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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5788 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lista Pasquale e Lista Salvatore presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Canzano Vitaliano presso Controparte_1 cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.03.2025 le parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto nel corso della predetta udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 01.10.2024, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Castel LT (CE) in data 14.02.2006 con la parte resistente, e dalla cui unione erano nati i figli nato il [...], nata il [...], e nata il [...]. Per_1 Per_2 Per_3
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione RG 2028/2020, conclusosi con sentenza N. 1441/2024 pubblicata in data
10.04.2024, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento privilegiato presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e la disciplina del relativo diritto di visita;
chiedeva inoltre versarsi un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori pari a euro 700,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie, ed infine nulla disporsi a titolo di assegno divorzile nei confronti di parte resistente.
In data 19.03.2025, si costituiva in giudizio parte resistente, aderendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e la conferma dell'affido condiviso e del collocamento privilegiato dei figli minori presso la stessa, nonché la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, ed infine versarsi un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori da parte del genitore non collocatario pari a euro 900,00 mensili.
All'udienza celebrata il 28.03.2025 le parti raggiungevano un accordo.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nell'anno 2020.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con relativa sentenza, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza tenutasi in data 28.03.2025 le parti raggiungevano l'accordo che di seguito si trascrive: 1. “Le parti concordano l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori con Per_2 Per_1 collocamento presso la madre,
2. l'assegnazione della casa coniugale alla Carmela, Controparte_1
3. le parti concordano che il diritto di visita del padre sia esercitato per i minori secondo le seguenti modalità: il padre li terrà con se il martedì dalle ore 17,00 al mattino del giorno dopo, con pernottamento, ed il giovedì dalle ore
17,00 alle ore 20,00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera al lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie, an anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 febbraio e per quelli pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia del figlio il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di competenza dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico del figlio;
4. Dispone che il contributo al mantenimento dei tre figli, posto a carico del sia pari alla somma Parte_1 mensile di Euro 700,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici istat, da corrispondersi alla ricorrente
[...]
entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli (si Controparte_1 richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V);
Si chiede di emanare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ordine alla cancelleria di inoltrare la stessa al Comune di Castel LT per le comunicazioni di rito.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Castel LT (CE) in data 14.02.2006 (atto n. 4, parte I, Ufficio 1 reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2006);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel LT (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 28/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5788 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lista Pasquale e Lista Salvatore presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Canzano Vitaliano presso Controparte_1 cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.03.2025 le parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto nel corso della predetta udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 01.10.2024, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Castel LT (CE) in data 14.02.2006 con la parte resistente, e dalla cui unione erano nati i figli nato il [...], nata il [...], e nata il [...]. Per_1 Per_2 Per_3
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione RG 2028/2020, conclusosi con sentenza N. 1441/2024 pubblicata in data
10.04.2024, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento privilegiato presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e la disciplina del relativo diritto di visita;
chiedeva inoltre versarsi un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori pari a euro 700,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie, ed infine nulla disporsi a titolo di assegno divorzile nei confronti di parte resistente.
In data 19.03.2025, si costituiva in giudizio parte resistente, aderendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e la conferma dell'affido condiviso e del collocamento privilegiato dei figli minori presso la stessa, nonché la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, ed infine versarsi un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori da parte del genitore non collocatario pari a euro 900,00 mensili.
All'udienza celebrata il 28.03.2025 le parti raggiungevano un accordo.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nell'anno 2020.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con relativa sentenza, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza tenutasi in data 28.03.2025 le parti raggiungevano l'accordo che di seguito si trascrive: 1. “Le parti concordano l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori con Per_2 Per_1 collocamento presso la madre,
2. l'assegnazione della casa coniugale alla Carmela, Controparte_1
3. le parti concordano che il diritto di visita del padre sia esercitato per i minori secondo le seguenti modalità: il padre li terrà con se il martedì dalle ore 17,00 al mattino del giorno dopo, con pernottamento, ed il giovedì dalle ore
17,00 alle ore 20,00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera al lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie, an anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 febbraio e per quelli pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia del figlio il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di competenza dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico del figlio;
4. Dispone che il contributo al mantenimento dei tre figli, posto a carico del sia pari alla somma Parte_1 mensile di Euro 700,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici istat, da corrispondersi alla ricorrente
[...]
entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli (si Controparte_1 richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V);
Si chiede di emanare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ordine alla cancelleria di inoltrare la stessa al Comune di Castel LT per le comunicazioni di rito.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Castel LT (CE) in data 14.02.2006 (atto n. 4, parte I, Ufficio 1 reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2006);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel LT (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 28/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso