Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 23/05/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 01633/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2025, proposto da
TO AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Sallemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria di Licodia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
sentenza n. 334/2024 del 13.7.2024, resa in seno al giudizio n. 350/2024 R.G., del Giudice di Pace di Paternò.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 334/2024 del 13.07.2024, il Giudice di Pace di Paternò, in accoglimento del relativo ricorso, ha annullato il verbale impugnato e ha condannato il Comune di Santa Maria di Licodia al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 123,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, odierno ricorrente.
La sentenza è stata notificata con la formula esecutiva all’Amministrazione ed è passata in giudicato, come da certificazione in atti.
In difetto di integrale esecuzione della detta sentenza, nonostante la notificazione del titolo esecutivo ed il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, parte ricorrente si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso volto ad ottenere la completa ottemperanza del giudicato e la nomina, ove necessario, di un commissario ad acta; ha chiesto, altresì, di fissare la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
2. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 20 maggio 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e limiti che seguono.
4.1. Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (sentenza del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c.
L’amministrazione, però, è rimasta inerte.
4.2. Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione ad ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe, detratte ovviamente le somme già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del presente ricorso.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale sia per gli interessi, che vanno liquidati dalle singole scadenze al soddisfo, e gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
4.3. Va, invece, respinta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., non sussistendone tutti i presupposti, in quanto - in considerazione dell'entità del credito, nonché del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato – essa risulta manifestamente iniqua.
4.4. Il Collegio ritiene, pertanto, di concedere all’amministrazione intimata il termine di giorni 90, decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica della stessa a cura di parte, per provvedere a dare esecuzione al giudicato in questione.
Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, su istanza di parte, sostitutivamente, un Commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Biancavilla, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario dello stesso Comune in possesso della necessaria professionalità e competenza.
Il Commissario provvederà entro il successivo termine di giorni 90 sotto la sua personale responsabilità, adottando ogni provvedimento utile.
5. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni affrontate, mentre il compenso del Commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AT (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato di cui in epigrafe nei termini e modi ivi indicati;
b) per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Biancavilla, o suo delegato, perché provveda, su istanza di parte, entro gli ulteriori giorni novanta (90) a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza;
c) respinge la domanda di condanna l’Amministrazione al pagamento della penalità di mora;
d) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 200,00 (euro duecento/00), oltre accessori di legge, nonché al pagamento dei compensi spettanti al Commissario ad acta per la sua attività, da liquidarsi con separato provvedimento, secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
TO Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO