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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 11/04/2022, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2022
N. 00290/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Squinzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Diana Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - Arca Sud Salento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. -OMISSIS-con cui il responsabile dell'Ufficio Casa del Comune di Squinzano ha rigettato l'istanza di regolarizzazione del rapporto locativo con Arca Sud Salento, avente ad oggetto l'occupazione sine titulo di alloggio popolare;
- della diffida del 15.2.2022 al rilascio dell'immobile de quo per la data del 22 marzo 20222;
- delle deliberazioni della G.R. Puglia nn. 990/2015 e 1863/2016, aventi ad oggetto la definizione dei criteri applicativi di cui all'art. 20, comma 3, punto b), L.R. Puglia n. 10/2014 in parte qua e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso, ivi compreso il preavviso di rigetto -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Squinzano, della Regione Puglia e dell’Arca Sud Salento;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. V. Parato, per la parte ricorrente, avv.ti S. Basso e D. Limongelli, quest'ultima in sostituzione dell'avv. D. Angelo, per il Comune e la Regione, e avv. A. Pezzuto, per l’Arca Sud Salento.
Ritenuto che, per la peculiarità della controversia in esame, sia necessario l’approfondimento tipico della fase di merito;
Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per mantenere la res adhuc integra , tenuto conto, tra l’altro, della situazione di “indigenza economica” denunciata dal ricorrente;
Ritenuto quindi di accogliere la domanda cautelare e, per l’effetto, di sospendere l’atto di diffida al rilascio dell’immobile, meglio indicato in epigrafe;
Ritenuto, ancora, di fissare l’udienza pubblica di cui in dispositivo;
Ritenuto, in ultimo, di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l’atto di diffida al rilascio dell’immobile.
Fissa per la trattazione della controversia nel merito l’udienza pubblica dell’11 ottobre 2022.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.