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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/03/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. 3575 -2022
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di iscritta al n. 3575 del Ruolo Generale affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altri rapporti condominiali”, promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
C.F. ; , nato a [...] il [...], C.F._2 Controparte_2
C.F. ; nata a [...] il C.F._3 Controparte_3
26/08/1972, C.F. ; , nato a [...] il C.F._4 Controparte_4
13/04/1978, C.F. ; nata a [...] C.F._5 Controparte_5 il 29/03/1985, C.F. ; nato a C.F._6 CP_6
GI (NA) il 08/01/1956, C.F. ; , C.F._7 Controparte_7 nato a [...] il [...], C.F. tutti, giusta procura alle C.F._8 liti in atti, rappresentati e difesi dell'Avv. Vincenzo Farina (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._9
GI (NA) alla Via Toti n. 25;
Attori
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. CP_8 C.F._10
nato a [...] il [...], C.F. ; CP_9 C.F._11 nato a [...] il [...], C.F. CP_10
; nato a [...] il [...], C.F. C.F._12 Controparte_11
nata a [...] il [...], C.F._13 Controparte_12
C.F. ; , nato a [...] il [...], C.F._14 Controparte_13
C.F. e nata a [...] il [...], C.F. C.F._15 CP_14
nata a [...] il [...]; C.F. C.F._16 Controparte_15
; nata a [...] il [...]; C.F. C.F._17 Controparte_16
; nata a [...] il [...], C.F. C.F._18 Controparte_17
e nato a [...] il [...]; C.F. C.F._19 Controparte_18
; nato a [...] il [...]; C.F. C.F._20 Controparte_19
, nato a [...] il [...]; C.F. C.F._21 Controparte_20
; nato a [...] il [...]; C.F. C.F._22 Controparte_21
; nata a [...] il [...]; C.F. C.F._23 Controparte_22
; nata a [...] il C.F._24 Controparte_23
27/04/1974, C.F. ; tutti, giusta procura alle liti in atti, sono C.F._25 rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Puca, (C.F. ) presso il C.F._26 cui studio elettivamente domiciliano in Sant'Antimo (Na) alla Via Cardinale Verde
n. 31;
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza, si premette, verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi nella pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del
16/01/2015.
Le ragioni di fatto e di diritto della decisione, quindi, verranno succintamente esposte.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, posto che il contenuto dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. attuative c.p.c. esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
§§§ §§§ §§§ Con atto di citazione, ritualmente notificato il 24/03/2022, gli attori, nel premettere di essere proprietari di appartamenti facenti parte del Condominio
“Parco Angelo Calvanese” sito in GI alla via G. Pezzella 5/9 (già Via
Traversa Mazzini), edificato con permesso a costruire n. 124 rilasciato dal Comune di GI in data 01/08/2013, citavano in giudizio per il giorno
06/10/2022, avanti all'intestato Tribunale, i condomini: CP_9
(proprietario dell'appartamento riportato in catasto urbano al foglio 1, particella 1634, sub 38, Scala D, Piano 4, Int. 7); (proprietaria CP_8 dell'appartamento riportato in catasto urbano al foglio 1, particella 1634, sub 14, Scala A, Piano 4, Int. 7); (proprietario CP_10 dell'appartamento riportato in catasto urbano foglio 1, particella 1634, sub
12, Scala A, Piano 3, Int. 5); (proprietario dell'appartamento Controparte_11 riportato in catasto urbano foglio 1, particella 1634, sub 8, Scala A, Piano
1, Int. 1); (proprietario dell'appartamento riportato in Controparte_12 catasto urbano foglio 1, particella 1634, sub 16, Scala B, Piano 1, Int. 1);
[...]
e (proprietari dell'appartamento riportato in CP_13 CP_14 catasto urbano al foglio 1, particella 1634, sub 18, Scala B, Piano 2, Int. 3);
(proprietario dell'appartamento riportato in catasto Controparte_15 urbano al foglio 1, particella 1634, sub 34, Scala D, Piano 2, Int. 3); CP_16
(proprietaria dell'appartamento riportato in catasto urbano al
[...] foglio 1, particella 1634, sub 26, Scala C, Piano 2, Int. 3); Controparte_17
e (proprietari dell'appartamento riportato in catasto Controparte_18 urbano al foglio 1, particella 1634, sub 20, Scala B, Piano 3, Int. 5); CP_19
(proprietario dell'appartamento riportato in catasto urbano al
[...] foglio 1, particella 1634, sub 36, Scala D, Piano 3, Int. 5); Controparte_20
(proprietario dell'appartamento riportato in catasto urbano al foglio 1, particella 1634, sub 28, Scala C, Piano 3, Int. 5); Controparte_21
(proprietario del l'appartamento riportato in catasto urbano al foglio 1, particella 1634, sub 32, Scala iano 1, Int. 1); (proprietaria Controparte_22 dell'appartamento riportato in catasto urbano al foglio 1, particella 1634, sub 24); e (proprietaria dell'appartamento riportato in Controparte_23 catasto urbano al foglio 1, particella 1634, sub 10, Scala C, Piano 1, Int. 1), per ivi sentire: - accertare e dichiarare, anche in relazione al regolamento condominiale (art. 4, lett. G - O, e art. 6), la lesione al decoro architettonico del fabbricato CP_24 per le opere abusivamente realizzate nei loro immobili, e per l'effetto condannarli al ripristino dello stato quo ante mediante demolizione e rimozione delle innovazioni compiute in difformità e contrasto con il progetto originario dell'edificio; - oppure, in via subordinata ed alternativa, condannarli al risarcimento dei danni arrecati al fabbricato condominiale;
- spese vinte.
A tal fine, deducevano che, sulle aree esterne facenti parte dei citati immobili risultano eseguiti in maniera illegittima ed abusiva, manufatti che alterano l'aspetto architettonico ed estetico del fabbricato tale da ingenerare un CP_25 deprezzamento sia dello stesso, sia delle singole porzioni in esso contenute;
ciò in quanto, in particolare, gli intimati e hanno realizzato CP_8 CP_9 nelle loro proprietà, il primo < riduzione della “luce” del vano di accesso al balcone antistante ed a livello, con l'apposizione di sopraporta, di ante esterne in materiale verniciato ed infissi in vetro e telaio, con conseguente ampliamento della volumetria della propria unità immobiliare>>, e il secondo < terrazzo coperto, con porta di accesso al vano delimitato e alloggiamento di serbatoio di grande capacità, nonché chiusura di porzione di terrazzo coperto, con riduzione della “luce” del vano di accesso al balcone antistante ed a livello, con apposizione di sopraporta, di ante esterne in materiale verniciato ed infissi in vetro e telaio, con conseguente ampliamento della volumetria dell'unità immobiliare e incidenza sulla sicurezza dello stabile >>, mentre gli altri evocati hanno eseguito, nelle rispettive proprietà, la < realizzazione di infissi in vetro e materiale verniciato – esteticamente difforme dalle altre aperture finestrate del fabbricato con conseguente CP_24 ampliamento della volumetria dell'unità immobiliare>>.
§§§ §§§ §§§
I Convenuti, si costituivano nel giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/09/2022, con la quale contestavano quanto rappresentato in punto di fatto e di diritto dagli attori, deducendo: - che il Condominio “Parco Angelo Calvanese” è costituito da due fabbricati in parallelo per un totale di 32 appartamenti distribuiti su 4 vani scala (2 scale per ogni fabbricato);
- che sedici dei trentadue appartamenti, quelli costruiti nel lato interno delle quattro scale (A/B/C/D), sono corredati di terrazzo coperto che si sviluppa all'interno della perimetrale dell'edificio per ognuno dei due fabbricati, tali da attraversare il corpo di fabbrica;
- che i balconi coperti, così come edificati dal costruttore, essendo esposti nelle giornate invernali alla pioggia e a forti folate di vento, con conseguente allagamenti e infiltrazioni d'acqua nonché caduta di arredi e di diversi oggetti dai balconi coinvolti;
- che per il suddetto motivo, nei primi mesi dell'anno 2019 i condomini interessati hanno sottoposto all'Amministratore Condominiale, allora in carica, un'istanza nelle quale evidenziando le rilevanti criticità inerenti ai terrazzi in parola, conseguentemente, hanno richiesto di installare, al fine di tutelare la sicurezza sia propria che di terzi, degli infissi scorrevoli a protezione dei ridetti terrazzi, ed allegando alla stessa un rendering di progetto delle opere a farsi;
- che, l'assemblea condominiale del 13/06/2019 ha deliberato l'approvazione della richiesta per l'installazione di vetrate in prossimità dei vani interni dei porticati per gli appartamenti 1-3-5-7 scale A/B/C/D, con il voto della maggioranza dei condomini presenti (19 favorevoli su 28 condomini presenti), rappresentante più della metà dei millesimi (622,00 millesimi);
- che, la già menzionata delibera non è stata impugnata, e che pertanto la domanda esplicitata dagli attori ha “quale obiettivo quello di scavalcare le decadenze maturate…cercando di recuperare un'azione ormai decaduta”;
- che, l'intervento deliberato dalla richiamata assemblea non incide su porzioni immobiliari visibili dall'esterno dell'edificio né sul decoro architettonico dei fabbricati condominiali.
Ciò posto, concludevano per il rigetto della domanda e per la coeva declaratoria di validità e di efficacia della delibera assembleare del 13/06/2019 non essendo stata impugnata nei termini di legge, tanto da vincolare le parti, oltre al risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
§§§ §§§ §§§ Instaurato il regolare contraddittorio, a seguito della comparizione delle parti, tenutasi all'udienza del 07/10/2019, a scioglimento della riserva ivi assunta, con ordinanza emessa in pari data, ai sensi e per effetti dell'art. 5 del D. L.gs. 4 marzo 2010 n. 28, è stata disposta la mediazione demandata.
Depositato il verbale di mediazione del 05/12/2022, con il quale il mediatore ha dichiarato concluso il procedimento di mediazione al termine del primo incontro;
concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., depositate le relative memorie;
ritenuta la necessità di disporre consulenza tecnica, indispensabile ai fini del decidere, è stato nominato c.t.u. l'Arch. Per_1
.
[...]
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica, finalizzata all'accertamento dello stato dei luoghi, alla descrizione della natura delle opere poste in essere dai convenuti ed alla eventuale verificazione della lesione del decoro architettonico dei fabbricati condominiali quale conseguenza della realizzazione delle stesse.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 22/10/2022 – svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti hanno precisato con note scritte le proprie conclusioni, in esito alle medesime, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Questi i fatti di causa e le reciproche posizioni delle parti.
Quanto alla legittimazione delle parti e all'interesse ad agire in giudizio non sono state sollevate apprezzabili contestazioni.
§§§ §§§ §§§
Ritiene il Tribunale, passando alla disamina della res controversa, che la domanda giudiziale è fondata e, pertanto merita di trovare accoglimento, per le motivazioni di seguito spiegate;
In vero in ordine alla vexata questio, occorre stabilire se i lavori, oggetto di lamentela degli attori, hanno apportato una violazione del decoro architettonico e della stabilità dei fabbricati condominiali, costituendo innovazione vietata ovvero opere volte semplicemente ad una migliore fruizione dei coinvolti terrazzi coperti.
La domanda azionata dagli attori è accoglibile per i motivi di seguito indicati. A tal fine occorre prendere le mosse dalla relazione peritale che oltre a descrivere ed identificare catastalmente i beni, oggetto di causa, ha accertato i titoli abilitativi al fine di verificare la regolarità edilizia degli immobili facenti parte;
Rileva il Tribunale che, ai fini del decidere, valore probatorio privilegiato va riconosciuto alla relazione peritale, della quale questo giudice condivide il percorso ragionamento logico – tecnico seguito dal CTU, che ha espletato l'incarico affidatigli e redatto l'elaborato peritale, con metodologia corretta ed immune da vizi logici, le cui ampie e ragionate conclusioni tecniche, rassegnate in termini decisamente rassicuranti nella relazione versata in atti, appaiono condivisibili perché sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio dei dati esaminati.
Nel mentre, certamente, competono a questo giudicante le valutazioni giuridiche;
Ed invero, dall'esame delle allegazioni documentali, versate in atti di causa,
e dalla depositata consulenza tecnica emerge chiaramente che le trattate opere realizzate dai convenuti ledono il decoro architettonico dei fabbricati condominiali, inteso quale elemento essenziale per mantenere l'identità e il valore di un edificio.
All'uopo, il consulente del giudice, previa enunciazione del concetto di decoro architettonico, in risposta ai quesiti sub nn. 3) e 4) ha accertato che:
<<nei casi in esame l dell alluminio ad anta scorrevole al>
vano-finestra del terrazzo prospiciente sulla corte comune, da parte dei convenuti, altera in modo rilevante il caratteristico motivo architettonico delle facciate interne dell'edificio condominiale, sia cromaticamente, per la scelta del colore scuro
(antracite) dell'infisso, contrastante con le superfici trasparenti in alluminio bianco esistenti che, strutturalmente, alterando l'estetica dello stabile, soprattutto nelle facciate interne, caratterizzate secondo il progetto architettonico, dall'alternanza di pieni e vuoti, a prescindere dal pregio artistico dell'edificio. (Foto 45 e 46)>>;
<<quanto alla realizzazione di un muro divisorio sul terrazzo esistente annesso>
proprietà , con conseguente creazione di un locale tecnico quale alloggio delle Pt_2 attrezzature costituenti l'impianto solare, pur non andando ad incidere direttamente sul decoro della facciata dell'edificio, esso ne altera comunque il motivo architettonico con il quale è stato concepito originariamente lo spazio-terrazzo e la sua stessa destinazione, in quanto si determina la chiusura, anche se interna, di un'area comunque concepita quale aperta e comunicante tra le due facciate di cui si compongono i due edifici. In altre parole, se si osservano le facciate anteriori e posteriori di ciascun edificio, prima degli interventi oggetto di causa, era possibile
“vedere attraverso”, concetto completamente cambiato con l'apposizione degli infissi ai vani-finestre e ancor più, con la realizzazione del muro divisorio per il locale tecnico, che vietano la formazione di un corridoio visivo “aperto”, determinato dalla presenza delle due aperture su fronti opposti di ciascun edificio. (Foto da 49 a 52)>>;
<<l dei serbatoi su una parte del terrazzo di propriet pt_2 va ad alterare il prospetto della facciata n cambia la destinazione quanto realizzazione parete divisoria per i motivi precedentemente elencati infatti pi che ci lesiona decoro architettonico dell e contrasta con previsto dal regolamento condominiale l muraria in s costituita dalla impedisce formazione un corridoio visivo>
“aperto”, determinato dalla presenza delle due aperture su fronti opposti di ciascun edificio;
caratteristica che non viene a mancare con la presenza dei soli serbatoi, in particolare di quello più grande, la cui collocazione e configurazione non è sicuramente più ingombrante di quella degli armadi e suppellettili presenti, al momento dei sopralluoghi, su tanti altri terrazzi condominiali.>>; <<… l'istallazione di tali serbatoi non incide sulla staticità della porzione di fabbricato e quindi sulla sicurezza dell'intero stabile.>>.
Questi i fatti acclarati dal consulente tecnico.
In punto di diritto, osserva il giudicante che in tema di violazione del decoro architettonico e della stabilità dell'edificio, costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico e/o storico che possa avere l'edificio.
La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione (cfr. Cass. civile
11/05/2011, n. 10350).
Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 cod. civile, dunque, deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. civile, sez. II, 14/12/2005, n. 27551; nonché già Cass. civile, sez. II,
23/10/1993, n. 10513; Cass. civile, sez. II, 8/06/1995, n. 6496; Cass. civile, sez. II, 29/07/1995, n. 8381).
Nel caso di specie, la fondatezza della prospettazione attorea è avvalorata dalla relazione del c.t.u., la quale ha rilevato che i manufatti realizzati dai convenuti alterano in modo considerevole il caratteristico motivo architettonico degli edifici condominiali, in quanto – come si desume dalle rappresentazioni fotografiche in atti – la tipologia di costruzione dei medesimi non è affatto rispettata.
È pur vero che gli attori, per far valere le proprie ragioni, avrebbero potuto impugnare la delibera assembleare del 13/06/2019; al riguardo, va rilevato che, in tale sede, l'assemblea dei condomini, con l'approvazione del secondo punto dell'ordine del giorno (“Richiesta di eventuale installazione vetrata in prossimità dei vani interni dei porticati per gli appartamenti 1-3-5-
7 scala A/B/C/D…”), deliberata con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, cod. civile, assunta in contrasto con la prevista maggioranza disposta dall'art. 16, punto 5) del regolamento condominiale, ha inteso approvare innovazioni consentite, come previste dall'art. 1120, comma 2, punto 1), cod. civile.
Ad ogni buon conto, alla luce di quanto sopra esposto e puntualizzato, la ridetta delibera assembleare, avendo approvato innovazioni vietate riconducibili nell'ambito disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 1120 cod. civile e dall'art. 6 del regolamento condominiale, appare evidente che sia attinta – limitatamente all'approvazione della richiesta delle opere a farsi sub secondo punto dell'ordine del giorno – da nullità assoluta, da ritersi quindi inutiliter datum, tanto da travolgere la legittimità, con effetti ex tunc, dei manufatti contestati dagli attori.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda attorea, i convenuti devono essere condannati alla rimozione, a loro cura e spese, delle opere lesive del decoro architettonico dei fabbricati condominiali, come accertato e descritto dall'ausiliario e al conseguente ripristino dello status quo ante.
Con assorbimento di ogni statuizione in merito alla lesione della sicurezza e stabilità dell'edificio condominiale.
Di contra, rileva il Tribunale che non può essere assunta – a pena di incorrere nel rischio di una pronuncia ultra petita - alcuna decisione in ordine alla violazione da parte del convenuto , sebbene constatata dal c.t.u., CP_9 consistente nell'ampliamento del vano bagno del suo appartamento, trattandosi di censura non allegata dalla difesa degli attori.
Per quanto dedotto, va accolta la domanda attorea di ripristino dello status quo ante, nonché di eliminazione delle opere realizzate, giusta relazione peritale.
§§§ §§ §§§
Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10 2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia, dell'esito della stessa, nonché del comportamento processuale delle parti.
In applicazione del medesimo principio, devono essere definitivamente poste a carico del convenuto le spese della espletata C.T.U., già liquidate CP_25 con decreto del 15.06.2024 per un importo complessivo pari ad € 1.962,53, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda di parte attrice, e per l'effetto:
1-a. Condanna i convenuti alla rimozione delle opere realizzate, come descritte dal c.t.u. nella relazione peritale, qui richiamata per relationem, , consistenti nell'installazione di infisso in alluminio ad anta scorrevole con vetro, al vano-finestra dei terrazzi coperti facenti parte delle rispettive unità abitative prospicienti sulla corte comune, e al ripristino della facciata condominiale all'originario status;
1-b. Condanna, altresì, il convenuto alla rimozione del CP_9 manufatto, come descritto dal c.t.u., consistente nella realizzazione di un muro divisorio sul terrazzo coperto annesso alla propria unità abitativa e del derivato locale tecnico (utilizzato quale alloggio per le attrezzature dell'impianto solare), e al ripristino dell'originario status;
2. Condanna solidalmente i convenuti alla refusione delle spese di lite a favore degli attori che liquida, in Euro 650,00 per esborsi ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario in misura del 15% dei compensi, Iva se dovuta e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario,
Avv. Vincenzo Farina;
3. pone le spese di c.t.u. - liquidate con decreto dell'11/11/2024 - interamente a carico dei convenuti.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Aversa, il 21-02-2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Carmelo Lombardo
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di iscritta al n. 3575 del Ruolo Generale affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altri rapporti condominiali”, promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
C.F. ; , nato a [...] il [...], C.F._2 Controparte_2
C.F. ; nata a [...] il C.F._3 Controparte_3
26/08/1972, C.F. ; , nato a [...] il C.F._4 Controparte_4
13/04/1978, C.F. ; nata a [...] C.F._5 Controparte_5 il 29/03/1985, C.F. ; nato a C.F._6 CP_6
GI (NA) il 08/01/1956, C.F. ; , C.F._7 Controparte_7 nato a [...] il [...], C.F. tutti, giusta procura alle C.F._8 liti in atti, rappresentati e difesi dell'Avv. Vincenzo Farina (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._9
GI (NA) alla Via Toti n. 25;
Attori
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. CP_8 C.F._10
nato a [...] il [...], C.F. ; CP_9 C.F._11 nato a [...] il [...], C.F. CP_10
; nato a [...] il [...], C.F. C.F._12 Controparte_11
nata a [...] il [...], C.F._13 Controparte_12
C.F. ; , nato a [...] il [...], C.F._14 Controparte_13
C.F. e nata a [...] il [...], C.F. C.F._15 CP_14
nata a [...] il [...]; C.F. C.F._16 Controparte_15
; nata a [...] il [...]; C.F. C.F._17 Controparte_16
; nata a [...] il [...], C.F. C.F._18 Controparte_17
e nato a [...] il [...]; C.F. C.F._19 Controparte_18
; nato a [...] il [...]; C.F. C.F._20 Controparte_19
, nato a [...] il [...]; C.F. C.F._21 Controparte_20
; nato a [...] il [...]; C.F. C.F._22 Controparte_21
; nata a [...] il [...]; C.F. C.F._23 Controparte_22
; nata a [...] il C.F._24 Controparte_23
27/04/1974, C.F. ; tutti, giusta procura alle liti in atti, sono C.F._25 rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Puca, (C.F. ) presso il C.F._26 cui studio elettivamente domiciliano in Sant'Antimo (Na) alla Via Cardinale Verde
n. 31;
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza, si premette, verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi nella pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del
16/01/2015.
Le ragioni di fatto e di diritto della decisione, quindi, verranno succintamente esposte.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, posto che il contenuto dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. attuative c.p.c. esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
§§§ §§§ §§§ Con atto di citazione, ritualmente notificato il 24/03/2022, gli attori, nel premettere di essere proprietari di appartamenti facenti parte del Condominio
“Parco Angelo Calvanese” sito in GI alla via G. Pezzella 5/9 (già Via
Traversa Mazzini), edificato con permesso a costruire n. 124 rilasciato dal Comune di GI in data 01/08/2013, citavano in giudizio per il giorno
06/10/2022, avanti all'intestato Tribunale, i condomini: CP_9
(proprietario dell'appartamento riportato in catasto urbano al foglio 1, particella 1634, sub 38, Scala D, Piano 4, Int. 7); (proprietaria CP_8 dell'appartamento riportato in catasto urbano al foglio 1, particella 1634, sub 14, Scala A, Piano 4, Int. 7); (proprietario CP_10 dell'appartamento riportato in catasto urbano foglio 1, particella 1634, sub
12, Scala A, Piano 3, Int. 5); (proprietario dell'appartamento Controparte_11 riportato in catasto urbano foglio 1, particella 1634, sub 8, Scala A, Piano
1, Int. 1); (proprietario dell'appartamento riportato in Controparte_12 catasto urbano foglio 1, particella 1634, sub 16, Scala B, Piano 1, Int. 1);
[...]
e (proprietari dell'appartamento riportato in CP_13 CP_14 catasto urbano al foglio 1, particella 1634, sub 18, Scala B, Piano 2, Int. 3);
(proprietario dell'appartamento riportato in catasto Controparte_15 urbano al foglio 1, particella 1634, sub 34, Scala D, Piano 2, Int. 3); CP_16
(proprietaria dell'appartamento riportato in catasto urbano al
[...] foglio 1, particella 1634, sub 26, Scala C, Piano 2, Int. 3); Controparte_17
e (proprietari dell'appartamento riportato in catasto Controparte_18 urbano al foglio 1, particella 1634, sub 20, Scala B, Piano 3, Int. 5); CP_19
(proprietario dell'appartamento riportato in catasto urbano al
[...] foglio 1, particella 1634, sub 36, Scala D, Piano 3, Int. 5); Controparte_20
(proprietario dell'appartamento riportato in catasto urbano al foglio 1, particella 1634, sub 28, Scala C, Piano 3, Int. 5); Controparte_21
(proprietario del l'appartamento riportato in catasto urbano al foglio 1, particella 1634, sub 32, Scala iano 1, Int. 1); (proprietaria Controparte_22 dell'appartamento riportato in catasto urbano al foglio 1, particella 1634, sub 24); e (proprietaria dell'appartamento riportato in Controparte_23 catasto urbano al foglio 1, particella 1634, sub 10, Scala C, Piano 1, Int. 1), per ivi sentire: - accertare e dichiarare, anche in relazione al regolamento condominiale (art. 4, lett. G - O, e art. 6), la lesione al decoro architettonico del fabbricato CP_24 per le opere abusivamente realizzate nei loro immobili, e per l'effetto condannarli al ripristino dello stato quo ante mediante demolizione e rimozione delle innovazioni compiute in difformità e contrasto con il progetto originario dell'edificio; - oppure, in via subordinata ed alternativa, condannarli al risarcimento dei danni arrecati al fabbricato condominiale;
- spese vinte.
A tal fine, deducevano che, sulle aree esterne facenti parte dei citati immobili risultano eseguiti in maniera illegittima ed abusiva, manufatti che alterano l'aspetto architettonico ed estetico del fabbricato tale da ingenerare un CP_25 deprezzamento sia dello stesso, sia delle singole porzioni in esso contenute;
ciò in quanto, in particolare, gli intimati e hanno realizzato CP_8 CP_9 nelle loro proprietà, il primo < riduzione della “luce” del vano di accesso al balcone antistante ed a livello, con l'apposizione di sopraporta, di ante esterne in materiale verniciato ed infissi in vetro e telaio, con conseguente ampliamento della volumetria della propria unità immobiliare>>, e il secondo < terrazzo coperto, con porta di accesso al vano delimitato e alloggiamento di serbatoio di grande capacità, nonché chiusura di porzione di terrazzo coperto, con riduzione della “luce” del vano di accesso al balcone antistante ed a livello, con apposizione di sopraporta, di ante esterne in materiale verniciato ed infissi in vetro e telaio, con conseguente ampliamento della volumetria dell'unità immobiliare e incidenza sulla sicurezza dello stabile >>, mentre gli altri evocati hanno eseguito, nelle rispettive proprietà, la < realizzazione di infissi in vetro e materiale verniciato – esteticamente difforme dalle altre aperture finestrate del fabbricato con conseguente CP_24 ampliamento della volumetria dell'unità immobiliare>>.
§§§ §§§ §§§
I Convenuti, si costituivano nel giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/09/2022, con la quale contestavano quanto rappresentato in punto di fatto e di diritto dagli attori, deducendo: - che il Condominio “Parco Angelo Calvanese” è costituito da due fabbricati in parallelo per un totale di 32 appartamenti distribuiti su 4 vani scala (2 scale per ogni fabbricato);
- che sedici dei trentadue appartamenti, quelli costruiti nel lato interno delle quattro scale (A/B/C/D), sono corredati di terrazzo coperto che si sviluppa all'interno della perimetrale dell'edificio per ognuno dei due fabbricati, tali da attraversare il corpo di fabbrica;
- che i balconi coperti, così come edificati dal costruttore, essendo esposti nelle giornate invernali alla pioggia e a forti folate di vento, con conseguente allagamenti e infiltrazioni d'acqua nonché caduta di arredi e di diversi oggetti dai balconi coinvolti;
- che per il suddetto motivo, nei primi mesi dell'anno 2019 i condomini interessati hanno sottoposto all'Amministratore Condominiale, allora in carica, un'istanza nelle quale evidenziando le rilevanti criticità inerenti ai terrazzi in parola, conseguentemente, hanno richiesto di installare, al fine di tutelare la sicurezza sia propria che di terzi, degli infissi scorrevoli a protezione dei ridetti terrazzi, ed allegando alla stessa un rendering di progetto delle opere a farsi;
- che, l'assemblea condominiale del 13/06/2019 ha deliberato l'approvazione della richiesta per l'installazione di vetrate in prossimità dei vani interni dei porticati per gli appartamenti 1-3-5-7 scale A/B/C/D, con il voto della maggioranza dei condomini presenti (19 favorevoli su 28 condomini presenti), rappresentante più della metà dei millesimi (622,00 millesimi);
- che, la già menzionata delibera non è stata impugnata, e che pertanto la domanda esplicitata dagli attori ha “quale obiettivo quello di scavalcare le decadenze maturate…cercando di recuperare un'azione ormai decaduta”;
- che, l'intervento deliberato dalla richiamata assemblea non incide su porzioni immobiliari visibili dall'esterno dell'edificio né sul decoro architettonico dei fabbricati condominiali.
Ciò posto, concludevano per il rigetto della domanda e per la coeva declaratoria di validità e di efficacia della delibera assembleare del 13/06/2019 non essendo stata impugnata nei termini di legge, tanto da vincolare le parti, oltre al risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
§§§ §§§ §§§ Instaurato il regolare contraddittorio, a seguito della comparizione delle parti, tenutasi all'udienza del 07/10/2019, a scioglimento della riserva ivi assunta, con ordinanza emessa in pari data, ai sensi e per effetti dell'art. 5 del D. L.gs. 4 marzo 2010 n. 28, è stata disposta la mediazione demandata.
Depositato il verbale di mediazione del 05/12/2022, con il quale il mediatore ha dichiarato concluso il procedimento di mediazione al termine del primo incontro;
concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., depositate le relative memorie;
ritenuta la necessità di disporre consulenza tecnica, indispensabile ai fini del decidere, è stato nominato c.t.u. l'Arch. Per_1
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[...]
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica, finalizzata all'accertamento dello stato dei luoghi, alla descrizione della natura delle opere poste in essere dai convenuti ed alla eventuale verificazione della lesione del decoro architettonico dei fabbricati condominiali quale conseguenza della realizzazione delle stesse.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 22/10/2022 – svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti hanno precisato con note scritte le proprie conclusioni, in esito alle medesime, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Questi i fatti di causa e le reciproche posizioni delle parti.
Quanto alla legittimazione delle parti e all'interesse ad agire in giudizio non sono state sollevate apprezzabili contestazioni.
§§§ §§§ §§§
Ritiene il Tribunale, passando alla disamina della res controversa, che la domanda giudiziale è fondata e, pertanto merita di trovare accoglimento, per le motivazioni di seguito spiegate;
In vero in ordine alla vexata questio, occorre stabilire se i lavori, oggetto di lamentela degli attori, hanno apportato una violazione del decoro architettonico e della stabilità dei fabbricati condominiali, costituendo innovazione vietata ovvero opere volte semplicemente ad una migliore fruizione dei coinvolti terrazzi coperti.
La domanda azionata dagli attori è accoglibile per i motivi di seguito indicati. A tal fine occorre prendere le mosse dalla relazione peritale che oltre a descrivere ed identificare catastalmente i beni, oggetto di causa, ha accertato i titoli abilitativi al fine di verificare la regolarità edilizia degli immobili facenti parte;
Rileva il Tribunale che, ai fini del decidere, valore probatorio privilegiato va riconosciuto alla relazione peritale, della quale questo giudice condivide il percorso ragionamento logico – tecnico seguito dal CTU, che ha espletato l'incarico affidatigli e redatto l'elaborato peritale, con metodologia corretta ed immune da vizi logici, le cui ampie e ragionate conclusioni tecniche, rassegnate in termini decisamente rassicuranti nella relazione versata in atti, appaiono condivisibili perché sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio dei dati esaminati.
Nel mentre, certamente, competono a questo giudicante le valutazioni giuridiche;
Ed invero, dall'esame delle allegazioni documentali, versate in atti di causa,
e dalla depositata consulenza tecnica emerge chiaramente che le trattate opere realizzate dai convenuti ledono il decoro architettonico dei fabbricati condominiali, inteso quale elemento essenziale per mantenere l'identità e il valore di un edificio.
All'uopo, il consulente del giudice, previa enunciazione del concetto di decoro architettonico, in risposta ai quesiti sub nn. 3) e 4) ha accertato che:
<<nei casi in esame l dell alluminio ad anta scorrevole al>
vano-finestra del terrazzo prospiciente sulla corte comune, da parte dei convenuti, altera in modo rilevante il caratteristico motivo architettonico delle facciate interne dell'edificio condominiale, sia cromaticamente, per la scelta del colore scuro
(antracite) dell'infisso, contrastante con le superfici trasparenti in alluminio bianco esistenti che, strutturalmente, alterando l'estetica dello stabile, soprattutto nelle facciate interne, caratterizzate secondo il progetto architettonico, dall'alternanza di pieni e vuoti, a prescindere dal pregio artistico dell'edificio. (Foto 45 e 46)>>;
<<quanto alla realizzazione di un muro divisorio sul terrazzo esistente annesso>
proprietà , con conseguente creazione di un locale tecnico quale alloggio delle Pt_2 attrezzature costituenti l'impianto solare, pur non andando ad incidere direttamente sul decoro della facciata dell'edificio, esso ne altera comunque il motivo architettonico con il quale è stato concepito originariamente lo spazio-terrazzo e la sua stessa destinazione, in quanto si determina la chiusura, anche se interna, di un'area comunque concepita quale aperta e comunicante tra le due facciate di cui si compongono i due edifici. In altre parole, se si osservano le facciate anteriori e posteriori di ciascun edificio, prima degli interventi oggetto di causa, era possibile
“vedere attraverso”, concetto completamente cambiato con l'apposizione degli infissi ai vani-finestre e ancor più, con la realizzazione del muro divisorio per il locale tecnico, che vietano la formazione di un corridoio visivo “aperto”, determinato dalla presenza delle due aperture su fronti opposti di ciascun edificio. (Foto da 49 a 52)>>;
<<l dei serbatoi su una parte del terrazzo di propriet pt_2 va ad alterare il prospetto della facciata n cambia la destinazione quanto realizzazione parete divisoria per i motivi precedentemente elencati infatti pi che ci lesiona decoro architettonico dell e contrasta con previsto dal regolamento condominiale l muraria in s costituita dalla impedisce formazione un corridoio visivo>
“aperto”, determinato dalla presenza delle due aperture su fronti opposti di ciascun edificio;
caratteristica che non viene a mancare con la presenza dei soli serbatoi, in particolare di quello più grande, la cui collocazione e configurazione non è sicuramente più ingombrante di quella degli armadi e suppellettili presenti, al momento dei sopralluoghi, su tanti altri terrazzi condominiali.>>; <<… l'istallazione di tali serbatoi non incide sulla staticità della porzione di fabbricato e quindi sulla sicurezza dell'intero stabile.>>.
Questi i fatti acclarati dal consulente tecnico.
In punto di diritto, osserva il giudicante che in tema di violazione del decoro architettonico e della stabilità dell'edificio, costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico e/o storico che possa avere l'edificio.
La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione (cfr. Cass. civile
11/05/2011, n. 10350).
Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 cod. civile, dunque, deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. civile, sez. II, 14/12/2005, n. 27551; nonché già Cass. civile, sez. II,
23/10/1993, n. 10513; Cass. civile, sez. II, 8/06/1995, n. 6496; Cass. civile, sez. II, 29/07/1995, n. 8381).
Nel caso di specie, la fondatezza della prospettazione attorea è avvalorata dalla relazione del c.t.u., la quale ha rilevato che i manufatti realizzati dai convenuti alterano in modo considerevole il caratteristico motivo architettonico degli edifici condominiali, in quanto – come si desume dalle rappresentazioni fotografiche in atti – la tipologia di costruzione dei medesimi non è affatto rispettata.
È pur vero che gli attori, per far valere le proprie ragioni, avrebbero potuto impugnare la delibera assembleare del 13/06/2019; al riguardo, va rilevato che, in tale sede, l'assemblea dei condomini, con l'approvazione del secondo punto dell'ordine del giorno (“Richiesta di eventuale installazione vetrata in prossimità dei vani interni dei porticati per gli appartamenti 1-3-5-
7 scala A/B/C/D…”), deliberata con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, cod. civile, assunta in contrasto con la prevista maggioranza disposta dall'art. 16, punto 5) del regolamento condominiale, ha inteso approvare innovazioni consentite, come previste dall'art. 1120, comma 2, punto 1), cod. civile.
Ad ogni buon conto, alla luce di quanto sopra esposto e puntualizzato, la ridetta delibera assembleare, avendo approvato innovazioni vietate riconducibili nell'ambito disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 1120 cod. civile e dall'art. 6 del regolamento condominiale, appare evidente che sia attinta – limitatamente all'approvazione della richiesta delle opere a farsi sub secondo punto dell'ordine del giorno – da nullità assoluta, da ritersi quindi inutiliter datum, tanto da travolgere la legittimità, con effetti ex tunc, dei manufatti contestati dagli attori.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda attorea, i convenuti devono essere condannati alla rimozione, a loro cura e spese, delle opere lesive del decoro architettonico dei fabbricati condominiali, come accertato e descritto dall'ausiliario e al conseguente ripristino dello status quo ante.
Con assorbimento di ogni statuizione in merito alla lesione della sicurezza e stabilità dell'edificio condominiale.
Di contra, rileva il Tribunale che non può essere assunta – a pena di incorrere nel rischio di una pronuncia ultra petita - alcuna decisione in ordine alla violazione da parte del convenuto , sebbene constatata dal c.t.u., CP_9 consistente nell'ampliamento del vano bagno del suo appartamento, trattandosi di censura non allegata dalla difesa degli attori.
Per quanto dedotto, va accolta la domanda attorea di ripristino dello status quo ante, nonché di eliminazione delle opere realizzate, giusta relazione peritale.
§§§ §§ §§§
Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10 2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia, dell'esito della stessa, nonché del comportamento processuale delle parti.
In applicazione del medesimo principio, devono essere definitivamente poste a carico del convenuto le spese della espletata C.T.U., già liquidate CP_25 con decreto del 15.06.2024 per un importo complessivo pari ad € 1.962,53, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda di parte attrice, e per l'effetto:
1-a. Condanna i convenuti alla rimozione delle opere realizzate, come descritte dal c.t.u. nella relazione peritale, qui richiamata per relationem, , consistenti nell'installazione di infisso in alluminio ad anta scorrevole con vetro, al vano-finestra dei terrazzi coperti facenti parte delle rispettive unità abitative prospicienti sulla corte comune, e al ripristino della facciata condominiale all'originario status;
1-b. Condanna, altresì, il convenuto alla rimozione del CP_9 manufatto, come descritto dal c.t.u., consistente nella realizzazione di un muro divisorio sul terrazzo coperto annesso alla propria unità abitativa e del derivato locale tecnico (utilizzato quale alloggio per le attrezzature dell'impianto solare), e al ripristino dell'originario status;
2. Condanna solidalmente i convenuti alla refusione delle spese di lite a favore degli attori che liquida, in Euro 650,00 per esborsi ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario in misura del 15% dei compensi, Iva se dovuta e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario,
Avv. Vincenzo Farina;
3. pone le spese di c.t.u. - liquidate con decreto dell'11/11/2024 - interamente a carico dei convenuti.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Aversa, il 21-02-2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Carmelo Lombardo