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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/04/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1820/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1820 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
Tra
(CF ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Rinaldo Talarico e Matilde Talarico, in virtù di procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Spinelli, giusta procura in atti del giudizio di primo grado;
- appellata -
avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Rogliano n. 12/2023 del 04.03.2023; conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare della ditta Parte_1
individuale Antiche Vigne di IR AN, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 43/2020 emesso dal Giudice di Pace di Rogliano in data 14.07.2020, con il quale era stato ingiunto alla prefata ditta individuale di pagare, in favore di la somma di euro 3.843,00, oltre Controparte_1
interessi moratori e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale tipografico.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'inidoneità formale del preventivo di spesa del 28.11.2019 e della fattura n. 249/2019 sottesi all'emissione del provvedimento monitorio, nonchè il difetto di prova in merito alla sussistenza del credito ingiunto;
negava di aver corrisposto alla società opposta l'acconto pagina 1 di 8 di euro 1.281,00 come riportato nella fattura n. 249/2019; rilevava di non aver mai ricevuto fornitura di merce o di servizi da parte della con la quale erano intercorse trattative in ordine alla Controparte_1
fornitura di fustelle ed etichette per l'imbottigliamento del vino prodotto dal di non esser stato Pt_1
messo nella condizione di verificare i colori delle bozze di stampa e di essere stato costretto a disdire l'ordine effettuato, in ragione dell'inadempimento della società opposta relativo all'inosservanza del termine per la consegna della suddetta fornitura.
Invocava, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza dell'opposizione. Controparte_1
In particolare, eccepiva che il credito chiesto in pagamento con il decreto ingiuntivo opposto trovava fondamento nella fattura n. 249/2019, emessa a seguito del preventivo di spesa e delle comunicazioni a mezzo mail intercorse con il tra cui l'accettazione delle stampe delle bozze;
che l'indicazione, Pt_1
nella citata fattura, dell'acconto versato di euro 1.281,00 doveva ritenersi un mero refuso, atteso che lo stesso aveva affermato di non aver corrisposto alcuna somma alla che la Pt_1 Controparte_1
mancata consegna della merce era addebitabile al mero arbitrio dell'opponente il quale, nonostante l'approvazione delle etichette in data 09.12.2019, inviava comunicazione di disdetta in data
13.12.2019, ossia quando la società opposta aveva già evaso l'ordine; che nessun inadempimento per l'inosservanza del termine di consegna delle fornitura poteva essere imputato a atteso Controparte_1
che la data del 16.12.2019 era stata concordata tra le parti e che la diversa data del 13.12.2019, unilateralmente decisa dall'opponente, non poteva essere ritenuta quale termine essenziale, rilevante ai fini della risoluzione del contratto.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Espletati gli incombenti di rito e sentiti i testimoni indicati da parte opposta, con sentenza n. 12/2023 del 04.03.2023, il Giudice di Pace di Rogliano rigettava l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condannava la ditta Antiche Vigne di IR AN al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza, deducendo l'erroneità della decisione emessa dal Giudice di prime cure che non aveva correttamente valutato le risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria documentale e orale svolta nel precedente grado di giudizio. In particolare, evidenziava che dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, e , era emersa l'incongruità della tesi sostenuta da Testimone_1 Testimone_2
pagina 2 di 8 controparte, atteso che il lavoro commissionato non era ancora stato svolto al momento della disdetta
(legittima) comunicata dal Pt_1
Deduceva inoltre che il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto della mancata consegna della merce e, di conseguenza, dell'indebito arricchimento in favore della società appellata.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, fosse riformata la sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento dell'opposizione spiegata da e revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 43/2020, previsa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In assenza di costituzione del convenuto, veniva dichiarata la nullità della citazione per mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e ne veniva ordinata la rinnovazione.
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_1
attiva di che, nel giudizio di appello, aveva agito in proprio e non in qualità di legale Parte_1
rappresentante della ditta individuale “Antiche vigne” (p.i. ). P.IVA_2
Nel merito contestava la fondatezza dell'appello, evidenziando che correttamente il giudice di primo grado avesse ritenuto sussistenti i presupposti per il rigetto dell'opposizione formulata da
[...]
; ciò, in particolare, alla stregua delle risultanze probatorie acquisite in giudizio e Parte_1
comprovanti che la pretesa creditoria azionata dalla si fondava sulla conferma Controparte_1
dell'ordine da parte di . Parte_1
Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di lite.
Espletati gli incombenti di rito e disattesa la sollevata eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'appellante, nonché ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. ai fini della concessione della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, all'udienza del
17.03.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
*****
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellante, sollevata dalla società appellata, è stata già valutata con ordinanza del 06.02.2025, il cui contenuto interamente si conferma.
Passando all'esame del merito, l'appello proposta da è infondato e deve essere Parte_1
rigettato, pur dovendosi integrare la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado nei termini che seguono.
pagina 3 di 8 L'oggetto della presente controversia riguarda la legittimità della pretesa di pagamento della somma di euro 3.843,00, oggetto del decreto ingiuntivo n. 43/2020 emesso dal Giudice di Pace di Rogliano in data 14.07.2020 in favore di quale corrispettivo della fornitura di fustelle ed etichette Controparte_1
per l'imbottigliamento del vino prodotto dal Pt_1
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n.
13533 del 30.10.2001).
Orbene, nel caso di specie, la società creditrice ha allegato, a dimostrazione delle sue ragioni di credito, la fattura n. 249 del 16.12.2019 contenente l'indicazione del tipo, della quantità e del prezzo del materiale tipografico.
In relazione al valore probatorio della fattura, l'orientamento senz'altro prevalente è nel senso di ritenere che le semplici fatture possano costituire prova dei crediti in questione limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza-ingiunzione ex art.186 ter c.p.c., e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena (cfr. Cass.
n.3090/79; Cass. n.3261/79).
pagina 4 di 8 D'altra parte, la giurisprudenza riconosce che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. Civ., n. 9593 del 20.4.2004).
La società creditrice ha prodotto, a sostegno delle ragioni di credito vantate nei confronti dell'opponente, anche l'estratto autentico delle scritture contabili (registro fatture vendita) e il preventivo di spesa n. 362/2019 del 28.11.2019 recante la sottoscrizione di , oltre Parte_1
che lo scambio di e-mail avvenuto tra le parti unitamente alla bozza delle etichette approvate con timbro e firma dal e trasmesso dallo stesso a in data 09.12.2019 (cfr. Pt_1 Controparte_1
documenti allegati al fascicolo monitorio di parte opposta).
Le allegazioni documentali della società creditrice opposta, nel corso del giudizio di primo grado, sono state inoltre supportate dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi: in particolare, i testi
[...]
e hanno confermato che , in data 09.12.2019, si sia Tes_1 Testimone_2 Parte_1
effettivamente recato presso la sede della società opposta per visionare la stampa delle etichette e che, ad avvenuta sottoscrizione delle suddette bozze per accettazione, la ditta abbia provveduto senza ritardi alla produzione delle etichette commissionate.
La parte opponente, odierna appellante - dal canto suo - ha genericamente contestato l'idoneità della documentazione sottesa al decreto ingiuntivo a fornire la prova del credito, senza mettere in dubbio, tuttavia, né l'effettiva esistenza del rapporto commerciale tra le parti, né la regolare esecuzione del materiale tipografico commissionato.
Le eccezioni sollevate da attengono al fatto di non esser stato messo nella Parte_1
condizione di verificare i colori delle bozze di stampa e di esser stato costretto a disdire l'ordine effettuato, in ragione dell'inadempimento della società opposta relativo all'inosservanza del termine per la consegna della suddetta fornitura.
Rispetto alle suddette eccezioni, tuttavia, non ha fornito alcun elemento concreto atto a comprovare i propri assunti.
Si osserva, infatti, che l'opponente non ha allegato alcuna documentazione scritta né ha provato tramite testimoni il ritardo colpevole della fornitura, quale inadempimento della ditta opposta, né che fosse pagina 5 di 8 stato pattuito un termine per la consegna diverso dal 16.12.2019 e né che il suddetto termine fosse da ritenersi essenziale per l'opponente.
Al riguardo, va rilevato che l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457
c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, “entro e non oltre”), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto (cfr.
Cass. Civ., ordinanza n. 10353 dell'1/06/2020).
In altri termini, l'essenzialità del termine per l'adempimento ex art. 1457 c.c. implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 32238 del 10/12/2019).
Orbene, nella fattispecie in esame, risulta che solo con la comunicazione di disdetta dell'ordine inviata a mezzo mail in data 10.12.2019, il abbia segnalato a l'inutilità della fornitura Pt_1 Controparte_1
rispetto a una data di consegna successiva a “venerdì 13 non essendoci più i tempi tecnici per poi effettuare la consegna del vino”.
Ciò posto, pur volendo attribuire alla suddetta data di consegna il carattere di essenzialità, deve rilevarsi che il 13.12.2019, quale termine di consegna per la fornitura, non risulta pattuito tra le parti e che, anzi, è lo stesso ad affermare, nella suddetta missiva, di essere in attesa di comunicazione Pt_1
di “data certa di consegna delle etichette per venerdì 13”.
Né la natura e l'oggetto della prestazione, inoltre, presentano caratteristiche tali da far ritenere che la successiva data del 16.12.2019, ossia il lunedì immediatamente successivo, indicata per la consegna, avrebbe determinato la perdita di interesse a conseguire la prestazione e/o l'utilità dalla stessa derivante.
Si consideri, peraltro, che non è rimasta inerte, atteso che in data 12.12.2019 Controparte_1
rispondeva alla suddetta mail evidenziando di aver già evaso l'ordine e confermando la data del
16.12.2019 per il ritiro della merce.
Alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, in assenza di pattuizione concernente il termine essenziale per la consegna, non può ritenersi ravvisabile alcun inadempimento della società opposta, conformemente a quanto ritenuto dal Giudice di pace nella sentenza impugnata.
Quanto, poi, alla mancata cessione della merce, si evidenzia che tale circostanza pare ascrivibile alla sola volontà di parte opponente, atteso che il ritiro della fornitura è stato offerto al sia con la Pt_1
pagina 6 di 8 nota a mezzo mail del 12.12.2019, sia con la successiva diffida ad adempiere, che risulta inviata a mezzo pec in data 31.01.2020; sicché nemmeno sotto tale profilo può imputarsi alcun inadempimento a
Controparte_1
Infine, alcun rilievo può essere attribuito all'indicazione della somma di € 1.281,00, a titolo di acconto, sulla fattura n. 249/2019, trattandosi verosimilmente di mero refuso, atteso che parte opponente non risulta aver corrisposto alcuna somma a come peraltro dalla stessa confermato. Controparte_1
Consegue che risulta fondata la richiesta di pagamento della somma di € 3.843,00 oggetto del decreto ingiuntivo n. 43/2020 emesso dal Giudice di Pace di Rogliano in data 14.07.2020, in favore della
[...]
CP_1
In conclusione, l'appello proposto deve essere rigettato, con conseguente conferma Parte_1
della sentenza n. 12/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rogliano in data 04.03.2023.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge 228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
12/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rogliano in data 04.03.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 12/2023 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Rogliano in data 04.03.2023;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 7 di 8 3) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002
(T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 15.04.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1820 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
Tra
(CF ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Rinaldo Talarico e Matilde Talarico, in virtù di procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Spinelli, giusta procura in atti del giudizio di primo grado;
- appellata -
avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Rogliano n. 12/2023 del 04.03.2023; conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare della ditta Parte_1
individuale Antiche Vigne di IR AN, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 43/2020 emesso dal Giudice di Pace di Rogliano in data 14.07.2020, con il quale era stato ingiunto alla prefata ditta individuale di pagare, in favore di la somma di euro 3.843,00, oltre Controparte_1
interessi moratori e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale tipografico.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'inidoneità formale del preventivo di spesa del 28.11.2019 e della fattura n. 249/2019 sottesi all'emissione del provvedimento monitorio, nonchè il difetto di prova in merito alla sussistenza del credito ingiunto;
negava di aver corrisposto alla società opposta l'acconto pagina 1 di 8 di euro 1.281,00 come riportato nella fattura n. 249/2019; rilevava di non aver mai ricevuto fornitura di merce o di servizi da parte della con la quale erano intercorse trattative in ordine alla Controparte_1
fornitura di fustelle ed etichette per l'imbottigliamento del vino prodotto dal di non esser stato Pt_1
messo nella condizione di verificare i colori delle bozze di stampa e di essere stato costretto a disdire l'ordine effettuato, in ragione dell'inadempimento della società opposta relativo all'inosservanza del termine per la consegna della suddetta fornitura.
Invocava, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza dell'opposizione. Controparte_1
In particolare, eccepiva che il credito chiesto in pagamento con il decreto ingiuntivo opposto trovava fondamento nella fattura n. 249/2019, emessa a seguito del preventivo di spesa e delle comunicazioni a mezzo mail intercorse con il tra cui l'accettazione delle stampe delle bozze;
che l'indicazione, Pt_1
nella citata fattura, dell'acconto versato di euro 1.281,00 doveva ritenersi un mero refuso, atteso che lo stesso aveva affermato di non aver corrisposto alcuna somma alla che la Pt_1 Controparte_1
mancata consegna della merce era addebitabile al mero arbitrio dell'opponente il quale, nonostante l'approvazione delle etichette in data 09.12.2019, inviava comunicazione di disdetta in data
13.12.2019, ossia quando la società opposta aveva già evaso l'ordine; che nessun inadempimento per l'inosservanza del termine di consegna delle fornitura poteva essere imputato a atteso Controparte_1
che la data del 16.12.2019 era stata concordata tra le parti e che la diversa data del 13.12.2019, unilateralmente decisa dall'opponente, non poteva essere ritenuta quale termine essenziale, rilevante ai fini della risoluzione del contratto.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Espletati gli incombenti di rito e sentiti i testimoni indicati da parte opposta, con sentenza n. 12/2023 del 04.03.2023, il Giudice di Pace di Rogliano rigettava l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condannava la ditta Antiche Vigne di IR AN al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza, deducendo l'erroneità della decisione emessa dal Giudice di prime cure che non aveva correttamente valutato le risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria documentale e orale svolta nel precedente grado di giudizio. In particolare, evidenziava che dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, e , era emersa l'incongruità della tesi sostenuta da Testimone_1 Testimone_2
pagina 2 di 8 controparte, atteso che il lavoro commissionato non era ancora stato svolto al momento della disdetta
(legittima) comunicata dal Pt_1
Deduceva inoltre che il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto della mancata consegna della merce e, di conseguenza, dell'indebito arricchimento in favore della società appellata.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, fosse riformata la sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento dell'opposizione spiegata da e revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 43/2020, previsa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In assenza di costituzione del convenuto, veniva dichiarata la nullità della citazione per mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e ne veniva ordinata la rinnovazione.
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_1
attiva di che, nel giudizio di appello, aveva agito in proprio e non in qualità di legale Parte_1
rappresentante della ditta individuale “Antiche vigne” (p.i. ). P.IVA_2
Nel merito contestava la fondatezza dell'appello, evidenziando che correttamente il giudice di primo grado avesse ritenuto sussistenti i presupposti per il rigetto dell'opposizione formulata da
[...]
; ciò, in particolare, alla stregua delle risultanze probatorie acquisite in giudizio e Parte_1
comprovanti che la pretesa creditoria azionata dalla si fondava sulla conferma Controparte_1
dell'ordine da parte di . Parte_1
Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di lite.
Espletati gli incombenti di rito e disattesa la sollevata eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'appellante, nonché ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. ai fini della concessione della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, all'udienza del
17.03.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
*****
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellante, sollevata dalla società appellata, è stata già valutata con ordinanza del 06.02.2025, il cui contenuto interamente si conferma.
Passando all'esame del merito, l'appello proposta da è infondato e deve essere Parte_1
rigettato, pur dovendosi integrare la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado nei termini che seguono.
pagina 3 di 8 L'oggetto della presente controversia riguarda la legittimità della pretesa di pagamento della somma di euro 3.843,00, oggetto del decreto ingiuntivo n. 43/2020 emesso dal Giudice di Pace di Rogliano in data 14.07.2020 in favore di quale corrispettivo della fornitura di fustelle ed etichette Controparte_1
per l'imbottigliamento del vino prodotto dal Pt_1
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n.
13533 del 30.10.2001).
Orbene, nel caso di specie, la società creditrice ha allegato, a dimostrazione delle sue ragioni di credito, la fattura n. 249 del 16.12.2019 contenente l'indicazione del tipo, della quantità e del prezzo del materiale tipografico.
In relazione al valore probatorio della fattura, l'orientamento senz'altro prevalente è nel senso di ritenere che le semplici fatture possano costituire prova dei crediti in questione limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza-ingiunzione ex art.186 ter c.p.c., e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena (cfr. Cass.
n.3090/79; Cass. n.3261/79).
pagina 4 di 8 D'altra parte, la giurisprudenza riconosce che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. Civ., n. 9593 del 20.4.2004).
La società creditrice ha prodotto, a sostegno delle ragioni di credito vantate nei confronti dell'opponente, anche l'estratto autentico delle scritture contabili (registro fatture vendita) e il preventivo di spesa n. 362/2019 del 28.11.2019 recante la sottoscrizione di , oltre Parte_1
che lo scambio di e-mail avvenuto tra le parti unitamente alla bozza delle etichette approvate con timbro e firma dal e trasmesso dallo stesso a in data 09.12.2019 (cfr. Pt_1 Controparte_1
documenti allegati al fascicolo monitorio di parte opposta).
Le allegazioni documentali della società creditrice opposta, nel corso del giudizio di primo grado, sono state inoltre supportate dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi: in particolare, i testi
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e hanno confermato che , in data 09.12.2019, si sia Tes_1 Testimone_2 Parte_1
effettivamente recato presso la sede della società opposta per visionare la stampa delle etichette e che, ad avvenuta sottoscrizione delle suddette bozze per accettazione, la ditta abbia provveduto senza ritardi alla produzione delle etichette commissionate.
La parte opponente, odierna appellante - dal canto suo - ha genericamente contestato l'idoneità della documentazione sottesa al decreto ingiuntivo a fornire la prova del credito, senza mettere in dubbio, tuttavia, né l'effettiva esistenza del rapporto commerciale tra le parti, né la regolare esecuzione del materiale tipografico commissionato.
Le eccezioni sollevate da attengono al fatto di non esser stato messo nella Parte_1
condizione di verificare i colori delle bozze di stampa e di esser stato costretto a disdire l'ordine effettuato, in ragione dell'inadempimento della società opposta relativo all'inosservanza del termine per la consegna della suddetta fornitura.
Rispetto alle suddette eccezioni, tuttavia, non ha fornito alcun elemento concreto atto a comprovare i propri assunti.
Si osserva, infatti, che l'opponente non ha allegato alcuna documentazione scritta né ha provato tramite testimoni il ritardo colpevole della fornitura, quale inadempimento della ditta opposta, né che fosse pagina 5 di 8 stato pattuito un termine per la consegna diverso dal 16.12.2019 e né che il suddetto termine fosse da ritenersi essenziale per l'opponente.
Al riguardo, va rilevato che l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457
c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, “entro e non oltre”), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto (cfr.
Cass. Civ., ordinanza n. 10353 dell'1/06/2020).
In altri termini, l'essenzialità del termine per l'adempimento ex art. 1457 c.c. implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 32238 del 10/12/2019).
Orbene, nella fattispecie in esame, risulta che solo con la comunicazione di disdetta dell'ordine inviata a mezzo mail in data 10.12.2019, il abbia segnalato a l'inutilità della fornitura Pt_1 Controparte_1
rispetto a una data di consegna successiva a “venerdì 13 non essendoci più i tempi tecnici per poi effettuare la consegna del vino”.
Ciò posto, pur volendo attribuire alla suddetta data di consegna il carattere di essenzialità, deve rilevarsi che il 13.12.2019, quale termine di consegna per la fornitura, non risulta pattuito tra le parti e che, anzi, è lo stesso ad affermare, nella suddetta missiva, di essere in attesa di comunicazione Pt_1
di “data certa di consegna delle etichette per venerdì 13”.
Né la natura e l'oggetto della prestazione, inoltre, presentano caratteristiche tali da far ritenere che la successiva data del 16.12.2019, ossia il lunedì immediatamente successivo, indicata per la consegna, avrebbe determinato la perdita di interesse a conseguire la prestazione e/o l'utilità dalla stessa derivante.
Si consideri, peraltro, che non è rimasta inerte, atteso che in data 12.12.2019 Controparte_1
rispondeva alla suddetta mail evidenziando di aver già evaso l'ordine e confermando la data del
16.12.2019 per il ritiro della merce.
Alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, in assenza di pattuizione concernente il termine essenziale per la consegna, non può ritenersi ravvisabile alcun inadempimento della società opposta, conformemente a quanto ritenuto dal Giudice di pace nella sentenza impugnata.
Quanto, poi, alla mancata cessione della merce, si evidenzia che tale circostanza pare ascrivibile alla sola volontà di parte opponente, atteso che il ritiro della fornitura è stato offerto al sia con la Pt_1
pagina 6 di 8 nota a mezzo mail del 12.12.2019, sia con la successiva diffida ad adempiere, che risulta inviata a mezzo pec in data 31.01.2020; sicché nemmeno sotto tale profilo può imputarsi alcun inadempimento a
Controparte_1
Infine, alcun rilievo può essere attribuito all'indicazione della somma di € 1.281,00, a titolo di acconto, sulla fattura n. 249/2019, trattandosi verosimilmente di mero refuso, atteso che parte opponente non risulta aver corrisposto alcuna somma a come peraltro dalla stessa confermato. Controparte_1
Consegue che risulta fondata la richiesta di pagamento della somma di € 3.843,00 oggetto del decreto ingiuntivo n. 43/2020 emesso dal Giudice di Pace di Rogliano in data 14.07.2020, in favore della
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CP_1
In conclusione, l'appello proposto deve essere rigettato, con conseguente conferma Parte_1
della sentenza n. 12/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rogliano in data 04.03.2023.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge 228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
12/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rogliano in data 04.03.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 12/2023 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Rogliano in data 04.03.2023;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 7 di 8 3) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002
(T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 15.04.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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