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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. 347-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott. ER TT Presidente
Dott. IA FA DI rel
Dott. Alessandro Longobardi DI
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso da
(C.F. con sede legale in DA via Monte Parte_1 P.IVA_1
Berico n. 21/23, difesa dal avv. Camilla Lanzani giusta procura in calce al ricorso e presso il cui studio in DA , Piazza Stazione n. 6, ha eletto domicilio
RICORRENTE
(C.F. , con sede in Carate Brianza via Controparte_1 P.IVA_2
Della Valle n. 39, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gualtiero Santerini e Stefano Mandelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lecco, Corso Martiri delle
Liberazione n. 56, come da procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
esaminati gli atti ed udita la relazione del DI Delegato
1 Premesso che:
• con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in
16.10.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura del Parte_1 procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
;
[...]
• a sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere creditrice della somma di € 40.528,40, oltre interessi e spese, in forza delle fatture elettroniche n. 5 del 13/02/2025 per € 32.461,76 e n. 6 del 26/02/2025 per € 8.066,64 (doc. da 1
a 4 del ricorso);
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito, visto il perfezionamento in data
23.10.2025 della notificazione a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma
6 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “CCII”);
• la società resistente si è costituita in data 18.11.2025 ed ha esposto di non contestare il rapporto commerciale con la ricorrente ma di voler dimostrare che l'attuale difficoltà economico- finanziaria non derivava da condotte colpose o dolose dell'organo gestorio, “bensì da una successione di eventi oggettivi, straordinari e imprevedibili che hanno progressivamente inciso sulla continuità aziendale”, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 37, 40 e 121 CCII;
chiedeva in subordine, di accertare che l'insolvenza non era imputabile a dolo o colpa grave dell'amministratore o dei soci e che non sussistevano condotte distrattive e, in via ulteriormente subordinata, di disporre l'apertura della sua liquidazione controllata ex art. 268 CCII;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura camerale della società resistente;
- Modello Dichiarazione Società di Capitali per gli anni di imposta 2022 e 2023
- Modello 770 per l'anno 2024, per l'anno 2023, per l'anno 2022 ;
- Modello Dichiarazione IRAP per l'anno 2023, 2022;
- gli ultimi bilanci di esercizio depositati (esercizi 2023, 2022 e 2021)
- certificato dei carichi pendenti;
- visura protesti;
All'udienza del 25.11.2025 è comparsa la resistente, la quale ha rappresentato che la società non ha liquidità necessarie per pagare il debito della ricorrente neppure in una somma inferiore ed ha chiesto il rigetto del ricorso e in via subordinata l'apertura della propria liquidazione controllata ex art. 268 CCII;
la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, evidenziando che dall'istruttoria era emersa la sussistenza di rilevanti debiti erariali pag. 2 di 7 precedenti al periodo riportato nella memoria di costituzione quale causa delle difficoltà finanziaria della società.
Ritenuto che:
• Sussiste, in forza dell'art. 37 comma 2 CCII, la legittimazione attiva della società ricorrente, essendo creditrice della somma di € 40.528,40, oltre interessi e spese, in forza delle fatture elettroniche n. 5 del 13/02/2025 per € 32.461,76 e n. 6 del 26/02/2025 per € 8.066,64 (doc. da 1 a
4 del ricorso);
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Carate Brianza (MB) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).
• Sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Carate Brianza (MB) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, dal momento che parte ricorrente vanta un credito, in sorte capitale, superiore ad € 30.000,00 e non contestato dalla debitrice.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII poichè esercita principalmente attività di impresa commerciale nell'ambito del commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi (cfr. visura camerale in atti) e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
pag. 3 di 7 In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate dalla summenzionata norma, si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti stante il tenore dell'art. 121 comma 1 CCII a mente del quale “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma, 1 lett. d)” (già con riguardo alla legge fallimentare la Cassazione aveva sancito che “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti» v. ex multis Cass n. 7372/2018).
Nel caso di specie la resistente non ha contestato di essere sopra soglia ed infatti dall'ultimo
Bilancio depositato al 31.12.2023 si evince il superamento delle soglie con riguardo a tutti i parametri, avendo dichiarato un attivo di € 1.230.398; debiti per € 1.203.457,00 e ricavi per €
1.418.535,00. Il che evidentemente impedisce di accogliere la domanda svolta in via subordinata dalla resistente di apertura della propria liquidazione controllata.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della
L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass.
18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate
pag. 4 di 7 nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale
(Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432).
Nella specie ricorre una situazione di insolvenza del debitore considerato che, come risulta dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese (relativo all'esercizio 2023 non avendo la resistente depositato i bilanci successivi, né prodotto in sede di istruttoria una situazione economico-patrimoniale aggiornata), emerge una perdita di esercizio portata a nuovo di €
72.940,00 ed una perdita d'esercizio dell'anno pari ad € 44.714,00; inoltre le risorse liquide ammontano a soli € 228,00 evidentemente non sufficienti a soddisfare né il debito nei confronti della società istante, né tantomeno il debito nei confronti dell'Erario ammontante ad oltre €
262.342,02 per cartelle notificate e non oggetto di rateizzazione (cfr. Certificazione in atti) CP_2
Insolvenza che peraltro non è stata neppure specificamente contestata dalla resistente, essendo peraltro del tutto irrilevanti, in questa sede, le cause che hanno condotto a detta situazione e l'imputazione delle responsabilità.
Deve pertanto desumersi dagli elementi sopra indicati, che la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza e che ricorrano, quindi, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
Il Tribunale visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ), con sede in 20841 Carate Brianza (MB) via Della Valle n. 39 P.IVA_2
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa IA FA DI Delegato per la procedura pag. 5 di 7 nomina curatore dott. con studio in Monza, Via Vittorio Emanuele II 36 indirizzo pec Persona_1
- che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla Email_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 12 marzo 2026 ad ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
DI Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 6 di 7 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il DI estensore Il Presidente
IA FA ER TT
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott. ER TT Presidente
Dott. IA FA DI rel
Dott. Alessandro Longobardi DI
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso da
(C.F. con sede legale in DA via Monte Parte_1 P.IVA_1
Berico n. 21/23, difesa dal avv. Camilla Lanzani giusta procura in calce al ricorso e presso il cui studio in DA , Piazza Stazione n. 6, ha eletto domicilio
RICORRENTE
(C.F. , con sede in Carate Brianza via Controparte_1 P.IVA_2
Della Valle n. 39, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gualtiero Santerini e Stefano Mandelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lecco, Corso Martiri delle
Liberazione n. 56, come da procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
esaminati gli atti ed udita la relazione del DI Delegato
1 Premesso che:
• con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in
16.10.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura del Parte_1 procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
;
[...]
• a sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere creditrice della somma di € 40.528,40, oltre interessi e spese, in forza delle fatture elettroniche n. 5 del 13/02/2025 per € 32.461,76 e n. 6 del 26/02/2025 per € 8.066,64 (doc. da 1
a 4 del ricorso);
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito, visto il perfezionamento in data
23.10.2025 della notificazione a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma
6 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “CCII”);
• la società resistente si è costituita in data 18.11.2025 ed ha esposto di non contestare il rapporto commerciale con la ricorrente ma di voler dimostrare che l'attuale difficoltà economico- finanziaria non derivava da condotte colpose o dolose dell'organo gestorio, “bensì da una successione di eventi oggettivi, straordinari e imprevedibili che hanno progressivamente inciso sulla continuità aziendale”, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 37, 40 e 121 CCII;
chiedeva in subordine, di accertare che l'insolvenza non era imputabile a dolo o colpa grave dell'amministratore o dei soci e che non sussistevano condotte distrattive e, in via ulteriormente subordinata, di disporre l'apertura della sua liquidazione controllata ex art. 268 CCII;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura camerale della società resistente;
- Modello Dichiarazione Società di Capitali per gli anni di imposta 2022 e 2023
- Modello 770 per l'anno 2024, per l'anno 2023, per l'anno 2022 ;
- Modello Dichiarazione IRAP per l'anno 2023, 2022;
- gli ultimi bilanci di esercizio depositati (esercizi 2023, 2022 e 2021)
- certificato dei carichi pendenti;
- visura protesti;
All'udienza del 25.11.2025 è comparsa la resistente, la quale ha rappresentato che la società non ha liquidità necessarie per pagare il debito della ricorrente neppure in una somma inferiore ed ha chiesto il rigetto del ricorso e in via subordinata l'apertura della propria liquidazione controllata ex art. 268 CCII;
la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, evidenziando che dall'istruttoria era emersa la sussistenza di rilevanti debiti erariali pag. 2 di 7 precedenti al periodo riportato nella memoria di costituzione quale causa delle difficoltà finanziaria della società.
Ritenuto che:
• Sussiste, in forza dell'art. 37 comma 2 CCII, la legittimazione attiva della società ricorrente, essendo creditrice della somma di € 40.528,40, oltre interessi e spese, in forza delle fatture elettroniche n. 5 del 13/02/2025 per € 32.461,76 e n. 6 del 26/02/2025 per € 8.066,64 (doc. da 1 a
4 del ricorso);
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Carate Brianza (MB) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).
• Sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Carate Brianza (MB) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, dal momento che parte ricorrente vanta un credito, in sorte capitale, superiore ad € 30.000,00 e non contestato dalla debitrice.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII poichè esercita principalmente attività di impresa commerciale nell'ambito del commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi (cfr. visura camerale in atti) e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
pag. 3 di 7 In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate dalla summenzionata norma, si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti stante il tenore dell'art. 121 comma 1 CCII a mente del quale “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma, 1 lett. d)” (già con riguardo alla legge fallimentare la Cassazione aveva sancito che “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti» v. ex multis Cass n. 7372/2018).
Nel caso di specie la resistente non ha contestato di essere sopra soglia ed infatti dall'ultimo
Bilancio depositato al 31.12.2023 si evince il superamento delle soglie con riguardo a tutti i parametri, avendo dichiarato un attivo di € 1.230.398; debiti per € 1.203.457,00 e ricavi per €
1.418.535,00. Il che evidentemente impedisce di accogliere la domanda svolta in via subordinata dalla resistente di apertura della propria liquidazione controllata.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della
L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass.
18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate
pag. 4 di 7 nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale
(Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432).
Nella specie ricorre una situazione di insolvenza del debitore considerato che, come risulta dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese (relativo all'esercizio 2023 non avendo la resistente depositato i bilanci successivi, né prodotto in sede di istruttoria una situazione economico-patrimoniale aggiornata), emerge una perdita di esercizio portata a nuovo di €
72.940,00 ed una perdita d'esercizio dell'anno pari ad € 44.714,00; inoltre le risorse liquide ammontano a soli € 228,00 evidentemente non sufficienti a soddisfare né il debito nei confronti della società istante, né tantomeno il debito nei confronti dell'Erario ammontante ad oltre €
262.342,02 per cartelle notificate e non oggetto di rateizzazione (cfr. Certificazione in atti) CP_2
Insolvenza che peraltro non è stata neppure specificamente contestata dalla resistente, essendo peraltro del tutto irrilevanti, in questa sede, le cause che hanno condotto a detta situazione e l'imputazione delle responsabilità.
Deve pertanto desumersi dagli elementi sopra indicati, che la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza e che ricorrano, quindi, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
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P.Q.M.
Il Tribunale visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ), con sede in 20841 Carate Brianza (MB) via Della Valle n. 39 P.IVA_2
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa IA FA DI Delegato per la procedura pag. 5 di 7 nomina curatore dott. con studio in Monza, Via Vittorio Emanuele II 36 indirizzo pec Persona_1
- che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla Email_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 12 marzo 2026 ad ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
DI Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 6 di 7 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il DI estensore Il Presidente
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