Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 34
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso

    La cartella impugnata risulta consequenziale all'atto di recupero n.T3NCR3B00042/2025, notificato a mezzo pec in data 12.02.2025, a cui non è seguita alcuna impugnazione. Pertanto, l'atto prodromico si è reso definitivo, determinando la decadenza per il contribuente dalla possibilità di sollevare motivi di merito, ovvero sui presupposti dell'azione di recupero del credito compensato per inosservanza delle norme, che ne avrebbero disciplinato l'utilizzo in compensazione. Di conseguenza, la cartella oggi in esame, quale mero atto di riscossione, poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri e non in ordine a profili di merito, rispetto a cui ciò deve essere inibito a parte ricorrente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso

    La cartella impugnata risulta consequenziale all'atto di recupero n.T3NCR3B00042/2025, notificato a mezzo pec in data 12.02.2025, a cui non è seguita alcuna impugnazione. Pertanto, l'atto prodromico si è reso definitivo, determinando la decadenza per il contribuente dalla possibilità di sollevare motivi di merito, ovvero sui presupposti dell'azione di recupero del credito compensato per inosservanza delle norme, che ne avrebbero disciplinato l'utilizzo in compensazione. Di conseguenza, la cartella oggi in esame, quale mero atto di riscossione, poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri e non in ordine a profili di merito, rispetto a cui ciò deve essere inibito a parte ricorrente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso

    La cartella impugnata risulta consequenziale all'atto di recupero n.T3NCR3B00042/2025, notificato a mezzo pec in data 12.02.2025, a cui non è seguita alcuna impugnazione. Pertanto, l'atto prodromico si è reso definitivo, determinando la decadenza per il contribuente dalla possibilità di sollevare motivi di merito, ovvero sui presupposti dell'azione di recupero del credito compensato per inosservanza delle norme, che ne avrebbero disciplinato l'utilizzo in compensazione. Di conseguenza, la cartella oggi in esame, quale mero atto di riscossione, poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri e non in ordine a profili di merito, rispetto a cui ciò deve essere inibito a parte ricorrente.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso

    La Corte, esaminati gli atti e disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, ritiene il ricorso inammissibile. Per le spese di giudizio viene seguito il criterio di soccombenza e, quindi, le stesse sono liquidate come da dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia
    Numero : 34
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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