Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 15
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Contestazione pretesa impositiva per importo versato

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che la domanda di impugnazione di delibera assembleare, ai fini della stima del valore della causa, si estende alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, e che il valore della delibera condominiale fosse indeterminato.

  • Rigettato
    Contestazione illegittimità invito per carenza di motivazione

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'invito fosse motivato e indicasse il Tribunale a cui si riferiva l'atto.

  • Accolto
    Difetto di competenza territoriale

    La Corte ha ritenuto che la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie è fissata con riferimento alla sede dell'ente impositore. Poiché l'ente impositore è il Tribunale di Palermo, la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Palermo. L'incompetenza territoriale è rilevabile d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 15
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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