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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1818 del Registro Generale Contenzioso 2017
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Lipari Canneto, Via C. Battisti n. C.F._1
245, presso lo studio dell'avv. Maria Caterina Ficarra, che la rappresentata e difende come da procura in atti;
- opponente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore c.f. e p. iva: elettivamente domiciliata in Messina, Via Felice P.IVA_1
Bisazza n. 20, presso lo studio dell'avv. Raimondo Adamo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opposta –
E CON L'INTERVENTO DI
c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, in qualità di procuratrice di c.f. e p. iva , Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Gualtieri Sicaminò, Via Ospizio n. 59, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Barbaro ed Andrea Aloi, come da procura in atti
- intervenuta ex art. 111 c.p.c. - avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 353/2017 del 22.08.2017, depositato il 28/08/2017, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1276/2017 R.G., l'intestato Tribunale ingiungeva a in qualità di fideiussore di , Parte_1 Parte_2 di pagare a entro 40 giorni dalla Controparte_4 notifica del provvedimento, la somma di € 10.659,67, a titolo di rate scadute ed impagate e capitale residuo (oltre interessi di mora) di cui al contratto di finanziamento regolato alle condizioni di cui al contratto n. 109/601/224614 del 13.02.2012, oltre ulteriori interessi e spese processuali del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione Parte_1
esponendo: che decedeva in data 19/08/2015; che, ad oggi,
[...] Parte_2 sono eredi legittimi del medesimo i figli e;
che, alla luce CP_5 Controparte_6 del beneficium excussionis di cui all'art. 1944 c.c. previsto a favore del fideiussore, è nei confronti di questi ultimi che l'opposta avrebbe dovuto far valere le proprie pretese creditorie;
che, inoltre, il patrimonio degli eredi di è idoneo, vista la Parte_2 cospicua presenza di beni immobili, a garantire la piena soddisfazione del credito vantato dall'opposta. Inoltre, parte opponente ha chiesto di autorizzare la chiamata in garanzia ai sensi dell'art. 106 c.p.c. di e , quali eredi di Controparte_6 CP_5 [...]
al fine di essere manlevata ed estinguere il debito contratto dal padre defunto. Parte_2
Ciò premesso e considerato, l'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di condannare controparte alla rifusione delle spese processuali.
Il giudizio si è svolto nella resistenza di Controparte_4
che si è costituita con comparsa depositata in data 19.12.2017.
[...]
Autorizzata la chiamata in giudizio dei terzi su istanza di parte opponente e differita al 16.04.20218 la prima udienza di trattazione e comparizione, Parte_1 ha provveduto alla citazione dei terzi mediante atto consegnato all'ufficio
[...] per la notifica in data 16.01.2018. CP_7
Con ordinanza emessa in data 25/05/2018, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rimesso le parti in mediazione ai fini dell'esperimento del tentativo obbligatorio ai fini della procedibilità della domanda. Verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione, la causa è stata istruita con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nella memoria ex art. 183, comma VI n. 1, l'opponente ha dichiarato di rinunciare alla chiamata in garanzia nei confronti di , chiedendo la condanna di CP_5 [...]
al pagamento, in proprio favore quale anticipataria in virtù della provvisoria CP_6 esecuzione concessa, delle somme indicate nel provvedimento monitorio, oltre interessi e spese.
Con comparsa depositata in data 6.02.2020, la società Controparte_3 rappresentata dalla procuratrice si è costituita in giudizio in qualità di Controparte_2 cessionaria del credito di , facendo proprie le istanze, Controparte_1 difese ed eccezioni svolte in atti dalla cedente.
Con ordinanza emessa in data 27/02/2020, il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie di parte opponente, in quanto irrilevanti ed inconducenti ai fini del thema decidendum.
Assegnato il procedimento alla scrivente con decreto del Presidente del Tribunale
n. 12/2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendosene lo svolgimento con la modalità “cartolare” di cui all'art. 127 ter c.p.c. ed assegnando, altresì, alle parti termine per il deposito di note conclusive.
I procuratori di parte opponente e di hanno concluso come da note CP_2 depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare ed in rito, va dato atto dell'impossibilità di far luogo all'estromissione della come da istanza formulata da Controparte_1 in seno alla propria costituzione in giudizio, essendo sul punto sufficiente CP_2 rilevare la mancanza di consenso espresso dalle altre parti del giudizio.
L'art. 111, comma 3, c.p.c., infatti, recita che “In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.”.
3. In via preliminare e nel merito, va rigettata, perché inconferente, l'istanza di parte opponente, reiterata in corso di giudizio, avente ad oggetto l'autorizzazione al deposito degli atti relativi alla procedura esecutiva iscritta al n. 181/2023, originata dal pignoramento presso terzi eseguito dall'opposta sulle somme dovute dall' di Pt_3
Messina a Parte_1
Va, infatti, sottolineato che il procedimento introdotto mediante opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di giudizio di cognizione vertente sull'accertamento della sussistenza del diritto di credito vantato dalla parte opposta.
Non ricorre, pertanto, contrariamente a quanto paventato da parte opponente, alcun rischio in relazione alla possibilità che la creditrice, in caso di rigetto dell'opposizione, pretenda dalla prima il pagamento di somme già corrispostele.
L'eventuale conferma del decreto ingiuntivo impugnato, infatti, avrebbe, quale unica conseguenza, quella di accertare in modo incontrovertibile la fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, già portata dal decreto ingiuntivo dotato di provvisoria esecutività e legittimamente portato ad esecuzione.
3.1 Va osservato, altresì, come non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di revoca dell'ordinanza del 27/02/2020, di rigetto delle richieste istruttorie articolate da parte opponente.
Quest'ultima afferma che la pronuncia del citato provvedimento sia stata determinata dall'errata qualificazione della fattispecie in oggetto da parte dell'organo giudicante, il quale l'avrebbe ricondotta nell'alveo del contratto autonomo di garanzia.
Tale asserzione non trova, tuttavia, riscontro nel contenuto dell'ordinanza de qua, dal quale si evince che il rigetto delle istanze formulate dall'opponente è stato motivato dall'inconducenza ed irrilevanza delle medesime, in quanto finalizzate alla dimostrazione, oltre di circostanze estranee all'oggetto del giudizio, della capienza del patrimonio di in relazione ai debiti assunti dal defunto . Controparte_6 Parte_2
Circostanza, quest'ultima, che – come si avrà modo di verificare in prosieguo – non assume alcuna rilevanza nell'ambito del presente giudizio.
In tal senso depone il riferimento, contenuto nell'ordinanza in esame, all'art. 5, comma 1 del contratto di fideiussione, che dispone che “il fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio in relazione all'operazione garantita”.
La predetta clausola costituisce diretta applicazione del principio di solidarietà di cui all'art. 1944 c.c., a mente del quale il creditore ha facoltà di agire indifferentemente nei confronti del debitore principale o del fideiussore per la tutela delle proprie ragioni.
Pertanto, il rigetto delle istanze istruttorie dell'opponente non è stato determinato da un'erronea qualificazione giuridica della fideiussione dedotta a fondamento della posizione creditoria dell'opposta, bensì dalla valorizzazione del contenuto dell'accordo fideiussorio e dalla irrilevanza ai fini di causa del profilo relativo alla capienza del patrimonio di , in qualità di obbligato principale, non essendo consentito Controparte_6
– per le ragioni che saranno di seguito illustrate - al fideiussore di opporre al creditore la preventiva escussione di quest'ultimo.
Su tali premesse poggia il giudizio di irrilevanza ed inconducenza delle richieste istruttorie di parte opponente posto a fondamento dell'ordinanza in oggetto che, pertanto, va confermata.
4. L'opposizione spiegata da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 353/2017 del 28/08/2017 non merita accoglimento, in quanto infondata per i seguenti motivi di fatto e diritto.
Parte opponente pone a fondamento delle proprie istanze il c.d. beneficium excussionis, ossia la facoltà del fideiussore, il quale sia stato convenuto in giudizio dal creditore per il pagamento del debito, di opporre a quest'ultimo la preventiva escussione del debitore principale.
Va, tuttavia, richiamato – come già sopra osservato - che l'art. 1944 c.c. prevede che “il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito”, salvo che le parti, mediante un'esplicita pattuizione, abbiano convenuto che il primo non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del secondo.
Il legislatore, quindi, col precipuo intento di rafforzare la garanzia del creditore, consente a quest'ultimo di agire indifferentemente, per la tutela delle proprie ragioni, nei confronti del debitore principale o del garante.
Rispetto a tale assetto dei rapporti tra il titolare del credito e gli obbligati, a sua volta espressione del principio di solidarietà, il beneficium excussionis in favore del fideiussore costituisce, pertanto, un'eccezione, la cui operatività è subordinata alla presenza, nel contratto fideiussorio, di un'apposita clausola che riconosca in capo al garante la relativa facoltà.
La lettera dell'art. 1944, comma 2, c.c., infatti, evidenzia come la preventiva escussione del debitore principale non costituisce un elemento naturale del negozio fideiussorio, richiedendosi che le parti espressamente convengano la sussidiarietà dell'obbligazione del garante.
Nel caso di specie, dal contratto fideiussorio dedotto in atti non risulta l'espressa previsione del beneficio de quo, conseguendone la piena legittimità dell'iniziativa giudiziale esperita dall'istituto bancario opposto nei confronti di Parte_1
la cui doglianza, pertanto, non può trovare accoglimento.
[...]
All'evidenza, come già evidenziato al punto 3, era superflua ed irrilevante ai fini del decidere la prova dell'entità del patrimonio del terzo chiamato e, prima ancora, della stessa qualità di erede.
4.1 Va rigettata, altresì, la domanda di manleva svolta nei confronti di
[...]
. CP_6
Premesso che con riguardo alla posizione di è assorbente la CP_5 rinuncia alla domanda come da espressa dichiarazione dell'opponente (nella memoria istruttoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), con riguardo alla posizione di va rilevato il difetto di nullità della citazione del terzo. Controparte_6
Come si evince dagli atti di causa, a seguito della richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo articolata nell'atto di citazione in opposizione, il Giudice ha autorizzato detta chiamata con provvedimento del 23.11.2017, depositato il 27.11.2017 e comunicato in pari data, fissando come nuova udienza di comparizione e trattazione il 16.04.2018.
Senonché, la notifica nei confronti di si è perfezionata il Controparte_6
2.02.2018 per compiuta giacenza, senza il rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. secondo il disposto dell'art. 269, comma 1, c.p.c.
Nonostante la nullità di detta notifica, una volta assegnato il procedimento con decreto n. 12/2024 allorquando lo stesso pendeva in fase decisoria, la scrivente non ha ritenuto di assegnare nuovo termine per provvedere alla rinnovazione della notifica in ossequio all'insegnamento consolidato della Suprema Corte secondo il quale “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111
Cost., comma 2, e dalla Convenzione Europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13), impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.), di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.), e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass.
17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre
2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n.
18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).”(cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI,
09/11/2020, n.25082).
In applicazione di detto principio, essendo la domanda di garanzia (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) infondata, appare superflua la fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica della citazione del terzo, atteso che ciò si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali della parte non regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
Venendo al merito della domanda svolta nei confronti di , Controparte_8
l'opponente ha svolto detta chiamata al fine di essere manlevata dal debitore principale con estinzione della posizione debitoria, come espressamente dichiarato nella citazione in opposizione.
Ed invero, l'obbligazione del fideiussore non è garantita dal debitore principale.
Non ricorre, pertanto, alcun rapporto di garanzia nel senso fatto valere dall'opponente e il pagamento dell'obbligazione principale da parte del fideiussore risulta giustificato sulla scorta del contratto fideiussorio, che pone in capo al garante l'obbligo di eseguire la prestazione garantita, e ciò tanto più ove ciò avvenga nei confronti del fideiussore convenuto in giudizio dal creditore per il pagamento del debito e sulla scorta del titolo ottenuto nei suoi confronti (id est il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), con esclusione del diritto di essere manlevata dal debitore principale.
Resta salva per il fideiussore, previa integrale soddisfazione delle ragioni creditorie, la possibilità di agire nei confronti dell'obbligato principale in via di regresso.
Il rapporto di garanzia va distinto dal diritto di regresso previsto all'art. 1950 c.c. che, al comma 1, espressamente recita: “Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.”.
Come si evince dal chiaro tenore del dettato normativo, l'esperibilità dell'azione di regresso presuppone che il garante abbia interamente pagato il debito in luogo del debitore principale e del pagamento non può fare le veci la sola sottoposizione all'esecuzione di beni del fideiussore da parte del creditore, configurandosi detto presupposto solo dopo e con la piena soddisfazione del creditore.
A ciò consegue che, ove mai potesse riqualificarsi la domanda di manleva come domanda di regresso, in ogni caso l'azione svolta in seno al presente giudizio di opposizione sarebbe comunque inammissibile per carenza di interesse ad agire, emergendo pacifico in atti che il requisito dell'integrale pagamento del debito ad opera del fideiussore opponente non era soddisfatto al momento dell'introduzione del presente giudizio, con ultroneità del vaglio in questa sede dell'effettivo ed integrale pagamento del dovuto (circostanza per la quale, oltre alle ragioni esposte al punto 3, era ultronea la produzione in giudizio degli atti dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti dell'opponente).
4.2 Per quanto concerne, infine, la richiesta di parte opponente relativa al rilievo officioso di eventuali profili di abusività delle clausole di cui al contratto di fideiussione per cui è causa, va osservato che, dall'esame del contenuto dell'accordo, non risulta la presenza di elementi idonei a configurare uno squilibrio, a carico del fideiussore, dei diritti e degli obblighi scaturenti dal negozio, anche considerata la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. e che non risulta allegato e provato dall'opponente che la stipula della fideiussione non sia stata preceduta da trattative.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, deve concludersi nel senso dell'integrale rigetto delle domande di parte opponente e della conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Tenuto conto dell'esito del giudizio e, quindi, della soccombenza dell'opponente, le spese processuali vanno poste a carico di Parte_1 in favore di nella misura liquidata in Controparte_9 dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta rispettivamente dalla società opposta e dalla società intervenuta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1818/2017 R.G., così provvede:
– rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
– condanna alla rifusione delle spese sostenute nel Parte_1 presente giudizio da Controparte_10 liquidate in € 1.688,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge;
– condanna alla rifusione delle spese sostenute nel Parte_1 presente giudizio da liquidate in € 850,50 per compensi professionali, oltre CP_2 spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 4 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1818 del Registro Generale Contenzioso 2017
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Lipari Canneto, Via C. Battisti n. C.F._1
245, presso lo studio dell'avv. Maria Caterina Ficarra, che la rappresentata e difende come da procura in atti;
- opponente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore c.f. e p. iva: elettivamente domiciliata in Messina, Via Felice P.IVA_1
Bisazza n. 20, presso lo studio dell'avv. Raimondo Adamo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opposta –
E CON L'INTERVENTO DI
c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, in qualità di procuratrice di c.f. e p. iva , Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Gualtieri Sicaminò, Via Ospizio n. 59, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Barbaro ed Andrea Aloi, come da procura in atti
- intervenuta ex art. 111 c.p.c. - avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 353/2017 del 22.08.2017, depositato il 28/08/2017, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1276/2017 R.G., l'intestato Tribunale ingiungeva a in qualità di fideiussore di , Parte_1 Parte_2 di pagare a entro 40 giorni dalla Controparte_4 notifica del provvedimento, la somma di € 10.659,67, a titolo di rate scadute ed impagate e capitale residuo (oltre interessi di mora) di cui al contratto di finanziamento regolato alle condizioni di cui al contratto n. 109/601/224614 del 13.02.2012, oltre ulteriori interessi e spese processuali del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione Parte_1
esponendo: che decedeva in data 19/08/2015; che, ad oggi,
[...] Parte_2 sono eredi legittimi del medesimo i figli e;
che, alla luce CP_5 Controparte_6 del beneficium excussionis di cui all'art. 1944 c.c. previsto a favore del fideiussore, è nei confronti di questi ultimi che l'opposta avrebbe dovuto far valere le proprie pretese creditorie;
che, inoltre, il patrimonio degli eredi di è idoneo, vista la Parte_2 cospicua presenza di beni immobili, a garantire la piena soddisfazione del credito vantato dall'opposta. Inoltre, parte opponente ha chiesto di autorizzare la chiamata in garanzia ai sensi dell'art. 106 c.p.c. di e , quali eredi di Controparte_6 CP_5 [...]
al fine di essere manlevata ed estinguere il debito contratto dal padre defunto. Parte_2
Ciò premesso e considerato, l'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di condannare controparte alla rifusione delle spese processuali.
Il giudizio si è svolto nella resistenza di Controparte_4
che si è costituita con comparsa depositata in data 19.12.2017.
[...]
Autorizzata la chiamata in giudizio dei terzi su istanza di parte opponente e differita al 16.04.20218 la prima udienza di trattazione e comparizione, Parte_1 ha provveduto alla citazione dei terzi mediante atto consegnato all'ufficio
[...] per la notifica in data 16.01.2018. CP_7
Con ordinanza emessa in data 25/05/2018, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rimesso le parti in mediazione ai fini dell'esperimento del tentativo obbligatorio ai fini della procedibilità della domanda. Verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione, la causa è stata istruita con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nella memoria ex art. 183, comma VI n. 1, l'opponente ha dichiarato di rinunciare alla chiamata in garanzia nei confronti di , chiedendo la condanna di CP_5 [...]
al pagamento, in proprio favore quale anticipataria in virtù della provvisoria CP_6 esecuzione concessa, delle somme indicate nel provvedimento monitorio, oltre interessi e spese.
Con comparsa depositata in data 6.02.2020, la società Controparte_3 rappresentata dalla procuratrice si è costituita in giudizio in qualità di Controparte_2 cessionaria del credito di , facendo proprie le istanze, Controparte_1 difese ed eccezioni svolte in atti dalla cedente.
Con ordinanza emessa in data 27/02/2020, il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie di parte opponente, in quanto irrilevanti ed inconducenti ai fini del thema decidendum.
Assegnato il procedimento alla scrivente con decreto del Presidente del Tribunale
n. 12/2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendosene lo svolgimento con la modalità “cartolare” di cui all'art. 127 ter c.p.c. ed assegnando, altresì, alle parti termine per il deposito di note conclusive.
I procuratori di parte opponente e di hanno concluso come da note CP_2 depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare ed in rito, va dato atto dell'impossibilità di far luogo all'estromissione della come da istanza formulata da Controparte_1 in seno alla propria costituzione in giudizio, essendo sul punto sufficiente CP_2 rilevare la mancanza di consenso espresso dalle altre parti del giudizio.
L'art. 111, comma 3, c.p.c., infatti, recita che “In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.”.
3. In via preliminare e nel merito, va rigettata, perché inconferente, l'istanza di parte opponente, reiterata in corso di giudizio, avente ad oggetto l'autorizzazione al deposito degli atti relativi alla procedura esecutiva iscritta al n. 181/2023, originata dal pignoramento presso terzi eseguito dall'opposta sulle somme dovute dall' di Pt_3
Messina a Parte_1
Va, infatti, sottolineato che il procedimento introdotto mediante opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di giudizio di cognizione vertente sull'accertamento della sussistenza del diritto di credito vantato dalla parte opposta.
Non ricorre, pertanto, contrariamente a quanto paventato da parte opponente, alcun rischio in relazione alla possibilità che la creditrice, in caso di rigetto dell'opposizione, pretenda dalla prima il pagamento di somme già corrispostele.
L'eventuale conferma del decreto ingiuntivo impugnato, infatti, avrebbe, quale unica conseguenza, quella di accertare in modo incontrovertibile la fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, già portata dal decreto ingiuntivo dotato di provvisoria esecutività e legittimamente portato ad esecuzione.
3.1 Va osservato, altresì, come non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di revoca dell'ordinanza del 27/02/2020, di rigetto delle richieste istruttorie articolate da parte opponente.
Quest'ultima afferma che la pronuncia del citato provvedimento sia stata determinata dall'errata qualificazione della fattispecie in oggetto da parte dell'organo giudicante, il quale l'avrebbe ricondotta nell'alveo del contratto autonomo di garanzia.
Tale asserzione non trova, tuttavia, riscontro nel contenuto dell'ordinanza de qua, dal quale si evince che il rigetto delle istanze formulate dall'opponente è stato motivato dall'inconducenza ed irrilevanza delle medesime, in quanto finalizzate alla dimostrazione, oltre di circostanze estranee all'oggetto del giudizio, della capienza del patrimonio di in relazione ai debiti assunti dal defunto . Controparte_6 Parte_2
Circostanza, quest'ultima, che – come si avrà modo di verificare in prosieguo – non assume alcuna rilevanza nell'ambito del presente giudizio.
In tal senso depone il riferimento, contenuto nell'ordinanza in esame, all'art. 5, comma 1 del contratto di fideiussione, che dispone che “il fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio in relazione all'operazione garantita”.
La predetta clausola costituisce diretta applicazione del principio di solidarietà di cui all'art. 1944 c.c., a mente del quale il creditore ha facoltà di agire indifferentemente nei confronti del debitore principale o del fideiussore per la tutela delle proprie ragioni.
Pertanto, il rigetto delle istanze istruttorie dell'opponente non è stato determinato da un'erronea qualificazione giuridica della fideiussione dedotta a fondamento della posizione creditoria dell'opposta, bensì dalla valorizzazione del contenuto dell'accordo fideiussorio e dalla irrilevanza ai fini di causa del profilo relativo alla capienza del patrimonio di , in qualità di obbligato principale, non essendo consentito Controparte_6
– per le ragioni che saranno di seguito illustrate - al fideiussore di opporre al creditore la preventiva escussione di quest'ultimo.
Su tali premesse poggia il giudizio di irrilevanza ed inconducenza delle richieste istruttorie di parte opponente posto a fondamento dell'ordinanza in oggetto che, pertanto, va confermata.
4. L'opposizione spiegata da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 353/2017 del 28/08/2017 non merita accoglimento, in quanto infondata per i seguenti motivi di fatto e diritto.
Parte opponente pone a fondamento delle proprie istanze il c.d. beneficium excussionis, ossia la facoltà del fideiussore, il quale sia stato convenuto in giudizio dal creditore per il pagamento del debito, di opporre a quest'ultimo la preventiva escussione del debitore principale.
Va, tuttavia, richiamato – come già sopra osservato - che l'art. 1944 c.c. prevede che “il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito”, salvo che le parti, mediante un'esplicita pattuizione, abbiano convenuto che il primo non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del secondo.
Il legislatore, quindi, col precipuo intento di rafforzare la garanzia del creditore, consente a quest'ultimo di agire indifferentemente, per la tutela delle proprie ragioni, nei confronti del debitore principale o del garante.
Rispetto a tale assetto dei rapporti tra il titolare del credito e gli obbligati, a sua volta espressione del principio di solidarietà, il beneficium excussionis in favore del fideiussore costituisce, pertanto, un'eccezione, la cui operatività è subordinata alla presenza, nel contratto fideiussorio, di un'apposita clausola che riconosca in capo al garante la relativa facoltà.
La lettera dell'art. 1944, comma 2, c.c., infatti, evidenzia come la preventiva escussione del debitore principale non costituisce un elemento naturale del negozio fideiussorio, richiedendosi che le parti espressamente convengano la sussidiarietà dell'obbligazione del garante.
Nel caso di specie, dal contratto fideiussorio dedotto in atti non risulta l'espressa previsione del beneficio de quo, conseguendone la piena legittimità dell'iniziativa giudiziale esperita dall'istituto bancario opposto nei confronti di Parte_1
la cui doglianza, pertanto, non può trovare accoglimento.
[...]
All'evidenza, come già evidenziato al punto 3, era superflua ed irrilevante ai fini del decidere la prova dell'entità del patrimonio del terzo chiamato e, prima ancora, della stessa qualità di erede.
4.1 Va rigettata, altresì, la domanda di manleva svolta nei confronti di
[...]
. CP_6
Premesso che con riguardo alla posizione di è assorbente la CP_5 rinuncia alla domanda come da espressa dichiarazione dell'opponente (nella memoria istruttoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), con riguardo alla posizione di va rilevato il difetto di nullità della citazione del terzo. Controparte_6
Come si evince dagli atti di causa, a seguito della richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo articolata nell'atto di citazione in opposizione, il Giudice ha autorizzato detta chiamata con provvedimento del 23.11.2017, depositato il 27.11.2017 e comunicato in pari data, fissando come nuova udienza di comparizione e trattazione il 16.04.2018.
Senonché, la notifica nei confronti di si è perfezionata il Controparte_6
2.02.2018 per compiuta giacenza, senza il rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. secondo il disposto dell'art. 269, comma 1, c.p.c.
Nonostante la nullità di detta notifica, una volta assegnato il procedimento con decreto n. 12/2024 allorquando lo stesso pendeva in fase decisoria, la scrivente non ha ritenuto di assegnare nuovo termine per provvedere alla rinnovazione della notifica in ossequio all'insegnamento consolidato della Suprema Corte secondo il quale “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111
Cost., comma 2, e dalla Convenzione Europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13), impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.), di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.), e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass.
17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre
2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n.
18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).”(cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI,
09/11/2020, n.25082).
In applicazione di detto principio, essendo la domanda di garanzia (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) infondata, appare superflua la fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica della citazione del terzo, atteso che ciò si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali della parte non regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
Venendo al merito della domanda svolta nei confronti di , Controparte_8
l'opponente ha svolto detta chiamata al fine di essere manlevata dal debitore principale con estinzione della posizione debitoria, come espressamente dichiarato nella citazione in opposizione.
Ed invero, l'obbligazione del fideiussore non è garantita dal debitore principale.
Non ricorre, pertanto, alcun rapporto di garanzia nel senso fatto valere dall'opponente e il pagamento dell'obbligazione principale da parte del fideiussore risulta giustificato sulla scorta del contratto fideiussorio, che pone in capo al garante l'obbligo di eseguire la prestazione garantita, e ciò tanto più ove ciò avvenga nei confronti del fideiussore convenuto in giudizio dal creditore per il pagamento del debito e sulla scorta del titolo ottenuto nei suoi confronti (id est il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), con esclusione del diritto di essere manlevata dal debitore principale.
Resta salva per il fideiussore, previa integrale soddisfazione delle ragioni creditorie, la possibilità di agire nei confronti dell'obbligato principale in via di regresso.
Il rapporto di garanzia va distinto dal diritto di regresso previsto all'art. 1950 c.c. che, al comma 1, espressamente recita: “Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.”.
Come si evince dal chiaro tenore del dettato normativo, l'esperibilità dell'azione di regresso presuppone che il garante abbia interamente pagato il debito in luogo del debitore principale e del pagamento non può fare le veci la sola sottoposizione all'esecuzione di beni del fideiussore da parte del creditore, configurandosi detto presupposto solo dopo e con la piena soddisfazione del creditore.
A ciò consegue che, ove mai potesse riqualificarsi la domanda di manleva come domanda di regresso, in ogni caso l'azione svolta in seno al presente giudizio di opposizione sarebbe comunque inammissibile per carenza di interesse ad agire, emergendo pacifico in atti che il requisito dell'integrale pagamento del debito ad opera del fideiussore opponente non era soddisfatto al momento dell'introduzione del presente giudizio, con ultroneità del vaglio in questa sede dell'effettivo ed integrale pagamento del dovuto (circostanza per la quale, oltre alle ragioni esposte al punto 3, era ultronea la produzione in giudizio degli atti dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti dell'opponente).
4.2 Per quanto concerne, infine, la richiesta di parte opponente relativa al rilievo officioso di eventuali profili di abusività delle clausole di cui al contratto di fideiussione per cui è causa, va osservato che, dall'esame del contenuto dell'accordo, non risulta la presenza di elementi idonei a configurare uno squilibrio, a carico del fideiussore, dei diritti e degli obblighi scaturenti dal negozio, anche considerata la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. e che non risulta allegato e provato dall'opponente che la stipula della fideiussione non sia stata preceduta da trattative.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, deve concludersi nel senso dell'integrale rigetto delle domande di parte opponente e della conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Tenuto conto dell'esito del giudizio e, quindi, della soccombenza dell'opponente, le spese processuali vanno poste a carico di Parte_1 in favore di nella misura liquidata in Controparte_9 dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta rispettivamente dalla società opposta e dalla società intervenuta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1818/2017 R.G., così provvede:
– rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
– condanna alla rifusione delle spese sostenute nel Parte_1 presente giudizio da Controparte_10 liquidate in € 1.688,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge;
– condanna alla rifusione delle spese sostenute nel Parte_1 presente giudizio da liquidate in € 850,50 per compensi professionali, oltre CP_2 spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 4 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile