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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia in primo grado iscritta al n. 4508/2024 r.g., decisa nell'udienza del 16.12.2025, promossa da
, con l'avv. Francesco Zingarello Pasanisi;
Parte_1
opponente
contro
, con i funzionari dott.ssa Controparte_1
NT CA e dott.ssa Patrizia Di Giorgio;
opposto
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.5.2024, proponeva Parte_1
opposizione ex artt. 22 l. 24.11.1981 n. 689 e 5-6 d.l.vo 1.9.2011 n. 150,
chiedendone l'annullamento, avverso la ordinanza-ingiunzione n. 131
emessa il 21.3.2024, con cui l' di Controparte_1 CP_1
gli aveva ingiunto il pagamento, quale titolare di omonima impresa individuale edile, della somma di euro 6.189,50 a titolo di sanzioni
1 amministrative e spese per avere occupato dal 24.4.2023 al 29.4.2023 il lavoratore senza preventiva comunicazione di Parte_2
instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego, in violazione dell'art. 3 co. 3 e 3-ter d.l. 22.2.2002 n. 12 conv. in l. 23.4.2002 n. 73 come sost. dall'art. 22 co. 1 d.l.vo 14.9.2015 n. 151, e per avere omesso di comunicare all'Inail la denuncia di infortunio occorso il 29.4.2023 al medesimo lavoratore, in violazione dell'art. 53 co. 1 d.p.r. 30.6.1965 n.
1124, dell'art. 2 l. 28.12.1993 n. 561 e dell'art. 1 co. 1177 l. 27.12.2006 n.
296.
Costituendosi in giudizio, l' Controparte_1
chiedeva rigettarsi l'opposizione.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con unico motivo di censura, l'opponente deduce la insussistenza della contestata violazione per non avere mai assunto alle proprie dipendenze
, con il quale condivideva alcuni lavori edili Parte_2
saltuari senza alcuna gerarchia e ripartendo i ricavi in parti uguali.
Il motivo è infondato.
La sussistenza dell'illecito è stata infatti sufficientemente provata dall'amministrazione, su cui, a norma dell'art. 23 l. 24.11.1981 n. 689, gravava il relativo onere.
Il vincolo di subordinazione tra l'opponente e lo è stato Pt_2
confermato in primo luogo da quest'ultimo, che, in sede di prova
2 testimoniale, ha dichiarato di essere stato assunto come operaio semplice dall'opponente per la esecuzione di alcune opere edilizie presso l'abitazione dei coniugi in Manduria. Persona_1
Tale dichiarazione ha trovato diretto riscontro in quella resa da
[...]
– proprietaria del detto immobile – in sede ispettiva il Testimone_1
12.6.2023, e confermata poi in sede di prova testimoniale;
la ha Tes_1
infatti dichiarato agli ispettori che, nel giorno dell'infortunio, “fummo chiamati dal sig. all'esterno dell'immobile, sul terrazzo;
era Pt_1
spaventato, mi disse di chiamare il 118 perché il suo operaio era caduto”; tale dichiarazione, proveniente da persona priva di ogni interesse in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro, nel riportare le parole pronunciate dall'opponente nella immediatezza dei fatti, evidenzia come questi qualificasse lo come un “suo operaio”, e quindi come Pt_2
lavoratore alle sue dipendenze.
Il vincolo della subordinazione trova altresì ulteriore supporto nelle concordanti dichiarazioni rese dalla stessa e dal di lei coniuge Tes_1
, secondo cui quest'ultimo aveva conferito l'incarico di Persona_2
eseguire le opere all'opponente, che, come precisato dal , aveva già in Per_2
passato realizzato alcuni piccoli lavori nella stessa abitazione.
Tali dichiarazioni smentiscono peraltro l'assunto dell'opponente secondo cui “ogni eventuale lavoro saltuario da svolgere veniva deciso, assunto, organizzato, preparato ed eseguito in totale, assoluta e pacifica condivisone tra il ricorrente ed il sig. (cfr. Parte_3
pag. 5, punto 17 del ricorso): ciò in quanto risulta viceversa provato che i
3 lavori da eseguirsi presso l'abitazione dei coniugi vennero Persona_1
assunti dal solo opponente e non anche dallo . Pt_2
Irrilevanti restano, allora, le dichiarazioni rese dai testi addotti dall'opponente, sia perché non riferite al cantiere in questione, sia perché generiche, sia – infine – perché nessuno di detti testi ha confermato il capitolo di prova relativo alla presunta divisione dei guadagni tra l'opponente e lo . Pt_2
Deve pertanto ritenersi sufficientemente provata la sussistenza della contestata violazione.
Conclusivamente, la spiegata opposizione deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, ai sensi dell'art. 9 co. 2 d.l.vo 14.9.2015 n. 149.
P.q.m.
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di causa, liquidate in euro 2.160,00 per compensi professionali.
Taranto, 16.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia in primo grado iscritta al n. 4508/2024 r.g., decisa nell'udienza del 16.12.2025, promossa da
, con l'avv. Francesco Zingarello Pasanisi;
Parte_1
opponente
contro
, con i funzionari dott.ssa Controparte_1
NT CA e dott.ssa Patrizia Di Giorgio;
opposto
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.5.2024, proponeva Parte_1
opposizione ex artt. 22 l. 24.11.1981 n. 689 e 5-6 d.l.vo 1.9.2011 n. 150,
chiedendone l'annullamento, avverso la ordinanza-ingiunzione n. 131
emessa il 21.3.2024, con cui l' di Controparte_1 CP_1
gli aveva ingiunto il pagamento, quale titolare di omonima impresa individuale edile, della somma di euro 6.189,50 a titolo di sanzioni
1 amministrative e spese per avere occupato dal 24.4.2023 al 29.4.2023 il lavoratore senza preventiva comunicazione di Parte_2
instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego, in violazione dell'art. 3 co. 3 e 3-ter d.l. 22.2.2002 n. 12 conv. in l. 23.4.2002 n. 73 come sost. dall'art. 22 co. 1 d.l.vo 14.9.2015 n. 151, e per avere omesso di comunicare all'Inail la denuncia di infortunio occorso il 29.4.2023 al medesimo lavoratore, in violazione dell'art. 53 co. 1 d.p.r. 30.6.1965 n.
1124, dell'art. 2 l. 28.12.1993 n. 561 e dell'art. 1 co. 1177 l. 27.12.2006 n.
296.
Costituendosi in giudizio, l' Controparte_1
chiedeva rigettarsi l'opposizione.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con unico motivo di censura, l'opponente deduce la insussistenza della contestata violazione per non avere mai assunto alle proprie dipendenze
, con il quale condivideva alcuni lavori edili Parte_2
saltuari senza alcuna gerarchia e ripartendo i ricavi in parti uguali.
Il motivo è infondato.
La sussistenza dell'illecito è stata infatti sufficientemente provata dall'amministrazione, su cui, a norma dell'art. 23 l. 24.11.1981 n. 689, gravava il relativo onere.
Il vincolo di subordinazione tra l'opponente e lo è stato Pt_2
confermato in primo luogo da quest'ultimo, che, in sede di prova
2 testimoniale, ha dichiarato di essere stato assunto come operaio semplice dall'opponente per la esecuzione di alcune opere edilizie presso l'abitazione dei coniugi in Manduria. Persona_1
Tale dichiarazione ha trovato diretto riscontro in quella resa da
[...]
– proprietaria del detto immobile – in sede ispettiva il Testimone_1
12.6.2023, e confermata poi in sede di prova testimoniale;
la ha Tes_1
infatti dichiarato agli ispettori che, nel giorno dell'infortunio, “fummo chiamati dal sig. all'esterno dell'immobile, sul terrazzo;
era Pt_1
spaventato, mi disse di chiamare il 118 perché il suo operaio era caduto”; tale dichiarazione, proveniente da persona priva di ogni interesse in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro, nel riportare le parole pronunciate dall'opponente nella immediatezza dei fatti, evidenzia come questi qualificasse lo come un “suo operaio”, e quindi come Pt_2
lavoratore alle sue dipendenze.
Il vincolo della subordinazione trova altresì ulteriore supporto nelle concordanti dichiarazioni rese dalla stessa e dal di lei coniuge Tes_1
, secondo cui quest'ultimo aveva conferito l'incarico di Persona_2
eseguire le opere all'opponente, che, come precisato dal , aveva già in Per_2
passato realizzato alcuni piccoli lavori nella stessa abitazione.
Tali dichiarazioni smentiscono peraltro l'assunto dell'opponente secondo cui “ogni eventuale lavoro saltuario da svolgere veniva deciso, assunto, organizzato, preparato ed eseguito in totale, assoluta e pacifica condivisone tra il ricorrente ed il sig. (cfr. Parte_3
pag. 5, punto 17 del ricorso): ciò in quanto risulta viceversa provato che i
3 lavori da eseguirsi presso l'abitazione dei coniugi vennero Persona_1
assunti dal solo opponente e non anche dallo . Pt_2
Irrilevanti restano, allora, le dichiarazioni rese dai testi addotti dall'opponente, sia perché non riferite al cantiere in questione, sia perché generiche, sia – infine – perché nessuno di detti testi ha confermato il capitolo di prova relativo alla presunta divisione dei guadagni tra l'opponente e lo . Pt_2
Deve pertanto ritenersi sufficientemente provata la sussistenza della contestata violazione.
Conclusivamente, la spiegata opposizione deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, ai sensi dell'art. 9 co. 2 d.l.vo 14.9.2015 n. 149.
P.q.m.
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di causa, liquidate in euro 2.160,00 per compensi professionali.
Taranto, 16.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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