Articolo 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 360
Articolo 2
Versione
19 luglio 1986
Art. 1. 1. L' articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"I comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.
Essi sono costituiti da un complesso di centosessantatre membri, dei quali:
a) cinquantuno sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette alla seconda delle fasce previste dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , nell'ambito delle facolta' universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
b) ventisette sono eletti dai professori di ruolo, di cui diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda delle fasce previste dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , nell'ambito delle facolta' giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facolta' di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
c) trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
d) venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonche' nelle attivita' terziarie ad alto contenuto tecnologico, economico-finanziarie e bancarie, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;
f) quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonche' al ruolo dei ricercatori universitari di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , tra gli appartenenti alle medesime categorie ed al medesimo ruolo.
La funzione di membro dei comitati nazionali e' incompatibile con la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche.
I componenti dei comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988.
Il numero e la competenza dei comitati nazionali, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.
Alle riunioni dei comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.
Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole importanza il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il consiglio di presidenza, puo' convocare i comitati nazionali in assemblea plenaria".
NOTE

Note all' art. 1:
- La legge n. 283/1963 reca: "Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica".
- L' art. 1 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda il ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori.
Entrata in vigore il 19 luglio 1986