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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 144/2021
All'udienza collegiale del giorno 11/02/2025 ore 11:55
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TEI JACOPO
Avv. BIAGIOTTI FRANCESCO Presente
Appellato/i
DI Controparte_1
Avv. NATOLI GIORGIO Avv. D'Alessio in sostituzione
È presente per la pratica forense il dott. tessera nr 1201 ordine avvocati di Controparte_2
Civitavecchia
***
L'avvocato Biagiotti insiste nell'istanza di nomina di CTU.
Controparte si oppone all'istanza e si riporta agli atti.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente
dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza dell'11.02.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 144 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliata presso il difensore avv. TEI Parte_1 C.F._1
JACOPO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. BIAGIOTTI FRANCESCO giusta procura in atti. APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del p.t. domiciliato Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
presso lo studio del difensore avv. NATOLI GIORGIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1165/2020 resa in data 14/12/2020 dal Tribunale di
Civitavecchia
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 8.01.2021 ha proposto Parte_1
appello contro la sentenza n.1165/2020 pubblicata in data 14/12/2020 dal Tribunale di
Civitavecchia resa nell'ambito del procedimento civile avente r.g.n.4556/2014, promosso dall'odierna appellante nei confronti del . Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con l'atto introduttivo del
2 presente giudizio ha allegato che il giorno 28.07.2014, alle ore 7,40, mentre Parte_1 attraversava le strisce pedonali di via Carlo Macchi, all'altezza del civico n. 5, in Bracciano
(RM), giunta a metà della carreggiata “incappava in una buca molto profonda e poco visibile,
(…) nascosta dalla pittura delle strisce pedonali, che ne nascondevano la presenza”, e cadeva rovinosamente a terra;
di essere stata soccorsa da e di essere stata trasportata Controparte_5 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di , dove le sono stati diagnosticati 30 giorni CP_1
clinici per dolore alla colonna dorsale;
di essersi sottoposta a ulteriori cure mediche e fisioterapiche;
di avere inviato una lettera di richiesta di risarcimento dei danni al CP_3
e che questi ha attivato la propria polizza assicurativa con la Unipol SAI
[...]
Assicurazioni S.p.A., la quale ha negato ogni responsabilità in capo al proprio assicurato;
ha citato in giudizio il , chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento Controparte_3 dei danni, quantificati in € 47.112,82 sulla scorta della quantificazione del danno biologico operata dal dott. Nel costituirsi in giudizio il ha Persona_1 Controparte_3 preliminarmente dedotto come, stante l'estensione della rete stradale, non sia invocabile nel caso in esame la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' Amministrazione comunale, avendo la giurisprudenza di legittimità ritenuto configurabile il caso fortuito tutte le volte in cui, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervenuto tempestivo, ogni repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, non possa essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
come, nel caso in esame, il non avesse ricevuto alcuna segnalazione in CP_3 ordine alla presenza di una buca e come neanche “la sig.ra al momento del sinistro ha Pt_1 richiesto l'intervenuto di alcuna autorità al fine di verificare l'effettivo stato dei luoghi”; e come, considerato che il sinistro si è verificato alle 7,40 del 28.07.2014, “vi erano le condizioni ideali affinché la buca potesse essere vista dall' attrice”, dovendo dunque addebitarsi il danno lamentato alla condotta imprudente e disattenta dell'attrice, “la quale nel percorrere la sede stradale non si è accorta della presenza dell'anomalia facilmente rilevabile usando la comune diligenza dell'utente medio che si accinge a percorrere la strada”. Il convenuto ha anche dedotto che la richiesta risarcitoria avanza è eccessiva e sproporzionata, concludendo per il rigetto della domanda attorea”.
§ 3. — Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale di
Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: rigetta le domande attoree;
condanna a rimborsare al le Parte_1 Controparte_3 spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co.
2, d.m. 10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.”.
3 § 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “L'art. 2051 c.c. prevede un peculiare criterio di imputazione della responsabilità, ossia la relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno e il soggetto che è chiamato a risponderne. Il danneggiato, nel domandare il risarcimento, non deve provare la colpa del convenuto, ma – come generalmente si afferma – si può limitare a provare la qualità di custode di quest'ultimo e l'esistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il danno. Presupposti della responsabilità in capo al custode sono, quindi, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nell'escludere che la cosa debba avere un'intrinseca pericolosità: anche le cose normalmente innocue o inerti (cfr. Cass. 28.10.1995, n. 11264) possono essere fonte di danno in forza di altri fattori causali (cfr. Cass. 15.11.1996, n. 10015; Cass. 23.10.1990, n.
10277). Come è stato acutamente osservato da uno studioso, la stessa forza di gravità rende le cose potenzialmente idonee a recare danno. L'art. 2051 c.c., quindi, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio dinamismo sussiste un dovere di custodia e controllo allorquando agenti interni alle stesse ovvero l'effetto dell' uomo possano prevedibilmente intervenire, come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che possa conferire alla cosa la c.d. “idoneità al nocumento” (cfr. Cass. 11.06.1998,
n. 5796). L'operatività dell'art. 2051 c.c., quindi, è condizionata non all' accertamento di determinate caratteristiche della cosa o della pericolosità intrinseca della stessa (la legge, infatti, allorché richiede detto estremo, come nel caso dell'art. 2050 c.c., lo menziona specificamente: cfr. Pret. Chieti, 19.12.1994, in Foro it., 1995, I, c. 1684; App. Milano,
19.6.1981, in Riv. dir. comm., 1982, 121), bensì di una situazione di pericolo che ha modo di concretizzarsi in danno solo mediante la cosa stessa (cfr., chiaramente in detti termini, Cass.
21.10.1976, n. 3722; in seguito, Cass. 06.04.1982, n. 2134, in termini di “pericolosità per i terzi”, da intendere nel senso suddetto;
in giurisprudenza, per esprimere lo stesso concetto è frequente l'uso dell'espressione “intrinseco dinamismo della cosa”, che, però, si presta all'equivoco di un restringimento sotto il profilo oggettuale dell'ambito di applicazione della tutela accordata dall'art. 2051 c.c., che parrebbe lasciare fuori dall'ambito di applicazione le cose c.d. inerti: cfr., per l'uso di detta espressione, Cass. 23.10.1990, n. 10277; Cass.
27.03.1972, n. 987). E' quella, appunto, che la giurisprudenza chiama la “idoneità al nocumento” (cfr. Cass. 11.06.1998, n. 5796, sopra riportata, proprio in questi termini;
Cass.
23.10.1990, n. 10277; Cass. 09.06.1983, n. 3971): espressione che si può accogliere solo se alla stessa si dà l'accezione di cui si è detto, ossia che l'art. 2051 c.c. sarà applicabile solo ove la cosa, nel caso concreto, risulti – a seguito dell'accertamento condotto in corso di causa –
4 aver esposto i terzi a un rischio specifico di danno. In verità, ad avviso di chi scrive, la ratio dell'art. 2051 c.c. è quella di sanzionare il custode proprio perché – come reso evidente dagli eventi – non ha correttamente esercitato il potere di controllo sulla cosa ove la stessa produca danno a terzi per l'intervento di un fattore riconducibile o al dinamismo intrinseco della stessa o a un terzo o allo stesso danneggiato. Correttamente, pertanto, parte della dottrina ha parlato di “responsabilità aggravata”, proprio perché la legge, più che sancire una forma di responsabilità oggettiva, pone una presunzione di responsabilità del custode, che però è comunque iuris tantum, potendo questi provare il caso fortuito. E detto aggravamento di responsabilità è giustificabile – tanto tra i codificatori del 1942 quanto (e soprattutto) oggi, alla luce della Carta del 1948 – solo nei termini sopra delineati, e non laddove si voglia vedere un'ipotesi di responsabilità che presupponga un rapporto causale di mera occasionalità tra cosa e danno. Non a caso, infatti, la giurisprudenza tende a far coincidere la prova della sussistenza del nesso di causalità - che il danneggiato ha l 'onere di dare (cfr. Cass. 20.05.1998,
n. 5031) - con la prova che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella produzione dell'evento dannoso. E in tale senso si può condividere l'affermazione della riferibilità dell'elemento della pericolosità al nesso eziologico.
3. La circostanza per cui è caduta in una buca Parte_1 che si trovava sulla carreggiata di via Carlo Macchi, all'altezza del civico n. 5, a è CP_1 stata provata all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio. In particolare, è stata riferita dalla testimone , che ha assistito alla caduta dell'attrice, le ha prestato Controparte_5 un primo soccorso e, su richiesta dalla stessa, l'ha accompagnata a casa poiché lamentava dolore alla schiena. La testimone non è stata in grado di riferire le dimensioni della buca, ma ha riferito che l'attrice era seduta in terra nella buca a causa della caduta. Da tale circostanza
è possibile desumere come la buca in questione non fosse certo piccola, potendo contenere una persona seduta. Per ciò solo non è possibile ritenere che – come ha allegato parte attrice – la buca in cui è caduta fosse poco visibile. Parte attrice ha anche allegato che la Parte_1 buca in questione era poco visibile in quanto “nascosta dalla pittura delle strisce pedonali”.
La documentazione fotografica prodotta da parte attrice, e che riproduce lo stato dei luoghi al momento della caduta (circostanza non contestata da parte convenuta), evidenzia un manto stradale gravemente ammalorato. Oltre a presentare lesioni diffuse dell'asfalto, sono presenti due grosse buche: una prima in corrispondenza di un grande tombino e una seconda, di maggiori dimensioni, in corrispondenza di una striscia pedonale, precisamente tra la sesta e la settima striscia a partire alla carreggiata di destra. Si deve ritenere che sia a questa seconda buca che l'attrice ha fatto riferimento, avendo allegato che la “pittura delle strisce pedonali
(…) ne nascondevano la presenza”, senza alcun riferimento alla presenza di una lastra metallica di copertura di un tombino. In conclusione, sulla scorta della documentazione
5 prodotta da parte attrice e dell'istruttoria testimoniale espletata non è possibile ritenere che la buca in cui è caduta non fosse visibile usando l'ordinaria diligenza, e tanto Parte_1
meno che la stessa fosse occultata dalla vernice delle strisce pedonali. Piuttosto, si deve ritenere il contrario: l'interruzione della vernice bianca sul manto stradale rendeva immediatamente evidente l'ammaloramento del manto stradale e la presenza di una buca.
Inoltre, la buca in questione è – come documentato dalla fotografia prodotta da parte attrice, ma anche (come si è detto) provato dalla testimonianza resa da – non di Controparte_5
piccole dimensioni. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
(sancito con le ordinanze 10.02.2018, nn.2480, 2481, 2482 e 2483), con cui ha riconsiderato il proprio precedente orientamento, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in iterazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche officiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accertabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass., ord. 13.01.2020, n. 347). E' quanto accaduto nel caso in esame, in cui la condotta dell' attrice nell'attraversare la carreggiata di via Carlo
Macchi a si deve ritenere imprudente in ragione sia dell'ora in cui è avvenuto il CP_1 sinistro, ossia le ore 7,40 di un mattino d'estate (in verità, proprio perché la buca si trovava in corrispondenza di due strisce pedonali, sarebbe stata visibile anche in mancanza di luce naturale in ragione della mancanza di vernice bianca) sia della condizioni del luogo, che presentava a un primo sguardo una grave situazione di ammaloramento del manto stradale, il quale esigeva da parte del pedone una maggiore attenzione nell'incedere. Non solo. La testimone ha riferito che era ferma allo stop “per consentire alla sig.ra Controparte_5
l'attraversamento della strada” (v. verbale dell'udienza del 21.04.2016). Non è Pt_1
possibile ritenere, allora, che non abbia visto la buca proprio in quanto stava Parte_1
attraversando le strisce pedonali e, dunque, in ragione della concitazione che può caratterizzare l'attraversamento pedonale. Parte attrice ha infatti dedotto come “le strisce
6 pedonali siano l'unico tratto di strada ove è consentito il transito dei pedoni per l'attraversamento della carreggiata e ci si aspetta dunque che il manto sia privo di qualsiasi insidia o trabocchetto” (v. atto di citazione – pag. 3). In altri termini, con tale considerazione
– ed a prescindere dal riferimento all'insidia o trabocchetto, non pertinente qualora venga in rilievo la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., come nel caso in esame (e come dedotto dalla stessa parte attrice) – si è inteso dedurre come si debba valutare con maggiore rigore la custodia in capo all' Amministrazione comunale in ragione del luogo in cui si trovava la buca in cui è caduta Di contro, e focalizzando l'attenzione sulla condotta della Parte_1
danneggiata, si deve ritenere che la circostanza per cui la buca in questione fosse presente dove vi è l'attraversamento pedonale, e che non era affatto non immediatamente visibile per chi si accingeva ad attraversare (come si è detto sopra), imponeva una diligenza maggiore in capo al danneggiato rispetto a quella che normalmente è richiesta nel camminare su un marciapiede, per esempio La condotta imprudente di nell'attraversare le Parte_1 strisce pedonali all'altezza del civico n. 5 di via Carlo Macchi in Bracciano (RM) costituisce un fatto caratterizzato da autonoma efficienza causale e, quindi, come tale esclude la responsabilità da cosa in custodia in caso all'Amministrazione comunale.
4. In conclusione, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti del deve essere Controparte_3 rigettata non essendo ravvisabile una responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella causazione del sinistro per cui è causa e dovendosi ritenere l'esclusiva responsabilità di per la caduta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella Parte_1 misura indicata in dispositivo”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della Sentenza n. 1165/2020 impugnata emessa il giorno 14 dicembre 2020 all'esito del Procedimento R.G. n. 4556/14 dall'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia, Sezione Civile, Dott. Mario Montanaro ed in accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado:
➢ Accertare e dichiarare che il sinistro occorso alla Sig.ra il giorno Parte_1
28/7/2014, ore 7:40 circa in Bracciano (Rm), Via Carlo Marchi, n. 5 è avvenuto per esclusiva responsabilità del od in subordine per corresponsabilità che Controparte_6
Codesta Ecc.ma Corte D'Appello vorrà valutare ed ➢ in accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del Giudizio di primo grado condannare il CP_3
, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento del danno per la somma di € 47.112,82
[...]
(quarantasettemilacentododici/82) in favore dell'Appellante, somma indicata nella CTP a firma del Dott. contenuta in allegato nel fascicolo di primo grado o per Persona_1
la somma maggior o minore che risulterà dalla CTU peraltro non espletata in primo grado
7 nonostante le reiterate richieste di parte attrice. In via subordinata: revocare la condanna alle spese legali del procedimento di primo grado a carico della Sig.ra Con vittoria Parte_1
di spese, competenze ed onorari, del doppio grado di giudizio da liquidarsi separatamente ai procuratori antistatari come da procura in calce al presente atto”.
§ 6. — Il costituitosi con comparsa depositata il 30.04.2021 ha Controparte_3 resistito al gravame e così concluso “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, - dichiarare inammissibile l'appello proposto da per i motivi esposti ai parr.I e II della Parte_1
presente comparsa e quivi trasfusi integralmente;
- respingere l'appello confermando integralmente la sentenza di I grado resa dal Tribunale di Civitavecchia n. 1165/2020 oggetto di gravame;
- per mero scrupolo difensivo respingere le avverse pretese in quanto totalmente illogiche oltreché sproporzionate;
- rigettare la richiesta di inibitoria della sentenza per insussistenza dei presupposti;
- condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del giudizio”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in unico motivo avente ad oggetto l'errata applicazione dell'art.2051 c.c. ed errata valutazione delle prove orali assunte nel corso del giudizio di primo grado.
Premetteva l'appellante che i precedenti giudici istruttori avevano formulato delle proposte conciliative non accolte dal convenuto, quindi evidenziava che l'art. 2051 c.c. avrebbe CP_3
dovuto far propendere il giudicante per il riconoscimento della responsabilità in capo al per l'omessa manutenzione della strada ed a maggior ragione in un punto Controparte_3
specifico ove il pedone era tenuto ad attraversare la strada essendo avvenuto il sinistro sulle strisce pedonali.
Soggiungeva che l'argomentazione logico giuridica che aveva portato il giudice di primo grado ad “addossare” completamente la responsabilità dell'accaduto sul pedone era stata quella di essere stata l'appellante poco accorta nello schivare le buche presenti sulle strisce pedonali.
Indi allegava che non poteva escludersi la caduta nella buca più piccola ivi presente e che il primo giudice non aveva minimamente motivato sul fortuito mentre il Controparte_3 non aveva affermato, né dimostrato di essersi attivato per la rimozione dell'insidia o di aver predisposto un piano di manutenzione stradale, ovvero di aver apposto delle segnalazioni di avvertimento di pericolo per i pedoni, in assenza dei quali evidentemente l'utente della strada si trovava ad avere un legittimo affidamento in ordine alla stabilità e della regolarità della superficie su cui si trovava a transitare.
Deduceva inoltre che il giudice di prime cure aveva totalmente ignorato le prove legali fornite
8 nel corso del giudizio e che nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non era predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima che poteva invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, commi 1 e 2, c.c., richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presentasse anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
§ 9. – Preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. superata dall'esame nel merito dell'impugnazione e quella di cui all'art.342
c.p.c. che il ha sollevato nella propria comparsa di costituzione in appello. Controparte_3
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie paiono potersi rinvenire nell'impugnazione della parte appellante.
Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n. 10409/2020 e n. 4696/2016).
§ 10. – Ciò posto osserva il Collegio che l'appello non è fondato.
Deve anzitutto premettersi che la fattispecie di responsabilità in esame costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera sussistenza del nesso eziologico.
L'esame sistematico dell'art.2051 c.c. – tale la disposizione cui va ricondotto l'occorso - rispetto alle altre forme di responsabilità per cd. colpa presunta, mette infatti in risalto come il
9 custode possa andar esente dall'addebito di responsabilità solo laddove dia prova del caso fortuito, ossia di quel fattore interruttivo del nesso di causalità che sia del tutto indipendente dalla natura della cosa ed operante in assoluta autonomia o che pur inserendosi nel medesimo decorso possieda comunque una tale efficacia da degradare il precedente fattore a semplice occasione del danno.
Fortuito che astrattamente può essere costituito dallo stesso comportamento del danneggiato (il fortuito incidentale) a seguito del quale la cosa viene svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, come nel caso di specie.
Quanto all'onere della prova ex art.2967 c.c. deve inoltre osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante Cass.civ.n.12663/2024) incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, fermo restando che la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.
A ciò aggiungendosi che la condotta del danneggiato (cfr., Cass.civ.n.9315/2019), che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo - in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1 c.c.
- una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi nell'ambito delle valutazioni, caso per caso, che si impongono in simile fattispecie avendo così motivato a pag.n.5 della sentenza appellata “Parte attrice ha anche allegato che la buca in questione era poco visibile in quanto “nascosta dalla pittura delle strisce pedonali”. La documentazione fotografica prodotta da parte attrice, e che riproduce lo stato dei luoghi al momento della caduta (circostanza non contestata da parte convenuta), evidenzia un manto stradale gravemente ammalorato. Oltre a presentare lesioni diffuse
10 dell'asfalto, sono presenti due grosse buche: una prima in corrispondenza di un grande tombino e una seconda, di maggiori dimensioni, in corrispondenza di una striscia pedonale, precisamente tra la sesta e la settima striscia a partire alla carreggiata di destra. Si deve ritenere che sia a questa seconda buca che l'attrice ha fatto riferimento, avendo allegato che la “pittura delle strisce pedonali (…) ne nascondevano la presenza”, senza alcun riferimento alla presenza di una lastra metallica di copertura di un tombino. In conclusione, sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice e dell'istruttoria testimoniale espletata non è possibile ritenere che la buca in cui è caduta non fosse visibile usando Parte_1
l'ordinaria diligenza, e tanto meno che la stessa fosse occultata dalla vernice delle strisce pedonali. Piuttosto, si deve ritenere il contrario: l'interruzione della vernice bianca sul manto stradale rendeva immediatamente evidente l'ammaloramento del manto stradale e la presenza di una buca. Inoltre, la buca in questione è – come documentato dalla fotografia prodotta da parte attrice, ma anche (come si è detto) provato dalla testimonianza resa da Controparte_5
– non di piccole dimensioni”, precisando poco prima che la testimone sentita nell'istruttoria aveva riferito che l'attrice era seduta in terra nella buca a causa della caduta e quindi da tale circostanza era possibile desumere come la buca in questione non fosse certo piccola, potendo contenere una persona seduta.
Il primo giudice risulta aver quindi a pag.n.6 ascritto l'occorso a responsabilità esclusiva dell'attrice, che, in orario mattutino estivo ed in piena visibilità, in maniera distratta e poco accorta, non si era avveduta della rilevante buca che trovandosi in corrispondenza di due strisce pedonali, sarebbe comunque stata visibile anche in mancanza di luce naturale in ragione della mancanza della vernice bianca.
Orbene, proprio dalla testimonianza assunta, quanto soprattutto dalle fotografie in atti, si evince che le buche sul manto stradale non erano affatto piccole (tanto da contenere una persona seduta) ed erano chiaramente visibili tanto da interrompere la continuità delle striature bianche, ne consegue che un minimo di avvedutezza nell'incedere da parte del pedone avrebbe consentito di transitare nella parte della strada integra, in tal modo prevenendo qualsivoglia pericolo di caduta.
Dunque, in simile frangente con piena visibilità mattutina e buche di grandi dimensioni, la cosa non può considerarsi causa del danno, da ascriversi alla condotta del danneggiato che deve qualificarsi in termini di cd. fortuito incidentale, svilendo il ruolo della cosa a mera occasione del danno.
Ed in tal senso risulta la giurisprudenza della S.C. sul punto.
La responsabilità del custode va, infatti, esclusa laddove il danno si sarebbe evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (Cass. 17
11 ottobre 2013, n.23584: “Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”; v. anche, tra le più recenti, Cass.
17 novembre 2021, n.34886: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”).
La S.C. ha, altresì, precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo,
e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi si è così ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che, “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. 13 gennaio 2015, n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, la S.C. ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone
12 che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass.civ.23 maggio 2023, n.14228).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi stante la semplicità delle questioni dedotte in giudizio.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di citazione notificato in data 8.01.2021 avverso la sentenza n.1165/2020 resa in data
14/12/2020 dal Tribunale di Civitavecchia, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore Parte_1
del che liquida in euro 4.996,00 per compensi oltre spese forfettarie Controparte_3
iva e cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 11.02.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente dott. Antonio Perinelli
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