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- 2. TAR Marche, sezione II, sentenza 19 dicembre 2025, n. 1062https://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO Il sig. Alan Petrini espone di essere stato candidato alla carica di consigliere regionale per la lista "Lega, Salvini - Marche" nella competizione elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale della Regione Marche svoltasi nei giorni 28 e 29 settembre 2025. La competizione elettorale è stata regolata dal sistema elettorale proprio della Regione Marche (a statuto ordinario), la quale si è dotata della l.r. n. 27/2004 con cui è stata prevista l'elezione diretta del Presidente della Giunta contemporaneamente all'elezione del Consiglio regionale. Il sistema elettorale è di tipo proporzionale su base circoscrizionale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02819/2026REG.PROV.COLL.
N. 04640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4640 del 2025, proposto da
ER AT, rappresentata e difesa dall’avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, 6;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Basilicata, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’appello di Potenza, Ufficio Centrale Circoscrizionale di Potenza presso il Tribunale di Potenza, non costituiti in giudizio;
nei confronti
GA RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Amorosino e Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 04818/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO GA e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la propria sentenza non definitiva n. 9474 del 2 dicembre 2025;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. AL UR e uditi per le parti gli avvocati Morcavallo, Amorosino e Buscicchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio ER AT ha chiesto la revocazione per errore di fatto della sentenza n. 4818 del 2025 di questo Consiglio di Stato che ne ha respinto l’appello avverso le sentenze di primo grado, non definitiva n. 459 del 2024 e definitiva n. 653 del 2024, del Tar Basilicata nella parte in cui queste avevano respinto il ricorso della stessa ER avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti e gli atti correlati in relazione alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Basilicata tenutesi il 21 e 22 aprile 2024.
Per quanto di rilievo, alle suddette elezioni la ER era risultata seconda fra i candidati non eletti alla carica di consigliere regionale (successivamente divenuta prima a seguito della nomina del controinteressato GA RO a consigliere supplente), e con il ricorso di primo grado aveva contestato vari errori inerenti all’attribuzione dei voti a sé e al controinteressato, con effetto sull’esito finale della competizione elettorale.
2. Il giudice d’appello, pronunciando nella resistenza del Ministero dell’Interno e del controinteressato GA - il quale proponeva a sua volta appello incidentale sulla ritenuta ammissibilità e fondatezza di alcune delle doglianze proposte dalla ricorrente principale, con attribuzione alla stessa di cinque preferenze, nonché sulla dichiarazione d’inammissibilità delle censure sollevate in relazione ad alcuni vizi nell’attribuzione a sé sfavorevole dei voti e ad altri difetti della procedura - confermava la reiezione del ricorso della ER, nonché rigettava l’istanza istruttoria per verificazione avanzata dall’appellante in relazione egli esiti di voto in alcune delle sezioni coinvolte.
Al contempo il giudice d’appello respingeva l’appello incidentale del GA in relazione alle censure sulla dichiarata ammissibilità e fondatezza di alcune doglianze della ER, mentre lo dichiarava improcedibile nella parte di riproposizione delle censure incidentali di primo grado.
3. Mediante il ricorso per revocazione la ER ha dedotto errore di fatto risultante dagli atti; erronea percezione di documento allegato; travisamento palese del contenuto documentale e della specifica censura, ai sensi dell’art. 395, n. 4, Cod. proc. civ. per il rinvio operato dall’art. 106 Cod. proc. amm.
In fase rescissoria la ricorrente ha riproposto la censura di merito dolendosi dell’illegittimo annullamento di un voto a sé favorevole nella Sezione n. 17 di Melfi, deducendo violazione dell’art. 57 d.P.R n. 570 del 1960, comma 3 e 7; violazione l.r. n. 20 del 2018; violazione istruzioni elettorali per le operazioni; palese travisamento degli atti; motivazione contraddittoria.
4. Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Interno e GA RO.
5. Con sentenza non definitiva n. 9474 del 2025, questa Sezione ha accolto il ricorso in fase rescindente, ritenendo integrato l’errore di fatto revocatorio dell’erronea percezione degli elementi materiali della fattispecie (con riguardo, in particolare, alla scheda oggetto di contestazione, di cui alla Sezione n. 17 del Comune di Melfi, e alle correlate censure e istanze formulate dalla ER) a fini decisori, e così ha revocato la sentenza impugnata.
Al contempo la sentenza ha disposto verificazione, a fini rescissori, in relazione alla scheda della Sezione n. 17 del Comune di Melfi oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
6. Al predetto incombente il verificatore nominato ha adempiuto mediante deposito di relazione e allegati in date 12 e 19 gennaio 2026.
7. Alla successiva udienza pubblica per la discussione del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come anticipato in narrativa, con unico motivo di censura proposto a fini rescissori la ricorrente si duole dell’illegittimo annullamento di un voto in proprio favore nella Sezione n. 17 di Melfi motivato in ragione dell’apposizione del segno su due liste della coalizione di appartenenza della stessa ricorrente, insieme ad altro segno apposto sulla lista della medesima ER, ciò in un contesto in cui il nome di quest’ultima - insieme con quello del candidato Castaldi, nel rispetto delle regole sulla parità di genere - era anche espressamente riportato fra le preferenze della scheda.
Il che - a fronte della preferenza nominativa espressa nella scheda per la ER, l’apposizione ivi del segno sul simbolo della di lei lista, e la (sola) apposizione analoga di altri due segni su altrettante liste della medesima coalizione - ben consentirebbe l’attribuzione del voto alla ER, ai sensi dell’art. 57, comma 9, d.P.R. n. 570 del 1960, della l.r. n. 20 del 2018 e delle stesse Istruzioni per le operazioni elettorali.
1.1. Il motivo è infondato e va respinto, esimendo perciò il Collegio dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate al riguardo dal controinteressato resistente.
1.1.1. A seguito dell’istruttoria è emerso con chiarezza il contenuto della scheda (potenzialmente) rilevante ai fini dell’impugnativa: la stessa reca la croce nei riquadri di tutte le liste della coalizione di centro-destra, collegata al candidato presidente “ VI DI ”, sulle righe a fianco ai relativi simboli (ad eccezione della lista “ TE d’LI - GI EL ”), nonché analoga croce nei riquadri di tutte le liste della coalizione di centro-sinistra avente “ PI Marrese ” per candidato presidente; reca poi la preferenza nominativa per “ Castaldi ” e “ ER ” nelle righe del riquadro della lista (si ripete, in alcun modo contrassegnata) di “ TE d’LI - GI EL ”, e nessun segno in corrispondenza al riquadro relativo alla coalizione “ Volt Basilicata ”.
Alla luce di ciò, al di là dei profili di eccepita differenza tra il contenuto della scheda e la descrizione fattane dall’appellante ai fini della formulazione delle proprie doglianze, è assorbente rilevare l’infondatezza nel merito delle censure articolate.
Oltre al contrassegno nei riquadri delle liste della coalizione di centro-destra (ad eccezione, si ribadisce, di quella “ TE d’LI - GI EL ”), la scheda reca infatti analoga croce su quelli delle liste di una diversa coalizione, collegate ad altro candidato presidente.
Il che invera la ragione di nullità del voto prevista dall’art. 17, comma 5, l.r. n. 20 del 2018, a tenore del quale « Il voto espresso su liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo », in un contesto in cui « Non è ammesso il voto disgiunto» e «Il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo ».
In tal senso, la fattispecie è assimilabile a quella di cui all’esempio n. 18 delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione predisposte dalla Regione e del correlato criterio generale per cui “ Il voto espresso su liste collegate a candidati Presidenti diversi importa la nullità dei voti per entrambe le liste e, di conseguenza, per i candidati Presidenti ad esse collegate ” (cfr. Istruzioni, cit., pag. 115 e 117).
Non rileva in diverso senso il richiamo all’art. 17, comma 4, l.r. n. 20 del 2018, a tenore del quale « Il voto espresso su liste diverse collegate allo stesso candidato Presidente si intende attribuito al solo candidato Presidente; nello stesso caso, il voto di preferenza espresso per un candidato appartenente ad una delle liste si intende prevalente ed è attribuito alla lista medesima ed il voto di preferenza espresso per un candidato sullo spazio riservato a lista diversa da quella di appartenenza si intende attribuito al candidato medesimo ed alla lista che lo sostiene »: la fattispecie presa ad esame dalla disposizione è infatti ben diversa, coincidendo con quella in cui il voto sia espresso « su liste diverse collegate allo stesso candidato Presidente », ciò che vale anche rispetto alla regola per cui « il voto di preferenza espresso per un candidato appartenente ad una delle liste si intende prevalente ed è attribuito alla lista medesima », che trova applicazione appunto « nello stesso caso », essendo retta dunque pur sempre dal presupposto di « voto espresso su liste diverse collegate allo stesso candidato Presidente ».
Nel caso in esame, invece, le (varie) liste contrassegnate risultano collegate a due candidati presidenti diversi, così rendendo incerta la volontà dell’elettore e nullo il relativo voto.
Né può soccorrere a tal fine il richiamo all’all’art. 57, comma 9, d.P.R. n. 570 del 1960 (collocato nel Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali ), a tenore del quale « Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati »: la fattispecie attiene infatti al caso in cui l’elettore abbia « segnato più di un contrassegno di lista », ma abbia espresso al contempo una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di « tali » (contrassegnate) liste.
Per converso, nel caso in esame, la lista “ TE d’LI - GI EL ” (al fianco della quale era indicata la preferenza nominativa per l’appellante) non risultava contrassegnata dall’elettore, mentre lo risultavano tutte le altre liste suindicate; per questo motivo, oltre alla pertinente (e assorbente) previsione ad hoc di cui al suddetto art. 17, comma 5, l.r. n. 20 del 2018 per il caso, qui in rilievo, di contrassegni apposti su liste collegate a candidati presidenti diversi (con nullità ipso iure , per tale ragione, della relativa scheda), lo stesso richiamo all’art. 57, comma 9, d.P.R. n. 570 del 1960 non è di suo conferente, considerato del resto che il medesimo art. 57 contempla al precedente comma 7 il caso delle « preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata », sancendone l’inefficacia.
Né rilevano di per sé, in tale contesto, le previsioni che sanciscono la validità della preferenza anche in assenza di contrassegno sul simbolo di lista (art. 5 d.P.R. n. 132 del 1993; cfr., al riguardo, anche gli esempi n. 4 e 5 delle richiamate Istruzioni): le stesse attengono infatti all’ipotesi generale in cui la preferenza sia univocamente accostabile alla lista, ma non consentono di risolvere le contraddizioni tra l’una e l’altra indicazione (su cui cfr. infatti, in termini generali, le previsioni di cui all’art. 57, comma 9, d.P.R. n. 570 del 1960), né, d’altra parte, valgono a superare la prevista nullità del voto per segno apposto su liste riconducibili a candidati presidenti diversi (su cui cfr. l’art. 17, comma 5, l.r. n. 20 del 2018, cit.).
Allo stesso modo, non sono conducenti i richiami alla presunta “scarsa conoscenza di norme e istruzioni elettorali” o al principio di prevalenza e salvaguardia della volontà dell’elettore: è proprio su tale volontà che emerge infatti nella specie una situazione di oggettiva incertezza per la scheda controversa, caratterizzata dall’apposizione di contrassegni nei riquadri delle liste (riconducibili a candidati presidenti diversi), nei sensi suindicati, in termini che non possono risolversi facendo riferimento alla sola indicazione delle preferenze nominative su una lista (peraltro neppure contrassegnata, come suesposto).
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
2. In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso in fase rescissoria va respinto.
2.1. La particolarità della fattispecie, in una alla reciproca soccombenza delle parti nel giudizio, comprensivo della sentenza non definitiva resa sulla fase rescindente, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le stesse, mentre le spese di verificazione sono definitivamente poste a carico della parte ricorrente, risultata soccombente in fase rescissoria.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti, ponendo le spese di verificazione a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente sentenza alle parti, al Prefetto di Potenza e alla Giunta Regionale della Basilicata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
VA PE, Presidente FF
AL UR, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL UR | VA PE |
IL SEGRETARIO