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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2024, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 5126/2024 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Molè, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo stesso difensore;
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Superti, elettivamente Parte_2 domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
1. La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ciascuno dei R_ quali potrà esercitare la responsabilità genitoriale. I genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé, eserciterà la responsabilità R_ genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione e gestione.
2. La figlia avrà residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la madre, che R_ sino a sua nuova determinazione, continuerà ad abitare nell'unità immobiliare condotta in locazione di Parma, Via G. Lanfranco n.9.
3. Il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la R_ madre e, salvo diverso nuovo accordo, il padre terrà la bambina con le seguenti modalità: a) tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 circa, ovvero per i futuri gradi di istruzione della minore in altro diverso orario compatibile con l'ingresso a scuola, quando si recherà presso l'abitazione di domicilio/residenza della figlia e porterà la stessa a scuola. La sig.ra farà trovare la figlia sotto casa al momento dell'arrivo del padre. Tali Pt_2 incontri sono esclusi nei giorni di chiusura della scuola per festività. b) Nella prima e nella terza settimana del mese, dal sabato mattina alle 9.30 fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola, oppure, solo ove vi sia previo accordo tra i genitori, dal venerdì alle 16.00 alla domenica alle 18.30. I pernottamenti sono inclusi.
c) Nella seconda e la quarta settimana del mese, dal mercoledì alle ore 16,00 fino al venerdì mattina alle 9.00, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola. I pernottamenti sono inclusi.
Nei pomeriggi di mercoledì e giovedì, qualora il padre fosse impossibilitato per impegni lavorativi, la sig.ra preleverà la figlia a scuola alle ore 16,00 e la accompagnerà Pt_2 presso la nonna paterna, con la quale la minore resterà fino all'arrivo del padre, ovvero la porterà in altro luogo indicato da quest'ultimo. In tali casi il padre dovrà dare preavviso alla madre almeno 24 ore prima dell'uscita da scuola della figlia.
d) Previo accordo tra i genitori e compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, il padre, nei giorni della settimana nei quali starà presso la madre, avrà facoltà di prendere R_ la figlia all'uscita da scuola alle 15,45 e, quindi, tenerla con sé nel tempo che avrà a disposizione e, comunque, non oltre due ore. La stessa facoltà spetta alla madre nei due giorni infrasettimanali in cui la bambina starà con il padre. e) Salvo diverso accordo tra i genitori, ogni anno trascorrerà con il padre il giorno R_
29 novembre (compleanno sig. ) e la festa del papà e con la madre il giorno 27 Pt_1 aprile (compleanno sig.ra e la festa della mamma. Pt_2 Qualora una delle suddette ricorrenze dovesse cadere nel giorno di spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo non avrà diritto ad effettuare il recupero del giorno perso e ciò fino a quando non sarà in grado di esprimere compiutamente la propria volontà. R_ f) Vacanze estive: fino al compimento del sesto anno, durante le ferie estive, R_ trascorrerà con ciascun genitore dieci giorni di vacanza consecutivi e, a decorrere dal sesto anno di età, quindici giorni consecutivi. I genitori concorderanno di anno in anno, con congruo anticipo, i rispettivi periodi di vacanza con la minore.
g) Festività natalizie/patrono: trascorrerà con il padre dalle ore 9,30 del giorno 24 R_ dicembre fino alle 9.30 del giorno di Natale, quando verrà riportata dalla madre, con la quale trascorrerà l'intera giornata, fino al mattino successivo. Il 26 dicembre starà R_ con il genitore individuato in base al calendario settimanale concordato. I genitori trascorreranno con la figlia, ad anni alternati, il 31 dicembre e Capodanno, e l'Epifania ed il giorno 13 gennaio, festa del santo patrono (pertanto un genitore terrà
nei giorni 31 dicembre e Capodanno mentre l'altro terrà la minore presso di sé il 6 R_ ed il 13 gennaio, e viceversa nell'anno successivo). h) Festività pasquali: i genitori trascorreranno con la figlia, ad anni alternati, dalle 9.30 del venerdì Santo alle 18.30 della domenica di Pasqua e dalle 18.30 della domenica di Pasqua fino alle 18.30 del martedì susseguente, inclusi i pernottamenti (pertanto quando un genitore terrà dalle 9.30 del venerdì Santo alle 18.30 della domenica di Pasqua R_ l'altro la minore dalle 18.30 della domenica di Pasqua fino alle 18.30 del martedì susseguente e viceversa l'anno successivo). i) Compleanno della minore: il 23 febbraio (compleanno di ) i genitori R_ trascorreranno un paio di ore insieme alla figlia nel pomeriggio e, ad anni alterni, un genitore cenerà con la figlia il 23 febbraio e l'altro genitore il 24 febbraio. j) In occasione delle altre festività civili starà con il genitore individuato in base R_ al calendario di frequentazione concordato.
k) Il calendario concordato, con le relative modalità di visita e gestione di , in R_ funzione di eventuali cambi turno e/o giorni di ferie della sig.ra così come in Pt_2 funzione di viaggi di lavoro fuori Parma o impegni personali nel weekend del sig. Pt_1
e/o della sig.ra potrà subire variazioni di comune accordo tra i genitori e Pt_2 comunque previo preavviso di ore 72.
l) Nel caso in cui un genitore sia impossibilitato a tenere la figlia nei giorni o nelle ore di competenza potrà, a propria discrezione, affidare la bambina all'altro genitore, ad un parente proprio o dell'altro genitore, ovvero ad una babysitter da esso unilateralmente individuata. In tale ultimo caso avrà l'obbligo di informare preventivamente l'altro genitore circa il nominativo della persona prescelta, del luogo dove sarà tenuta la figlia, della fascia oraria e del contatto del cellulare della predetta. Si specifica che nell'ipotesi in cui il servizio della baby sitter venga richiesto per far fronte ad un'esigenza voluttuaria e non necessaria del genitore in turno (affidare la bambina alla professionista per poter uscire ad es. a cena), il relativo costo è integralmente sostenuto da quest'ultimo. In tutti gli altri casi la ripartizione del costo di baby-sitting seguirà la ripartizione stabilita per le spese straordinarie.
4. Ciascuna parte si obbliga a comunicare immediatamente all'altra l'eventuale cambio di residenza o domicilio.
5. Il Sig. , prima di potersi trasferire presso altra unità immobiliare di prossimo Pt_1 acquisto in Collecchio (PR), Via Corte Maghenzani n. 2, fraz. Madregolo, deve far eseguire alcuni interventi edili e impiantistici;
in attesa del trasferimento, fino al 31/8/2024 continuerà ad avere domicilio presso l'attuale unità immobiliare di Parma, Via Emilio Lepido n.70/1 mentre, a far tempo dal 1/9/2024 e fino alla fine dei predetti lavori stimata entro la fine del 2024, avrà domicilio presso la casa di residenza della propria madre, sig.ra sita in Parma, P.le Cieri n.19, fraz. Baganzola, presso la quale terrà con sé Parte_3 la figlia nei giorni di sua competenza;
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 della figlia a fa tempo dalla data di pubblicazione della sentenza, ovvero, al più R_ tardi, a decorrere dal mese gennaio 2025, la somma di euro 950,00
(novecentocinquanta/00) mensili da rivalutarsi annualmente nella misura del 100% dell'indice ISTAT (FOI) a far tempo dalla mensilità corrisposta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza ovvero da gennaio 2026. Tale importo è da considerare non soggetto a decrementi nelle ipotesi di deflazione. Si specifica che la base per il conteggio della rivalutazione sarà rappresentata dalla somma mensile corrisposta per l'annualità precedente al calcolo, l'annualità è da intendersi gennaio-gennaio. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario anticipato sul conto corrente indicato dalla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese. Pt_2 Fino alla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio continueranno a rimanere valide ed efficaci le condizioni previste dalla sentenza di separazione personale dei Coniugi.
7. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno sostenute dal padre nella misura del 75% (settantacinquepercento) e dalla madre nella misura del 25% (venticinquepercento), tenuto conto dei seguenti criteri, conformi al protocollo in uso presso il Tribunale di Parma:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare:
- Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati da SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- Tickets sanitari;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
- Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
- Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- Libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione della medesima sia stata previamente concordata;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- Dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
- Le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
- Assicurazione scolastica;
- Fondo cassa richiesto dalla scuola;
- Gite scolastiche senza pernottamento;
- Spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno)
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
- Tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- Baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- Centro ricreativo estivo;
- Gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- Ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
- Specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati da SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma on erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici in l8ibera professione o in strutture private;
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica;
osteopatia);
- Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
- Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- Retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
- Gite scolastiche con pernottamento;
- Corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- Corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- Alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
- Corsi privati di lingua straniera SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
- Corsi di musica e strumenti musicali;
- Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
- Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
- Attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- Acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
- Spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- Spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
- Acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che richiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio. In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- Quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- Quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso. DEDUCIBILITA' FISCALE I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli ed entro 30 giorni dovranno essere consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
8. La sig.ra provvederà direttamente al pagamento all'Istituto scolastico prescelto Pt_2 dell'intera retta scolastica, dandone esibizione documentale al Sig. mensilmente, Pt_1 con conseguente diritto al rimborso nei confronti del Sig. in ragione del 75% Pt_1 dell'importo complessivamente pagato.
9. Salvo diverso accordo tra i genitori, la sig.ra si obbliga a rimborsare Pt_2 annualmente al sig. Restano una somma pari al 33% dell'importo dallo stesso corrisposto al per l'utilizzo della sola piscina, nonché un'ulteriore somma pari al Controparte_1 25% della quota riferibile all'uso della sola piscina da parte di . Qualora non fosse R_ possibile procedere alla stipula di un unico abbonamento per genitori e figlia, la sig.ra provvederà a stipulare un abbonamento per sé e per maturando nei Pt_2 R_ confronti del sig. Restano il diritto al rimborso della somma pari al 75% dell'importo pagato per l'abbonamento della figlia. 10. Al fine di conferire un nuovo e definitivo assetto ai rispettivi interessi economici e patrimoniali, di risolvere i conflitti, che hanno origine nei rapporti pregressi anche di natura patrimoniale, nonché di attribuire, in unica soluzione, alla sig.ra un contributo al Pt_2 suo mantenimento, il sig. verserà a titolo di assegno divorzile una tantum alla sig.ra Pt_1 la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), con pagamento mediante bonifico Pt_2 bancario sul conto corrente indicato dalla stessa, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
11. I regali di nozze ricevuti, così come gli altri beni comuni, sono già stati suddivisi tra i mentre il ricavato dall'eventuale vendita delle opere di e Pt_4 Persona_2 CP_2 sarà versato integralmente sul fondo pensione di Giorgia “Pensione Più” di Credit Agricole Vita. 12. I hanno acceso presso Credit Agricole il conto corrente n. 00515/0057509718 Pt_4 sul quale sono stati versati e continueranno ad essere versati i regali in denaro ricevuti dalla minore dai nonni, dagli zii e da parenti in genere in occasione dei compleanni o di altre festività. Il Sig. , di comune accordo con la sig.ra ha altresì aderito, in Pt_1 Pt_2 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia , al fondo R_ pensione “Pensione Più” di Credit Agricole Vita;
su tale fondo pensione i genitori si obbligano reciprocamente a provvedere al versamento annualmente di un importo non inferiore a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun genitore.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza del Tribunale di Parma n. 1194/2023, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi previste.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale. Si ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse della prole minore (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo al regime di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, quanto alla previsione relativa alla corresponsione da parte del marito in favore della moglie di un assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8 Legge n. 898/1970, trattandosi di accordo liberamente intervenuto tra le parti, attinente a diritti sostanzialmente disponibili ed apparendo l'importo equo avuto riguardo alla rispettiva capacità reddituale e patrimoniale quale emergente dalle allegazioni difensive e dalla documentazione versata in atti, il Collegio non ha ragione di disattendere la concorde richiesta delle parti, che fa quindi propria.
Quanto, infine, agli ulteriori accordi economici tra le parti che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, posto che non si ravvedono profili di contrarietà a norme imperative, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] Parte_2
27.04.1987 alle condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 17.12.2024.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 5126/2024 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Molè, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo stesso difensore;
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Superti, elettivamente Parte_2 domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
1. La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ciascuno dei R_ quali potrà esercitare la responsabilità genitoriale. I genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé, eserciterà la responsabilità R_ genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione e gestione.
2. La figlia avrà residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la madre, che R_ sino a sua nuova determinazione, continuerà ad abitare nell'unità immobiliare condotta in locazione di Parma, Via G. Lanfranco n.9.
3. Il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la R_ madre e, salvo diverso nuovo accordo, il padre terrà la bambina con le seguenti modalità: a) tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 circa, ovvero per i futuri gradi di istruzione della minore in altro diverso orario compatibile con l'ingresso a scuola, quando si recherà presso l'abitazione di domicilio/residenza della figlia e porterà la stessa a scuola. La sig.ra farà trovare la figlia sotto casa al momento dell'arrivo del padre. Tali Pt_2 incontri sono esclusi nei giorni di chiusura della scuola per festività. b) Nella prima e nella terza settimana del mese, dal sabato mattina alle 9.30 fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola, oppure, solo ove vi sia previo accordo tra i genitori, dal venerdì alle 16.00 alla domenica alle 18.30. I pernottamenti sono inclusi.
c) Nella seconda e la quarta settimana del mese, dal mercoledì alle ore 16,00 fino al venerdì mattina alle 9.00, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola. I pernottamenti sono inclusi.
Nei pomeriggi di mercoledì e giovedì, qualora il padre fosse impossibilitato per impegni lavorativi, la sig.ra preleverà la figlia a scuola alle ore 16,00 e la accompagnerà Pt_2 presso la nonna paterna, con la quale la minore resterà fino all'arrivo del padre, ovvero la porterà in altro luogo indicato da quest'ultimo. In tali casi il padre dovrà dare preavviso alla madre almeno 24 ore prima dell'uscita da scuola della figlia.
d) Previo accordo tra i genitori e compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, il padre, nei giorni della settimana nei quali starà presso la madre, avrà facoltà di prendere R_ la figlia all'uscita da scuola alle 15,45 e, quindi, tenerla con sé nel tempo che avrà a disposizione e, comunque, non oltre due ore. La stessa facoltà spetta alla madre nei due giorni infrasettimanali in cui la bambina starà con il padre. e) Salvo diverso accordo tra i genitori, ogni anno trascorrerà con il padre il giorno R_
29 novembre (compleanno sig. ) e la festa del papà e con la madre il giorno 27 Pt_1 aprile (compleanno sig.ra e la festa della mamma. Pt_2 Qualora una delle suddette ricorrenze dovesse cadere nel giorno di spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo non avrà diritto ad effettuare il recupero del giorno perso e ciò fino a quando non sarà in grado di esprimere compiutamente la propria volontà. R_ f) Vacanze estive: fino al compimento del sesto anno, durante le ferie estive, R_ trascorrerà con ciascun genitore dieci giorni di vacanza consecutivi e, a decorrere dal sesto anno di età, quindici giorni consecutivi. I genitori concorderanno di anno in anno, con congruo anticipo, i rispettivi periodi di vacanza con la minore.
g) Festività natalizie/patrono: trascorrerà con il padre dalle ore 9,30 del giorno 24 R_ dicembre fino alle 9.30 del giorno di Natale, quando verrà riportata dalla madre, con la quale trascorrerà l'intera giornata, fino al mattino successivo. Il 26 dicembre starà R_ con il genitore individuato in base al calendario settimanale concordato. I genitori trascorreranno con la figlia, ad anni alternati, il 31 dicembre e Capodanno, e l'Epifania ed il giorno 13 gennaio, festa del santo patrono (pertanto un genitore terrà
nei giorni 31 dicembre e Capodanno mentre l'altro terrà la minore presso di sé il 6 R_ ed il 13 gennaio, e viceversa nell'anno successivo). h) Festività pasquali: i genitori trascorreranno con la figlia, ad anni alternati, dalle 9.30 del venerdì Santo alle 18.30 della domenica di Pasqua e dalle 18.30 della domenica di Pasqua fino alle 18.30 del martedì susseguente, inclusi i pernottamenti (pertanto quando un genitore terrà dalle 9.30 del venerdì Santo alle 18.30 della domenica di Pasqua R_ l'altro la minore dalle 18.30 della domenica di Pasqua fino alle 18.30 del martedì susseguente e viceversa l'anno successivo). i) Compleanno della minore: il 23 febbraio (compleanno di ) i genitori R_ trascorreranno un paio di ore insieme alla figlia nel pomeriggio e, ad anni alterni, un genitore cenerà con la figlia il 23 febbraio e l'altro genitore il 24 febbraio. j) In occasione delle altre festività civili starà con il genitore individuato in base R_ al calendario di frequentazione concordato.
k) Il calendario concordato, con le relative modalità di visita e gestione di , in R_ funzione di eventuali cambi turno e/o giorni di ferie della sig.ra così come in Pt_2 funzione di viaggi di lavoro fuori Parma o impegni personali nel weekend del sig. Pt_1
e/o della sig.ra potrà subire variazioni di comune accordo tra i genitori e Pt_2 comunque previo preavviso di ore 72.
l) Nel caso in cui un genitore sia impossibilitato a tenere la figlia nei giorni o nelle ore di competenza potrà, a propria discrezione, affidare la bambina all'altro genitore, ad un parente proprio o dell'altro genitore, ovvero ad una babysitter da esso unilateralmente individuata. In tale ultimo caso avrà l'obbligo di informare preventivamente l'altro genitore circa il nominativo della persona prescelta, del luogo dove sarà tenuta la figlia, della fascia oraria e del contatto del cellulare della predetta. Si specifica che nell'ipotesi in cui il servizio della baby sitter venga richiesto per far fronte ad un'esigenza voluttuaria e non necessaria del genitore in turno (affidare la bambina alla professionista per poter uscire ad es. a cena), il relativo costo è integralmente sostenuto da quest'ultimo. In tutti gli altri casi la ripartizione del costo di baby-sitting seguirà la ripartizione stabilita per le spese straordinarie.
4. Ciascuna parte si obbliga a comunicare immediatamente all'altra l'eventuale cambio di residenza o domicilio.
5. Il Sig. , prima di potersi trasferire presso altra unità immobiliare di prossimo Pt_1 acquisto in Collecchio (PR), Via Corte Maghenzani n. 2, fraz. Madregolo, deve far eseguire alcuni interventi edili e impiantistici;
in attesa del trasferimento, fino al 31/8/2024 continuerà ad avere domicilio presso l'attuale unità immobiliare di Parma, Via Emilio Lepido n.70/1 mentre, a far tempo dal 1/9/2024 e fino alla fine dei predetti lavori stimata entro la fine del 2024, avrà domicilio presso la casa di residenza della propria madre, sig.ra sita in Parma, P.le Cieri n.19, fraz. Baganzola, presso la quale terrà con sé Parte_3 la figlia nei giorni di sua competenza;
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 della figlia a fa tempo dalla data di pubblicazione della sentenza, ovvero, al più R_ tardi, a decorrere dal mese gennaio 2025, la somma di euro 950,00
(novecentocinquanta/00) mensili da rivalutarsi annualmente nella misura del 100% dell'indice ISTAT (FOI) a far tempo dalla mensilità corrisposta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza ovvero da gennaio 2026. Tale importo è da considerare non soggetto a decrementi nelle ipotesi di deflazione. Si specifica che la base per il conteggio della rivalutazione sarà rappresentata dalla somma mensile corrisposta per l'annualità precedente al calcolo, l'annualità è da intendersi gennaio-gennaio. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario anticipato sul conto corrente indicato dalla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese. Pt_2 Fino alla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio continueranno a rimanere valide ed efficaci le condizioni previste dalla sentenza di separazione personale dei Coniugi.
7. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno sostenute dal padre nella misura del 75% (settantacinquepercento) e dalla madre nella misura del 25% (venticinquepercento), tenuto conto dei seguenti criteri, conformi al protocollo in uso presso il Tribunale di Parma:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare:
- Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati da SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- Tickets sanitari;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
- Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
- Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- Libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione della medesima sia stata previamente concordata;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- Dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
- Le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
- Assicurazione scolastica;
- Fondo cassa richiesto dalla scuola;
- Gite scolastiche senza pernottamento;
- Spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno)
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
- Tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- Baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- Centro ricreativo estivo;
- Gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- Ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
- Specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati da SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma on erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici in l8ibera professione o in strutture private;
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica;
osteopatia);
- Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
- Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- Retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
- Gite scolastiche con pernottamento;
- Corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- Corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- Alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
- Corsi privati di lingua straniera SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
- Corsi di musica e strumenti musicali;
- Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
- Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
- Attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- Acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
- Spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- Spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
- Acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che richiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio. In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- Quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- Quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso. DEDUCIBILITA' FISCALE I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli ed entro 30 giorni dovranno essere consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
8. La sig.ra provvederà direttamente al pagamento all'Istituto scolastico prescelto Pt_2 dell'intera retta scolastica, dandone esibizione documentale al Sig. mensilmente, Pt_1 con conseguente diritto al rimborso nei confronti del Sig. in ragione del 75% Pt_1 dell'importo complessivamente pagato.
9. Salvo diverso accordo tra i genitori, la sig.ra si obbliga a rimborsare Pt_2 annualmente al sig. Restano una somma pari al 33% dell'importo dallo stesso corrisposto al per l'utilizzo della sola piscina, nonché un'ulteriore somma pari al Controparte_1 25% della quota riferibile all'uso della sola piscina da parte di . Qualora non fosse R_ possibile procedere alla stipula di un unico abbonamento per genitori e figlia, la sig.ra provvederà a stipulare un abbonamento per sé e per maturando nei Pt_2 R_ confronti del sig. Restano il diritto al rimborso della somma pari al 75% dell'importo pagato per l'abbonamento della figlia. 10. Al fine di conferire un nuovo e definitivo assetto ai rispettivi interessi economici e patrimoniali, di risolvere i conflitti, che hanno origine nei rapporti pregressi anche di natura patrimoniale, nonché di attribuire, in unica soluzione, alla sig.ra un contributo al Pt_2 suo mantenimento, il sig. verserà a titolo di assegno divorzile una tantum alla sig.ra Pt_1 la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), con pagamento mediante bonifico Pt_2 bancario sul conto corrente indicato dalla stessa, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
11. I regali di nozze ricevuti, così come gli altri beni comuni, sono già stati suddivisi tra i mentre il ricavato dall'eventuale vendita delle opere di e Pt_4 Persona_2 CP_2 sarà versato integralmente sul fondo pensione di Giorgia “Pensione Più” di Credit Agricole Vita. 12. I hanno acceso presso Credit Agricole il conto corrente n. 00515/0057509718 Pt_4 sul quale sono stati versati e continueranno ad essere versati i regali in denaro ricevuti dalla minore dai nonni, dagli zii e da parenti in genere in occasione dei compleanni o di altre festività. Il Sig. , di comune accordo con la sig.ra ha altresì aderito, in Pt_1 Pt_2 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia , al fondo R_ pensione “Pensione Più” di Credit Agricole Vita;
su tale fondo pensione i genitori si obbligano reciprocamente a provvedere al versamento annualmente di un importo non inferiore a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun genitore.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza del Tribunale di Parma n. 1194/2023, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi previste.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale. Si ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse della prole minore (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo al regime di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, quanto alla previsione relativa alla corresponsione da parte del marito in favore della moglie di un assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8 Legge n. 898/1970, trattandosi di accordo liberamente intervenuto tra le parti, attinente a diritti sostanzialmente disponibili ed apparendo l'importo equo avuto riguardo alla rispettiva capacità reddituale e patrimoniale quale emergente dalle allegazioni difensive e dalla documentazione versata in atti, il Collegio non ha ragione di disattendere la concorde richiesta delle parti, che fa quindi propria.
Quanto, infine, agli ulteriori accordi economici tra le parti che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, posto che non si ravvedono profili di contrarietà a norme imperative, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] Parte_2
27.04.1987 alle condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 17.12.2024.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere