, aveva continuato a recarsi presso la residenza della stessa per vedere e trascorrere del tempo con il proprio bambino;
che, nonostante la costante volontà di partecipare alla vita del figlio, controparte aveva tenuto condotte opportunistiche, consentendogli di stare con il minore quando ciò le faceva comodo ed escludendolo da ogni decisione importante riguardante la vita del bambino;
che, stante l'insussistenza di condotte sintomatiche di una manifesta carenza o inidoneità educativa tali da esporre il minore a pregiudizio, non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'affidamento esclusivo rafforzato.
Chiedeva, dunque, che venisse disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori,
con fissazione della residenza preferenziale dello stesso presso la madre.
Relativamente al regime di frequentazione del minore, chiedeva che gli venisse riconosciuta la possibilità di stare con il figlio almeno due volte a settimana, in giorni da determinarsi compatibilmente con le esigenze del minore e, in ogni caso, fuori dalla residenza della ricorrente. Quanto al contributo al mantenimento del minore, deduceva che non poteva versare la somma mensile di euro 250,00 richiesta dalla ricorrente;
che soffriva di disturbo bipolare per il quale era ancora sottoposto a trattamento farmacologico e che tale patologia rendeva più difficoltoso il reperimento di un'attività lavorativa;
che viveva a casa dei genitori e svolgeva attività lavorativa saltuaria e, pertanto,
non era stato in grado di concorrere al mantenimento del figlio;
che era disponibile a versare un importo mensile di euro 100,00.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
All'udienza del 02.02.2024, il Tribunale, in via temporanea ed urgente, così provvedeva: affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
euro 150,00 a carico del padre per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Forte dei Marmi, che si coordineranno con il Servizio
Sociale del Comune di Massa, con mandato di verificare la possibilità di effettuare incontri in forma osservata padre-figlio.
La causa è stata istruita mediante CTU.
All'udienza del 18.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta.
Sul regime di affidamento del minore e sulle modalità di frequentazione con il padre
Relativamente alla domanda della ricorrente in merito all'affidamento esclusivo rafforzato del figlio, il Collegio osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore" (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 24526 del 2010;
Cass., Sez. I, Ord. n. 21312/2022).
In ordine alla capacità genitoriale delle parti, ai rapporti tra le stesse e il figlio minore, nonché alla condizione psicologica ed affettiva di quest'ultimo, si richiama integralmente la CTU, che è stata svolta con precisione, coerenza logica e rigore tecnico.
In particolare, nella relazione peritale depositata in atti, il CTU, al quale è stata anche delegata l'audizione del minore, ha così risposto ai quesiti formulati dal Tribunale: "L'esame dei documenti contenuti nel procedimento, l'ascolto del minore, di entrambi i genitori, dei nonni materni, della zia paterna, dal prezioso aiuto fornito dai servizi, nonche i risultati dell'incontro di interazione,
confermano la complessità e l'estrema delicatezza della situazione.
Si sottolinea che la gravidanza non ha trovato preparati i genitori, perché tale notizia è arrivata quando la madre aveva già deciso di cessare la relazione ed i futuri genitori continuavano a vedersi,
senza avere ripreso la relazione.. Il padre non ha accolto positivamente la notizia perché ha dichiarato di non sentirsi pronto dato che non aveva una relazione e si è allontanato per circa due mesi.
Solo quando la madre ha deciso di non ricorrere alla IVG è tornato sui suoi passi, decidendo di riconoscere il figlio, essendo presente anche alle visite ed al parto. La convivenza non è mai ripresa e solo la madre si è occupata del figlio dopo la nascita.
Il minore Per 1 ha dichiarato di volere stare con il padre", ma con qualcuno perché cosi sono più
sicuro che il babbo sia tranquillo e che giochi meglio con me' "
Per quanto emerso il minore Persona 1 appare avere uno sviluppo armonico, adeguato all'età
cronologica con buone capacità di interagire con gli stimoli provenienti dall'esterno, connessi all'età
posseduta..Dimostra di riconoscere affettivamente la madre ed il padre. La figura materna appare come punto di riferimento affettivamente gratificante. Il padre è riconosciuto, ma il bambino dichiara di non sentirsi sicuro alla sua presenza, senza un ulteriore adulto presente. Le risposte che i genitori hanno fornito durante i lavori sembrano evidenziare che il padre vive il suo ruolo con connotazione amicale e non come ruolo genitoriale. Anche la descrizione sulle sue capacità
genitoriali vengono descritte come “attento osservatore e strabordante nel senso che mi piace giocare con mio figlio che non sono rigido, se potessi mi lancerei assieme a mio figlio con due montabike ad 8° km all'ora." In merito alla richiesta dello scrivente sulla modalità di affidamento,
la madre richiede l'affido esclusivo rafforzato, perché il padre ha dimostrato di non essere affidabile ed in caso di necessità, non può fare affidamento sul padre.
In merito alla formula di affidamento il padre risponde di richiamarsi a quanto richiesto dal suo avvocato e quando lo scrivente chiede di esprimersi, il padre risponde di non ricordare.
Dagli elementi emersi, lo scrivente risponde al quesito dichiarando che il minore sembra possedere un processo evolutivo nella media con capacità adeguate ad interagire con gli stimoli connessi all'età. Non emergono elementi psicopatologici degni di nota. Dimostra di riconoscere la figura materna e paterna di volere ferquentare entrambi, con la figura materna che rappresenta il punto di riferimento affettivamente gratificante.
Le risposte fornite dalla madre, il suo comportamento sembra indicare capacità sufficentemente adeguate all'esercizio del ruolo genitoriale.
Le risposte fornite dal padre, quanto indicato dai servizi, quanto riferito dall'istituto scolastico, le dichiarazioni del minore sembrano indicare che il comportamento del padre sia connotato da modalità amicali nei confronti del figlio che non assumono elementi adeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale adeguato secondo quanto indicato dalle teorie di riferimento.
Le relazioni tra genitori appaiono prive di contrasto, ma non emerge un dialogo sui bisogni del figlio,
sulle modalità educative e formative, perché i due ruoli appaiono differenti. La madre appare maggiormente consapevole del ruolo genitoriale, il padre non sembra avere acquisito tale consapevolezza. E' possibile che le caratteristiche del quadro clinico del padre caratterizato da disturbo bipolare possa condizionare il comportamento, le verbalizzazioni e l'acquisizione del ruolo genitoriale. Dagli elementi emersi lo scrivente suggerisce la modalità di affido esclusivo rafforzato, come richiesto dalla madre.
In merito al calendario di incontri padre figlio si suggerisce il proseguo di incontri protetti con l'attuale cadenza. Le comunicazioni dei servizi, quanto dichiarato dalla madre, fa suggerire allo scrivente la proposta per il padre di rivolgersi ad una struttura pubblica o professionista privato per la presa in carico della sua patologia, al fine di una maggiore stabilizzazione del quadro clinico posseduto, dato che assume Per 4 senza l'ausilio di professionista clinico
Inoltre se il professionista prescelto, ravvisasse anche altre problematiche potrebbe consigliare la metodologia di presa in carico maggiormente adeguata.
Si consiglia di prolungare il mandato ai servizi sociali per il proseguo della presa in carico per modulare il calendario id viste padre figlio secondo quanto da loro osservato, per almeno 6 mesi.
Se per i prossimi tre mesi, il padre prosegue gli incontri con regolare modalità, senza che emergano comportamenti non appropriati al contesto, è possibile suggerire una variazione del calendario aggiungendo al mercoledi o altro giorno della settimana, concordato con i servizi, il sabato o la domenica ogni 15 giorni, alla presenza di un adulto, che potrebbe essere la sorella del padre o un familiare della madre. ( questa proposta tiene conto delle indicazioni emerse da entrambi i genitori).
Si propone contato telefonico, anche video chiamata, ogni due giorni, alle ore 19,30, con l'esclusione del giorni di vista.
Si suggerisce l'attivazione di un percorso di sostegno da genitori separati per la madre e per il padre. Per la madre affinchè sia sostenuta nel percorso da genitore separato, dato che deve farsi carico di tre figli e per il padre, al fine di acquisire quelle capacità genitoriali che al momento non risultano completamente acquisite.
Lo scrivente non ritiene di suggerire proposte di sostegno per il minore, dato l'assenza di patologia degna di nota riscontrata nel suo quadro clinico, ritenendo che possieda un adeguato processo evolutivo compatibile con l'età cronologica posseduta, in grado di interagire con gli stimoli connessi all'età". Ebbene, l'espletata CTU ha evidenziato dei profili di inadeguatezza del padre, il quale sembra esprimersi maggiormente come un coetaneo e amico del figlio, piuttosto che assumere il ruolo genitoriale.
Inoltre, il resistente non sembra manifestare alcun coinvolgimento adeguato nella vita scolastica del figlio, né adeguata capacità di ascolto e valutativa in merito alle relazioni amicali e agli interessi sportivi e scolastici del figlio.
Al contrario, la madre ha dimostrato di avere una capacità genitoriale adeguata e di essere in grado di provvedere alla cura e all'educazione del minore.
Alla luce delle suddette valutazioni, che sono da ritenersi condivisibili in quanto espresse dal CTU
tenendo in considerazione il preminente interesse del figlio, ritiene questo Collegio che, a fronte dei profili di inadeguatezza mostrati dal padre, il modello che meglio risponde all'interesse del minore sia quello dell'affido esclusivo rafforzato alla madre, la quale potrà assumere da sola anche le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio.
Quanto al regime di frequentazione del minore con il padre, alla luce delle condivisibili valutazioni espresse dal CTU, si conferma la modalità attualmente praticata e, in particolare, si dispone che il padre possa incontrare il figlio il mercoledì alla presenza di un adulto, quale la sorella del resistente o un familiare della ricorrente.
Si dispone, inoltre, che il padre possa contattare telefonicamente il figlio, anche tramite videochiamata, ogni due giorni alle ore 19,30, con esclusione del giorno di visita.
Inoltre, conformemente a quanto concluso dal Ctu, si prevede che, previa valutazione da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti, a cui va confermata la presa in carico del nucleo familiare,
le visite padre figlio possano essere incrementate prevedendo un'ulteriore giornata ogni 15 giorni (
il sabato o la domenica) da concordare con i Servizi Sociali.
Tale incremento nelle visite potrà essere attuato sin da subito se, nel tempo intercorso tra il deposito della Ctu e la pronuncia della presente sentenza, gli incontri padre e figlio si sono svolti regolarmente e senza particolari criticità riscontrate dai Servizi Sociali. Sul contributo al mantenimento del figlio e sulle spese straordinarie
Con riferimento al contributo al mantenimento del figlio da porre a carico di parte resistente, si rileva che quest'ultimo, che vive insieme ai propri genitori, svolge attività lavorativa saltuaria.
Lo stesso, inoltre, ha rappresentato difficoltà nel reperire un lavoro stabile, in quanto affetto da disturbo bipolare, per il quale è tuttora sottoposto a trattamento farmacologico.
A gli atti non risulta documentazione reddituale di parte resistente.
Parte ricorrente, invece, ha prodotto documentazione reddituale, dalla quale è emerso che la stessa ha percepito negli ultimi anni i seguenti redditi lordi:
euro 5.964,00 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2019;
euro 5.398,00 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2020;
euro 3.801 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2021.
Ebbene, tenuto conto delle capacità reddituale delle parti, questo Tribunale ritiene congruo porre a carico di parte resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per 1 l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di euro 150,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese.
Come richiesto da entrambe le parti, le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale saranno ripartite nella misura del 50% a carico del padre e nella misura del 50% a carico della madre.
Si prende atto della concorde richiesta delle parti affinché l'assegno unico per il figlio venga percepito interamente dalla ricorrente.
Si rappresenta che al fine di dar seguito a tale concorde determinazione le parti dovranno presentare apposita istanza all'Ente erogatore di tale contributo economico.
Sulle spese di lite e di CTU
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Per quanto riguarda le spese di Ctu le stesse vengono ripartite, nei rapporti interni tra le parti, nella misura del 50% ciascuna, fatti salvi, per parte ricorrente, gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone l'affido esclusivo rafforzato del figlio alla madre Parte 1 con modalità di '
frequentazione del minore con il padre come stabilite in motivazione;
l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al 2) Pone a carico del padre Controparte_1
mantenimento del figlio Per 1 la somma di euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 10 di ciascun mese;
3) le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% a carico del padre e nella misura del 50% a carico della madre;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 5) Ripartisce nella misura del 50% per ciascuna parte le spese di Ctu fatti salvi gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato per quanto riguarda parte ricorrente.
6) Conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con mandato agli stessi di organizzare incontri padre-figlio con le modalità indicate in parte motiva secondo le indicazioni della CTU.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 18.02.2025
Lucca, 11.03.2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli