Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
In tema di esecuzione forzata, spetta al giudice dell'esecuzione davanti al quale il processo si è svolto disporre, ai sensi dell'art. art. 95 cod. proc. civ., con il provvedimento di distribuzione del ricavato che lo chiude ( art. 510, primo comma, cod. proc. civ. ), in ordine al rimborso delle spese sopportate dal creditore pignorante e dagli intervenuti, e tale liquidazione costituisce un accertamento strumentale alla detta distribuzione, insuscettibile di acquisire forza di giudicato al di fuori del processo in cui è fatta.
Commentario • 1
- 1. L’eccessiva leggerezza della logica dell’ufficiale giudiziario quale mero «organo ausiliarioAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 30 ottobre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUONANNO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ROBERTO BUONANNO, con studio in 80100 VIA CELLE N.2 giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI POZZUOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'Avvocato MARIA C. ALESSANDRINI, difeso dagli avvocati GIOVANNI ALLODI, ALDO STARACE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2264/00 del Giudice di pace di POZZUOLI, emessa il 15/09/2000, depositata il 06/10/00; RG. 8936/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - L'Avv. TO NA, con ricorso al giudice di pace di Pozzuoli, chiedeva fosse ingiunto al Comune di pagargli la somma di L. 595.000, maggiorata di interessi dalla data del 29.12.1995. Esponeva che la somma corrispondeva a quella liquidata come spese di precetto e di esecuzione, nell'ordinanza di assegnazione 29.12.1995 pronunciata dal giudice dell'esecuzione in un processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa in confronto del Comune di Pozzuoli, spese distratte in suo favore e che non avevano trovato soddisfazione in sede di assegnazione del credito dichiarato.
Il decreto era emesso, ma su opposizione del Comune era revocato dal giudice di pace con sentenza del 6.10.2000.
3. - TO NA ha chiesto la cassazione della sentenza. Il Comune ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La sentenza è stata pronunciata dal giudice di pace in un giudizio su causa di valore inferiore ai due milioni di lire. Il giudice ha perciò deciso secondo equità (art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.) e il sindacato cui la sua decisione può
essere sottoposta è quello proprio delle sentenze pronunciate in base al potere di decidere secondo equità.
La giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che a ciò non è di ostacolo il fatto d'avere il giudice di pace motivato la propria decisione, applicando al caso un determinato principio di diritto, anziché dichiarando adeguata allo stesso caso una certa soluzione individuata in base all'equità.
Ciò che il giudice di pace ha ritenuto equo è stato negare all'attore il rimborso di spese sopportate per la riscossione coattiva di un credito, una volta che queste spese, sebbene il giudice dell'esecuzione avesse accertato che erano state sopportate, non avevano potuto trovare soddisfazione attraverso la distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione.
È in rapporto a tale decisione, considerata come decisione del caso concreto in base all'equità, che si deve valutare se le critiche svolte nel ricorso sono ammissibili e fondate.
Nell'operare questo controllo il principio di diritto che va seguito è quelle enunciato dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 15 ottobre 1999 n. 716. Dunque, la sentenza del giudice di pace presenta vizi di violazione di legge, quando la decisione contrasta con norme che regolano il processo o con norme di diritto cui neppure il legislatore ordinario può apportare deroga, mentre il difetto di motivazione è rilevante in due casi, o perché riguarda fatti decisivi in rapporto alle norme di diritto che debbono essere applicate anche dal giudice di pace oppure perché le ragioni poste a base della decisione non si lascino affatto ricostruire o si presentino nel loro complesso prive di logica.
2. - Il ricorso contiene quattro motivi.
3. - Il primo denunzia un vizio di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Vi si osserva che l'affermazione contenuta nella sentenza non è sorretta da alcuna dimostrazione e che non può valere come tale il richiamo alla pur identificata decisione del pretore di Pozzuoli, di cui avrebbero dovuto essere riprodotti gli argomenti. Il motivo non è fondato.
La soluzione data alla causa è espressa in modo chiaro. Che essa manchi di un apparato di argomenti dimostrativi non è rilevante, come non lo sarebbe stato se la causa fosse stata decisa secondo diritto, Il parametro con il quale la soluzione va confrontata è la presenza di intrinseci vizi logici e questi non ci sono.
4. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 95, 510 e 632 dello stesso codice).
Il ricorrente considera che il giudice di pace ha in sostanza applicato il principio c.d. della tara del ricavato, ovverosia la regola che le spese sopportate dai creditori per l'esecuzione si soddisfano sul ricavato.
Osserva che questo principio vale però solo a proposito del caso in cui il processo esecutivo si estingua, comprendendo tra i casi di estinzione quello in cui dall'espropriazione intrapresa nessuna somma è ricavata.
Nel caso, invece, il credito potuto sottoporre a pignoramento eccedeva di gran, lunga quello fatto valere col pignoramento ed il giudice dell'esecuzione aveva sbagliato nel considerare pignorate le sole somme indicate nel precetto e nel non assegnare ai creditori l'intera somma necessaria a soddisfare i loro crediti. Questo motivo non si presta ad essere deciso nel fondo. L'impostazione del motivo tradisce un errore di impostazione. Esaurito il processo esecutivo, davanti al giudice di pace è stato fatto valere dall'attore un diritto, ma per il giudice di pace si trattava di pronunciare a suo riguardo secondo equità, come per ogni altro diritto di valore inferiore, allora, ai due milioni di lire;
non si trattava invece di pronunciare in base alle norme che regolano tale diritto nel processo esecutivo e che per il giudice del processo esecutivo sono norme processuali.
5. - Il terzo e quarto motivo denunciano vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 95, 510 e 632 dello stesso codice, dell'art. 632 in quanto modificato dall'art. 12 della L. 3 agosto 1998, n. 302, oltre che in relazione agli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.).
La tesi svolta è la seguente.
Quando l'espropriazione è fruttuosa e si ha distribuzione del ricavato, i creditori che vi partecipano hanno diritto di ottenere il pagamento delle spese sopportate per intervenire nel processo di espropriazione - ciò si desume dall'art. 95 cod. proc. civ. Quando perciò il giudice dell'esecuzione, procedendo alla distribuzione del ricavato, assegna una parte di questo ad un creditore intervenuto, egli ha diritto al pagamento delle spese di intervento che il giudice liquida.
L'ordinanza del giudice accerta questo diritto e, se il diritto non riesce a trovare soddisfazione sul ricavato, la pronuncia del giudice dell'esecuzione, che non può essere rimossa se non attraverso un'impugnazione, consente di ottenere una pronuncia di condanna, che non può essere rifiutata, perché ciò
significherebbe superare l'efficacia di giudicato che assiste quell'accertamento.
Questi motivi sì prestano ad esame in quanto denunciano un vizio di violazione del giudicato.
Il giudicato, anche esterno, si pone come limite a che un giudice torni ad esercitare i suoi poteri di decisione in rapporto al diritto che risulta accertato dal giudicato.
Neppure il giudice di pace in una causa da decidere secondo equità può negare o riconoscere all'attore un diritto che gli è stato già riconosciuto o negato da altra sentenza tra le stesse parti, sicché, nel pronunciare sulla domanda a lui rivolta sul presupposto di tale diritto, in quanto la domanda sia ammissibile, perché per la tutela del diritto è necessaria un'ulteriore pronuncia, egli deve muovere dal precedente giudicato formatosi a proposito della esistenza od inesistenza del diritto.
Il motivo non è però fondato.
5.1. - Il titolo esecutivo da alla parte il diritto di agire per la soddisfazione del suo credito mediante l'esecuzione forzata e dal titolo esecutivo discende anche il diritto al rimborso delle spese sopportate per richiedere al debitore l'adempimento del credito portato dal titolo esecutivo, prima di poter dare inizio all'esecuzione.
Nel campo dei crediti pecuniari e dell'espropriazione forzata, di cui si tratta qui, ne è sicura dimostrazione l'art. 494 cod. proc. civ., perché prevede che il debitore, se vuole, può evitare il pignoramento, ma versando la somma per cui si procede e l'importo delle spese.
Del resto, le sezioni unite di questa Corte, nella sentenza 24 febbraio 1996 n. 1471, hanno registrato e dichiarato conforme a diritto la prassi per cui la parte istante indica nel precetto l'importo delle spese sopportate e di cui richiede il pagamento. D'altra parte, è però anche vero che, se da un lato manchi poi l'adempimento del debitore e dall'altro al precetto non segue l'inizio dell'esecuzione, il precetto diviene inefficace e l'onere delle spese sopportate sino a quel momento resta a carico del creditore.
Una volta invece che, nel settore dell'espropriazione forzata, con il pignoramento, il processo esecutivo inizi, il diritto al rimborso delle spese sopportate dal creditore prima del pignoramento e per gli atti dell'esecuzione, secondo una regola comune ad ogni tipo di processo, è destinato a trovare realizzazione nel medesimo processo, in base a decisioni del giudice dell'esecuzione, decisioni che debbono essere adottate secondo pertinenti regole, che si rapportano ai possibili esiti del processo di espropriazione. Così, per il caso che il processo si estingua per inattività delle parti nei diversi casi contemplati dagli artt. 567, 630 e 631, è stabilito che le spese restano a carico delle parti che le hanno sopportate (artt. 632 e 310 cod. proc. civ.), mentre, per il caso di rinuncia agli atti, si prospetta l'eventualità che il creditore, oltre a non avere diritto al rimborso, debba a sua volta rimborsare al debitore spese che abbia sostenuto nel corso del processo (artt. 629, terzo comma, e 632, primo comma, cod. proc. civ.). Per contro, quando a seguito dell'espropriazione forzata si abbia un ricavato e si pervenga alla sua distribuzione, spetta al giudice dell'esecuzione da un lato liquidare le spese sopportate dal creditore pignorante e dagli intervenuti, dall'altro attuare la distribuzione del ricavato tra i creditori e disporre sul ricavato il pagamento di quanto a loro spetti per capitale interessi e spese (artt. 510, 541 e 542, 553, 596 a 598 cod. proc. civ.). E nel far ciò egli applica, oltre alle regole di diritto sostanziale e processuale sul concorso dei creditori, sulle legittime cause di prelazione ed il loro ordine (art. 2741 cod. civ.) nonché sulle ragioni di preferenza derivanti dal tempo dell'intervento (artt. 500, 525 e ss., 551, 563 e ss.), anche la regola dettata dall'art. 95 cod. proc. civ. Questo dispone nel senso che le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
Questa norma sottintende che la distribuzione della somma ricavata possa non essere sufficiente a soddisfare l'intero ammontare dei crediti fatti valere, nel loro complessivo ammontare di capitale, interessi e spese.
Il che si può verificare, anche in un'esecuzione nella quale non siano intervenuti altri creditori, già con riguardo al credito del procedente per il rimborso delle spese da lui sostenute o, nell'esecuzione in cui siano intervenuti altri creditori, già per le spese di giustizia fatte per l'espropriazione nell'interesse comune dei creditori, spese che hanno privilegio sui beni assoggettati a pignoramento ed il cui credito è preferito ad ogni altro, anche pignoratizio, ipotecario o privilegiato. Di qui il problema se, come il privilegio si consuma con la distribuzione delle somme ricavate dalla espropriazione dei beni pignorati, così un credito per le spese sia da riconoscere solo nella misura in cui può trovare soddisfazione su tale ricavato. 5.2. - Verso questa soluzione, debbono orientare, a giudizio della Corte, considerazioni che si traggono sia dalla disciplina delle spese processuali sia dal sistema del processo esecutivo. 5.2.1. - Le regole che disciplinano il diritto al rimborso delle spese processuali presentano più livelli.
Se si considerano gli artt. 91 e 92 dettati per il processo di cognizione si avverte che un primo livello di disciplina è rappresentato dalla regola per cui sulle spese del giudizio provvede il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a sè. Il giudice nella sentenza accerta a favore di chi sta il diritto al rimborso delle spese, spese che egli stesso liquida, ed a carico di chi l'obbligazione di rimborsarle, e di questa parte pronuncia la condanna.
Seconda regola, di principio, quella della soccombenza, in base alla quale si determina chi ha diritto al rimborso e chi ne ha l'obbligo. Terza regola, infine, quella che attribuisce al giudice poteri per l'applicazione della norma precedente, nel senso di poter limitare od escludere per particolari ragioni o per determinati atti il diritto al rimborso: tra queste ragioni è quella per cui il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincente se le ritiene eccessive o superflue.
La prima di queste norme esprime poi un principio generale in tema di spese del processo.
Da essa si trae che, per ogni tipo di processo, anche diverso da quello di cognizione ordinario, da un lato spetta al giudice davanti al quale il processo si è svolto provvedere sul rimborso delle spese processuali con il provvedimento che lo chiude, dall'altro sul rimborso delle spese anticipate per un processo non può pronunciarsi un diverso giudice in altro processo.
5.2.2. - Se si considera la disciplina delle spese nel processo di espropriazione forzata, si nota che vi è in essa la riaffermazione del principio per cui provvedere. in ordine a tali spese spetta al giudice davanti al quale il processo è seguito, il quale deve farlo nella sede in cui il medesimo processo si chiude, cioè nella fase di distribuzione del ricavato (art. 510, primo comma, cod. proc. civ.). Quanto al soggetto su cui l'onere delle spese deve ricadere dispone poi, in parallelo con l'art. 91, l'art. 95.
5.2.3. - Orbene, quando il giudice provvede alla distribuzione del ricavato, egli, dopo aver determinato ciò che loro spetterebbe per capitale, interessi e spese, assegna a ciascuno creditore quanta parte del ricavato gli può essere data in pagamento prelevandola dal ricavato ed in tal modo esaurisce i suoi poteri.
I quali non consistono nel compiere accertamenti destinati a produrre effetti fuori del processo esecutivo, ma nell'attuare la soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo e. solo in funzione di tale attuazione coattiva di compiere gli accertamenti necessari, che perciò esauriscono in tale processo i loro effetti. Emerge allora una perfetta corrispondenza tra ambito dei poteri del giudice dell'esecuzione e regola sul carico delle spese del processo di espropriazione, se questa è interpretata nel senso per cui le spese sopportate dai creditori intervenuti sono a carico del debitore che ha sopportato l'espropriazione, ma solo in quanto riescono a trovare soddisfazione sul ricavato.
Per contro, se a questa regola si prestasse il significato di consentire ai creditori intervenuti il diritto di vedersele rimborsate per intero ed alla liquidazione di tali spese fatta dal giudice dell'esecuzione in sede di distribuzione del ricavato il valore di un accertamento destinato a fare stato fuori del processo esecutivo, riuscirebbe difficile intendere perché al giudice dell'esecuzione, nel processo di espropriazione forzata, non sia stato attribuito il potere di condannare o di ingiungere al debitore di pagare ai creditori intervenuti l'ammontare delle spese che non abbiano potuto trovare soddisfazione sul ricavato. Meccanismo, questo, che avrebbe costituito esplicazione del principio per cui è il giudice che chiude il processo seguito davanti a sè a provvedere, esaurendole, sulle questioni attinenti alle spese e che, peraltro, in diverso settore del processo esecutivo ha trovato applicazione (art. 614 cod. proc. civ.). 5.2.4. - L'interpretazione accolta, del resto, assegna alla disposizione dell'art. 95 cod. proc. civ. un significato che trova giustificazione in un principio, che sottostà alla regola enunciata dall'art. 92 e di cui prima si è detto.
La parte inadempiente e quindi soccombente rispetto all'azione esecutiva deve sopportare il costo del proprio inadempimento. Tuttavia, ad evitare che il processo possa finire con l'essere utilizzato per un fine diverso da quello suo proprio, che è di realizzare diritti insoddisfatti, non può considerarsi contrario al diritto di difesa ed è per converso ragionevole rifiutare al creditore, perché spesa eccessiva e superflua, quella che finisca col restare già essa insoddisfatta all'esito dell'espropriazione intrapresa.
5.2.5. - Si può dunque concludere nel senso che la liquidazione delle spese fatta dal giudice dell'esecuzione in un processo di espropriazione forzata costituisce un accertamento strumentale alla distribuzione del ricavato e non ha forza di giudicato fuori del processo in cui è stata fatta.
6. - Il ricorso è rigettato.
7. - Il ricorrente è condannato a rimborsare al resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al Comune di Pozzuoli le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi 459,00 Euro, quattrocentocinquanta dei quali per onorari di difesa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003