CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1334/2023 depositato il 09/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170017892690000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
· La Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620170017892690000, notificata il 22/09/2022, relativa alla tassa automobilistica anno 2012, per complessivi €86,95. Dal dettaglio della cartella emerge che il ruolo è stato reso esecutivo il 16/01/2017 (Agenzia delle Entrate – Direzione Palermo
).
Il ricorso evidenzia:
Prescrizione triennale per il bollo auto (art. 5 D.L. 953/1982 e giurisprudenza consolidata).
Decadenza: la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'accertamento definitivo. Nessun atto interruttivo risulta notificato prima del 2022.
DE non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione emerge che il tributo in questione è soggetto a prescrizione triennale (art. 5 D.L.
953/1982; Cass. SS.UU. n. 20425/2017).
L'Agenzia delle Entrate ha formato il ruolo solo nel 2017, oltre il termine di tre anni dalla scadenza del tributo
(2012), e la cartella è stata notificata nel 2022, senza che siano stati prodotti atti interruttivi.
La resistente ADER- non costituendosi in giudizio - non ha contestato tali circostanze, sicché opera il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., applicabile al processo tributario.
Pertanto, il credito è prescritto e la cartella deve essere annullata.
Data l'esiguità del valore della lite e l'assenza della prospettazione di motivi di merito attinenti alla debenza del tributo, si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado dichiara accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Palermo 3.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1334/2023 depositato il 09/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170017892690000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
· La Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620170017892690000, notificata il 22/09/2022, relativa alla tassa automobilistica anno 2012, per complessivi €86,95. Dal dettaglio della cartella emerge che il ruolo è stato reso esecutivo il 16/01/2017 (Agenzia delle Entrate – Direzione Palermo
).
Il ricorso evidenzia:
Prescrizione triennale per il bollo auto (art. 5 D.L. 953/1982 e giurisprudenza consolidata).
Decadenza: la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'accertamento definitivo. Nessun atto interruttivo risulta notificato prima del 2022.
DE non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione emerge che il tributo in questione è soggetto a prescrizione triennale (art. 5 D.L.
953/1982; Cass. SS.UU. n. 20425/2017).
L'Agenzia delle Entrate ha formato il ruolo solo nel 2017, oltre il termine di tre anni dalla scadenza del tributo
(2012), e la cartella è stata notificata nel 2022, senza che siano stati prodotti atti interruttivi.
La resistente ADER- non costituendosi in giudizio - non ha contestato tali circostanze, sicché opera il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., applicabile al processo tributario.
Pertanto, il credito è prescritto e la cartella deve essere annullata.
Data l'esiguità del valore della lite e l'assenza della prospettazione di motivi di merito attinenti alla debenza del tributo, si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado dichiara accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Palermo 3.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE