Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/01/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00638/2025REG.PROV.COLL.
N. 08190/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8190 del 2022, proposto da Sac s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Soncini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Arturo Satta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arenula, 29 e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma n. 235 dell’8 agosto 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società SAC s.r.l. ha agito dinanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma per ottenere la condanna del Comune di Parma alla restituzione di quanto da essa versato a titolo di acconto (come prima rata, pari al 25% del totale) del contributo dovuto in forza di un accordo urbanistico stipulato in data 26 novembre 2009 ex art. 18 della legge regionale n. 20/2000 e rimasto inattuato.
2. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha anche impugnato la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Parma n. GC-2018-137 con la quale era stata data approvazione a “criteri e modalità” relativi al “contributo perequativo della città pubblica”, nella parte in cui si stabiliva che non si sarebbe dato luogo “alla restituzione/rimborso di quanto già corrisposto al Comune di Parma da ciascun soggetto attuatore”, nonché ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso del procedimento.
3. Con la sentenza n. 235 dell’8 agosto 2022 il T.a.r. per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e irricevibili i motivi aggiunti per la tardività dell’impugnazione della delibera di Giunta comunale n. 137 del 2018 con cui il Comune aveva espresso l’intenzione di non restituire quanto ricevuto.
4. La società ricorrente ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, lamentandone l’erroneità e la sostanziale ingiustizia sotto molteplici profili.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memorie del 26 e 27 settembre 2024 e repliche dell’8 ottobre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
7. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. L’odierna appellante, evidenziando di far valere “diritti soggettivi (rientranti) nella giurisdizione del g.a. ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 c.p.a, vertendosi più precisamente in materia di convenzione urbanistica”, ha inteso riproporre in appello soltanto “la domanda avente ad oggetto la condanna dell’ente comunale al pagamento di una somma di denaro” che il Comune avrebbe illegittimamente trattenuto “in contrasto con il relativo contratto (accordo urbanistico)”.
9. A sostegno del suo appello la SAC s.r.l. ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado che avrebbe “dichiarato improcedibile il ricorso principale come sorta di conseguenza a ritroso della (affermata) dichiarazione di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti” , proposto contro un atto semplicemente “di indirizzo” della Giunta comunale, con cui quest’ultima si era limitata ad esprimere la propria opinione circa la impossibilità di restituire gli oneri per cui è causa, invitando gli uffici ad aderire al proprio avviso.
10. Quanto al merito della sua domanda di condanna del Comune alla restituzione della somma richiesta (pari ad oltre 127.000 euro), l’odierna appellante ha affermato di aver versato tale importo in relazione all’accordo urbanistico del 26 novembre 2009 e di aver diritto a ritornarne in possesso, poiché l’intervento previsto dall’accordo, confluito nel Piano operativo comunale (POC di cui alla delibera CC del 28 maggio 2009 n. 57) era “da tempo decaduto” , così come gli atti che lo contemplavano, in mancanza dello svolgimento di qualsiasi attività urbanistico-edilizia.
11. Le giustificazioni della mancata restituzione addotte dal Comune circa l’avvenuta esecuzione delle opere pubbliche connesse agli interventi pianificati si sarebbero, poi, secondo l’originaria ricorrente, rivelate “ indimostrate” e, comunque, “ irrilevanti” dinanzi alla natura di mero acconto dell’importo versato, intrinsecamente collegato dal punto di vista causale alla effettiva attuazione dell’intervento progettato, ben distinto dalle spese procedimentali e dai costi burocratici e progettuali e non classificabile come una (inammissibile) monetizzazione preventiva o come una sorta di aggiuntiva tassazione, in alcun modo prevista dalla legge.
12. Tali censure, anche se parzialmente fondate in rapporto alla autonoma procedibilità della domanda di condanna, che deve essere in questa sede riconosciuta in funzione del rapporto paritario instauratosi tra la SAC ed il Comune a seguito della stipula dell’accordo urbanistico e della natura di diritto soggettivo della posizione fatta valere, non soggetta a decadenza, ma al termine di prescrizione, non possono, però, condurre all’accoglimento dell’appello, non essendo suscettibili di determinare l’accoglimento nel merito del ricorso di primo grado.
13. Con l’accordo del 26 novembre 2009, l’Amministrazione si era, infatti, impegnata ad inserire nel POC 2009-2014 alcune aree, tra le quali quelle di proprietà della SAC s.r.l., che divenivano edificabili, mentre i privati contraenti si erano obbligati al versamento di una quota del contributo perequativo della Città Pubblica per la realizzazione delle opere fuori comparto.
14. Alla luce di una simile pattuizione, il versamento effettuato dall’odierna appellante trova la sua causa nell’accordo stipulato tra le parti che prevedeva, appunto, la corresponsione di un contributo perequativo a fronte delle nuove potenzialità edificatorie attribuite per cinque anni alle aree di proprietà, senza che la successiva decadenza del POC stesso in conseguenza dell’inerzia delle parti che avrebbero dovuto attuarlo, portando avanti le loro iniziative edilizie e non hanno agito in tal senso, possa far venir meno tale giustificazione.
15. Sul punto può aggiungersi, inoltre, che la quota pagata dalla originaria ricorrente all’atto di sottoscrizione dell’accordo più che un “acconto” in senso tecnico, come inteso dall’appellante, assume la connotazione di un vero e proprio un corrispettivo dal quale scaturisce, come evidenziato dalla difesa del Comune di Parma, un duplice ordine di effetti: “- con riguardo al privato, un effetto prenotativo che garantisce nuova capacità edilizia, per un periodo di tempo limitato; - con riguardo all’Amministrazione, l’ottenimento di una somma volta alla realizzazione delle opere di interesse collettivo fuori comparto connesse agli interventi pianificatori”.
16. Da qui l’ammissibilità e la ragionevolezza delle argomentazioni svolte dall’Amministrazione comunale circa l’avvenuto adempimento, attraverso l’inserimento nel POC delle aree di proprietà dell’odierna appellante, degli obblighi per essa derivanti dall’accordo, e del pieno diritto dell’ente locale a trattenere le somme ricevute, peraltro già impegnate nella realizzazione di opere pubbliche.
17. Né, come anticipato, la ripetibilità degli importi richiesti dalla SAC s.r.l. sarebbe potuta derivare dalla sopravvenuta inefficacia della parte dell’accordo non ancora attuata: allo scadere della validità quinquennale del POC, anche l’accordo, che ne costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n 20/2000, perde efficacia con effetto ex nunc e non ex tunc come sostenuto dall’originaria ricorrente.
18. La Sezione ha già avuto modo di affermare i principi suddetti in alcune cause analoghe nelle quali è giunta a rigettare le richieste di restituzione del contributo perequativo versato in virtù di accordi urbanistici stipulati dai privati con il Comune di Parma proprio nell’ambito del medesimo POC, rilevando che:
a) “la causa dell’attribuzione patrimoniale corrispondente al versamento del contributo perequativo è non già la realizzazione (finale) dell’intervento edilizio, (ma)… l’inserimento di una proposta di urbanizzazione nello strumento urbanistico operativo, che ne consente e ammette la realizzazione per 5 anni (ovvero per la durata del P.O.C)”;
b) “tale obbligazione è stata liberamente assunta con la sottoscrizione dell’accordo urbanistico, nel quadro di valutazioni di convenienza che i soggetti attuatori hanno compiuto a suo tempo, e pertanto non viene meno alla scadenza del periodo quinquennale di efficacia del P.O.C. con riferimento alla quota già versata all’atto della sottoscrizione.”;
c) per la medesima ragione, “l’inefficacia sopravvenuta opera ex tunc solo per le previsioni del POC non attuate, mentre gli impegni presi, ivi compreso quello per cui è causa, vanno eseguiti perché sussiste la causa giustificativa del trasferimento, la quale attiene al compimento sia delle necessità perequative, sia delle opere di pubblica utilità (anche a prescindere dalla loro collocazione spaziale), perché di fatto il privato si era avvantaggiato dell’utilità consistente, nel quinquennio di durata del piano, nell’attribuzione della qualità edificatoria alle aree di sua proprietà” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 giugno 2023, n. 5466; 6 ottobre 2020, nn. 5878 e 5877).
19. In conclusione, stante l’infondatezza di tutte le doglianze dell’appellante anche alla luce dei principi suddetti, l’appello proposto dalla SAC s.r.l. non può essere, dunque, accolto, dovendo il ricorso di primo grado essere rigettato, sia pure con diversa motivazione rispetto alla sentenza del T.a.r.
20. Per la natura e per l’esito complessivo della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta ai sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO