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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8311/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emanuele Manfredda, elettivamente domiciliato in Torino, via Beaumont n.
25 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(CF Controparte_1
), P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
(C.F./P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Marinelli, elettivamente domiciliata in Napoli, via Porzio n. 4, Centro Direzionale Is. E/7 presso il difensore;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale – contributi Cassa forense
CONCLUSIONI come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/10/2024 il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11020249024488782000, notificata il 30/08/2024, fondata sul credito di cui alla cartella di pagamento n. 1 11020140001539107000, deducendo che la stessa cartella è stata annullata con sentenza n. 965/2015 del Tribunale di Torino e chiedendo pertanto l'annullamento dell'intimazione ricevuta in notificazione.
Si è costituita in giudizio chiedendo disporsi Controparte_3
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della , in quanto soggetto CP_1 titolare del credito e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
, non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare chiamata in causa. CP_1
1.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
È documentato che l'intimazione di pagamento opposta si fonda unicamente sul credito di cui alla cartella di pagamento n. 11020140001539107000, oggetto di annullamento da parte della sentenza n. 965/2015 del Tribunale di Torino.
La circostanza non è contestata dall' che si è Controparte_3 limitata nel presente giudizio a riferire del mancato sgravio da parte del soggetto titolare del credito.
Va respinta la tesi difensiva di secondo cui l'omessa Controparte_3 impugnazione della precedente intimazione di pagamento precluderebbe la proposizione di vizi attinenti al merito della presa in opposizione alla successiva intimazione di pagamento notificata al debitore per il medesimo credito.
La giurisprudenza invocata da infatti, ha infatti chiaramente limitato alla CP_4 materia del contenzioso tributario il principio di diritto secondo cui “qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”, fondando peraltro tale assunto sul disposto dell'art. 19 co. 3 ultimo periodo d.lgs. n. 564/1992, chiaramente non applicabile ai crediti di natura contributiva (Cass. civ. sez. trib.,
05/08/2024, n. 22108).
Per le ragioni sopra esposte il ricorso è fondato e deve trovare integrale accoglimento.
2.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico solidale delle convenute e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, con la richiesta distrazione.
È fondata, ma solo nei confronti della , la domanda di condanna ex art. 96 CP_1 co. 3 c.p.c., integrando l'omesso sgravio del credito oggetto di sentenza di annullamento della cartella colpa grave ai sensi della disposizione citata.
La va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente di CP_1 un'ulteriore somma pari alle spese liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta l'inesistenza del credito di cui all'intimazione di pagamento e, per l'effetto,
2. annulla l'intimazione di pagamento n. 11020249024488782000;
3. Condanna Controparte_1
e , in solido tra
[...] Controparte_3 loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre euro 43,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv.
Emanuele Manfredda, antistatario;
4. condanna Controparte_1 al pagamento in favore di parte ricorrente dell'ulteriore somma di
[...] euro 500,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Torino, 16/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8311/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emanuele Manfredda, elettivamente domiciliato in Torino, via Beaumont n.
25 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(CF Controparte_1
), P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
(C.F./P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Marinelli, elettivamente domiciliata in Napoli, via Porzio n. 4, Centro Direzionale Is. E/7 presso il difensore;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale – contributi Cassa forense
CONCLUSIONI come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/10/2024 il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11020249024488782000, notificata il 30/08/2024, fondata sul credito di cui alla cartella di pagamento n. 1 11020140001539107000, deducendo che la stessa cartella è stata annullata con sentenza n. 965/2015 del Tribunale di Torino e chiedendo pertanto l'annullamento dell'intimazione ricevuta in notificazione.
Si è costituita in giudizio chiedendo disporsi Controparte_3
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della , in quanto soggetto CP_1 titolare del credito e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
, non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare chiamata in causa. CP_1
1.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
È documentato che l'intimazione di pagamento opposta si fonda unicamente sul credito di cui alla cartella di pagamento n. 11020140001539107000, oggetto di annullamento da parte della sentenza n. 965/2015 del Tribunale di Torino.
La circostanza non è contestata dall' che si è Controparte_3 limitata nel presente giudizio a riferire del mancato sgravio da parte del soggetto titolare del credito.
Va respinta la tesi difensiva di secondo cui l'omessa Controparte_3 impugnazione della precedente intimazione di pagamento precluderebbe la proposizione di vizi attinenti al merito della presa in opposizione alla successiva intimazione di pagamento notificata al debitore per il medesimo credito.
La giurisprudenza invocata da infatti, ha infatti chiaramente limitato alla CP_4 materia del contenzioso tributario il principio di diritto secondo cui “qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”, fondando peraltro tale assunto sul disposto dell'art. 19 co. 3 ultimo periodo d.lgs. n. 564/1992, chiaramente non applicabile ai crediti di natura contributiva (Cass. civ. sez. trib.,
05/08/2024, n. 22108).
Per le ragioni sopra esposte il ricorso è fondato e deve trovare integrale accoglimento.
2.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico solidale delle convenute e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, con la richiesta distrazione.
È fondata, ma solo nei confronti della , la domanda di condanna ex art. 96 CP_1 co. 3 c.p.c., integrando l'omesso sgravio del credito oggetto di sentenza di annullamento della cartella colpa grave ai sensi della disposizione citata.
La va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente di CP_1 un'ulteriore somma pari alle spese liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta l'inesistenza del credito di cui all'intimazione di pagamento e, per l'effetto,
2. annulla l'intimazione di pagamento n. 11020249024488782000;
3. Condanna Controparte_1
e , in solido tra
[...] Controparte_3 loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre euro 43,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv.
Emanuele Manfredda, antistatario;
4. condanna Controparte_1 al pagamento in favore di parte ricorrente dell'ulteriore somma di
[...] euro 500,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Torino, 16/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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