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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 985/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 985/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede in Siracusa, via Augusta n. 52, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Tisia Ronco II 1/B, presso lo studio dell'avv. MARIO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. – P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. ISABELLA CALZOLARI (pec: , giusta Email_1
procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del febbraio 2021 il ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 102/2021, con il quale il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto allo stesso di pagare in favore di la somma di €. 26.019,59, quale credito per somministrazione Controparte_1
di gas naturale presso il punto di riconsegna ubicato in Siracusa, via Augusta n. 52, rappresentato dalle fatture n. 1744008903 del 19.12.2017 di €. 24.118,25 (relativa al periodo dal 10.12.2015 al
19.12.2017), n. 1812054460 del 2.3.2018 di €. 1.729,16 (relativa al periodo dal 20.12.2017 al
2.3.2018) e n. 1820152770 del 18.5.2018 di €. 2.453,49 (relativa al periodo dal 3.3.2018 al 18.5.2018), rimaste insolute, oltre interessi come da domanda, oltre compensi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente, anzitutto, ha chiesto accertare l'insussistenza di qualsiasi debito nei confronti di
[...]
e revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'intervenuta prescrizione del credito Controparte_1
ex adverso azionato, nonché la carenza di prova del medesimo.
Quanto a tale ultimo profilo, in particolare, il ha eccepito di non aver mai Parte_1
stipulato con la società ingiungente il contratto di somministrazione del 7.12.2015 indicato quale fonte negoziale nelle fatture poste a base del ricorso monitorio e, pertanto, di non essere titolare dell'utenza contraddistinta dal numero cliente 505 435 821 614 cui fanno riferimento i consumi ivi addebitati.
Il medesimo opponente ha poi dedotto di essere stato titolare di altra utenza contraddistinta dal numero cliente 505 382 544 383, attivata nel dicembre 2012 a seguito della stipula di contratto di somministrazione con e disattivata nel marzo 2016, e che le fatture emesse dalla società CP_1 fornitrice per i consumi registrati da tale utenza sarebbero state interamente saldate dall'ente esponente, avendo oltretutto l'opposta nell'ultima di tali fatture, recante n. M167067254 del
13.9.2016 (relativa al periodo dal 8.6.2016 al 13.9.2016), riconosciuto - all'esito delle operazioni di conguaglio dei consumi di gas - l'esistenza in suo favore di un credito di €. 15.547,85, mai rimborsato.
Per quanto sopra, il ha chiesto, in via riconvenzionale, condannare Parte_1
controparte al pagamento di tale credito, oltre interessi dalla data del 14.9.2016 fino al soddisfo.
Con comparsa del settembre 2021 si è costituita in giudizio Controparte_1
L'opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, reputando non ancora decorso il termine di legge.
Quanto alle contestazioni in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, ha dedotto, per un verso, che la sussistenza tra le parti di Controparte_1 un rapporto di somministrazione e l'effettiva erogazione di gas nel periodo di riferimento delle fatture azionate (dicembre 2015 – maggio 2018) dovrebbe ritenersi pacifica alla luce della stessa ricostruzione dei fatti compiuta da controparte e, per altro verso, che nella prima di tali fatture (la n.
1744008903 del 19.12.2017, relativa al periodo dal 10.12.2015 al 19.12.2017) sarebbe confluito anche il debito maturato dalla precedente utenza contraddistinta dal numero cliente 505 382 544 383.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di €. 15.547,85, oltre interessi, la società opposta ha contestato l'esistenza di qualsivoglia credito in capo al rappresentando che Parte_1
l'ultima fattura emessa in relazione all'utenza contraddistinta dal numero cliente 505 382 544 383 non si identificherebbe con la n. M167067254 del 13.9.2016 (periodo di riferimento dall'8.6.2016 al
13.9.2016), indicata dall'opponente, bensì con la n. M167096438 del 4.10.2016 (periodo di riferimento dal 14.9.2016 al 4.10.2016), e che le somme pagate in eccedenza dall'ente ingiunto, risultanti dalla fattura n. M167067254 del 13.9.2016, sarebbero state interamente compensate con quelle dovute alla luce della fattura n. M167096438 del 4.10.2016.
Per quanto sopra, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda Controparte_1
riconvenzionale avversaria.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.9.2021, con ordinanza del 14.9.2021 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
All'udienza del 14.2.2022 sono state disattese le istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di consulenza tecnica d'ufficio avanzate dall'opposta.
Non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dalla cui comunicazione alle parti sono poi decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata.
2.1. Occorre preliminarmente rilevare che con il ricorso monitorio ha esercitato Controparte_1 un'azione di adempimento contrattuale, chiedendo condannare il al Parte_1
pagamento del corrispettivo dovuto per la somministrazione di gas naturale di cui alle fatture n.
1744008903 del 19.12.2017 di €. 24.118,25, relativa al periodo dal 10.12.2015 al 19.12.2017, n.
1812054460 del 2.3.2018 di €. 1.729,16, relativa al periodo dal 20.12.2017 al 2.3.2018 e n.
1820152770 del 18.5.2018 di €. 2.453,49, relativa al periodo dal 3.3.2018 al 18.5.2018, rimaste insolute.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., tra le tante,
Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
Ebbene, alla luce dei superiori principi incombeva su creditrice del corrispettivo Controparte_1 per la somministrazione di gas, provare sia l'avvenuta stipula di un contratto con il Parte_1 sia l'effettiva erogazione delle forniture di cui la stessa ha chiesto la remunerazione con
[...]
il ricorso monitorio.
L'opposta, tuttavia, non ha assolto siffatto onere probatorio.
Quanto al primo profilo, occorre osservare che nelle fatture poste a base dell'emissione del provvedimento monitorio la società fornitrice individua specificamente il proprio titolo in un contratto di somministrazione asseritamente stipulato in data 7.12.2015 recante il numero 1-
14044725536 (v. la pag. 2 delle tre fatture prodotte, contenute nell'all. “ Controparte_2
” della comparsa di costituzione e risposta, ove si legge: “Contratto mercato di
[...]
riferimento: SERVIZIO DI TUTELA denominazione del contratto: Condizioni regolate di tutela
AEEG codice offerta: TR tipologia cliente: condominio con uso domestico numero contratto: 1-
14044725536 data firma offerta: 07.12.2015 data attivazione contratto: 10.12.2015 deposito cauzionale: 90,00 €”).
Tale circostanza è stata puntualmente contestata dal (v. pag. 3 dell'atto di Parte_1 citazione in opposizione: “Passando al merito dell'opposizione, si rileva che l'opponente non ha in essere, né mai ha stipulato, il contratto di fornitura con la Parte_1 [...]
identificato dal numero cliente 505 435 821 614 di cui alle azionate fatture. La Controparte_1
sola fornitura di gas ad esso condominio riferibile, infatti, era quella attiva (anche al tempo dei fatti di causa) sin dal 27.12.2012, stipulata con e contraddistinta dal numero cliente 505 382 CP_1
544 383 […]”; v. anche pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Nel merito dell'opposizione, si ribadisce: - che il non ha mai stipulato, il contratto di Parte_1
fornitura con identificato dal numero cliente 505 435 821 614 cui si Controparte_1
riferiscono le tre fatture azionate in monitorio;
- che la sola fornitura riferita al condominio era quella attiva dal 27.12.2012 (e anche al tempo dei fatti di causa) identificata dal numero cliente 505
382 544 383 […]”).
Pur a fronte di ciò, non ha provato l'effettiva stipula del contratto in questione. Controparte_1
In allegato alla comparsa di costituzione e risposta, infatti, l'opposta ha prodotto il modulo contrattuale asseritamente trasmesso al con nota del 7.12.2015 (v. all. Parte_1
“PLICO CONTRATTO ENI HERMITAGE.pdf.p7m”), il quale, tuttavia, difetta di qualsivoglia sottoscrizione riferibile all'ente (v., segnatamente, le pagg. 5, 7 e 15 del predetto allegato).
In disparte la prova dell'avvenuta sottoscrizione tra le parti di un contratto di somministrazione, deve poi rilevarsi che non ha neppure provato l'effettiva erogazione delle forniture Controparte_1
di cui alle fatture n. 1744008903 del 19.12.2017, n. 1812054460 del 2.3.2018 e n. 1820152770 del
18.5.2018. In proposito, non può farsi applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., avendo il sin dall'atto di citazione in opposizione, negato di aver ricevuto le suddette Parte_1 forniture (v., tra l'altro, pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione: “Si contestano pertanto - ex art.
115 c.p.c - sia l'ammontare, che la stessa debenza degli importi indicati nelle fatture allegate al fascicolo monitorio, come parimenti si contestano i consumi in metri cubi ed il prezzo unitario esposti in ciascuna di esse, posto che tra le fatture allegate si evidenzia un'ingiustificata attribuzione di consumi anche a fronte del distacco della centrale termica condominiale oggetto di fornitura, avvenuta il 31.3.2016, ed una altrettanto ingiustificata commisurazione del prezzo al consumo.”; v. pagg. 4 e 5 del medesimo atto: “Fermo quanto sopra e data la pacifica e riconosciuta assenza di consumi successiva al 31.03.2016, è evidente che la pretesa azionata, oltre che sprovvista di valida fonte negoziale, è integralmente frutto di meri errori di gestione da parte dell'opposta. Come evidenziato, infatti, si ribadisce che le fatture poste a base della opposta ingiunzione si riferiscono al differente numero cliente 505 435 821 614 relativo ad una presunta fornitura sottoscritta in data
7.12.2015 e attiva dal 10.12.2015, ignota al condominio opponente. E ferma la mancanza di idonea fonte negoziale si evidenzia, sin da subito che il periodo oggetto di nuova ri-fatturazione, decorrente dal 10.12.2015, è concomitante al periodo coperto dalla fatturazione relativa al numero cliente 505
382 544 383, interamente onorata e conclusasi col rilevante importo a credito residuo di € 15.547,85.
(doc.4) […]”).
Né è possibile ovviare al superiore deficit ordinando alla società distributrice Italgas RE s.p.a., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della documentazione attestante i consumi registrati dall'utenza nei periodi in contestazione, come invece richiesto dall'opposta (con istanza oltretutto non specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni: cfr. Cass. Civ. Sez. II 31.5.2019, n.
15029; v., in senso conforme, Cass. Civ. Sez. II 28.9.2017, n. 22709; Cass. Civ. Sez. III 3.8.2017, n.
19352; v., infine, Cas. Civ. Sez. VI 5.2.2019, n. 3229) in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. (v. pag. 2 della memoria: “Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 210 cpc, si chiede all'On.
Giudicante di ordinare ad Italgas RE PA (Codice Fiscale e Partita IVA ), n.q. di P.IVA_3
distributore di Gas per la fornitura de quo per il PDR n. 00882611575099, la conferma della fornitura del durante la stagione invernale 2015-2016 e l'esibizione delle letture Parte_2
effettuate e riportate nella fattura;
tale documentazione è indispensabile infatti per far emergere con chiarezza la presenza o meno di una fornitura con l'opposta e, la stessa documentazione, non è acquisibile in altro modo se non su impulso del terzo Italgas”).
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, infatti, “non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa” (v., tra le molte, Cass. Civ. Sez. II 11.6.2013, n. 14656; Cass. Civ. Sez. III 6.10.2005, n.
19475; Cass. Civ. Sez. I 10.1.2003, n. 149).
Non potendo la società creditrice rimediare al mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova gravanti sulla medesima con la richiesta di esibizione in esame, va ribadito il diniego di quest'ultima già pronunciato con provvedimento del 14.2.2022.
2.2. In conclusione, difettando la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., – gravata del Controparte_1
relativo onere probatorio – deve reputarsi soccombente e nulla può ritenersi dovuto in suo favore dal
Parte_1
L'opposizione va, dunque, accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 102/2021 del Tribunale di
Siracusa, va revocato.
3. Deve ritenersi infondata, invece, la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'importo di €. 15.547,85, oltre interessi, avanzata dal nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
In proposito, l'opponente ha rappresentato (v. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione): che in data 27.12.2012 aveva sottoscritto contratto di somministrazione di gas naturale con con CP_1 il quale veniva attivata l'utenza contraddistinta dal numero cliente 505 382 544 383; che tale utenza era stata disattivata nel mese di marzo 2016; che il aveva provveduto a saldare tutte le Parte_1
fatture emesse dalla società fornitrice per i consumi registrati da tale utenza, come confermato dal prospetto al 26.10.2017 prodotto dalla medesima ingiungente (v. all.ti 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione); che nell'ultima delle fatture emesse, la n. M167067254 del 13.9.2016, relativa al periodo dal 8.6.2016 al 13.9.2016, all'esito delle operazioni di conguaglio tra consumi stimati e consumi effettivi, era residuato in suo favore un credito, per eccedenze di pagamento, di €. 15.547,85, mai rimborsato dalla fornitrice (v. pag. 6 del predetto all. 4: “L'importo di - 24.489,63 Euro è stato utilizzato a compensazione di precedenti fatture non pagate. Alla data odierna il credito residuo a suo favore risulta essere di Euro - 15.547,85. Rimborso con accredito su prossima fattura o, su richiesta del cliente, con invio di un assegno bancario o di un bonifico.”).
Ebbene, siffatta domanda non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Con la comparsa di costituzione e risposta ha esposto e documentato come, Controparte_1 diversamente da quanto asserito dal l'ultima fattura emessa in relazione Parte_1 all'utenza contraddistinta dal numero cliente 505 382 544 383 sia stata non la n. M167067254 del
13.9.2016 di €. 0,00, bensì la n. M167096438 del 4.10.2016 di €. 36.157,69 e come in quest'ultima fattura il credito di €. 15.547,85, riconosciuto all'opponente in quella del 13.9.2016, sia stato portato interamente in compensazione con un proprio maggior credito di €. 55.380,35 (v. pagg. 4 e 5 della comparsa: “La fatturazione, secondo le condizioni generali di contratto, è infatti sempre da intendersi in acconto e salvo conguaglio, pertanto le fatture possono essere emesse sulla base di forniture stimate e non reali. La lettura stimata presente in bolletta rappresenta di norma un'integrazione di consumo, stimata per il periodo compreso tra la data dell'ultima lettura effettiva, inclusa nella fatturazione, e la data di emissione della fattura. La stima è calcolata sulla base dei consumi effettivi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente. Solo nel momento in cui vi è una lettura effettiva viene emessa una fattura di conguaglio sui consumi che andrà eventualmente a riconoscere un accredito nei confronti del cliente il quale è libero di vederselo rimborsato con riduzione dell'importo da dover corrispondere su prossime fatture o con invio di assegno bancario o di bonifico. Ciò che dunque è stato maggiormente corrisposto a titolo di letture stimate, viene poi rimborsato con le fatture successive di conguaglio. Qualora la bolletta emessa sulla base di una lettura o autolettura faccia seguito a bollette emesse sulla base di consumi stimati, vengono posti in evidenza in detrazione
Cont i consumi già contabilizzati nelle precedenti bollette. ha semplicemente applicato tale schema, rendendo tra l'altro sempre edotto l'amministratore di con missive, diffide ed in ultimo Parte_1
Pec. A prova ulteriore di quanto dichiarato si allegano infatti le fatture successivamente emesse, e, soprattutto, la fattura ultima della fornitura con il numero utente vecchio. Si potrà facilmente osservare come le fatture di conguaglio abbiano restituito i consumi fatturati in eccesso, e come invece la fattura n. M167096438 utenza n. 505 382 544 383 riporti quelli stessi consumi che poi venivano restituiti. In sostanza quindi non si comprende da dove possa discendere la pretestuosa e coraggiosa richiesta del di revoca del Decreto Ingiuntivo unitamente alla condanna di Parte_1
Cont in riconvenzionale per l'importo di euro 15.547,85”; v. poi all. “Fattura_4761686572
(4).pdf.p7m” della comparsa;
v. pag. 1 del predetto allegato: “Quanto devo pagare? 36.157,69 € di cui IVA 9.924,48 € (iva 22%= 9.861,30 € su imponibile di 44.824,07 €) (iva 10%= 63,18 € su imponibile di 631,80 €) Consumo gas 63582 smc 55.380,35 € Altre partite 0,00 € Totale fattura:
55.380,35 € Eccedenze di pagamento in detrazione: 19.222,66 €”; v. anche pag. 5 dell'allegato:
“Totale fattura salvo conguaglio 55.380,35 € Eccedenze di pagamento in detrazione 19.222,66 €
Totale da pagare per questa fattura 36.157,69 €”).
Ora, quanto specificamente allegato e documentato dalla società opposta non è stato oggetto di contestazione da parte del il quale, sia in occasione della prima udienza, sia Parte_1
in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., si è limitato ad insistere in domanda (v. verbale di udienza del 13.9.2021: “Il difensore di parte opponente rileva che l'unico contratto riferibile al condominio opponente risale al 2012 e che tutti gli importi ad esso connessi risultano saldati;
[…] sull'unico contratto esistente – del 2012 – è stata inoltre emessa una fattura di conguaglio in favore del condominio, mai saldata, in relazione alla quale è stata proposta domanda riconvenzionale”; v. pagg. 1 e 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Nel merito dell'opposizione, si ribadisce:
[…] che la successiva fattura a conguaglio n. M167067254 del 13.9.2016 (consumi dal 08.06.2016 al 13.09.2016) reca un credito compensato di € 24.682,98 (dovuto alla fatturazione in eccesso di
25.738 metri cubi) e riconosce un ulteriore credito di € 15.547,85 mai corrisposto ed oggi richiesto in restituzione in via riconvenzionale”).
Occorre rilevare, inoltre, che, nel sostenere di aver provveduto a saldare tutte le fatture emesse dalla società fornitrice in relazione all'utenza contraddistinta dal numero cliente 505 382 544 383,
l'opponente, a sostegno di quanto asserito, ha richiamato (v. pag. 2 della memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c.: “Nel merito dell'opposizione, si ribadisce: […] - che i corrispettivi per tale fornitura sono stati tutti onorati, a saldo delle fatture indicate nel prospetto al 26.10.2017 trasmesso dal medesimo fornitore;
(docc.2-3) […]”) e prodotto (all. 3 dell'atto di citazione in opposizione) il
“promemoria situazione fatture emesse” al 26.10.2017, già allegato da al Controparte_1
ricorso monitorio.
Ebbene, tra le fatture menzionate nel prospetto in questione si rinviene anche la fattura n.
M167096438 del 4.10.2016 in seno alla quale ha proceduto alla detta compensazione (v. CP_1 seconda riga del citato allegato: “Data emissione 04/10/2016 Data scadenza 26/10/2016 Importo
Fattura € 55.380,35 Importo Dovuto € 2.084,68 Num. Copia Fattura M167096438 data Pagamento
Effettiva 19/09/2017 Metri Cubi 63.582,00”).
3.1. In conclusione, dovendo ritenersi pacifico, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che il credito di €. 15.547,85 riconosciuto dalla società fornitrice in favore del in seno alla fattura n. M167067254 del 13.9.2016 si sia estinto per Parte_1
compensazione, nulla può ritenersi dovuto da e la domanda di condanna al Controparte_1 pagamento avanzata dall'opponente nei suoi confronti va dunque rigettata.
4. Tenuto conto del totale rigetto delle contrapposte domande, sussistono ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c. i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
985/2021:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dal revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 102/2020, emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
per le ragioni di cui in motivazione;
CP_1
- ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., compensa integralmente le spese di lite, per le ragioni di cui in motivazione. Così deciso in Siracusa, il 26.2.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 985/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede in Siracusa, via Augusta n. 52, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Tisia Ronco II 1/B, presso lo studio dell'avv. MARIO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. – P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. ISABELLA CALZOLARI (pec: , giusta Email_1
procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del febbraio 2021 il ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 102/2021, con il quale il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto allo stesso di pagare in favore di la somma di €. 26.019,59, quale credito per somministrazione Controparte_1
di gas naturale presso il punto di riconsegna ubicato in Siracusa, via Augusta n. 52, rappresentato dalle fatture n. 1744008903 del 19.12.2017 di €. 24.118,25 (relativa al periodo dal 10.12.2015 al
19.12.2017), n. 1812054460 del 2.3.2018 di €. 1.729,16 (relativa al periodo dal 20.12.2017 al
2.3.2018) e n. 1820152770 del 18.5.2018 di €. 2.453,49 (relativa al periodo dal 3.3.2018 al 18.5.2018), rimaste insolute, oltre interessi come da domanda, oltre compensi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente, anzitutto, ha chiesto accertare l'insussistenza di qualsiasi debito nei confronti di
[...]
e revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'intervenuta prescrizione del credito Controparte_1
ex adverso azionato, nonché la carenza di prova del medesimo.
Quanto a tale ultimo profilo, in particolare, il ha eccepito di non aver mai Parte_1
stipulato con la società ingiungente il contratto di somministrazione del 7.12.2015 indicato quale fonte negoziale nelle fatture poste a base del ricorso monitorio e, pertanto, di non essere titolare dell'utenza contraddistinta dal numero cliente 505 435 821 614 cui fanno riferimento i consumi ivi addebitati.
Il medesimo opponente ha poi dedotto di essere stato titolare di altra utenza contraddistinta dal numero cliente 505 382 544 383, attivata nel dicembre 2012 a seguito della stipula di contratto di somministrazione con e disattivata nel marzo 2016, e che le fatture emesse dalla società CP_1 fornitrice per i consumi registrati da tale utenza sarebbero state interamente saldate dall'ente esponente, avendo oltretutto l'opposta nell'ultima di tali fatture, recante n. M167067254 del
13.9.2016 (relativa al periodo dal 8.6.2016 al 13.9.2016), riconosciuto - all'esito delle operazioni di conguaglio dei consumi di gas - l'esistenza in suo favore di un credito di €. 15.547,85, mai rimborsato.
Per quanto sopra, il ha chiesto, in via riconvenzionale, condannare Parte_1
controparte al pagamento di tale credito, oltre interessi dalla data del 14.9.2016 fino al soddisfo.
Con comparsa del settembre 2021 si è costituita in giudizio Controparte_1
L'opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, reputando non ancora decorso il termine di legge.
Quanto alle contestazioni in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, ha dedotto, per un verso, che la sussistenza tra le parti di Controparte_1 un rapporto di somministrazione e l'effettiva erogazione di gas nel periodo di riferimento delle fatture azionate (dicembre 2015 – maggio 2018) dovrebbe ritenersi pacifica alla luce della stessa ricostruzione dei fatti compiuta da controparte e, per altro verso, che nella prima di tali fatture (la n.
1744008903 del 19.12.2017, relativa al periodo dal 10.12.2015 al 19.12.2017) sarebbe confluito anche il debito maturato dalla precedente utenza contraddistinta dal numero cliente 505 382 544 383.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di €. 15.547,85, oltre interessi, la società opposta ha contestato l'esistenza di qualsivoglia credito in capo al rappresentando che Parte_1
l'ultima fattura emessa in relazione all'utenza contraddistinta dal numero cliente 505 382 544 383 non si identificherebbe con la n. M167067254 del 13.9.2016 (periodo di riferimento dall'8.6.2016 al
13.9.2016), indicata dall'opponente, bensì con la n. M167096438 del 4.10.2016 (periodo di riferimento dal 14.9.2016 al 4.10.2016), e che le somme pagate in eccedenza dall'ente ingiunto, risultanti dalla fattura n. M167067254 del 13.9.2016, sarebbero state interamente compensate con quelle dovute alla luce della fattura n. M167096438 del 4.10.2016.
Per quanto sopra, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda Controparte_1
riconvenzionale avversaria.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.9.2021, con ordinanza del 14.9.2021 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
All'udienza del 14.2.2022 sono state disattese le istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di consulenza tecnica d'ufficio avanzate dall'opposta.
Non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dalla cui comunicazione alle parti sono poi decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata.
2.1. Occorre preliminarmente rilevare che con il ricorso monitorio ha esercitato Controparte_1 un'azione di adempimento contrattuale, chiedendo condannare il al Parte_1
pagamento del corrispettivo dovuto per la somministrazione di gas naturale di cui alle fatture n.
1744008903 del 19.12.2017 di €. 24.118,25, relativa al periodo dal 10.12.2015 al 19.12.2017, n.
1812054460 del 2.3.2018 di €. 1.729,16, relativa al periodo dal 20.12.2017 al 2.3.2018 e n.
1820152770 del 18.5.2018 di €. 2.453,49, relativa al periodo dal 3.3.2018 al 18.5.2018, rimaste insolute.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., tra le tante,
Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
Ebbene, alla luce dei superiori principi incombeva su creditrice del corrispettivo Controparte_1 per la somministrazione di gas, provare sia l'avvenuta stipula di un contratto con il Parte_1 sia l'effettiva erogazione delle forniture di cui la stessa ha chiesto la remunerazione con
[...]
il ricorso monitorio.
L'opposta, tuttavia, non ha assolto siffatto onere probatorio.
Quanto al primo profilo, occorre osservare che nelle fatture poste a base dell'emissione del provvedimento monitorio la società fornitrice individua specificamente il proprio titolo in un contratto di somministrazione asseritamente stipulato in data 7.12.2015 recante il numero 1-
14044725536 (v. la pag. 2 delle tre fatture prodotte, contenute nell'all. “ Controparte_2
” della comparsa di costituzione e risposta, ove si legge: “Contratto mercato di
[...]
riferimento: SERVIZIO DI TUTELA denominazione del contratto: Condizioni regolate di tutela
AEEG codice offerta: TR tipologia cliente: condominio con uso domestico numero contratto: 1-
14044725536 data firma offerta: 07.12.2015 data attivazione contratto: 10.12.2015 deposito cauzionale: 90,00 €”).
Tale circostanza è stata puntualmente contestata dal (v. pag. 3 dell'atto di Parte_1 citazione in opposizione: “Passando al merito dell'opposizione, si rileva che l'opponente non ha in essere, né mai ha stipulato, il contratto di fornitura con la Parte_1 [...]
identificato dal numero cliente 505 435 821 614 di cui alle azionate fatture. La Controparte_1
sola fornitura di gas ad esso condominio riferibile, infatti, era quella attiva (anche al tempo dei fatti di causa) sin dal 27.12.2012, stipulata con e contraddistinta dal numero cliente 505 382 CP_1
544 383 […]”; v. anche pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Nel merito dell'opposizione, si ribadisce: - che il non ha mai stipulato, il contratto di Parte_1
fornitura con identificato dal numero cliente 505 435 821 614 cui si Controparte_1
riferiscono le tre fatture azionate in monitorio;
- che la sola fornitura riferita al condominio era quella attiva dal 27.12.2012 (e anche al tempo dei fatti di causa) identificata dal numero cliente 505
382 544 383 […]”).
Pur a fronte di ciò, non ha provato l'effettiva stipula del contratto in questione. Controparte_1
In allegato alla comparsa di costituzione e risposta, infatti, l'opposta ha prodotto il modulo contrattuale asseritamente trasmesso al con nota del 7.12.2015 (v. all. Parte_1
“PLICO CONTRATTO ENI HERMITAGE.pdf.p7m”), il quale, tuttavia, difetta di qualsivoglia sottoscrizione riferibile all'ente (v., segnatamente, le pagg. 5, 7 e 15 del predetto allegato).
In disparte la prova dell'avvenuta sottoscrizione tra le parti di un contratto di somministrazione, deve poi rilevarsi che non ha neppure provato l'effettiva erogazione delle forniture Controparte_1
di cui alle fatture n. 1744008903 del 19.12.2017, n. 1812054460 del 2.3.2018 e n. 1820152770 del
18.5.2018. In proposito, non può farsi applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., avendo il sin dall'atto di citazione in opposizione, negato di aver ricevuto le suddette Parte_1 forniture (v., tra l'altro, pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione: “Si contestano pertanto - ex art.
115 c.p.c - sia l'ammontare, che la stessa debenza degli importi indicati nelle fatture allegate al fascicolo monitorio, come parimenti si contestano i consumi in metri cubi ed il prezzo unitario esposti in ciascuna di esse, posto che tra le fatture allegate si evidenzia un'ingiustificata attribuzione di consumi anche a fronte del distacco della centrale termica condominiale oggetto di fornitura, avvenuta il 31.3.2016, ed una altrettanto ingiustificata commisurazione del prezzo al consumo.”; v. pagg. 4 e 5 del medesimo atto: “Fermo quanto sopra e data la pacifica e riconosciuta assenza di consumi successiva al 31.03.2016, è evidente che la pretesa azionata, oltre che sprovvista di valida fonte negoziale, è integralmente frutto di meri errori di gestione da parte dell'opposta. Come evidenziato, infatti, si ribadisce che le fatture poste a base della opposta ingiunzione si riferiscono al differente numero cliente 505 435 821 614 relativo ad una presunta fornitura sottoscritta in data
7.12.2015 e attiva dal 10.12.2015, ignota al condominio opponente. E ferma la mancanza di idonea fonte negoziale si evidenzia, sin da subito che il periodo oggetto di nuova ri-fatturazione, decorrente dal 10.12.2015, è concomitante al periodo coperto dalla fatturazione relativa al numero cliente 505
382 544 383, interamente onorata e conclusasi col rilevante importo a credito residuo di € 15.547,85.
(doc.4) […]”).
Né è possibile ovviare al superiore deficit ordinando alla società distributrice Italgas RE s.p.a., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della documentazione attestante i consumi registrati dall'utenza nei periodi in contestazione, come invece richiesto dall'opposta (con istanza oltretutto non specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni: cfr. Cass. Civ. Sez. II 31.5.2019, n.
15029; v., in senso conforme, Cass. Civ. Sez. II 28.9.2017, n. 22709; Cass. Civ. Sez. III 3.8.2017, n.
19352; v., infine, Cas. Civ. Sez. VI 5.2.2019, n. 3229) in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. (v. pag. 2 della memoria: “Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 210 cpc, si chiede all'On.
Giudicante di ordinare ad Italgas RE PA (Codice Fiscale e Partita IVA ), n.q. di P.IVA_3
distributore di Gas per la fornitura de quo per il PDR n. 00882611575099, la conferma della fornitura del durante la stagione invernale 2015-2016 e l'esibizione delle letture Parte_2
effettuate e riportate nella fattura;
tale documentazione è indispensabile infatti per far emergere con chiarezza la presenza o meno di una fornitura con l'opposta e, la stessa documentazione, non è acquisibile in altro modo se non su impulso del terzo Italgas”).
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, infatti, “non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa” (v., tra le molte, Cass. Civ. Sez. II 11.6.2013, n. 14656; Cass. Civ. Sez. III 6.10.2005, n.
19475; Cass. Civ. Sez. I 10.1.2003, n. 149).
Non potendo la società creditrice rimediare al mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova gravanti sulla medesima con la richiesta di esibizione in esame, va ribadito il diniego di quest'ultima già pronunciato con provvedimento del 14.2.2022.
2.2. In conclusione, difettando la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., – gravata del Controparte_1
relativo onere probatorio – deve reputarsi soccombente e nulla può ritenersi dovuto in suo favore dal
Parte_1
L'opposizione va, dunque, accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 102/2021 del Tribunale di
Siracusa, va revocato.
3. Deve ritenersi infondata, invece, la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'importo di €. 15.547,85, oltre interessi, avanzata dal nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
In proposito, l'opponente ha rappresentato (v. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione): che in data 27.12.2012 aveva sottoscritto contratto di somministrazione di gas naturale con con CP_1 il quale veniva attivata l'utenza contraddistinta dal numero cliente 505 382 544 383; che tale utenza era stata disattivata nel mese di marzo 2016; che il aveva provveduto a saldare tutte le Parte_1
fatture emesse dalla società fornitrice per i consumi registrati da tale utenza, come confermato dal prospetto al 26.10.2017 prodotto dalla medesima ingiungente (v. all.ti 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione); che nell'ultima delle fatture emesse, la n. M167067254 del 13.9.2016, relativa al periodo dal 8.6.2016 al 13.9.2016, all'esito delle operazioni di conguaglio tra consumi stimati e consumi effettivi, era residuato in suo favore un credito, per eccedenze di pagamento, di €. 15.547,85, mai rimborsato dalla fornitrice (v. pag. 6 del predetto all. 4: “L'importo di - 24.489,63 Euro è stato utilizzato a compensazione di precedenti fatture non pagate. Alla data odierna il credito residuo a suo favore risulta essere di Euro - 15.547,85. Rimborso con accredito su prossima fattura o, su richiesta del cliente, con invio di un assegno bancario o di un bonifico.”).
Ebbene, siffatta domanda non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Con la comparsa di costituzione e risposta ha esposto e documentato come, Controparte_1 diversamente da quanto asserito dal l'ultima fattura emessa in relazione Parte_1 all'utenza contraddistinta dal numero cliente 505 382 544 383 sia stata non la n. M167067254 del
13.9.2016 di €. 0,00, bensì la n. M167096438 del 4.10.2016 di €. 36.157,69 e come in quest'ultima fattura il credito di €. 15.547,85, riconosciuto all'opponente in quella del 13.9.2016, sia stato portato interamente in compensazione con un proprio maggior credito di €. 55.380,35 (v. pagg. 4 e 5 della comparsa: “La fatturazione, secondo le condizioni generali di contratto, è infatti sempre da intendersi in acconto e salvo conguaglio, pertanto le fatture possono essere emesse sulla base di forniture stimate e non reali. La lettura stimata presente in bolletta rappresenta di norma un'integrazione di consumo, stimata per il periodo compreso tra la data dell'ultima lettura effettiva, inclusa nella fatturazione, e la data di emissione della fattura. La stima è calcolata sulla base dei consumi effettivi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente. Solo nel momento in cui vi è una lettura effettiva viene emessa una fattura di conguaglio sui consumi che andrà eventualmente a riconoscere un accredito nei confronti del cliente il quale è libero di vederselo rimborsato con riduzione dell'importo da dover corrispondere su prossime fatture o con invio di assegno bancario o di bonifico. Ciò che dunque è stato maggiormente corrisposto a titolo di letture stimate, viene poi rimborsato con le fatture successive di conguaglio. Qualora la bolletta emessa sulla base di una lettura o autolettura faccia seguito a bollette emesse sulla base di consumi stimati, vengono posti in evidenza in detrazione
Cont i consumi già contabilizzati nelle precedenti bollette. ha semplicemente applicato tale schema, rendendo tra l'altro sempre edotto l'amministratore di con missive, diffide ed in ultimo Parte_1
Pec. A prova ulteriore di quanto dichiarato si allegano infatti le fatture successivamente emesse, e, soprattutto, la fattura ultima della fornitura con il numero utente vecchio. Si potrà facilmente osservare come le fatture di conguaglio abbiano restituito i consumi fatturati in eccesso, e come invece la fattura n. M167096438 utenza n. 505 382 544 383 riporti quelli stessi consumi che poi venivano restituiti. In sostanza quindi non si comprende da dove possa discendere la pretestuosa e coraggiosa richiesta del di revoca del Decreto Ingiuntivo unitamente alla condanna di Parte_1
Cont in riconvenzionale per l'importo di euro 15.547,85”; v. poi all. “Fattura_4761686572
(4).pdf.p7m” della comparsa;
v. pag. 1 del predetto allegato: “Quanto devo pagare? 36.157,69 € di cui IVA 9.924,48 € (iva 22%= 9.861,30 € su imponibile di 44.824,07 €) (iva 10%= 63,18 € su imponibile di 631,80 €) Consumo gas 63582 smc 55.380,35 € Altre partite 0,00 € Totale fattura:
55.380,35 € Eccedenze di pagamento in detrazione: 19.222,66 €”; v. anche pag. 5 dell'allegato:
“Totale fattura salvo conguaglio 55.380,35 € Eccedenze di pagamento in detrazione 19.222,66 €
Totale da pagare per questa fattura 36.157,69 €”).
Ora, quanto specificamente allegato e documentato dalla società opposta non è stato oggetto di contestazione da parte del il quale, sia in occasione della prima udienza, sia Parte_1
in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., si è limitato ad insistere in domanda (v. verbale di udienza del 13.9.2021: “Il difensore di parte opponente rileva che l'unico contratto riferibile al condominio opponente risale al 2012 e che tutti gli importi ad esso connessi risultano saldati;
[…] sull'unico contratto esistente – del 2012 – è stata inoltre emessa una fattura di conguaglio in favore del condominio, mai saldata, in relazione alla quale è stata proposta domanda riconvenzionale”; v. pagg. 1 e 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Nel merito dell'opposizione, si ribadisce:
[…] che la successiva fattura a conguaglio n. M167067254 del 13.9.2016 (consumi dal 08.06.2016 al 13.09.2016) reca un credito compensato di € 24.682,98 (dovuto alla fatturazione in eccesso di
25.738 metri cubi) e riconosce un ulteriore credito di € 15.547,85 mai corrisposto ed oggi richiesto in restituzione in via riconvenzionale”).
Occorre rilevare, inoltre, che, nel sostenere di aver provveduto a saldare tutte le fatture emesse dalla società fornitrice in relazione all'utenza contraddistinta dal numero cliente 505 382 544 383,
l'opponente, a sostegno di quanto asserito, ha richiamato (v. pag. 2 della memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c.: “Nel merito dell'opposizione, si ribadisce: […] - che i corrispettivi per tale fornitura sono stati tutti onorati, a saldo delle fatture indicate nel prospetto al 26.10.2017 trasmesso dal medesimo fornitore;
(docc.2-3) […]”) e prodotto (all. 3 dell'atto di citazione in opposizione) il
“promemoria situazione fatture emesse” al 26.10.2017, già allegato da al Controparte_1
ricorso monitorio.
Ebbene, tra le fatture menzionate nel prospetto in questione si rinviene anche la fattura n.
M167096438 del 4.10.2016 in seno alla quale ha proceduto alla detta compensazione (v. CP_1 seconda riga del citato allegato: “Data emissione 04/10/2016 Data scadenza 26/10/2016 Importo
Fattura € 55.380,35 Importo Dovuto € 2.084,68 Num. Copia Fattura M167096438 data Pagamento
Effettiva 19/09/2017 Metri Cubi 63.582,00”).
3.1. In conclusione, dovendo ritenersi pacifico, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che il credito di €. 15.547,85 riconosciuto dalla società fornitrice in favore del in seno alla fattura n. M167067254 del 13.9.2016 si sia estinto per Parte_1
compensazione, nulla può ritenersi dovuto da e la domanda di condanna al Controparte_1 pagamento avanzata dall'opponente nei suoi confronti va dunque rigettata.
4. Tenuto conto del totale rigetto delle contrapposte domande, sussistono ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c. i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
985/2021:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dal revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 102/2020, emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
per le ragioni di cui in motivazione;
CP_1
- ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., compensa integralmente le spese di lite, per le ragioni di cui in motivazione. Così deciso in Siracusa, il 26.2.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti