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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 10682/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio del Vecchio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
EL TA TO
Oggetto: infortunio sul lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.11.2023, la ricorrente, premesso di aver già ottenuto il riconoscimento di postumi invalidanti da malattie professionali, complessivamente quantificati nella misura del 13%, asseriva di aver subito infortunio sul lavoro in data 29.06.2023 con esiti invalidanti da “frattura sottocapitata del femore sx” da attribuirsi a causa violenta in occasione di lavoro.
Ciò in quanto in data 29.06.2023 alle ore 23.00 circa, durante il turno di lavoro come infermiera presso ASL Taranto – PPI di Grottaglie, allorquando si recava nello spogliatoio della postazione 118 per prendere il fonendoscopio, cadeva rovinosamente per terra riportando danni all'anca sinistra;
trasportata presso il PO dell'Ospedale di Martina Franca, ne veniva disposto il ricovero cui faceva seguito intervento chirurgico di sostituzione protesica dell'anca fratturata con posizionamento di artroprotesi.
In ragione di tanto riferiva di aver inoltrato denuncia di infortunio all' il CP_1
29.06.2023 senza ottenere il riconoscimento della causa violenta in occasione di lavoro, avendo l'istituto convenuto ascritto a malattia comune l'evento denunciato.
AN aveva proposto, altresì, ricorso amministrativo. Pertanto, con il presente ricorso la ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 ottenere l'accertamento della natura professionale della patologia denunciata e conseguita nell'infortunio del 29.06.2023 e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica e all'entità della invalidità temporanea assoluta da accertare in corso di causa con applicazione del cumulo.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria contestava la sussistenza CP_1 della causa violenta in occasione di lavoro, trattandosi di malattia comune e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il giudizio era tempestivamente riassunto dalla parte ricorrente a seguito di interruzione automatica ex art. 301 c.p.c. prodottasi per l'intervenuto collocamento in quiescenza del difensore originario costituito dell' CP_1
La causa veniva istruita a mezzo documenti, prova per testi e CTU e, previamente discussa all'odierna udienza, decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Il dott. nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si Per_1 condividono, ha confermato che a seguito dell'infortunio del 29.06.2023 la ricorrente ha riportato “frattura sottocapitata femore sinistro” riconoscendone l'origine da causa violenta in occasione di lavoro: “Riferendomi alla documentazione in mio possesso avendo sottoposto a visita medica la il sottoscritto ritiene Parte_1 che diagnosi “frattura sottocapitata femore sinistro” sia da attribuire a causa violenta. L'intervento chirurgico resosi necessario è da correlarsi alla frattura scaturita dalla caduta avvenuta dalla documentazione prodotta e le dichiarazioni eseguite in ambiente lavorativo. Il sottoscritto riconosce il nesso causa con la diagnosi eseguita “frattura sottocapitata del femore sinistro” e con i postumi in atto “postumi di impianto protesico anca sinistra su frattura sottocapitata femore sinistro con ipometria iatrogena di 1cm e scarsa compromissione del R.O.M. articolare anca operata”
Il Ctu ha poi concluso che i postumi relativi a tale patologia comportino la percentuale d'invalidità pari al “ 307 (5%), 309 (1%)” e in cumulo con i CP_1 CP_1 pregressi riconoscimenti di invalidità permanente di grado pari al 13%, determinano un grado complessivo di invalidità permanente pari al 19% a decorrere dalla data dell'infortunio; quanto alla inabilità temporanea assoluta, il ctu ha accertato che la stessa deve essere riconosciuta dal 30.06.2023 al
18.09.2023 (data dell'ultimo controllo ortopedico).
In sostanza, all'esame medico legale i postumi invalidanti riportati dalla ricorrente e il corrispondente sono apparsi la conseguenza dell'infortunio occorso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Sul piano fattuale, i testi escussi hanno confermato la sussistenza della causa violenta in occasione di lavoro nella caduta subita dalla ricorrente in data
29.06.2023 da cui sono derivanti i danni su illustrati, dovendosi, pertanto, ritenere superato quanto dedotto dall' in ordine alla ascrivibilità a malattia comune CP_2
Testi della patologia accertata (cfr. dich. teste “ indifferente. Conosco la Tes_1 ricorrente poiché siamo colleghi di lavoro alle dipendenze di ASL Ta e lo eravamo anche quando la stessa si è infortunata sul lavoro. Entrambi siamo infermieri presso il PPI di Grottaglie. ADR: confermo integralmente che l'infortunio della ricorrente è avvenuto il 29/6/23 nel corso della attività lavorativa. Preciso che quel giorno anche io ero in servizio durante lo stesso turno ADR: è vero che la mentre si recava Parte_1 nello spogliatoio del PPI di Grottaglie per prendere il fonendoscopio, durante il turno di servizio del 29/6/2023, intorno alle 23:00, scivolava cadendo al suolo e impattando con l'anca e il femore di sinistra. ADR: vero che subito dopo l'infortunio la ricorrente è stata soccorsa e poi portata presso il nosocomio di Martina Franca.”); analogamente il teste . Tes_3
All'esito dell'istruttoria svolta devono, pertanto, ritenersi sussistenti i requisiti richiesti dall'art 2 DPR 1124/1965 ai fini del riconoscimento della natura di infortunio sul lavoro in relazione all'evento del 26.09.2023 dal quale sono derivati alla ricorrente i postumi accertati in questa sede.
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000): 1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni superiori o uguali al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Naturalmente grava in capo al lavoratore l'onere della prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio denunciato e l'attività lavorativa svolta, ritenuto positivamente assolto nel caso di specie.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta con la condanna dell' pagamento di una rendita pari al 19% di inabilità permanente CP_1
a decorrere dalla data dell'infortunio, e dell'indennità temporanea assoluta dal
30.06.2023 al 18.09.2023.
Sulla somma così determinata spetta altresì il maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, tra loro non cumulabili (v. C.
Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione di una rendita pari al 19% di inabilità con decorrenza dalla data dell'infortunio, oltre a un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 30.06.2023 al 18.09.2023 e, per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o rivalutazione sino al soddisfo;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio del Vecchio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
EL TA TO
Oggetto: infortunio sul lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.11.2023, la ricorrente, premesso di aver già ottenuto il riconoscimento di postumi invalidanti da malattie professionali, complessivamente quantificati nella misura del 13%, asseriva di aver subito infortunio sul lavoro in data 29.06.2023 con esiti invalidanti da “frattura sottocapitata del femore sx” da attribuirsi a causa violenta in occasione di lavoro.
Ciò in quanto in data 29.06.2023 alle ore 23.00 circa, durante il turno di lavoro come infermiera presso ASL Taranto – PPI di Grottaglie, allorquando si recava nello spogliatoio della postazione 118 per prendere il fonendoscopio, cadeva rovinosamente per terra riportando danni all'anca sinistra;
trasportata presso il PO dell'Ospedale di Martina Franca, ne veniva disposto il ricovero cui faceva seguito intervento chirurgico di sostituzione protesica dell'anca fratturata con posizionamento di artroprotesi.
In ragione di tanto riferiva di aver inoltrato denuncia di infortunio all' il CP_1
29.06.2023 senza ottenere il riconoscimento della causa violenta in occasione di lavoro, avendo l'istituto convenuto ascritto a malattia comune l'evento denunciato.
AN aveva proposto, altresì, ricorso amministrativo. Pertanto, con il presente ricorso la ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 ottenere l'accertamento della natura professionale della patologia denunciata e conseguita nell'infortunio del 29.06.2023 e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica e all'entità della invalidità temporanea assoluta da accertare in corso di causa con applicazione del cumulo.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria contestava la sussistenza CP_1 della causa violenta in occasione di lavoro, trattandosi di malattia comune e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il giudizio era tempestivamente riassunto dalla parte ricorrente a seguito di interruzione automatica ex art. 301 c.p.c. prodottasi per l'intervenuto collocamento in quiescenza del difensore originario costituito dell' CP_1
La causa veniva istruita a mezzo documenti, prova per testi e CTU e, previamente discussa all'odierna udienza, decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Il dott. nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si Per_1 condividono, ha confermato che a seguito dell'infortunio del 29.06.2023 la ricorrente ha riportato “frattura sottocapitata femore sinistro” riconoscendone l'origine da causa violenta in occasione di lavoro: “Riferendomi alla documentazione in mio possesso avendo sottoposto a visita medica la il sottoscritto ritiene Parte_1 che diagnosi “frattura sottocapitata femore sinistro” sia da attribuire a causa violenta. L'intervento chirurgico resosi necessario è da correlarsi alla frattura scaturita dalla caduta avvenuta dalla documentazione prodotta e le dichiarazioni eseguite in ambiente lavorativo. Il sottoscritto riconosce il nesso causa con la diagnosi eseguita “frattura sottocapitata del femore sinistro” e con i postumi in atto “postumi di impianto protesico anca sinistra su frattura sottocapitata femore sinistro con ipometria iatrogena di 1cm e scarsa compromissione del R.O.M. articolare anca operata”
Il Ctu ha poi concluso che i postumi relativi a tale patologia comportino la percentuale d'invalidità pari al “ 307 (5%), 309 (1%)” e in cumulo con i CP_1 CP_1 pregressi riconoscimenti di invalidità permanente di grado pari al 13%, determinano un grado complessivo di invalidità permanente pari al 19% a decorrere dalla data dell'infortunio; quanto alla inabilità temporanea assoluta, il ctu ha accertato che la stessa deve essere riconosciuta dal 30.06.2023 al
18.09.2023 (data dell'ultimo controllo ortopedico).
In sostanza, all'esame medico legale i postumi invalidanti riportati dalla ricorrente e il corrispondente sono apparsi la conseguenza dell'infortunio occorso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Sul piano fattuale, i testi escussi hanno confermato la sussistenza della causa violenta in occasione di lavoro nella caduta subita dalla ricorrente in data
29.06.2023 da cui sono derivanti i danni su illustrati, dovendosi, pertanto, ritenere superato quanto dedotto dall' in ordine alla ascrivibilità a malattia comune CP_2
Testi della patologia accertata (cfr. dich. teste “ indifferente. Conosco la Tes_1 ricorrente poiché siamo colleghi di lavoro alle dipendenze di ASL Ta e lo eravamo anche quando la stessa si è infortunata sul lavoro. Entrambi siamo infermieri presso il PPI di Grottaglie. ADR: confermo integralmente che l'infortunio della ricorrente è avvenuto il 29/6/23 nel corso della attività lavorativa. Preciso che quel giorno anche io ero in servizio durante lo stesso turno ADR: è vero che la mentre si recava Parte_1 nello spogliatoio del PPI di Grottaglie per prendere il fonendoscopio, durante il turno di servizio del 29/6/2023, intorno alle 23:00, scivolava cadendo al suolo e impattando con l'anca e il femore di sinistra. ADR: vero che subito dopo l'infortunio la ricorrente è stata soccorsa e poi portata presso il nosocomio di Martina Franca.”); analogamente il teste . Tes_3
All'esito dell'istruttoria svolta devono, pertanto, ritenersi sussistenti i requisiti richiesti dall'art 2 DPR 1124/1965 ai fini del riconoscimento della natura di infortunio sul lavoro in relazione all'evento del 26.09.2023 dal quale sono derivati alla ricorrente i postumi accertati in questa sede.
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000): 1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni superiori o uguali al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Naturalmente grava in capo al lavoratore l'onere della prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio denunciato e l'attività lavorativa svolta, ritenuto positivamente assolto nel caso di specie.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta con la condanna dell' pagamento di una rendita pari al 19% di inabilità permanente CP_1
a decorrere dalla data dell'infortunio, e dell'indennità temporanea assoluta dal
30.06.2023 al 18.09.2023.
Sulla somma così determinata spetta altresì il maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, tra loro non cumulabili (v. C.
Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione di una rendita pari al 19% di inabilità con decorrenza dalla data dell'infortunio, oltre a un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 30.06.2023 al 18.09.2023 e, per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o rivalutazione sino al soddisfo;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli