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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/10/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Claudio LI Presidente
Dott.sa Francesca Altrui Consigliere
Dott. Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.451/2023 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
Appellante
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia)
Contro
CP_1
Appellato
(Avv.Nicola Ghinelli) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECIZIONE
Con atto del 14/9/2012 il conveniva in giudizio il avanti Parte_1 CP_1
al Tribunale di Perugia a seguito del sinistro occorso al proprio dipendente , Parte_2
appartenente alle Guardie Municipali di detto Comune. Esponeva parte attrice che il Pt_2
in data 23/8/2010, libero dal servizio ed alla guida del motociclo Piaggio DA19065, percorrendo via del Cimitero Vecchio di cadeva rovinosamente a terra a causa di una CP_1
profonda buca presente nella carreggiata di marcia di propria pertinenza. Le lesioni riportate dal determinavano la sua assenza dal lavoro per novantatre giorni – domandava quindi Pt_2
al Tribunale la condanna del ex art 2051 cc, quale custode del tratto viario CP_1 luogo dell'occorso, al pagamento della somma €.14.055,09 a titolo di ripetizione degli importi versati ex lege al dipendente e riferiti agli emolumenti retributivi e contributivi corrisposti nel periodo di assenza dal lavoro per malattia.
Resisteva alla domanda il deducendo l'insussistenza dei presupposti di CP_1
applicabilità della normativa richiamata in quanto la situazione di pericolo appariva visibile ed evitabile e, quindi, il fatto dannoso riconducibile alla condotta colposa del danneggiato.
Sulla scorta dell'istruttoria svolta il Tribunale ha respinto la domanda del . In Parte_1
particolare il Tribunale, ponendo in rilievo gli elementi di fatto rilevati in sede istruttoria, ha ritenuto che il danneggiato avesse, con la sua condotta, interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno subito.
Detta pronuncia ha qui trovato le contestazioni di parte appellante che ha rilevato:
I-La violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.. Violazione dell'art. 2697c.c. in tema di onere della prova. Contraddittorietà della motivazione. La violazione dell'art. 183, co. VI,
c.p.c.. La violazione dell'art. 101 c.p.c. La violazione dell'art. 1227 c.c. La violazione dell'art. 116 c.p.c.
Sostanzialmente parte appellante pone in evidenza come dall'esame degli elementi fattuali posti in rilievo dal Tribunale nessuno di essi possa assurgere a “caso fortuito” idoneo a determinare l'interruzione del nesso causale. Chiede, pertanto, la riforma della pronuncia con consequenziale accoglimento della domanda risarcitoria già proposta in primo grado, stante il difetto di prova da parte del convenuto della condotta imprudente del dipendente a fronte di un accertato dissesto del tratto stradale ove è avvenuto il sinistro.
II-Contraddittorietà della decisione con altra pronuncia, passata in giudicato, intervenuta tra il ed il danneggiato CP_1 Parte_2
2 Si lamenta ancora che successivamente alla definizione in primo grado del giudizio in disamina,
l'amministrazione ministeriale veniva a conoscenza della pronuncia emessa dal Tribunale di
Perugia, n.2379/2016, nell'ambito del giudizio promosso dal dipendente nei confronti del
Detta pronuncia statuiva sulla fattispecie risarcitoria, relativa ai medesimi CP_1
fatti, in maniera opposta, condannando il al ristoro del danno in favore di CP_1
. Sulla scorta di tale pronuncia, acquisita agli atti, insiste affinchè la Parte_2
sentenza impugnata venga riformata rilevando la sussistenza di un accertamento contrario a precedente decisione avente per il effetto di giudicato ex art. 2909 c.c. e, CP_1 comunque, detto accertamento venga considerato quale elemento di prova ai fini dell'accoglimento del primo punto di censura.
Il Ministero appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del per i fatti per cui è causa, accogliere integralmente la domanda risarcitoria CP_1 proposta in primo grado, e, per l'effetto, condannare il in persona del , CP_1 CP_2
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del della Parte_1 somma di € 14.055,09 ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sinistro fino al saldo, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Il ha ribadito anche in questa sede di non ritenersi responsabile della caduta CP_1
lamentata dal motociclista in quanto la pretesa alterazione del manto Parte_2
stradale non rivestiva i caratteri dell'insidia, essendo tale presunta anomalia visibile, prevedibile e, quindi, evitabile dall'utente della strada. Conviene, pertanto, con le motivazioni espresse sul punto del Tribunale nella sentenza gravata ed insiste per la reiezione dell'appello col favore delle spese del grado.
Si osserva preliminarmente che l'appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti all'indicazione delle parti del provvedimento che intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
donde la sua ammissibilità.
Le censure mosse alla pronuncia in disamina appaio fondate e condivisibili.
3 L'accadimento storico presupposto della domanda di ripetizione delle somme corrisposte al dipendente è acclarato dai seguenti elementi fattuali.
Emerge dalla documentazione acquisita che pochi minuti dopo il verificarsi dell'evento lesivo
-caduta dal motociclo- gli agenti della Polizia Municipale intervenivano sul luogo del sinistro riferendo nel proprio verbale di accertamento: “il veicolo A (motociclo) nel percorrere la suddetta strada nel senso discendente…transitando sopra una buca di forma romboidale per un tratto di circa due metri, perdeva aderenza e rovinava al suolo adagiandosi sul fianco destro, dopo aver strisciato a terra per alcuni metri….” Anche i testimoni escussi che hanno preso visione diretta dei luoghi subito dopo l'accadimento, hanno confermato l'evidenza di nesso causale tra la buca sulla carreggiata e la caduta del motociclo. Sul punto anche il Primo
Giudice appare propendere a dar rilievo al legame di causa-effetto tra il fatto illecito ed il danno ove afferma: “la sussistenza del prioritario nesso causale materiale tra la caduta di Pt_2
ed il tratto di sedime pubblico, pur in assenza di testimoni oculari, può essere legittimamente desunto in via presuntiva ex art. 2729 c.c.” A ben vedere la situazione di pericolo appare incontestabile stante l'ampiezza della buca, estesa quasi per l'intera carreggiata (due metri) su un tratto stradale in elevata pendenza. L'orientamento giurisprudenziale sul punto, come offerto dalle SS.UU della Suprema Corte nella Sentenza n. 20943/22, ha ampliato l'ambito di protezione del danneggiato, affermando l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche alle fattispecie quali quella in esame ed estendendo la responsabilità del custode anche ai beni destinati all'uso comune dei cittadini sui quali sia possibile esercitare un controllo come nell'ipotesi delle strade.
Ne consegue che il al fine di escludere la propria responsabilità, avrebbe avuto CP_1
l'onere di provare la ricorrenza del caso fortuito in termini rigorosi, onere che non appare essere stato soddisfatto.
Sul secondo punto di gravame si osserva che è stata acquisita agli atti la Sentenza n.2379/2016 pronunciata dal Tribunale di Perugia sulla vertenza promossa dal nei Parte_2
confronti del avente ad oggetto il ristoro del danno sofferto a causa del CP_1
medesimo sinistro qui in disamina. Nella motivazione di tale pronuncia, passata in giudicato, testualmente si legge “..la presenza di buche, profonde quattro/cinque centimetri, presenti sul tratto stradale con forte pendenza (strada in discesa percorsa dall'attore) che possono costituire una vera e propria insidia agli utenti della due ruote, impedisce ogni addebito al ricorrente il quale non avrebbe potuto attivare le necessarie e richieste condotte diligenti secondo il principio di autoresponsabilità”. Vero è che in detto procedimento rispetto a quello
4 in esame vi è solo coincidenza di parte convenuta come è anche vero che dal CP_1
fatto storico del sinistro sono derivate distinte pretese, rappresentate nel primo caso dal risarcimento del danno connesso alle lesioni subite e, nel secondo, dalla ripetizione delle anticipazioni di emolumenti corrisposte al soggetto coinvolto nell'occorso ed assente dal lavoro a causa delle lesioni in esso riportate Si pone ,pertanto, in evidenza che la sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una “riflessa”, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa (Cass.21240/2018 del 28/8/2018).
La trattazione dei rilievi afferenti il danno subito appare superflua atteso l'assorbimento alle suindicate valutazioni ed essendo il responsabile del sinistro gravato di rilevare indenne il datore di lavoro del dipendente infortunato da tutti gli emolumenti retributivi e contributivi a costui pagati (Cass. SS.UU. n.6132/88). L'importo versato a tal titolo, nel periodo di malattia del è risultato essere di €.14.055,09 come emerge dalle ricevute in atti dei versamenti Pt_2
effettuati e, peraltro, incontestato. Sulla domanda di interessi e rivalutazione si rileva che l'obbligazione al risarcimento del danno da fatto illecito ha natura di debito di valore, in quanto volto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso, con la conseguenza che l'adeguamento dell'effettivo valore monetario al momento della decisione (per effetto della svalutazione monetaria) e il riconoscimento degli interessi compensativi (per il ritardato pagamento della somma risarcitoria dovuta) integrano una componente del danno stesso che trova origine dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria (Cass. n. 36878/2021). Pertanto, l'importo riconosciuto a credito del è soggetto a rivalutazione dalla corresponsione Parte_1
alla pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici ISTAT, con interessi sulla somma rivalutata di anno in anno dal pagamento sino alla pubblicazione della pronuncia, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più
5 pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande (Cass.11547/2013).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori minimi professionali, attesa la non particolare complessità del procedimento, ridotte per essenza di questioni in fatto e diritto opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Accoglie l'appello e riforma la pronuncia gravata.
Condanna il al pagamento in favore del della somma di CP_1 Parte_1
€.14.055,09 oltre rivalutazione ed interessi calcolati come in parte motiva.
Condanna altresì il al pagamento al delle spese CP_1 Parte_1
processuali del primo grado di giudizio che si liquidano per competenze professionali
€.1.778,00 oltre quanto prenotato e debito.
Condanna infine il al pagamento al delle spese CP_1 Parte_1 processuali di questo grado di giudizio che si liquidano per competenze professionali €.2.034,20 oltre quanto prenotato a debito.
Così deciso in Perugia il 28/10/2025
Il Presidente
Dott.Claudio LI
Il Giudice relatore
Dott.Enrico Cerulli
6
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Claudio LI Presidente
Dott.sa Francesca Altrui Consigliere
Dott. Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.451/2023 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
Appellante
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia)
Contro
CP_1
Appellato
(Avv.Nicola Ghinelli) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECIZIONE
Con atto del 14/9/2012 il conveniva in giudizio il avanti Parte_1 CP_1
al Tribunale di Perugia a seguito del sinistro occorso al proprio dipendente , Parte_2
appartenente alle Guardie Municipali di detto Comune. Esponeva parte attrice che il Pt_2
in data 23/8/2010, libero dal servizio ed alla guida del motociclo Piaggio DA19065, percorrendo via del Cimitero Vecchio di cadeva rovinosamente a terra a causa di una CP_1
profonda buca presente nella carreggiata di marcia di propria pertinenza. Le lesioni riportate dal determinavano la sua assenza dal lavoro per novantatre giorni – domandava quindi Pt_2
al Tribunale la condanna del ex art 2051 cc, quale custode del tratto viario CP_1 luogo dell'occorso, al pagamento della somma €.14.055,09 a titolo di ripetizione degli importi versati ex lege al dipendente e riferiti agli emolumenti retributivi e contributivi corrisposti nel periodo di assenza dal lavoro per malattia.
Resisteva alla domanda il deducendo l'insussistenza dei presupposti di CP_1
applicabilità della normativa richiamata in quanto la situazione di pericolo appariva visibile ed evitabile e, quindi, il fatto dannoso riconducibile alla condotta colposa del danneggiato.
Sulla scorta dell'istruttoria svolta il Tribunale ha respinto la domanda del . In Parte_1
particolare il Tribunale, ponendo in rilievo gli elementi di fatto rilevati in sede istruttoria, ha ritenuto che il danneggiato avesse, con la sua condotta, interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno subito.
Detta pronuncia ha qui trovato le contestazioni di parte appellante che ha rilevato:
I-La violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.. Violazione dell'art. 2697c.c. in tema di onere della prova. Contraddittorietà della motivazione. La violazione dell'art. 183, co. VI,
c.p.c.. La violazione dell'art. 101 c.p.c. La violazione dell'art. 1227 c.c. La violazione dell'art. 116 c.p.c.
Sostanzialmente parte appellante pone in evidenza come dall'esame degli elementi fattuali posti in rilievo dal Tribunale nessuno di essi possa assurgere a “caso fortuito” idoneo a determinare l'interruzione del nesso causale. Chiede, pertanto, la riforma della pronuncia con consequenziale accoglimento della domanda risarcitoria già proposta in primo grado, stante il difetto di prova da parte del convenuto della condotta imprudente del dipendente a fronte di un accertato dissesto del tratto stradale ove è avvenuto il sinistro.
II-Contraddittorietà della decisione con altra pronuncia, passata in giudicato, intervenuta tra il ed il danneggiato CP_1 Parte_2
2 Si lamenta ancora che successivamente alla definizione in primo grado del giudizio in disamina,
l'amministrazione ministeriale veniva a conoscenza della pronuncia emessa dal Tribunale di
Perugia, n.2379/2016, nell'ambito del giudizio promosso dal dipendente nei confronti del
Detta pronuncia statuiva sulla fattispecie risarcitoria, relativa ai medesimi CP_1
fatti, in maniera opposta, condannando il al ristoro del danno in favore di CP_1
. Sulla scorta di tale pronuncia, acquisita agli atti, insiste affinchè la Parte_2
sentenza impugnata venga riformata rilevando la sussistenza di un accertamento contrario a precedente decisione avente per il effetto di giudicato ex art. 2909 c.c. e, CP_1 comunque, detto accertamento venga considerato quale elemento di prova ai fini dell'accoglimento del primo punto di censura.
Il Ministero appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del per i fatti per cui è causa, accogliere integralmente la domanda risarcitoria CP_1 proposta in primo grado, e, per l'effetto, condannare il in persona del , CP_1 CP_2
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del della Parte_1 somma di € 14.055,09 ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sinistro fino al saldo, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Il ha ribadito anche in questa sede di non ritenersi responsabile della caduta CP_1
lamentata dal motociclista in quanto la pretesa alterazione del manto Parte_2
stradale non rivestiva i caratteri dell'insidia, essendo tale presunta anomalia visibile, prevedibile e, quindi, evitabile dall'utente della strada. Conviene, pertanto, con le motivazioni espresse sul punto del Tribunale nella sentenza gravata ed insiste per la reiezione dell'appello col favore delle spese del grado.
Si osserva preliminarmente che l'appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti all'indicazione delle parti del provvedimento che intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
donde la sua ammissibilità.
Le censure mosse alla pronuncia in disamina appaio fondate e condivisibili.
3 L'accadimento storico presupposto della domanda di ripetizione delle somme corrisposte al dipendente è acclarato dai seguenti elementi fattuali.
Emerge dalla documentazione acquisita che pochi minuti dopo il verificarsi dell'evento lesivo
-caduta dal motociclo- gli agenti della Polizia Municipale intervenivano sul luogo del sinistro riferendo nel proprio verbale di accertamento: “il veicolo A (motociclo) nel percorrere la suddetta strada nel senso discendente…transitando sopra una buca di forma romboidale per un tratto di circa due metri, perdeva aderenza e rovinava al suolo adagiandosi sul fianco destro, dopo aver strisciato a terra per alcuni metri….” Anche i testimoni escussi che hanno preso visione diretta dei luoghi subito dopo l'accadimento, hanno confermato l'evidenza di nesso causale tra la buca sulla carreggiata e la caduta del motociclo. Sul punto anche il Primo
Giudice appare propendere a dar rilievo al legame di causa-effetto tra il fatto illecito ed il danno ove afferma: “la sussistenza del prioritario nesso causale materiale tra la caduta di Pt_2
ed il tratto di sedime pubblico, pur in assenza di testimoni oculari, può essere legittimamente desunto in via presuntiva ex art. 2729 c.c.” A ben vedere la situazione di pericolo appare incontestabile stante l'ampiezza della buca, estesa quasi per l'intera carreggiata (due metri) su un tratto stradale in elevata pendenza. L'orientamento giurisprudenziale sul punto, come offerto dalle SS.UU della Suprema Corte nella Sentenza n. 20943/22, ha ampliato l'ambito di protezione del danneggiato, affermando l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche alle fattispecie quali quella in esame ed estendendo la responsabilità del custode anche ai beni destinati all'uso comune dei cittadini sui quali sia possibile esercitare un controllo come nell'ipotesi delle strade.
Ne consegue che il al fine di escludere la propria responsabilità, avrebbe avuto CP_1
l'onere di provare la ricorrenza del caso fortuito in termini rigorosi, onere che non appare essere stato soddisfatto.
Sul secondo punto di gravame si osserva che è stata acquisita agli atti la Sentenza n.2379/2016 pronunciata dal Tribunale di Perugia sulla vertenza promossa dal nei Parte_2
confronti del avente ad oggetto il ristoro del danno sofferto a causa del CP_1
medesimo sinistro qui in disamina. Nella motivazione di tale pronuncia, passata in giudicato, testualmente si legge “..la presenza di buche, profonde quattro/cinque centimetri, presenti sul tratto stradale con forte pendenza (strada in discesa percorsa dall'attore) che possono costituire una vera e propria insidia agli utenti della due ruote, impedisce ogni addebito al ricorrente il quale non avrebbe potuto attivare le necessarie e richieste condotte diligenti secondo il principio di autoresponsabilità”. Vero è che in detto procedimento rispetto a quello
4 in esame vi è solo coincidenza di parte convenuta come è anche vero che dal CP_1
fatto storico del sinistro sono derivate distinte pretese, rappresentate nel primo caso dal risarcimento del danno connesso alle lesioni subite e, nel secondo, dalla ripetizione delle anticipazioni di emolumenti corrisposte al soggetto coinvolto nell'occorso ed assente dal lavoro a causa delle lesioni in esso riportate Si pone ,pertanto, in evidenza che la sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una “riflessa”, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa (Cass.21240/2018 del 28/8/2018).
La trattazione dei rilievi afferenti il danno subito appare superflua atteso l'assorbimento alle suindicate valutazioni ed essendo il responsabile del sinistro gravato di rilevare indenne il datore di lavoro del dipendente infortunato da tutti gli emolumenti retributivi e contributivi a costui pagati (Cass. SS.UU. n.6132/88). L'importo versato a tal titolo, nel periodo di malattia del è risultato essere di €.14.055,09 come emerge dalle ricevute in atti dei versamenti Pt_2
effettuati e, peraltro, incontestato. Sulla domanda di interessi e rivalutazione si rileva che l'obbligazione al risarcimento del danno da fatto illecito ha natura di debito di valore, in quanto volto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso, con la conseguenza che l'adeguamento dell'effettivo valore monetario al momento della decisione (per effetto della svalutazione monetaria) e il riconoscimento degli interessi compensativi (per il ritardato pagamento della somma risarcitoria dovuta) integrano una componente del danno stesso che trova origine dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria (Cass. n. 36878/2021). Pertanto, l'importo riconosciuto a credito del è soggetto a rivalutazione dalla corresponsione Parte_1
alla pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici ISTAT, con interessi sulla somma rivalutata di anno in anno dal pagamento sino alla pubblicazione della pronuncia, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più
5 pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande (Cass.11547/2013).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori minimi professionali, attesa la non particolare complessità del procedimento, ridotte per essenza di questioni in fatto e diritto opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Accoglie l'appello e riforma la pronuncia gravata.
Condanna il al pagamento in favore del della somma di CP_1 Parte_1
€.14.055,09 oltre rivalutazione ed interessi calcolati come in parte motiva.
Condanna altresì il al pagamento al delle spese CP_1 Parte_1
processuali del primo grado di giudizio che si liquidano per competenze professionali
€.1.778,00 oltre quanto prenotato e debito.
Condanna infine il al pagamento al delle spese CP_1 Parte_1 processuali di questo grado di giudizio che si liquidano per competenze professionali €.2.034,20 oltre quanto prenotato a debito.
Così deciso in Perugia il 28/10/2025
Il Presidente
Dott.Claudio LI
Il Giudice relatore
Dott.Enrico Cerulli
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