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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 1152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile r.g. V.G 1152/2024
avente per oggetto:
separazione personale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARCO SPASSINO
-ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 29/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n. 144/2024 pubblicata il
3/05/2024 e, rimessa la causa sul ruolo, il Giudice Relatore fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 15/01/2025; I ricorrenti, in data 21/01/2025, facevano pervenire dichiarazione di rinuncia agli atti e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Asti dichiarasse l'estinzione della presente causa a tutti gli effetti di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia agli atti del giudizio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Asti, in data 23 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Paolo Rampini
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile r.g. V.G 1152/2024
avente per oggetto:
separazione personale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARCO SPASSINO
-ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 29/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n. 144/2024 pubblicata il
3/05/2024 e, rimessa la causa sul ruolo, il Giudice Relatore fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 15/01/2025; I ricorrenti, in data 21/01/2025, facevano pervenire dichiarazione di rinuncia agli atti e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Asti dichiarasse l'estinzione della presente causa a tutti gli effetti di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia agli atti del giudizio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Asti, in data 23 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Paolo Rampini
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.