Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
Commette il reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale colui il quale riferisce o comunque indica all'ufficiale notificante circostanze non vere, in tal modo determinando un'errata relazione di notifica. (Fattispecie relativa alla dolosa predisposizione di false targhette sui citofoni delle abitazioni con il fine di indurre l'ufficiale giudiziario ad attestare di aver omesso la notifica per assenza degli interessati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2009, n. 3993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3993 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 03/12/2009
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere - N. 5402
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 31138/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS IV N. IL 25/04/1956;
avverso la sentenza n. 354/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 01/01/2001;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE Domenico;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udita l'arringa del Difensore della parte civile, Avv. Sciello Andrea di Genova che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
Udita l'arringa del Difensore del ricorrente, Avv. Scopesi Enrico di Genova che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 07.06.07, dichiarava:
IS IV, meglio indicato in rubrica, responsabile dei reati di:
- falso in scrittura privata;
- falso ideologico per induzione in errore del Pubblico ufficiale;
- estorsione tentata ed estorsione consumata;
reati commessi, rispettivamente, in danno di GI NE e LE DO, nei confronti dei quali il EL, svolgente la professione forense, avrebbe secondo l'accusa: -formato delle false attestazioni di debito apparentemente provenienti dai predetti, ed utilizzato tali false attestazioni per avviare azioni giudiziarie ed esecutive contro i medesimi onde costringerli a versare ingiustamente somme di denaro allo stesso EL, che minacciava di procedere nelle azioni stesse;
oltre ad una serie di reati satellite, più specificamente descritti dalla lettera A) alla lettera Q) del capo di imputazione;
ed al termine del giudizio, ritenuta la continuazione tra i vari reati, lo condannava alla pena indicata in sentenza. Sia l'imputato che il PG proponevano impugnazione avverso tale decisione e la Corte di Appello di Genova, con sentenza del 20.03.09, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento dell'appello proposto dal PG, riteneva che il vincolo della continuazione non riguardava tutti i reati;
pertanto, divideva le contestazioni in due gruppi, applicava la continuazione, da una parte, tra i reati commessi in danno della parte offesa GI e, dall'altra, tra i reati commessi in danno della parte offesa LE;
conseguentemente rideterminava la pena comminando sanzioni separate per ciascuno dei due gruppi, giungendo così alla pena complessiva di anni 8 e mesi 6 di reclusione ed Euro 4.100,00 di multa;
decisamente superiore a quella comminata dal primo giudice;
- per il resto, confermava la sentenza impugnata, così respingendo tutti i motivi sollevati dall'appellante.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:
MOTIVI:
Il ricorrente censura la decisione impugnata:
1)- per omessa motivazione;
il ricorrente rileva che, a suo parere, la decisione impugnata consta di una coacervo di citazioni giurisprudenziali, di difficile lettura, così da minare il diritto di difesa e da integrare il vizio di omessa motivazione;
2)- riguardo al capo B) per avere ritenuto il EL colpevole del reato ex art. 485 c.p. perché secondo l'accusa avrebbe formato un ricorso "ideologicamente falso" onde ottenere un decreto ingiuntivo, senza considerare che il falso ideologico in scrittura privata non costituisce reato;
3)- riguardo ai capi D) I) L) per avere ritenuto la responsabilità per i reati di falso in atto pubblico mediante in induzione in errore dei giudici del Tribunale di Milano, che venivano indotti ad emettere provvedimenti giudiziari sulla scorta delle false scritture prodotte dal EL;
al riguardo il ricorrente osserva che i decreti ingiuntivi emessi dai giudici: dott. Mennuni (capo D) dott. Biti (capo I) ed altro magistrato (capo L) non potevano considerarsi "falsi" perché non si trattava di atti destinati a provare la verità di quanto affermato;
4)- riguardo al capo L) per non avere considerato che tale reato era comunque prescritto all'atto della sentenza di 2^ grado, in quanto commesso il 16.05.2001 e prescritto in data 16.11.08;
5)- riguardo ai capi E) e J) relativi ai reati di falso in atto pubblico mediante in induzione in errore degli Ufficiali giudiziari, che sarebbero stati indotti a redigere verbali di notifica ideologicamente falsi, nei domicili dei sigg. GI e LE in realtà non esistenti ed artificiosamente creati dallo stesso EL mediante false targhette apposte sui citofoni di luoghi non abitati dai predetti;
al riguardo il ricorrente sottolinea che i verbali di notifica sono relativi alle attività effettivamente effettuate dagli ufficiali giudiziari, sicché mancherebbe l'estremo della falsità ideologica.
6)- 7)- riguardo al capo F) per avere ritenuta la sussistenza del delitto di tentata estorsione in danno della parte offesa GI commessa mediante procedura esecutiva azionata a seguito del decreto ingiuntivo ottenuto sulla scorta di scritture false;
il ricorrente sottolinea che la proposizione di un'azione legale non può integrare gli estremi della minaccia, anche laddove le richieste siano infondate o pretestuose;
il capo F) andava, comunque, ricondotto nell'ipotesi di cui all'art. 393 c.p.p.. 8)-9)- in relazione al capo G) per non avere considerato che, una volta derubricata dal Tribunale l'originaria imputazione di estorsione in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, si doveva considerare che il reato non era procedibile per difetto di querela, mai presentata dalla parte offesa LE;
il ricorrente eccepisce che, in ogni caso, il reato di cui all'art.393 c.p., commesso alla data del febbraio 2001, si sarebbe prescritto nell'agosto 2008, cioè prima della sentenza di 2^ grado. 10)- in relazione al capo H) per cui il EL, quale esercente la professione forense, nella parcella utilizzata nei confronti del LE avrebbe attestato falsamente di avere compiuto attività forensi non vere, così da integrare il reato di falsità ideologica in certificati commessi da esercenti un servizio di pubblica necessità; al riguardo il ricorrente rileva che la parcella redatta dal professionista non integra l'ipotesi di certificazione, sicché non sussiste il reato contestato ex art. 481 c.p.. 11)- 12)- in relazione al capo K) per non avere considerato che il fatto contestato di avere formato una scrittura falsa, non integrava il reato ex art. 485 c.p., perché trattavasi di scrittura in fotocopia;
-in ogni caso il reato non era procedile per difetto di querela, ne' la procedibilità poteva rinvenire, come affermato dalla Corte di appello, dall'essere tale reato connesso con quello ascritto al capo L) che è procedibile di ufficio;
-inoltre si trattava di reato prescritto perché commesso in data 16 maggio 2001 ed estinto in data 16.11.2008, prima della sentenza di appello.
13)- in relazione ai capi N) O) P) Q), relativi ai reati di falso in certificazione commessi da esercente un' attività di pubblica necessità, per non avere considerato che si trattava di reati estinti per prescrizione. -Il ricorrente sottolinea che i reati ai capi N) O) Q), commessi al più tardi nel luglio 2001, si sono prescritti in data gennaio 2009, prima della sentenza di 2^ grado, mentre quello di cui al capo P), commesso in data 24.10.2001, si è prescritto dopo la sentenza di appello, ma sarebbe prescritto all'attualità in quanto estinto in data 24.04.2009. 14)- in relazione ai capi G) M), entrambi relativi ad imputazioni estorsione, il capo G) in danno della parte offesa GI, il capo M) in danno della parte offesa LE;
-il ricorrente ribadisce per il capo G) il decorso della prescrizione;
-inoltre censura la sentenza impugnata di contraddittorietà, atteso che per il capo G) il Tribunale aveva già derubricato la contestazione di estorsione a mezzo atti giudiziari nell'ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mentre la Corte di appello ha omesso ogni motivazione in relazione alla possibilità di adottare uguale soluzione anche per il capo M), nonostante gli specifici motivi di appello e nonostante che le due condotte fossero identiche.
15)- il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso il vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati, con motivazione inidonea perché ha omesso di considerare che tutti i reati sono stati commessi con le stesse modalità; la motivazione sarebbe affetta da illogicità in quanto esclude la continuazione con riferimento alla diversità dei periodi in cui i fatti sono stati commessi, mentre al contrario, i periodi in cui sono avvenuti i fatti sono coincidenti e si accavallano tra loro.
16) - in relazione all'omesso riconoscimento del vizio di mente, laddove la Corte non ha considerato che la malattia psichiatrica dell'imputato era evidente e provata in base agli elementi acquisti;
17)- in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva per la dimostrazione del vizio di mente, laddove la Corte non ha proceduto all'esame del dott. Giorgio Venuti, medico curante del EL, che poteva riferire "con maggiore precisione sulla natura e gravità della patologia riscontrata".
RITENUTO IN DIRITTO
Il 2^ motivo relativo ai reati ascritti ai capi A) B) C) (artt. 481 e 485 c.p.) è infondato nel merito;
invero nell'imputazione si contesta, oltre alla falsa (e ideologica) ricognizione di debito, anche il falso materiale commesso apponendo la sottoscrizione contraffatta dell'avv. Nicola Tenerifa;
ne consegue la correttezza della sentenza impugnata stante la sostanziale corrispondenza della contestazione all'ipotesi contestata ex art. 485 c.p.. Tanto premesso si deve però osservare che i reati, consumati in data 19.04.02, sono estinti per prescrizione al 19.10.2009. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, quanto alla condanna per i reati ascritti ai capi A) B) C), perché estinti per prescrizione.
Il 3 motivo relativo ai reati ascritti ai capi D) I) L) (artt. 48 e 479 c.p.) è fondato;
la Giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che la produzione di scritture contenenti false dichiarazioni di debito a sostegno di una domanda di decreto ingiuntivo (come di un'azione civile ordinaria), non integra gli estremi del falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 c.p.), dal momento che il decreto ingiuntivo, eventualmente emesso dal giudice, non è destinato a provare la verità dei fatti sui quali esso si fonda. (Cass. pen. sez. 5^, 16.07.08, n. 40691) La sentenza impugnata si colloca in netto contrasto con tale Giurisprudenza, avendo ritenuto la configurabilità dei delitti contestati, sicché si impone l'annullamento della stessa decisione, perché il fatto non sussiste, relativamente alla pronunzia di condanna per i reati ascritti ai capi D) I) L).
Il 4^ motivo relativo al reato ascritto al capo L) è assorbito da quanto sopra esposto, non essendo configurabile il reato contestato. Il 5^ motivo relativo ai capi E) J) (artt. 48 e 479 c.p.) è infondato;
in questo caso l'induzione in errore del pubblico ufficiale ha inciso su un verbale avente natura di atto pubblico, quali sono le relate di notifica redatte dagli Ufficiali Giudiziari.
La Giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenete che commette il reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, ex artt. 48 e 479 c.p., colui che riferisce o comunque indica all'ufficiale notificante delle circostanze non vere, determinando in tal modo la redazione di una errata relazione di notifica. (Cass. pen. sez. 5^, 17.04.2002 n. 20120 - Cass. pen. sez. 5^, 18.02.04 n. 13992). La sentenza impugnata si colloca nell'alveo di tali consolidati principi, sicché segue il rigetto sul punto del ricorso. Infatti, la predisposizione di false targhette sui citofoni dei vari indirizzi artificiosamente indicati dal EL, hanno indotto gli ufficiali giudiziari ad attestare di avere omesso la notifica per assenza degli interessati dal loro recapito, circostanza non vera ma recepita nei verbali di notificata grazie alla falsità creata dal EL.
I motivi 6 e 7 relativi al reato ascritto al capo F) (artt. 81, 56 e 629 c.p.) sono infondati;
al riguardo va osservato che, in linea di massima e come sostiene il ricorrente, la proposizione di un'azione civile davanti all'autorità giudiziaria, sebbene le richieste siano infondate e pretestuose, non è sufficiente ad integrare gli estremi della minaccia ai fini della configurabilità del reato di estorsione, essendo il provvedimento emanando affidato alla esclusiva volontà del giudice. Tuttavia la Giurisprudenza, anche di questa sezione, ha espresso il principio, condiviso da questo Collegio, per il quale, al contrario, se taluno faccia uso di mezzi giuridici per conseguire scopi diversi da quelli per cui gli stessi sono stati previsti e tali mezzi dipendano dalla volontà e dal fatto dell'agente, è configurabile il delitto di estorsione quando attraverso l'uso abnorme di tali atti si coarta la volontà altrui per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia. (Cassazione penale, sez. 2^, 17 maggio 1996). La decisione della Corte territoriale si pone in linea con tali principi, avendo sottolineato nella propria motivazione che il EL ha esorbitato dall'uso di mezzi giuridici allorché durante la fase dell'esecuzione, la parte offesa GI trovò nella cassetta della posta una lettera minatoria che si riconduceva al EL.
Al riguardo la motivazione appare ineccepibile avendo individuato l'atto abnorme che esula completamente dall'uso degli ordinari mezzi giudiziari, così da connotare la condotta del carattere ricattatorio, proprio del reato di estorsione.
I principi sopra esposti evidenziano l'infondatezza anche del motivo di censura relativo alla mancata riconduzione della fattispecie nell'alveo del reato ex art. 393 c.p., atteso che la Corte territoriale, evidenziando l'abnormità della condotta dell'imputato ha, implicitamente ma inequivocabilmente, escluso l'ipotesi dell'esercizio delle proprie ragioni in conformità alla costante giurisprudenza che non ravvisa l'ipotesi dell'art. 393 c.p., allorché la minaccia utilizzata si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere il proprio preteso diritto. (Cass. pen. sez. 2^, 27.06.2007, n. 35613). I motivi 8-9 relativi al reato ascritto al capo G) (artt. 81, 56 e 629 c.p.) sono fondati;
Al riguardo appare superfluo procedere alla valutazione dell'esistenza o meno di una valida querela per il fatto originariamente ascritto come tentata estorsione in danno della parte offesa LE (poi derubricato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni), stante l'ulteriore ed assorbente ragione di improcedibilità dell'azione penale, per essersi estinto il reato ex art. 393 c.p. per intervenuta prescrizione. Invero, il reato risulta commesso nel febbraio 2001 e quindi si è prescritto nell'agosto 2008, prima della sentenza di 2^ grado intervenuta il 20.03.09.
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al reato al capo G), ex art. 393 c.p. come riqualificata l'imputazione dal giudice di l grado, perché estinto per prescrizione. Il motivo n. 10 relativo al reato ascritto al capo H) (art. 481 c.p.) è fondato;
L'attestazione compiuta dall'avvocato nella redazione di una parcella professionale riguardo alle prestazioni svolte in favore dell'assistito non ha le caratteristiche della certificazione, perché non si verte nel caso di un atto redatto nell'esercizio della funzione di pubblica necessità;
infatti tale attività rientra nella sfera di natura privatistica dell'attività professionale, atteso che manca un interesse collettivo nella redazione della parcella professionale;
ed è invero solo l'interesse della collettività a determinare il discrimine tra l'atto di natura pubblicistica e quello rientrante nella sfera privata del professionista. (Cass pen., sez. 6^, 02.12.2003 n. 2548). La sentenza impugnata ha dato rilievo pubblicistico ad una attività di natura privata, quale la parcella redatta al fine della richiesta del compenso professionale, che esula dalle attività pubblicistiche dell'esercente la professione forense, limitate all'attività di assistenza all'interno del processo. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente al reato contestato al capo H) perché il fatto non sussiste.
I motivi 11- 12- relativi al reato contestato al capo K) (ex art. 485 c.p.) sono fondati. Va premesso che il reato, commesso in data 16 maggio 2001 si è estinto in data 16.11.2008, prima della sentenza di appello. In ogni caso, va preliminarmente osservato la fondatezza del motivo laddove sottolinea che l'avere formato una scrittura falsa, non integrava il reato ex art. 485 c.p., perché trattavasi di scrittura in fotocopia;
Si tratta di una censura fondata atteso che il falso in fotocopia non costituisce reato, come costantemente affermato dalla consolidata Giurisprudenza. (Cass. n. 34340 del 2005). Consegue l'annullamento della sentenza impugnata riguardo al reato contestato al capo K), perché il fatto non sussiste.
Il motivo n. 13 relativo ai capi N) O) P) Q) (art. 481 c.p.) relativi ai reati di falso in certificazione commessi da esercente un' attività di pubblica necessità,è fondato.
-In conformità a quanto dedotto dal ricorrente va osservato che i reati ai capi N) O) Q), commessi al più tardi nel luglio 2001, si sono prescritti in data gennaio 2009 prima della sentenza di 2^ grado, mentre quello di cui al capo P) commesso in data 24.10.2001, è prescritto all'attualità in quanto estinto in data 24.04.2009. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata riguardo ai reati contestati ai capi N) O) P) Q), perché estinti per prescrizione. Il motivo n. 14, relativo capi G) M), (art. 629 c.p.) è fondato;
-il ricorrente censura la sentenza impugnata di contraddittorietà, atteso che per il capo G) il Tribunale aveva già derubricato la contestazione di estorsione a mezzo atti giudiziali nell'ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mentre la Corte di appello ha omesso ogni motivazione in relazione alla possibilità di adottare uguale soluzione anche per il capo M), nonostante gli specifici motivi di appello e nonostante che le due condotte fossero assai simili.
Lungi dall'essere suggestivo, questo motivo affronta un tema reale, atteso che le condotte contestate nelle due ipotesi appaiono simili, sicché il motivo di appello in ordine alla derubricazione della contestazione ex capo M) nell'ipotesi ex art. 393 c.p. appare ragionevole e, sia pure in astratto, suscettibile di accoglimento. Il motivo n. 15 (ex art. 81 cpv. c.p.) è fondato;
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso il vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati, osservando che la Corte di merito ha omesso di considerare che tutti i reati sodo stati commessi con le stesse modalità.
In effetti la Corte di merito non osserva alcunché sul punto ma si limita ad osservare che le azioni contestate sono diverse ed i moventi delle azioni sono diversi;
tale motivazione appare però illogica laddove si consideri che, al contrario, i periodi in cui sono avvenuti i fatti sono coincidenti e si accavallano tra loro, e che la Corte si è limitata ad affermare che vi sarebbe una diversità dei fatti e delle motivazioni delle condotte ma non ha spiegato in alcun modo le ragioni su cui si fondano tali affermazioni.
Si tratta di una omissione di motivazione che finisce con il determinare una violazione di legge perché provvista del requisito della rilevanza;
la sentenza impugnata evita infatti di spiegare le ragioni della riforma della decisione di primo grado che, invece, aveva ritenuto tutti i reati uniti da un vincolo unitario, applicando un unico aumento per la continuazione.
Al riguardo le espressioni utilizzate nella sentenza impugnata appaiono apodittiche e senza alcun riferimento ad precisi dati fattuali, tali non potendo considerarsi l'espressione: "il movente della condotta contro il GI sorge in tempi diversi rispetto al movente dei reati contro il LE, proprio per quanto viene detto dalle stesse parti lese"; siamo invero dinanzi ad una motivazione apparente laddove la riforma della decisione di primo grado avrebbe richiesto una descrizione puntuale e precisa delle ragioni che inducevano ad una diversa decisione.
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha diviso i reati in due gruppi diversi, applicando a ciascun gruppo un singolo aumento per la continuazione.
Il motivo n. 16, in relazione all'omesso riconoscimento del vizio di mente per il EL risulta infondato, poiché la Corte ha motivato in maniera adeguata, osservando che l'imputato, pur affetto da "disagio psichico e da sindrome bipolare" non aveva la capacità di intendere e di volere escluse, tanto che lo stesso aveva continuato a svolgere il suo lavoro di avvocato dimostrandosi, anzi, capace di architettare "complesse operazioni coerentemente finalizzate a raggiungere lo scopo criminale che si era posto". La sentenza prosegue con note tecniche condividendo in maniera critica le argomentazioni del dott. Rocco che ha sostenuto come la fase "iopomaniacale" non sia mai evoluta verso una forma "maniacale" matura altrimenti gli scritti del EL avrebbero assunto una forma sgangherata e non utilizzabile nell'ambito del lavoro forense. Si tratta di una motivazione completa, analitica, fondata su precise risultanze processuali che risulta immune da illogicità evidenti e, pertanto, incensurabile in questa sede.
Tale motivazione risulta pertanto sufficiente per evidenziare l'infondatezza anche del motivo n. 17 con il quale si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini della dimostrazione del vizio di mente, atteso che la Corte non ha ritenuto di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale attraverso l'esame del dott. Giorgio Venuti, medico curante del EL.
Si tratta di un motivo generico e come tale inammissibile;
invero il ricorrente avrebbe dovuto proporre un motivo specifico, indicando in maniera concreta in qual modo la deposizione in oggetto avrebbe potuto determinare un esito diverso del giudizio, consistendo proprio in questo il concetto di prova decisiva.
Come si è sottolineato innanzi, la sentenza impugnata ha motivato in maniera precisa e congrua sulla capacità di intendere e volere dell'imputato, mentre la prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, è solo quella che, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti "determinante" per un esito diverso del processo. Cassazione penale. sez. 6^. 02 aprile 2008. n. 18747. Il ricorrente omette di dimostrare in qual modo la prova omessa avrebbe la facoltà di capovolgere la valutazione della Corte di merito;
ed anzi, il motivo proposto evidenzia solo l'intenzione di procedere ad una indagine di tipo "esplorativo", sostenendo la necessità di escutere il dott. Giorgio Venuti in quanto medico avente in cura il ricorrente e capace quindi di riferire "con maggiore precisione sulla natura e gravità della patologia in allora riscontrata".
Appare evidente dunque la genericità del motivo, inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). L'annullamento della sentenza preclude la decisione sulle spese della parte civile in questo grado, per le quali provvedere il Giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in ordine ai reati sub: A- B-C-G-N-O-P-Q perché estinti per prescrizione;
ed in ordine ai reati sub: D-H-I-K-L perché il fatto non sussiste. Annulla la medesima sentenza in ordine al capo: M - ed in ordine alla pronuncia sulla continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sui punti nonché per la determinazione della pena residua;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010