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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 491/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Luigi Canali N. 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Perugia - Strada Delle Fratte N. 2/i 06132 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250017776669000 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, (cf.CF_Ricorrente_1), residente a [...], in Località Indirizzo_1, in qualità di titolare dell'impresa individuale “Ricorrente_1”, con sede in Preci (PG), Località Indirizzo_1 Indirizzo_1 , p.iva P.IVA_1 , rappresentata e difesa, dal Dott. Commercialista Difensore_1 , (cf. CF_Difensore_1), ed elettivamente domiciliata presso nel di Lei studio in Norcia (PG) Indirizzo_2
, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 080 2025 00177766 69 000, notificata il 17/07/2025 dall'Agenzia delle Entrate–Riscossioni e del ruolo in essa contenuto, n. 2025/000327, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Perugia, reso esecutivo in data 19/05/2025. Con il detto ruolo veniva recuperato il credito d'imposta relativo alla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia per il utilizzo dell'agevolazione, mediante compensazioni con tributi diversi da quelli previsti dall'art. 46 del D.L. 50/2017, per un importo complessivo di euro 15.886,97 di cui 10.388,73 di recupero d'imposta, euro 3.116,61 di sanzioni, euro 2.367,00 di interessi e euro 8,75 di spese di notifica.
Parte ricorrente così premetteva in fatto: “ 1. L'impresa individuale “Ricorrente_1” per il periodo d'imposta 2019 aveva un credito d'imposta spettante relativo alla Zona Franca Urbana Sima Centro Italia di importo pari ad euro 41.532,29 e lo ha utilizzato per un importo pari ad euro 41.088,43 (doc. 2), quindi per un importo inferiore rispetto a quanto spettante.
2. Per ragioni tecniche poteva succedere che nell'arco della stessa giornata venivano inviati diversi F24 in quanto i codici tributi erano numerosi e non rientravano nella singola delega. Così poteva accadere che in una delega venivano riportati ad esempio i codici tributi relativi all'IVA e al codice tributo Z148 o Z150, mentre in un'altra delega venivano riportati i contributi INPS da versare e questa seconda delega veniva versata dal contribuente. Pertanto, ad un occhio poco attento potrebbe sembrare che ci sia un utilizzo scorretto dell'agevolazione, ma di fatto l'agevolazione veniva utilizzata per versare i contributi e non l'IVA, solo che i codici tributi venivano ripartiti in più deleghe per mancanza materiale di spazio e con le priorità date dal programma di elaborazione degli F24. 3. Il contribuente ha effettuato richiesta di autotutela all'Agenzia delle Entrate mostrando alla stessa come di fatto sia stato controllato il corretto utilizzo della Zona Franca mediante la verifica del mancato superamento del credito d'imposta mensilmente spettante.
4. Infatti, il credito d'imposta spettante viene calcolato considerando i tributi che l'art. 46 del D.L. 50/2017 riconosce nell'agevolazione, che nei calcoli effettivi sono di spettanza dell'impresa, anche se viene concesso un credito di importo superiore.
5. Per il calcolo delle imposte dovute, non sono stati utilizzati in deduzione dal reddito imponibile i contributi previdenziali ed assistenziali che sono stati compensati con la Zona Franca Urbana, e pertanto effettivamente non versati, in modo da evitare un doppio vantaggio. Ma con il recupero dell'agevolazione si creerà un doppio svantaggio all'impresa, innanzitutto per il riversamento del credito d'imposta e in secondo luogo per le maggiori imposte versate per la mancata deduzione dei contributi compensati, ma che di fatto saranno versati per effetto del recupero”.
Parte ricorrente indicava i seguenti motivi di impugnazione:-Obiettive condizioni di incertezza con riferimento all'utilizzo della Zona Franca Urbana;
-Buona fede del percipiente e tutela del legittimo affidamento.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte ricorrente sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte.
Parte ricorrente così concludeva: “I. Nel merito: annullare la cartella di pagamento e il ruolo in essa contenuto.
II. In subordine alla domanda II, di ripristinare il credito d'imposta di spettanza dell'impresa in termini brevi. III. In subordine alla domanda III, qualora nessuna delle due precedenti venga accolta, si richiede di rimodulare, mediante il ricalcolo delle imposte dovute, le imposte effettivamente spettanti per il contribuente, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa che tenga conto dei contributi previdenziali ed assistenziali effettivamente versati dal contribuente per via del recupero dell'agevolazione. IV. In ogni caso, condanni l'Ufficio sia al rimborso art. 127 T.U.G.T. delle somme che risultino versate dal contribuente alla data della sentenza, sia alla rifusione delle spese di giudizio……..”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che depositava l'atto di controdeduzioni, insistendo, previa eccezione di inammissibilità, sulla fondatezza del proprio operato e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte resistente sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte.
All'udienza del 21.01.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, ritiene il ricorso inammissibile.
La cartella impugnata risulta consequenziale all'atto di recupero n.T3NCR3B00042/2025, notificato a mezzo pec in data 12.02.2025 (si veda allegato n.3 a controdeduzioni), a cui non è seguita alcuna impugnazione.
Pertanto, l'atto prodromico si è reso definitivo, determinando la decadenza per il contribuente dalla possibilità di sollevare motivi di merito, ovvero sui presupposti dell'azione di recupero del credito compensato per inosservanza delle norme, che ne avrebbero disciplinato l'utilizzo in compensazione. Di conseguenza, la cartella oggi in esame, quale mero atto di riscossione, poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri e non in ordine a profili di merito, rispetto a cui ciò deve essere inibito a parte ricorrente (si veda Cass.
Ord.n.3005/2020).
Per le spese di giudizio viene seguito il criterio di soccombenza e, quindi, le stesse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorente alle spese di lite per complessive € 800,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 491/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Luigi Canali N. 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Perugia - Strada Delle Fratte N. 2/i 06132 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250017776669000 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, (cf.CF_Ricorrente_1), residente a [...], in Località Indirizzo_1, in qualità di titolare dell'impresa individuale “Ricorrente_1”, con sede in Preci (PG), Località Indirizzo_1 Indirizzo_1 , p.iva P.IVA_1 , rappresentata e difesa, dal Dott. Commercialista Difensore_1 , (cf. CF_Difensore_1), ed elettivamente domiciliata presso nel di Lei studio in Norcia (PG) Indirizzo_2
, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 080 2025 00177766 69 000, notificata il 17/07/2025 dall'Agenzia delle Entrate–Riscossioni e del ruolo in essa contenuto, n. 2025/000327, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Perugia, reso esecutivo in data 19/05/2025. Con il detto ruolo veniva recuperato il credito d'imposta relativo alla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia per il utilizzo dell'agevolazione, mediante compensazioni con tributi diversi da quelli previsti dall'art. 46 del D.L. 50/2017, per un importo complessivo di euro 15.886,97 di cui 10.388,73 di recupero d'imposta, euro 3.116,61 di sanzioni, euro 2.367,00 di interessi e euro 8,75 di spese di notifica.
Parte ricorrente così premetteva in fatto: “ 1. L'impresa individuale “Ricorrente_1” per il periodo d'imposta 2019 aveva un credito d'imposta spettante relativo alla Zona Franca Urbana Sima Centro Italia di importo pari ad euro 41.532,29 e lo ha utilizzato per un importo pari ad euro 41.088,43 (doc. 2), quindi per un importo inferiore rispetto a quanto spettante.
2. Per ragioni tecniche poteva succedere che nell'arco della stessa giornata venivano inviati diversi F24 in quanto i codici tributi erano numerosi e non rientravano nella singola delega. Così poteva accadere che in una delega venivano riportati ad esempio i codici tributi relativi all'IVA e al codice tributo Z148 o Z150, mentre in un'altra delega venivano riportati i contributi INPS da versare e questa seconda delega veniva versata dal contribuente. Pertanto, ad un occhio poco attento potrebbe sembrare che ci sia un utilizzo scorretto dell'agevolazione, ma di fatto l'agevolazione veniva utilizzata per versare i contributi e non l'IVA, solo che i codici tributi venivano ripartiti in più deleghe per mancanza materiale di spazio e con le priorità date dal programma di elaborazione degli F24. 3. Il contribuente ha effettuato richiesta di autotutela all'Agenzia delle Entrate mostrando alla stessa come di fatto sia stato controllato il corretto utilizzo della Zona Franca mediante la verifica del mancato superamento del credito d'imposta mensilmente spettante.
4. Infatti, il credito d'imposta spettante viene calcolato considerando i tributi che l'art. 46 del D.L. 50/2017 riconosce nell'agevolazione, che nei calcoli effettivi sono di spettanza dell'impresa, anche se viene concesso un credito di importo superiore.
5. Per il calcolo delle imposte dovute, non sono stati utilizzati in deduzione dal reddito imponibile i contributi previdenziali ed assistenziali che sono stati compensati con la Zona Franca Urbana, e pertanto effettivamente non versati, in modo da evitare un doppio vantaggio. Ma con il recupero dell'agevolazione si creerà un doppio svantaggio all'impresa, innanzitutto per il riversamento del credito d'imposta e in secondo luogo per le maggiori imposte versate per la mancata deduzione dei contributi compensati, ma che di fatto saranno versati per effetto del recupero”.
Parte ricorrente indicava i seguenti motivi di impugnazione:-Obiettive condizioni di incertezza con riferimento all'utilizzo della Zona Franca Urbana;
-Buona fede del percipiente e tutela del legittimo affidamento.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte ricorrente sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte.
Parte ricorrente così concludeva: “I. Nel merito: annullare la cartella di pagamento e il ruolo in essa contenuto.
II. In subordine alla domanda II, di ripristinare il credito d'imposta di spettanza dell'impresa in termini brevi. III. In subordine alla domanda III, qualora nessuna delle due precedenti venga accolta, si richiede di rimodulare, mediante il ricalcolo delle imposte dovute, le imposte effettivamente spettanti per il contribuente, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa che tenga conto dei contributi previdenziali ed assistenziali effettivamente versati dal contribuente per via del recupero dell'agevolazione. IV. In ogni caso, condanni l'Ufficio sia al rimborso art. 127 T.U.G.T. delle somme che risultino versate dal contribuente alla data della sentenza, sia alla rifusione delle spese di giudizio……..”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che depositava l'atto di controdeduzioni, insistendo, previa eccezione di inammissibilità, sulla fondatezza del proprio operato e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte resistente sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte.
All'udienza del 21.01.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, ritiene il ricorso inammissibile.
La cartella impugnata risulta consequenziale all'atto di recupero n.T3NCR3B00042/2025, notificato a mezzo pec in data 12.02.2025 (si veda allegato n.3 a controdeduzioni), a cui non è seguita alcuna impugnazione.
Pertanto, l'atto prodromico si è reso definitivo, determinando la decadenza per il contribuente dalla possibilità di sollevare motivi di merito, ovvero sui presupposti dell'azione di recupero del credito compensato per inosservanza delle norme, che ne avrebbero disciplinato l'utilizzo in compensazione. Di conseguenza, la cartella oggi in esame, quale mero atto di riscossione, poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri e non in ordine a profili di merito, rispetto a cui ciò deve essere inibito a parte ricorrente (si veda Cass.
Ord.n.3005/2020).
Per le spese di giudizio viene seguito il criterio di soccombenza e, quindi, le stesse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorente alle spese di lite per complessive € 800,00.