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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, comma 1, c.p.c.)
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3123 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 decisa all'udienza del 25.9.2025 e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Roma, via Antonio Bertoloni n. 41, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Guancioli ( ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto di citazione di primo grado
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 9 ( ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._3
Roma, viale Parioli n. 44, presso lo studio dell'avv. Federica Stoppani
( ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n. 582/2020
pubblicata il 24.3.2020 (accertamento del diritto di comproprietà ed esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1. – Con atto di citazione notificato il 27.6.2017 Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al , ex Controparte_2
coniuge in regime di separazione dei beni, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che l'immobile sito in Anzio, via Circe n. 37, di cui all'atto per notaio , rep. n. 76996, racc. n. Persona_1
23180 del 7.5.2010, è stato acquistato dai coniugi al 50% fra loro e che, in particolare, la ha contribuito all'acquisto con la somma di euro Pt_1
50.000,00, vale a dire l'intero importo che, nell'atto, si dichiara pagato in denaro, oltre a tutte le somme necessarie al rogito;
- accertare e dichiarare che la medesima ha provveduto in via Pt_1
esclusiva al pagamento delle spese di ristrutturazione dell'immobile e, negli anni, di tutte le relative tasse (Imu, Tasi, etc.); per l'effetto dichiarare che pag. 2 di 9 l'immobile è di proprietà di entrambi i coniugi e, sussistendone i presupposti, disporre il trasferimento del 50% della proprietà a lla Pt_1
ex art. 2932 c.c.;
- in subordine, dichiarare che l'immobile non può essere venduto se non con il consenso della e in ogni caso senza il previo pagamento in favore Pt_1
della medesima delle somme che ha corrisposto per l'acquisto, dichiarando il diritto della a vedersi corrispondere dal ovvero Pt_1 CP_1
dall'eventuale acquirente dell'immobile sito in Anzio, via Circe n. 37,
l'importo di euro 80.000,00 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale adito, con sentenza n.
582/2020, rigettava tutte le domande.
§ 2. – La ha proposto appello con atto di citazione notificato il Pt_1
12.6.2020, formulando un unico motivo e chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, siano accolte le conclusioni spiegate in primo grado e, in via istruttoria, siano ammesse le istanze istruttorie di cui alle note ex art. 183 c.p.c. (interrogatorio formale e prova per testi) .
§ 3. – Si è costituito l'appellato, che ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello.
§ 4. – Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto in data 2.4.2025,
considerato l'esonero dal lavoro giudiziario del giudice relatore, la causa è
stata riassegnata e rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, a norma dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di note.
pag. 3 di 9 All'udienza del 25.9.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte, avvisate le parti, ha deciso ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 1, c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – Con un unico articolato motivo (rubricato «Erronea interpretazione e valutazione dei fatti di causa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2041 cc,
219 cc. e 809 cc. Erronea mancata ammissione della prova per testi») l'appellante contesta la sentenza impugnata, sostenendo che i principi e la giurisprudenza posti a suo fondamento – secondo i quali le dazioni di denaro fra coniugi vanno considerate elargizioni o donazioni indirette – hanno ragion d'essere nella qualità delle parti e nella natura del loro rapporto (di coniugio), ma non possono trovare applicazione allorché quella peculiare relazione fra le parti sia venuta meno. Più specificamente, «le ragioni che non consentono la ripetizione della (presunta) elargizione fatta da un coniuge a favore dell'altro e che, di fatto,
finiscono con il giustificare l'arricchimento di una parte in danno dell'altra (riconducibili,
nella sostanza, ad una presunzione di donazione dettata dalla natura del rapporto) non possono ritenersi applicabili e meritevoli della stessa tutela giuridica, allorché il particolare rapporto che ne sta alla base, sia venuto meno (oltretutto con modalità unilateralmente poste in essere (con profili di illiceità) proprio dalla parte beneficiaria della presunta elargizione.»
In siffatta fattispecie, quindi, dovrebbe applicarsi il principio, di carattere generale, in base al quale nessuno può arricchirsi senza causa in danno dell'altro; principio che ha una valenza autonoma e dunque, a pag. 4 di 9 differenza di quanto affermato dal primo giudice, non sarebbe affatto legato alla fondatezza o meno della domanda principale.
Secondo l'appellante, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto approfondire il persistere delle ragioni per il rigetto, non solo della domanda principale,
ma anche di quella subordinata , verificando, anche mediante ingresso alla prova per testi, la permanenza di quel legame che sarebbe il solo a giustificare la presunzione in oggetto. Tale accertamento avrebbe profondamente mutato il quadro generale per cui è causa evidenziando, non solo che tra le parti non vi è più un rapporto qualificabile come coniugio, ma anche che la fine della unione materiale e spirituale tra la e il Pt_1
è imputabile a quest'ultimo, ossia al beneficiario delle elargizioni CP_1
per cui è causa.
In particolare, la prova per interrogatorio formale e testi formulata è
diretta a provare che i bonifici eseguiti dalla , formalmente destinati Pt_1
all'acquisto della casa di Anzio, non erano finalizzati a una donazione indiretta, come affermato dal Tribunale, ma miravano all'acquisto di una seconda casa affinché fosse usata, come effettivamente avvenuto, per le vacanze estive e i fine settimana della famiglia e soprattutto delle due figlie.
Il Tribunale, inoltre, erroneamente non avrebbe ammesso la prova orale a chiarimento anche di tutti i pagamenti eseguiti per ristrutturare la casa.
L'appellante chiede, quindi, la restituzione del denaro, non solo in base ai principi generali, ma anche sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento di una parte nei confronti dell'altra, tenuto conto anche che si pag. 5 di 9 tratta di elargizioni di rilevante importo, che travalicano i limiti e la logica della proporzionalità e dell'adeguatezza (Cass. n. 14732/2018).
§ 2. – Il motivo è infondato, condividendosi il ragionamento compiuto dal giudice di prime cure, il quale ha ricostruito la vicenda in modo aderente alle risultanze documentali e ha poi risolto la controversia sulla base di principi di diritto, dai quali non vi è ragione di discostarsi.
In particolare, il Tribunale ha accertato, con statuizione non oggetto di impugnazione, che la coniuge in regime di separazione dei beni del Parte_2
, in costanza di matrimonio ha contribuito con proprie risorse in CP_1
denaro all'acquisto, da parte del coniuge, di un immobile in Anzio per il prezzo di € 130.000,00, di cui al rogito per notaio del 7.5.2010 Persona_1
rep. n. 76996.
Ha rigettato quindi la domanda della diretta ad accertare la Pt_3
comproprietà al 50% dell'immobile e, in via principale, a ottenere il trasferimento del bene in suo favore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., o, in subordine, ad accertare la necessità del suo consenso in caso di vendita del bene e al pagamento da parte del ovvero dall'eventuale acquirente CP_1
dell'importo di € 80.000,00 (v. conclusioni dell'atto di citazione in primo grado, non modificate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e riprese nell'atto di appello).
Ciò in ragione del fatto che l'attrice non ha fornito la prova Pt_1
dell'interposizione reale (fattispecie che ricorre quando l'interposto agisce come effettivo contraente, assumendosi diritti e obblighi derivanti dal contratto, con l'accordo di ritrasferirli all'interponente o a un altro pag. 6 di 9 beneficiario in un secondo momento), che richiede a pena di nullità, l'atto scritto, avendo il pactum fiduciae a oggetto il trasferimento dall'interponente all'interposta del diritto di proprietà CP_1 Pt_1
acquistato (Cass. n. 18554/2013).
Il Tribunale ha altresì aggiunto che i bonifici disposti per l'acquisto,
nonché «le ulteriori e non provate elargizioni per la ristrutturazione », vanno qualificati come donazioni indirette, rientranti nella disciplina di cui all'art. 809 c.c.
Ha quindi rigettato le domande, proposte in via principale e subordinata, presupponenti entrambi l'accertamento della proprietà
dell'immobile al 50%.
L'appellante contesta tali argomentazioni, incentrando la sua attenzione sul proprio diritto a ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo dell'acquisto dell'immobile (oltre che a titolo di spese per la sua ristrutturazione), sul rilievo che si tratterebbe di attribuzion i prive di giustificazione, una volta venuto meno il rapporto di coniugio a causa della separazione personale, stante anche l'addebitabilità di quest'ultima al marito, accertata dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 1887/2021 del
19.10.2021 (v. nota di deposito del 18.10.2024), e , dunque, invocando l'applicazione della disciplina dell'arricchimento senza causa ex art. 2041
c.c. e della revoca per ingratitudine della donazione ex art. 802 c.c.
Trattasi invero – come eccepito anche dall'appellato e non contestato specificamente dall'appellante negli scritti conclusivi e in sede di discussione orale – di domande aventi diversi petitum e causa petendi
pag. 7 di 9 rispetto alle domande inziali, proposte per la prima volta in appello, stante la difficoltà – riconosciuta dalla stessa (v. atto di appello, p. 7) – di Pt_3
provare il diritto di proprietà in capo a entrambi i coniugi, nonostante l'intestazione formale in capo al solo;
domande che, quindi, sono CP_1
inammissibili, ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c.
Dalle considerazioni che precedono discende anche il rigetto delle istanze di prova orale, articolate nella seconda memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c. e reiterate in appello, in quanto dirette a provare fatti non rilevanti ai fini della decisione dell'impugnazione, ossia i versamenti effettuati e l'esistenza e il contenuto del pactum fiduciae.
§ 3. – In definitiva, l'appello va respinto.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell'appellante, in applicazione del principio di soccombenza, e si liquidano,
secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal
D.M. n. 147/2022), scaglione compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00,
valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività
difensiva svolta, e medi per le altre tre fasi, in complessivi € 12.154,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€
2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 5.103,00 per fase decisionale).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
pag. 8 di 9
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Velletri n. 582/2020 pubblicata il 24.3.2020, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello;
2. – condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre al rimborso di CP_1
spese forfettarie, Iva e Cpa , come per legge;
3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Michele Cataldi -
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