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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/10/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale con contestuale domanda scioglimento del matrimonio R.G. n. 3050/2025 promosso congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
NF (AL), il 21/02/1976, residente in [...],
Via Unione Sovietica n. 21, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ZINGALE RICCARDO EL (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, nato in [...] - CANADA, il 14/07/1965, residente Parte_2 in MONTREAL - CANADA, 361 Place D'Youville Unit n.32 H2Y2B, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ZINGALE RICCARDO
EL (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._2 procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (datato 20.08.2025)
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate con contestuale domanda scioglimento del matrimonio;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Sestri Levante
(Genova) il 09/01/2021, ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato (atto n. 1, P. 1, Uff. 2, anno 2021, Comune di Sestri
Levante);
b) dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Vista l'ulteriore domanda proposta dalle parti le quali hanno chiesto che, decorsi i termini di legge, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 la quale hanno chiesto di autorizzare il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, il Tribunale voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto, con separata ordinanza la causa viene rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito a tale ulteriore domanda.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
NF (AL), il 21/02/1976
e
, nato in [...] - CANADA, il 14/07/1965, Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- Le parti confermano di non avere beni in comunione né controversie patrimoniali pendenti;
- Spese legali compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 di matrimonio relativo (Anno 2021, Numero 1, Parte 1, Uff. 2, Comune di Sestri
Levante) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale con contestuale domanda scioglimento del matrimonio R.G. n. 3050/2025 promosso congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
NF (AL), il 21/02/1976, residente in [...],
Via Unione Sovietica n. 21, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ZINGALE RICCARDO EL (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, nato in [...] - CANADA, il 14/07/1965, residente Parte_2 in MONTREAL - CANADA, 361 Place D'Youville Unit n.32 H2Y2B, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ZINGALE RICCARDO
EL (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._2 procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (datato 20.08.2025)
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate con contestuale domanda scioglimento del matrimonio;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Sestri Levante
(Genova) il 09/01/2021, ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato (atto n. 1, P. 1, Uff. 2, anno 2021, Comune di Sestri
Levante);
b) dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Vista l'ulteriore domanda proposta dalle parti le quali hanno chiesto che, decorsi i termini di legge, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 la quale hanno chiesto di autorizzare il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, il Tribunale voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto, con separata ordinanza la causa viene rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito a tale ulteriore domanda.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
NF (AL), il 21/02/1976
e
, nato in [...] - CANADA, il 14/07/1965, Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- Le parti confermano di non avere beni in comunione né controversie patrimoniali pendenti;
- Spese legali compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 di matrimonio relativo (Anno 2021, Numero 1, Parte 1, Uff. 2, Comune di Sestri
Levante) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4