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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/02/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 716/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
in persona del Suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. FRANZONE GAETANO giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.BAUER RAIMUND , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/01/2024 la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 0006476207000 - notificato il 30/12/2023 - con il quale l' CP_1
ingiungeva il pagamento della somma di € 6.089,07 per indebita fruizione delle agevolazioni contributive afferenti l'assunzione di dipendenti nel periodo dal 11/2021 al 09/2022.
Costituendosi in giudizio l' evidenziava che l'avviso di addebito impugnato era stato emesso a CP_1
seguito del mancato pagamento della diffida prot. N. .2100.05/10/2023.0639321 con cui si CP_1 recuperava la fruizione dell'agevolazione Under 36, prevista dall'articolo 1, commi da 10 a 15, della
Pagina 1 legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) di cui la società ricorrente aveva deciso di avvalersi in assenza dei presupposti di legge.
In particolare l'Istituto di previdenza deduceva che l'indebito esonero contributivo riguardava l'assunzione del lavoratore , che in passato era già stato assunto con contratto di lavoro Persona_1
a tempo indeterminato presso l'azienda MIRA SRL;
a dispetto della normativa di riferimento che prevedeva, tra i requisiti necessari per accedere alla agevolazione, che l'assunzione riguardasse lavoratori mai assunti a tempo indeterminato.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti.
Autorizzato il deposito di note difensive in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione.
* * * * * * * * *
E' opportuno premettere che nei giudizi instaurati ex art. 24, comma V, del D.lgv. 46/99, con riferimento all'art. 442 e seg. cpc, assumendo l'opponente la posizione sostanziale di convenuto, dovrebbe essere l'attore, in senso sostanziale ( in questo caso l'opposto ), a CP_1 doversi considerare gravato dall'onere della prova circa la fondatezza, l'esistenza e l'entità del presunto diritto di credito portato dall'avviso di addebito.
Sennonchè tale regola di carattere generale non trova applicazione nei casi, come quello a mano, di preteso recupero di agevolazioni contributive indebitamente fruite da parte del datore di lavoro.
Ed invero in tale materia il principio generale è rappresentato dall'assolvimento ex lege dell'intero obbligo contributivo, rispetto al quale il diritto alla riduzione si pone come deroga legata alla sussistenza di determinati presupposti di fatto.
Ribadendo un orientamento ermeneutico risalente nel tempo, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” ( Corte Cass.– Ordinanza 18 gennaio 2018, n.
1157; in senso conf. Cass. sez. lav. n. 16351 del 24.7.2007 e Cass. Sez. L, sent. n. 21898 del
26.10.2010)
In aderenza a tale principio, nel caso in questione, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per fruire dell'agevolazione contributiva, posta a base della richiesta di restituzione di cui all'avviso di addebito opposto, incombe sull'opponente che aveva inteso avvalersene non versando per l'intero i contributi dovuti.
A tal proposito assume rilievo la deduzione difensiva dell' che ha contrastato le CP_1
Pagina 2 argomentazioni esposte dal ricorrente osservando che la pretesa restitutoria deriva dalla unilaterale decisione della società ricorrente di avvalersi della c.d. “agevolazione Under 36” in assenza dei presupposti richiesti dalla legge istitutiva.
In particolare con diffida prot. N. .2100.05/10/2023.0639321, notificata alla ricorrente, CP_1
l'Istituto contestò l'indebito esonero contributivo in relazione all'assunzione del lavoratore
, che era già stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal Persona_1
20/06/2008 al 31/10/2012 e dal 21/12/2015 al 30/10/2020 presso l'azienda MIRA SRL;
mentre l'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, limitava l'agevolazione alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che non erano stati già occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro .
Ebbene, a fronte di tale deduzione, la società ricorrente gravata dal relativo onere probatorio non ha fornito alcun elemento di valutazione idoneo a confutare la fondatezza della pretesa restitutoria, imperniando l'opposizione sulla titolarità del DURC che nulla rileva ai fini della sussistenza dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni contributive .
Per le ragioni esposte l'opposizione va rigettata e disattesa.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 0006476207000 condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che liquida in CP_1
euro 1600,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 20/02/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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