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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Elvira Maltese Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta con il N.913/2021 R.G. promossa da da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Antonio
Spada che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
appellante contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Catania, presso la sede provinciale dell'Avvocatura, rappresentato e difeso
1
giusta procura generale alle liti in atti.
appellato
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito. Recupero contributi ex Enpals
Conclusioni delle parti: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 97/2021 depositata il 26.1.2021 il Tribunale del lavoro di
Siracusa accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dalla società
[...]
avverso l'avviso di addebito n. 59820130002187388000, con il Parte_1
quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di €
4.842,28 a titolo di contributi inerenti la Gestione Aziende con lavoratori dipendenti – regolarizzazione d'ufficio dal 06/2007 al 01/2011 – regime sanzionatorio l. 388/2000, art. 116, c.8, lett.b).
Il Tribunale accertava che l'avviso di addebito traeva origine dal verbale ispettivo ex Enpals del 18.6.2012 e che le contestazioni mosse alla CP_1
società riguardavano: 1) l'indennità chilometrica corrisposta ai lavoratori e da gennaio 2007 a febbraio 2010 e alla Parte_2 Parte_3
lavoratrice dal luglio 2007 a marzo 2010; 2) l'omessa Persona_1
contribuzione per taluni lavoratori con contratto di lavoro a progetto con obbligo di assicurazione Enpals, nonché l'omessa contribuzione per altre figure professionali con rapporto di lavoro autonomo obbligatoriamente
2 assicurabili, individuati nel prospetto allegato al verbale nel numero complessivo di 24.
Il Tribunale dava atto altresì che il procedimento pendente innanzi al
Tribunale di Catania avente ad oggetto altro avviso di addebito e al quale la ricorrente aveva fatto rinvio in quanto anch'esso derivante dal medesimo verbale ispettivo, era stato definito con la sentenza n. 3001/2019 che l'opponente evidenziava di aver impugnato nella sola parte in cui il Tribunale
aveva rigettato l'opposizione in punto di contributi dovuti alla gestione ex
ENPALS sulle somme corrisposte da ai dipendenti a titolo di Parte_1
indennità di trasferta;
sulle restanti questioni si era formato il giudicato,
vincolante per il decidente, non avendo l' proposto impugnazione. CP_1
In ordine ai contributi richiesti dall' sulle somme corrisposte ad alcuni CP_1
lavoratori il Tribunale, uniformandosi alla decisione del Tribunale di Catania,
rigettava anch'esso l'opposizione in parte qua. Spese compensate.
Avverso la sentenza n.97/2021, la società ha proposto appello al quale ha resistito l' CP_1
Con note cartolari depositate il 23.12.2024 l'appellante ha reso noto di avere aderito alla definizione agevolata c.d. “rottamazione quater” dichiarando di rinunziare al giudizio.
La causa è stata posta in decisione in data 23.1.2025 ai sensi dell'art. 127
ter cpc compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Richiamati i motivi di appello, da intendersi qui integralmente ritrascritti,
va rilevato che, nelle note di trattazione scritta depositate in data 23.12.2024,
l'appellante ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata dei crediti ai sensi della legge 197/2022 (art. 1, co. 231-252, cd. rottamazione quater),
producendo l'atto di con il quale la Controparte_2
domanda di adesione è stata accolta ed è stato predisposto il piano di pagamento rateale e documentando l'avvenuto pagamento delle rate fin qui scadute. Ha dichiarato altresì di rinunziare al giudizio.
Alla luce di tali circostanze, il collegio ritiene di dover dichiarare l'estinzione del giudizio uniformandosi ai propri precedenti conformi, tra i quali la sentenza di questa Corte n.1194/2024 la cui motivazione richiama ai sensi del combinato disposto dell'art. 132 cpc e art. 118 disp. att. al cod. proc.
civ.: “… Alla luce di tali circostanze, ritiene il collegio (cfr., quale precedente conforme, sentenza di questa Corte n. 1184/2024) di dover dichiarare l'estinzione del giudizio, dando applicazione ai principi di diritto enunciati dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione, V sez., n. 20626/2024 e n.
24428/2024.
In particolare, tale ultima pronuncia, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto di causa, ha affermato il principio di diritto secondo cui
“In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd.
rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare
4 dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che CP_2
siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
Tale principio appare al collegio condivisibile, sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica delle norme.
A tal fine vanno richiamati i seguenti commi dell'art. 1 legge 197/2022:
- 231 (“… i debiti relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2020 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”);
- 235 (come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 51 del 2023) e 236 (“Il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere
5 alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023,
apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 232.”; “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.”);
- 241 (come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 51 del 2023) (“Entro il 30
settembre 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale
comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione”);
- 244 (“In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento,
superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è
6 stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”).
Da tale quadro normativo si ricava che con la produzione della domanda di adesione alla definizione agevolata (e nelle more della comunicazione dell'Agente della riscossione di cui all'art. 241, da adottare entro la data stabilita dal legislatore, nonché nelle more del pagamento delle somme dovute), il processo viene sospeso, mentre, solo dopo il perfezionamento del procedimento con la comunicazione di cui all'art. 241 e l'inizio dei pagamenti dovuti, subordinatamente alla produzione dei documenti attestanti i pagamenti effettuati, nonché alla regolarità degli stessi, il processo può essere dichiarato estinto.
L'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi per cui la domanda è stata presentata è, quindi, condizione per l'ammissione alla definizione agevolata.
Ai fini dell'estinzione del giudizio non occorre anche una rinuncia espressa agli atti, ai sensi dell'art. 306 cpc, e conseguentemente non occorre nemmeno l'accettazione dell'altra parte in causa, configurando la previsione normativa
7 una fattispecie speciale di estinzione, che si verifica quando il debitore produce in giudizio l'impegno a rinunciare, la conseguente ammissione alla definizione agevolata e la dimostrazione della regolarità dei pagamenti delle rate già scadute (ove queste coprissero l'intero debito potrebbe pronunciarsi la cessazione della materia del contendere).
A tale ultimo riguardo, le ordinanze sopra citate hanno richiamato le
Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19980 del 23/09/2014, già richiamata da Cass. n. 36431 del 29/12/2023), che, con specifico riferimento al processo pendente in cassazione, hanno affermato che “la situazione in cui il debitore sia resistente o intimato debba intendersi regolata in modo omologo e,
dunque, sempre come fattispecie estintiva e sempre con gli stessi effetti discendenti ex lege”, statuendo che “L'art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
(nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai
"casi di estinzione del processo disposta per legge", si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è
previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare”.
Va poi sottolineato che laddove il debitore non adempia al pagamento del debito integrale (comma 244) non si produce l'effetto dell'estinzione del debito, ma le somme già versate restano imputate a titolo di acconto e
8 ricominciano a decorrere i termini di prescrizione, potendo essere riavviate le procedure di riscossione. Tutto ciò a prescindere dall'intervenuta dichiarazione di estinzione del giudizio, che si colloca su un piano esclusivamente processuale, non essendo del resto prevista da nessuna norma la ripresa del giudizio.
2. La dichiarazione di estinzione conseguente all'applicazione di nuove disposizioni normative, introdotte dal legislatore anche a scopo deflattivo del contenzioso, comporta la compensazione delle spese processuali.”
2. Le spese processuali del grado vanno quindi compensate tra le parti.
3. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità
dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12.10.2018).
PQM
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio;
compensa tra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 23.1.2025.
Il Giudice ausiliario rel. La Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Elvira Maltese
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