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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
EC NA, RE
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2644/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
LI IZ PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6346/2024 emessa dalla Corte di IZ Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 001552/2023 ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3898/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, sig.ra Ricorrente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di IZ Tributaria di primo grado di Roma avverso l'invito al versamento “Modello C – omesso versamento contributo unificato” n.
001552/2023, notificato in data 27.01.2023 da LI IZ S.p.A., per il mancato pagamento del contributo unificato di Euro 210,00, inerente al giudizio civile iscritto al n. 15625/2021 del Tribunale di
Palermo.
In tale sede, la contribuente aveva proceduto all'impugnazione del verbale dell'assemblea condominiale del 24.05.2021, con cui era stato disposto l'esborso di Euro 2.338,00 per lavori condominiali. All'atto dell'iscrizione a ruolo, la contribuente versava il contributo unificato di Euro 49,00, ovvero Euro 98,00 di cui all'art. 13, c. 1, lett. b) del DPR 115/2002, importo ridotto della metà ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 13. LI IZ S.p.A. notificava l'invito per il pagamento integrativo di Euro
210.00.
Nel merito, la ricorrente riteneva la pretesa impositiva indebita, stante la correttezza del proprio versamento, in relazione al valore della causa. Contestava poi l'illegittimità del medesimo invito per carenza di motivazione, con impossibilità per l'Amministrazione di procedere ad integrazione in corso di giudizio.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, aderendo al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale 'la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa', Cass. ord. 19250/21.
Rilevava poi, come, dall'analisi del ricorso civile allegato in atti, trasparisse il valore indeterminato della delibera assembleare. Riportava integralmente il testo dell'art. 13 TUSG e, alla luce di quanto ivi previsto, concludeva per il rigetto.
Stante il mutato quadro giurisprudenziale, compensava le spese.
Avverso tale decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso in appello la contribuente, deducendo:
- nullità della sentenza per abnorme violazione del principio del contraddittorio (artt. 111 Cost. e
101 c.p.c.). La Corte, infatti, aveva, nonostante esplicita e limpida nota dell'allora ricorrente, ammesso la costituzione in giudizio della resistente e, altresì proceduto all'esame delle controdeduzioni prodotte in giudizio, nonostante il deposito in data 04.03.2024, in pendenza del termine per la decisione, decorrente dal 16.01.2024. Parte ricorrente si era così vista preclusa la facoltà di
contro
-argomentare;
- nullità della sentenza per motivazione apparente. Riteneva, invero, che la statuizione del giudice di prime cure per cui 'l'invito è motivato ed indica il Tribunale a cui si riferisce l'atto' fosse evidentemente tautologica;
- nullità della sentenza laddove non aveva riconosciuto l'incontrovertibile lacunosità dell'invito, quanto alla causale, ovvero al titolo della pretesa integrativa;
- abnormità della decisione laddove aveva ritenuto che la delibera condominiale di spesa fosse indeterminata. Rappresentava come non esistesse delibera condominiale di spesa che non fosse determinata, rappresentandone l'importo di Euro 2.330,00 una quota. Riteneva, pertanto, che l'importo di
Euro 2.330,00 fosse l'unico vincolante;
- violazione dell'art. 101 c.p.c. per non aver il giudice svolto 'attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese'. Richiama altresì il novellato art. 58 del D.Lgs. 546/1992, in vigore dal 05.01.2024, in materia di prove in appello.
Si costituiva in giudizio LI IZ S.p.A. con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Costituzionale (sent. 44/2016) ha statuito, in ossequio alla tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, che la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie è fissata con riferimento alla sede dell'ente impositore e non di quella del terzo a cui è affidata la riscossione, talvolta molto lontana dalla prima per esigenze pratiche ed operative degli enti.
Il suddetto richiamo permette al Collegio di rilevare che in fase di rigetto del reclamo-mediazione ex art. 17-bis D.lgs. 546/92 ss.mm.i. proposto da Ricorrente_1, l'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Palermo aveva rilevato, preliminarmente, il "difetto di competenza territoriale della Corte di
IZTributaria adita, atteso che l'unico soggetto titolare del credito erariale oggetto di contestazione è il Ministero della IZ - Tribunale di Palermo - Ufficio recupero crediti, ente impositore non chiamato in causa. Infatti, LI IZ S.p.A. è la società unicamente deputata alla gestione del credito affidato dall'ente creditore in forza della convenzione da ultimo stipulata li 28 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo ,1 commi 367 ss., della legge 24 dicembre 2007 n. 244. In particolare, l'articolo 2, commi 2 e seguenti, della suddetta convenzione stabilisce espressamente che al titolarità dei crediti di giustizia permane in carico al Ministero della IZ, mentre la gestione degli stessi viene affidata alla società sopra indicata. Conseguentemente, non vi sono dubbi in merito al difetto di competenza territoriale della
C.G.T. di 1° grado di Roma, atteso che l'A.G. competente è la C.G.T. di 1° grado di Palermo, ove ha sede il Tribunale di Palermo - Ufficio Recupero Crediti, ente impositore del credito oggetto di ricorso.
Richiamato il dispositivo dell'art. 5 del codice del processo tributario, in ossequio al quale l'incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevabile anche d'ufficio, "soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce".
Tutto ciò premesso, il Collegio rileva l'incompetenza territoriale della Corte di IZ Tributaria di II° del
Lazio e condanna parte appellante alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di IZ dichiara la propria incompetenza territoriale. Spese a carico della parte appellante che si liquidano in euro 400,00.
Roma, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RI RE UG RI TI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
EC NA, RE
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2644/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
LI IZ PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6346/2024 emessa dalla Corte di IZ Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 001552/2023 ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3898/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, sig.ra Ricorrente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di IZ Tributaria di primo grado di Roma avverso l'invito al versamento “Modello C – omesso versamento contributo unificato” n.
001552/2023, notificato in data 27.01.2023 da LI IZ S.p.A., per il mancato pagamento del contributo unificato di Euro 210,00, inerente al giudizio civile iscritto al n. 15625/2021 del Tribunale di
Palermo.
In tale sede, la contribuente aveva proceduto all'impugnazione del verbale dell'assemblea condominiale del 24.05.2021, con cui era stato disposto l'esborso di Euro 2.338,00 per lavori condominiali. All'atto dell'iscrizione a ruolo, la contribuente versava il contributo unificato di Euro 49,00, ovvero Euro 98,00 di cui all'art. 13, c. 1, lett. b) del DPR 115/2002, importo ridotto della metà ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 13. LI IZ S.p.A. notificava l'invito per il pagamento integrativo di Euro
210.00.
Nel merito, la ricorrente riteneva la pretesa impositiva indebita, stante la correttezza del proprio versamento, in relazione al valore della causa. Contestava poi l'illegittimità del medesimo invito per carenza di motivazione, con impossibilità per l'Amministrazione di procedere ad integrazione in corso di giudizio.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, aderendo al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale 'la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa', Cass. ord. 19250/21.
Rilevava poi, come, dall'analisi del ricorso civile allegato in atti, trasparisse il valore indeterminato della delibera assembleare. Riportava integralmente il testo dell'art. 13 TUSG e, alla luce di quanto ivi previsto, concludeva per il rigetto.
Stante il mutato quadro giurisprudenziale, compensava le spese.
Avverso tale decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso in appello la contribuente, deducendo:
- nullità della sentenza per abnorme violazione del principio del contraddittorio (artt. 111 Cost. e
101 c.p.c.). La Corte, infatti, aveva, nonostante esplicita e limpida nota dell'allora ricorrente, ammesso la costituzione in giudizio della resistente e, altresì proceduto all'esame delle controdeduzioni prodotte in giudizio, nonostante il deposito in data 04.03.2024, in pendenza del termine per la decisione, decorrente dal 16.01.2024. Parte ricorrente si era così vista preclusa la facoltà di
contro
-argomentare;
- nullità della sentenza per motivazione apparente. Riteneva, invero, che la statuizione del giudice di prime cure per cui 'l'invito è motivato ed indica il Tribunale a cui si riferisce l'atto' fosse evidentemente tautologica;
- nullità della sentenza laddove non aveva riconosciuto l'incontrovertibile lacunosità dell'invito, quanto alla causale, ovvero al titolo della pretesa integrativa;
- abnormità della decisione laddove aveva ritenuto che la delibera condominiale di spesa fosse indeterminata. Rappresentava come non esistesse delibera condominiale di spesa che non fosse determinata, rappresentandone l'importo di Euro 2.330,00 una quota. Riteneva, pertanto, che l'importo di
Euro 2.330,00 fosse l'unico vincolante;
- violazione dell'art. 101 c.p.c. per non aver il giudice svolto 'attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese'. Richiama altresì il novellato art. 58 del D.Lgs. 546/1992, in vigore dal 05.01.2024, in materia di prove in appello.
Si costituiva in giudizio LI IZ S.p.A. con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Costituzionale (sent. 44/2016) ha statuito, in ossequio alla tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, che la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie è fissata con riferimento alla sede dell'ente impositore e non di quella del terzo a cui è affidata la riscossione, talvolta molto lontana dalla prima per esigenze pratiche ed operative degli enti.
Il suddetto richiamo permette al Collegio di rilevare che in fase di rigetto del reclamo-mediazione ex art. 17-bis D.lgs. 546/92 ss.mm.i. proposto da Ricorrente_1, l'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Palermo aveva rilevato, preliminarmente, il "difetto di competenza territoriale della Corte di
IZTributaria adita, atteso che l'unico soggetto titolare del credito erariale oggetto di contestazione è il Ministero della IZ - Tribunale di Palermo - Ufficio recupero crediti, ente impositore non chiamato in causa. Infatti, LI IZ S.p.A. è la società unicamente deputata alla gestione del credito affidato dall'ente creditore in forza della convenzione da ultimo stipulata li 28 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo ,1 commi 367 ss., della legge 24 dicembre 2007 n. 244. In particolare, l'articolo 2, commi 2 e seguenti, della suddetta convenzione stabilisce espressamente che al titolarità dei crediti di giustizia permane in carico al Ministero della IZ, mentre la gestione degli stessi viene affidata alla società sopra indicata. Conseguentemente, non vi sono dubbi in merito al difetto di competenza territoriale della
C.G.T. di 1° grado di Roma, atteso che l'A.G. competente è la C.G.T. di 1° grado di Palermo, ove ha sede il Tribunale di Palermo - Ufficio Recupero Crediti, ente impositore del credito oggetto di ricorso.
Richiamato il dispositivo dell'art. 5 del codice del processo tributario, in ossequio al quale l'incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevabile anche d'ufficio, "soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce".
Tutto ciò premesso, il Collegio rileva l'incompetenza territoriale della Corte di IZ Tributaria di II° del
Lazio e condanna parte appellante alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di IZ dichiara la propria incompetenza territoriale. Spese a carico della parte appellante che si liquidano in euro 400,00.
Roma, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RI RE UG RI TI