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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/11/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 92/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello BRUNO, Presidente
dott.ssa IA ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa di appello di cui sopra iscritta al n. di R.G. 92/2025 contro la sentenza n. 523/24, emessa dal Tribunale di Savona in data 25/06/2024, promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Gallarate (VA), Via Puricelli n. 5 presso lo studio dell'Avv. Felice Brusatori (C.F.
) dal quale sono rappresentati e difesi, con giusta procura alle liti in C.F._4 calce all'atto di appello
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Alassio (SV) CP_1 C.F._5 in Via Milite Ignoto n. 11 presso lo studio dell'Avv. Roberta Banchio (C.F.
) che lo rappresenta e difende con giusta procura alle liti del C.F._6
3.02.2025 in calce alla comparsa in appello
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
1 (C.F. ), in persona dell'Amministratore pro- Controparte_2 P.IVA_1 tempore OM. , Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Savona n. 523/2024 del 25/06/2024 pubblicata il 25/06/2024 allo stato non notificata e per quanto di necessità anche dell'Ordinanza 18/03/2024 così pronunciarsi:
1) dandosi atto e previa la declaratoria se del caso in ordine alla legittimazione, al diritti e all'ammissibilità del presente gravame proposto e svolto dagli appellanti Parte_1
, e nella loro qualità di singoli condomini e
[...] Parte_2 Parte_3 comproprietari dell'unità immobiliare sita nel di Alassio anche in Controparte_2 surrogazione e sostituzione del a Via Marconi n. 91, parte Controparte_4 in primo grado, ed avverso la sentenza n. 523/2024 del 25/06/2024 emessa dal Tribunale di
Savona e dell'Ordinanza 18/03/2024, atti non notificati, lesivi di diritti soggettivi in accoglimento di uno o di tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, dichiarare la nullità, l'annullamento e conseguentemente riformare la sentenza e l'Ordinanza appellate e conseguentemente mandare assolti gli appellanti e il dalle avverse Controparte_2 domande ed in particolare e in accoglimento di quanto alla narrativa del presente atto:
a) in totale riforma dichiarare la illegittimità, nullità ed erroneità della sentenza 523/2024 del
Tribunale di Savona di data 25/06/2024 e dell'Ordinanza 18/03/2024 per la violazione ex artt. 101 e 102 C.p.c. ed in accoglimento di quanto al punto 1) del presente gravame accertare e dichiarare la sussistenza e necessarietà in giudizio e la partecipazione e la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i singoli condomini- comproprietari costituenti il Condominio Columbia di Alassio a Via Guglielmo Marconi n. 91
e per come individuati e indicati e descritti stante la violazione dei loro diritti reali e soggettivi di proprietà e di comproprietà e la costituzione di oneri e servitù reali e di difesa, e ordinando
l'integrazione con l'emanazione del Provvedimento ex artt. 353 e 354 C.p.c. con la rimessione di atti e parti al Giudice competente di primo grado;
2 b) ancora in totale e/o parziale riforma accertare e dichiarare la illegittimità e nullità della sentenza n. 523/2024 del Tribunale di Savona di data 25/06/2024 e dell'Ordinanza
18/03/2024 in accoglimento di quanto esposto ai punti 2) e 3) del presente gravame e comunque in accoglimento di quanto esposto nella narrativa e nei descritti motivi di appello
e riformare integralmente sia l'impugnata sentenza del 25/06/2024 e sia l'Ordinanza
18/03/2024 mandando assolti gli appellanti e il da ogni domanda e Controparte_2 pretesa anche sotto il profilo della documentata e dedotta inammissibilità e preclusione;
2) con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio
Con ulteriore riserva di altro dedurre, produrre e contestare.
Si chiede espressamente l'acquisizione e la trasmissione alla Corte d'Appello di Genova degli atti del presente giudizio del fascicolo di 1° grado avanti il Tribunale di Savona e contenente il fascicolo del ricorrente e il fascicolo del costituito CP_1 CP_2
, nonché che vengano acquisiti ex art. 345 i documenti tutti prodotti e richiamati
[...] nel presente atto stante la loro necessarietà ed indispensabilità ai fini del giudizio”.
PER L'APPELLATO
“Piaccia all.ma Corte d'Appello di Genova, contariis reiectis e previe le declaratorie del caso così statuire:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
1) dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza n° 523/2024 pubblicata il
25.06.2024 del Tribunale di Savona R.G. 2878/2023 Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi proposto dai sigg.ri tante Parte_1 Parte_2 Parte_3 la carenza di legittimazione attiva degli appellanti confermando integralmente la stessa.
2) In ogni caso col favore delle spese del doppio grado di giudizio compreso il sub- procedimento R.G. 2878–1/'24, oltre rimb. forf. 15% ed oneri di legge.
NEL MERITO
1) dichiarare inammissibile o, comunque, respingere in ogni sua parte l'appello proposto dai sigg.ri e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n° 523/2024 pubblicata il 25.06.2024 del Tribunale di Savona R.G. 2878/2023
Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando integralmente la stessa.
3 2) In ogni caso col favore delle spese del doppio grado di giudizio compreso il sub- procedimento R.G. 2878–1/'24, oltre rimb. forf. 15% ed oneri di legge
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'acquisizione e la trasmissione alla Corte di Appello di Genova degli atti e dei documenti del fascicolo di 1° grado R.G. 2878/2023 e del subprocedimento R.G. 2878-
1/2023 del giudizio di impugnazione proposto dal dott. relativo a delibera CP_1 assembleare assunta dal ”. Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 27/12/2023, – in qualità di CP_1 condomino e proprietario dell'immobile concesso in locazione ad uso ristorazione sito al pian terreno del – conveniva in giudizio il predetto Controparte_2 CP_2 davanti al Tribunale di Savona per chiedere l'annullamento e la previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale dell'1.12.2023, e sentir dichiarare che la delibera emessa in data 1.12.2023 dall'assemblea straordinaria dei condomini del
è contraria alla legge e al regolamento di condominio e per Controparte_4
l'effetto nulla e/o annullabile in quanto sono illegittimi: I) la contrarietà della destinazione dell'unità immobiliare di proprietà del dott. a ristorante (locale sito in Alassio, CP_1 via Marconi n 93, identificato al ca-tasto Fabbricati del predetto Comune al Fg 22 Particella
53, sub 31); II) il divieto posizionamento del contatore ENEL sul muro condominiale;
III)
l'impedimento al posizionamento nel cavedio della canna fumaria;
IV) il diniego di consegna al dott. delle chiavi del portone condominiale e del cavedio. CP_1
Si costituiva in giudizio il a mezzo dell'Amministratore pro tempore Controparte_2
e come da delibera assembleare straordinaria di resistenza e di conferma di contrarietà alla dedotta attività di ristorazione del 25/08/2023, contestando le domande di cui chiedeva il rigetto e chiedendo a sua volta la declaratoria di liceità dell'impugnata delibera, atteso che:
i) l'istallazione del ristorante e delle relative opere accessorie era contraria agli artt. 5 e 9 del Regolamento di condominio – di natura contrattuale – sotto molteplici profili;
ii)
l'istallazione della canna fumaria non era dotata di regolare titolo edilizio, poiché la CILA presentata dal conduttore di non prevedeva l'installazione di opere sulle parti CP_1 comuni, ritenendo in ogni caso necessaria la SCIA;
iii) l'installazione della canna fumaria, come da relazione del tecnico di parte, avrebbe potuto provocare una variazione delle
4 caratteristiche termoacustiche del cavedio, nonché problematiche di sicurezza degli impianti installati.
Con ordinanza del 18/03/2024 il primo giudice in accoglimento dell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1137 ultimo comma c.c., sospendeva l'efficacia della delibera del 1.12.2023 adottata dall'assemblea del sito in Alassio (SV), con accesso dal Controparte_2 civico n. 91 di Via Marconi, oggetto di impugnazione, limitatamente alla parte oggetto di impugnazione.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Savona accoglieva interamente le domande di parte ricorrente annullando la delibera impugnata e condannando il resistente CP_2 al pagamento delle spese di lite. Premessa l'affermazione per cui la lamentata irregolarità della e la necessità della SCIA sono questioni di cui il giudice ordinario può conoscere Pt_4 solo incidentalmente e nella misura in cui ledano un diritto soggettivo risarcibile, il Tribunale affermava che “i divieti e i limiti di destinazione [posti dal Regolamento Condominiale] alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà […] devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi […], così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata), richiamando plurima giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass.
n. 20237/09, Cass. n. 16832/09, Cass. n. 9564/97, Cass. n. 1560/95; Cass. n. 11126/94;
Cass. n. 23/04 e Cass. n. 10523/03) che evidenzia, tra l'altro, come si debba “rifuggire da interpretazioni di carattere estensivo” di tali clausole contrattuali (cfr. Cass. civ., sez. II, del
20/10/2016, n. 21307).
Sulla base di tali principi il Tribunale non riteneva rientrante nella nozione di “locande” ex art. 5, lett. a) del Regolamento Condominiale l'attività di ristorazione in discussione.
Parimenti, escludeva dai casi sussumibili nel divieto di occupazione di “spazi condominiali” con cose mobili (lett. g) e nel divieto di non “alterare le facciate” (lett. f) l'allocazione del contatore ENEL e della canna fumaria, strumentali al ristorante e legittime perché non pregiudicanti concretamente ed effettivamente l'uso della cosa comune (cfr. pagg.
4-5 sentenza impugnata). Il Tribunale concludeva affermando l'esistenza di un comportamento contrario alla buona fede da parte dei condomini, che avevano adottato la delibera impugnata nell'imminenza dell'avvio dell'attività di ristorazione – nonostante la conoscenza del sottostante contratto di locazione risalisse all'anno precedente – e avendo deliberato per non consegnare le chiavi dei relativi portoni all'allora ricorrente.
5 Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Pt_2
, in proprio nella qualità di condomini del
[...] Parte_3 Controparte_2 nonché quali proprietari delle due unità in quote pro-indivise fra loro delle due unità immobiliari fg. 22 mappali nn. 53 sub. 27 e sub. 28 C.F. Alassio ivi lì ubicate al 5° piano, al fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati:
1. con il primo motivo lamentano l'illegittimità, erroneità e nullità della sentenza impugnata e dell'ordinanza del 18/03/2024 per violazione di legge, travisamento dei fatti ed eccesso di potere, violazione ex artt. 101 e 102 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di integrare il contraddittorio con i singoli condomini costituenti il che dovevano Controparte_2 essere evocati in giudizio in qualità di litisconsorti necessari. Parte appellante sottoline come la causa verta su “accertamenti lesivi petitori, di imposizione di attività e opere materiali e interventi con manufatti di tipologia – opere fisse nell'area cavedio – parte condominiale mai autorizzato dall'Assemblea né a lei mai richiesta a norma di Regolamento Condominiale […] ma anche soprattutto violativi e contro le unità immobiliari e proprietà singole e parti proprietà condominiali e quindi in violazione di diritti reali delle singole unità costituenti il
e dei loro diritti soggettivi […]” (cfr. pag. 8 appello), e per questo i singoli CP_2 condomini dovevano essere ammessi a discutere innanzi al giudice di primo grado a norma degli artt. 101 e 102 c.p.c. Proseguono gli appellanti lamentando la violazione del loro diritto di difesa ex art. 24 Cost., posto che essi hanno subito specificamente una menomazione e diminuzione patrimoniale notevole degli appartamenti di loro proprietà, stante anche il posizionamento della canna fumaria prospicente nel loro attico e all'ultimo piano.
2. Con il secondo motivo gli appellanti rilevano la nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata e dell'ordinanza di sospensione per omessa e/o contraddittoria e carente motivazione, nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che l'originario attore ha svolto sostanzialmente la contestazione alla sola delibera dell'1/12/2023 sostenendo la contrarietà alla destinazione dell'unità immobiliare per aver disposto il divieto di posizionamento del contatore Enel sul muro condominiale e per aver disposto l'impedimento al posizionamento nel cavedio della canna fumaria e per aver disposto il diniego di consegna delle chiavi del portone condominiale, laddove il Tribunale ha considerato la censura delle disposizioni del Regolamento Condominiale, mai avanzata dall'odierno appellato, e ha disposto la condanna del Condominio ad un'imposizione coattiva, quando l'allora ricorrente aveva domandato solo un accertamento.
6 3. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'illegittimità e nullità della sentenza del
Tribunale di Savona e dell'ordinanza del 18/03/2024 per la violazione del Regolamento
Condominiale e dei relativi artt. 5) e 9), nonché per l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera assembleare da parte dell'odierno appellato a causa dell'intervenuta decadenza dell'impugnazione delle precedenti delibere condominiali vincolanti. Censurano in particolare la “creativa interpretazione e valutazione decisionale, del tutto abnorme e avulsa dal contesto rappresentato e di intrinseca contraddizione e di contrarietà al Regolamento di
Condominio” da parte del Tribunale di Savona, il quale ha errato nel considerare anacronistici i vincoli e i divieti apposti dall'art. 5 del suddetto Regolamento, operando “una valutazione soggettiva non consentita” (cfr. pagg. 13-14 appello). Proseguono gli appellanti censurando altresì l'interpretazione dell'art. 9, avendo il Giudice di prime cure mancato di rilevarne la violazione allorquando l'appellato non ha chiesto l'autorizzazione CP_1 dovuta per effettuare i lavori che interessavano le parti comuni.
L'erroneità della sentenza si evidenzia anche nel punto in cui ha mancato di pronunciarsi sulle altre e precedenti delibere approvate dal in cui si statuiva sull'opposizione CP_2 dell'assemblea all'attività di ristorazione e alle attività strumentali, che il Condominio, ricordano gli appellanti, aveva opposto nel suo atto costitutivo in primo grado e che non sono state né contestate dall'allora ricorrente né considerate dal Tribunale se non come comportamenti contrari alla buona fede. Di qui la considerazione dell'atto di appello che tali delibere “costituiscono e costituivano “fatto giudicato” ed implicante e comportante la decadenza ed inammissibilità dell'impugnazione proposta in primo grado e comunque la loro concreta ostatività non essendo state né impugnate né modificate e opponibili” (cfr. pag.
16 appello) e in ogni caso, secondo gli appellanti, l'appellato non avrebbe neppure avuto il diritto di concludere un contratto di locazione del proprio immobile ad uso ristorazione.
Lamentano, altresì, la mendacità delle dichiarazioni della CILA presentata dal conduttore nel punto in cui sostiene che le opere oggetto della comunicazione non interessano parti comuni dell'edificio: l'apposizione del contatore ENEL sulla facciata e la costruzione della canna fumaria nel cavedio interessano parti comuni per la cui realizzazione doveva essere chiesta (e ottenuta) l'autorizzazione condominiale. Anche nel momento in cui il suddetto conduttore ha provveduto a integrare successivamente la CILA presentata, gli appellanti sostengono, ciò non è stato sufficiente a sanare l'irregolarità e in ogni caso avrebbe dovuto intervenire una SCIA.
7 Affermano la vincolatività del Regolamento Condominiale contrattuale, accettato all'unanimità da tutti i condomini e quindi avente forza di “Legge” tra gli stessi, sia per le disposizioni limitative dei poteri e delle facoltà che riguardano le parti private, sia per quelle concernenti le parti comuni, come affermato dalla giurisprudenza della Corte Suprema.
Evidenziano inoltre l'indebita occupazione dell'area comune “con manufatti di esclusiva pertinenza dell'unità immobiliare a piano terra e in pregiudizio e con esclusione di CP_1 tutti gli altri proprietari - condomini con la violazione anche ex art. 1102 C.c. non senza trascurare che nella porzione comune del cavedio/pozzo di luce è stata nel frattempo installata la nuova canna fumaria collegata agli impianti tecnologici del ristorante che si sviluppa in altezza per circa 20/25 metri con interessamento anche alla copertura condominiale che è stata perforata per la fuoriuscita del relativo comignolo” (cfr. pag. 24 appello). Tale cavedio/pozzo di luce viene definito come l'unica fonte per l'areazione e l'illuminazione dei locali dei singoli appartamenti ai vari piani, tra cui anche le due unità immobiliari degli odierni appellanti, e quindi fonte di pregiudizio per i relativi condomini. Non solo: gli appellanti segnalano i fumi ed esalazioni fuoriuscenti dal comignolo della nuova canna fumaria che sono percepiti negli alloggi e nel vano scala dello stabile, i rumori di fondo del sistema di aspirazione/ricambio d'aria, l'elevata temperatura dell'aria nel cavedio medesimo e le infiltrazioni di acqua piovana passanti dalla sigillatura predisposta dall'appellato tra la nuova canna fumaria e la lastra trasparente della copertura del cavedio al momento dell'installazione.
Lamentano anche l'alterazione della destinazione d'uso dell'immobile, urbanistica e condominiale, con il piano terra adibito a “Uffici o similari” e non a un'attività di ristorazione il cui contatore ENEL, tra l'altro, posto sulla facciata è idoneo a menomare il buon nome e il decoro dell'edificio, comportando ulteriore violazione del Regolamento.
Si è costituito in giudizio , proponendo in via pregiudiziale e preliminare CP_1 eccezione di carenza di legittimazione attiva degli appellanti, sulla base dell'assunto che il singolo condòmino non ha la facoltà d'impugnare una sentenza sfavorevole al CP_2 quando la questione non incida in maniera diretta ed immediata sui diritti del medesimo (cfr. pag. 21 comparsa di costituzione in appello) ed eccependo che la vertenza oggetto di gravame riguarda la gestione dell'uso delle parti comuni (quali portone condominiale e cavedio) con il conseguente adempimento di quanto disposto dal Giudice e l'esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea (consegna delle chiavi per evitare l'azione esecutiva preannunciata anche dal Giudice di 1° grado;
adempimento della sentenza stante la
8 mancata delibera assembleare di impugnazione della sentenza) e, infine, la cura e l'osservanza del regolamento condominiale. Nel merito, contesta tutto quanto dedotto in appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Non si è costituito, invece, il che perciò è stato dichiarato Controparte_2 contumace all'udienza del 18/6/2025.
Alla stessa udienza il Consigliere Istruttore ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c. nei termini che seguono: “ rinuncia da parte degli appellanti all'appello con compensazione delle spese di lite del giudizio di appello fra tutte le parti in causa”. La proposta è stata rifiutata dalla parte appellante, nulla dichiarando al riguardo la parte appellata.
Indi, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 11/11/2025, con assegnazione alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente esaminare l'eccezione avanzata da parte appellata inerente la carenza di legittimazione attiva degli odierni appellanti ad impugnare la sentenza di prime cure, avendo – detta eccezione - valore prioritario e dirimente in quanto suscettibile di determinare la definizione in rito della presente impugnazione.
Ad avviso della Corte tale eccezione merita accoglimento.
Al riguardo, questa Corte condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ritiene che nelle controversie condominiali aventi ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 1137 c.c. “i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo (e quindi con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza di una rinunzia agli atti o di un'acquiescenza alla sentenza ad opera del condomino attore originario), purché a loro volta dotati di legittimazione ad impugnare la delibera, giacché, ove siano invece decaduti, gli stessi sono legittimati a svolgere soltanto intervento adesivo dipendente. Viceversa, deve ritenersi ammissibile anche un intervento dei singoli condomini a favore del , e CP_2 cioè per sostenere la validità della deliberazione impugnata. Peraltro, poiché si tratta non di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, ma, appunto,
9 di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale, intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l'amministratore, l'eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il;
la legittimazione CP_2 passiva esclusiva dell'amministratore del nei giudizi relativi alla impugnazione CP_2 delle deliberazioni dell'assemblea promossi dal condomino dissenziente discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi” (cfr. Cass. Sez. 2, 22/7/2022, n. 22952,
Cass. Sez. 2, 4/2/2021, n. 2636, Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2,
20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n.
12379; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).
La causa in esame, pur vertendo su questioni potenzialmente e in astratto inerenti all'interesse dei singoli condomini, è scaturita dall'impugnazione ex art. 1137 c.c. in primo grado di una delibera assembleare del , avente ad oggetto: i) l'adozione di CP_2 posizione contraria alla destinazione di un'unità immobiliare a ristorante, ii) il divieto di posizionamento di un contatore ENEL sul muro condominiale, iii) l'impedimento al posizionamento nel cavedio della canna fumaria, iv) il diniego di consegna delle chiavi del portone condominiale e del cavedio.
Trattasi, dunque, di una controversia, avente ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale, intesa a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l'amministratore, e non di azioni relative all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni (rimanendo salvo il diritto del condomino di agire a tutela dei suoi diritti di comproprietario), tanto che l'eventuale intervento nel giudizio di primo grado del singolo condomino a favore del , come CP_2 si è visto, è adesivo dipendente, sicchè il non è ammesso a proporre gravame CP_2 avverso la sentenza che abbia visto soccombente il . CP_2
Afferma al riguardo la Corte Suprema che “ la legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore del nei giudizi relativi alla impugnazione delle deliberazioni CP_2 dell'assemblea promossi dal condomino dissenziente discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi” (Cass. n. 22952/2022 sopra menzionata).
10 Nel caso in esame gli odierni appellanti, proprietari di singole unità immobiliari del condominio, non sono neppure intervenuti in primo grado, nè con intervento adesivo dipendente – il quale come si è visto non avrebbe determinato alcuna legittimazione all'appello stanti i poteri limitati ex art. 105, comma 2, dell'interveniente all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata – ma neppure, e soprattutto, con intervento adesivo autonomo, il quale in quanto diretto ad azionare un diritto in conflitto con una delle parti originarie, o consistente nella introduzione di una nuova domanda ex art. 105, comma 1 c.p.c., sarebbe stato potenzialmente idoneo a fondare l'interesse giuridicamente protetto all'impugnazione.
Ne consegue che detta circostanza è dirimente ai fini di escludere la loro legittimazione attiva a proporre appello.
Ne consegue che non può riconoscersi legittimazione ad impugnare dei singoli condomini
, e l'appello deve essere Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarato inammissibile e rigettato in rito.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, secondo il medesimo scaglione applicato dal Tribunale (fascia indeterminabile bassa), con esclusione della fase di trattazione/istruttoria liquidata ai valori minimi.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 523/2024, emessa dal Tribunale di Savona in data 25/06/2024, la Corte così provvede:
-in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in appello da parte dell'appellato, dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del grado in favore di , che CP_1 liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 13/11/2025
11 IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa IA BI
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Bruno
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello BRUNO, Presidente
dott.ssa IA ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa di appello di cui sopra iscritta al n. di R.G. 92/2025 contro la sentenza n. 523/24, emessa dal Tribunale di Savona in data 25/06/2024, promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Gallarate (VA), Via Puricelli n. 5 presso lo studio dell'Avv. Felice Brusatori (C.F.
) dal quale sono rappresentati e difesi, con giusta procura alle liti in C.F._4 calce all'atto di appello
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Alassio (SV) CP_1 C.F._5 in Via Milite Ignoto n. 11 presso lo studio dell'Avv. Roberta Banchio (C.F.
) che lo rappresenta e difende con giusta procura alle liti del C.F._6
3.02.2025 in calce alla comparsa in appello
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
1 (C.F. ), in persona dell'Amministratore pro- Controparte_2 P.IVA_1 tempore OM. , Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Savona n. 523/2024 del 25/06/2024 pubblicata il 25/06/2024 allo stato non notificata e per quanto di necessità anche dell'Ordinanza 18/03/2024 così pronunciarsi:
1) dandosi atto e previa la declaratoria se del caso in ordine alla legittimazione, al diritti e all'ammissibilità del presente gravame proposto e svolto dagli appellanti Parte_1
, e nella loro qualità di singoli condomini e
[...] Parte_2 Parte_3 comproprietari dell'unità immobiliare sita nel di Alassio anche in Controparte_2 surrogazione e sostituzione del a Via Marconi n. 91, parte Controparte_4 in primo grado, ed avverso la sentenza n. 523/2024 del 25/06/2024 emessa dal Tribunale di
Savona e dell'Ordinanza 18/03/2024, atti non notificati, lesivi di diritti soggettivi in accoglimento di uno o di tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, dichiarare la nullità, l'annullamento e conseguentemente riformare la sentenza e l'Ordinanza appellate e conseguentemente mandare assolti gli appellanti e il dalle avverse Controparte_2 domande ed in particolare e in accoglimento di quanto alla narrativa del presente atto:
a) in totale riforma dichiarare la illegittimità, nullità ed erroneità della sentenza 523/2024 del
Tribunale di Savona di data 25/06/2024 e dell'Ordinanza 18/03/2024 per la violazione ex artt. 101 e 102 C.p.c. ed in accoglimento di quanto al punto 1) del presente gravame accertare e dichiarare la sussistenza e necessarietà in giudizio e la partecipazione e la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i singoli condomini- comproprietari costituenti il Condominio Columbia di Alassio a Via Guglielmo Marconi n. 91
e per come individuati e indicati e descritti stante la violazione dei loro diritti reali e soggettivi di proprietà e di comproprietà e la costituzione di oneri e servitù reali e di difesa, e ordinando
l'integrazione con l'emanazione del Provvedimento ex artt. 353 e 354 C.p.c. con la rimessione di atti e parti al Giudice competente di primo grado;
2 b) ancora in totale e/o parziale riforma accertare e dichiarare la illegittimità e nullità della sentenza n. 523/2024 del Tribunale di Savona di data 25/06/2024 e dell'Ordinanza
18/03/2024 in accoglimento di quanto esposto ai punti 2) e 3) del presente gravame e comunque in accoglimento di quanto esposto nella narrativa e nei descritti motivi di appello
e riformare integralmente sia l'impugnata sentenza del 25/06/2024 e sia l'Ordinanza
18/03/2024 mandando assolti gli appellanti e il da ogni domanda e Controparte_2 pretesa anche sotto il profilo della documentata e dedotta inammissibilità e preclusione;
2) con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio
Con ulteriore riserva di altro dedurre, produrre e contestare.
Si chiede espressamente l'acquisizione e la trasmissione alla Corte d'Appello di Genova degli atti del presente giudizio del fascicolo di 1° grado avanti il Tribunale di Savona e contenente il fascicolo del ricorrente e il fascicolo del costituito CP_1 CP_2
, nonché che vengano acquisiti ex art. 345 i documenti tutti prodotti e richiamati
[...] nel presente atto stante la loro necessarietà ed indispensabilità ai fini del giudizio”.
PER L'APPELLATO
“Piaccia all.ma Corte d'Appello di Genova, contariis reiectis e previe le declaratorie del caso così statuire:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
1) dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza n° 523/2024 pubblicata il
25.06.2024 del Tribunale di Savona R.G. 2878/2023 Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi proposto dai sigg.ri tante Parte_1 Parte_2 Parte_3 la carenza di legittimazione attiva degli appellanti confermando integralmente la stessa.
2) In ogni caso col favore delle spese del doppio grado di giudizio compreso il sub- procedimento R.G. 2878–1/'24, oltre rimb. forf. 15% ed oneri di legge.
NEL MERITO
1) dichiarare inammissibile o, comunque, respingere in ogni sua parte l'appello proposto dai sigg.ri e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n° 523/2024 pubblicata il 25.06.2024 del Tribunale di Savona R.G. 2878/2023
Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando integralmente la stessa.
3 2) In ogni caso col favore delle spese del doppio grado di giudizio compreso il sub- procedimento R.G. 2878–1/'24, oltre rimb. forf. 15% ed oneri di legge
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'acquisizione e la trasmissione alla Corte di Appello di Genova degli atti e dei documenti del fascicolo di 1° grado R.G. 2878/2023 e del subprocedimento R.G. 2878-
1/2023 del giudizio di impugnazione proposto dal dott. relativo a delibera CP_1 assembleare assunta dal ”. Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 27/12/2023, – in qualità di CP_1 condomino e proprietario dell'immobile concesso in locazione ad uso ristorazione sito al pian terreno del – conveniva in giudizio il predetto Controparte_2 CP_2 davanti al Tribunale di Savona per chiedere l'annullamento e la previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale dell'1.12.2023, e sentir dichiarare che la delibera emessa in data 1.12.2023 dall'assemblea straordinaria dei condomini del
è contraria alla legge e al regolamento di condominio e per Controparte_4
l'effetto nulla e/o annullabile in quanto sono illegittimi: I) la contrarietà della destinazione dell'unità immobiliare di proprietà del dott. a ristorante (locale sito in Alassio, CP_1 via Marconi n 93, identificato al ca-tasto Fabbricati del predetto Comune al Fg 22 Particella
53, sub 31); II) il divieto posizionamento del contatore ENEL sul muro condominiale;
III)
l'impedimento al posizionamento nel cavedio della canna fumaria;
IV) il diniego di consegna al dott. delle chiavi del portone condominiale e del cavedio. CP_1
Si costituiva in giudizio il a mezzo dell'Amministratore pro tempore Controparte_2
e come da delibera assembleare straordinaria di resistenza e di conferma di contrarietà alla dedotta attività di ristorazione del 25/08/2023, contestando le domande di cui chiedeva il rigetto e chiedendo a sua volta la declaratoria di liceità dell'impugnata delibera, atteso che:
i) l'istallazione del ristorante e delle relative opere accessorie era contraria agli artt. 5 e 9 del Regolamento di condominio – di natura contrattuale – sotto molteplici profili;
ii)
l'istallazione della canna fumaria non era dotata di regolare titolo edilizio, poiché la CILA presentata dal conduttore di non prevedeva l'installazione di opere sulle parti CP_1 comuni, ritenendo in ogni caso necessaria la SCIA;
iii) l'installazione della canna fumaria, come da relazione del tecnico di parte, avrebbe potuto provocare una variazione delle
4 caratteristiche termoacustiche del cavedio, nonché problematiche di sicurezza degli impianti installati.
Con ordinanza del 18/03/2024 il primo giudice in accoglimento dell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1137 ultimo comma c.c., sospendeva l'efficacia della delibera del 1.12.2023 adottata dall'assemblea del sito in Alassio (SV), con accesso dal Controparte_2 civico n. 91 di Via Marconi, oggetto di impugnazione, limitatamente alla parte oggetto di impugnazione.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Savona accoglieva interamente le domande di parte ricorrente annullando la delibera impugnata e condannando il resistente CP_2 al pagamento delle spese di lite. Premessa l'affermazione per cui la lamentata irregolarità della e la necessità della SCIA sono questioni di cui il giudice ordinario può conoscere Pt_4 solo incidentalmente e nella misura in cui ledano un diritto soggettivo risarcibile, il Tribunale affermava che “i divieti e i limiti di destinazione [posti dal Regolamento Condominiale] alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà […] devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi […], così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata), richiamando plurima giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass.
n. 20237/09, Cass. n. 16832/09, Cass. n. 9564/97, Cass. n. 1560/95; Cass. n. 11126/94;
Cass. n. 23/04 e Cass. n. 10523/03) che evidenzia, tra l'altro, come si debba “rifuggire da interpretazioni di carattere estensivo” di tali clausole contrattuali (cfr. Cass. civ., sez. II, del
20/10/2016, n. 21307).
Sulla base di tali principi il Tribunale non riteneva rientrante nella nozione di “locande” ex art. 5, lett. a) del Regolamento Condominiale l'attività di ristorazione in discussione.
Parimenti, escludeva dai casi sussumibili nel divieto di occupazione di “spazi condominiali” con cose mobili (lett. g) e nel divieto di non “alterare le facciate” (lett. f) l'allocazione del contatore ENEL e della canna fumaria, strumentali al ristorante e legittime perché non pregiudicanti concretamente ed effettivamente l'uso della cosa comune (cfr. pagg.
4-5 sentenza impugnata). Il Tribunale concludeva affermando l'esistenza di un comportamento contrario alla buona fede da parte dei condomini, che avevano adottato la delibera impugnata nell'imminenza dell'avvio dell'attività di ristorazione – nonostante la conoscenza del sottostante contratto di locazione risalisse all'anno precedente – e avendo deliberato per non consegnare le chiavi dei relativi portoni all'allora ricorrente.
5 Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Pt_2
, in proprio nella qualità di condomini del
[...] Parte_3 Controparte_2 nonché quali proprietari delle due unità in quote pro-indivise fra loro delle due unità immobiliari fg. 22 mappali nn. 53 sub. 27 e sub. 28 C.F. Alassio ivi lì ubicate al 5° piano, al fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati:
1. con il primo motivo lamentano l'illegittimità, erroneità e nullità della sentenza impugnata e dell'ordinanza del 18/03/2024 per violazione di legge, travisamento dei fatti ed eccesso di potere, violazione ex artt. 101 e 102 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di integrare il contraddittorio con i singoli condomini costituenti il che dovevano Controparte_2 essere evocati in giudizio in qualità di litisconsorti necessari. Parte appellante sottoline come la causa verta su “accertamenti lesivi petitori, di imposizione di attività e opere materiali e interventi con manufatti di tipologia – opere fisse nell'area cavedio – parte condominiale mai autorizzato dall'Assemblea né a lei mai richiesta a norma di Regolamento Condominiale […] ma anche soprattutto violativi e contro le unità immobiliari e proprietà singole e parti proprietà condominiali e quindi in violazione di diritti reali delle singole unità costituenti il
e dei loro diritti soggettivi […]” (cfr. pag. 8 appello), e per questo i singoli CP_2 condomini dovevano essere ammessi a discutere innanzi al giudice di primo grado a norma degli artt. 101 e 102 c.p.c. Proseguono gli appellanti lamentando la violazione del loro diritto di difesa ex art. 24 Cost., posto che essi hanno subito specificamente una menomazione e diminuzione patrimoniale notevole degli appartamenti di loro proprietà, stante anche il posizionamento della canna fumaria prospicente nel loro attico e all'ultimo piano.
2. Con il secondo motivo gli appellanti rilevano la nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata e dell'ordinanza di sospensione per omessa e/o contraddittoria e carente motivazione, nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che l'originario attore ha svolto sostanzialmente la contestazione alla sola delibera dell'1/12/2023 sostenendo la contrarietà alla destinazione dell'unità immobiliare per aver disposto il divieto di posizionamento del contatore Enel sul muro condominiale e per aver disposto l'impedimento al posizionamento nel cavedio della canna fumaria e per aver disposto il diniego di consegna delle chiavi del portone condominiale, laddove il Tribunale ha considerato la censura delle disposizioni del Regolamento Condominiale, mai avanzata dall'odierno appellato, e ha disposto la condanna del Condominio ad un'imposizione coattiva, quando l'allora ricorrente aveva domandato solo un accertamento.
6 3. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'illegittimità e nullità della sentenza del
Tribunale di Savona e dell'ordinanza del 18/03/2024 per la violazione del Regolamento
Condominiale e dei relativi artt. 5) e 9), nonché per l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera assembleare da parte dell'odierno appellato a causa dell'intervenuta decadenza dell'impugnazione delle precedenti delibere condominiali vincolanti. Censurano in particolare la “creativa interpretazione e valutazione decisionale, del tutto abnorme e avulsa dal contesto rappresentato e di intrinseca contraddizione e di contrarietà al Regolamento di
Condominio” da parte del Tribunale di Savona, il quale ha errato nel considerare anacronistici i vincoli e i divieti apposti dall'art. 5 del suddetto Regolamento, operando “una valutazione soggettiva non consentita” (cfr. pagg. 13-14 appello). Proseguono gli appellanti censurando altresì l'interpretazione dell'art. 9, avendo il Giudice di prime cure mancato di rilevarne la violazione allorquando l'appellato non ha chiesto l'autorizzazione CP_1 dovuta per effettuare i lavori che interessavano le parti comuni.
L'erroneità della sentenza si evidenzia anche nel punto in cui ha mancato di pronunciarsi sulle altre e precedenti delibere approvate dal in cui si statuiva sull'opposizione CP_2 dell'assemblea all'attività di ristorazione e alle attività strumentali, che il Condominio, ricordano gli appellanti, aveva opposto nel suo atto costitutivo in primo grado e che non sono state né contestate dall'allora ricorrente né considerate dal Tribunale se non come comportamenti contrari alla buona fede. Di qui la considerazione dell'atto di appello che tali delibere “costituiscono e costituivano “fatto giudicato” ed implicante e comportante la decadenza ed inammissibilità dell'impugnazione proposta in primo grado e comunque la loro concreta ostatività non essendo state né impugnate né modificate e opponibili” (cfr. pag.
16 appello) e in ogni caso, secondo gli appellanti, l'appellato non avrebbe neppure avuto il diritto di concludere un contratto di locazione del proprio immobile ad uso ristorazione.
Lamentano, altresì, la mendacità delle dichiarazioni della CILA presentata dal conduttore nel punto in cui sostiene che le opere oggetto della comunicazione non interessano parti comuni dell'edificio: l'apposizione del contatore ENEL sulla facciata e la costruzione della canna fumaria nel cavedio interessano parti comuni per la cui realizzazione doveva essere chiesta (e ottenuta) l'autorizzazione condominiale. Anche nel momento in cui il suddetto conduttore ha provveduto a integrare successivamente la CILA presentata, gli appellanti sostengono, ciò non è stato sufficiente a sanare l'irregolarità e in ogni caso avrebbe dovuto intervenire una SCIA.
7 Affermano la vincolatività del Regolamento Condominiale contrattuale, accettato all'unanimità da tutti i condomini e quindi avente forza di “Legge” tra gli stessi, sia per le disposizioni limitative dei poteri e delle facoltà che riguardano le parti private, sia per quelle concernenti le parti comuni, come affermato dalla giurisprudenza della Corte Suprema.
Evidenziano inoltre l'indebita occupazione dell'area comune “con manufatti di esclusiva pertinenza dell'unità immobiliare a piano terra e in pregiudizio e con esclusione di CP_1 tutti gli altri proprietari - condomini con la violazione anche ex art. 1102 C.c. non senza trascurare che nella porzione comune del cavedio/pozzo di luce è stata nel frattempo installata la nuova canna fumaria collegata agli impianti tecnologici del ristorante che si sviluppa in altezza per circa 20/25 metri con interessamento anche alla copertura condominiale che è stata perforata per la fuoriuscita del relativo comignolo” (cfr. pag. 24 appello). Tale cavedio/pozzo di luce viene definito come l'unica fonte per l'areazione e l'illuminazione dei locali dei singoli appartamenti ai vari piani, tra cui anche le due unità immobiliari degli odierni appellanti, e quindi fonte di pregiudizio per i relativi condomini. Non solo: gli appellanti segnalano i fumi ed esalazioni fuoriuscenti dal comignolo della nuova canna fumaria che sono percepiti negli alloggi e nel vano scala dello stabile, i rumori di fondo del sistema di aspirazione/ricambio d'aria, l'elevata temperatura dell'aria nel cavedio medesimo e le infiltrazioni di acqua piovana passanti dalla sigillatura predisposta dall'appellato tra la nuova canna fumaria e la lastra trasparente della copertura del cavedio al momento dell'installazione.
Lamentano anche l'alterazione della destinazione d'uso dell'immobile, urbanistica e condominiale, con il piano terra adibito a “Uffici o similari” e non a un'attività di ristorazione il cui contatore ENEL, tra l'altro, posto sulla facciata è idoneo a menomare il buon nome e il decoro dell'edificio, comportando ulteriore violazione del Regolamento.
Si è costituito in giudizio , proponendo in via pregiudiziale e preliminare CP_1 eccezione di carenza di legittimazione attiva degli appellanti, sulla base dell'assunto che il singolo condòmino non ha la facoltà d'impugnare una sentenza sfavorevole al CP_2 quando la questione non incida in maniera diretta ed immediata sui diritti del medesimo (cfr. pag. 21 comparsa di costituzione in appello) ed eccependo che la vertenza oggetto di gravame riguarda la gestione dell'uso delle parti comuni (quali portone condominiale e cavedio) con il conseguente adempimento di quanto disposto dal Giudice e l'esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea (consegna delle chiavi per evitare l'azione esecutiva preannunciata anche dal Giudice di 1° grado;
adempimento della sentenza stante la
8 mancata delibera assembleare di impugnazione della sentenza) e, infine, la cura e l'osservanza del regolamento condominiale. Nel merito, contesta tutto quanto dedotto in appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Non si è costituito, invece, il che perciò è stato dichiarato Controparte_2 contumace all'udienza del 18/6/2025.
Alla stessa udienza il Consigliere Istruttore ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c. nei termini che seguono: “ rinuncia da parte degli appellanti all'appello con compensazione delle spese di lite del giudizio di appello fra tutte le parti in causa”. La proposta è stata rifiutata dalla parte appellante, nulla dichiarando al riguardo la parte appellata.
Indi, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 11/11/2025, con assegnazione alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente esaminare l'eccezione avanzata da parte appellata inerente la carenza di legittimazione attiva degli odierni appellanti ad impugnare la sentenza di prime cure, avendo – detta eccezione - valore prioritario e dirimente in quanto suscettibile di determinare la definizione in rito della presente impugnazione.
Ad avviso della Corte tale eccezione merita accoglimento.
Al riguardo, questa Corte condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ritiene che nelle controversie condominiali aventi ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 1137 c.c. “i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo (e quindi con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza di una rinunzia agli atti o di un'acquiescenza alla sentenza ad opera del condomino attore originario), purché a loro volta dotati di legittimazione ad impugnare la delibera, giacché, ove siano invece decaduti, gli stessi sono legittimati a svolgere soltanto intervento adesivo dipendente. Viceversa, deve ritenersi ammissibile anche un intervento dei singoli condomini a favore del , e CP_2 cioè per sostenere la validità della deliberazione impugnata. Peraltro, poiché si tratta non di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, ma, appunto,
9 di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale, intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l'amministratore, l'eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il;
la legittimazione CP_2 passiva esclusiva dell'amministratore del nei giudizi relativi alla impugnazione CP_2 delle deliberazioni dell'assemblea promossi dal condomino dissenziente discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi” (cfr. Cass. Sez. 2, 22/7/2022, n. 22952,
Cass. Sez. 2, 4/2/2021, n. 2636, Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2,
20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n.
12379; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).
La causa in esame, pur vertendo su questioni potenzialmente e in astratto inerenti all'interesse dei singoli condomini, è scaturita dall'impugnazione ex art. 1137 c.c. in primo grado di una delibera assembleare del , avente ad oggetto: i) l'adozione di CP_2 posizione contraria alla destinazione di un'unità immobiliare a ristorante, ii) il divieto di posizionamento di un contatore ENEL sul muro condominiale, iii) l'impedimento al posizionamento nel cavedio della canna fumaria, iv) il diniego di consegna delle chiavi del portone condominiale e del cavedio.
Trattasi, dunque, di una controversia, avente ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale, intesa a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l'amministratore, e non di azioni relative all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni (rimanendo salvo il diritto del condomino di agire a tutela dei suoi diritti di comproprietario), tanto che l'eventuale intervento nel giudizio di primo grado del singolo condomino a favore del , come CP_2 si è visto, è adesivo dipendente, sicchè il non è ammesso a proporre gravame CP_2 avverso la sentenza che abbia visto soccombente il . CP_2
Afferma al riguardo la Corte Suprema che “ la legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore del nei giudizi relativi alla impugnazione delle deliberazioni CP_2 dell'assemblea promossi dal condomino dissenziente discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi” (Cass. n. 22952/2022 sopra menzionata).
10 Nel caso in esame gli odierni appellanti, proprietari di singole unità immobiliari del condominio, non sono neppure intervenuti in primo grado, nè con intervento adesivo dipendente – il quale come si è visto non avrebbe determinato alcuna legittimazione all'appello stanti i poteri limitati ex art. 105, comma 2, dell'interveniente all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata – ma neppure, e soprattutto, con intervento adesivo autonomo, il quale in quanto diretto ad azionare un diritto in conflitto con una delle parti originarie, o consistente nella introduzione di una nuova domanda ex art. 105, comma 1 c.p.c., sarebbe stato potenzialmente idoneo a fondare l'interesse giuridicamente protetto all'impugnazione.
Ne consegue che detta circostanza è dirimente ai fini di escludere la loro legittimazione attiva a proporre appello.
Ne consegue che non può riconoscersi legittimazione ad impugnare dei singoli condomini
, e l'appello deve essere Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarato inammissibile e rigettato in rito.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, secondo il medesimo scaglione applicato dal Tribunale (fascia indeterminabile bassa), con esclusione della fase di trattazione/istruttoria liquidata ai valori minimi.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 523/2024, emessa dal Tribunale di Savona in data 25/06/2024, la Corte così provvede:
-in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in appello da parte dell'appellato, dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del grado in favore di , che CP_1 liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 13/11/2025
11 IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa IA BI
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Bruno
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