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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 26/11/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 350/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
Il Tribunale, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale per adozione di persone di maggiore età, iscritto al n.
350/2025 V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente al vico II Parte_1
Piemonte n. 46, C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Gemma C.F._1
Demuro (C.F. e dall'Avv. Paolo A. Demuro (C.F. C.F._2
) del Foro di Lanusei, domiciliato presso il loro studio in C.F._3
Lanusei alla via G. Zanardelli n. 52.
NEI CONFRONTI DI , nata a [...] Controparte_1
AD (Repubblica di El Salvador) il 13 agosto 1987 e residente in [...] al vico II Piemonte n. 42, C.F. C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 02 settembre 2025 il sig. ha chiesto di adottare la sig.ra Parte_1
ormai maggiorenne, evidenziando di aver Controparte_1
compiuto gli anni trentacinque e di superare di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda.
ha allegato e documentato di essere Controparte_1
originaria della Repubblica di El Salvador, e di essere stata registrata alla nascita con il cognome materno , essendo ignota l'identità del padre biologico;
Per_1
successivamente la sig. madre della giovane, ha contratto Persona_2
matrimonio con il sig. ragion per cui l'adottanda ha Parte_2
acquisito il cognome del patrigno ”. A seguito dell'abbandono da Controparte_1
parte di quest'ultimo, e sua madre hanno Controparte_1
trovato supporto e rifugio presso l'istituto religioso delle Suore Somasche, luogo in cui la giovane è cresciuta ed è rimasta fino al compimento del diciottesimo anno di età,
periodo massimo di permanenza presso la casa religiosa. Divenuta orfana di madre, con un padre biologico ignoto e un patrigno deceduto, la giovane, grazie all'ausilio delle
Suore, si è trasferita in Italia nel 2005 ed è stata accolta dal ricorrente e dalla moglie
, deceduta in data 26 gennaio 2024, come da certificato di morte in atti. Persona_3
I coniugi avendo perso la loro unica figlia a causa di una grave patologia, Parte_3
si sono presi cura della ragazza come fossero i suoi genitori, occupandosi di lei non solo dal punto di vista educativo ed economico, ma soprattutto creando con la stessa un autentico rapporto di affectio familiaris, connotato da un costante supporto morale ed affettivo, oltre che materiale.
ha potuto altresì creare una sua indipendenza lavorativa, esercitando CP_1
l'attività commerciale aperta dal sig. , e una sua sfera affettiva, costruendo Parte_1
un nucleo familiare al quale appartengono la figlia avuta dal primo Persona_4
matrimonio, e il coniuge in seconde nozze Persona_5
All'udienza del 07 ottobre 2025 sono comparsi il ricorrente , l'adottanda Parte_1
nonché il coniuge di quest'ultima Controparte_1 [...]
tutte le parti presenti hanno confermato la volontà di procedere all'adozione e Per_5
di vedere sostituito il cognome dell'adottata “ con il cognome Controparte_1
dell'adottante . Pt_1
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione dal Collegio
all'udienza di cui sopra del 07 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti di legge, in forza degli artt. 291 e ss. c.c., per l'accoglimento della domanda, di adozione, posto che il ricorrente possiede i requisiti necessari.
Considerato in particolare che:
- è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero;
- l'adottante è di stato civile libero, come da certificato in atti;
- l'adottante non risulta avere discendenti legittimi o legittimati, ha compiuto gli anni trentacinque e supera di almeno diciotto anni l'età dell'adottanda;
- è stato acquisito il consenso dell'adottante, dell'adottanda e del coniuge di quest'ultima, dimostrando piena consapevolezza e volontà di procedere all'instaurazione del legame familiare;
- entrambi i genitori dell'adottanda sono defunti, non risulta pertanto vi siano genitori dell'adottanda chiamati ad esprimere il loro consenso all'adozione;
- non risulta che sia già stata adottata Controparte_1
da altri, come emerge anche dal fatto che nei documenti della medesima non è
riportato altro cognome rispetto a quello originario;
- l'adozione risulta conveniente per l'adottanda ai sensi dell'art. 312, n. 2, c.c., sia dal punto di vista economico che morale, come da documentazione in atti;
- pertanto, tutte le condizioni di legge risultano essere state adempiute ex art. 312,
n. 1, c.c.
Alla luce del forte legame di fiducia e affetto instauratosi tra il sig. e Parte_1 [...]
assimilabile ad un rapporto di filiazione ormai Controparte_1
cristallizzatosi negli anni e che coinvolge altresì figlia dell'adottanda, che Persona_4
ha sempre considerato il sig. e la sig.ra come dei nonni, la richiesta di Pt_1 Per_3
adozione deve essere pertanto accolta.
***
L'adottante e l'adottanda, con l'approvazione del coniuge di quest'ultima, chiedono che il cognome dell'adottanda ” sia sostituito integralmente dal cognome Controparte_1
dell'adottante oppure, in via subordinata, che l'adottanda assuma il cognome Pt_1
dell'adottante anteponendolo al proprio, divenendo Pt_1 Persona_6
[...]
L'art. 299, primo comma, c.c., prevede che “l'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 135 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 299, primo comma, c.c., “nella parte in cui non consente, con la
sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso
all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Per effetto di tale pronuncia, è dunque consentito aggiungere il cognome dell'adottante,
lasciando alle parti stabilire l'ordine dei cognomi che l'adottato dovrà assumere.
Con la recente e successiva sentenza n. 53 del 2025 della Corte Costituzionale, è stato invece dissipato ogni dubbio sulla ammissibilità della sostituzione integrale del cognome, che una giurisprudenza di merito, sulla base di una presunta lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c., aveva incominciato a riconoscere sul presupposto della libera determinazione della persona in materia di identità personale
(Trib. Livorno n. 384 del 21.8.2025).
La Corte Costituzionale, invece, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 299, primo comma, c.c., sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia
in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, “[n]ella parte in cui
non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di
anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi
nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i
genitori biologici dell'adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità
genitoriale”.
Il giudice delle leggi, nel ritenere non fondata la questione, ha attribuito massima rilevanza al cognome originario dell'adottato maggiore di età, “che per (almeno)
diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale” ed è
“capace di resistere, di norma, ai mutamenti di status”, costituendo, assieme al prenome, parte essenziale dell'identità giuridica e sociale della persona, pertanto
“sottratto alla piena disponibilità del titolare, il cui consenso può essere solo il
presupposto di eventuali modifiche, disposte o per provvedimento giudiziale o per
provvedimento del prefetto” (Corte Costituzionale, Sentenza n. 53 del 2025). Con la stessa pronuncia la Corte ha spiegato che aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, come stabilito con la precedente sentenza n. 135 del 2023, non equivarrebbe a riconoscere totale discrezionalità all'adottato maggiore d'età, ma al contrario rappresenta una visione rafforzativa del cognome originario dell'adottato.
Peraltro, è stato anche precisato che in presenza di un interesse specifico a cancellare il cognome originario, l'ordinamento già predispone il rimedio appropriato, richiamando al riguardo l'art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui, “salvo quanto
disposto per le rettificazioni, chiunque […] vuole cambiare il cognome, anche perché
[…] rivela l'origine naturale […], deve farne domanda al prefetto della provincia del
luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile
dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante
deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”.
Ed in effetti, nel caso di specie ricorrono situazioni tale da presumere l'esistenza di un precipuo interesse della adottata a far cadere nell'oblio il cognome originario, acquisito dal patrigno deceduto, con il quale non è mai intercorso un reale legame affettivo ed anzi dal quale è stata abbandonata prima di essere accolta in Italia dalle suore Comasche.
***
In conclusione, in accoglimento della domanda, Controparte_1
può essere adottata da , anteponendo il cognome dell'adottante al
[...] Parte_1
proprio ai sensi dell'art. 299 c.c.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 313 c.c., dispone farsi luogo all'adozione di CP_1
, nata a [...] Controparte_1 El Salvador) il 13 agosto 1987 e residente in [...] al vico II Piemonte n. 42, da parte di , nato a [...] il [...] ed ivi residente al vico Parte_1
II Piemonte n. 46.
Dispone che al cognome dell'adottanda sia anteposto il Controparte_1
cognome . Pt_1
Manda alla cancelleria di procedere alle comunicazioni e trascrizioni di cui all'art. 314
c.c.
Nulla sulle spese.
Lanusei, 26.11.2025. Il Presidente est.
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
Il Tribunale, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale per adozione di persone di maggiore età, iscritto al n.
350/2025 V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente al vico II Parte_1
Piemonte n. 46, C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Gemma C.F._1
Demuro (C.F. e dall'Avv. Paolo A. Demuro (C.F. C.F._2
) del Foro di Lanusei, domiciliato presso il loro studio in C.F._3
Lanusei alla via G. Zanardelli n. 52.
NEI CONFRONTI DI , nata a [...] Controparte_1
AD (Repubblica di El Salvador) il 13 agosto 1987 e residente in [...] al vico II Piemonte n. 42, C.F. C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 02 settembre 2025 il sig. ha chiesto di adottare la sig.ra Parte_1
ormai maggiorenne, evidenziando di aver Controparte_1
compiuto gli anni trentacinque e di superare di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda.
ha allegato e documentato di essere Controparte_1
originaria della Repubblica di El Salvador, e di essere stata registrata alla nascita con il cognome materno , essendo ignota l'identità del padre biologico;
Per_1
successivamente la sig. madre della giovane, ha contratto Persona_2
matrimonio con il sig. ragion per cui l'adottanda ha Parte_2
acquisito il cognome del patrigno ”. A seguito dell'abbandono da Controparte_1
parte di quest'ultimo, e sua madre hanno Controparte_1
trovato supporto e rifugio presso l'istituto religioso delle Suore Somasche, luogo in cui la giovane è cresciuta ed è rimasta fino al compimento del diciottesimo anno di età,
periodo massimo di permanenza presso la casa religiosa. Divenuta orfana di madre, con un padre biologico ignoto e un patrigno deceduto, la giovane, grazie all'ausilio delle
Suore, si è trasferita in Italia nel 2005 ed è stata accolta dal ricorrente e dalla moglie
, deceduta in data 26 gennaio 2024, come da certificato di morte in atti. Persona_3
I coniugi avendo perso la loro unica figlia a causa di una grave patologia, Parte_3
si sono presi cura della ragazza come fossero i suoi genitori, occupandosi di lei non solo dal punto di vista educativo ed economico, ma soprattutto creando con la stessa un autentico rapporto di affectio familiaris, connotato da un costante supporto morale ed affettivo, oltre che materiale.
ha potuto altresì creare una sua indipendenza lavorativa, esercitando CP_1
l'attività commerciale aperta dal sig. , e una sua sfera affettiva, costruendo Parte_1
un nucleo familiare al quale appartengono la figlia avuta dal primo Persona_4
matrimonio, e il coniuge in seconde nozze Persona_5
All'udienza del 07 ottobre 2025 sono comparsi il ricorrente , l'adottanda Parte_1
nonché il coniuge di quest'ultima Controparte_1 [...]
tutte le parti presenti hanno confermato la volontà di procedere all'adozione e Per_5
di vedere sostituito il cognome dell'adottata “ con il cognome Controparte_1
dell'adottante . Pt_1
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione dal Collegio
all'udienza di cui sopra del 07 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti di legge, in forza degli artt. 291 e ss. c.c., per l'accoglimento della domanda, di adozione, posto che il ricorrente possiede i requisiti necessari.
Considerato in particolare che:
- è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero;
- l'adottante è di stato civile libero, come da certificato in atti;
- l'adottante non risulta avere discendenti legittimi o legittimati, ha compiuto gli anni trentacinque e supera di almeno diciotto anni l'età dell'adottanda;
- è stato acquisito il consenso dell'adottante, dell'adottanda e del coniuge di quest'ultima, dimostrando piena consapevolezza e volontà di procedere all'instaurazione del legame familiare;
- entrambi i genitori dell'adottanda sono defunti, non risulta pertanto vi siano genitori dell'adottanda chiamati ad esprimere il loro consenso all'adozione;
- non risulta che sia già stata adottata Controparte_1
da altri, come emerge anche dal fatto che nei documenti della medesima non è
riportato altro cognome rispetto a quello originario;
- l'adozione risulta conveniente per l'adottanda ai sensi dell'art. 312, n. 2, c.c., sia dal punto di vista economico che morale, come da documentazione in atti;
- pertanto, tutte le condizioni di legge risultano essere state adempiute ex art. 312,
n. 1, c.c.
Alla luce del forte legame di fiducia e affetto instauratosi tra il sig. e Parte_1 [...]
assimilabile ad un rapporto di filiazione ormai Controparte_1
cristallizzatosi negli anni e che coinvolge altresì figlia dell'adottanda, che Persona_4
ha sempre considerato il sig. e la sig.ra come dei nonni, la richiesta di Pt_1 Per_3
adozione deve essere pertanto accolta.
***
L'adottante e l'adottanda, con l'approvazione del coniuge di quest'ultima, chiedono che il cognome dell'adottanda ” sia sostituito integralmente dal cognome Controparte_1
dell'adottante oppure, in via subordinata, che l'adottanda assuma il cognome Pt_1
dell'adottante anteponendolo al proprio, divenendo Pt_1 Persona_6
[...]
L'art. 299, primo comma, c.c., prevede che “l'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 135 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 299, primo comma, c.c., “nella parte in cui non consente, con la
sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso
all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Per effetto di tale pronuncia, è dunque consentito aggiungere il cognome dell'adottante,
lasciando alle parti stabilire l'ordine dei cognomi che l'adottato dovrà assumere.
Con la recente e successiva sentenza n. 53 del 2025 della Corte Costituzionale, è stato invece dissipato ogni dubbio sulla ammissibilità della sostituzione integrale del cognome, che una giurisprudenza di merito, sulla base di una presunta lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c., aveva incominciato a riconoscere sul presupposto della libera determinazione della persona in materia di identità personale
(Trib. Livorno n. 384 del 21.8.2025).
La Corte Costituzionale, invece, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 299, primo comma, c.c., sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia
in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, “[n]ella parte in cui
non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di
anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi
nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i
genitori biologici dell'adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità
genitoriale”.
Il giudice delle leggi, nel ritenere non fondata la questione, ha attribuito massima rilevanza al cognome originario dell'adottato maggiore di età, “che per (almeno)
diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale” ed è
“capace di resistere, di norma, ai mutamenti di status”, costituendo, assieme al prenome, parte essenziale dell'identità giuridica e sociale della persona, pertanto
“sottratto alla piena disponibilità del titolare, il cui consenso può essere solo il
presupposto di eventuali modifiche, disposte o per provvedimento giudiziale o per
provvedimento del prefetto” (Corte Costituzionale, Sentenza n. 53 del 2025). Con la stessa pronuncia la Corte ha spiegato che aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, come stabilito con la precedente sentenza n. 135 del 2023, non equivarrebbe a riconoscere totale discrezionalità all'adottato maggiore d'età, ma al contrario rappresenta una visione rafforzativa del cognome originario dell'adottato.
Peraltro, è stato anche precisato che in presenza di un interesse specifico a cancellare il cognome originario, l'ordinamento già predispone il rimedio appropriato, richiamando al riguardo l'art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui, “salvo quanto
disposto per le rettificazioni, chiunque […] vuole cambiare il cognome, anche perché
[…] rivela l'origine naturale […], deve farne domanda al prefetto della provincia del
luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile
dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante
deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”.
Ed in effetti, nel caso di specie ricorrono situazioni tale da presumere l'esistenza di un precipuo interesse della adottata a far cadere nell'oblio il cognome originario, acquisito dal patrigno deceduto, con il quale non è mai intercorso un reale legame affettivo ed anzi dal quale è stata abbandonata prima di essere accolta in Italia dalle suore Comasche.
***
In conclusione, in accoglimento della domanda, Controparte_1
può essere adottata da , anteponendo il cognome dell'adottante al
[...] Parte_1
proprio ai sensi dell'art. 299 c.c.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 313 c.c., dispone farsi luogo all'adozione di CP_1
, nata a [...] Controparte_1 El Salvador) il 13 agosto 1987 e residente in [...] al vico II Piemonte n. 42, da parte di , nato a [...] il [...] ed ivi residente al vico Parte_1
II Piemonte n. 46.
Dispone che al cognome dell'adottanda sia anteposto il Controparte_1
cognome . Pt_1
Manda alla cancelleria di procedere alle comunicazioni e trascrizioni di cui all'art. 314
c.c.
Nulla sulle spese.
Lanusei, 26.11.2025. Il Presidente est.
Dott. Nicola Caschili