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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/09/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4395/2020 del Ruolo Generale, posta in decisione all'esito dell'udienza di trattazione del 3.6.2025 con rinuncia su accordo delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello, dall'avv. Francesco Paolo
Laudisio (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sarno C.F._2
(Sa) a Prol.to via Matteotti n. 6 e presso il seguente indirizzo p.e.c. , Email_1 nonché, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di costituzione dei nuovi difensori del 1.2.2024, dagli avvocati Giuseppe Romanelli (C.F. ) Sara C.F._3
Romanelli ( ) e Paolo Romanelli (C.F. ) ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno alla via Gen. le Don F. M. Gonzaga n.
12, e presso i seguenti indirizzi pec;
Email_2
Email_3 Email_4
APPELLANTE
E
(C.F. ), in proprio e in qualità di amministratore di CP_1 C.F._6 sostegno della figlia (C.F. ), CP_2 C.F._7 CP_3
(C.F. e (C.F. ), i primi due C.F._8 CP_4 C.F._9 rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato anche procuratore di se stesso, tutti elettivamente CP_4 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via A. Falcone n. 332 n. 332 is.9 e presso il seguente indirizzo pec: Email_5
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di ONroparte_5 C.F._10 procura rilasciata su foglio separato e allegato al presente atto, dagli avvocati Arcangelo D'Avino
(C.F. ) e Paolo D'Avino (C.F. ), elettivamente C.F._11 C.F._12 domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via della Cavallerizza n. 60 e presso il seguente indirizzo pec: e Email_6 Email_7
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
APPELLANTE NEL GIUDIZIO R.G. 4474/2020
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2 C.F._13 procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dagli avvocati
Ruggiero Granata (C.F. ) e Antonio Granata (C.F. C.F._14
) elettivamente domiciliato presso il loro studio in Santa Anastasia (NA) C.F._15 alla via Marconi n. 29 e presso i seguenti indirizzi pec: e Email_8
Email_9
APPELLATO
, già , (Partita IVA ), in persona del legale ONroparte_6 CP_7 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avvocato Eduardo Martucci (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._16 la sede dell'Ente in Torre del Greco alla via Guglielmo Marconi 66 e presso il seguente indirizzo pec: Email_10
APPELLATA
(C.F. , in persona del legale ONroparte_8 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Stefania Lorini (C.F.
e Riccardo Lorini (C.F. ) e sul seguente indirizzo C.F._17 C.F._18 pec: Email_11
APPELLATA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro ONroparte_9 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avvocato Fabrizio
Errico (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla C.F._19
Via Santa Lucia 62 e presso il seguente indirizzo pec: Email_12
APPELLATA
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 2 di 33 OSPEDALE “CAV. , in persona del legale ONroparte_10 rappresentante pro tempore p.t.,
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1553/2020 del Tribunale di Nola, pubblicata il
30.10.2020, notificata il 4.11.2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 02-11.2.2006, e , in proprio e CP_1 CP_4 nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli e , CP_2 CP_3 convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Nola , e ONroparte_5 Parte_1 [...]
, nonché l' (ora ) e l' Parte_2 CP_11 CP_12 CP_13 ONroparte_10
chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e
[...] non patrimoniali dagli stessi subiti, in proprio e nella suddetta qualità, per le gravi lesioni personali prodotte dai sanitari convenuti a carico della figlia al momento della nascita CP_2 avvenuta in data 29.8.2000.
In particolare, gli attori premettevano che in data 29.8.2000 veniva sottoposta CP_1 presso l'Ospedale Apicella di PO HI (NA), in regime di intra moenia, ad un intervento di taglio cesareo estrattivo, programmato con il suo ginecologo di fiducia dott. CP_5
e dallo stesso eseguito al termine di una gravidanza normalmente trascorsa, nella quale
[...] non erano insorti problemi né a carico della gestante né a carico del feto (cfr. esami clinici e diagnostici in atti).
Deducevano inoltre che alle ore 10.00 circa, a digiuno da oltre ventiquattro ore e CP_1 in preda a forti dolori, dovuti all'inserimento di un catetere vescicale per l'insorgenza di una cistite acuta, era condotta in sala operatoria, dove era costretta ad attendere per oltre due ore e trenta minuti l'arrivo dell'anestesista di turno dott. , impegnato in altra operazione Parte_1 chirurgica.
Sottolineavano che nel corso del lungo intervallo di tempo, la partoriente, in attesa sul lettino operatorio, aveva perso per due volte conoscenza e che, nonostante le sue condizioni, i sanitari avevano omesso il monitoraggio della nascitura per verificare una eventuale sofferenza fetale.
Alle ore 12.45 circa, l'anestesista, giunto in sala operatoria, senza neanche una previa verifica dei valori pressori della partoriente, le aveva somministrato una anestesia epidurale, procurandole, nell'immediatezza, un collasso cardiocircolatorio, che aveva reso necessaria la rianimazione della paziente con la somministrazione di ossigeno. Il ginecologo aveva quindi proceduto all'estrazione del feto. La neonata, alla nascita cianotica e priva di segni vitali, veniva trasferita nella adiacente
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 3 di 33 sala neonatale e sottoposta per alcuni minuti alle procedure di rianimazione con esito positivo.
Alla piccola veniva assegnato un indice APGAR di 5, 8 e 9 rispettivamente al primo, terzo CP_2
e quinto minuto dalla nascita;
veniva poi ricoverata in incubatrice per l'insorgenza di ittero.
In data 4.9.2000 la piccola veniva dimessa, insieme alla madre, con diagnosi di uscita di CP_2 sofferenza perinatale ed ittero. (cfr. cartella clinica della neonata).
In data 31.10.01, dopo pochi mesi dalla nascita, era certificato dai sanitari dell'Ospedale
Santobono di Napoli a carico della piccola : modesto ritardo dello sviluppo psicomotorio più CP_2 evidente nella linea posturo-cinetica da riferire a sofferenza cerebrale asfittica in epoca perinatale.
Il ritardo psico motorio di successivamente definito grave e caratterizzato CP_2 dall'insorgenza di profili autistici, veniva dagli attori, sulla base della documentazione medica allegata alla citazione, collegato eziologicamente alla sofferenza perinatale subita dalla piccola nel corso del parto e addebitato alla condotta colposa dei sanitari convenuti (cfr. CP_2 certificazioni del 16.12.2003 del Dott. psicologo clinico e psicoterapeuta Persona_1 presso la USL 7 di Siena e del 26.4.2004 del Dott. , neuropsichiatria infantile Persona_2 presso la ASL NA/1 Distretto 48, in atti).
Incardinata la lite, si costituivano la e il dott. , ONroparte_6 ONroparte_5 contestando nei rispettivi atti l'an e il quantum della pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti, di cui chiedevano il rigetto.
Chiedevano inoltre al Tribunale di essere autorizzati a chiamare in causa ONroparte_14
con la quale ciascuno di essi, in virtù delle rispettive polizze, era assicurato per la
[...] responsabilità civile professionale per essere da questa garantiti e manlevati in caso di accoglimento della domanda proposta nei loro confronti.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la compagnia assicurativa chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei confronti degli assicurati e, in subordine, di accertare il diverso grado di responsabilità nella causazione dell'evento a carico dei sanitari convenuti. ONestava, inoltre, in relazione a ciascuno dei rapporti assicurativi, l'operatività e i limiti della polizza professionale invocata.
Si costituiva il dott. , negando la sussistenza di profili di responsabilità in Parte_1 relazione al suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea. Si costituiva inoltre il dott. il quale chiedeva il rigetto della domanda formulata nei suoi Parte_2 confronti in quanto intervenuto solo nella fase esecutiva del taglio cesareo. Chiedeva in ogni caso di essere autorizzato a chiamare in causa la sua compagnia assicurativa ONroparte_15 per essere garantito e manlevato in caso di condanna. Autorizzata la chiamata in causa, si
[...]
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 4 di 33 costituiva la compagnia assicurativa aderendo alle difese di merito del suo assicurato. Co Rimaneva contumace l benché ritualmente CP_13 ONroparte_10 evocato in giudizio.
Spiegava infine intervento volontario , nelle more divenuto maggiorenne, CP_3 aderendo e reiterando le difese già svolte nel suo interesse.
Istruita la causa con l'interrogatorio formale dei sanitari convenuti e l'escussione dei testimoni indicati dalle parti, acquisite le due consulenze tecniche disposte di ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza n.1553/2020, pubblicata il 30.10.2020, con la quale il Tribunale di Nola così provvedeva: a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e , in CP_4 CP_1 proprio e nella qualità di genitori di , e, per l'effetto, condanna, in solido CP_2 ONroparte_5
e la al pagamento, in favore dei primi, della somma complessiva di € Parte_1 CP_16
1.080.243,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso (medio) annuo dello 0,05% sulle predette somme dalla data del fatto (29.8.2000) al soddisfo ed al pagamento di €. 439.743,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
b) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna, in solido, CP_4 ONroparte_5 Pt_1
e la al pagamento, in favore del primo, della somma complessiva di € 232.000,00
[...] CP_16 oltre interessi al tasso (medio) annuo dello 0,05% sulla predetta somma dalla data del fatto (29.8.2000) al soddisfo;
c) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna, in CP_1 solido, e la al pagamento, in favore del primo, della ONroparte_5 Parte_1 CP_16 somma complessiva di € 248.000,00 oltre interessi al tasso (medio) annuo dello 0,05% sulla predetta somma dalla data del fatto (29.8.2000) al soddisfo;
d) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dall'interventore e, per l'effetto, condanna, in solido, e la CP_3 ONroparte_5 Parte_1
al pagamento, in favore del primo, della somma complessiva di € 96.000,00 oltre interessi al CP_16 tasso (medio) annuo dello 0,05% sulla predetta somma dalla data del fatto (29.8.2000) al soddisfo;
e) rigetta la domanda attorea nei confronti del dott. f) rigetta la domanda di manleva formulata dalla Parte_2 [...]
nei confronti di;
g) condanna i predetti convenuti, in solido, al pagamento delle CP_16 ONroparte_9 spese processuali sostenute da , e che si liquidano in complessivi € CP_4 CP_1 CP_3
70.247,06 di cui euro 9.162,66 (comprensive di spese di CTU) per spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
h) condanna la ONroparte_9 nei limiti indicati in motivazione, a rivalere di tutto quanto da quest'ultimo dovuto (per ONroparte_5 capitale, interessi e spese giudiziali e di c.t.u.) agli attori ed all'interventore in ragione dei capi a), b), c), d) e g) del presente dispositivo;
i) dichiara interamente compensate le spese relative ai rapporti processuali tra i convenuti ed i terzi chiamati in causa e tra il dott. e parte attrice. Pt_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 5 di 33 ***
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la citata Parte_1 sentenza. Argomentando motivi a sostegno del gravame, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: nel merito: 2) accogliere, per tutti i motivi esposti in atto sub b) e c), l'appello proposto e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 1553/2020 resa dal Tribunale di Nola e, conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande proposte dai sig.ri e in proprio e quali esercenti la potestà CP_1 CP_4 genitoriale su e e dalla stessa nei confronti dell'appellante, perché CP_2 CP_3 CP_2 improcedibili, inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
2) in via meramente gradata, accogliere
l'appello proposto per il motivo sub d) e per l'effetto dichiarare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio e, comunque rilevato il grave motivo che avrebbe giustificato, e giustifica, quantomeno sotto il profilo dell'opportunità, un provvedimento di sostituzione del C.T.U., disporre la rinnovazione delle indagini e riformare la sentenza impugnata;
3) sempre in via subordinata e gradata, accogliere l'appello proposto per i motivi sub e), f) e g) e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata, escludendo e/o riducendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per le ragioni esposte in premessa;
4) condannare gli appellati al pagamento di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forf. spese, I.V.A. e c.c.p.a., del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Reiterava infine in via istruttoria la richiesta di rinnovazione della C.T.U. formulata in primo grado all'esito delle operazioni peritali svolte e insisteva per l'espletamento su
[...]
degli esami diagnostici necessari, in particolare esami strumentali con mezzo di contrasto, CP_2 per un approfondimento genetico della sindrome autistica di cui la stessa è affetta.
Proponeva altresì appello avverso la citata pronuncia insistendo, previa ONroparte_5 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 2. - accogliere il presente appello e per l'effetto, dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo al dott. alla luce di tutto quanto dedotto;
3.- per l'effetto, in totale riforma della sentenza ONroparte_5 impugnata, rigettare tutte le domande proposte dai sig.ri in proprio e quali esercenti CP_1 CP_4 la potestà genitoriale su e e dagli stessi ed nei CP_2 CP_3 CP_3 CP_2 confronti del dott. ; 4.- in subordine, in accoglimento del presente appello ed in riforma della ONroparte_5 sentenza gravata, dichiarare la esclusiva responsabilità nella causazione del danno, della e CP_12 dell' , ovvero degli altri sanitari convenuti in primo grado;
5.- in via di CP_13 ONroparte_10 ulteriore subordine rideterminare la ripartizione delle percentuali di responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti intervenuti in occasione dell'evento e convenuti in primo grado;
6.- dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui ha liquidato ad i danni patrimoniali per compromessa capacità lavorativa e/o dichiarare CP_2 duplicazione delle voci di danno liquidate e/o la tardività della modifica della domanda;
7.- sempre in via
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 6 di 33 subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda proposta in primo grado, in parziale accoglimento del presente appello rideterminare le somme liquidate in favore di ciascuno dei sig.ri CP_1
e a titolo di danno morale;
8.- Dichiarare la nullità della CP_4 CP_2 CP_3 consulenza tecnica di ufficio redatta dal prof. ed in ogni caso disporne la rinnovazione con collegio di Persona_3 chiara fama in considerazione anche di quanto dedotto al capo 13 che precede. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari. Chiedeva, infine, per la rinnovazione della consulenza di ufficio.
Il giudizio proposto da , rubricato al n. 4474/2020 r.g., veniva in data ONroparte_5
29.6.2021 riunito al presente fascicolo n. 4395/2020 r.g..
Con comparsa depositata il 10.3.2021 si costituivano gli appellati e , CP_1 CP_4 in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su , nonché CP_2 CP_3 chiedendo il rigetto degli appelli proposti da e . In Parte_1 ONroparte_5 accoglimento dell'appello incidentale dagli stessi proposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, chiedevano: - a) estendere la condanna in solido al risarcimento dei danni in favore dei deducenti tutti, anche al Dott. in uno al Dott. , al Dott. ed alla Parte_2 ONroparte_5 Parte_1 [...]
, nella percentuale di responsabilità civile che la Corte riterrà equa ed opportuna in relazione agli CP_6 eventi occorsi;
b) conseguentemente condannare la a rivalere il Dott. di ONroparte_17 Parte_2 tutto quanto da quest'ultimo dovuto per capitale, interessi e spese giudiziali e di c.t.u. c) determinare la percentuale di invalidità permanente derivata ad per il danno da sofferenza perinatale subito in occasione CP_2 dell'evento parto, nella misura del 100% od in quell'altra superiore al riconosciuto 80% che la Corte riterrà equa secondo il suo prudente apprezzamento sulla scorta della documentazione anche medica in atti e delle relazioni di consulenza tecnica di ufficio acquisite in giudizio, rideterminando e ricalcolando così il quantum dovuto a tutti i deducenti anche in relazione alla personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 30% del danno biologico;
d) rideterminare il tasso di interesse compensativo dovuto, nella media del tasso di interesse previsto dal fatto avvenuto il 28/8/2000 ad oggi, e pertanto nella misura media complessiva dell'1,41% annuo, con vittoria di spese di lite del grado.
Con comparsa del 25.3.2021 si costituiva , reiterando tutte le difese e ONroparte_5 riproponendo nel presente giudizio in via incidentale le domande già svolte nell'atto di appello introduttivo del giudizio r.g. 4474/2020.
In data 28.6.2021 si costituiva reiterando le conclusioni proposte in primo grado Parte_2
e insistendo per il rigetto dell'appello incidentale proposto nei suoi confronti dagli appellati CP_2
ON e . Si costituiva inoltre l' appellata chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel CP_1 senso dell'accoglimento degli appelli proposti da e , alle cui ONroparte_5 Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 7 di 33 difese aderiva integralmente.
Si costituiva quale compagnia assicuratrice di , ONroparte_8 Parte_2 eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda diretta proposta nei suoi confronti dagli appellanti incidentale e nel merito sostenendo le difese del suo assicurato nonché ribadendo le eccezioni in ordine al rapporto assicurativo già svolte in primo grado.
Si costituiva inoltre quale compagnia assicuratrice in virtù di distinti rapporti ONroparte_9 contrattuali di e dell chiedendo l'accoglimento delle seguenti ONroparte_5 CP_6 conclusioni: 1) dare atto della mancata proposizione di appello ad opera della in ordine ONroparte_6 al rigetto della domanda di garanzia nei confronti della comparente;
2) dare atto della mancata impugnazione ad opera del dott. in merito alla limitazione della manleva al massimale indicato in polizza;
3) pertanto, CP_5 escludere ulteriori condanne a carico della;
4) in ipotesi di accoglimento di tutti od alcuni dei ONroparte_9 motivi dell'appello proposto dal dott. e delle censure avanzate dal dott. relativamente alla CP_5 Pt_1 riconducibilità del deficit ad un accadimento perinatale non adeguatamente rilevato e fronteggiato, dichiarare insussistente l'obbligazione indennitaria della comparente, revocandone la condanna ai sensi dell'art. 336 c.p.c.; 5) nel caso di accoglimento delle doglianze attinenti alla determinazione delle percentuali di responsabilità ed al quantum debeatur e di riduzione dell'onere a diretto carico del dott. a somme inferiori al massimale, CP_5 ridurre proporzionalmente l'onere indennitario della compagnia, ex art. 336 c.p.c.; 6) in tali ipotesi, condannare i sig.ri e destinatari dei pagamenti, nonché il dott. nel cui interesse sono stati eseguiti, a CP_1 CP_2 CP_5 rimborsare alla comparente le somme per sorta e spese processuali che risulteranno non dovute;
7) condannare chi di ragione, in base alla soccombenza, al pagamento delle spese processuali. Co Rimaneva contumace anche nel presente grado di giudizio l' CP_13 ONroparte_10
benché ritualmente evocato in giudizio.
[...]
Con ordinanza del 29.6.2021, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei confronti degli appellanti principali e . ONroparte_5 Parte_1
Con ordinanza del 21.12.2021 la Corte disponeva l'espletamento di c.t.u. medico legale per l'approfondimento istruttorio, tenuto anche conto dei quesiti sollecitati dalle parti, in ordine alla:
a) correttezza della diagnosi di sofferenza asfittica perinatale alla luce della storia clinica di , e della CP_2 rilevabilità in atti di segni clinico-sintomatologici riconducibili ad una sofferenza cerebrale di matrice ipossi-co- ischemica;
b) sussistenza di nesso di causalità tra sofferenza intrapartum, qualora esistente, e disturbo dello spettro autistico;
c) in definitiva, rilevanza causale delle condotte ascrivibili ai sanitari rispetto alle accertate condizioni cliniche di . CP_2
Acquisita la consulenza di ufficio a firma del nominato collegio peritale costituito dai dottori
Prof. (specialista in ostetricia e ginecologia), Prof. Persona_4 Persona_5
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 8 di 33 (specialista in anestesia e rianimazione) e Prof. (specialista in medicina legale e Persona_6 delle assicurazioni), acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza di trattazione del
5.3.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte come previsto dall'art. 127 ter
c.p.c., sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Depositati dalle parti costituite gli scritti conclusivi, la causa veniva rimessa sul ruolo per la sostituzione della dottoressa Matarrese, cessata dalle funzioni di giudice onorario aggregato di
Corte di Appello di Napoli. All'udienza del 3.6.2025, la causa veniva riservata nuovamente in decisione con rinuncia delle parti a ulteriori termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. In via preliminare, l'appello principale proposta da e quello proposto da Parte_1
, nonché l'appello incidentale proposto da e in ONroparte_5 CP_4 CP_1 proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su e da , sono CP_2 CP_3 ammissibili ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenenti specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito si espone quanto segue.
*****
2. Possono essere esaminate in maniera congiunta le censure proposte alla sentenza impugnata da
(appellante principale nel giudizio r.g. n. 4395/2020) e Parte_1 ONroparte_5
(appellante principale nel giudizio riunito r.g. n. 4474/2020 e appellante incidentale nel presente giudizio), attinenti all' an della pretesa risarcitoria attorea, poiché i sanitari censurano, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, la ricorrenza degli elementi di fatto e di diritto su cui il Tribunale ha fondato l'accertamento della responsabilità professionale a carico di ciascuno di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 9 di 33 essi.
Dette censure sono condivise anche dall' , alle quali espressamente aderisce nel ONroparte_6 proprio atto costitutivo in appello, chiedendo, spiegando in sostanza un appello incidentale sul punto, la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'esclusione di qualsivoglia responsabilità
a carico dei sanitari e di conseguenza dell'azienda.
*****
Appello proposto da . Parte_1
2.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante (anestesista di turno Parte_1 nell'intervento di taglio cesareo programmato per censura l'accertamento a suo CP_1 carico di profili di responsabilità e la sussistenza del nesso causale tra la condotta asseritamente colposa addebitatagli e la lesione lamentata dagli attori.
In particolare, evidenzia che il Tribunale ha addebitato il ritardo nell'esecuzione dell'intervento di taglio cesareo, determinato dall'attesa dell'anestesista di turno impegnato in altro intervento, alle carenze organizzative dell'azienda sanitaria convenuta, escludendo qualsivoglia responsabilità del dott. in ordine a tale circostanza. Pt_1
Tuttavia, all'esito di un percorso motivazionale contraddittorio e non supportato da elementi probatori univoci né da riscontri scientifici, ha riconosciuto a carico dell'appellante una condotta colposa omissiva per non aver provveduto alla verifica delle condizioni generali della partoriente prima dell'inizio dell'intervento e, in particolare, per non aver misurato la pressione arteriosa della stessa prima della somministrazione dell'anestetico; condotta che avrebbe determinando, secondo l'erronea ricostruzione causale del Tribunale, una crisi ipotensiva a carico della paziente e la conseguente presunta sofferenza fetale.
L'appellante ribadisce di aver assistito la paziente in maniera diligente e di non aver commesso errori esecutivi. Il controllo della pressione arteriosa non avrebbe infatti evitato la crisi ipotensiva, collegata dallo stesso Tribunale alla scomoda posizione sul lettino della sala operatoria in cui ha atteso l'inizio dell'intervento di taglio cesareo. CP_1
In ogni caso, quanto al nesso causale, rileva che la flessione dei valori pressori, fisiologica nel caso di anestesia spinale, non avrebbe avuto alcuna efficienza causale in ordine alla lamentata sofferenza fetale.
In conclusione, afferma che non può essergli ascritta qualsivoglia (anche minima) responsabilità non sussistendo alcuna prova di una sua concreta condotta colposa e del nesso causale tra la presunta omissione addebitatagli e la determinazione del presunto danno lamentato dagli attori.
2.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante nega l'effettivo verificarsi di una Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 10 di 33 sofferenza intra partum a carico della nascitura In particolare, la diagnosi di una CP_2 sofferenza intra partum sarebbe frutto di una interpretazione superficiale delle indicazioni contenute in cartella clinica e sarebbe, comunque, smentita dal quadro clinico della neonata, rappresentativo di una condizione di costante equilibrio e di immediata regolarizzazione all'esito di minime manovre di assistenza. (il quadro di sofferenza cerebrale, paventato dai CTU e posto dal Giudice quale causa della patologia da cui è risultata affetta la sig.ra non solo non trova conferma nelle reali CP_2 condizioni cliniche della neonata nell'immediata post estrazione da taglio cesareo, ma soprattutto viene smentito dal rapidissimo recupero dopo le rituali e minimali manovre di assistenza all'isola neonatale. (cfr. pag. 17 atto di appello dott. ). Pt_1
La valutazione delle condizioni della neonata espresse negli indici APGAR (5 al primo minuto, 8 al terzo minuto e 9 al quinto minuto) registrati in cartella, valutati nel loro complesso e nella loro evoluzione, rappresenterebbero, secondo l'appellante, parametri rassicuranti (sintomatici di una modica, quasi fisiologica, depressione di brevissima durata, quale espressione della fase di adattamento del neonato alla vita extra-uterina (pag. 21 atto di appello dott. ). Pt_1
Il sanitario evidenzia come la corretta lettura del quadro clinico della nascitura smentisce l'insorgenza della sofferenza ipossica perinatale: - alla nascita, le condizioni cliniche di CP_2 escludevano la necessità di sottoporla a manovre di rianimazione neonatale (intubazione oro- tracheale, ventilazione meccanica, trattamento farmacologico) e di disporne il ricovero in reparto di terapia intensiva neonatale;
- dopo il trasferimento al nido fisiologico, non manifestava segni CP_2 riconducibili anche ad un minimale stato di sofferenza ipossica, presentando, di contro, fino alla data delle dimissioni, valori costanti di saturimetria ottimali;
- nell'immediato post partum non venivano rinvenuti segni di encefalopatia di matrice ipossica;
- le indagini strumentali successivamente eseguite non evidenziavano segni di sofferenza cerebrale.
Quest'ultima circostanza sarebbe stata confermato anche dai consulenti di ufficio nominati in primo grado, i quali avrebbe infatti rilevato che “nelle indagini strumentali (tac e risonanza amagnetica) praticate nel corso del tempo non sono stati mai evidenziati esiti organici di tale sofferenza” (cfr. prima relazione tecnica di ufficio a firma dott. e dott. in conclusioni punto 3). Per_7 Persona_8
Con il motivo de quo l'appellante contesta inoltre la sussistenza di un nesso causale tra detta sofferenza e i disturbi dello spettro autistico diagnosticati alla piccola , precisando al CP_2 riguardo l'assenza in letteratura di studi scientifici descrittivi dell'ipossia perinatale come fattore causale dell'autismo.
Con specifico riferimento al caso concreto, l'appellante osserva che non sono emersi elementi clinico-sintomatologici e riscontri dagli accertamenti di diagnostica strumentale eseguiti su CP_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 11 di 33 , che confermino la diagnosi di autismo secondario ad ipossia. CP_2
In conclusione, l'appellante ritiene che la vicenda clinica, oggetto di causa, è stata, fin dal primo momento, inficiata e condizionata, dall'assunto apodittico dell'esistenza di una sofferenza fetale peripartum, da cui sarebbe derivato un danno cerebrale, che avrebbe assunto il ruolo di fattore causale di un “autismo secondario”. Tuttavia, osserva l'appellante, i CC.TT.UU. hanno diagnosticato a carico di una forma di Disturbo Pervasivo dello Sviluppo la cui CP_2 etiologia, certamente multifattoriale, la scienza di settore, a livello internazionale, ritiene ancora ignota. (pag. 27 atto di appello).
*****
Motivi di appello proposti da (trasfusi nei motivi di appello incidentale ONroparte_5 nel giudizio r.g. 4395/2020).
3.1. Con il primo motivo di appello, anche l'altro appellante (ginecologo di ONroparte_5 fiducia di e chirurgo esecutore del parto cesareo programmato) contesta la CP_1 sussistenza della sofferenza intra partum a carico della nascitura con CP_2 argomentazioni sostanzialmente ripetitive di quelle già svolte in sede di osservazione alla bozza dei c.t.u. e negli scritti difensivi e, comunque, in gran parte coincidenti con quelle sviluppate dall'appellante , anche sotto il profilo tecnico scientifico e clinico. Pt_1
Invero, ribadisce anche l'appellante , detta sofferenza va esclusa, non solo sulla base CP_5 degli indici Apgar registrati nei primi minuti di vita (a 5 minuti dalla nascita l'indice non è predittivo di una asfissia intrapartum), sintomatici di attività vitale, ma anche in ragione degli ulteriori fattori clinici accertati: - era sottoposta a un taglio cesareo programmato, CP_1 giustificato esclusivamente da un pregresso taglio cesareo in precedente gravidanza e non dall'insorgenza di complicanze e urgenza;
- il liquido amniotico era di colore chiaro, sintomo che non vi era in atto una sofferenza fetale;
- alla neonata venivano praticate le manovre usualmente effettuate per ogni neonato in fase di adattamento alla vita extrauterina, senza la necessità di procedere alla intubazione endotracheale tipico dei casi di criticità respiratoria o di un trasferimento in struttura con rianimazione neonatale (TIN); - la neonata non mostrava segni di encefalopatia neonatale precoce, la cui presenza è tra i criteri clinici ritenuti essenziali per poter suggerire che un evento ipossico acuto intra o peripartum, verificatosi in prossimità temporale con il parto, possa causare un danno neurologico permanente (circostanza a suo avviso confermata nella c.t.u. di primo grado); -infine, la mancanza di esiti organici della sofferenza perinatale, non riscontrati in sede di accertamenti diagnostici.
A fronte delle descritte circostanze, nel caso di specie, ad avviso del dott. , si potrebbe CP_5
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 12 di 33 essere verificata, piuttosto, una sofferenza neonatale, con arresto cardiaco tra il primo e il terzo minuto dopo la nascita, che avrebbe giustificato il massaggio cardiaco indicato in cartella, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico dei convenuti, non presentando la neonata alcun segno di sofferenza alla nascita.
3.2. Con il secondo motivo di appello, il dott. censura la sentenza nella parte in cui, CP_5 aderendo in maniera acritica alle conclusioni dei consulenti nominati di ufficio, ha accertato la sua responsabilità professionale, addebitandogli una condotta colposa concretizzantesi nella carenza del monitoraggio delle condizioni materno fetali.
Il ginecologo, ripercorrendo le circostanze di fatto accertate e non contestate della vicenda clinica che ha coinvolto e , afferma che nel caso specifico non ricorrevano i CP_1 CP_2 fattori di rischio descritti nelle linee guida sanitarie e nelle raccomandazioni nazionali ed internazionali, che avrebbero reso necessario un monitoraggio materno-fetale costante.
Inoltre, in data 28.8.2000 (data del ricovero presso l'Ospedale Apicella), era stato eseguito su un monitoraggio cardiotocografico di circa 40 minuti (cfr. cartella clinica in atti), CP_1 che non aveva riscontrato anomalie e deponeva per un benessere fetale.
Gli stessi mancamenti e lo stato generale di prostrazione e stanchezza segnalati a carico di CP_1 prima dell'inizio dell'intervento erano da attribuire alla lunga attesa in posizione scomoda
[...] sul lettino operatorio e ai dolori del catetere vescicale, come viene confermato anche dalla testimone , cognata dell'attrice e infermiera, presente in sala operatoria. Tes_1
3.3. Con il terzo e quarto motivo di appello, l'appellante , lamentando una errata CP_5 applicazione del principio del più probabile e dei criteri di riparto dell'onere della prova a carico delle parti processuali, contesta la sussistenza del duplice nesso causale tratteggiato dal Tribunale tra la condotta tenuta dai sanitari e la presunta sofferenza intrapartum e tra detta sofferenza e il disturbo dello spettro autistico di cui è risultata affetta In particolare, con CP_2 riferimento al disturbo autistico, il sanitario impugnante prospetta una più probabile matrice genetica.
Per tali motivi ribadisce anche in appello le richieste di accertamenti diagnosti più approfonditi
(tac e risonanza con contrasto) e analisi genetiche su , già richieste nel corso del CP_2 primo grado e non disposte dal Tribunale.
3.4. Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce a suo carico un peso prevalente (55%) nella causazione dell'evento di danno oggetto di causa, contestando l'errata ripartizione delle percentuali di responsabilità tra i convenuti.
In particolare, ritine che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere una responsabilità esclusiva
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 13 di 33 dell'azienda sanitaria essendo stato accertato che il ritardo nell'esecuzione dell'intervento era dipeso da carenze organizzative e di organico dell'ospedale. Osserva al riguardo che la sua condotta, come già detto conforme alle prescrizioni delle Linee Guida e comunque della legis artis medica, non poteva essere diversa essendo costretto ad attendere l'arrivo dell'anestesista per l'inizio dell'intervento. In subordine, rileva che nel caso venisse accertata una ipossia del feto, la stessa sarebbe da collegare causalmente alla crisi ipotensiva conseguente alla somministrazione del farmaco anestetico e quindi da addebitare all'operato dell'anestesista.
In conclusioni, chiede alla Corte in riforma della sentenza impugnata di escludere qualsiasi responsabilità a suo carico, stante la concorrente responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso, ovvero di rideterminare le percentuali di responsabilità con attribuzione di un grado meramente residuale a suo carico.
*****
4. I motivi di appello proposti dai sanitari e quanto ai fatti Parte_1 ONroparte_5 costitutivi della pretesa risarcitoria, in esame, sono infondati e vanno disattesi. Parzialmente fondato è invece il quinto motivo di appello del dott. in ordine alla ripartizione della CP_5 percentuale di responsabilità tra le parti convenute in primo grado.
4.1. Preliminarmente appaiono opportune alcune brevi considerazioni in diritto sulla natura della dedotta responsabilità sanitaria e sull'onere della prova a carico degli attori, con particolare riferimento al contestato nesso di causalità.
Nella fattispecie in esame (verificatasi in epoca antecedente all'entrata in vigore Legge n. 24/2017
(cd. Legge Gelli – Bianco)) è corretta la configurazione operata dal Tribunale della responsabilità in termini contrattuali sia della struttura che dei sanitari, le cui prestazioni erano peraltro eseguite in cosiddetto regime di intramoenia.
In detta fattispecie quindi il criterio di riparto dell'onere della prova è quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore, che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, è, inoltre, onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale),
l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista sia stata, secondo il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 14 di 33 criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass.
15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (Cass. ordinanza n.10050/2022; Cass. ordinanza n. 5808/2023; Cass. ordinanza n.
21511/2024).
La regola applicabile per l'accertamento della causalità nel giudizio civile (a differenza di quella utilizzata nel giudizio penale, ove si richiede la prova “oltre ogni ragionevole dubbio”: Cass., Sez.
Un. pen., 10/07-11/09/2022, n.30328) è quella della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. SS. UU. n. 576/2008; Cass. n. 21619/2007, Cass. n.15991/2011, Cass. n. 25884/2022), in base alle quale il giudice deve accertare se una certa condotta possa essere considerata causa di un evento dannoso, sul rilievo che le probabilità che tale evento sia la conseguenza di quella condotta risultano maggiori delle probabilità che non lo sia. Dovrà inoltre valutare (c.d. “criterio della prevalenza relativa”) se la probabilità, che una certa condotta sia la causa di un evento dannoso, prevalga sulla probabilità che lo siano tutte le altre cause alternative o le possibili concause teoricamente esistenti.
4.2. Fatte queste bervi premesse in punto di diritto, va in primis affrontata la questione contestata della sussistenza della sofferenza intra-partum di natura ipossica a carico di in CP_2 quanto antecedente fattuale delle successive serie causali.
La diagnosi di sofferenza ipossica viene accreditata nelle conclusioni dell'elaborato peritale disposto di ufficio in primo grado, laddove (cfr. capo 1) i consulenti dottori e Persona_9
evidenziavano come i dati documentali esaminati deponessero Persona_10 inequivocabilmente per una intercorsa sofferenza fetale. Dall'esame della documentazione clinica emergeva infatti che la neonata presentava alla nascita un punteggio di Apgar pari a 5 e che la stessa era sottoposta a tecniche di rianimazione attiva, quali il massaggio cardiaco esterno.
La Corte, a fronte delle contestazioni degli appellanti e circa la correttezza della Pt_1 CP_5 diagnosi di sofferenza fetale, ha disposto ulteriori accertamenti peritali, formulando, sul punto, il primo dei quesiti, con il quale ha chiesto ai suoi tecnici di valutare: a) correttezza della diagnosi di sofferenza asfittica perinatale alla luce della storia clinica di , e della rilevabilità in atti di segni CP_2 clinico-sintomatologici riconducibili ad una sofferenza cerebrale di matrice ipossico-ischemica.
I consulenti, formulando una risposta positiva al quesito, hanno confermato che ha CP_2 patito una sofferenza cerebrale di matrice ipossico ischemica;
diagnosi restituita dall'esame dei
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 15 di 33 dati clinici, registrati nella documentazione in atti, e dalle ulteriori evidenze emerse dall'istruttoria.
In particolare, nella cartella clinica n. 6115 di relativa al ricovero dal 28.8.2000 al CP_1
4.9.2000, presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O "Apicella" di PO HI, viene dato atto della somministrazione alla stessa di , sintomatica dell'insorgenza a carico della Per_11 paziente di una crisi ipotensiva.
Secondo i consulenti di ufficio, l'omessa annotazione nella scheda anestesiologica dei parametri vitali della paziente evidenzia che la crisi ipotensiva non è stata seguita nel tempo e che potrebbe essere perdurata per le conseguenze sul feto, anche per dieci minuti e, cioè, dall'inizio della procedura anestesiologica (ore
13:05) all'estrazione del feto (ore 13:15). (cfr. pag. 52 consulenza di ufficio id secondo grado).
L'abbassamento della pressione arteriosa viene inoltre confermato, già prima dell'inizio della procedura anestesiologica, dalle riferite perdite di conoscenza o mancamenti della gestante (cfr. testimonianza infermiera e cognata di presente al parto) e Testimone_2 CP_1 nell'immediatezza della somministrazione dell'anestetico (cfr. interrogatorio formale dott.
: "ricordo che contestualmente alla somministrazione dell'anestetico la sig.ra ebbe una ONroparte_5 CP_1 crisi ipotensiva;
quindi per farla respirare meglio le fu anche applicata la maschera di ossigeno. Allo stesso tempo
l'anestesista come avviene per prassi somministrò farmaci come l'efedrina idonei ad aumentare la pressione arteriosa").
L'ipotensione rappresenta una complicanza dell'anestesia epidurale, causata dal blocco dei nervi simpatici dei vasi sanguigni e può rappresentare un rischio anche molto grave per il feto in quanto incide sul flusso di ossigenazione tramite la placenta e il cordone ombelicale.
L'eziopatogenesi del danno ipossico viene descritta in maniera chiara dai consulenti: l'epidurale, così come l'anestesia subaracnoidea, bloccano i nervi che regolano la pressione sanguigna nella madre per cui le arterie materne si dilatano e si rilassano rendendo difficile un regolare circolo feto-placentare con una diminuzione del sangue ossigenato (ipoperfusione) nella placenta e nel feto, per cui l'assenza di un regolare flusso attraverso il cordone ombelicale di sangue con relativo adeguato apporto di ossigeno e di glucosio può comportare il realizzarsi di danni ipossico-ischemici a carico dell'encefalo. (pag. 54 c.t.u. di secondo grado).
Un ulteriore elemento valorizzato dai consulenti a conferma della diagnosi di ipossia perinatale è la somministrazione a registrata nella cartella de qua, di , sintomatica di CP_1 Parte_3 una perdita ematica (emorragia) intraoperatoria superiore alla norma in un soggetto con emocromo
[Emoglobina: 10,4 gr/dl; Gl. Rossi: 4.370.000; Piastrine: 387.000; Ematocrito: 35. La significativa perdita ematica ha rappresentato un'ulteriore ipossiemia per il feto, che si è aggiunta alla riduzione dei livelli di ossigeno già determinato dal quadro ipotensivo della gestante. (cfr. pag. 53 consulenza di ufficio di secondo grado).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 16 di 33 Per il periodo successivo alla nascita, la sofferenza della neonata viene avvalorata dai dati clinici riportati nella cartella n. 6140 relativa al ricovero dal 29.08.2000 al 04.09.2000 di CP_2 presso la Neonatologia, nella quale viene formulata la diagnosi neonata a termine di gravidanza con sofferenza perinatale.
Il quadro clinico della neonata alla nascita ha reso necessario, secondo quanto descritto in cartella, sottoporla a manovre di rianimazione attiva, quale il massaggio cardiaco (cfr. cartella clinica:
Aspirazione nasale e/o faringea: si;
Altre: stimolazione;
Somministrazione di 02: si;
Concentrazione %: 100;
Durata: 30 sec., Ventilazione a P.P.I. con maschera: si... Massaggio cardiaco: si).
Alle descritte attestazioni, in quanto contenute in una cartella clinica, redatta dal personale sanitario di un'azienda ospedaliera pubblica e attinenti alle attività svolte nel corso della terapia e dell'intervento, va attribuita natura di certificazione amministrativa e lo speciale regime degli artt.
2699 e ss. c.c.. (Cass. ordinanza n. 16737/2024).
Le condizioni della neonata alla nascita sono poi confermate dalle dichiarazioni del dott.
(la bambina non ha pianto immediatamente dopo l'estrazione e cioè negli attimi ONroparte_5 immediatamente antecedenti la visita effettuata dal neonatologo. Ricordo di aver sentito il pianto proveniente dall'isola neonatale, mentre io ero alle prese con le operazioni successive alla estrazione del feto) e dalla testimone
(dopo un lasso di tempo che non riesco a quantificare ma di circa 3-4 minuti ho finalmente Testimone_2 sentito la bambina piangere) (cfr. verbale di udienza).
Va a questo punto anche rilevato che tutta la documentazione sanitaria in atti e i diversi esami strumentali a cui è stata sottoposta nel corso del tempo riportano in anamnesi e CP_2 nelle valutazioni cliniche la sofferenza ipossica prenatale a carico della stessa.
Pertanto, le descritte evidenze documentali e le conclusioni dei consulenti di ufficio nominati dalla Corte, pienamente conformi a quelle a cui erano già pervenuti i consulenti del Tribunale, portano a ritenere, condividendo sul punto la decisione del Tribunale, la sussistenza di una sofferenza perinatale di natura ipossico ischemica a carico di . CP_2
Di contro, non assumono valore decisivo ai fini dell'esclusione della sofferenza ipossica le mere argomentazioni difensive degli appellanti prive di supporto probatorio e ripetitive delle difese tecniche già svolte in primo grado.
Le dichiarazioni rese dallo stesso ginecologo dott. nel corso del suo interrogatorio, di CP_5 chiaro tenore confessorio vertendo su fatti a sé sfavorevoli, smentiscono l'ipotesi dallo stesso paventata di una eventuale sofferenza neonatale quindi successiva alla nascita (la bambina non ha pianto immediatamente dopo l'estrazione e cioè negli attimi immediatamente antecedenti la visita effettuata dal neonatologo).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 17 di 33 4.3. Quanto al nesso causale tra la sofferenza cerebrale e i disturbi dello spettro autistico, contestata dai sanitari impugnanti e , si osserva quanto segue. Pt_1 CP_5
Innanzitutto, va rilevato che nel corso delle operazioni peritali disposte dalla Corte sono stati acquisiti i più recenti accertamenti clinico diagnostici a cui si sottoposta In CP_2 particolare, vengono allegate in sede di c.t.u. le indagini genetiche eseguite presso strutture sanitarie pediatriche pubbliche quali il Reparto di Pediatria dell' e U.O.C. di CP_18
Genetica Medica del Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma che hanno escluso con criterio di elevata probabilità l'origine genetica della grave patologia neuropsichica di cui è portatrice
[...]
. CP_2
Gli appellanti e hanno contestato l'ammissibilità della descritta documentazione CP_5 Pt_1 medica in quanto depositata dagli attori in atti tardivamente con la comparsa conclusiva di primo grado e successivamente all'instaurazione del giudizio di appello, quindi ben oltre i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Al riguardo va osservato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. SS UU n.3086/2022).
Nel caso di specie, la documentazione è stata acquisita nel corso delle operazioni peritali e trasmessa a tutte le parti costituite nel rispetto del principio del contraddittorio, avendo dette parti la possibilità di controdedurre alle evidenze documentali sia in sede di operazioni peritali sia nell'ambito delle difese conclusive.
Inoltre, il Collegio peritale non si è sostituito alla parte attrice nell'adempimento dell'onere probatorio su quest'ultima gravante, ma ha acquisito documentazione integrativa di quella già depositata nei termini istruttori. Inoltre, la possibile matrice genetica del disturbo autistico è sta prospettata dagli stessi sanitari, che nelle rispettive difese di primo e secondo grado hanno chiesto di disporre approfondimenti diagnostici in merito, dagli stessi ritenuti necessari per correttamente delibare la controversia. La documentazione va quindi ritenuta ammissibile e validamente acquisita al processo.
Tanto premesso, va osservato che il Collegio peritale nominato di ufficio, in risposta al secondo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 18 di 33 dei quesiti posti dalla Corte (sussistenza di nesso di causalità tra sofferenza intrapartum, qualora esistente, e disturbo dello spettro autistico) ricollega tutto il complesso quadro clinico da cui è affetta
[...]
sin dalla nascita (ritardo mentale (deficit intellettivo grave) in Autismo/psicosi da innesto CP_2 con disturbi comportamentali ed epilessia parziale in controllo farmacologico comportante una compromissione totale dell'autonomia personale) alla complessiva evoluzione del quadro clinico da danno ipossico-ischemico cerebrale verificatosi alla nascita che con criterio probabilistico (avuto riguardo al benessere materno e fetale accertato prima del ricovero per il "taglio cesareo iterativo") è da ricondurre all'ipotensione materna
a seguito dell'anestesia subaracnoidea ed al perdurare nel tempo dell'asfissia post-natale che portò i pediatri alla diagnosi di "grave sofferenza perinatale".
I consulenti nominati dalla Corte ribadiscono, condividendole integralmente, le conclusioni a cui era pervenuto nel corso delle operazioni peritali svolte in primo grado il dott.
[...] il quale aveva affermato che gli elementi anamnestici (storia di ritardo globale di sviluppo psico- Per_12 motorio, epilessia generalizzata, segni di disfunzione neurologica minore) e l'osservazione clinica attuale risultano congrui con un quadro di grave disabilità intellettiva con sintomatologia autistica associata (probabile autismo secondario), che descrive come correlabile in senso causale agli eventi (sofferenza intrapartum) oggetto della presente controversia. (cfr. consulenza a firma dott. e pag. 66 c.t.u. di secondo grado). Persona_3
In definitiva, contrariamente alle doglianze sollevate dagli appellanti, gli ausiliari del giudice non hanno ipotizzato alcun nesso causale tra la sofferenza cerebrale e i disturbi dello spettro autistico, avendolo invece espressamente escluso, laddove hanno chiarito che, in assenza di origine genetico/sindromica della grave patologia neuropsichica rilevata, il quadro patologico da essi descritto, assimilabile dal punto di vista “sintomatologico” alla condizione che caratterizza lo spettro autistico, deve ritenersi nella sua interezza causalmente ascrivibile alla sofferenza intrapartum imputabile ai sanitari.
La sussistenza del contestato nesso causale tra la sofferenza ipossica e il quadro clinico di
[...]
appare confermata dalla storia clinica di sofferenza intrapartum e dalla esclusione di una CP_2 eziopatogenesi genetica, quale possibile causa alternativa o concorrente della patologia stessa.
Non incidono in termini negativi sull'accertamento del nesso causale le argomentazioni difensive degli appellanti, dirette esclusivamente a contestare l'ammissibilità delle consulenze genetiche depositate in sede di c.t.u..
4.3. Passando all'esame delle specifiche condotte omissive contestate ai sanitari, va innanzitutto rilevato che già i consulenti di primo grado avevano chiarito che Alla luce di quanto esaminato agli atti può ritenersi che la condotta tecnica adottata dai sanitari del P.O. di che ebbero in CP_10 ONroparte_10 cura la Sig.ra fu difettosa e carente, in quanto la gestante non fu adeguatamente monitorata nella fase CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 19 di 33 preoperatoria e nella fase di attesa dell'intervento che si protrasse nell'arco della intera mattinata senza che in cartella risulti annotato il benché minimo controllo delle condizioni cliniche generali sia delle partoriente che del feto.
Un corretto e completo monitoraggio della partoriente e del feto avrebbe infatti consentito ai sanitari (ginecologo e anestesista) di intervenire in maniera tempestiva ed efficacie, qualora fossero stati rilevati segni di una iniziale sofferenza fetale, attraverso un corretto approccio terapeutico, che consentisse di ridurre l'incidenza dell'ipotensione sul circolo feto placentare e anticipando l'estrazione del feto o, quanto meno, modificando il decubito della paziente sul lettino operatorio per contenere la sindrome da compressione della cava (ipotensione da decubito). (cfr. capo 2) c.t.u. primo grado dottori e ). Per_7 Persona_10
In questo senso, anche le conclusioni a cui pervengono i consulenti nominati dalla Corte, i quali ribadiscono, nel caso di specie, la necessità di un monitoraggio in continuum per verificare il benessere fetale, già prima dell'inizio della procedura anestesiologica, in considerazione dalla lunga attesa della gestante in sala operatoria in posizione supina sul tavolo operatorio e dei riferiti mancamenti dalla stessa accusati, che avrebbe consentito di scongiurare l'insorgenza della sindrome da vena cava o di ipotensione supina e le conseguenze ipossiche fetali.
Non è revocabile in dubbio alla luce delle risultanze cliniche e degli accadimenti descritti, che gli appellanti e non hanno operato secondo la diligenza richiesta al professionista, CP_5 Pt_1 essendo il loro operato caratterizzato da una serie di omissioni clinico-terapeutiche descritte in maniera specifica dai consulenti di ufficio: omesso monitoraggio delle condizioni della gestante, nonostante le accertate condizioni della paziente e la lunga attesa in sala operatoria;
omesso monitoraggio del benessere fetale a fronte della crisi ipotensiva verificatasi al momento della somministrazione della anestesia. Le condotte descritte non sono in ogni caso oggetto di contestazione da parte dei sanitari, che si limitano a giustificare il mancato monitoraggio materno fetale con la mancanza di particolari fattori di allarme o rischio della gravidanza e con riferimento agli esiti confortanti del monitoraggio effettuato su alle ore 19 del 28.8.2000, CP_1 giorno precedente all'intervento.
Inoltre, la stessa errata indicazione in cartella della nascita di un feto vivo e vitale, che si pone in evidente contrasto con gli indici Apgar attribuiti alla neonata e con la necessità sottoporla a manovre di rianimazione, è sintomo di una condotta contraria alla legis artis così come le carenze e inadeguatezze, riscontrate dai tutti i collegi nominati di ufficio, nella redazione da parte dei sanitari della cartella clinica di e della scheda anestesiologica. CP_1
Sulla base del compiuto esame della documentazione clinica in atti, vanno quindi condivise le seguenti conclusioni espresse dal collegio peritale: nel corso del 'taglio cesareo' a cui venne sottoposta la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 20 di 33 sig.ra e per il periodo postnatale relativo alla degenza presso il Reparto di Neonatologia la neonata CP_1 ebbe a patire una "sofferenza cerebrale di matrice ipossico-ischemica" da ricondurre alla crisi CP_2 ipotensiva intra-anestesiologica periferica patita dalla madre, siq.ra determinatasi all'inizio della CP_1 procedura anestesiologica e non documentata adeguatamente in cartella clinica ed anestesiologica riguardo ai tempi ed alla gravità con un conseguente danno ipossico-ischemico cerebrale prenatale o postnatale da ricondurre al mancato trasferimento della neonata presso una da parte dei Neonatologi pur a fronte di una posta CP_19 diagnosi di "neonata a termine con grave sofferenza perinatale e che, peraltro, non seguirono adeguatamente la degenza della neonata e, soprattutto, non posero in essere tutta la diagnostica per evidenziare sin dall'inizio
l'eventuale verificarsi del "danno cerebrale ipossico-ischemico". (pag. 57 consulenza tecnica di ufficio).
Alla luce delle risultanze emerse dall'espletata c.t.u., confermate dai successivi approfondimenti peritali disposti dalla Corte va ritenuta corretta la decisione del Tribunale, laddove ha affermato che, qualora i sanitari avessero adeguatamente monitorato il benessere della madre e del feto, sarebbe stato più probabile il non verificarsi dell'evento (asfissia intrapartum) che ha poi dato corso a tutto il quadro clinico accertato a carico di . CP_2
Le consulenze di ufficio di primo grado a firma del dott. e di secondo grado Persona_3 restituiscono esiti integralmente coincidenti sotto il profilo dell'accertamento e della valutazione della storia clinica di e dell'accertamento del nesso causale tra le condotte contestate CP_2 ai sanitari e l'evento, confermando seppur con diverso grado di responsabilità, i profili di colpa dei sanitari che hanno assistito nel corso del parto cesareo e alla CP_1 CP_2 nascita e durante il ricovero nel reparto di neonatologia.
I motivi di appello in esame vanno pertanto rigettati, con conferma della sentenza impugnata in ordine all'an della pretesa risarcitoria.
4.4. Meritano invece parziale accoglimento le censure alla ripartizione in percentuale del grado di responsabilità attribuito dal Tribunale a ciascuno dei sanitari convenuto e all CP_16
In ordine alla ripartizione del grado di responsabilità tra i convenuti, il Tribunale ha ravvisato a carico del dott. , una responsabilità prevalente (55%) nella causazione dei danni, poiché CP_5 se questi avesse correttamente monitorato la condizione della partoriente, non avrebbe posto le premesse per l'ipossia fetale verificatasi. Ha quindi delineato a carico del dott. una responsabilità pari al 20%, per la Pt_1 inadeguata verifica delle condizioni generali della signora , prima della somministrazione dell'anestetico, onde CP_1 la crisi ipotensiva in cui è incorsa, precisando che fosse intervenuto nella fase finale della predetta ON sofferenza fetale. Ha quindi ascritto in capo convenuta la restante parte di responsabilità, pari al 25%, in relazione all'insufficiente o inidonea sua organizzazione.
Sul punto, il collegio peritale nominato dalla Corte ha ritenuto che il danno patito da CP_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 21 di 33 nel periodo perinatale possa essere ricondotto per larga parte alle deficienze dell'organizzazione CP_2 sanitaria in precedenza delineate (per almeno il 40-50%) e la parte restante in pari quota al 'comportamento professionale dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra e la neonata indicando CP_1 CP_2
l'ostetrica in servizio presso quel blocco operatorio ostetrico, il 'medico ginecologo', l'anestesista che ebbe a realizzare
l'anestesia subaracnoidea e, per quanto indicato in precedenza, i medici del Reparto di Neonatologia dello stesso nosocomio.
Il collegio, senza in alcun modo escludere le delineate responsabilità a carico dei sanitari e Pt_1
ON
, nonché dell' per le accertate carenze organizzative e di organico, delinea anche una CP_20 concorrente responsabilità dell'ostetrica e soprattutto dei neonatologi che nonostante la diagnosi neonata a termine con grave sofferenza perinatale, non hanno provveduto all'immediato trasferimento della neonata in un reparto di terapia intensiva e che non seguirono adeguatamente la degenza della stessa e non eseguirono gli accertamenti diagnostici che avrebbero potuto evidenziare il danno ipossico in un momento iniziale.
La responsabilità nella causazione dell'evento di danno, a cui comunque tutti i convenuti in primo grado hanno concorso, va così ripartita: 50% a carico dell per il deficit Parte_4 organizzativo;
un ulteriore 25% sempre a carico dell' per le inadempienze Parte_4 contestate al blocco operatorio ostetrico e ai medici del reparto di neonatologia;
il restante 25% va infine suddiviso in pari misura tra l'anestesista e il ginecologo Parte_1 CP_5
.
[...]
4.5 Da ultimo, a fronte delle contestazioni degli appellanti, va anche precisato che le operazioni peritali svolte in entrambi i gradi appaiono esenti da vizi, congruamente motivate e condivisibile, anche in punto di risposta alle osservazioni dei periti di parte, per la completezza dell'esame e della valutazione della copiosa documentazione medica versata in atti dalle parti e per la correttezza del procedimento logico-tecnico seguito dagli ausiliari.
Non appare, inoltre, censurabile l'operato del collegio di periti nominati dalla Corte, neanche in termini della contestata parziarietà, essendo lo stesso composto di ben tre professionisti, di cui uno medico legale e non ricorrendo i presupposti, per quanto sopra detto, per la rinnovazione delle operazioni.
Per tutto quanto esposto, la Corte non ritiene necessari ulteriori accertamenti peritali, ripetitivi di quelli già eseguiti, né ulteriori approfondimenti di natura genetica o strumentale su . CP_2
****
5. Con il primo motivo di appello incidentale, e CP_1 CP_3 CP_4 censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 22 di 33 dagli stessi proposti nei confronti del dott. aiuto chirurgo, riconoscendolo Parte_2 esente da qualsivoglia responsabilità nella causazione degli eventi per cui è causa.
Ad avviso degli appellanti incidentali, il dott. in quanto membro dell'equipe medica che Pt_2 doveva procedere al parto cesareo e in virtù del rapporto contrattuale instauratosi per l'esecuzione della prestazione in intramoenia, era tenuto ad essere presente fin dall'arrivo della paziente in sala operatoria, dove avrebbe potuto decidere o compulsare il collega dott. CP_5 ad adottare, viste anche le condizioni della partoriente nel protarsi dell'attesa dell'intervento, le misure precauzionali del caso, quali ad esempio l'auscultazione del battito cardiaco fetale. (pag. 23 comparsa di costituzione).
Inoltre, deducono che la testimone , riferendo della conversazione intrattenuta dal dott. Tes_1 con il dott. in ordine alle cause del ritardo dell'anestesista dott. , avrebbe Pt_2 CP_5 Pt_1 confermato la presenza del primo in sala operatoria in attesa dell'anestesista e quindi in un momento antecedente l'inizio dell'intervento; la circostanza sarebbe poi confermata indirettamente dalle dichiarazioni del dott. , che indica l'assenza del solo anestesista e CP_5 non anche dell'aiuto, quale causa ostativa all'inizio dell'intervento.
Il Tribunale avrebbe quindi errato fondando il suo giudizio sulle dichiarazioni contraddittorie e reticenti rese dallo stesso dott. nel corso del suo interrogatorio, nonostante lo stesso fosse Pt_2 presente in sala parto insieme al dott. in attesa del dott. senza nulla fare o dire CP_5 Pt_1 nonostante le condizioni della gestante (pag. 23 comparsa di costituzione).
5.1. Il motivo è infondato.
Condividendo sul punto la decisione del Tribunale, la Corte osserva che diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti incidentali non vi sono elementi di prova che confermino la presenza dell'aiuto chirurgo in sala operatoria in un momento precedente all'inizio dell'intervento stesso.
La dichiarazione della testimone è infatti generica e non circostanziata nel tempo e nello spazio, mentre il dott. nulla dice nel corso del suo interrogatorio in merito alla eventuale CP_5 presenza dell'aiuto durante l'attesa dell'anestesista.
A fronte delle contestazioni svolte da nei propri scritti, deve pertanto ritenersi Parte_2 che questi abbia partecipato alla fase esecutiva dell'intervento di taglio cesareo, assistendo il chirurgo nel corso dello stesso, e che non abbia assistito invece alla fase preparatoria e partecipato all'attesa dell'anestesista, momento nel quale doveva era assistita, CP_1 secondo quanto accertato in istruttoria, dal ginecologo e dall'ostetrica.
In ogni caso, appare opportuno ricordare che in caso di lavoro in "équipe" e, più in generale, di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 23 di 33 rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta ed al ruolo di ciascuno dei membri della stessa, non potendosi configurare aprioristicamente una responsabilità di gruppo, in particolare quando i ruoli ed i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti tra loro (Cass. penale n. 49774/2019).
Orbene, nel caso di specie, le generiche contestazioni sollevate dagli attori nei confronti di
[...]
non consentono di delineare una sua eventuale specifica condotta colposa e Parte_2
l'eventuale incidenza causale della stessa rispetto all'evento. Nessun riferimento, inoltre, all'operato dell'aiuto chirurgo e a una sua eventuale condotta negligente si rinviene negli elaborati peritali, dove oltre alle responsabilità dei sanitari appellanti, vengono in rilievo, come detto, quelle dell' dell'ostetrica e dei pediatri dell'unità prenatale. CP_16
Il motivo di appello incidentale va, pertanto, rigettato con conferma in parte qua della sentenza impugnata e con assorbimento di ogni questione sollevata dalla compagnia ONroparte_8 assicurativa di . Parte_2
Di contro, proprio da queste ulteriori considerazioni, si ha riscontro di quanto sopra affermato in punto di responsabilità individuali: nel caso dell'anestesista per non aver adottato misure adeguate di riscontro delle reali condizioni della paziente una volta intervenuto (senza sua colpa tardivamente), procedendo come si trattasse di gestazione ordinaria;
del ginecologo per non aver adottato idonee iniziative una volta constatato il progressivo peggioramento delle condizioni della gestante.
*****
6. Danni non patrimoniali.
A questo punto vanno esaminati i motivi di appello incidentale proposti da CP_1 [...]
e e i motivi di appello principale proposti rispettivamente da CP_3 CP_4 CP_5
e attinenti al quantum della pretesa risarcitoria.
[...] Parte_1
6.1 Gli appellanti incidentali insistono per il riconoscimento in favore di di una CP_2 invalidità totale del 100%, ritenendo illogica e comunque non congrua la percentuale dell'80% riconosciuta dal Tribunale in considerazione della gravità delle patologie accertate a carico di e dal grado di invalidità totale e permanente con necessità di assistenza continua CP_2 impossibilità di deambulare autonomamente e necessità di accompagnamento riconosciuto CP_2 dall' (cfr. certificazione commissione medica in atti).
Il motivo è fondato.
Invero, sulla documentazione in atti, a fronte della gravità del quadro clinico già ampiamente descritto, la Corte ritiene di aderire alla valutazione del danno biologico permanente del 100%
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 24 di 33 parametrando, come suggerito dal collegio peritale, il danno iatrogeno subito da sin CP_2 dalla nascita ad una diagnosi di Demenza Grave CDR 5.
L'accoglimento del motivo di appello incidentale comporta l'assorbimento dei motivi di appello principale con i quali i sanitari hanno chiesto una riduzione della percentuale di invalidità riconosciuta a e conseguente riduzione del quantum oggetto di risarcimento. Parte_5
A questo punto si pone la necessità di rideterminare la misura del risarcimento riconosciuta in favore degli attori, sia con riferimento al danno biologico che con riferimento ai danni riflessi patiti dai congiunti.
Quanto al danno biologico, il grado di invalidità complessivamente accertato, pari al 100%, impone il ricorso alla Tabella milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale nella versione aggiornata al 1.1.2024.
Pertanto, tenuto conto che l'evento di danno si è verificato a carico di alla nascita CP_2
(29.8.2000) e della percentuale di invalidità indicata nel 100%, si addiviene alla somma di €
1.436.820,00, nella duplice componente di danno biologico e incremento per sofferenza soggettiva.
6.2 Quanto alla personalizzazione nella misura del 25% riconosciuto dal Tribunale e contestato dagli appellanti e nei rispettivi motivi di appello, si rendono necessarie alcune Pt_1 CP_5 brevi premesse in diritto.
La giurisprudenza è granitica nel dettare il principio secondo cui in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (Cass. ordinanza n. 5865/2021).
Di conseguenza, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (sul punto anche Cass. sentenze numeri 23778/2014 e 24471/2014).
Fatte queste premesse in termini generali, nel caso di specie non ricorrono, ai fini della liquidazione del danno risarcibile, i presupposti per il riconoscimento dell'incremento per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 25 di 33 personalizzazione del danno, in mancanza di specifici elementi di allegazione e prova offerti dagli attori, non essendo a tal fine sufficienti gli elementi generici valorizzati d'ufficio dal Tribunale, quali il percorso terapeutico e diagnostico a cui è sottoposta dalla nascita. CP_2
In definitiva, in accoglimento del motivo di appello incidentale e dei motivi di appello principale va riconosciuto a titolo di danno biologico patito da l'importo complessivo di € CP_2
1.436.820,00.
6.3 Quanto agli interessi compensativi, merita accoglimento il motivo di appello incidentale proposto dagli appellati e in ordine alla misura del tasso di interesse riconosciuto CP_2 CP_1 dal Tribunale pari allo 0,05% annuo.
È noto che al danneggiato spetta anche il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento della somma predetta, consistente nel mancato godimento delle utilità che da essa avrebbe conseguito, il quale può essere liquidato attraverso la corresponsione degli interessi compensativi ad un saggio equitativamente individuato dal giudice ed eventualmente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. U 17/02/1995, n. 1712; successivamente v., in particolare, Cass. 18/07/2011, n.
15709 e Cass. 17/09/2015, n. 18243).
Nel caso di specie il Tribunale, senza una adeguata motivazione, ha riconosciuto in favore dei danneggiati gli interessi compensativi al tasso medio dello 0,05%. Il tasso indicato rappresenta la misura del tasso legale applicato nell'anno 2020 (anno di emissione della sentenza) e non un valore medio, come erroneamente indicato dal Tribunale, dei tassi di interessi del periodo di mancata disponibilità delle somme oggetto di risarcimento, essendo un valore sensibilmente inferiore rispetto ai tassi registrati negli anni precedenti. In riforma della sentenza impugnata va pertanto applicato l'interesse annuo nella misura legale, ritenuto dalla Corte idoneo a compensare la mancata disponibilità degli importi riconosciuti a titolo risarcitorio, in considerazione dell'entità degli stessi e del lungo lasso di tempo intercorso tra l'evento e la presente liquidazione.
In definitiva, l'importo risarcitorio rideterminato in € 1.436.820,00 va svalutato in base agli indici
Istat fino alla data dell'accadimento lesivo (29.8.2000) ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712), applicando all'importo progressivamente rivalutato gli interessi legali fino alla presente pronuncia.
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 26 di 33 gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. sent. nn. 13463/1999 e 4030/1998).
L'importo risarcitorio riconosciuto in favore di va posto, per quanto sopra CP_2
ON precisato, a carico dell' nella misura del 75% e a carico di e ONroparte_5 Pt_1
nella misura del 12,50% ciascuno.
[...]
7. Danni non patrimoniali liquidati in favore dei congiunti di . CP_2
Gli appellanti e nei rispettivi atti impugnano l'accertamento del danno non Pt_1 CP_5 patrimoniali riconosciuto in favore e , in quanto CP_1 CP_4 CP_3 congiunti della danneggiata, in relazione alla sussistenza stessa del diritto al risarcimento di tale posta di danno e in subordine in relazione al criterio di liquidazione utilizzato dal Tribunale.
I motivi fondati sulle medesime argomentazioni, sono parzialmente fondati.
7.1 Va innanzitutto premesso, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che nel caso di specie oggetto dell'indagine non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, bensì il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia.
Sul punto la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. n. 8546/2008).
L'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale, la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria. (in questo senso Cass. n. 11212 del 2019;
Cass. n. 7748 del 2020; Cass. 30/08/2022, n.25541; Cass. 21/03/2022, n.9010).
Nel caso di specie, le gravissime lesioni subite da fin dalla nascita e lo stretto CP_2 vincolo di parentale che lega gli attori, genitori e fratello, al soggetto macroleso, lasciano ritenere che questi abbiano subito un pregiudizio nel godimento del rapporto personale e affettivo con
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 27 di 33 quest'ultimo.
Sul punto quindi la sentenza impugnata appare condivisibile in quanto coerente con i principi giurisprudenziali sopra enunciati.
7.2 La Corte, tuttavia, non ritiene corretta la quantificazione operata dal Tribunale che nella liquidazione della voce di danno in esame ha applicato in via analogia le tabelle di milanesi, rimodulando l'importo ottenuto in ragione del grado di percentuale di invalidità riconosciuto a
(80%). CP_2
Occorrono, al riguardo, alcune precisazioni in termini generali.
In un recente arresto, la Suprema Corte ha osservato come la liquidazione di pregiudizi sine materia come il danno da lesione di un prossimo congiunto può dirsi “equa” – per i fini di cui all'art. 1226 c.c. – soltanto quando sia compiuta con un criterio che rispetti due principi, ossia con un criterio che garantisca la parità di trattamento a parità di danni e che consenta una adeguata flessibilità per tenere conto delle peculiarità del caso concreto;
“uniformità pecuniaria di base” e
“flessibilità” della liquidazione sono, dunque, i due momenti indefettibili di ogni liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali.
Il rispetto del principio della “uniformità pecuniaria di base” esige il ricorso, da parte del Giudice del merito, a un criterio prestabilito e standard di liquidazione;
il rispetto del principio della
“flessibilità”, invece, esige che, ai fini della liquidazione, si accertino tutte le circostanze di fatto del caso concreto, sceverando quelle “ordinarie” da quelle “eccezionali”, e attribuendo rilievo soltanto alle seconde per aumentare o diminuire la misura standard del risarcimento (Cass. civ. n.
26440/2022).
Di recente la Corte di Cassazione ha anche precisato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
(Cass. sentenza n. 35998/2023)
Nella fattispecie in esame, quindi, l'uniformità pecuniaria di base deve essere rispettata mediante l'utilizzo delle Tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno riflesso del congiunto vittima di lesioni (Ta. E) nell'edizione aggiornata al 2023.
Pertanto, in conformità ai parametri predisposti dalle Tabelle indicate ed al cd. valore punto, il danno va determinato come segue:
1. (età 34 al momento dell'evento) e (35 anni) per ciascuno di essi: CP_1 CP_4
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 28 di 33 genitori – punti 20; coefficiente connesso – 0,8 (due genitori); età del danneggiato (alla nascita 0)
– punti 10; età del parente da risarcire (34 e 35) – punti 6; percentuale danno biologico riconosciuto al danneggiato – 100%.
Punto base € 6.948,00 così composto: punto base €3.474,00 per il danno relativo all'aspetto interiore;
punto base € 3.474,00 per lo sconvolgimento della vita connesso con l'assistenza, riconosciuto al genitore in quanto titolare dell'obbligo di provvedervi nei confronti del danneggiato e in mancanza di elementi circa l'eventuale riconoscimento di sussidi pubblici.
L'importo del risarcimento da riconoscere sulla base della Tabella è pari ad € 200.000,00
(€6.948,00 x 36 x 0,80 x 100%) in favore di ciascuno dei genitori.
2. (età 3 al momento dell'evento): fratello – punti 15; coefficiente connesso – 1; CP_3 età del danneggiato (0) – punti 10; età del parente da risarcire (3) – punti 7; percentuale danno biologico riconosciuto al danneggiato – 100%.
Punto base € 3.474,00 per il danno relativo all'aspetto interiore;
in favore del fratello non può essere riconosciuto il punto base per lo sconvolgimento della vita connesso con l'assistenza, in mancanza di elementi probatori che attestino nello specifico la circostanza.
L'importo da riconoscere sulla base della Tabella in favore del fratello è pari ad € CP_3
111.168,00 (€ 3.474,00 x32 x 1 x 100%).
Ne consegue che in accoglimento dei motivi di appello proposti da dottori e va CP_5 Pt_1 liquidato in favore di e l'importo di € 200.000,00 ciascuno. CP_1 CP_4
In mancanza invece di specifica impugnazione sul punto da parte di e stante il CP_3 divieto di reformatio in peius, va confermato l'importo di € 96.000,00 liquidato nella sentenza impugnata in favore dello stesso.
Detti importi, aggiornati alla redazione della presente sentenza, vanno devalutati al momento dell'evento (29.8.2000) e rivalutati anno per anno, applicando all'importo progressivamente rivalutato gli interessi nella misura legali fino alla presente pronuncia e, successivamente, solo gli interessi legali (Cass. n. 11899/2016). Anche rispetto a tale posta di danno vanno applicati gli interessi compensativi nella misura legale in accoglimento del relativo motivo di appello incidentale. ON Gli importi indicati vanno posti a carico per quanto sopra precisato, a carico dell' nella misura del 75% e a carico di e nella misura del 12,50% ONroparte_5 Parte_1 ciascuno.
8. Danno patrimoniale. Perdita di capacità lavorativa generica.
Entrambi i sanitari appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui accerta in favore
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 29 di 33 di i danni patrimoniali per la perdita di capacità lavorativa generica e di guadagno. CP_2
Ad avviso degli impugnanti il Tribunale avrebbe confuso la natura stessa della posta di danno in commento. La perdita della capacità lavorativa generica rientrerebbe nel danno non patrimoniale e sarebbe compresa nella liquidazione del danno biologico. Diversamente può configurarsi come danno non patrimoniale la sola perdita di capacità lavorativa specifica. La liquidazione operata dal
Tribunale del danno de quo comporterebbe, quindi, secondo gli appellanti una duplicazione delle voci risarcitorie.
In primis va rilevata che la domanda di risarcimento non può ritenersi rinunciata in considerazione del tenore complessivo delle difese svolte in sede conclusionale benché non riproposta dagli attori in maniera specifica in sede di udienza di precisazioni delle conclusioni o in comparsa conclusionale.
Al riguardo appaiono opportune alcune brevi considerazioni in diritto.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Cass. n. 908/2013).
Orbene, l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211).
Nel caso di la compromissione della capacità lavorativa generica è rilevante, CP_2 essendo la stessa inabile per qualsiasi attività che richieda un impegno fisico, ma anche per attività lavorative di tipo sedentario e richiedenti particolare impegno intellettuale a causa della compromissione delle funzioni psichiche (cfr. c.t.u. 67).
Va quindi condiviso, sulla base dei principi giurisdizionali sopra ricordati, il riconoscimento in favore della danneggiata del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa generica, con conferma dell'importo risarcitorio liquidato dal Tribunale in € 439.743,00, in mancanza di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 30 di 33 specifica impugnazione sul quantum risarcitorio.
9. In mancanza di specifica impugnazione, vanno confermate le statuizioni della sentenza impugnata nei confronti della compagni assicurativa sia con riferimento al ONroparte_9 rigetto della domanda di manleva formulata dalla sia con riferimento alla CP_12 condanna di detta compagnia a rivalere di tutto quanto da quest'ultimo ONroparte_5 dovuto (per capitale, interessi e spese giudiziali e di c.t.u.) in favore di in proprio e CP_1 nella indicata qualità, e nei limiti del massimale contrattualmente CP_4 CP_3 previsto.
Va inoltre dato atto che la compagnia ha dato esecuzione alla sentenza ONroparte_9 impugnata erogando in diretto favore delle parti danneggiate l'importo del massimale, ripartito fra i beneficiari ed il difensore distrattario dei compensi. (cfr. quietanza in atti)
Ne consegue, il diritto della ad ottenere la restituzione, come richiesto, dei ONroparte_9 maggiori importi eventualmente corrisposti ai danneggiati in ragione della rideterminazione del quantum risarcitorio operato dalla Corte e della diversa misura di responsabilità attribuita all'assicurato dott. , qualora il risarcimento a carico dell'assicurato sia inferiore al CP_5 massimale.
*****
10. Spese di lite.
10.1 Spese del primo grado.
Nonostante la rideterminazione del quantum risarcitorio riconosciuto in appello, rimanendo invariato lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese di lite, la Corte conferma le relative statuizioni contenute nell'ordinanza, in mancanza di una specifica impugnazione in ordine alla determinazione delle spese operata dal Tribunale e ritenuta la congruità della liquidazione.
10.2 Le spese di lite del presente grado.
Le spese del presente grado tra e e Parte_6 CP_4 [...]
e seguono la soccombenza di questi ultimi e vengono ONroparte_22 Parte_1 liquidate, come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, negli importi previsti per lo scaglione di riferimento (oltre
€ 2.000.000) in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni giuridiche affrontate, con l'aumento del 10% per ciascuna parte oltre la prima previsto dall'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/2014 e con attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi CP_4 antistatario. Vanno poste definitivamente a carico dell'appellante principale le spese della c.t.u. svolta in grado di appello
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 31 di 33 Le spese del grado tra e e e la Parte_6 CP_4 Parte_2
nonché e e la ONroparte_8 ONroparte_6 ONroparte_5 [...] vengono interamente compensate in considerazione delle oscillazioni ONroparte_23 giurisprudenziali sulla natura delle questioni affrontate.
Nulla per le spese dell' in ragione della contumacia. CP_13 ONroparte_10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 ONroparte_5
in proprio e quale amministratore di sostegno di , e CP_1 CP_2 CP_4
avverso la sentenza in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione ed CP_3 eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, gli appelli proposti da e Parte_1 CP_5
e l'appello incidentale proposto da proposto da in proprio e quale
[...] CP_1 amministratore di sostegno di , e e, per l'effetto, in CP_2 CP_4 CP_3 parziale riforma della sentenza impugnata:
2) condanna, , in persona del legale rappresentante pro tempore, e ONroparte_6 Pt_1
e , ciascuno in ragione delle rispettiva quote di responsabilità (a carico
[...] ONroparte_5
ON dell' nella misura del 75% e a carico di e nella misura del ONroparte_5 Parte_1
12,50% ciascuno), al pagamento in favore di nella qualità di amministratore di CP_1 sostegno di della somma di € 1.436.820,00, devalutata al momento dell'evento CP_2
(29.8.2000) e rivalutata anno per anno, applicando all'importo progressivamente rivalutato gli interessi legali fino alla presente pronuncia e, successivamente, solo gli interessi legali;
3) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, e ONroparte_6 Pt_1
e , ciascuno in ragione della rispettiva quota di responsabilità (a carico
[...] ONroparte_5
ON dell' nella misura del 75% e a carico di e nella misura del ONroparte_5 Parte_1
12,50% ciascuno), al pagamento, a titolo di risarcimento danni patiti per la lesione del rapporto parentale, in favore di e della somma di € 200.000,00 ciascuno e in CP_1 CP_3 favore di della somma di € 96.000,00, importi da devalutare al momento CP_3 dell'evento (29.8.2000) e rivalutare anno per anno, applicando all'importo progressivamente rivalutato gli interessi legali fino alla presente pronuncia e, successivamente, solo gli interessi legali;
4) conferma nel resto la sentenza impugnata;
5) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, e ONroparte_6 Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 32 di 33 e , ciascuno in ragione della rispettiva quota di responsabilità (come Pt_1 ONroparte_5 indicate nei capi precedenti), al pagamento in favore di in proprio e nell'indicata CP_1 qualità, di e di delle spese di lite che liquida: CP_4 CP_3
- per il primo grado in complessivi € 70.247,06 di cui euro 9.162,66 (comprensive di spese di
CTU) per spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato CP_4 dichiaratosi antistatario;
- per il presente grado in complessivi € 53.804,00 di cui € 804,00 (oltre spese di c.t.u. da liquidarsi con separato decreto) per esborsi ed € 53.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione in favore dell'avvocato CP_4
6) compensa integralmente le spese del primo e secondo grado tra CP_1 [...]
e e e tra quest'ultimo e la CP_3 CP_4 Parte_2 ONroparte_8 nonché tra la , e la ONroparte_6 ONroparte_5 ONroparte_23
7) pone definitivamente a carico dell' , e ONroparte_6 Parte_1 CP_5
, secondo le rispettive quote di responsabilità, le spese delle consulenze tecniche svolte
[...] in primo e secondo grado;
8) nulla per le spese dell' R. CP_13 CP_10 ONroparte_10
9) condanna la a rivalere di tutto quanto da ONroparte_9 ONroparte_5 quest'ultimo dovuto (per capitale, interessi e spese giudiziali e di c.t.u.) in favore di CP_1 in proprio e nell'indicata qualità, di e nei limiti del massimale CP_4 CP_3 contrattualmente previsto;
10) dispone la restituzione a carico e e CP_1 CP_3 CP_4 dell'assicurato in favore di dei maggiori importi ONroparte_5 ONroparte_9 eventualmente corrisposti in favore degli stessi, come precisato in parte motiva.
Così deciso, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 33 di 33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4395/2020 del Ruolo Generale, posta in decisione all'esito dell'udienza di trattazione del 3.6.2025 con rinuncia su accordo delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello, dall'avv. Francesco Paolo
Laudisio (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sarno C.F._2
(Sa) a Prol.to via Matteotti n. 6 e presso il seguente indirizzo p.e.c. , Email_1 nonché, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di costituzione dei nuovi difensori del 1.2.2024, dagli avvocati Giuseppe Romanelli (C.F. ) Sara C.F._3
Romanelli ( ) e Paolo Romanelli (C.F. ) ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno alla via Gen. le Don F. M. Gonzaga n.
12, e presso i seguenti indirizzi pec;
Email_2
Email_3 Email_4
APPELLANTE
E
(C.F. ), in proprio e in qualità di amministratore di CP_1 C.F._6 sostegno della figlia (C.F. ), CP_2 C.F._7 CP_3
(C.F. e (C.F. ), i primi due C.F._8 CP_4 C.F._9 rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato anche procuratore di se stesso, tutti elettivamente CP_4 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via A. Falcone n. 332 n. 332 is.9 e presso il seguente indirizzo pec: Email_5
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di ONroparte_5 C.F._10 procura rilasciata su foglio separato e allegato al presente atto, dagli avvocati Arcangelo D'Avino
(C.F. ) e Paolo D'Avino (C.F. ), elettivamente C.F._11 C.F._12 domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via della Cavallerizza n. 60 e presso il seguente indirizzo pec: e Email_6 Email_7
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
APPELLANTE NEL GIUDIZIO R.G. 4474/2020
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2 C.F._13 procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dagli avvocati
Ruggiero Granata (C.F. ) e Antonio Granata (C.F. C.F._14
) elettivamente domiciliato presso il loro studio in Santa Anastasia (NA) C.F._15 alla via Marconi n. 29 e presso i seguenti indirizzi pec: e Email_8
Email_9
APPELLATO
, già , (Partita IVA ), in persona del legale ONroparte_6 CP_7 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avvocato Eduardo Martucci (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._16 la sede dell'Ente in Torre del Greco alla via Guglielmo Marconi 66 e presso il seguente indirizzo pec: Email_10
APPELLATA
(C.F. , in persona del legale ONroparte_8 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Stefania Lorini (C.F.
e Riccardo Lorini (C.F. ) e sul seguente indirizzo C.F._17 C.F._18 pec: Email_11
APPELLATA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro ONroparte_9 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avvocato Fabrizio
Errico (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla C.F._19
Via Santa Lucia 62 e presso il seguente indirizzo pec: Email_12
APPELLATA
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 2 di 33 OSPEDALE “CAV. , in persona del legale ONroparte_10 rappresentante pro tempore p.t.,
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1553/2020 del Tribunale di Nola, pubblicata il
30.10.2020, notificata il 4.11.2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 02-11.2.2006, e , in proprio e CP_1 CP_4 nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli e , CP_2 CP_3 convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Nola , e ONroparte_5 Parte_1 [...]
, nonché l' (ora ) e l' Parte_2 CP_11 CP_12 CP_13 ONroparte_10
chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e
[...] non patrimoniali dagli stessi subiti, in proprio e nella suddetta qualità, per le gravi lesioni personali prodotte dai sanitari convenuti a carico della figlia al momento della nascita CP_2 avvenuta in data 29.8.2000.
In particolare, gli attori premettevano che in data 29.8.2000 veniva sottoposta CP_1 presso l'Ospedale Apicella di PO HI (NA), in regime di intra moenia, ad un intervento di taglio cesareo estrattivo, programmato con il suo ginecologo di fiducia dott. CP_5
e dallo stesso eseguito al termine di una gravidanza normalmente trascorsa, nella quale
[...] non erano insorti problemi né a carico della gestante né a carico del feto (cfr. esami clinici e diagnostici in atti).
Deducevano inoltre che alle ore 10.00 circa, a digiuno da oltre ventiquattro ore e CP_1 in preda a forti dolori, dovuti all'inserimento di un catetere vescicale per l'insorgenza di una cistite acuta, era condotta in sala operatoria, dove era costretta ad attendere per oltre due ore e trenta minuti l'arrivo dell'anestesista di turno dott. , impegnato in altra operazione Parte_1 chirurgica.
Sottolineavano che nel corso del lungo intervallo di tempo, la partoriente, in attesa sul lettino operatorio, aveva perso per due volte conoscenza e che, nonostante le sue condizioni, i sanitari avevano omesso il monitoraggio della nascitura per verificare una eventuale sofferenza fetale.
Alle ore 12.45 circa, l'anestesista, giunto in sala operatoria, senza neanche una previa verifica dei valori pressori della partoriente, le aveva somministrato una anestesia epidurale, procurandole, nell'immediatezza, un collasso cardiocircolatorio, che aveva reso necessaria la rianimazione della paziente con la somministrazione di ossigeno. Il ginecologo aveva quindi proceduto all'estrazione del feto. La neonata, alla nascita cianotica e priva di segni vitali, veniva trasferita nella adiacente
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 3 di 33 sala neonatale e sottoposta per alcuni minuti alle procedure di rianimazione con esito positivo.
Alla piccola veniva assegnato un indice APGAR di 5, 8 e 9 rispettivamente al primo, terzo CP_2
e quinto minuto dalla nascita;
veniva poi ricoverata in incubatrice per l'insorgenza di ittero.
In data 4.9.2000 la piccola veniva dimessa, insieme alla madre, con diagnosi di uscita di CP_2 sofferenza perinatale ed ittero. (cfr. cartella clinica della neonata).
In data 31.10.01, dopo pochi mesi dalla nascita, era certificato dai sanitari dell'Ospedale
Santobono di Napoli a carico della piccola : modesto ritardo dello sviluppo psicomotorio più CP_2 evidente nella linea posturo-cinetica da riferire a sofferenza cerebrale asfittica in epoca perinatale.
Il ritardo psico motorio di successivamente definito grave e caratterizzato CP_2 dall'insorgenza di profili autistici, veniva dagli attori, sulla base della documentazione medica allegata alla citazione, collegato eziologicamente alla sofferenza perinatale subita dalla piccola nel corso del parto e addebitato alla condotta colposa dei sanitari convenuti (cfr. CP_2 certificazioni del 16.12.2003 del Dott. psicologo clinico e psicoterapeuta Persona_1 presso la USL 7 di Siena e del 26.4.2004 del Dott. , neuropsichiatria infantile Persona_2 presso la ASL NA/1 Distretto 48, in atti).
Incardinata la lite, si costituivano la e il dott. , ONroparte_6 ONroparte_5 contestando nei rispettivi atti l'an e il quantum della pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti, di cui chiedevano il rigetto.
Chiedevano inoltre al Tribunale di essere autorizzati a chiamare in causa ONroparte_14
con la quale ciascuno di essi, in virtù delle rispettive polizze, era assicurato per la
[...] responsabilità civile professionale per essere da questa garantiti e manlevati in caso di accoglimento della domanda proposta nei loro confronti.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la compagnia assicurativa chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei confronti degli assicurati e, in subordine, di accertare il diverso grado di responsabilità nella causazione dell'evento a carico dei sanitari convenuti. ONestava, inoltre, in relazione a ciascuno dei rapporti assicurativi, l'operatività e i limiti della polizza professionale invocata.
Si costituiva il dott. , negando la sussistenza di profili di responsabilità in Parte_1 relazione al suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea. Si costituiva inoltre il dott. il quale chiedeva il rigetto della domanda formulata nei suoi Parte_2 confronti in quanto intervenuto solo nella fase esecutiva del taglio cesareo. Chiedeva in ogni caso di essere autorizzato a chiamare in causa la sua compagnia assicurativa ONroparte_15 per essere garantito e manlevato in caso di condanna. Autorizzata la chiamata in causa, si
[...]
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 4 di 33 costituiva la compagnia assicurativa aderendo alle difese di merito del suo assicurato. Co Rimaneva contumace l benché ritualmente CP_13 ONroparte_10 evocato in giudizio.
Spiegava infine intervento volontario , nelle more divenuto maggiorenne, CP_3 aderendo e reiterando le difese già svolte nel suo interesse.
Istruita la causa con l'interrogatorio formale dei sanitari convenuti e l'escussione dei testimoni indicati dalle parti, acquisite le due consulenze tecniche disposte di ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza n.1553/2020, pubblicata il 30.10.2020, con la quale il Tribunale di Nola così provvedeva: a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e , in CP_4 CP_1 proprio e nella qualità di genitori di , e, per l'effetto, condanna, in solido CP_2 ONroparte_5
e la al pagamento, in favore dei primi, della somma complessiva di € Parte_1 CP_16
1.080.243,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso (medio) annuo dello 0,05% sulle predette somme dalla data del fatto (29.8.2000) al soddisfo ed al pagamento di €. 439.743,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
b) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna, in solido, CP_4 ONroparte_5 Pt_1
e la al pagamento, in favore del primo, della somma complessiva di € 232.000,00
[...] CP_16 oltre interessi al tasso (medio) annuo dello 0,05% sulla predetta somma dalla data del fatto (29.8.2000) al soddisfo;
c) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna, in CP_1 solido, e la al pagamento, in favore del primo, della ONroparte_5 Parte_1 CP_16 somma complessiva di € 248.000,00 oltre interessi al tasso (medio) annuo dello 0,05% sulla predetta somma dalla data del fatto (29.8.2000) al soddisfo;
d) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dall'interventore e, per l'effetto, condanna, in solido, e la CP_3 ONroparte_5 Parte_1
al pagamento, in favore del primo, della somma complessiva di € 96.000,00 oltre interessi al CP_16 tasso (medio) annuo dello 0,05% sulla predetta somma dalla data del fatto (29.8.2000) al soddisfo;
e) rigetta la domanda attorea nei confronti del dott. f) rigetta la domanda di manleva formulata dalla Parte_2 [...]
nei confronti di;
g) condanna i predetti convenuti, in solido, al pagamento delle CP_16 ONroparte_9 spese processuali sostenute da , e che si liquidano in complessivi € CP_4 CP_1 CP_3
70.247,06 di cui euro 9.162,66 (comprensive di spese di CTU) per spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
h) condanna la ONroparte_9 nei limiti indicati in motivazione, a rivalere di tutto quanto da quest'ultimo dovuto (per ONroparte_5 capitale, interessi e spese giudiziali e di c.t.u.) agli attori ed all'interventore in ragione dei capi a), b), c), d) e g) del presente dispositivo;
i) dichiara interamente compensate le spese relative ai rapporti processuali tra i convenuti ed i terzi chiamati in causa e tra il dott. e parte attrice. Pt_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 5 di 33 ***
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la citata Parte_1 sentenza. Argomentando motivi a sostegno del gravame, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: nel merito: 2) accogliere, per tutti i motivi esposti in atto sub b) e c), l'appello proposto e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 1553/2020 resa dal Tribunale di Nola e, conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande proposte dai sig.ri e in proprio e quali esercenti la potestà CP_1 CP_4 genitoriale su e e dalla stessa nei confronti dell'appellante, perché CP_2 CP_3 CP_2 improcedibili, inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
2) in via meramente gradata, accogliere
l'appello proposto per il motivo sub d) e per l'effetto dichiarare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio e, comunque rilevato il grave motivo che avrebbe giustificato, e giustifica, quantomeno sotto il profilo dell'opportunità, un provvedimento di sostituzione del C.T.U., disporre la rinnovazione delle indagini e riformare la sentenza impugnata;
3) sempre in via subordinata e gradata, accogliere l'appello proposto per i motivi sub e), f) e g) e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata, escludendo e/o riducendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per le ragioni esposte in premessa;
4) condannare gli appellati al pagamento di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forf. spese, I.V.A. e c.c.p.a., del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Reiterava infine in via istruttoria la richiesta di rinnovazione della C.T.U. formulata in primo grado all'esito delle operazioni peritali svolte e insisteva per l'espletamento su
[...]
degli esami diagnostici necessari, in particolare esami strumentali con mezzo di contrasto, CP_2 per un approfondimento genetico della sindrome autistica di cui la stessa è affetta.
Proponeva altresì appello avverso la citata pronuncia insistendo, previa ONroparte_5 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 2. - accogliere il presente appello e per l'effetto, dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo al dott. alla luce di tutto quanto dedotto;
3.- per l'effetto, in totale riforma della sentenza ONroparte_5 impugnata, rigettare tutte le domande proposte dai sig.ri in proprio e quali esercenti CP_1 CP_4 la potestà genitoriale su e e dagli stessi ed nei CP_2 CP_3 CP_3 CP_2 confronti del dott. ; 4.- in subordine, in accoglimento del presente appello ed in riforma della ONroparte_5 sentenza gravata, dichiarare la esclusiva responsabilità nella causazione del danno, della e CP_12 dell' , ovvero degli altri sanitari convenuti in primo grado;
5.- in via di CP_13 ONroparte_10 ulteriore subordine rideterminare la ripartizione delle percentuali di responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti intervenuti in occasione dell'evento e convenuti in primo grado;
6.- dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui ha liquidato ad i danni patrimoniali per compromessa capacità lavorativa e/o dichiarare CP_2 duplicazione delle voci di danno liquidate e/o la tardività della modifica della domanda;
7.- sempre in via
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 6 di 33 subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda proposta in primo grado, in parziale accoglimento del presente appello rideterminare le somme liquidate in favore di ciascuno dei sig.ri CP_1
e a titolo di danno morale;
8.- Dichiarare la nullità della CP_4 CP_2 CP_3 consulenza tecnica di ufficio redatta dal prof. ed in ogni caso disporne la rinnovazione con collegio di Persona_3 chiara fama in considerazione anche di quanto dedotto al capo 13 che precede. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari. Chiedeva, infine, per la rinnovazione della consulenza di ufficio.
Il giudizio proposto da , rubricato al n. 4474/2020 r.g., veniva in data ONroparte_5
29.6.2021 riunito al presente fascicolo n. 4395/2020 r.g..
Con comparsa depositata il 10.3.2021 si costituivano gli appellati e , CP_1 CP_4 in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su , nonché CP_2 CP_3 chiedendo il rigetto degli appelli proposti da e . In Parte_1 ONroparte_5 accoglimento dell'appello incidentale dagli stessi proposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, chiedevano: - a) estendere la condanna in solido al risarcimento dei danni in favore dei deducenti tutti, anche al Dott. in uno al Dott. , al Dott. ed alla Parte_2 ONroparte_5 Parte_1 [...]
, nella percentuale di responsabilità civile che la Corte riterrà equa ed opportuna in relazione agli CP_6 eventi occorsi;
b) conseguentemente condannare la a rivalere il Dott. di ONroparte_17 Parte_2 tutto quanto da quest'ultimo dovuto per capitale, interessi e spese giudiziali e di c.t.u. c) determinare la percentuale di invalidità permanente derivata ad per il danno da sofferenza perinatale subito in occasione CP_2 dell'evento parto, nella misura del 100% od in quell'altra superiore al riconosciuto 80% che la Corte riterrà equa secondo il suo prudente apprezzamento sulla scorta della documentazione anche medica in atti e delle relazioni di consulenza tecnica di ufficio acquisite in giudizio, rideterminando e ricalcolando così il quantum dovuto a tutti i deducenti anche in relazione alla personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 30% del danno biologico;
d) rideterminare il tasso di interesse compensativo dovuto, nella media del tasso di interesse previsto dal fatto avvenuto il 28/8/2000 ad oggi, e pertanto nella misura media complessiva dell'1,41% annuo, con vittoria di spese di lite del grado.
Con comparsa del 25.3.2021 si costituiva , reiterando tutte le difese e ONroparte_5 riproponendo nel presente giudizio in via incidentale le domande già svolte nell'atto di appello introduttivo del giudizio r.g. 4474/2020.
In data 28.6.2021 si costituiva reiterando le conclusioni proposte in primo grado Parte_2
e insistendo per il rigetto dell'appello incidentale proposto nei suoi confronti dagli appellati CP_2
ON e . Si costituiva inoltre l' appellata chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel CP_1 senso dell'accoglimento degli appelli proposti da e , alle cui ONroparte_5 Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 7 di 33 difese aderiva integralmente.
Si costituiva quale compagnia assicuratrice di , ONroparte_8 Parte_2 eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda diretta proposta nei suoi confronti dagli appellanti incidentale e nel merito sostenendo le difese del suo assicurato nonché ribadendo le eccezioni in ordine al rapporto assicurativo già svolte in primo grado.
Si costituiva inoltre quale compagnia assicuratrice in virtù di distinti rapporti ONroparte_9 contrattuali di e dell chiedendo l'accoglimento delle seguenti ONroparte_5 CP_6 conclusioni: 1) dare atto della mancata proposizione di appello ad opera della in ordine ONroparte_6 al rigetto della domanda di garanzia nei confronti della comparente;
2) dare atto della mancata impugnazione ad opera del dott. in merito alla limitazione della manleva al massimale indicato in polizza;
3) pertanto, CP_5 escludere ulteriori condanne a carico della;
4) in ipotesi di accoglimento di tutti od alcuni dei ONroparte_9 motivi dell'appello proposto dal dott. e delle censure avanzate dal dott. relativamente alla CP_5 Pt_1 riconducibilità del deficit ad un accadimento perinatale non adeguatamente rilevato e fronteggiato, dichiarare insussistente l'obbligazione indennitaria della comparente, revocandone la condanna ai sensi dell'art. 336 c.p.c.; 5) nel caso di accoglimento delle doglianze attinenti alla determinazione delle percentuali di responsabilità ed al quantum debeatur e di riduzione dell'onere a diretto carico del dott. a somme inferiori al massimale, CP_5 ridurre proporzionalmente l'onere indennitario della compagnia, ex art. 336 c.p.c.; 6) in tali ipotesi, condannare i sig.ri e destinatari dei pagamenti, nonché il dott. nel cui interesse sono stati eseguiti, a CP_1 CP_2 CP_5 rimborsare alla comparente le somme per sorta e spese processuali che risulteranno non dovute;
7) condannare chi di ragione, in base alla soccombenza, al pagamento delle spese processuali. Co Rimaneva contumace anche nel presente grado di giudizio l' CP_13 ONroparte_10
benché ritualmente evocato in giudizio.
[...]
Con ordinanza del 29.6.2021, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei confronti degli appellanti principali e . ONroparte_5 Parte_1
Con ordinanza del 21.12.2021 la Corte disponeva l'espletamento di c.t.u. medico legale per l'approfondimento istruttorio, tenuto anche conto dei quesiti sollecitati dalle parti, in ordine alla:
a) correttezza della diagnosi di sofferenza asfittica perinatale alla luce della storia clinica di , e della CP_2 rilevabilità in atti di segni clinico-sintomatologici riconducibili ad una sofferenza cerebrale di matrice ipossi-co- ischemica;
b) sussistenza di nesso di causalità tra sofferenza intrapartum, qualora esistente, e disturbo dello spettro autistico;
c) in definitiva, rilevanza causale delle condotte ascrivibili ai sanitari rispetto alle accertate condizioni cliniche di . CP_2
Acquisita la consulenza di ufficio a firma del nominato collegio peritale costituito dai dottori
Prof. (specialista in ostetricia e ginecologia), Prof. Persona_4 Persona_5
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 8 di 33 (specialista in anestesia e rianimazione) e Prof. (specialista in medicina legale e Persona_6 delle assicurazioni), acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza di trattazione del
5.3.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte come previsto dall'art. 127 ter
c.p.c., sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Depositati dalle parti costituite gli scritti conclusivi, la causa veniva rimessa sul ruolo per la sostituzione della dottoressa Matarrese, cessata dalle funzioni di giudice onorario aggregato di
Corte di Appello di Napoli. All'udienza del 3.6.2025, la causa veniva riservata nuovamente in decisione con rinuncia delle parti a ulteriori termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. In via preliminare, l'appello principale proposta da e quello proposto da Parte_1
, nonché l'appello incidentale proposto da e in ONroparte_5 CP_4 CP_1 proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su e da , sono CP_2 CP_3 ammissibili ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenenti specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito si espone quanto segue.
*****
2. Possono essere esaminate in maniera congiunta le censure proposte alla sentenza impugnata da
(appellante principale nel giudizio r.g. n. 4395/2020) e Parte_1 ONroparte_5
(appellante principale nel giudizio riunito r.g. n. 4474/2020 e appellante incidentale nel presente giudizio), attinenti all' an della pretesa risarcitoria attorea, poiché i sanitari censurano, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, la ricorrenza degli elementi di fatto e di diritto su cui il Tribunale ha fondato l'accertamento della responsabilità professionale a carico di ciascuno di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 9 di 33 essi.
Dette censure sono condivise anche dall' , alle quali espressamente aderisce nel ONroparte_6 proprio atto costitutivo in appello, chiedendo, spiegando in sostanza un appello incidentale sul punto, la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'esclusione di qualsivoglia responsabilità
a carico dei sanitari e di conseguenza dell'azienda.
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Appello proposto da . Parte_1
2.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante (anestesista di turno Parte_1 nell'intervento di taglio cesareo programmato per censura l'accertamento a suo CP_1 carico di profili di responsabilità e la sussistenza del nesso causale tra la condotta asseritamente colposa addebitatagli e la lesione lamentata dagli attori.
In particolare, evidenzia che il Tribunale ha addebitato il ritardo nell'esecuzione dell'intervento di taglio cesareo, determinato dall'attesa dell'anestesista di turno impegnato in altro intervento, alle carenze organizzative dell'azienda sanitaria convenuta, escludendo qualsivoglia responsabilità del dott. in ordine a tale circostanza. Pt_1
Tuttavia, all'esito di un percorso motivazionale contraddittorio e non supportato da elementi probatori univoci né da riscontri scientifici, ha riconosciuto a carico dell'appellante una condotta colposa omissiva per non aver provveduto alla verifica delle condizioni generali della partoriente prima dell'inizio dell'intervento e, in particolare, per non aver misurato la pressione arteriosa della stessa prima della somministrazione dell'anestetico; condotta che avrebbe determinando, secondo l'erronea ricostruzione causale del Tribunale, una crisi ipotensiva a carico della paziente e la conseguente presunta sofferenza fetale.
L'appellante ribadisce di aver assistito la paziente in maniera diligente e di non aver commesso errori esecutivi. Il controllo della pressione arteriosa non avrebbe infatti evitato la crisi ipotensiva, collegata dallo stesso Tribunale alla scomoda posizione sul lettino della sala operatoria in cui ha atteso l'inizio dell'intervento di taglio cesareo. CP_1
In ogni caso, quanto al nesso causale, rileva che la flessione dei valori pressori, fisiologica nel caso di anestesia spinale, non avrebbe avuto alcuna efficienza causale in ordine alla lamentata sofferenza fetale.
In conclusione, afferma che non può essergli ascritta qualsivoglia (anche minima) responsabilità non sussistendo alcuna prova di una sua concreta condotta colposa e del nesso causale tra la presunta omissione addebitatagli e la determinazione del presunto danno lamentato dagli attori.
2.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante nega l'effettivo verificarsi di una Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 10 di 33 sofferenza intra partum a carico della nascitura In particolare, la diagnosi di una CP_2 sofferenza intra partum sarebbe frutto di una interpretazione superficiale delle indicazioni contenute in cartella clinica e sarebbe, comunque, smentita dal quadro clinico della neonata, rappresentativo di una condizione di costante equilibrio e di immediata regolarizzazione all'esito di minime manovre di assistenza. (il quadro di sofferenza cerebrale, paventato dai CTU e posto dal Giudice quale causa della patologia da cui è risultata affetta la sig.ra non solo non trova conferma nelle reali CP_2 condizioni cliniche della neonata nell'immediata post estrazione da taglio cesareo, ma soprattutto viene smentito dal rapidissimo recupero dopo le rituali e minimali manovre di assistenza all'isola neonatale. (cfr. pag. 17 atto di appello dott. ). Pt_1
La valutazione delle condizioni della neonata espresse negli indici APGAR (5 al primo minuto, 8 al terzo minuto e 9 al quinto minuto) registrati in cartella, valutati nel loro complesso e nella loro evoluzione, rappresenterebbero, secondo l'appellante, parametri rassicuranti (sintomatici di una modica, quasi fisiologica, depressione di brevissima durata, quale espressione della fase di adattamento del neonato alla vita extra-uterina (pag. 21 atto di appello dott. ). Pt_1
Il sanitario evidenzia come la corretta lettura del quadro clinico della nascitura smentisce l'insorgenza della sofferenza ipossica perinatale: - alla nascita, le condizioni cliniche di CP_2 escludevano la necessità di sottoporla a manovre di rianimazione neonatale (intubazione oro- tracheale, ventilazione meccanica, trattamento farmacologico) e di disporne il ricovero in reparto di terapia intensiva neonatale;
- dopo il trasferimento al nido fisiologico, non manifestava segni CP_2 riconducibili anche ad un minimale stato di sofferenza ipossica, presentando, di contro, fino alla data delle dimissioni, valori costanti di saturimetria ottimali;
- nell'immediato post partum non venivano rinvenuti segni di encefalopatia di matrice ipossica;
- le indagini strumentali successivamente eseguite non evidenziavano segni di sofferenza cerebrale.
Quest'ultima circostanza sarebbe stata confermato anche dai consulenti di ufficio nominati in primo grado, i quali avrebbe infatti rilevato che “nelle indagini strumentali (tac e risonanza amagnetica) praticate nel corso del tempo non sono stati mai evidenziati esiti organici di tale sofferenza” (cfr. prima relazione tecnica di ufficio a firma dott. e dott. in conclusioni punto 3). Per_7 Persona_8
Con il motivo de quo l'appellante contesta inoltre la sussistenza di un nesso causale tra detta sofferenza e i disturbi dello spettro autistico diagnosticati alla piccola , precisando al CP_2 riguardo l'assenza in letteratura di studi scientifici descrittivi dell'ipossia perinatale come fattore causale dell'autismo.
Con specifico riferimento al caso concreto, l'appellante osserva che non sono emersi elementi clinico-sintomatologici e riscontri dagli accertamenti di diagnostica strumentale eseguiti su CP_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 11 di 33 , che confermino la diagnosi di autismo secondario ad ipossia. CP_2
In conclusione, l'appellante ritiene che la vicenda clinica, oggetto di causa, è stata, fin dal primo momento, inficiata e condizionata, dall'assunto apodittico dell'esistenza di una sofferenza fetale peripartum, da cui sarebbe derivato un danno cerebrale, che avrebbe assunto il ruolo di fattore causale di un “autismo secondario”. Tuttavia, osserva l'appellante, i CC.TT.UU. hanno diagnosticato a carico di una forma di Disturbo Pervasivo dello Sviluppo la cui CP_2 etiologia, certamente multifattoriale, la scienza di settore, a livello internazionale, ritiene ancora ignota. (pag. 27 atto di appello).
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Motivi di appello proposti da (trasfusi nei motivi di appello incidentale ONroparte_5 nel giudizio r.g. 4395/2020).
3.1. Con il primo motivo di appello, anche l'altro appellante (ginecologo di ONroparte_5 fiducia di e chirurgo esecutore del parto cesareo programmato) contesta la CP_1 sussistenza della sofferenza intra partum a carico della nascitura con CP_2 argomentazioni sostanzialmente ripetitive di quelle già svolte in sede di osservazione alla bozza dei c.t.u. e negli scritti difensivi e, comunque, in gran parte coincidenti con quelle sviluppate dall'appellante , anche sotto il profilo tecnico scientifico e clinico. Pt_1
Invero, ribadisce anche l'appellante , detta sofferenza va esclusa, non solo sulla base CP_5 degli indici Apgar registrati nei primi minuti di vita (a 5 minuti dalla nascita l'indice non è predittivo di una asfissia intrapartum), sintomatici di attività vitale, ma anche in ragione degli ulteriori fattori clinici accertati: - era sottoposta a un taglio cesareo programmato, CP_1 giustificato esclusivamente da un pregresso taglio cesareo in precedente gravidanza e non dall'insorgenza di complicanze e urgenza;
- il liquido amniotico era di colore chiaro, sintomo che non vi era in atto una sofferenza fetale;
- alla neonata venivano praticate le manovre usualmente effettuate per ogni neonato in fase di adattamento alla vita extrauterina, senza la necessità di procedere alla intubazione endotracheale tipico dei casi di criticità respiratoria o di un trasferimento in struttura con rianimazione neonatale (TIN); - la neonata non mostrava segni di encefalopatia neonatale precoce, la cui presenza è tra i criteri clinici ritenuti essenziali per poter suggerire che un evento ipossico acuto intra o peripartum, verificatosi in prossimità temporale con il parto, possa causare un danno neurologico permanente (circostanza a suo avviso confermata nella c.t.u. di primo grado); -infine, la mancanza di esiti organici della sofferenza perinatale, non riscontrati in sede di accertamenti diagnostici.
A fronte delle descritte circostanze, nel caso di specie, ad avviso del dott. , si potrebbe CP_5
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 12 di 33 essere verificata, piuttosto, una sofferenza neonatale, con arresto cardiaco tra il primo e il terzo minuto dopo la nascita, che avrebbe giustificato il massaggio cardiaco indicato in cartella, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico dei convenuti, non presentando la neonata alcun segno di sofferenza alla nascita.
3.2. Con il secondo motivo di appello, il dott. censura la sentenza nella parte in cui, CP_5 aderendo in maniera acritica alle conclusioni dei consulenti nominati di ufficio, ha accertato la sua responsabilità professionale, addebitandogli una condotta colposa concretizzantesi nella carenza del monitoraggio delle condizioni materno fetali.
Il ginecologo, ripercorrendo le circostanze di fatto accertate e non contestate della vicenda clinica che ha coinvolto e , afferma che nel caso specifico non ricorrevano i CP_1 CP_2 fattori di rischio descritti nelle linee guida sanitarie e nelle raccomandazioni nazionali ed internazionali, che avrebbero reso necessario un monitoraggio materno-fetale costante.
Inoltre, in data 28.8.2000 (data del ricovero presso l'Ospedale Apicella), era stato eseguito su un monitoraggio cardiotocografico di circa 40 minuti (cfr. cartella clinica in atti), CP_1 che non aveva riscontrato anomalie e deponeva per un benessere fetale.
Gli stessi mancamenti e lo stato generale di prostrazione e stanchezza segnalati a carico di CP_1 prima dell'inizio dell'intervento erano da attribuire alla lunga attesa in posizione scomoda
[...] sul lettino operatorio e ai dolori del catetere vescicale, come viene confermato anche dalla testimone , cognata dell'attrice e infermiera, presente in sala operatoria. Tes_1
3.3. Con il terzo e quarto motivo di appello, l'appellante , lamentando una errata CP_5 applicazione del principio del più probabile e dei criteri di riparto dell'onere della prova a carico delle parti processuali, contesta la sussistenza del duplice nesso causale tratteggiato dal Tribunale tra la condotta tenuta dai sanitari e la presunta sofferenza intrapartum e tra detta sofferenza e il disturbo dello spettro autistico di cui è risultata affetta In particolare, con CP_2 riferimento al disturbo autistico, il sanitario impugnante prospetta una più probabile matrice genetica.
Per tali motivi ribadisce anche in appello le richieste di accertamenti diagnosti più approfonditi
(tac e risonanza con contrasto) e analisi genetiche su , già richieste nel corso del CP_2 primo grado e non disposte dal Tribunale.
3.4. Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce a suo carico un peso prevalente (55%) nella causazione dell'evento di danno oggetto di causa, contestando l'errata ripartizione delle percentuali di responsabilità tra i convenuti.
In particolare, ritine che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere una responsabilità esclusiva
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 13 di 33 dell'azienda sanitaria essendo stato accertato che il ritardo nell'esecuzione dell'intervento era dipeso da carenze organizzative e di organico dell'ospedale. Osserva al riguardo che la sua condotta, come già detto conforme alle prescrizioni delle Linee Guida e comunque della legis artis medica, non poteva essere diversa essendo costretto ad attendere l'arrivo dell'anestesista per l'inizio dell'intervento. In subordine, rileva che nel caso venisse accertata una ipossia del feto, la stessa sarebbe da collegare causalmente alla crisi ipotensiva conseguente alla somministrazione del farmaco anestetico e quindi da addebitare all'operato dell'anestesista.
In conclusioni, chiede alla Corte in riforma della sentenza impugnata di escludere qualsiasi responsabilità a suo carico, stante la concorrente responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso, ovvero di rideterminare le percentuali di responsabilità con attribuzione di un grado meramente residuale a suo carico.
*****
4. I motivi di appello proposti dai sanitari e quanto ai fatti Parte_1 ONroparte_5 costitutivi della pretesa risarcitoria, in esame, sono infondati e vanno disattesi. Parzialmente fondato è invece il quinto motivo di appello del dott. in ordine alla ripartizione della CP_5 percentuale di responsabilità tra le parti convenute in primo grado.
4.1. Preliminarmente appaiono opportune alcune brevi considerazioni in diritto sulla natura della dedotta responsabilità sanitaria e sull'onere della prova a carico degli attori, con particolare riferimento al contestato nesso di causalità.
Nella fattispecie in esame (verificatasi in epoca antecedente all'entrata in vigore Legge n. 24/2017
(cd. Legge Gelli – Bianco)) è corretta la configurazione operata dal Tribunale della responsabilità in termini contrattuali sia della struttura che dei sanitari, le cui prestazioni erano peraltro eseguite in cosiddetto regime di intramoenia.
In detta fattispecie quindi il criterio di riparto dell'onere della prova è quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore, che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, è, inoltre, onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale),
l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista sia stata, secondo il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 14 di 33 criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass.
15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (Cass. ordinanza n.10050/2022; Cass. ordinanza n. 5808/2023; Cass. ordinanza n.
21511/2024).
La regola applicabile per l'accertamento della causalità nel giudizio civile (a differenza di quella utilizzata nel giudizio penale, ove si richiede la prova “oltre ogni ragionevole dubbio”: Cass., Sez.
Un. pen., 10/07-11/09/2022, n.30328) è quella della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. SS. UU. n. 576/2008; Cass. n. 21619/2007, Cass. n.15991/2011, Cass. n. 25884/2022), in base alle quale il giudice deve accertare se una certa condotta possa essere considerata causa di un evento dannoso, sul rilievo che le probabilità che tale evento sia la conseguenza di quella condotta risultano maggiori delle probabilità che non lo sia. Dovrà inoltre valutare (c.d. “criterio della prevalenza relativa”) se la probabilità, che una certa condotta sia la causa di un evento dannoso, prevalga sulla probabilità che lo siano tutte le altre cause alternative o le possibili concause teoricamente esistenti.
4.2. Fatte queste bervi premesse in punto di diritto, va in primis affrontata la questione contestata della sussistenza della sofferenza intra-partum di natura ipossica a carico di in CP_2 quanto antecedente fattuale delle successive serie causali.
La diagnosi di sofferenza ipossica viene accreditata nelle conclusioni dell'elaborato peritale disposto di ufficio in primo grado, laddove (cfr. capo 1) i consulenti dottori e Persona_9
evidenziavano come i dati documentali esaminati deponessero Persona_10 inequivocabilmente per una intercorsa sofferenza fetale. Dall'esame della documentazione clinica emergeva infatti che la neonata presentava alla nascita un punteggio di Apgar pari a 5 e che la stessa era sottoposta a tecniche di rianimazione attiva, quali il massaggio cardiaco esterno.
La Corte, a fronte delle contestazioni degli appellanti e circa la correttezza della Pt_1 CP_5 diagnosi di sofferenza fetale, ha disposto ulteriori accertamenti peritali, formulando, sul punto, il primo dei quesiti, con il quale ha chiesto ai suoi tecnici di valutare: a) correttezza della diagnosi di sofferenza asfittica perinatale alla luce della storia clinica di , e della rilevabilità in atti di segni CP_2 clinico-sintomatologici riconducibili ad una sofferenza cerebrale di matrice ipossico-ischemica.
I consulenti, formulando una risposta positiva al quesito, hanno confermato che ha CP_2 patito una sofferenza cerebrale di matrice ipossico ischemica;
diagnosi restituita dall'esame dei
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 15 di 33 dati clinici, registrati nella documentazione in atti, e dalle ulteriori evidenze emerse dall'istruttoria.
In particolare, nella cartella clinica n. 6115 di relativa al ricovero dal 28.8.2000 al CP_1
4.9.2000, presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O "Apicella" di PO HI, viene dato atto della somministrazione alla stessa di , sintomatica dell'insorgenza a carico della Per_11 paziente di una crisi ipotensiva.
Secondo i consulenti di ufficio, l'omessa annotazione nella scheda anestesiologica dei parametri vitali della paziente evidenzia che la crisi ipotensiva non è stata seguita nel tempo e che potrebbe essere perdurata per le conseguenze sul feto, anche per dieci minuti e, cioè, dall'inizio della procedura anestesiologica (ore
13:05) all'estrazione del feto (ore 13:15). (cfr. pag. 52 consulenza di ufficio id secondo grado).
L'abbassamento della pressione arteriosa viene inoltre confermato, già prima dell'inizio della procedura anestesiologica, dalle riferite perdite di conoscenza o mancamenti della gestante (cfr. testimonianza infermiera e cognata di presente al parto) e Testimone_2 CP_1 nell'immediatezza della somministrazione dell'anestetico (cfr. interrogatorio formale dott.
: "ricordo che contestualmente alla somministrazione dell'anestetico la sig.ra ebbe una ONroparte_5 CP_1 crisi ipotensiva;
quindi per farla respirare meglio le fu anche applicata la maschera di ossigeno. Allo stesso tempo
l'anestesista come avviene per prassi somministrò farmaci come l'efedrina idonei ad aumentare la pressione arteriosa").
L'ipotensione rappresenta una complicanza dell'anestesia epidurale, causata dal blocco dei nervi simpatici dei vasi sanguigni e può rappresentare un rischio anche molto grave per il feto in quanto incide sul flusso di ossigenazione tramite la placenta e il cordone ombelicale.
L'eziopatogenesi del danno ipossico viene descritta in maniera chiara dai consulenti: l'epidurale, così come l'anestesia subaracnoidea, bloccano i nervi che regolano la pressione sanguigna nella madre per cui le arterie materne si dilatano e si rilassano rendendo difficile un regolare circolo feto-placentare con una diminuzione del sangue ossigenato (ipoperfusione) nella placenta e nel feto, per cui l'assenza di un regolare flusso attraverso il cordone ombelicale di sangue con relativo adeguato apporto di ossigeno e di glucosio può comportare il realizzarsi di danni ipossico-ischemici a carico dell'encefalo. (pag. 54 c.t.u. di secondo grado).
Un ulteriore elemento valorizzato dai consulenti a conferma della diagnosi di ipossia perinatale è la somministrazione a registrata nella cartella de qua, di , sintomatica di CP_1 Parte_3 una perdita ematica (emorragia) intraoperatoria superiore alla norma in un soggetto con emocromo
[Emoglobina: 10,4 gr/dl; Gl. Rossi: 4.370.000; Piastrine: 387.000; Ematocrito: 35. La significativa perdita ematica ha rappresentato un'ulteriore ipossiemia per il feto, che si è aggiunta alla riduzione dei livelli di ossigeno già determinato dal quadro ipotensivo della gestante. (cfr. pag. 53 consulenza di ufficio di secondo grado).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 16 di 33 Per il periodo successivo alla nascita, la sofferenza della neonata viene avvalorata dai dati clinici riportati nella cartella n. 6140 relativa al ricovero dal 29.08.2000 al 04.09.2000 di CP_2 presso la Neonatologia, nella quale viene formulata la diagnosi neonata a termine di gravidanza con sofferenza perinatale.
Il quadro clinico della neonata alla nascita ha reso necessario, secondo quanto descritto in cartella, sottoporla a manovre di rianimazione attiva, quale il massaggio cardiaco (cfr. cartella clinica:
Aspirazione nasale e/o faringea: si;
Altre: stimolazione;
Somministrazione di 02: si;
Concentrazione %: 100;
Durata: 30 sec., Ventilazione a P.P.I. con maschera: si... Massaggio cardiaco: si).
Alle descritte attestazioni, in quanto contenute in una cartella clinica, redatta dal personale sanitario di un'azienda ospedaliera pubblica e attinenti alle attività svolte nel corso della terapia e dell'intervento, va attribuita natura di certificazione amministrativa e lo speciale regime degli artt.
2699 e ss. c.c.. (Cass. ordinanza n. 16737/2024).
Le condizioni della neonata alla nascita sono poi confermate dalle dichiarazioni del dott.
(la bambina non ha pianto immediatamente dopo l'estrazione e cioè negli attimi ONroparte_5 immediatamente antecedenti la visita effettuata dal neonatologo. Ricordo di aver sentito il pianto proveniente dall'isola neonatale, mentre io ero alle prese con le operazioni successive alla estrazione del feto) e dalla testimone
(dopo un lasso di tempo che non riesco a quantificare ma di circa 3-4 minuti ho finalmente Testimone_2 sentito la bambina piangere) (cfr. verbale di udienza).
Va a questo punto anche rilevato che tutta la documentazione sanitaria in atti e i diversi esami strumentali a cui è stata sottoposta nel corso del tempo riportano in anamnesi e CP_2 nelle valutazioni cliniche la sofferenza ipossica prenatale a carico della stessa.
Pertanto, le descritte evidenze documentali e le conclusioni dei consulenti di ufficio nominati dalla Corte, pienamente conformi a quelle a cui erano già pervenuti i consulenti del Tribunale, portano a ritenere, condividendo sul punto la decisione del Tribunale, la sussistenza di una sofferenza perinatale di natura ipossico ischemica a carico di . CP_2
Di contro, non assumono valore decisivo ai fini dell'esclusione della sofferenza ipossica le mere argomentazioni difensive degli appellanti prive di supporto probatorio e ripetitive delle difese tecniche già svolte in primo grado.
Le dichiarazioni rese dallo stesso ginecologo dott. nel corso del suo interrogatorio, di CP_5 chiaro tenore confessorio vertendo su fatti a sé sfavorevoli, smentiscono l'ipotesi dallo stesso paventata di una eventuale sofferenza neonatale quindi successiva alla nascita (la bambina non ha pianto immediatamente dopo l'estrazione e cioè negli attimi immediatamente antecedenti la visita effettuata dal neonatologo).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 17 di 33 4.3. Quanto al nesso causale tra la sofferenza cerebrale e i disturbi dello spettro autistico, contestata dai sanitari impugnanti e , si osserva quanto segue. Pt_1 CP_5
Innanzitutto, va rilevato che nel corso delle operazioni peritali disposte dalla Corte sono stati acquisiti i più recenti accertamenti clinico diagnostici a cui si sottoposta In CP_2 particolare, vengono allegate in sede di c.t.u. le indagini genetiche eseguite presso strutture sanitarie pediatriche pubbliche quali il Reparto di Pediatria dell' e U.O.C. di CP_18
Genetica Medica del Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma che hanno escluso con criterio di elevata probabilità l'origine genetica della grave patologia neuropsichica di cui è portatrice
[...]
. CP_2
Gli appellanti e hanno contestato l'ammissibilità della descritta documentazione CP_5 Pt_1 medica in quanto depositata dagli attori in atti tardivamente con la comparsa conclusiva di primo grado e successivamente all'instaurazione del giudizio di appello, quindi ben oltre i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Al riguardo va osservato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. SS UU n.3086/2022).
Nel caso di specie, la documentazione è stata acquisita nel corso delle operazioni peritali e trasmessa a tutte le parti costituite nel rispetto del principio del contraddittorio, avendo dette parti la possibilità di controdedurre alle evidenze documentali sia in sede di operazioni peritali sia nell'ambito delle difese conclusive.
Inoltre, il Collegio peritale non si è sostituito alla parte attrice nell'adempimento dell'onere probatorio su quest'ultima gravante, ma ha acquisito documentazione integrativa di quella già depositata nei termini istruttori. Inoltre, la possibile matrice genetica del disturbo autistico è sta prospettata dagli stessi sanitari, che nelle rispettive difese di primo e secondo grado hanno chiesto di disporre approfondimenti diagnostici in merito, dagli stessi ritenuti necessari per correttamente delibare la controversia. La documentazione va quindi ritenuta ammissibile e validamente acquisita al processo.
Tanto premesso, va osservato che il Collegio peritale nominato di ufficio, in risposta al secondo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 18 di 33 dei quesiti posti dalla Corte (sussistenza di nesso di causalità tra sofferenza intrapartum, qualora esistente, e disturbo dello spettro autistico) ricollega tutto il complesso quadro clinico da cui è affetta
[...]
sin dalla nascita (ritardo mentale (deficit intellettivo grave) in Autismo/psicosi da innesto CP_2 con disturbi comportamentali ed epilessia parziale in controllo farmacologico comportante una compromissione totale dell'autonomia personale) alla complessiva evoluzione del quadro clinico da danno ipossico-ischemico cerebrale verificatosi alla nascita che con criterio probabilistico (avuto riguardo al benessere materno e fetale accertato prima del ricovero per il "taglio cesareo iterativo") è da ricondurre all'ipotensione materna
a seguito dell'anestesia subaracnoidea ed al perdurare nel tempo dell'asfissia post-natale che portò i pediatri alla diagnosi di "grave sofferenza perinatale".
I consulenti nominati dalla Corte ribadiscono, condividendole integralmente, le conclusioni a cui era pervenuto nel corso delle operazioni peritali svolte in primo grado il dott.
[...] il quale aveva affermato che gli elementi anamnestici (storia di ritardo globale di sviluppo psico- Per_12 motorio, epilessia generalizzata, segni di disfunzione neurologica minore) e l'osservazione clinica attuale risultano congrui con un quadro di grave disabilità intellettiva con sintomatologia autistica associata (probabile autismo secondario), che descrive come correlabile in senso causale agli eventi (sofferenza intrapartum) oggetto della presente controversia. (cfr. consulenza a firma dott. e pag. 66 c.t.u. di secondo grado). Persona_3
In definitiva, contrariamente alle doglianze sollevate dagli appellanti, gli ausiliari del giudice non hanno ipotizzato alcun nesso causale tra la sofferenza cerebrale e i disturbi dello spettro autistico, avendolo invece espressamente escluso, laddove hanno chiarito che, in assenza di origine genetico/sindromica della grave patologia neuropsichica rilevata, il quadro patologico da essi descritto, assimilabile dal punto di vista “sintomatologico” alla condizione che caratterizza lo spettro autistico, deve ritenersi nella sua interezza causalmente ascrivibile alla sofferenza intrapartum imputabile ai sanitari.
La sussistenza del contestato nesso causale tra la sofferenza ipossica e il quadro clinico di
[...]
appare confermata dalla storia clinica di sofferenza intrapartum e dalla esclusione di una CP_2 eziopatogenesi genetica, quale possibile causa alternativa o concorrente della patologia stessa.
Non incidono in termini negativi sull'accertamento del nesso causale le argomentazioni difensive degli appellanti, dirette esclusivamente a contestare l'ammissibilità delle consulenze genetiche depositate in sede di c.t.u..
4.3. Passando all'esame delle specifiche condotte omissive contestate ai sanitari, va innanzitutto rilevato che già i consulenti di primo grado avevano chiarito che Alla luce di quanto esaminato agli atti può ritenersi che la condotta tecnica adottata dai sanitari del P.O. di che ebbero in CP_10 ONroparte_10 cura la Sig.ra fu difettosa e carente, in quanto la gestante non fu adeguatamente monitorata nella fase CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 19 di 33 preoperatoria e nella fase di attesa dell'intervento che si protrasse nell'arco della intera mattinata senza che in cartella risulti annotato il benché minimo controllo delle condizioni cliniche generali sia delle partoriente che del feto.
Un corretto e completo monitoraggio della partoriente e del feto avrebbe infatti consentito ai sanitari (ginecologo e anestesista) di intervenire in maniera tempestiva ed efficacie, qualora fossero stati rilevati segni di una iniziale sofferenza fetale, attraverso un corretto approccio terapeutico, che consentisse di ridurre l'incidenza dell'ipotensione sul circolo feto placentare e anticipando l'estrazione del feto o, quanto meno, modificando il decubito della paziente sul lettino operatorio per contenere la sindrome da compressione della cava (ipotensione da decubito). (cfr. capo 2) c.t.u. primo grado dottori e ). Per_7 Persona_10
In questo senso, anche le conclusioni a cui pervengono i consulenti nominati dalla Corte, i quali ribadiscono, nel caso di specie, la necessità di un monitoraggio in continuum per verificare il benessere fetale, già prima dell'inizio della procedura anestesiologica, in considerazione dalla lunga attesa della gestante in sala operatoria in posizione supina sul tavolo operatorio e dei riferiti mancamenti dalla stessa accusati, che avrebbe consentito di scongiurare l'insorgenza della sindrome da vena cava o di ipotensione supina e le conseguenze ipossiche fetali.
Non è revocabile in dubbio alla luce delle risultanze cliniche e degli accadimenti descritti, che gli appellanti e non hanno operato secondo la diligenza richiesta al professionista, CP_5 Pt_1 essendo il loro operato caratterizzato da una serie di omissioni clinico-terapeutiche descritte in maniera specifica dai consulenti di ufficio: omesso monitoraggio delle condizioni della gestante, nonostante le accertate condizioni della paziente e la lunga attesa in sala operatoria;
omesso monitoraggio del benessere fetale a fronte della crisi ipotensiva verificatasi al momento della somministrazione della anestesia. Le condotte descritte non sono in ogni caso oggetto di contestazione da parte dei sanitari, che si limitano a giustificare il mancato monitoraggio materno fetale con la mancanza di particolari fattori di allarme o rischio della gravidanza e con riferimento agli esiti confortanti del monitoraggio effettuato su alle ore 19 del 28.8.2000, CP_1 giorno precedente all'intervento.
Inoltre, la stessa errata indicazione in cartella della nascita di un feto vivo e vitale, che si pone in evidente contrasto con gli indici Apgar attribuiti alla neonata e con la necessità sottoporla a manovre di rianimazione, è sintomo di una condotta contraria alla legis artis così come le carenze e inadeguatezze, riscontrate dai tutti i collegi nominati di ufficio, nella redazione da parte dei sanitari della cartella clinica di e della scheda anestesiologica. CP_1
Sulla base del compiuto esame della documentazione clinica in atti, vanno quindi condivise le seguenti conclusioni espresse dal collegio peritale: nel corso del 'taglio cesareo' a cui venne sottoposta la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 20 di 33 sig.ra e per il periodo postnatale relativo alla degenza presso il Reparto di Neonatologia la neonata CP_1 ebbe a patire una "sofferenza cerebrale di matrice ipossico-ischemica" da ricondurre alla crisi CP_2 ipotensiva intra-anestesiologica periferica patita dalla madre, siq.ra determinatasi all'inizio della CP_1 procedura anestesiologica e non documentata adeguatamente in cartella clinica ed anestesiologica riguardo ai tempi ed alla gravità con un conseguente danno ipossico-ischemico cerebrale prenatale o postnatale da ricondurre al mancato trasferimento della neonata presso una da parte dei Neonatologi pur a fronte di una posta CP_19 diagnosi di "neonata a termine con grave sofferenza perinatale e che, peraltro, non seguirono adeguatamente la degenza della neonata e, soprattutto, non posero in essere tutta la diagnostica per evidenziare sin dall'inizio
l'eventuale verificarsi del "danno cerebrale ipossico-ischemico". (pag. 57 consulenza tecnica di ufficio).
Alla luce delle risultanze emerse dall'espletata c.t.u., confermate dai successivi approfondimenti peritali disposti dalla Corte va ritenuta corretta la decisione del Tribunale, laddove ha affermato che, qualora i sanitari avessero adeguatamente monitorato il benessere della madre e del feto, sarebbe stato più probabile il non verificarsi dell'evento (asfissia intrapartum) che ha poi dato corso a tutto il quadro clinico accertato a carico di . CP_2
Le consulenze di ufficio di primo grado a firma del dott. e di secondo grado Persona_3 restituiscono esiti integralmente coincidenti sotto il profilo dell'accertamento e della valutazione della storia clinica di e dell'accertamento del nesso causale tra le condotte contestate CP_2 ai sanitari e l'evento, confermando seppur con diverso grado di responsabilità, i profili di colpa dei sanitari che hanno assistito nel corso del parto cesareo e alla CP_1 CP_2 nascita e durante il ricovero nel reparto di neonatologia.
I motivi di appello in esame vanno pertanto rigettati, con conferma della sentenza impugnata in ordine all'an della pretesa risarcitoria.
4.4. Meritano invece parziale accoglimento le censure alla ripartizione in percentuale del grado di responsabilità attribuito dal Tribunale a ciascuno dei sanitari convenuto e all CP_16
In ordine alla ripartizione del grado di responsabilità tra i convenuti, il Tribunale ha ravvisato a carico del dott. , una responsabilità prevalente (55%) nella causazione dei danni, poiché CP_5 se questi avesse correttamente monitorato la condizione della partoriente, non avrebbe posto le premesse per l'ipossia fetale verificatasi. Ha quindi delineato a carico del dott. una responsabilità pari al 20%, per la Pt_1 inadeguata verifica delle condizioni generali della signora , prima della somministrazione dell'anestetico, onde CP_1 la crisi ipotensiva in cui è incorsa, precisando che fosse intervenuto nella fase finale della predetta ON sofferenza fetale. Ha quindi ascritto in capo convenuta la restante parte di responsabilità, pari al 25%, in relazione all'insufficiente o inidonea sua organizzazione.
Sul punto, il collegio peritale nominato dalla Corte ha ritenuto che il danno patito da CP_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 21 di 33 nel periodo perinatale possa essere ricondotto per larga parte alle deficienze dell'organizzazione CP_2 sanitaria in precedenza delineate (per almeno il 40-50%) e la parte restante in pari quota al 'comportamento professionale dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra e la neonata indicando CP_1 CP_2
l'ostetrica in servizio presso quel blocco operatorio ostetrico, il 'medico ginecologo', l'anestesista che ebbe a realizzare
l'anestesia subaracnoidea e, per quanto indicato in precedenza, i medici del Reparto di Neonatologia dello stesso nosocomio.
Il collegio, senza in alcun modo escludere le delineate responsabilità a carico dei sanitari e Pt_1
ON
, nonché dell' per le accertate carenze organizzative e di organico, delinea anche una CP_20 concorrente responsabilità dell'ostetrica e soprattutto dei neonatologi che nonostante la diagnosi neonata a termine con grave sofferenza perinatale, non hanno provveduto all'immediato trasferimento della neonata in un reparto di terapia intensiva e che non seguirono adeguatamente la degenza della stessa e non eseguirono gli accertamenti diagnostici che avrebbero potuto evidenziare il danno ipossico in un momento iniziale.
La responsabilità nella causazione dell'evento di danno, a cui comunque tutti i convenuti in primo grado hanno concorso, va così ripartita: 50% a carico dell per il deficit Parte_4 organizzativo;
un ulteriore 25% sempre a carico dell' per le inadempienze Parte_4 contestate al blocco operatorio ostetrico e ai medici del reparto di neonatologia;
il restante 25% va infine suddiviso in pari misura tra l'anestesista e il ginecologo Parte_1 CP_5
.
[...]
4.5 Da ultimo, a fronte delle contestazioni degli appellanti, va anche precisato che le operazioni peritali svolte in entrambi i gradi appaiono esenti da vizi, congruamente motivate e condivisibile, anche in punto di risposta alle osservazioni dei periti di parte, per la completezza dell'esame e della valutazione della copiosa documentazione medica versata in atti dalle parti e per la correttezza del procedimento logico-tecnico seguito dagli ausiliari.
Non appare, inoltre, censurabile l'operato del collegio di periti nominati dalla Corte, neanche in termini della contestata parziarietà, essendo lo stesso composto di ben tre professionisti, di cui uno medico legale e non ricorrendo i presupposti, per quanto sopra detto, per la rinnovazione delle operazioni.
Per tutto quanto esposto, la Corte non ritiene necessari ulteriori accertamenti peritali, ripetitivi di quelli già eseguiti, né ulteriori approfondimenti di natura genetica o strumentale su . CP_2
****
5. Con il primo motivo di appello incidentale, e CP_1 CP_3 CP_4 censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 22 di 33 dagli stessi proposti nei confronti del dott. aiuto chirurgo, riconoscendolo Parte_2 esente da qualsivoglia responsabilità nella causazione degli eventi per cui è causa.
Ad avviso degli appellanti incidentali, il dott. in quanto membro dell'equipe medica che Pt_2 doveva procedere al parto cesareo e in virtù del rapporto contrattuale instauratosi per l'esecuzione della prestazione in intramoenia, era tenuto ad essere presente fin dall'arrivo della paziente in sala operatoria, dove avrebbe potuto decidere o compulsare il collega dott. CP_5 ad adottare, viste anche le condizioni della partoriente nel protarsi dell'attesa dell'intervento, le misure precauzionali del caso, quali ad esempio l'auscultazione del battito cardiaco fetale. (pag. 23 comparsa di costituzione).
Inoltre, deducono che la testimone , riferendo della conversazione intrattenuta dal dott. Tes_1 con il dott. in ordine alle cause del ritardo dell'anestesista dott. , avrebbe Pt_2 CP_5 Pt_1 confermato la presenza del primo in sala operatoria in attesa dell'anestesista e quindi in un momento antecedente l'inizio dell'intervento; la circostanza sarebbe poi confermata indirettamente dalle dichiarazioni del dott. , che indica l'assenza del solo anestesista e CP_5 non anche dell'aiuto, quale causa ostativa all'inizio dell'intervento.
Il Tribunale avrebbe quindi errato fondando il suo giudizio sulle dichiarazioni contraddittorie e reticenti rese dallo stesso dott. nel corso del suo interrogatorio, nonostante lo stesso fosse Pt_2 presente in sala parto insieme al dott. in attesa del dott. senza nulla fare o dire CP_5 Pt_1 nonostante le condizioni della gestante (pag. 23 comparsa di costituzione).
5.1. Il motivo è infondato.
Condividendo sul punto la decisione del Tribunale, la Corte osserva che diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti incidentali non vi sono elementi di prova che confermino la presenza dell'aiuto chirurgo in sala operatoria in un momento precedente all'inizio dell'intervento stesso.
La dichiarazione della testimone è infatti generica e non circostanziata nel tempo e nello spazio, mentre il dott. nulla dice nel corso del suo interrogatorio in merito alla eventuale CP_5 presenza dell'aiuto durante l'attesa dell'anestesista.
A fronte delle contestazioni svolte da nei propri scritti, deve pertanto ritenersi Parte_2 che questi abbia partecipato alla fase esecutiva dell'intervento di taglio cesareo, assistendo il chirurgo nel corso dello stesso, e che non abbia assistito invece alla fase preparatoria e partecipato all'attesa dell'anestesista, momento nel quale doveva era assistita, CP_1 secondo quanto accertato in istruttoria, dal ginecologo e dall'ostetrica.
In ogni caso, appare opportuno ricordare che in caso di lavoro in "équipe" e, più in generale, di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 23 di 33 rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta ed al ruolo di ciascuno dei membri della stessa, non potendosi configurare aprioristicamente una responsabilità di gruppo, in particolare quando i ruoli ed i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti tra loro (Cass. penale n. 49774/2019).
Orbene, nel caso di specie, le generiche contestazioni sollevate dagli attori nei confronti di
[...]
non consentono di delineare una sua eventuale specifica condotta colposa e Parte_2
l'eventuale incidenza causale della stessa rispetto all'evento. Nessun riferimento, inoltre, all'operato dell'aiuto chirurgo e a una sua eventuale condotta negligente si rinviene negli elaborati peritali, dove oltre alle responsabilità dei sanitari appellanti, vengono in rilievo, come detto, quelle dell' dell'ostetrica e dei pediatri dell'unità prenatale. CP_16
Il motivo di appello incidentale va, pertanto, rigettato con conferma in parte qua della sentenza impugnata e con assorbimento di ogni questione sollevata dalla compagnia ONroparte_8 assicurativa di . Parte_2
Di contro, proprio da queste ulteriori considerazioni, si ha riscontro di quanto sopra affermato in punto di responsabilità individuali: nel caso dell'anestesista per non aver adottato misure adeguate di riscontro delle reali condizioni della paziente una volta intervenuto (senza sua colpa tardivamente), procedendo come si trattasse di gestazione ordinaria;
del ginecologo per non aver adottato idonee iniziative una volta constatato il progressivo peggioramento delle condizioni della gestante.
*****
6. Danni non patrimoniali.
A questo punto vanno esaminati i motivi di appello incidentale proposti da CP_1 [...]
e e i motivi di appello principale proposti rispettivamente da CP_3 CP_4 CP_5
e attinenti al quantum della pretesa risarcitoria.
[...] Parte_1
6.1 Gli appellanti incidentali insistono per il riconoscimento in favore di di una CP_2 invalidità totale del 100%, ritenendo illogica e comunque non congrua la percentuale dell'80% riconosciuta dal Tribunale in considerazione della gravità delle patologie accertate a carico di e dal grado di invalidità totale e permanente con necessità di assistenza continua CP_2 impossibilità di deambulare autonomamente e necessità di accompagnamento riconosciuto CP_2 dall' (cfr. certificazione commissione medica in atti).
Il motivo è fondato.
Invero, sulla documentazione in atti, a fronte della gravità del quadro clinico già ampiamente descritto, la Corte ritiene di aderire alla valutazione del danno biologico permanente del 100%
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 24 di 33 parametrando, come suggerito dal collegio peritale, il danno iatrogeno subito da sin CP_2 dalla nascita ad una diagnosi di Demenza Grave CDR 5.
L'accoglimento del motivo di appello incidentale comporta l'assorbimento dei motivi di appello principale con i quali i sanitari hanno chiesto una riduzione della percentuale di invalidità riconosciuta a e conseguente riduzione del quantum oggetto di risarcimento. Parte_5
A questo punto si pone la necessità di rideterminare la misura del risarcimento riconosciuta in favore degli attori, sia con riferimento al danno biologico che con riferimento ai danni riflessi patiti dai congiunti.
Quanto al danno biologico, il grado di invalidità complessivamente accertato, pari al 100%, impone il ricorso alla Tabella milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale nella versione aggiornata al 1.1.2024.
Pertanto, tenuto conto che l'evento di danno si è verificato a carico di alla nascita CP_2
(29.8.2000) e della percentuale di invalidità indicata nel 100%, si addiviene alla somma di €
1.436.820,00, nella duplice componente di danno biologico e incremento per sofferenza soggettiva.
6.2 Quanto alla personalizzazione nella misura del 25% riconosciuto dal Tribunale e contestato dagli appellanti e nei rispettivi motivi di appello, si rendono necessarie alcune Pt_1 CP_5 brevi premesse in diritto.
La giurisprudenza è granitica nel dettare il principio secondo cui in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (Cass. ordinanza n. 5865/2021).
Di conseguenza, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (sul punto anche Cass. sentenze numeri 23778/2014 e 24471/2014).
Fatte queste premesse in termini generali, nel caso di specie non ricorrono, ai fini della liquidazione del danno risarcibile, i presupposti per il riconoscimento dell'incremento per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 25 di 33 personalizzazione del danno, in mancanza di specifici elementi di allegazione e prova offerti dagli attori, non essendo a tal fine sufficienti gli elementi generici valorizzati d'ufficio dal Tribunale, quali il percorso terapeutico e diagnostico a cui è sottoposta dalla nascita. CP_2
In definitiva, in accoglimento del motivo di appello incidentale e dei motivi di appello principale va riconosciuto a titolo di danno biologico patito da l'importo complessivo di € CP_2
1.436.820,00.
6.3 Quanto agli interessi compensativi, merita accoglimento il motivo di appello incidentale proposto dagli appellati e in ordine alla misura del tasso di interesse riconosciuto CP_2 CP_1 dal Tribunale pari allo 0,05% annuo.
È noto che al danneggiato spetta anche il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento della somma predetta, consistente nel mancato godimento delle utilità che da essa avrebbe conseguito, il quale può essere liquidato attraverso la corresponsione degli interessi compensativi ad un saggio equitativamente individuato dal giudice ed eventualmente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. U 17/02/1995, n. 1712; successivamente v., in particolare, Cass. 18/07/2011, n.
15709 e Cass. 17/09/2015, n. 18243).
Nel caso di specie il Tribunale, senza una adeguata motivazione, ha riconosciuto in favore dei danneggiati gli interessi compensativi al tasso medio dello 0,05%. Il tasso indicato rappresenta la misura del tasso legale applicato nell'anno 2020 (anno di emissione della sentenza) e non un valore medio, come erroneamente indicato dal Tribunale, dei tassi di interessi del periodo di mancata disponibilità delle somme oggetto di risarcimento, essendo un valore sensibilmente inferiore rispetto ai tassi registrati negli anni precedenti. In riforma della sentenza impugnata va pertanto applicato l'interesse annuo nella misura legale, ritenuto dalla Corte idoneo a compensare la mancata disponibilità degli importi riconosciuti a titolo risarcitorio, in considerazione dell'entità degli stessi e del lungo lasso di tempo intercorso tra l'evento e la presente liquidazione.
In definitiva, l'importo risarcitorio rideterminato in € 1.436.820,00 va svalutato in base agli indici
Istat fino alla data dell'accadimento lesivo (29.8.2000) ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712), applicando all'importo progressivamente rivalutato gli interessi legali fino alla presente pronuncia.
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 26 di 33 gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. sent. nn. 13463/1999 e 4030/1998).
L'importo risarcitorio riconosciuto in favore di va posto, per quanto sopra CP_2
ON precisato, a carico dell' nella misura del 75% e a carico di e ONroparte_5 Pt_1
nella misura del 12,50% ciascuno.
[...]
7. Danni non patrimoniali liquidati in favore dei congiunti di . CP_2
Gli appellanti e nei rispettivi atti impugnano l'accertamento del danno non Pt_1 CP_5 patrimoniali riconosciuto in favore e , in quanto CP_1 CP_4 CP_3 congiunti della danneggiata, in relazione alla sussistenza stessa del diritto al risarcimento di tale posta di danno e in subordine in relazione al criterio di liquidazione utilizzato dal Tribunale.
I motivi fondati sulle medesime argomentazioni, sono parzialmente fondati.
7.1 Va innanzitutto premesso, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che nel caso di specie oggetto dell'indagine non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, bensì il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia.
Sul punto la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. n. 8546/2008).
L'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale, la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria. (in questo senso Cass. n. 11212 del 2019;
Cass. n. 7748 del 2020; Cass. 30/08/2022, n.25541; Cass. 21/03/2022, n.9010).
Nel caso di specie, le gravissime lesioni subite da fin dalla nascita e lo stretto CP_2 vincolo di parentale che lega gli attori, genitori e fratello, al soggetto macroleso, lasciano ritenere che questi abbiano subito un pregiudizio nel godimento del rapporto personale e affettivo con
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 27 di 33 quest'ultimo.
Sul punto quindi la sentenza impugnata appare condivisibile in quanto coerente con i principi giurisprudenziali sopra enunciati.
7.2 La Corte, tuttavia, non ritiene corretta la quantificazione operata dal Tribunale che nella liquidazione della voce di danno in esame ha applicato in via analogia le tabelle di milanesi, rimodulando l'importo ottenuto in ragione del grado di percentuale di invalidità riconosciuto a
(80%). CP_2
Occorrono, al riguardo, alcune precisazioni in termini generali.
In un recente arresto, la Suprema Corte ha osservato come la liquidazione di pregiudizi sine materia come il danno da lesione di un prossimo congiunto può dirsi “equa” – per i fini di cui all'art. 1226 c.c. – soltanto quando sia compiuta con un criterio che rispetti due principi, ossia con un criterio che garantisca la parità di trattamento a parità di danni e che consenta una adeguata flessibilità per tenere conto delle peculiarità del caso concreto;
“uniformità pecuniaria di base” e
“flessibilità” della liquidazione sono, dunque, i due momenti indefettibili di ogni liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali.
Il rispetto del principio della “uniformità pecuniaria di base” esige il ricorso, da parte del Giudice del merito, a un criterio prestabilito e standard di liquidazione;
il rispetto del principio della
“flessibilità”, invece, esige che, ai fini della liquidazione, si accertino tutte le circostanze di fatto del caso concreto, sceverando quelle “ordinarie” da quelle “eccezionali”, e attribuendo rilievo soltanto alle seconde per aumentare o diminuire la misura standard del risarcimento (Cass. civ. n.
26440/2022).
Di recente la Corte di Cassazione ha anche precisato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
(Cass. sentenza n. 35998/2023)
Nella fattispecie in esame, quindi, l'uniformità pecuniaria di base deve essere rispettata mediante l'utilizzo delle Tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno riflesso del congiunto vittima di lesioni (Ta. E) nell'edizione aggiornata al 2023.
Pertanto, in conformità ai parametri predisposti dalle Tabelle indicate ed al cd. valore punto, il danno va determinato come segue:
1. (età 34 al momento dell'evento) e (35 anni) per ciascuno di essi: CP_1 CP_4
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 28 di 33 genitori – punti 20; coefficiente connesso – 0,8 (due genitori); età del danneggiato (alla nascita 0)
– punti 10; età del parente da risarcire (34 e 35) – punti 6; percentuale danno biologico riconosciuto al danneggiato – 100%.
Punto base € 6.948,00 così composto: punto base €3.474,00 per il danno relativo all'aspetto interiore;
punto base € 3.474,00 per lo sconvolgimento della vita connesso con l'assistenza, riconosciuto al genitore in quanto titolare dell'obbligo di provvedervi nei confronti del danneggiato e in mancanza di elementi circa l'eventuale riconoscimento di sussidi pubblici.
L'importo del risarcimento da riconoscere sulla base della Tabella è pari ad € 200.000,00
(€6.948,00 x 36 x 0,80 x 100%) in favore di ciascuno dei genitori.
2. (età 3 al momento dell'evento): fratello – punti 15; coefficiente connesso – 1; CP_3 età del danneggiato (0) – punti 10; età del parente da risarcire (3) – punti 7; percentuale danno biologico riconosciuto al danneggiato – 100%.
Punto base € 3.474,00 per il danno relativo all'aspetto interiore;
in favore del fratello non può essere riconosciuto il punto base per lo sconvolgimento della vita connesso con l'assistenza, in mancanza di elementi probatori che attestino nello specifico la circostanza.
L'importo da riconoscere sulla base della Tabella in favore del fratello è pari ad € CP_3
111.168,00 (€ 3.474,00 x32 x 1 x 100%).
Ne consegue che in accoglimento dei motivi di appello proposti da dottori e va CP_5 Pt_1 liquidato in favore di e l'importo di € 200.000,00 ciascuno. CP_1 CP_4
In mancanza invece di specifica impugnazione sul punto da parte di e stante il CP_3 divieto di reformatio in peius, va confermato l'importo di € 96.000,00 liquidato nella sentenza impugnata in favore dello stesso.
Detti importi, aggiornati alla redazione della presente sentenza, vanno devalutati al momento dell'evento (29.8.2000) e rivalutati anno per anno, applicando all'importo progressivamente rivalutato gli interessi nella misura legali fino alla presente pronuncia e, successivamente, solo gli interessi legali (Cass. n. 11899/2016). Anche rispetto a tale posta di danno vanno applicati gli interessi compensativi nella misura legale in accoglimento del relativo motivo di appello incidentale. ON Gli importi indicati vanno posti a carico per quanto sopra precisato, a carico dell' nella misura del 75% e a carico di e nella misura del 12,50% ONroparte_5 Parte_1 ciascuno.
8. Danno patrimoniale. Perdita di capacità lavorativa generica.
Entrambi i sanitari appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui accerta in favore
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 29 di 33 di i danni patrimoniali per la perdita di capacità lavorativa generica e di guadagno. CP_2
Ad avviso degli impugnanti il Tribunale avrebbe confuso la natura stessa della posta di danno in commento. La perdita della capacità lavorativa generica rientrerebbe nel danno non patrimoniale e sarebbe compresa nella liquidazione del danno biologico. Diversamente può configurarsi come danno non patrimoniale la sola perdita di capacità lavorativa specifica. La liquidazione operata dal
Tribunale del danno de quo comporterebbe, quindi, secondo gli appellanti una duplicazione delle voci risarcitorie.
In primis va rilevata che la domanda di risarcimento non può ritenersi rinunciata in considerazione del tenore complessivo delle difese svolte in sede conclusionale benché non riproposta dagli attori in maniera specifica in sede di udienza di precisazioni delle conclusioni o in comparsa conclusionale.
Al riguardo appaiono opportune alcune brevi considerazioni in diritto.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Cass. n. 908/2013).
Orbene, l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211).
Nel caso di la compromissione della capacità lavorativa generica è rilevante, CP_2 essendo la stessa inabile per qualsiasi attività che richieda un impegno fisico, ma anche per attività lavorative di tipo sedentario e richiedenti particolare impegno intellettuale a causa della compromissione delle funzioni psichiche (cfr. c.t.u. 67).
Va quindi condiviso, sulla base dei principi giurisdizionali sopra ricordati, il riconoscimento in favore della danneggiata del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa generica, con conferma dell'importo risarcitorio liquidato dal Tribunale in € 439.743,00, in mancanza di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 30 di 33 specifica impugnazione sul quantum risarcitorio.
9. In mancanza di specifica impugnazione, vanno confermate le statuizioni della sentenza impugnata nei confronti della compagni assicurativa sia con riferimento al ONroparte_9 rigetto della domanda di manleva formulata dalla sia con riferimento alla CP_12 condanna di detta compagnia a rivalere di tutto quanto da quest'ultimo ONroparte_5 dovuto (per capitale, interessi e spese giudiziali e di c.t.u.) in favore di in proprio e CP_1 nella indicata qualità, e nei limiti del massimale contrattualmente CP_4 CP_3 previsto.
Va inoltre dato atto che la compagnia ha dato esecuzione alla sentenza ONroparte_9 impugnata erogando in diretto favore delle parti danneggiate l'importo del massimale, ripartito fra i beneficiari ed il difensore distrattario dei compensi. (cfr. quietanza in atti)
Ne consegue, il diritto della ad ottenere la restituzione, come richiesto, dei ONroparte_9 maggiori importi eventualmente corrisposti ai danneggiati in ragione della rideterminazione del quantum risarcitorio operato dalla Corte e della diversa misura di responsabilità attribuita all'assicurato dott. , qualora il risarcimento a carico dell'assicurato sia inferiore al CP_5 massimale.
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10. Spese di lite.
10.1 Spese del primo grado.
Nonostante la rideterminazione del quantum risarcitorio riconosciuto in appello, rimanendo invariato lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese di lite, la Corte conferma le relative statuizioni contenute nell'ordinanza, in mancanza di una specifica impugnazione in ordine alla determinazione delle spese operata dal Tribunale e ritenuta la congruità della liquidazione.
10.2 Le spese di lite del presente grado.
Le spese del presente grado tra e e Parte_6 CP_4 [...]
e seguono la soccombenza di questi ultimi e vengono ONroparte_22 Parte_1 liquidate, come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, negli importi previsti per lo scaglione di riferimento (oltre
€ 2.000.000) in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni giuridiche affrontate, con l'aumento del 10% per ciascuna parte oltre la prima previsto dall'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/2014 e con attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi CP_4 antistatario. Vanno poste definitivamente a carico dell'appellante principale le spese della c.t.u. svolta in grado di appello
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 31 di 33 Le spese del grado tra e e e la Parte_6 CP_4 Parte_2
nonché e e la ONroparte_8 ONroparte_6 ONroparte_5 [...] vengono interamente compensate in considerazione delle oscillazioni ONroparte_23 giurisprudenziali sulla natura delle questioni affrontate.
Nulla per le spese dell' in ragione della contumacia. CP_13 ONroparte_10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 ONroparte_5
in proprio e quale amministratore di sostegno di , e CP_1 CP_2 CP_4
avverso la sentenza in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione ed CP_3 eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, gli appelli proposti da e Parte_1 CP_5
e l'appello incidentale proposto da proposto da in proprio e quale
[...] CP_1 amministratore di sostegno di , e e, per l'effetto, in CP_2 CP_4 CP_3 parziale riforma della sentenza impugnata:
2) condanna, , in persona del legale rappresentante pro tempore, e ONroparte_6 Pt_1
e , ciascuno in ragione delle rispettiva quote di responsabilità (a carico
[...] ONroparte_5
ON dell' nella misura del 75% e a carico di e nella misura del ONroparte_5 Parte_1
12,50% ciascuno), al pagamento in favore di nella qualità di amministratore di CP_1 sostegno di della somma di € 1.436.820,00, devalutata al momento dell'evento CP_2
(29.8.2000) e rivalutata anno per anno, applicando all'importo progressivamente rivalutato gli interessi legali fino alla presente pronuncia e, successivamente, solo gli interessi legali;
3) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, e ONroparte_6 Pt_1
e , ciascuno in ragione della rispettiva quota di responsabilità (a carico
[...] ONroparte_5
ON dell' nella misura del 75% e a carico di e nella misura del ONroparte_5 Parte_1
12,50% ciascuno), al pagamento, a titolo di risarcimento danni patiti per la lesione del rapporto parentale, in favore di e della somma di € 200.000,00 ciascuno e in CP_1 CP_3 favore di della somma di € 96.000,00, importi da devalutare al momento CP_3 dell'evento (29.8.2000) e rivalutare anno per anno, applicando all'importo progressivamente rivalutato gli interessi legali fino alla presente pronuncia e, successivamente, solo gli interessi legali;
4) conferma nel resto la sentenza impugnata;
5) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, e ONroparte_6 Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 32 di 33 e , ciascuno in ragione della rispettiva quota di responsabilità (come Pt_1 ONroparte_5 indicate nei capi precedenti), al pagamento in favore di in proprio e nell'indicata CP_1 qualità, di e di delle spese di lite che liquida: CP_4 CP_3
- per il primo grado in complessivi € 70.247,06 di cui euro 9.162,66 (comprensive di spese di
CTU) per spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato CP_4 dichiaratosi antistatario;
- per il presente grado in complessivi € 53.804,00 di cui € 804,00 (oltre spese di c.t.u. da liquidarsi con separato decreto) per esborsi ed € 53.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione in favore dell'avvocato CP_4
6) compensa integralmente le spese del primo e secondo grado tra CP_1 [...]
e e e tra quest'ultimo e la CP_3 CP_4 Parte_2 ONroparte_8 nonché tra la , e la ONroparte_6 ONroparte_5 ONroparte_23
7) pone definitivamente a carico dell' , e ONroparte_6 Parte_1 CP_5
, secondo le rispettive quote di responsabilità, le spese delle consulenze tecniche svolte
[...] in primo e secondo grado;
8) nulla per le spese dell' R. CP_13 CP_10 ONroparte_10
9) condanna la a rivalere di tutto quanto da ONroparte_9 ONroparte_5 quest'ultimo dovuto (per capitale, interessi e spese giudiziali e di c.t.u.) in favore di CP_1 in proprio e nell'indicata qualità, di e nei limiti del massimale CP_4 CP_3 contrattualmente previsto;
10) dispone la restituzione a carico e e CP_1 CP_3 CP_4 dell'assicurato in favore di dei maggiori importi ONroparte_5 ONroparte_9 eventualmente corrisposti in favore degli stessi, come precisato in parte motiva.
Così deciso, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4395/2020 r.g. – sentenza – pagina 33 di 33