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22 febbraio 1992
22 febbraio 1992
Art. 10. Prestiti sociali 1. Gli importi di cui all' articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , da ultimo elevati dall' articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e lire ottanta milioni.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 13, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), e' il seguente:
"Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle societa' coop- erative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire sei milioni. Tale limite e' elevato a lire dieci milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro (*)".
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(*) Gli importi da ultimo elevati dall' art. 23 della legge n. 49/1985 sono ulteriormente elevati dalla presente legge.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 13, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), e' il seguente:
"Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle societa' coop- erative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire sei milioni. Tale limite e' elevato a lire dieci milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro (*)".
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(*) Gli importi da ultimo elevati dall' art. 23 della legge n. 49/1985 sono ulteriormente elevati dalla presente legge.
Commentari • 2
- 1. La disciplina e la natura giuridica del prestito sociale (o prestito da soci) delle società cooperativeVisconti Gianfranco · https://www.diritto.it/ · 22 febbraio 2013 · 9.362308
Le società cooperative ed i loro consorzi hanno la possibilità di farsi finanziare dai loro soci cooperatori persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, attraverso i “prestiti sociali”, di cui all'art. 12 della Legge n. 127 del 1971 ed all'art. 13 del DPR n. 601 del 1973 modificato dall'art. 10 della Legge n. 59 del 1992. […]
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