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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/12/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1517/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SE N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1517/2023 r.g.c.a. assegnata in decisione all'udienza del 24 settembre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto 13 novembre 2025 TRA
(c.f. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1 EL (PZ) e ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso di primo grado, dall'Avv. Paolo Pagano (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio sito in EL (PZ) alla Via Giacomo Leopardi n. 2/6
- APPELLANTE - E (c.f. e P.Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Potenza alla Via P. Grippo, rappresentato e dife-so, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costitu-zione e risposta in appello, dall'Avv. Pinto Silvano Lorenzo (c.f. ) e dall'Avv. Chiaromonte C.F._3 Anna Maria (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._4 la sede legale della società sita in Potenza alla Via P. Grippo
- APPELLATO -
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 24 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 14.04.2023, l'appellante impugnava la sentenza n. 127/2023 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 145/2022, emessa il 08.02.2023, pubblicata in pari data e notificata il 17.03.2023, con la quale il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione proposta dal Sig. avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. 452693 del 07.07.2017 emessa da Controparte_1 compensando le spese di lite.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta, la-mentando, con un unico motivo di ricorso, la erronea, contraddittoria e illogica deci-sione per la mancata considerazione delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado. Secondo l'appellante, infatti, nel caso trattato, contrariamente a quanto statuito dal primo Giudice, gli importi dell'ingiunzione opposta, oltre al sem-plice numero di fattura presuntivamente non corrisposta, non risultavano oggetto di misurazione certa (e, quindi, del relativo conteggio) né tramite alcuna documentazione prodotta in giudizio né mediante la deposizione acquisita nel corso del giudizio di primo grado. Ancora, parte appellante rilevava che la società fornitrice del servizio idrico avesse sostituito, tramite i suoi tecnici, il contatore dell'utente senza che quest'ultimo fosse presente con la conseguenza che lo stesso non era stato posto nella condizione di prendere atto dei consumi pregressi. Sul punto, l'appellante richiamava l'udienza svoltasi in data 20.10.2022, in cui veniva escusso quale teste il Sig. Pietro di Lucchio, il quale riferiva che, in caso di sostituzione del contatore, la prassi era quella di redigere un apposito verbale firmato anche dall'utente, nel pieno contraddittorio tra le parti (proprio per dare certezza della lettura eseguita), circostanza che il Sig. assumeva non essersi verificata nel caso Parte_1 di specie, comportando la violazione del diritto di difesa dell'utente e rendendo, altresì, assolutamente inattendibili le lettu-re nel frattempo eseguite con la conseguente illegittimità della somma richiesta. Parte appellante rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 127/2023 resa dal Giudice di Pace di Potenza di annullare l'atto di ingiunzione di pagamento n. 452693, notificato in data 29.11.2017, per mancanza di certezza del credito, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 14.09.2023 e depositata in pari data, il quale eccepiva l'infondatezza Controparte_1 dell'appello evidenziando la corretta interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado sia documentali che testimoniali. In prima istanza, parte appellata rilevava che, ai sen-si dell'art. 346 c.p.c., tutte le ulteriori eccezioni sollevate in primo grado dall'odierno appellante e non riproposte in sede di gravame dovevano intendersi rinunciate e coper-te da giudicato, sottolineando che l'oggetto del gravame si riferiva solo al capo della sentenza riportato a pag. 3 dell'atto di appello come rubricato nell'unico motivo espo-sto. Proseguendo oltre, l'appellante, con riferimento alla supposta omessa operazione di lettura del contatore intestato al Sig.
[...]
precisava che, dal momento in cui la gestione dell'utenza in Pt_1 questione era stata attribuita alla società odierna appella-ta, l' , CP_1 rettamente, aveva provveduto a effettuare le letture su misuratore ri-levandone
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i consumi, come risultava dal riepilogo delle letture fornito dall'Ufficio Letturazione nonché dalle rilevazioni anche fotografiche versate in atti. Invero, per ef-fetto della rilevazione del consumo registrato sul misuratore alla data del 02.04.2009 (4580 mc), veniva emessa la relativa fattura a saldo di euro 3.669,81, oggetto dell'ingiunzione de qua. Pertanto, contrariamente a quanto ex adverso censurato, la fattura in questione era stata determinata sulla base di una effettiva misurazione dei consumi con la conseguenza che prive di pregio risultavano le contestazioni in ordine alla certezza del credito vantato dalla società. Per quanto concerne, invece, i presunti erronei conteggi ascrivibili al cambio di contatore, parte appellata evidenziava che, all'udienza svoltasi in data 20.10.2022, dall'escussione del teste Sig. Testimone_1
, letturista della società, non risultava, in alcun modo, né quando il
[...] contato-re fosse stato sostituito né tantomeno se la data del cambio si riferisse alla fattura con-testata dall'appellante. Da ultimo, l'appellato assumeva che il giudizio di primo grado verteva sull'opposizione a una determinata ingiunzione di pagamento (la n. 452693 notificata il 29.11.2017) e non sulla C correttezza del cambio-contatore da parte di per Controparte_1 quale il Sig. non aveva dimostrato la cor-relazione con la Parte_1 fattura di pagamento di cui all'ingiunzione impugnata posto che tale fattura era, anzi, smentita dalla lettura successiva rilevata sullo stesso misuratore. Parte appellata rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione e reiterando le deduzioni, ecce-zioni, conclusioni e richieste formulate in primo grado da di rigettate l'appello e, per l'effetto, sulla Controparte_1 base delle difese esposte e della documenta-zione prodotta, confermare la sentenza impugnata nonché l'ingiunzione di pagamento n. 452693 notificata in data 29.11.2017 e i prodromici atti, con vittoria di spese e com-pensi professionali dei due gradi di giudizio.
L'udienza di prima comparizione si svolgeva in data 20.09.2023, nella quale il Giudi-ce, rilevata la mancanza del fascicolo del primo grado di giudizio, ne disponeva l'acquisizione e rinviava, per la verifica, all'udienza del 14.06.2024, disponendone la trattazione scritta. Alla ridetta udienza, il Giudice, rilevato che il fascicolo di primo grado non risultava ancora acquisito, ne disponeva nuovamente l'acquisizione, rinviando, per la verifica, all'udienza del 23.10.2024. Seguiva un rinvio, per discussione, all'udienza cartolare del 21.02.2025, nella quale il Giudice, rilevata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, lette le note depositate dai procuratori costituiti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.09.2025, disponendone la trattazione scritta. All'udienza del 24.09.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dai procuratori costituiti, riservava la causa in decisione con l'assegnazione
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dei termini ridotti di tren-ta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il ricorso è infondato e va respinto nei termini di seguito indicati.
1. In via preliminare: sulla decadenza dalle domande e dalle eccezioni non ripro-poste di cui all'art. 346 c.p.c. In via preliminare, appare opportuno esaminare, innanzitutto, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 346 c.p.c., la questione relativa alla decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte in sede di impugnazione.
La Corte Suprema di Cassazione ha - a più riprese - chiarito che, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenzia-re la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non es-sendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice. (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. del 13 novembre (data ud. 29 settembre 2020), n. 25840, rv. 659852-01; vd. nello stesso senso ex plurimis Cass. civ., sez. II, sent. dell'11 maggio 2009 (data ud. 11 novembre 2008), n. 10796, rv. 608106; Cass. civ., sez. III, sent. dell'11 maggio 2005 (data ud. 11 aprile 2005), n. 9878, rv. 581394; Cass. civ., sez. I, sent. del 20 agosto 2004 (data ud. 30 marzo 2004), n. 16360)
Ne consegue che il mero richiamo generico alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata. (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, sent. del 25 novembre 2010 (data ud. 26 ottobre 2010), n. 23925, rv. 615645).
Dunque, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., l'appellante ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la pro-pria volontà di chiederne il riesame al giudice superiore. (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. dell'11 maggio 2005 (data ud. 11 aprile 2005), n. 9878, rv. 581394)
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Nel caso in esame, parte appellante, lungi dall'esporre compiutamente le ragioni dell'opposizione respinte o non esaminate dal Giudice a quo, non ne ha neppure fatto sommario cenno nell'esposizione dei fatti di causa. L'atto di gravame non ha manifestato la chiara intenzione dell'appellato di ripresenta-re, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le questioni sollevate nel primo grado del giudizio la cui mancata riproposizione ne preclude l'esame nel presente giudizio di appello.
2. Nel merito La cornice normativa all'interno della quale si inserisce la vicenda portata all'attenzione di questo Tribunale prevede che “in tema di riscossione coattiva dei ca-noni idrici, il concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910, in via ge-nerale ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209 del 2002 - del quale non è in-tervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011 - che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché, specificamente per i canoni idrici, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto, pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico.” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. del 19 marzo 2024 (data ud. 21 dicembre 2023), n. 7365, rv. 670512-01)
Sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato che “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della Pubblica Amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto pri-vato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma do-vuta sia certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo intendersi quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ord. del 1° febbraio 2025 (data ud. 26 novembre 2024), n. 2448, rv. 673584-01)
Ciò posto, verificata, nel caso che ci occupa, la legittimità dell'ingiunzione di paga-mento richiesta da (cfr. Controparte_1 pagg. 57-60 fascicolo di parte di primo grado appellante), occorre, allora, valutarne la fondatezza.
Costituisce ius receptum che sulla società erogante gravi l'onere di provare i consumi effettivi, giacché la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul sommi-nistrante l'onere di provare il regolare funzionamento degli impianti di misurazione, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia
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dell'impianto, ovvero con la prova di avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. Detta regola è riconducibile a quella più am-pia, di portata generale, della vicinanza della prova (cfr. Cass. 6 maggio 2015, n. 8989; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25759), in forza della quale la prova del fatto allegato spetta alla parte contrattuale che abbia maggiore contiguità rispetto allo stesso. (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. del 18 luglio 2025 (data ud. 11 luglio 2025), n. 20200)
Nel caso di specie, il Sig. si duole del fatto che la Parte_1 sostituzione del conta-tore, operata dai tecnici della società appellata, abbia comportato l'inesatta lettura dei conteggi, con la conseguenza che l'imprecisa misurazione del consumo (effettivo) ab-bia comportato l'inesattezza (nonché la sproporzione) dell'importo oggetto di ingiun-zione e, quindi, la sua illegittimità.
Ebbene, sul punto, occorre rilevare che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che grava sull'opponente, il quale assume la posizione di attore in senso sostanziale, l'onere della prova circa l'inesistenza del di-ritto vantato dal creditore. Esso, quindi, deve fornire la prova dei fatti che costituisco-no la sua pretesa, o dimostrare l'esistenza di circostanze impeditive, estintive o modi- ficative del credito stesso, mentre grava a carico di chi si afferma creditore dimostrare l'esistenza del credito derivante dal contratto di somministrazione e provare che il soggetto nei cui confronti la pretesa è vantata sia l'effettivo titolare del rapporto con-troverso.
In materia di contratti di somministrazione, quanto all'applicazione dei principi appe-na enunciati di ripartizione dell'onere probatorio, si è espressa più volte la Corte Su-prema di Cassazione, la quale da ultimo (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. del 24 giugno 2024 (data ud. 12 marzo 2024), n. 17401) ha chiarito che “è stato anche di recente ri-badito (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 21/04/2023) 18/10/2023, n. 28984, rv. 669321-01, pag. 6) che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di conta-bilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. civ., sez. III, ord. del 21 maggio 2019 (data ud. 26 febbraio 2019), n. 13605, non massimata, non massimata, nello stes-so senso, sempre in motivazione, Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 9 gennaio 2020 (data ud. 3 ottobre 2019), n. 297, rv. 656455-01).
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Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privile-gio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei con-sumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. (cfr. così, in motiva- zione, Cass. civ., sez. III, sent. del 22 novembre 2016 (data ud. 12 maggio 2016), n. 23699; in senso conforme Cass. civ., sez. III, ord. del 19 luglio 2018 (data ud. 15 marzo 2018), n. 19154, rv. 649731-02; Cass. civ., sez. III, ord. del 21 maggio 2019 (data ud. 26 febbraio 2019), n. 13605, cit.; Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 9 gennaio 2020 (data ud. 3 ottobre 2019), n. 297, cit.), fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che “l'eccessività dei consumi è stata dovuta a fattori esterni al suo controllo” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. del 18 otto-bre 2023 (data ud. 21 aprile 2023), n. 28984, rv. 669321-01, stessa pagina 6) e che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero altera-re il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, do-vendo “l'utente (…) contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali presumibili consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola - ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 9 gennaio 2020 (data ud. 3 ottobre 2019), n. 297)
Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui “grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionan-te, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (cfr. così, sempre in motivazione, Cass. civ., sez. III, sent. del 22 novembre 2016 (data ud. 12 maggio 2016), n. 23699, cit.), essendo tale ri-parto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze.” (cfr. così, in motivazione, Cass. civ., sez. III, ord. del 21 maggio 2019 (data ud. 26 febbraio 2019), n. 13605, cit. e Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 9 gennaio 2020 (data ud. 3 ottobre 2019), n. 297)
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Nel caso in discorso - come risulta dall'impugnata sentenza - emerge per tabulas il corretto funzionamento del contatore (cfr. all. 15 lett. da a) ad h) fascicolo di parte di primo grado appellato)
Ne derivano due conseguenze dirimenti: i) il contatore registrava correttamente i con-sumi (cfr. all. 15 lett. da a) ad h) fascicolo di parte di primo grado appellato); ii) la fat-tura ingiunta era stata emessa sulla base della lettura rilevata in data 02.04.2009 (cfr. all.ti 12 e 14 fascicolo di parte di primo grado appellato).
Ma vi è di più. Dalla documentazione versata agli atti del giudizio, emerge come la so-stituzione del contatore sia avvenuta dopo la lettura del saldo successiva a quella rile-vata per l'emissione della fattura contestata (cfr. all. 12 e all.ti 14 e 15 b) fascicolo di parte di primo grado appellato). Il contatore, quindi, funzionava correttamente quando, in data 02.04.2009, veniva rile-vata la lettura con la quale è stata, poi, emessa, in data 15.09.2009, la fattura del saldo per cui è causa (cfr. all. 12 fascicolo di parte di primo grado appellato) con la conse-guenza che la lamentata sostituzione, avvenuta a distanza di tempo da quella rileva-zione, non poteva, in alcun modo, incidere sulla bolletta contestata.
Tanto premesso, ha fornito la prova del Controparte_1 consumo relativo all'utenza intestata all'appellante e, quindi, la prova della fondatezza dell'ingiunzione di pagamento.
Al contrario, il Sig. non ha fornito alcuna prova (se non Parte_1 censure rivela-tesi, in ogni caso, apodittiche e generiche) volta a escludere la responsabilità in capo al medesimo, venendo meno all'onere probatorio chiamato ad assolvere. Ciò, unitamente alla documentazione prodotta agli atti del giudizio, consente a questo Tribunale, nel rispetto delle premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario, di condividere gli esiti cui è giunto il Giudice di prime cure con il conseguente rigetto dell'opposizione proposta dal Sig.
[...]
e la conferma dell'ingiunzione di pa-gamento n. 452693 emessa, in Pt_1 data 07.07.2017, da Controparte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., fa-cendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore ricompreso tra euro 1.101,00 fino a euro 5.200,00, secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria, in euro 1.701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rim-borso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
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Nulla sulle spese del primo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara la sus-sistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da
[...]
nei confronti di così Pt_1 Controparte_1 provvede:
- Rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza n. 127/2023 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 145/2022, emessa il 08.02.2023, pubblicata in pari data e notificata il 17.03.2023 e, per l'effetto, ri-getta l'opposizione proposta da Parte_1 confermando l'ingiunzione di pa-gamento n. 452693 emessa, in data 07.07.2017, da Controparte_1
- Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge;
- Nulla sulle spese del primo grado di giudizio;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, lì 3 dicembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SE N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1517/2023 r.g.c.a. assegnata in decisione all'udienza del 24 settembre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto 13 novembre 2025 TRA
(c.f. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1 EL (PZ) e ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso di primo grado, dall'Avv. Paolo Pagano (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio sito in EL (PZ) alla Via Giacomo Leopardi n. 2/6
- APPELLANTE - E (c.f. e P.Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Potenza alla Via P. Grippo, rappresentato e dife-so, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costitu-zione e risposta in appello, dall'Avv. Pinto Silvano Lorenzo (c.f. ) e dall'Avv. Chiaromonte C.F._3 Anna Maria (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._4 la sede legale della società sita in Potenza alla Via P. Grippo
- APPELLATO -
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 24 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 14.04.2023, l'appellante impugnava la sentenza n. 127/2023 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 145/2022, emessa il 08.02.2023, pubblicata in pari data e notificata il 17.03.2023, con la quale il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione proposta dal Sig. avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. 452693 del 07.07.2017 emessa da Controparte_1 compensando le spese di lite.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta, la-mentando, con un unico motivo di ricorso, la erronea, contraddittoria e illogica deci-sione per la mancata considerazione delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado. Secondo l'appellante, infatti, nel caso trattato, contrariamente a quanto statuito dal primo Giudice, gli importi dell'ingiunzione opposta, oltre al sem-plice numero di fattura presuntivamente non corrisposta, non risultavano oggetto di misurazione certa (e, quindi, del relativo conteggio) né tramite alcuna documentazione prodotta in giudizio né mediante la deposizione acquisita nel corso del giudizio di primo grado. Ancora, parte appellante rilevava che la società fornitrice del servizio idrico avesse sostituito, tramite i suoi tecnici, il contatore dell'utente senza che quest'ultimo fosse presente con la conseguenza che lo stesso non era stato posto nella condizione di prendere atto dei consumi pregressi. Sul punto, l'appellante richiamava l'udienza svoltasi in data 20.10.2022, in cui veniva escusso quale teste il Sig. Pietro di Lucchio, il quale riferiva che, in caso di sostituzione del contatore, la prassi era quella di redigere un apposito verbale firmato anche dall'utente, nel pieno contraddittorio tra le parti (proprio per dare certezza della lettura eseguita), circostanza che il Sig. assumeva non essersi verificata nel caso Parte_1 di specie, comportando la violazione del diritto di difesa dell'utente e rendendo, altresì, assolutamente inattendibili le lettu-re nel frattempo eseguite con la conseguente illegittimità della somma richiesta. Parte appellante rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 127/2023 resa dal Giudice di Pace di Potenza di annullare l'atto di ingiunzione di pagamento n. 452693, notificato in data 29.11.2017, per mancanza di certezza del credito, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 14.09.2023 e depositata in pari data, il quale eccepiva l'infondatezza Controparte_1 dell'appello evidenziando la corretta interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado sia documentali che testimoniali. In prima istanza, parte appellata rilevava che, ai sen-si dell'art. 346 c.p.c., tutte le ulteriori eccezioni sollevate in primo grado dall'odierno appellante e non riproposte in sede di gravame dovevano intendersi rinunciate e coper-te da giudicato, sottolineando che l'oggetto del gravame si riferiva solo al capo della sentenza riportato a pag. 3 dell'atto di appello come rubricato nell'unico motivo espo-sto. Proseguendo oltre, l'appellante, con riferimento alla supposta omessa operazione di lettura del contatore intestato al Sig.
[...]
precisava che, dal momento in cui la gestione dell'utenza in Pt_1 questione era stata attribuita alla società odierna appella-ta, l' , CP_1 rettamente, aveva provveduto a effettuare le letture su misuratore ri-levandone
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i consumi, come risultava dal riepilogo delle letture fornito dall'Ufficio Letturazione nonché dalle rilevazioni anche fotografiche versate in atti. Invero, per ef-fetto della rilevazione del consumo registrato sul misuratore alla data del 02.04.2009 (4580 mc), veniva emessa la relativa fattura a saldo di euro 3.669,81, oggetto dell'ingiunzione de qua. Pertanto, contrariamente a quanto ex adverso censurato, la fattura in questione era stata determinata sulla base di una effettiva misurazione dei consumi con la conseguenza che prive di pregio risultavano le contestazioni in ordine alla certezza del credito vantato dalla società. Per quanto concerne, invece, i presunti erronei conteggi ascrivibili al cambio di contatore, parte appellata evidenziava che, all'udienza svoltasi in data 20.10.2022, dall'escussione del teste Sig. Testimone_1
, letturista della società, non risultava, in alcun modo, né quando il
[...] contato-re fosse stato sostituito né tantomeno se la data del cambio si riferisse alla fattura con-testata dall'appellante. Da ultimo, l'appellato assumeva che il giudizio di primo grado verteva sull'opposizione a una determinata ingiunzione di pagamento (la n. 452693 notificata il 29.11.2017) e non sulla C correttezza del cambio-contatore da parte di per Controparte_1 quale il Sig. non aveva dimostrato la cor-relazione con la Parte_1 fattura di pagamento di cui all'ingiunzione impugnata posto che tale fattura era, anzi, smentita dalla lettura successiva rilevata sullo stesso misuratore. Parte appellata rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione e reiterando le deduzioni, ecce-zioni, conclusioni e richieste formulate in primo grado da di rigettate l'appello e, per l'effetto, sulla Controparte_1 base delle difese esposte e della documenta-zione prodotta, confermare la sentenza impugnata nonché l'ingiunzione di pagamento n. 452693 notificata in data 29.11.2017 e i prodromici atti, con vittoria di spese e com-pensi professionali dei due gradi di giudizio.
L'udienza di prima comparizione si svolgeva in data 20.09.2023, nella quale il Giudi-ce, rilevata la mancanza del fascicolo del primo grado di giudizio, ne disponeva l'acquisizione e rinviava, per la verifica, all'udienza del 14.06.2024, disponendone la trattazione scritta. Alla ridetta udienza, il Giudice, rilevato che il fascicolo di primo grado non risultava ancora acquisito, ne disponeva nuovamente l'acquisizione, rinviando, per la verifica, all'udienza del 23.10.2024. Seguiva un rinvio, per discussione, all'udienza cartolare del 21.02.2025, nella quale il Giudice, rilevata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, lette le note depositate dai procuratori costituiti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.09.2025, disponendone la trattazione scritta. All'udienza del 24.09.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dai procuratori costituiti, riservava la causa in decisione con l'assegnazione
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dei termini ridotti di tren-ta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il ricorso è infondato e va respinto nei termini di seguito indicati.
1. In via preliminare: sulla decadenza dalle domande e dalle eccezioni non ripro-poste di cui all'art. 346 c.p.c. In via preliminare, appare opportuno esaminare, innanzitutto, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 346 c.p.c., la questione relativa alla decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte in sede di impugnazione.
La Corte Suprema di Cassazione ha - a più riprese - chiarito che, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenzia-re la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non es-sendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice. (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. del 13 novembre (data ud. 29 settembre 2020), n. 25840, rv. 659852-01; vd. nello stesso senso ex plurimis Cass. civ., sez. II, sent. dell'11 maggio 2009 (data ud. 11 novembre 2008), n. 10796, rv. 608106; Cass. civ., sez. III, sent. dell'11 maggio 2005 (data ud. 11 aprile 2005), n. 9878, rv. 581394; Cass. civ., sez. I, sent. del 20 agosto 2004 (data ud. 30 marzo 2004), n. 16360)
Ne consegue che il mero richiamo generico alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata. (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, sent. del 25 novembre 2010 (data ud. 26 ottobre 2010), n. 23925, rv. 615645).
Dunque, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., l'appellante ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la pro-pria volontà di chiederne il riesame al giudice superiore. (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. dell'11 maggio 2005 (data ud. 11 aprile 2005), n. 9878, rv. 581394)
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Nel caso in esame, parte appellante, lungi dall'esporre compiutamente le ragioni dell'opposizione respinte o non esaminate dal Giudice a quo, non ne ha neppure fatto sommario cenno nell'esposizione dei fatti di causa. L'atto di gravame non ha manifestato la chiara intenzione dell'appellato di ripresenta-re, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le questioni sollevate nel primo grado del giudizio la cui mancata riproposizione ne preclude l'esame nel presente giudizio di appello.
2. Nel merito La cornice normativa all'interno della quale si inserisce la vicenda portata all'attenzione di questo Tribunale prevede che “in tema di riscossione coattiva dei ca-noni idrici, il concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910, in via ge-nerale ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209 del 2002 - del quale non è in-tervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011 - che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché, specificamente per i canoni idrici, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto, pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico.” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. del 19 marzo 2024 (data ud. 21 dicembre 2023), n. 7365, rv. 670512-01)
Sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato che “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della Pubblica Amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto pri-vato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma do-vuta sia certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo intendersi quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ord. del 1° febbraio 2025 (data ud. 26 novembre 2024), n. 2448, rv. 673584-01)
Ciò posto, verificata, nel caso che ci occupa, la legittimità dell'ingiunzione di paga-mento richiesta da (cfr. Controparte_1 pagg. 57-60 fascicolo di parte di primo grado appellante), occorre, allora, valutarne la fondatezza.
Costituisce ius receptum che sulla società erogante gravi l'onere di provare i consumi effettivi, giacché la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul sommi-nistrante l'onere di provare il regolare funzionamento degli impianti di misurazione, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia
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dell'impianto, ovvero con la prova di avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. Detta regola è riconducibile a quella più am-pia, di portata generale, della vicinanza della prova (cfr. Cass. 6 maggio 2015, n. 8989; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25759), in forza della quale la prova del fatto allegato spetta alla parte contrattuale che abbia maggiore contiguità rispetto allo stesso. (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. del 18 luglio 2025 (data ud. 11 luglio 2025), n. 20200)
Nel caso di specie, il Sig. si duole del fatto che la Parte_1 sostituzione del conta-tore, operata dai tecnici della società appellata, abbia comportato l'inesatta lettura dei conteggi, con la conseguenza che l'imprecisa misurazione del consumo (effettivo) ab-bia comportato l'inesattezza (nonché la sproporzione) dell'importo oggetto di ingiun-zione e, quindi, la sua illegittimità.
Ebbene, sul punto, occorre rilevare che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che grava sull'opponente, il quale assume la posizione di attore in senso sostanziale, l'onere della prova circa l'inesistenza del di-ritto vantato dal creditore. Esso, quindi, deve fornire la prova dei fatti che costituisco-no la sua pretesa, o dimostrare l'esistenza di circostanze impeditive, estintive o modi- ficative del credito stesso, mentre grava a carico di chi si afferma creditore dimostrare l'esistenza del credito derivante dal contratto di somministrazione e provare che il soggetto nei cui confronti la pretesa è vantata sia l'effettivo titolare del rapporto con-troverso.
In materia di contratti di somministrazione, quanto all'applicazione dei principi appe-na enunciati di ripartizione dell'onere probatorio, si è espressa più volte la Corte Su-prema di Cassazione, la quale da ultimo (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. del 24 giugno 2024 (data ud. 12 marzo 2024), n. 17401) ha chiarito che “è stato anche di recente ri-badito (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 21/04/2023) 18/10/2023, n. 28984, rv. 669321-01, pag. 6) che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di conta-bilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. civ., sez. III, ord. del 21 maggio 2019 (data ud. 26 febbraio 2019), n. 13605, non massimata, non massimata, nello stes-so senso, sempre in motivazione, Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 9 gennaio 2020 (data ud. 3 ottobre 2019), n. 297, rv. 656455-01).
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Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privile-gio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei con-sumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. (cfr. così, in motiva- zione, Cass. civ., sez. III, sent. del 22 novembre 2016 (data ud. 12 maggio 2016), n. 23699; in senso conforme Cass. civ., sez. III, ord. del 19 luglio 2018 (data ud. 15 marzo 2018), n. 19154, rv. 649731-02; Cass. civ., sez. III, ord. del 21 maggio 2019 (data ud. 26 febbraio 2019), n. 13605, cit.; Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 9 gennaio 2020 (data ud. 3 ottobre 2019), n. 297, cit.), fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che “l'eccessività dei consumi è stata dovuta a fattori esterni al suo controllo” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. del 18 otto-bre 2023 (data ud. 21 aprile 2023), n. 28984, rv. 669321-01, stessa pagina 6) e che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero altera-re il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, do-vendo “l'utente (…) contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali presumibili consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola - ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 9 gennaio 2020 (data ud. 3 ottobre 2019), n. 297)
Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui “grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionan-te, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (cfr. così, sempre in motivazione, Cass. civ., sez. III, sent. del 22 novembre 2016 (data ud. 12 maggio 2016), n. 23699, cit.), essendo tale ri-parto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze.” (cfr. così, in motivazione, Cass. civ., sez. III, ord. del 21 maggio 2019 (data ud. 26 febbraio 2019), n. 13605, cit. e Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 9 gennaio 2020 (data ud. 3 ottobre 2019), n. 297)
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Nel caso in discorso - come risulta dall'impugnata sentenza - emerge per tabulas il corretto funzionamento del contatore (cfr. all. 15 lett. da a) ad h) fascicolo di parte di primo grado appellato)
Ne derivano due conseguenze dirimenti: i) il contatore registrava correttamente i con-sumi (cfr. all. 15 lett. da a) ad h) fascicolo di parte di primo grado appellato); ii) la fat-tura ingiunta era stata emessa sulla base della lettura rilevata in data 02.04.2009 (cfr. all.ti 12 e 14 fascicolo di parte di primo grado appellato).
Ma vi è di più. Dalla documentazione versata agli atti del giudizio, emerge come la so-stituzione del contatore sia avvenuta dopo la lettura del saldo successiva a quella rile-vata per l'emissione della fattura contestata (cfr. all. 12 e all.ti 14 e 15 b) fascicolo di parte di primo grado appellato). Il contatore, quindi, funzionava correttamente quando, in data 02.04.2009, veniva rile-vata la lettura con la quale è stata, poi, emessa, in data 15.09.2009, la fattura del saldo per cui è causa (cfr. all. 12 fascicolo di parte di primo grado appellato) con la conse-guenza che la lamentata sostituzione, avvenuta a distanza di tempo da quella rileva-zione, non poteva, in alcun modo, incidere sulla bolletta contestata.
Tanto premesso, ha fornito la prova del Controparte_1 consumo relativo all'utenza intestata all'appellante e, quindi, la prova della fondatezza dell'ingiunzione di pagamento.
Al contrario, il Sig. non ha fornito alcuna prova (se non Parte_1 censure rivela-tesi, in ogni caso, apodittiche e generiche) volta a escludere la responsabilità in capo al medesimo, venendo meno all'onere probatorio chiamato ad assolvere. Ciò, unitamente alla documentazione prodotta agli atti del giudizio, consente a questo Tribunale, nel rispetto delle premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario, di condividere gli esiti cui è giunto il Giudice di prime cure con il conseguente rigetto dell'opposizione proposta dal Sig.
[...]
e la conferma dell'ingiunzione di pa-gamento n. 452693 emessa, in Pt_1 data 07.07.2017, da Controparte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., fa-cendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore ricompreso tra euro 1.101,00 fino a euro 5.200,00, secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria, in euro 1.701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rim-borso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
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Nulla sulle spese del primo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara la sus-sistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da
[...]
nei confronti di così Pt_1 Controparte_1 provvede:
- Rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza n. 127/2023 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 145/2022, emessa il 08.02.2023, pubblicata in pari data e notificata il 17.03.2023 e, per l'effetto, ri-getta l'opposizione proposta da Parte_1 confermando l'ingiunzione di pa-gamento n. 452693 emessa, in data 07.07.2017, da Controparte_1
- Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge;
- Nulla sulle spese del primo grado di giudizio;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, lì 3 dicembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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