Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3985
CASS
Sentenza 18 marzo 2003

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Massime1

In tema di esecuzione forzata, spetta al giudice dell'esecuzione davanti al quale il processo si è svolto disporre, ai sensi dell'art. art. 95 cod. proc. civ., con il provvedimento di distribuzione del ricavato che lo chiude ( art. 510, primo comma, cod. proc. civ. ), in ordine al rimborso delle spese sopportate dal creditore pignorante e dagli intervenuti, e tale liquidazione costituisce un accertamento strumentale alla detta distribuzione, insuscettibile di acquisire forza di giudicato al di fuori del processo in cui è fatta.

Commentario1

  • 1L’eccessiva leggerezza della logica dell’ufficiale giudiziario quale mero «organo ausiliarioAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 30 ottobre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3985
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3985
Data del deposito : 18 marzo 2003

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